Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2016.78

 

cs

Lugano

10 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 4 luglio 2016 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Dal 2012 al 2015 RI 1 è stata messa al beneficio della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal; doc. 1A-4B).

 

                               1.2.   Dopo aver accertato che negli anni in questione RI 1 ha convissuto con __________, con decisioni del 31 luglio 2015 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha riesaminato, respingendole, le richieste di sussidio, poiché ha ritenuto non più dati i presupposti per riconoscere l’aiuto statale (doc. 6).

 

                               1.3.   In seguito al reclamo presentato da RI 1 in data 10 agosto 2015, con decisione del 31 agosto 2015 l’amministrazione, preso atto che dal mese di luglio 2015 l’interessata ha affittato una camera presso la struttura denominata __________, ha riconosciuto il diritto al sussidio per il periodo da agosto 2015 a dicembre 2015 (doc. 10).

 

                               1.4.   Nel termine di reclamo contro le citate decisioni del 31 luglio 2015, l’avv. RA 1, assunta la rappresentanza di RI 1, ha completato le motivazioni ed ha chiesto che la sua assistita fosse messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. 8, 11 [importo da restituire pari a fr. 13'414.20], 13 e 14).

 

                               1.5.   Con decisioni del 31 dicembre 2015 l’amministrazione, accertato che la convivenza non poteva essere considerata stabile, ha annullato i precedenti provvedimenti ed ha ripristinato il diritto al sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie anche per il periodo dal gennaio 2012 al luglio 2015 (doc. 16).

 

                               1.6.   Con decisione del 18 marzo 2016, confermata dalla decisione su reclamo del 4 luglio 2016, la Cassa di compensazione ha respinto l’istanza tendente al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’avv. RA 1, poiché l’intervento di un legale non sarebbe stato necessario (doc. 19 e 22).

 

                               1.7.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di accogliere l’istanza presentata il 1° ottobre 2015 volta ad ottenere l’assistenza giudiziaria nell’estensione completa prevista dall’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG), compresi gli oneri di patrocinio ed il rimborso delle spese processuali della procedura di ricorso e di approvare la nota spese ed onorario del 29 luglio 2016 (doc. I). L’avv. RA 1 rileva segnatamente di aver sollevato un argomento, quello relativo alla mancata stabilità della convivenza, cui l’assicurata, che aveva contestato le decisioni senza l’ausilio del proprio legale, non aveva pensato. Grazie alle nuove argomentazioni, l’interessata ha potuto ottenere la riduzione del premio. Il reclamo redatto dall’assicurata conteneva motivazioni irrilevanti ai fini del giudizio, limitandosi a doglianze del tutto generiche e che avrebbero portato al suo respingimento. Solo l’intervento del legale avrebbe permesso di sollevare l’argomento topico, ossia l’assenza di una convivenza stabile ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, che ha portato all’accoglimento delle richieste di sussidio.

 

                               1.8.   Con risposta del 2 settembre 2016 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.9.   L’8 settembre 2016 l’insorgente ha ribadito la necessità della rappresentanza di un avvocato per poter vincere la causa (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Per l’art. 65 cpv. 1 prima frase LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta.

 

                                         Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal la LPGA non è applicabile alle riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66.

 

                                         Secondo l’art. 24 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di assicurati definite dalla LAMal è stabilito dalla LCAMal stessa.

 

                                         L’art. 25 cpv. 1 LCAMal prevede che la riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un’istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1.

 

                                         Per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

 

                                         L’assistenza giudiziaria è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011 (LAG).

                                         Per l’art. 2 LAG l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali, all’ammissione al gratuito patrocinio. Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAG l’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. Per l’art. 3 cpv. 3 LAG essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.

 

                                         L’art. 13 LAG prevede che per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.

 

                                         Per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

 

                                         Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, l’esenzione dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 CPC).

 

                                         Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5).

                               2.2.   In concreto la procedura amministrativa è gratuita, per cui la richiesta di assistenza giudiziaria può essere intesa unicamente quale domanda di gratuito patrocinio. A questo proposito la dottrina rammenta che, oltre all’indigenza ed alla probabilità di esito favorevole, occorre esaminare anche se la rappresentanza di un legale è necessaria (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 117, pag. 471 e n. 11 e seguenti ad art. 118 pag. 478 e seguenti). L’intervento di un patrocinatore deve apparire indispensabile. Ciò è il caso quando la persona assicurata non può procedere da sola per difendere i propri interessi in maniera appropriata e completa (DTF 130 I 180, consid. 2.2). Inoltre il patrocinatore non deve necessariamente essere un avvocato, poiché l’art. 118 cpv. 2 lett. c CPC fa riferimento ad un “patrocinatore” (cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118). La necessità di un patrocinatore dipende dalla complessità e dall’importanza della causa, ma anche dalle norme di procedura applicabili (necessità di prese di posizione soggette ad un certo formalismo, applicazione o meno del diritto d’ufficio, accertamento dei fatti d’ufficio o meno, ecc.; cfr. DTF 130 I 180). L’applicazione del principio inquisitorio permette di norma più facilmente di agire soli (cfr. 125 V 32 consid. 4b; 122 I 8 consid. 2f; sentenza 8C_463/2007 del 28 aprile 2008; cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118), pur non escludendo a priori la necessità di far capo ad un patrocinatore, segnatamente se la procedura può portare un grave danno alla persona assicurata. Soggettivamente occorre pure tener conto della personalità del richiedente, ossia l’età, la formazione, la sua più o meno grande famigliarità con la pratica giudiziaria, ecc. (DTF 128 I 225, consid. 2.5.2; DTF 125 V 32, consid. 4b; cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118).

 

                                         Va qui rammentato che nell’ambito delle assicurazioni sociali e meglio della procedura retta dalla LPGA, l'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

 

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, p. 530).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530).

 

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“;  DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

 

                               2.3.   In concreto, non vi è alcun motivo per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

                                         Il caso è infatti semplice. Si trattava unicamente di far presente all’amministrazione, in un caso retto dal principio inquisitorio, di non aver convissuto stabilmente con il proprio compagno.

 

                                         Il medesimo legale, nell’ambito del reclamo contro la decisione formale che ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, se da una parte ha affermato di aver sollevato lui stesso la questione dell’assenza di convivenza stabile, dall’altra ha ammesso che è stata l’amministrazione (nell’ambito del principio inquisitorio) a chiedergli di produrre la documentazione atta a comprovare questa circostanza (doc. 20 pag. 2. “[…] Tale argomentazione si è per finire rilevata decisiva per l’accoglimento del gravame, prova ne sia che, ricevuta la mia opposizione del 01.10.2015, il Vostro signor __________ mi ha contattato telefonicamente per chiedermi della documentazione supplementare atta a comprovare tale assunto, documentazione che è Vi è poi stata da me trasmessa il 27.11.2015 […]”). Con scritto del 27 novembre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione della madre, precisando che essa è stata allegata “come da intercorsi colloqui telefonici con il Vostro signor __________ […]” (doc. 14). In seguito alla trasmissione di questo documento, la Cassa ha accolto le doglianze dell’assicurata ed ha ripristinato il diritto al sussidio.

 

                                         Va qui evidenziato che nel complemento del 1° ottobre 2015 prodotto dall’avv. RA 1, al reclamo che l’assicurata aveva presentato il 10 agosto 2015 (doc. 13), vi sono essenzialmente contestazioni in merito alla poca chiarezza del formulario di richiesta del sussidio, alla buona fede dell’interessata ed alla prescrizione della richiesta sulla base dell’art. 25 LPGA.

                                         Per quanto concerne l’aspetto della convivenza figura unicamente la frase secondo cui “la mia cliente riferisce che già all’epoca la convivenza con il signor __________ risultava tutt’altro che stabile, nella misura in cui la coppia attraversava pressoché regolarmente dei gravi momenti di crisi che hanno fatto sì che ella abbia lasciato l’abitazione di __________ a più riprese”, senza che sia stato citato alcun articolo della LCAMal o del regolamento relativo a questo aspetto. Si tratta, come emerge dalla citata locuzione, di una circostanza riferita dalla medesima assicurata (“la mia cliente riferisce”), la quale, di conseguenza, avrebbe potuto sollevarla autonomamente.

 

                                         A comprova che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non era necessario, va pure rilevato che l’interessata, al reclamo del 10 agosto 2015, ha allegato una dichiarazione dell’”__________” relativa al cambiamento di domicilio da fine luglio 2015, che aveva permesso l’accoglimento della richiesta del sussidio per il periodo da agosto a dicembre 2015. L’__________ è un ufficio di orientamento giuridico, sociale e educativo, con particolare riferimento alle problematiche familiari, alla separazione e al divorzio; il servizio è gratuito (cfr.: __________). L’interessata, essendosi già indirizzata al medesimo consultorio per ottenere la dichiarazione secondo cui aveva affittato una camera presso la struttura __________, avrebbe di conseguenza potuto chiedere, gratuitamente, di essere aiutata anche nella gestione della causa in esame, la quale, come detto, necessitava semplicemente di comunicare l’assenza della stabilità della convivenza con il proprio compagno (sentenza 8C_911/2015 del 3 febbraio 2016, consid. 4.4; sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 5.3; cfr. DTF 132 V 200 consid. 4).

 

                                         In un ambito come quello dei sussidi di cassa malati, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario.

                                         Nel preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di far presente all’amministrazione le difficoltà relazionali e l’assenza di una stabilità nella convivenza.

 

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può di conseguenza essere ammessa.

 

                                         La domanda, essendo l’impugnativa presentata innanzi al TCA manifestamente priva di esito favorevole per i motivi appena esposti, non può neppure essere accolta per la procedura ricorsuale (art. 61 lett. f LPGA).

 

                               2.4.   L’insorgente, oltre a richiamare l’intero incarto dall’IAS, prodotto con la risposta di causa, chiede il proprio interrogatorio/deposizione, nonché l’audizione testimoniale dell’avv. RA 1 (doc. I).

                                         Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto genericamente il suo interrogatorio/deposizione [cfr. doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

                                         Inoltre questo Tribunale non intravvede ragioni per assumere ulteriori prove e nemmeno per sentire quale teste l’avv. RA 1.

                                         L’incarto prodotto dalla Cassa e gli atti trasmessi dalla ricorrente sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi. Alla luce delle motivazioni indicate al consid. 2.3, non occorre del resto procedere con altri accertamenti, poiché approfondimenti fattuali risultano superflui.

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti