Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2016.82

 

cs

Lugano

27 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 luglio 2016 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 16 ed il 17 luglio 2014 RI 1, nato nel 1994, ha contattato telefonicamente la Cassa cantonale di compensazione (doc. 1). I funzionari dell’amministrazione, preso atto che l’interessato era alla ricerca di un impiego, gli hanno trasmesso il formulario per la richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (doc. 1).

                               1.2.   Il 26 agosto 2014, alle ore 8:48, alla Cassa cantonale di compensazione è giunto un e-mail con oggetto “RI 1”, trasmesso dalla __________, società di cui __________, padre di RI 1, è amministratore unico, del seguente tenore: “Egregi Signori, allego alla presente lerrera (recte: lettera) inviata alla __________. Cordiali saluti.” (doc. 2). Lo scritto allegato, datato 25 agosto 2014, trasmesso all’assicuratore da RI 1, dove viene indicata la cessazione del periodo di tirocinio al 30 giugno 2014, fa riferimento ad un “conteggio 01.01.2013-30.062014, di fr. 6'399.55” e contiene una richiesta di adeguamento del premio in relazione al reddito percepito (allegato doc. 2).

 

                                         Il medesimo giorno, alle ore 10:51, una funzionaria della Cassa cantonale di compensazione ha risposto, sempre tramite posta elettronica, affermando che “in riferimento al suo e-mail, la informiamo che riceverà nuovamente il formulario per inoltrare la richiesta di riduzione di premio LAMal per l’anno 2014 e per l’anno 2015 nel corso dei prossimi giorni” (doc. 3). Alle ore 11:53 la __________, ancora tramite e-mail, ha informato la funzionaria che “ho già inoltrato la richiesta (2014) completa della documentazione richesta (recte: richiesta)” (doc. 3).

 

                               1.3.   L’11 agosto 2015 __________, in rappresentanza del figlio RI 1, si è rivolto alla Cassa affermando che “in data 18 luglio 2014 abbiamo inoltrato richiesta per la riduzione di premio (vedi copia allegata) e a tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessuna conferma. Vogliate cortesemente comunicarci una risposta” (doc. 4).

 

                               1.4.   Il 14 agosto 2015 un funzionario della Cassa ha telefonato a __________ comunicandogli che l’amministrazione non ha mai ricevuto il formulario per la richiesta della riduzione del premio del 2014 (doc. 5) ed il 21 agosto 2015 ad RI 1 è stato inviato un nuovo formulario da compilare con tutti i membri dell’unità di riferimento (doc. 6). Il 31 agosto 2015 RI 1 ha trasmesso la documentazione completa (doc. 7 e 8).

 

                               1.5.   Con decisione del 30 settembre 2015 (doc. 9), confermata dalla decisione su reclamo del 4 luglio 2016, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l’istanza di sussidio per il 2014 poiché il (primo) formulario è pervenuto solo il 13 agosto 2015, ossia oltre i termini di cui all’art. 25 LCAMal (doc. 14).

 

                               1.6.   RI 1, rappresentato dal padre __________ (cfr. doc. I in alto a sinistra), è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, rilevando di aver trasmesso il formulario per la richiesta del sussidio 2014 in data 18 luglio 2014 per posta “A”, come di consueto (doc. I). Il ricorrente sostiene che non è stato valutato se il formulario è stato smarrito dalla posta o negli uffici dell’amministrazione, né è stato considerato che diversi collaboratori si sono occupati della fattispecie. Sulla base dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal l’insorgente chiede che il sussidio sia riconosciuto dal mese di agosto 2014.

 

                               1.7.   Con risposta del 26 agosto 2016 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.8.   L’11 ottobre 2016 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

 

"  (…)

Il ricorrente dà atto di non avere introdotto la richiesta di riduzione del premio per il 2014 mediante un invio raccomandato. Quindi non dispone di una ricevuta postale in questo senso ma insiste nel dire che ha richiesto alla Cassa il formulario e che la Cassa sostiene di avere trasmesso. Nell’agosto 2014 vi è stato uno scambio di e-mail tra __________ e la sig.ra __________ della Cassa in relazione a RI 1 e alla sua richiesta di ottenere la riduzione del premio anche per il 2014. Dal doc. 3 il sig. __________ ha scritto alla sig.ra __________, e meglio alla Cassa, alle 8:48 un e-mail allegando una lettera inviata alla __________ il cui tenore “egregi signori, allego alla presente lettera inviata alla __________. Cordiali saluti” sembra lasciare intendere l’esistenza di precedenti comunicazioni che però la Cassa indica di non avere ricevuto.

 

Questo scambio di e-mail continua poi con la reazione della sig.ra __________ che informa il sig. __________ che avrebbe ricevuto nuovamente il formulario per la RIPAM 2014 e anche per il 2015 e ciò nei giorni successivi. Nell’ultimo e-mail prodotto delle ore 11:53 il sig. __________ obbietta di avere già inoltrato la richiesta 2014 con la documentazione completa.

 

In coda al doc. 2 è infatti prodotto in copia il formulario RIPAM 2014 datato 18.7.2014 che difetta unicamente della firma autografa. La Cassa rileva che questo documento è pervenuto unicamente nel corso del 2015. La Cassa non ha ritenuto salvaguardato il termine per l’inoltro della richiesta 2014 con la lettera __________ 2014 trasmessa unitamente agli scambi di e-mail formanti il doc. 3. La Cassa ritiene che la norma legale imponga la trasmissione del formulario alla base della richiesta e il termine è ritenuto salvaguardato quando il formulario rientra alla Cassa. Questo di principio salvo che appunto subentrino delle modifiche nelle condizioni personali o economiche del richiedente.

 

La Cassa ribadisce qua che secondo una prassi la tempestività della richiesta è data con l’inoltro e quindi la consegna all’ufficio postale del formulario della richiesta di riduzione. Scambi di e-mail come al doc. 3 non vengono invece considerati comunque sufficiente per la salvaguardia del termine. Questo perché se si dovessero considerare questo tipo di scambi di corrispondenze l’amministrazione confrontata con decine di migliaia di richieste non riuscirebbe a seguire le procedure e non vi sarebbe certezza del diritto nella sua applicazione.

 

Per quanto attiene al doc. 1 prodotto dalla Cassa viene specificato che la seconda pagina è relativa alla ricerca dei formulari inviati esclusivamente e invece la pag. 1 del doc. 1 è riferita alla visualizzazione delle note. La Cassa dà atto che vengono annotati i contenuti delle comunicazioni telefoniche, in maniera sostanziale.

Il doc. 1 pag. 1 mostra ad esempio che la nota 14.8.15 è più dettagliata siccome il percorso formativo comunicato telefonicamente era importante per dare corretto seguito alla richiesta di sussidio.

 

RI 1 precisa che la sua formazione di impiegato di commercio è terminata con il mese di giugno del 2014. Dal marzo 2015 ha invece affrontato il servizio militare e corsi di avanzamento. Nel corso del 2014, successivamente alla fine dell’apprendistato e sino alla fine dell’anno le condizioni economiche non hanno subito ulteriori modifiche.” (doc. VI)

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1 ha inoltrato tempestivamente il formulario per la richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il periodo da agosto a dicembre 2014.

 

                               2.2.   Per l’art. 65 cpv. 1 prima frase LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta.

 

                                         Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal la LPGA non è applicabile alle riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66.

 

                                         L’art. 23 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) prevede che il Cantone accorda le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le disposizioni che seguono.

 

                                         Secondo l’art. 24 cpv. 1 LCAMal il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di assicurati definite dalla LAMal è stabilito dalla LCAMal stessa.

                                         A norma dell’art. 25 cpv. 1 LCAMal la riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un’istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1.

 

                                         Secondo l’art. 25 cpv. 2 LCAMal per gli assicurati tassati in via ordinaria, se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di competenza.

 

                                         Per l’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione.

 

                                         Ai sensi dell’art. 25 cpv. 4 LCAMal il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

 

                                         L’art. 8 cpv. 1 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 29 maggio 2012 (RLCAMal), prevede che l’istanza di riduzione di premio o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento mediante l’apposito modulo ufficiale.

 

                                         L’art. 8 cpv. 2 RLCAMal prevede che il modulo ufficiale, che è recapitato ai potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o può essere richiesto alla medesima ma da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento, deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti.

 

                                         A norma dell’art. 8 cpv. 3 RLCAMal per ogni unità di riferimento deve essere presentata un’unica istanza di riduzione di premio o di rinnovo.

 

                                         Va ancora evidenziato che per l’art. 48 cpv. 1 LCAMal l’istanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dell’impedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per l’art. 48 cpv. 2 LCAMal essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati.

 

                               2.3.   In concreto l’assicurato non ha comprovato di aver trasmesso il 18 luglio 2014, alla Cassa cantonale di compensazione, il formulario di medesima data di richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il 2014 come da lui sostenuto. Il modulo è pervenuto alla Cassa solo il 13 agosto 2015, unitamente allo scritto di sollecito dell’11 agosto 2015 (doc. 5 e 6).

 

                               2.4.   Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

 

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

 

                                         Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, in assenza della prova della notifica, nel corso del 2014, del formulario della riduzione del premio, che l’insorgente afferma aver trasmesso per posta “A”, ma che la Cassa, malgrado le ricerche messe in atto (doc. 11 e 13), non ha trovato, la richiesta inoltrata nel corso del mese di agosto 2015 va considerata tardiva in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal (cfr. consid. 2.2).

 

                                         La circostanza che il 26 agosto 2014 vi è stato uno scambio di e-mail tra le parti, conclusasi con la frase “La informo che ho già inoltrato la richiesta (2014) completa della documentazione richesta (recte: richiesta)”(doc. 3) non modifica l’esito della procedura, neppure alla luce del consid. 4.6 della recente sentenza pubblicata in DTF 142 V 152.

                                         Nella citata pronunzia il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).

                                         Una correzione del vizio di forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6). Il TF ha stabilito che, nella misura in cui un’opposizione viene inoltrata tramite e-mail prima dello scadere del termine, di regola, e tranne eccezioni descritte nella sentenza, l’amministrazione è tenuta a rendere attento l’assicurato del vizio di forma e della possibilità di sanarlo entro lo scadere del termine (consid. 4.6:“ […] Möglich bleibt eine Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”). L’Alta Corte ha citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 dove l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite e-mail. L’Alta Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la persona interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid. 4.7 in fine: “[…] Das Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiegt unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften. Dies rechtfertigt es, die Rechtslage so zu beurteilen, wie wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die elektronische Eingabe erhielt. Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerdeführer eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).

 

                                         Al consid. 4.7 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso giudicato non era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo ricorrente aveva affermato che “das Original auf dem Postweg unterwegs”, sei” (consid. 4.7). Alla luce delle parole utilizzate dalla persona interessata, l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della firma sull’opposizione trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la documentazione inviata con la posta.

 

                                         Con sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.

                                         Nel caso di specie, rammentato che anche la LCAMal prevede la forma scritta per l’inoltro dell’istanza di riduzione dei premi (art. 25 cpv. 1 LCAMal), una comunicazione via e-mail non è atta ad interrompere o a salvaguardare il termine per l’ottenimento del sussidio (cfr. DTF 142 V 152, consid. 2.4).

 

                                         Per il resto, il caso è diverso rispetto alla fattispecie di cui alla DTF 142 V 152. Il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal non è un termine per opporsi ad una decisione dell’amministrazione, bensì per far valere un proprio diritto ad una prestazione. Inoltre la Cassa, con l’e-mail delle ore 10:51, aveva informato il rappresentante dell’insorgente che gli avrebbe trasmesso “nuovamente il formulario per inoltrare la richiesta di riduzione di premio LAMal per l’anno 2014 e per l’anno 2015 nel corso dei prossimi giorni” (doc. 3). Spettava pertanto all’assicurato, che sostiene di aver spedito in data 18 luglio 2014 il modulo per la richiesta di sussidio 2014 (cfr. ricorso, doc. I), visto il tempo trascorso (oltre un mese), accertarsi del motivo per il quale l’amministrazione aveva intenzione di trasmettergli un nuovo formulario e chiedere una verifica circa la ricezione della sua domanda, trasmessa per posta “A”. L’interessato ha invece avuto un’attitudine passiva, limitandosi ad affermare, alle ore 11:53, di aver già spedito la domanda, senza tuttavia indicare in quale data e sollecitandone l’evasione solo un anno dopo, con lettera dell’11 agosto 2015 (doc. 4).

 

                                         In queste condizioni, non avendo il ricorrente comprovato di aver inoltrato tempestivamente il formulario per la richiesta del sussidio 2014 (art. 25 LCAMal) e non essendoci motivi giustificativi per l’inoltro tardivo della richiesta (cfr. art. 48 LCAMal), il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

 

                                        

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti