Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 1° (recte: 2) dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Con decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il reclamo inoltrato dal RI 1, nato nel 1951, contro la decisione di “accertamento dell’obbligo d’assicurazione delle cure medico-sanitarie” del 7 settembre 2017 tramite la quale è stato stabilito che l’interessato deve continuare a rimanere iscritto presso un assicuratore malattie svizzero riconosciuto, che nel caso di specie corrisponde all’assicuratore malattie __________ (doc. A).
B. Il RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I), rilevando di aver abbandonato il domicilio di __________ a decorrere dal 1° luglio 2017 ed allegando la notifica di partenza del 16 novembre 2017 (doc. B). L’insorgente rileva di recarsi regolarmente in __________ dal 1992 dove ha svolto diverse attività professionali e di godere dello statuto di residente permanente dal 1995, grazie ad una relazione con la signora __________, cittadina __________ domiciliata a __________, con la quale si è sposato il 27 dicembre 2015. Il ricorrente evidenzia che dopo il pensionamento avvenuto il 1° marzo 2016 ha previsto di passare la maggior parte del proprio tempo in __________ e dal 1° aprile 2017 ha scelto di assicurarsi contro gli infortuni e la malattia presso l’assicurazione __________ “__________”, rinunciando all’assicurazione svizzera. Il 3 giugno 2017 ha subito un’operazione a __________ rimborsata dall’assicurazione australiana. Egli ritiene di conseguenza di non dover più essere affiliato in Svizzera da tale data.
L’interessato rileva anche di non aver ritirato la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017, inviata per raccomandata, in quanto dal 5 ottobre 2017 al 13 novembre 2017 era a __________, ma di aver tempestivamente impugnato la medesima decisione pervenuta in un secondo tempo per lettera semplice il 10 novembre 2017.
C. Con risposta datata 22 dicembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
D. Il 20 marzo 2018 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:
" (…)
In questa sede il giudice chiede alla Cassa come mai non sia stata ritenuta quale valido reclamo lo scritto (doc. 10) diretto al Consigliere di Stato con cui il qui ricorrente postula di sovvertire la decisione dipartimentale spiegandone le ragioni. È pure vero che tale scritto conclude indicando che se non fosse possibile un intervento in tal senso da parte del Consigliere di Stato “eviterò il reclamo ed eliminerò il mio domicilio di __________”.
La Cassa indica di non avere ritenuto questo scritto quale formale reclamo inoltrato all’autorità in quel momento incompetente siccome di spettanza di uno dei servizi del Dipartimento per la natura del suo contenuto.
Il giudice osserva comunque che questo aspetto doveva essere analizzato in sede di decisione su reclamo indicando le ragioni per le quali veniva esclusa una tempestività del reclamo mediante tale atto.
Il ricorrente precisa di avere effettivamente trasferito il proprio domicilio in __________ con effetto al 01.07.2017 così come notificato il 16.11.2017 al controllo abitanti del __________.
È vero che, come rileva il giudice, in una e-mail al Sindaco di __________ del 21.7.2017 il ricorrente indica di non avere intenzione di formalizzare il suo spostamento del suo domicilio e questo nel corso del mese di agosto. Resta il fatto comunque che formalmente il domicilio è stato trasferito, come appare dagli atti, che dovrà essere poi verificato dall’amministrazione.” (doc. XII)
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2. In concreto si pone innanzitutto la questione della tempestività del ricorso al TCA.
Con decisione su reclamo del 20 ottobre 2017, spedita tramite raccomandata il medesimo giorno (doc. 17), il cui avviso di ritiro nella casella del ricorrente è stato depositato il 21 ottobre 2017, con scadenza al 28 ottobre 2017 (doc. 17), la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il reclamo inoltrato dall’insorgente.
La decisione su reclamo non è stata ritirata entro il termine di 7 giorni ed è ritornata al mittente, il quale l’ha rispedita tramite posta semplice il 7 novembre 2017 indicando che malgrado il nuovo invio la decisione su reclamo “è da ritenersi validamente notificata il 28 ottobre 2017” (allegato doc. A).
L’insorgente, che afferma di aver ricevuto questo secondo invio il 10 novembre 2017 (doc. I), ha inoltrato il proprio ricorso datato 1° dicembre 2017, sabato 2 dicembre 2017 (cfr. busta d’intimazione).
3. Ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, tra cui le decisioni in materia di adempimento dell’obbligo assicurativo (cfr. art. 12 LCAMal), è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Secondo l’art. 76 cpv. 2 LCAMal contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.
Per l’art. 31 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) per quanto non stabilito dalla Lptca, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
Secondo l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. L’art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Per l’art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA).
Secondo l’art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Con riferimento all’art. 44 cpv. 2 LTF (di tenore uguale all’art. 38 cpv. 2bis LPGA), Jean-Maurice Frésard (in Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2 ed. 2014, ad. Art. 44 n. 14) ricorda che "Le délai de sept jours court dès le lendemain du dépôt de l'avis de retrait, même si l'envoi ne peut pas être retiré à la poste le jour du dépôt de l'avis, ce qui est généralement le cas dans les grandes agglomérations. Il court également pendant les vacances judiciaires, même si le destinataire a demandé à la poste de garder son courrier jusqu'à une date postérieure à la fin de celles-ci. Le délai pour recourir ne commence cependant à courir qu'à la fin des féries (arrêt 2C_740/2010 du 3 mars 2011). Peu importe enfin que la tentative de notification ait lieu un jour ouvrable, un samedi ou un jour férié (arrêt 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2: avis de retrait déposé le 30 décembre).";
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
In DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del termine di sette giorni dalla ricezione dell’invio da parte dell’ufficio postale del domicilio del destinatario. Nell’ambito della revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
4. Nella presente vertenza dal tracciamento dell’invio emerge che la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 è stata spedita dalla Cassa il medesimo giorno tramite raccomandata (doc. 17). Il 21 ottobre 2017 l’invio è stato avvisato per il ritiro (avviso in casella) con scadenza al 28 ottobre 2017 ed il 30 ottobre 2017 è stato rinviato alla Cassa non essendo stato ritirato (doc. 17).
In concreto l’insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una procedura. Oltre alla numerosa corrispondenza agli atti, egli ha infatti inoltrato un reclamo contro la decisione del 7 settembre 2017 tramite la quale è stato accertato l’obbligo assicurativo in Svizzera.
L'assicurato doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati ad __________. Egli del resto nel reclamo datato 6 ottobre 2017 ha precisato di essere “domiciliato ad __________” e di essere “soggetto fiscale svizzero a tutti gli effetti” (doc. 13). L’insorgente non ha informato la Cassa né della sua futura assenza, né ha chiesto di notificare la decisione su reclamo ad un altro indirizzo rispetto a quello di __________ a cui era stata trasmessa la decisione formale (allegato doc. 10 e doc. 13). La notifica di partenza del Comune di __________ per l’__________ valevole dal 30 giugno 2017 non può essergli d’aiuto essendo stata sottoscritta solo il 16 novembre 2017 (doc. B).
Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.
La decisione raccomandata del 20 ottobre 2017 può pertanto essere ritenuta notificata al destinatario l’ultimo dei sette giorni di giacenza (cfr. doc. 17), ossia il 28 ottobre 2017, come del resto indicato dalla medesima amministrazione nella lettera accompagnatoria del 7 novembre 2017 cui ha allegato la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 e dove ha correttamente indicato che quest’ultima “è da ritenersi validamente notificata il 28 ottobre 2017” (allegato doc. A). Il nuovo invio, con la riserva della notifica già avvenuta il 28 ottobre 2017, non fa pertanto partire un nuovo termine.
Il termine di 30 giorni per presentare ricorso è pertanto giunto a scadenza il lunedì 27 novembre 2017. Esso era di conseguenza ampiamente scaduto quando il 2 dicembre 2017 l’insorgente ha inoltrato il ricorso al TCA (doc. I e busta d’intimazione; cfr. sentenza 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017.
In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso. La circostanza che l’interessato in quel periodo fosse assente in Australia non è un motivo per la restituzione del termine poiché chi si assenta pendente una procedura dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso si rileva irricevibile.
5. Questo TCA evidenzia abbondanzialmente quanto segue.
Per quanto concerne la tempestività del reclamo, con raccomandata del 20 settembre 2017 l’insorgente si è rivolto al Direttore del Dipartimento delle Opere Sociali, Consigliere di Stato Beltraminelli, di cui fa parte anche la Cassa cantonale di compensazione, lamentando il suo dissenso rispetto al contenuto della decisione del 7 settembre 2017 ed al suo obbligo assicurativo (doc. 10). Copia di questo scritto è stato trasmesso al capo Ufficio Contributi della Cassa di compensazione che ha redatto una nota all’attenzione del Consigliere di Stato (allegato doc. 11).
Lo scritto del 20 settembre 2017, inoltrato entro il termine di 30 giorni, avrebbe dovuto essere inteso quale reclamo contro la decisione del 7 settembre 2017 e la Cassa avrebbe di conseguenza dovuto entrare nel merito del medesimo. Del resto per l’art. 6 cpv. 1 LPAmm, applicabile nella procedura innanzi alla Cassa (cfr. art. 76 cpv. 1 LCAMal), l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente e per prassi invalsa le autorità amministrative e giudiziarie devono trattare gli atti scritti indipendentemente dalla loro denominazione (cfr. sentenza 8C_727/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.4 con riferimenti alla DTF 133 I 300 consid. 1.2 e DTF 133 II 396 consid. 3.1).
Circa il merito della questione va evidenziato come la Cassa ha correttamente rammentato che per l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio in Svizzera. Secondo l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli art. 23 a 26 CC sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LAMal.
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito, al consid. 2.2, i principi appena esposti.
In proposito cfr. anche la sentenza 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.
L’interessato, come emerge dalla notifica di partenza del Comune di __________ del 16 novembre 2017 prodotta in sede ricorsuale (doc. B) e come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la Cassa, perlomeno fino al 30 giugno 2017 è stato domiciliato in Svizzera dove deve, di principio, essere assicurato.
Per il periodo successivo, alla luce della nuova documentazione prodotta dall’insorgente in sede di ricorso (doc. B), gli atti vanno trasmessi alla Cassa per i suoi incombenti, e meglio per stabilire se il ricorso può essere trattato quale nuova domanda di esonero o quale domanda di revisione o di riesame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti