Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2016.9

 

TB

Lugano

14 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 15 gennaio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1963, da anni è affiliata a CO 1 per l’assicurazione malattia di base secondo LAMal.

 

                                  B.   L’assicurata, quando era coniugata, è stata oggetto di procedure esecutive avviate dal suo assicuratore malattia per il recupero dei premi LAMal della famiglia rimasti impagati.

 

                                  C.   Negli anni seguenti fra le parti è intercorsa diversa corrispondenza portante sul pagamento dei premi passati sia della famiglia sia della sola assicurata.

Da ultimo, nel corso del 2015 (docc. A1-A9) quest’ultima ha chiesto alla Cassa malati un riesame della sua situazione debitoria/creditoria, avendo saputo che l’ex marito nel 2014 ha saldato l’intero importo di quattro attestati di carenza beni che riguardavano i premi di tutta la famiglia, tanto che l’assicuratore ne ha chiesto la cancellazione al competente Ufficio esecuzioni. Pertanto, la somma che essa ha versato a titolo personale dovrebbe esserle restituita, altrimenti la Cassa malati avrebbe incassato due volte lo stesso importo per il medesimo debito.

 

CO 1 le ha invece più volte confermato che il suo conto debitore risultava in ordine e che non erano stati registrati pagamenti in eccedenza, perciò il caso andava ritenuto come chiuso (docc. A2 e A7).

 

                                  D.   Con ricorso del 15 gennaio 2015 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di condannare la sua Cassa malati al rimborso di Fr. 7'686,10 più Fr. 2'000.- e di informarla riguardo alla situazione della figlia. Secondo la ricorrente, l’assicuratore malattia avrebbe incassato due volte la somma di Fr. 7'686,10, sia per mezzo di un suo pagamento sia con il pagamento a saldo da parte dell’ex marito dei premi scoperti concernenti la famiglia e quindi anche lei stessa. A suo dire, la Cassa malati avrebbe anche ricevuto due volte l’importo di Fr. 1'573,40 relativo alla figlia, essendo stato pagato in seguito anche dall’assistenza sociale.

 

                                  E.   Chiesta (doc. III) ed ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 22 febbraio 2016 (doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, non essendovi alcuna denegata o ritardata giustizia, giacché essa avrebbe sempre risposto in modo puntuale alle numerose e non sempre comprensibili richieste di spiegazioni della ricorrente, così come risulta dalla folta documentazione prodotta. Inoltre, per ciò che concerne il merito delle pretese ricorsuali, le stesse andrebbero comunque respinte, non essendovi alcuna eccedenza a favore dell’assicurata, così come già più volte affermato e comprovato.

 

                                  F.   La ricorrente ha rilevato il 25 febbraio 2016 (doc. VII) di non avere ancora ricevuto l’estratto conto richiesto e che l’avvenuto pagamento da parte dell’ex marito degli importi escussi dalla Cassa malati ha comportato un doppio pagamento dei suoi arretrati.

 

La Cassa malati non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Il TCA è chiamato a stabilire se CO 1 si sia resa colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.

 

                                   3.   L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

L’art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

 

Queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA).

 

Le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

Giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; U. Kieser, ATSG – Kommentar, 3a ed. Schulthess 2015, pag. 740 n. 21).

 

                                   4.   Nel caso concreto l’assicurata sostiene che i premi passati concernenti la sua famiglia e riferiti ad un periodo precedente alla separazione dal marito, importi che sono stati oggetto di esecuzioni avviate dalla Cassa malati, sarebbero stati pagati due volte: da parte dell’ex marito a fine 2014 e a suo tempo da parte sua, e quindi la creditrice si sarebbe arricchita indebitamente. Pertanto, ora la ricorrente pretende la restituzione della somma di Fr. 7'686,10 e di un ulteriore importo di Fr. 2'000.-, così pure l’allestimento di un conteggio chiaro e dettagliato dal quale risulti una volta per tutte la sua passata situazione debitoria/creditoria.

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, se l’assicurata, come nella presente fattispecie, non è d’accordo con l’operato della Cassa malati riguardo agli avvenuti pagamenti dei premi scoperti e poi saldati apparentemente due volte, l’assicuratore contro le malattie è tenuto ad emettere una decisione formale, contro la quale l’assicurata potrà semmai inoltrare un’opposizione e successivamente, eventualmente, un ricorso a questo TCA.

 

Non avendo emesso la decisione e persistendo anzi nel rifiuto, malgrado l’esplicita richiesta dell’assicurata, CO 1 ha commesso un diniego di giustizia (U. Kieser, ATSG Kommentar, 3a Ed. Schulthess 2015, pag. 740 N° 21: “Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn der Versicherungsträger trotz entsprechender Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser, Verwaltungsverfahren, N. 500, 509). Beides gilt als Verfügung (vgl. *Locher(Gächter, Grundriss, 589 f.), wogegen gestützt auf Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel eingereicht werden kann.”; STCA 36.2015.96 del 28 gennaio 2016).

 

Il ricorso per denegata giustizia va dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa malati, affinché si pronunci formalmente (e chiaramente) sulle censure sollevate dalla ricorrente.

 

Benché vincente in causa, non essendo patrocinata l’assicurata non ha diritto al riconoscimento di indennità per ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso per denegata giustizia è accolto.

                                         § A CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione richiesta dall'assicurata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti