Raccomandata |
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Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 10 agosto 2016 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Con atto datato 18 maggio 2015 e pervenuto alla Cassa Cantonale di Compensazione il successivo 15 luglio 2015, RI 1, nata nel 1940, al beneficio di rendita, domiciliata a __________ ed assicurata presso __________, ha postulato il rinnovo della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2016 (doc. 1).
Con decisione 20 novembre 2015 la richiesta è stata accolta e in favore dell’assicurata è stata riconosciuta una riduzione del premio di CHF 1'726,80 (doc. 2).
Il 14 gennaio 2016, anticipato a mezzo telecopiatrice (doc. 3, che indica in maniera erronea l’anno nel 2015), RI 1 ha contestato il provvedimento amministrativo siccome la riduzione del premio (RIPAM qui di seguito) ritenuta errata e non conforme alle normative applicabili che avrebbero dovuto condurre l’amministrazione, secondo l’assicurata, a riconoscerle una RIPAM cifrata in CHF 3'583,10. L’amministrazione ha “accusato ricevuta” del reclamo (doc. 5 del 28 gennaio 2016), dopo avere esperito alcune verifiche (doc. 6 e 7) relative allo statuto dell’assicurata e circa i suoi introiti (mediante accesso ai dati fiscali), l’amministrazione ha trasmesso a RI 1 una decisione su reclamo che conferma la correttezza della sua determinazione specificando il calcolo del sussidio riconosciuto (doc. 8 del 10 agosto 2016).
B. Il 5 novembre 2016 (doc. 9) RI 1 ha trasmesso alla Cassa Cantonale di Compensazione un sollecito per l’emanazione di una decisione relativa al suo reclamo del precedente 14 gennaio 2016, osservando che quasi un anno era trascorso dal deposito del reclamo, evidenziando di essere stata contattata il 15 aprile 2016 dal signor __________ dell’Ufficio prestazioni che voleva ottenere talune informazioni con la promessa di emanare a breve la decisione. Con il suo scritto doc. 9 l’assicurata ha inoltre precisato la sua richiesta rivendicando il diritto a un sussidio di CHF 3'661.--. Con scritto 15 novembre 2016 (doc. 11) l’amministrazione ha trasmesso all’assicurata uno scritto indicante che “il calcolo da lei effettuato con il simulatore … non è corretto. Nel caso specifico … il valore del <reddito lordo> desunto dalla tassazione 2103 … ammonta a fr. 26'532.-- … e non a fr. 25 come da lei indicato”. L’amministrazione ha inoltre trasmesso all’assicurata “copia della nostra decisione su reclamo del 10.08.2016 trasmessale mediante invio postale semplice il medesimo giorno” (doc. 11).
Lo scritto 15 novembre 2016 è stato trasmesso per invio raccomandato (doc. 12) e risulta essere pervenuto all’assicurata il successivo 16 novembre 2016 (doc. 13).
C. Con ricorso depositato all’Ufficio postale il 19 novembre 2016 alle ore 17.39 RI 1 ha impugnato il provvedimento della Cassa ribadendo il suo buon diritto a vedersi riconosciuta una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie di CHF 3'661.-- (doc. I). Mediante risposta di causa dell’11 gennaio 2017 (doc. III) l’amministrazione ha postulato l’irricevibilità del gravame alla luce della sua tardività siccome depositato il 19 novembre 2016 quando il termine scadeva il precedente 16 novembre 2016.
D. RI 1 è stata invitata dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi in merito al contenuto della risposta di causa (scritto 12 gennaio 2017, doc. IV) nel termine di 10 giorni. Non avendo provveduto in merito il Giudice delegato ha scritto all’assicurata, il successivo 8 febbraio 2017 (doc. V), una lettera invitandola ad esprimersi specificatamente sulla possibile tardività del ricorso. Mediante lettera 17/21 febbraio 2017 (doc. VI) RI 1 ha preso posizione in merito nei seguenti termini:
" (…)
La sottoscritta precisa che ha avuto, ed ha problemi di salute e solo dopo molti giorni si è accorta che il ricorso era partito con un giorno di ritardo. Quindi, per quanto concerne che il ricorso è stato presentato con un giorno di ritardo, preferisco lasciare al Giudice decidere in merito. Visto e considerato il comportamento della Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni che è assolutamente inaccettabile, inammissibile e manifestamente insostenibile.
(…)
… ciò che è, e che deve assolutamente essere reputato tardivo, e deve essere integralmente respinto, è la decisione sul reclamo emessa dalla Cassa cantonale di compensazione Istituto delle assicurazioni sociali datata 10 agosto 2016, (…) e trasmessa alla ricorrente in data 15.11.2016, il ricorso deve essere integralmente accolto. Poiché la sottoscritta fino alla citata data, non aveva ancora ricevuto la decisione sul suo reclamo che aveva presentato in data 14.1.2016 (vedi doc. D).
(…)
Poiché la legge non prevede assolutamente che le decisioni devono essere notificate all’assicurato mediante invio postale semplice. Contrariamente, prevede che le decisioni devono essere notificate – mediante invio postale raccomandato – o in altro modo contro ricevuta (ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC e segg.). Inoltre le decisioni su reclamo devono essere notificate da parte della Cassa entro gli stessi limiti di 30 giorni stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 76 LCAMal, << e non dopo un anno >>.” (doc. VI)
Nel suo scritto RI 1 fa inoltre riferimento a temi di merito che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. L’atto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII) il 22 febbraio 2017 con termine per presentare eventuali osservazioni. Non sono state acquisite ulteriori prove.
in diritto
in ordine
1. La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Sul tema del giudizio monocratico da parte di questa Corte il TF ha emanato nel corso degli ultimi anni, in particolare, le seguenti decisioni: STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007. Questa giurisprudenza, in specie l’ultimo giudizio in ordine temporale citato (promulgato a Corte federale plenaria ma non oggetto di pubblicazione), è stata criticata nella pubblicazione intitolata: “La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale” (RTiD I – 2016 p 307 e ss), per la mancanza di chiarezza e coerenza che rischia di riverberarsi sull’attività dei Tribunali e delle Camere del Tribunale d’appello, inducendoli a moltiplicare inutilmente l’emanazione di giudizi collegiali, rallentandone di conseguenza l’attività senza una reale motivazione tesa a migliorare le garanzie per i cittadini.
In concreto il TCA, non solo per l’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 LPTCA, ma anche per le ragioni desumibili dalle considerazioni seguenti, può decidere nella composizione di un giudice unico. Il caso in esame non presenta infatti la necessità di complessi accertamenti fattuali o la valutazione di prove, rispettivamente il tema giuridico dell’incasso delle pretese dell’assicuratore per partecipazioni e premi è stato più volte oggetto di decisioni del TCA e del TF che hanno sviluppato una costante giurisprudenza in merito.
2. Occorre anzitutto verificare se il ricorso è tempestivo o meno. In concreto la decisione amministrativa resa su reclamo e datata 10 agosto 2016 è stata notificata validamente all’assicurata, che ha indicato di non avere ricevuto la trasmissione della medesima per posta B il 15 novembre 2016. L’onere della prova dell’intima-zione di una decisione tocca all’amministrazione nel caso in cui l’assicurato indichi di non averla ricevuta o di non averla ricevuta ad una specifica data. La prova dell’invio è portata generalmente mediante la comprova della raccomandata trasmessa alla parte interessata. In una recente sentenza del 3 gennaio 2017 (36.2016.96) il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto, in un’ipotesi quale quella in discussione di notifica di una decisione emanata su reclamo per posta semplice, come
" l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo. Secondo l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese. L’art. 13 cpv. 3 LPAmm prevede che se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Giusta l’art. 13 cpv. 4 LPAmm quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
L’art. 14 cpv. 1 LPAmm prevede che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Per l’art. 14 cpv. 2 LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.
Secondo l’art. 16 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c). Ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LPAmm i termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza. Per l’art. 16 cpv. 3 LPAmm i capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali, mentre per l’art. 16 cpv. 4 LPAmm rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
Circa la forma delle notificazioni, l’art. 17 cpv. 1 LPAmm prevede che l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LPAmm quando l’autorità lo ritiene opportuno e se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia cantonale o comunale. Per l’art. 17 cpv. 3 LPAmm la notificazione è considerata avvenuta quanto l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 4 LPAmm la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (lett. a), in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto (lett. b).
L’art. 18 LPAmm regola la notifica per via elettronica, mentre l’art. 19 LPAmm quella per via edittale. Ai sensi dell’art. 20 LPAmm una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio”
L’intimazione di una decisione amministrativa per posta semplice non costituisce quindi un vizio insanabile ma un metodo riconosciuto di intimazione delle decisioni che comporta però, per l’amministrazione, il rischio di vedersi opporre la mancata notifica e la conseguente incertezza del diritto circa la definitività della decisione. In concreto la Cassa ha notificato una decisione su reclamo che non è stato possibile dimostrare come recapitata all’assicurata. La stessa assicurata si è lamentata, ed anzi indignata, per il ritardo nella notifica di una decisione importante e da tempo attesa. Non è stato presentato alcun reclamo per denegata giustizia in quanto alla prima lamentela dell’assicurata, in tempi ancora del tutto accettabili per un’amministrazione di massa alla luce dello stadio della procedura (decisione su reclamo), l’Ufficio competente ha intimato, questa volta per mezzo di un invio raccomandato il 15 novembre 2016, la decisione in discussione. La stessa è stata recapitata il giorno successivo.
3. Avverso tale decisione l’assicurata disponeva di un termine di 30 giorni per aggravarsi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Il termine decorreva dal giovedì 17 novembre (compreso) sino al 16 dicembre 2016 compreso. Indubbiamente la consegna alla posta del ricorso il successivo 19 dicembre 2016 non è tempestivo e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo. Anche se la procedura a livello amministrativo ha preso del tempo, e se poteva forse essere gestita più velocemente dal deposito del reclamo in gennaio 2016, ciò non consente all’assicurato di potere prevalersi di questo fatto per giustificare il ritardo nella presentazione del ricorso.
nel merito
4. Non essendo ricevibile il ricorso il merito della procedura non dovrebbe essere oggetto d’analisi. Val qui comunque la pena di indicare come, con le modifiche della LCAMal entrate in vigore il 1° gennaio 2012, il sistema di determinazione della riduzione dei premi è stato profondamente cambiato. Il reddito disponibile è determinato sulla base dei redditi lordi conseguiti dall’assicurato nell’anno determinante (per il 2016 il periodo di tassazione determinante è il 2013). Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2016, del 18 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto le seguenti basi di calcolo: il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di riferimento assomma a CHF 4’981.00 per gli adulti e la costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4.
5. Come rammenta la prassi di questo Tribunale (da ultimo nella STCA 36.2016.122 del 21 febbraio 2017), per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’unità di riferimento si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato. Questo valore à aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’ammini-strazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa, redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
6. Dal reddito lordo sono dedotti, se ritenuti nella tassazione e sino all’importo massimo stabilito dalla legge, le spese per i conseguimento del reddito (deducibile sino al massimale di CHF 4'000) e le spese per interessi passivi (CHF 3'000 di massimale) oltre al valore del premio medio di riferimento che, come indicato nel precedente considerando 4 assommava, per la RIPAM 2016, a CHF 4'981.
7. Per stabilire l’importo normativo (cui si dovrà applicare il coefficiente di finanziamento cantonale) della riduzione del premio occorre quindi applicare la formula fissata dall’art. 35 LCAMal ossia:
[ PMR - ( PMR x RD2 ) ] RDM2
8. Laddove PMR significa premio medio di riferimento (ossia CHF 4‘981) e RD reddito disponibile e RDM sta a significare reddito disponibile massimo (art. 32a LCAMal) che per le unità di riferimento senza figli è definito come segue: RDM = costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizza-zione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento. Questo importo è quindi cifrato nel seguente modo:
RDM = 3,4 x 50% di CHF 17’441
Ciò che da un risultato di CHF 29'649,70.
Il risultato di questo complesso calcolo dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di finanziamento del 73,5% per stabilire la RIPAM.
9. In concreto, dai documenti acquisiti agli atti (doc. 7 relativo all’accertamento fiscale), emerge che il totale dei redditi ritenuti nella tassazione 2013 di RI 1 era di CHF 26'532 cui è stato dedotto l’importo del premio medio (CHF 4981) per un importo di CHF 21’551. Ne deriva che il calcolo eseguito dalla Cassa a pagina 8 della decisione contestata si rivela corretto ossia:
RIPAM = {4981 – [(4981 / 29649,702) x 215512]} x 73,5% = 1726,80
10. Da quanto precede emerge che, anche se fosse stato ricevibile, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto nel merito siccome la decisione dell’amministrazione corretta. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 19 novembre 2016 di RI 1 è tardivo e quindi è irricevibile.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti