Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n. 36.2017.24 TB |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2017 di
|
|
1. RI 1 2. RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2017 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
A. Nel corso del 2016 RI 2, 1938, ha chiesto alla sua Cassa malati il rimborso del costo dei plantari su misura (doc. A4: Fr. 396,35) prescritti dal dr. med. __________ e delle terapie di medicina tradizionale cinese effettuate da una terapista di __________ (doc. A5: Fr. 174,40 e doc. A6: Fr. 176,55).
B. Con decisione formale del 27 gennaio 2017 (doc. A3) CO 1 ha rifiutato una sua presa a carico, indicando che l’assicurazione malattia obbligatoria non si assumeva i costi né dei plantari né dei trattamenti di medicina tradizionale cinese.
La Cassa malati ha motivato il suo rifiuto affermando che i primi non rientravano nella lista dei mezzi ausiliari e che i secondi dovevano essere dispensati da un medico la cui specializzazione era riconosciuta dall’FMH, condizione che la terapista a cui si è rivolta l’assicurata non risultava rispettare.
C. Il 21 febbraio 2017 (doc. A1) CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione del 31 gennaio 2017 (doc. A2) di RI 1 e di RI 2 e ha confermato il rifiuto del riconoscimento delle prestazioni richieste dai coniugi.
La Cassa malati ha evidenziato che la LAMal riconosce i mezzi e gli apparecchi atti a curare o a diagnosticare una malattia (art. 25 LAMal) e che il Dipartimento federale dell’interno emana disposizioni sull’obbligo di assunzione delle prestazioni e sull’entità della remunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici stabiliti nell’Elenco dei Mezzi ausiliari (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal e art. 33 lett. e OAMal). Di conseguenza, i mezzi e gli apparecchi che non corrispondono alla descrizione di una posizione dell’EMap non possono essere presi a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria. Nel caso concreto, la Cassa malati ha rilevato che le ortesi prescritte dal medico curante dell’assicurata non rientrano fra le prestazioni obbligatorie dell’assicurazione di base, ma potrebbero fare oggetto di richiesta per mezzi ausiliari dell’AVS.
Per quanto concerne i trattamenti di medicina tradizionale cinese, CO 1 ha osservato che i relativi costi sono riconosciuti se il fornitore di prestazioni è titolare di un attestato di formazione complementare in farmacoterapia della MTC rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 “Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)”. Tuttavia, in specie dagli atti non risulta se i trattamenti ricevuti siano stati effettuati da medici abilitati.
D. Con ricorso del 10 marzo 2017 (doc. I) RI 1 e RI 2 si sono rivolti al TCA chiedendo la condanna della Cassa malati al pagamento dei plantari e delle sedute di medina tradizionale cinese.
I ricorrenti hanno rilevato che i plantari sono stati prescritti il 6 aprile 2016 (doc. A4) a RI 2 dal dr. med. __________ per dolori ai piedi, che sono spariti già dopo una settimana di utilizzo dei plantari. Gli assicurati contestano l’agire di CO 1, secondo cui le ortesi non farebbero parte del trattamento, ma sarebbero dei mezzi diagnostici di una malattia.
In merito ai trattamenti di medicina tradizionale cinese effettuati per un grave disturbo della vescica, fatturati nel marzo e nell’aprile 2016 complessivamente Fr. 351,25, gli assicurati hanno rilevato che le precedenti consultazioni mediche non avevano dato i risultati sperati, tanto che la stessa dr.ssa med. __________ di __________ li ha indirizzati alla terapista __________, conosciuta specialista in medicina cinese, che dopo alcuni mesi di trattamento è riuscita a curare la malattia della moglie. Secondo i ricorrenti, la Cassa malati “intenzionalmente nasconde” che sia stata la stessa dottoressa a consigliare loro un contatto con la citata terapista. Inoltre, essi ritengono che la Cassa malati non veda come il trattamento ricevuto attraverso la medicina cinese sia stato molto efficace e di poco costo rispetto all’assunzione dei medicamenti tradizionali avvenuta nel 2015 che, peraltro, non ha dato risultati positivi.
E. Nella risposta di causa del 27 marzo 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso dei coniugi riprendendo in sostanza le medesime motivazioni addotte con la decisione su opposizione impugnata.
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica della dottrina sulla STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 in cui il Tribunale federale ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.
nel merito
2. A norma dell'art. 24 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni previste agli articoli 32-34 LAMal.
Giusta l'art. 32 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni mediche eseguite in Svizzera sono presunte (cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275, RAMI 2000 KV 132 pag. 283 seg. consid. 3; STFA K 39/01 del 14 ottobre 2002).
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 25 cpv. 2 LAMal, queste prestazioni comprendono, in particolare, gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate dal medico, dal chiropratico, da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico (lett. a); le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b).
Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni (art. 33 cpv. 1 LAMal).
Inoltre, giusta l’art. 33 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all'art. 25 cpv. 2 LAMal non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli artt. 26, 29 cpv. 2 lettere a e c e 31 cpv. 1 LAMal.
Sull’assunzione dei costi dei sostegni plantari
3. L'art. 52 LAMal concerne le analisi e i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi:
" 1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
a. il Dipartimento emana:
1. un elenco delle analisi con tariffa;
2. un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale; la tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;
3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici;
b. l'Ufficio federale appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.
3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1. Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48.".
In virtù dell'art. 33 lett. e OAMal, sentita la commissione competente, ossia la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (art. 37a lett. b OAMal), il dipartimento designa i mezzi e gli apparecchi di cui all'art. 52 cpv. 1 lettera a numero 3 LAMal a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione.
Questa Commissione consiglia il dipartimento in merito alla stesura dell'elenco delle analisi ai sensi dell'art. 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell'importo del rimborso dei mezzi e degli apparecchi di cui all'art. 33 lett. e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi dell'art. 36 cpv. 1, 75, 77 cpv. 4 e 105 cpv. 4 (art. 37f cpv. 1 OAMal).
Giusta l'art. 20 OPre, l'assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura.
Quanto all'elenco dei mezzi e degli apparecchi, essi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2 (art. 20a cpv. 1 OPre).
I mezzi e gli apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAMal nel quadro della loro attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali (art. 20a cpv. 2 OPre).
Per l'art. 20a cpv. 3 OPre, l'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP. L'elenco completo è pubblicato di regola una volta all'anno.
A norma dell’art. 22 OPre, l’ammissione nell’elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell’utilizzo, le indicazioni mediche o l’età degli assicurati.
L’art. 23 OPre prevede che riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell’elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
Circa la rimunerazione, per l’art. 24 cpv. 1 OPre i mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell’elenco per la corrispettiva categoria.
A norma dell’art. 24 cpv. 2 OPre se l’importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell’elenco, la differenza è a carico dell’assicurato.
Giusta l’art. 24 cpv. 3 OPre l’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.
Per l’art. 24 cpv. 4 OPre l’assicurazione assume i costi conformemente all’allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell’elenco una rimunerazione dei costi d’adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.
4. L'allegato 2 dell'OPre, su rinvio dell'art. 20a OPre, contiene dunque l'Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), pubblicato nel sito Internet dell'UFSP (http://www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi).
Secondo giurisprudenza, si tratta di una lista (positiva) esaustiva. I mezzi e gli apparecchi che non vi figurano non possono essere fatturati a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 136 V 84 consid. 2.2; DTF 134 V 83).
Nell’evenienza concreta, il gruppo di prodotti n. 23 concerne le ortesi e il n. 23.01 si riferisce alle "Ortesi del piede”. Più specificatamente, per ciò che attiene al ricorso, va qui riportata la seguente posizione:
" 23.01.01.00.1 Sostegni plantari
In linea di principio non sono rimborsati dall’assicurazione malattie obbligatoria. Il rimborso avviene in sostituzione dell’AI soltanto quando l’assicurato soddisfi le condizioni mediche, ma non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni dell’AI in ordine al diritto di fruire delle sue prestazioni. Il rimborso avviene secondo le disposizioni dell’AI.”.
L’allegato all’Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI, RS 831.232.51) contiene la lista dei mezzi ausiliari e il gruppo 4 si riferisce alle “scarpe e plantari ortopedici”, indicando alla cifra 4.05* “Plantari ortopedici, allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione”.
Il N. 2027 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), valida dal 1° gennaio 2013, stato 1° gennaio 2016, riprende questo tenore come segue:
" I plantari possono essere utilizzati in diverse scarpe.
L’AI li prende a carico soltanto se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione.”.
Alcuni mezzi ed apparecchi indicati nell’EMap sono in realtà dei mezzi ausiliari. Secondo la giurisprudenza, un mezzo ausiliario è un oggetto che permette di supplire alla mancanza di certe parti del corpo umano e delle loro funzioni (DTF 115 V 194 consid. 2c; STFA I 504/03 del 6 novembre 2003 consid. 4.1). Ciò è il caso degli apparecchi acustici (cifra 13 EMap), dei mezzi ausiliari alla deambulazione (cifra 10), delle ortesi (cifra 23 EMap) e delle protesi (cifra 24 EMap).
Trattandosi di mezzi ausiliari, queste prestazioni possono essere accordate ugualmente dall’assicurazione contro gli infortuni (art. 11 LAINF e OAINF), dall’assicurazione invalidità (art. 21-21quater LAI e OMAI) e dall’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 43quater LAVS e OMAV). Conformemente all’art. 65 LPGA (cfr. anche art. 110 OAMal), che fissa l’ordine di priorità quando dei mezzi ausiliari sono soggetti ad essere attribuiti da più regimi sociali, la concessione di un mezzo ausiliario incombe in primo luogo all’assicurazione contro gli infortuni, in assenza, all’AVS o all’AI e, infine, in ultima battuta, all’assicurazione contro le malattie (copertura sussidiaria).
Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, Stämpfli 2015, pag. 126 N. 203, spiega come avviene la presa a carico da parte delle Casse malati.
Per quanto concerne le ortesi – prodotti realizzati con materiale rigido per sostenere o guidare l’apparato locomotore –, esse sono delle prestazioni obbligatorie dell’AI (nn. 2 e 4 dell’Allegato all’OMAI) in caso di utilizzazione su un lungo periodo (durata superiore a un anno); l’assicurazione malattia obbligatoria prende a carico i costi delle ortesi (eccezion fatta, tuttavia, per i sostegni plantari che non sono rimborsati in questo caso: cfr. n. 23.01.01.00.1 EMap) soltanto quando sono utilizzate a titolo temporaneo (ossia per al massimo un anno).
In caso di utilizzo per una durata superiore a un anno, l’assicurazione malattia rimborsa le ortesi unicamente se il richiedente non adempie alle condizioni d’assicurazione per avere diritto alle prestazioni dell’AI e nella misura in cui l’ortesi è medicalmente indicata; il rimborso avviene secondo le disposizioni dell’AI (cfr. cifra 23 EMap). Tenuto conto che l’AI accorda prestazioni soltanto alle persone che non hanno ancora raggiunto l’età della pensione e che l’AVS non si assume i costi delle ortesi, l’assicurazione malattia obbligatoria rimborsa i costi delle ortesi per le persone che possono averne bisogno dopo aver raggiunto l’età del pensionamento (cifra 23 EMap). Quando una persona al beneficio di un’ortesi presa a carico dall’AI raggiunge l’età della pensione, continua ad avere diritto a questa prestazione nella stessa misura: in tal caso, l’ortesi è finanziata dall’AVS (principio della garanzia dei diritti acquisiti, art. 4 OMAV).
5. Con STCA 36.2002.39+51 il 3 maggio 2002 questo Tribunale si è pronunciato sul ricorso di un assicurato, nato nel 1939, che nel 2001 si è visto rifiutare dalla sua Cassa malati il rimborso di supporti plantari con rialzo laterale a sinistra del costo di Fr. 348,60. L’assicurato si è quindi rivolto all’Ufficio assicurazione invalidità, che però ha respinto la richiesta di prestazioni a motivo che non risultava che l’interessato fosse al beneficio di provvedimenti sanitari riconosciuti dall'AI. Egli ha quindi nuovamente adito il suo assicuratore malattia, ottenendo un altro rifiuto.
Il TCA ha confermato l’agire della Cassa malati respingendo la richiesta del ricorrente di condannarla ad assumersi i costi dei plantari ortopedici.
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), adito dall’assicurato, con STFA K 61/02 del 23 marzo 2004 ha concluso che alla luce delle condizioni previste dalla cifra 23.01.01.00.1 EMap per i sostegni plantari e dell’assenza, accertata dall’Ufficio AI, di qualsiasi provvedimento sanitario assegnato dall'AI, a buon diritto l’autorità cantonale non poteva considerare soddisfatte le condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo dell'assicuratore malattia.
A titolo abbondanziale l’Alta Corte ha osservato comunque che quand'anche - nella denegata ipotesi - i requisiti medici fossero stati adempiuti, la richiesta ricorsuale sarebbe stata ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di un'eventuale assunzione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche il secondo presupposto di cui alla cifra 23.01.01.00.1 EMAp, vale a dire quello delle carenti condizioni assicurative ai sensi dell'AI che giustificherebbe una presa a carico di tali mezzi ausiliari da parte dell'assicuratore malattia in sostituzione dell'assicurazione per l'invalidità. Infatti, essendo il ricorrente domiciliato in Svizzera da oltre 40 anni ed avendo egli versato i premi AI da oltre 10 anni, i limiti temporali di cui all'art. 6 cpv. 2 vLAI (che fino al 31 dicembre 2002 prevedeva che i cittadini stranieri, fatte salve le deroganti disposizioni convenzionali internazionali, hanno di principio diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni), come pure quelli disposti dalla Convenzione di sicurezza sociale applicabile in concreto, sarebbero stati senz'altro soddisfatti di modo che, anche da questo profilo, un obbligo sostitutivo dell'assicuratore malattia non sarebbe entrato in linea di conto.
Confermando il giudizio cantonale il TFA ha respinto la richiesta del ricorrente di farsi riconoscere dalla sua Cassa malati i costi per i sostegni plantari.
6. Il caso qui ora in esame è simile a quello appena esposto.
Nell’evenienza concreta, l’assicurata è nata nel 1938 e nel 2016, su prescrizione del dr. med. __________, ha acquistato presso __________ dei plantari ortopedici fatti su misura pagando il 13 aprile 2016 (doc. A4) l’importo di Fr. 396,35.
Dagli atti non emerge - e, vista la sua età, non occorre verificare oltre tale circostanza - che l’interessata sia al beneficio di provvedimenti sanitari di integrazione riconosciuti dall’assicurazione invalidità. Non appare quindi data la condizione che i plantari costituiscano un complemento importante di un provvedimento sanitario di integrazione (cifra 4.05* OMAI). Pertanto, non sono adempiute le premesse affinché l’Ufficio AI si prenda a carico, se fossero richiesti, i costi dei sostegni plantari.
Di conseguenza, sulla base della cifra 23.01.01.00.1 EMap e della cifra 4.05* OMAI, ritenuta l’assenza di qualsiasi provvedimento sanitario assegnato dall'AI, si deve concludere che non siano soddisfatte le condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo della Cassa malati.
Inoltre, come ritenuto anche nell’altra fattispecie ticinese esaminata dal TCA e dal TFA, va qui rilevato che quand'anche i requisiti medici fossero adempiuti, la richiesta ricorsuale andrebbe ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di un'eventuale assunzione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche il secondo presupposto di cui alla cifra 23.01.01.00.1 EMAp.
Non v’è in effetti alcun motivo per ritenere che la ricorrente, cittadina svizzera, non adempia alle condizioni assicurative previste dalla LAI (art. 6) sull’ottenimento di prestazioni dall’assicurazione invalidità tanto da giustificare una presa a carico di tali mezzi ausiliari da parte di CO 1 in sostituzione dell'AI.
Sull’assunzione dei costi dei trattamenti di medicina tradizionale cinese
7. Secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. a OAMal, sentita la commissione competente, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) designa le prestazioni dispensate dai medici o dai chiropratici i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o sono assunti solo a determinate condizioni.
L’Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) tratta alla Sezione 5 delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico e all’art. 4b prescrive che l’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle cinque discipline elencate se sono soddisfatte le condizioni esposte.
Per ciò che concerne la pretesa dei ricorrenti, questa norma dispone alla lettera c che l’assicurazione malattia obbligatoria assume i costi della terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)» dell'ISFM.
Nell’evenienza concreta, nel 2016 RI 2 si è rivolta a __________ di __________, __________, per ricevere dei trattamenti di medicina tradizionale cinese a causa dei gravi disturbi alla vescica che già l’affliggevano durante il 2015. La terapista ha fatturato le proprie prestazioni il 3 marzo 2016 (doc. A5) in Fr. 174,40 e il 28 aprile 2016 (doc. A6) in Fr. 176,55.
Ora, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, questi costi non possono essere presi a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria.
Infatti, la terapista a cui si è rivolta l’assicurata non è un medico e quindi non risulta iscritta nel registro delle professioni mediche (https://www.medregom.admin.ch/IT). Pertanto, nemmeno può avere ottenuto l’attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)», poiché questa formazione complementare permette ai medici provenienti da differenti specializzazioni di documentare l’acquisizione di conoscenze approfondite nell’agopuntura e nella farmacoterapia cinese nel quadro della medicina tradizionale cinese mediante una formazione mirata postgrado e continua (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html cfr. Documents de référence - OPAS Annexe 1: n. 10: Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA), programme de formation complémentaire du 1er juillet 2015 (PDF, 371 kB, 21.12.2016) pag. 2).
Non essendo dunque adempiute le condizioni previste dall’art. 4b lett. c OPre, da quanto precede discende che i ricorrenti non possono pretendere dalla Cassa malati il riconoscimento rispettivamente il rimborso delle prestazioni di terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC) fatturate nel 2016 da __________.
8. Stanti le considerazioni esposte, il ricorso formulato dagli assicurati deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata sia per la problematica dei plantari ortopedici sia per i costi dei trattamenti di medicina tradizionale cinese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti