Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2017.108

 

TB

Lugano

22 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 dicembre 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 novembre 2017 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Nel 2016 (doc. 1) RI 1, nato nel 1960, era affiliato presso CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria LAMal con una franchigia di Fr. 2'500.-, pari a un premio mensile di Fr. 327,50.

 

                                  B.   Il 23 luglio 2016 (doc. 3) la Cassa malati ha inviato all’assicurato la fattura per il premio di settembre 2016, con invito a pagarla entro il 1° settembre seguente.

 

Il 20 agosto 2016 (doc. 4) CO 1 gli ha trasmesso la fattura per il premio di ottobre 2016, che doveva essere corrisposto entro il 1° di quel mese.

                                  C.   Non ottenendo il pagamento del dovuto, con richiamo del 18 settembre 2016 (doc. 5) rispettivamente del 15 ottobre 2016 (doc. 6), la Cassa malati ha invitato l’assicurato a pagare il premio dovuto entro il 6 ottobre rispettivamente il 3 novembre 2016.

 

Il 15 ottobre 2016 (doc. 7) ha fatto seguito un sollecito con cui l’assicuratore malattia ha preteso il pagamento del premio di settembre di Fr. 327,50, oltre a Fr. 40.- per spese amministrative, avvertendo l’assicurato che, scaduto il termine di sollecito, il premio arretrato sarebbe stato riscosso con l’avvio di una procedura esecutiva, con conseguente aggravio di interessi e spese.

 

Infine, la Cassa malati ha inviato il 29 novembre 2016 (doc. 8) al debitore un ultimo sollecito, avvertendolo che i premi di settembre e ottobre 2016, pari a Fr. 655.-, erano ancora scoperti. A ciò si aggiungevano gli interessi del 5% a partire dal 16 settembre 2016 (Fr. 6,65), le spese di sollecito (Fr. 40.-) e le spese di mora (Fr. 60.-), invitandolo a saldare il totale di Fr. 761,65 entro 30 giorni, pena l’avvio di una procedura esecutiva.

 

                                  D.   Il 16 gennaio 2017 (doc. 9) la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva che è sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 2 febbraio 2017 (doc. 19) fatto spiccare dall’Ufficio di esecuzione di __________, per un credito di Fr. 655.- e spese di Fr. 100.-, oltre interessi del 5% dal 16 settembre 2016.

 

La decisione di rigetto dell’opposizione del 3 aprile 2017 (doc. A3) della Cassa malati include, oltre al credito, agli interessi e alle spese di mora e di sollecito, le spese legali di Fr. 53,30.

 

                                  E.   All’opposizione del 2 maggio 2017 (doc. A2) ha fatto seguito lo scritto del 7 luglio 2017 (doc. 15) di CO 1, che ha dato la possibilità all’assicurato di concordare una modalità di pagamento dei premi scaduti e gli ha trasmesso delle informazioni per la richiesta di prestazioni complementari AVS/AI.

 

L’8 settembre 2017 (doc. 14) la Cassa malati ha prolungato fino a fine mese la possibilità per l’interessato di proporre un pagamento rateale prima di emanare la decisione su opposizione.

 

Con decisione su opposizione del 10 novembre 2017 (doc. A1) la Cassa malati ha confermato l’obbligo dell’assicurato di pagare i premi LAMal di settembre e ottobre 2016 e che, oltre al capitale, sono dovuti gli interessi di mora, le spese di sollecito e le spese amministrative.

 

                                  F.   Con ricorso dell’8 dicembre 2017 (doc. I) RI 1 ha spiegato di non essere riuscito a pagare i premi di Cassa malati a causa delle sue esigue entrate, costituite dalla sola rendita di invalidità di Fr. 1'955.- al mese. Egli paga già a fatica i premi LAMal e se in più si aggiungono le spese allora gli diventa impossibile saldare gli importi richiesti. Il ricorrente ha ritenuto inaccettabili le spese che sono state pretese oltre al capitale.

 

                                  G.   Il 28 dicembre 2017 (doc. III) CO 1 ha risposto che i passi procedurali intrapresi per recuperare le due mensilità di premi scoperti sono corretti e giustificati, così come gli interessi di ritardo, le spese di sollecito e le spese amministrative che sono congrue rispetto al credito e sono previste dalla legge.

 

                                  H.   Il ricorrente ha contestato la proposta della Cassa malati di respingere il ricorso e ha chiesto di aiutarlo in relazione al fatto che, percependo soltanto Fr. 1'955.- al mese di rendita AI, ha difficoltà a pagare ogni mese i premi LAMal e a maggior ragione anche le spese che gli sono state caricate (doc. V).

 

Il 15 gennaio 2018 (doc. VII) la Cassa malati si è domandata per quale motivo l’assicurato non abbia chiesto gli aiuti cantonali per fare fronte al pagamento del premio LAMal.

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

Per una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

 

Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione CO 1 può pretendere dal ricorrente il pagamento della somma di Fr. 655.- per i premi LAMal di settembre e di ottobre 2016, oltre alle spese di sollecito di Fr. 40.-, alle spese amministrative di Fr. 60.- e agli interessi di mora del 5% dal 16 settembre 2016, e di conseguenza ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 2 febbraio 2017 dall’Ufficio esecuzione di __________.

 

                                   3.   Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

 

Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

 

L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

 

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

 

                                   4.   Nell’evenienza concreta, è indubbio che il ricorrente, ed egli l’ha pacificamente riconosciuto, è debitore dei premi LAMal dei mesi di settembre e di ottobre 2016, per un totale dovuto di Fr. 655.- (Fr. 327,50 al mese).

 

Questi premi non sono infatti ancora stati soluti dall’assicurato e ciò in manifesta violazione dell’art. 90 OAMal. Il ricorrente ha infatti comprovato di avere regolarmente pagato (soltanto) i premi da gennaio ad agosto 2016 (doc. A4).

 

Alla Cassa malati non si può rimproverare nulla nel suo agire.

Infatti, conformemente all’art. 64a LAMal, l’assicuratore ha ricordato al debitore di dovere fare fronte ai suoi obblighi legali, dapprima con un richiamo, poi con un sollecito e in seguito ancora con un ultimo sollecito. Infine, l’assicuratore malattia ha proposto all’assicurato, in ben due occasioni, di concordare un piano rateale di pagamento del suo debito.

Non ottenendo però nemmeno così gli importi pretesi, è a giusta ragione che CO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti del ricorrente per recuperare i premi scoperti. Il credito di Fr. 655.- va dunque confermato.

 

                                   5.   Oltre al capitale dei premi dovuti (Fr. 655.-), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente il pagamento di Fr. 40.- per spese di sollecito e di altri Fr. 60.- per spese di mora, inserendole entrambe nel PE n. __________ del 2 febbraio 2017 (doc. 10) quali spese amministrative. Nella decisione su opposizione si parla invece di spese amministrative di Fr. 60.- e di sollecito di Fr. 40.-.

 

Nella DTF 125 V 276, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

Le Condizioni __________, agli atti nell’edizione 1° luglio 2016 (doc. 2) – ma identiche, per ciò che qui interessa, anche per l’anno 2016 -, sono parte integrante del contratto assicurativo stipulato dall'assicurato con CO 1 e prevedono all'art. 5.5 che le spese, quali ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.

 

In concreto, le spese di sollecito di Fr. 40.- sul credito di Fr. 327,50 per il premio LAMal di settembre 2016 sono formalmente indubbiamente dovute nel principio, poiché non pagando l’assicurato quanto richiesto entro i termini, la Cassa malati è stata costretta dapprima a richiamarlo e poi a sollecitarlo per fare fronte ai suoi obblighi legali.

 

Le spese di mora di Fr. 60.- sono invece state conteggiate con l’ultimo sollecito del 29 novembre 2016, che si riferiva sia al premio di settembre sia a quello di ottobre 2016, prima di avviare la procedura esecutiva nei suoi confronti.

 

Va al riguardo osservato che l’ultimo sollecito inviato dalla Cassa malati è facoltà concessa all’assicuratore dalle norme applicabili. L’art. 64a cpv. 1 LAMal dispone infatti che se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora. Ciò permette quindi di caricare all’assicurato moroso le spese amministrative derivate da questo atto (STCA 36.2016.120 del 10 gennaio 2017 consid. 7).

Pertanto, alla luce dell’entità del credito, del fatto di avere emesso un solo sollecito per il premio di settembre 2016 – e non anche per ottobre 2016 - e un ultimo sollecito valido contemporaneamente per i premi di settembre e di ottobre 2016, dell’impegno amministrativo della Cassa malati e delle difficoltà finanziarie dell’assicurato date dalle esigue entrate mensili consistenti (apparentemente) nella sola rendita di invalidità di Fr. 1'955.- al mese, le spese amministrative vanno ridotte dal TCA in virtù dell’art. 105b cpv. 2 OAMal e vanno fissate in complessivi Fr. 50.- (Fr. 20.- + Fr. 30.-).

 

                                   6.   L’assicuratore, con l’ultimo sollecito del 29 novembre 2016, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi arretrati di settembre e di ottobre 2016, e meglio dal 16 settembre 2016 sul totale di Fr. 655.-.

 

Con il precetto esecutivo n. __________ la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora del 5% sempre dal 16 settembre 2016, che con il rigetto dell’opposizione sono stati quantificati, fino a quel momento, in Fr. 16,85.

 

Nella successiva decisione su opposizione del 10 novembre 2017 l’assicuratore creditore ha confermato l’importo dovuto di Fr. 655.-, oltre alle spese di Fr. 100.- e agli interessi di ritardo del 5% dal 16 settembre 2016, mentre nel dispositivo è erroneamente indicata la data del 9 novembre 2015.

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

 

In specie, sul premio di settembre 2016, fatturato il 23 luglio 2016, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall’inizio della decorrenza della mensilità e quindi dal 1° settembre 2016; sul premio di ottobre 2016, preteso il 20 agosto 2016, dal 1° ottobre 2016. Pertanto, non è corretto che gli interessi di ritardo siano decorsi per le due mensilità contemporaneamente (5% su Fr. 655.- dal 16 settembre 2016).

Considerato però che l’assicuratore malattia ha richiesto detti interessi dal 16 settembre 2016 e che questa decorrenza risulta più favorevole al debitore per i premi di settembre 2016 (Fr. 327,50), per questo debito va ritenuta questa data, mentre per il premio del mese di ottobre 2016 la Cassa malati conteggerà gli interessi del 5% su Fr. 327,50 dal 1° ottobre 2016.

 

                                   7.   Da quanto precede discende che la decisione su opposizione va solo parzialmente confermata.

 

Di conseguenza, l’opposizione del 9 febbraio 2017 del ricorrente al PE n. __________ emanato il 2 febbraio 2017 dall’UE di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l’ammontare complessivo di Fr. 705,90 (Fr. 655.- [credito] + Fr. 50.- [spese amministrative]), oltre che per gli interessi di mora dal 16 settembre 2016su Fr. 327,50 e dal 1° ottobre 2016 su Fr. 327,50.

 

                                   8.   Visti i lamentati problemi economici, l’assicurato è invitato ad inoltrare immediatamente domanda al Cantone Ticino di riduzione del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo Comune di domicilio.

Sempre per tale tramite, il ricorrente può chiedere alla Cassa cantonale di compensazione di beneficiare delle prestazioni complementari all’AVS/AI, che si assumerebbe il pagamento del premio LAMal dell’assicurato secondo le norme in vigore.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Il ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell’importo di Fr. 655.- per i premi LAMal di settembre e di ottobre 2016, oltre agli interessi di mora del 5% su Fr. 327,50 dal 16 settembre 2016 e su Fr. 327,50 dal 1° ottobre 2016. A questo importo vanno aggiunte le spese amministrative di Fr. 50.-.

 

                               1.2.   Per gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta il 9 febbraio 2017 al PE n. __________ emesso il 2 febbraio 2017 dall’Ufficio esecuzione di __________.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti