Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 18 agosto 2016 emanate da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Con decisioni del 23 novembre 2011 (doc. A2), del 17 dicembre 2012 (doc. B2), del 30 novembre 2013, confermata l’11 giugno 2014 e del 20 novembre 2014 (doc. C2), la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha accolto le richieste di RI 1 tendenti all’ottenimento del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (LAMal) per gli anni dal 2012 al 2015.
B. In seguito agli accertamenti effettuati nell’ambito della richiesta del sussidio per il 2016, la Cassa, dopo aver stabilito che RI 1 convive con un’altra persona, ha riesaminato il diritto all’aiuto statale per gli anni dal 2012 al 2015.
C. Con 5 distinte decisioni del 29 febbraio 2016 (per il 2014, 2015 ed il 2016) e del 31 marzo 2016 (per il 2012 ed il 2013) l’amministrazione ha respinto le richieste per gli anni 2013, 2015 e 2016 (doc. B7, C e D2), mentre ha riconosciuto un contributo annuo di fr. 175.20 per il 2012 (doc. A7) e di fr. 1'023.60 per il 2014 (doc. III).
D. RI 1, rappresentato dal consulente RA 1, in data 19 maggio 2016 ha censurato le cinque decisioni inerenti gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ne ha chiesto l’annullamento ed ha domandato il ripristino del diritto ai sussidi come stabilito in precedenza (doc. C1).
E. Con 5 distinte decisioni su reclamo del 18 agosto 2016 (doc. A12, B12, C10 e D7) la Cassa cantonale di compensazione, dopo aver cercato di contattare, invano, l’assicurato, ha dichiarato irricevibili, siccome tardivi, i reclami. Circa le decisioni del 29 febbraio 2016, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
La giurisprudenza ha considerato che nei casi in cui la decisione viene trasmessa dall’autorità competente per posta B, l’invio è considerato recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato (cfr. STFA C 212/00 del 2 novembre 2000; STCA 38.2012.16 del 28 novembre 2012; STCA 38.2005.22 del 21 luglio 2005; www.posta.ch). Ritenuto che nel presente caso la decisione del 29 febbraio 2016 è stata recapitata al signor RA 1 al più tardi il 04 marzo 2016, pertanto il termine di reclamo è giunto a scadenza il 18 aprile 2016 (tenuto conto che i termini non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso).”
Per quanto concerne le decisioni del 31 marzo 2016 la Cassa ha ritenuto, sulla base di motivazioni simili, che il termine è scaduto il 5 maggio 2016 (doc. A12; doc. B12).
F. RI 1, sempre rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro le predette decisioni su reclamo, relative agli anni 2012, 2013, 2015 e 2016, contestando la circostanza che vengano trasmesse per posta “B” e chiedendosi se ad una decisione formale trasmessa in questo modo possa essere riconosciuto lo status di decisione formale (doc. I). L’insorgente afferma inoltre che “non secondario nel caso in disamina è che le decisioni di controparte e in questa sede contestate, non siano mai state realmente spedite nei giorni in cui parrebbero essere state redatte, da cui integralmente contestato è la motivazione invocata dallo IAS, secondo cui il reclamo è da ritenersi fuori termine”. L’assicurato critica inoltre nel merito le decisioni di non concedere il sussidio.
G. Con risposta del 4 ottobre 2016 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
H. L’11 ottobre 2016 il TCA ha interpellato il rappresentante dell’insorgente, chiedendogli di precisare quando (data esatta) gli sono state notificate, e meglio quando ha ricevuto, le decisioni formali datate 29 febbraio 2016, rispettivamente 31 marzo 2016 (doc. V).
I. In data 24 ottobre 2016 RA 1, oltre a nuovamente contestare le decisioni nel merito, ha affermato:
" (…)
Nel caso in disamina è quantomeno difficile, se non addirittura impossibile provare la data dell’invio delle comunicazioni da parte dello IAS – Ufficio delle prestazioni, poiché le buste – inviate mezzo posta “B”, sono affrancate in blocco e non presentano né timbrature, né date di riferimento.
Difficile dunque per il ricorrente provare la data d’invio e pari difficoltà sussiste per il mittente che, in ragion dell’invio posta “B” con affrancatura in blocco, non è a sua volta in grado di dimostrarne la data d’invio.
Relativamente alla fattispecie e fatta debita astrazione dell’incomprensione tra le parti e relativa chi avrebbe tentato di contattare infruttuosamente chi, giova comunque ricordare che il rappresentante del ricorrente ha messo a disposizione di Codesto Lod. Tribunale, quale mezzi di prova, le comunicazioni inviate a controparte, nelle quali si doleva di non essere riuscito a contattare la funzionarie e/o il funzionario competente (…)” (doc. VI)
L. Il 26 ottobre 2016 il TCA ha nuovamente interpellato RA 1, ricordandogli che:
" (…)
Con le decisioni impugnate la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibili i suoi reclami in quanto tardivi.
Con il suo scritto del 24 ottobre 2016 non indica, malgrado la richiesta esplicita in tal senso di questo Tribunale, quando ha ricevuto le decisioni formali datate 29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016, ma afferma che “nel caso in disamina è quantomeno difficile, se non addirittura impossibile provare la data dell’invio delle comunicazioni (…)” (sottolineatura del redattore).
Ai fini del giudizio questo Tribunale necessita tuttavia sapere quando Lei ha ricevuto queste decisioni.
Le assegniamo pertanto un ultimo termine, scadente il 4 novembre 2016 per precisare quando ha ricevuto le decisioni del 29 febbraio 2016 e del 31 marzo 2016.” (doc. VII)
M. Con scritto del 4 novembre 2016 RA 1, oltre a citare la sentenza 6B_935/2015 del 20 aprile 2016, ha affermato:
" (…)
Contestualmente ci si scusa per aver forse destato l’impressione di voler eludere la domanda centrale posta da Codesto Lodevole Tribunale d’appello, intesa a conoscere la data nella quale lo scrivente patrocinatore ha ricevuto le decisioni di cassa.
In questa sede ravviso di non ricordarmi la data esatta in cui al sottoscritto patrocinatore sono state recapitate le decisioni da parte dell’Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione. Tuttavia, sono certo di essere stato attento d’impugnare le predette decisioni entro il termine di 30 giorni da quando le ho effettivamente ricevute.
Ad ogni buon conto si ribadisce come il mittente delle decisioni possa ragionevolmente pretendere dal destinatario la necessaria collaborazione, senza tuttavia ribaltare su quest’ultimo l’onere della prova.” (doc. VIII)
N. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, la Cassa, il 18 novembre 2016, si è riconfermata nelle sue decisioni, affermando che “appare altamente inverosimile che, con un unico reclamo datato 19.05.2016, si sia potuto rispettare il termine di 30 giorni per contestare le decisioni indicate, ritenuto che le stesse sono state trasmesse a distanza di un mese le une dalle altre” (doc. X).
O. Il 28 novembre 2016 RA 1 ha rilevato di non avere ulteriori osservazioni in merito (doc. XII).
P. Lo scritto del ricorrente è stato trasmesso alla Cassa, per conoscenza, il 1° dicembre 2016 (doc. XIII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Con le decisioni impugnate la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità dei reclami inoltrati dall’insorgente.
Oggetto del contendere può di conseguenza essere unicamente la tempestività dei reclami. Le censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 24 ottobre 2016 (doc. VI), relative al calcolo dei sussidi ed alla contestazione della convivenza sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
3. Per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo. Secondo l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese. L’art. 13 cpv. 3 LPAmm prevede che se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Giusta l’art. 13 cpv. 4 LPAmm quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
L’art. 14 cpv. 1 LPAmm prevede che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Per l’art. 14 cpv. 2 LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.
Secondo l’art. 16 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c). Ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LPAmm i termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza. Per l’art. 16 cpv. 3 LPAmm i capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali, mentre per l’art. 16 cpv. 4 LPAmm rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
Circa la forma delle notificazioni, l’art. 17 cpv. 1 LPAmm prevede che l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LPAmm quando l’autorità lo ritiene opportuno e se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia cantonale o comunale. Per l’art. 17 cpv. 3 LPAmm la notificazione è considerata avvenuta quanto l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 4 LPAmm la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (lett. a), in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto (lett. b).
L’art. 18 LPAmm regola la notifica per via elettronica, mentre l’art. 19 LPAmm quella per via edittale. Ai sensi dell’art. 20 LPAmm una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
4. In concreto, le decisioni formali litigiose portano la data del 29 febbraio 2016 e del 31 marzo 2016 (doc. A7; B7; D2; C4) e sono state trasmesse, secondo le affermazioni del ricorrente, rimaste incontestate da parte dell’amministrazione, tramite posta “B”.
Esse sono state contestate con un reclamo datato 19 maggio 2016 e consegnato alla posta il medesimo giorno alle 9:15 (doc. D3).
Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, l’amministrazione è legittimata a notificare le decisioni in ambito di sussidi per Posta “B”. Ciò è infatti esplicitamente previsto dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm (cfr. consid. 3).
In secondo luogo va evidenziato che la giurisprudenza citata dall’amministrazione (cfr. in particolare la sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000 e le sentenze cantonali 38.2012.16 del 28 novembre 2012 e 38.2005.22 del 21 luglio 2005), non è applicabile in concreto. Essa concerne infatti il caso inverso rispetto a quello che questo Tribunale è ora chiamato a giudicare. Nelle fattispecie di cui alle citate sentenze si trattava di stabilire la data “dell’invio” della documentazione da parte della persona assicurata alla Cassa di disoccupazione. La determinazione della data di spedizione dell’invio è stata accertata “a ritroso” sulla base della data di ricezione della documentazione da parte dell’amministrazione la quale non aveva tenuto la busta di trasmissione. In DTF 124 V 372, il TF ha infatti stabilito che qualora un assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire un incarto, non versi una busta agli atti, l'opponente non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività.
In concreto, al contrario, occorre stabilire la data di “ricezione“ delle decisioni formali datate 29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016 e la tempestività del successivo reclamo spedito il 19 maggio 2016.
Circa la prova della notifica alla persona assicurata di una decisione formale emessa dall’amministrazione, in ambito di assicurazioni sociali, il TF, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295, al consid. 5.9, ha rammentato:
" (…)
5.9 Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure DONZALLAZ, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
Nel caso di specie, l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza ("Machtbereich") del destinatario (v. sentenza 8C_621/2007 del 5 maggio 2008 consid. 4.2). Né la Corte cantonale, che ha persino escluso la sussistenza, per l'UAM, di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così in particolare di sentire il datore di lavoro del ricorrente, il quale, da parte sua, ancora in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva categoricamente negato di essere stato informato, tramite la posta o P. SA, sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza ci si può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza di detta possibilità soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009.”
Questo concetto è stato confermato in sentenze successive, tra cui quella pubblicata, recentemente, in DTF 142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che se l’autorità penale notifica un decreto d’accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non conformi all’art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l’onere di provare la notificazione e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4). L’Alta Corte ha affermato:
" (…)
4.3 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).
4.4 En l'occurrence, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle tient pour établi que la notification au recourant du pli simple comportant l'ordonnance litigieuse a bien eu lieu au plus tard le 15 juin 2015. Tout d'abord, il est discutable d'attribuer une force de preuve au "Journal des opérations" de la préfecture dès lors que l'on ignore la manière dont celui-ci est tenu. La question peut toutefois rester indécise car même en admettant que la date d'expédition du pli fût bien le 10 juin 2015, la preuve de sa date de réception par le recourant - seule déterminante - ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux. Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (arrêts 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II p. 342; 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 29 ad. art. 44 LTF). C'est bien pour cette raison que l'art. 85 al. 2 CPP prescrit une notification par lettre signature (recommandé) ou tout autre mode impliquant un accusé de réception. S'agissant de la présomption sur laquelle la cour cantonale a fondé son raisonnement, elle procède d'une mauvaise compréhension de la jurisprudence. Certes, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification de la décision ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (par exemple: arrêts 5D_62/2014 du 14 octobre 2014; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013). Dans le cas particulier cependant, il n'existe aucun indice dont on pourrait inférer que le recourant aurait reçu l'ordonnance litigieuse avant le 23 juin 2015, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur ses déclarations quant à la date de notification de cette ordonnance.
Par conséquent, c'est à tort que la cour cantonale a confirmé la tardiveté de l'opposition du recourant. On doit considérer que celle-ci, formée le 2 juillet 2015, est intervenue dans le délai légal de dix jours fixé à l'art. 354 al. 1 CPP. Le recours est bien fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. (...)”
In concreto l’amministrazione non ha trasmesso le decisioni datate 29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016 tramite raccomandata, ma tramite posta “B”.
L’unico contatto tra le parti antecedente all’inoltro del reclamo è consistito in una telefonata del 18 maggio 2016 nel corso della quale l’insorgente si sarebbe lamentato della circostanza che l’amministrazione non avrebbe risposto al “reclamo” spedito dal proprio rappresentante nel corso del mese di febbraio 2016 (doc. D6). Agli atti vi è effettivamente uno scritto del 26 febbraio 2016 di RA 1 all’amministrazione, pervenuto il 29 febbraio 2016, tramite il quale chiede un rapido disbrigo della pratica (doc. C3). Esso è tuttavia antecedente alla data riportata sulle decisioni in esame (29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016) e non può di conseguenza costituire un indizio circa la ricezione dei citati provvedimenti da parte del ricorrente. Del resto, contattato telefonicamente dalla Cassa il 30 maggio 2016 RA 1 ha affermato che nel mese di febbraio aveva inviato una lettera ma che non si trattava di un reclamo formale (doc. D6).
In assenza della prova circa la data della notifica, occorre di conseguenza basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. In sede di reclamo l’assicurato aveva rilevato come le decisioni “non siano state inviate nel giorno in cui indicano la data nelle quali sarebbero redatte, ma in realtà inviate parecchio successivamente” (doc. C4). Quest’ultimo, dopo essere stato interpellato invano dall’amministrazione ed in due occasioni da questo Tribunale, ha infine affermato di non ricordarsi la data esatta di ricezione dell’invio ma “di essere stato attento d’impugnare le predette decisioni entro il termine di 30 giorni da quando le ho effettivamente ricevute” (doc. VIII).
In applicazione della giurisprudenza federale (DTF 136 V 295 e DTF 142 IV 125), in assenza di qualsiasi ulteriore indizio circa la data di ricezione delle decisioni litigiose (ad esempio tramite corrispondenza, contatti telefonici, incontri allo sportello, pagamenti, ecc.), questo Tribunale deve ritenere che il reclamo del 19 maggio 2016 contro le decisioni del 29 febbraio 2016 e del 31 marzo 2016 è tempestivo.
Quanto all’affermazione dell’amministrazione secondo cui “appare altamente inverosimile che si sia potuto rispettare il termine di 30 giorni” per contestare le decisioni litigiose ritenuto che le stesse sono state trasmesse a distanza di un mese le une dalle altre (doc. X), va ribadito che l’amministrazione, cui incombe l’onere della prova, non è stata in grado di comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante, la data di notifica delle medesime e pertanto non può neppure essere escluso che le decisioni siano state trasmesse in date differenti rispetto a quelle figuranti sulle decisioni e finanche che siano state ricevute tutte lo stesso giorno.
In queste condizioni il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto ai sensi dei considerandi, le decisioni su reclamo impugnate vanno annullate e gli incarti vanno trasmessi all’amministrazione affinché entri nel merito del reclamo del 19 maggio 2016 (doc. D3).
L’insorgente, rappresentato da una persona cognita in materia, ha diritto alle ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché entri nel merito del reclamo del 19 maggio 2016 per gli anni 2012, 2013, 2015 e 2016.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 400.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti