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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 febbraio 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1994, da ultimo catramista (pavimentazioni stradali) con un salario mensile lordo (per tredici mensilità) di fr. 5’478, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di lavoro, __________.
1.2. In seguito ad un infortunio accadutogli il 12 settembre 2011 (inciampando si è procurato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra) la __________ ha inizialmente versato le prestazioni di legge (spese di cura ed indennità giornaliere [doc. 3]). Con decisione del 28 luglio 2016 l’assicuratore contro gli infortuni ha stabilito che avrebbe sospeso le prestazioni, con riserva dei costi dei controlli medici ancora necessari e del calcolo dell’eventuale rendita e dell’eventuale indennità per menomazione dell’integrità, dal 1° settembre 2016 (doc. 3).
1.3. Il 1° settembre 2016 il datore di lavoro ha notificato ad CO 1 l’inabilità lavorativa per malattia (doc. 1).
1.4. Con decisione del 13 dicembre 2016 (doc. 20), confermata dalla decisione su opposizione del 16 febbraio 2017 (doc. 22), CO 1 ha rifiutato il versamento di qualsiasi prestazione, sostenendo in sintesi che la patologia psichica è già guarita prima del 1° settembre 2016, che non provoca un’incapacità al lavoro e che del resto si trova in nesso causale con il danno alla salute ed è semmai a carico dell’assicuratore contro gli infortuni.
1.5. Con decisione formale del 16 marzo 2017 la __________ ha assegnato a RI 1 una rendita del 20%, rilevando tra l’altro che i disturbi psichici, per i quali non sussiste comunque un’incapacità lavorativa, non sono in relazione causale adeguata con l’infortunio. L’assicuratore ha inoltre riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 4).
1.6. RI 1, rappresentato dall’RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione emanata da CO 1, chiedendo in via principale l’assegnazione di un’indennità giornaliera al 100% dal 1° settembre 2016 oltre ad interessi al 5% ed in via subordinata una visita medica arbitrale (doc. I). Il ricorrente, che “richiede tutta la documentazione agli atti presso la CO 1 e __________”, e rileva di aver pure inoltrato una richiesta di prestazioni AI, sostiene che “nel caso di specie, dalla documentazione agli atti della __________ e della CO 1 risulta che l’insorgente da tempo lamenta dolori che hanno portato allo sviluppo di una sindrome depressiva”.
1.7. Con risposta del 28 marzo 2017 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Il 7 aprile 2017 l’insorgente ha chiesto un ulteriore termine per produrre mezzi di prova (doc. V). Con scritto del 10 aprile 2017 il TCA ha rammentato al ricorrente che di principio un termine fissato dalla legge non può essere prorogato, ma che il medesimo non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso ed ha respinto la richiesta (doc. VI).
1.9. Il 18 aprile 2017 il ricorrente ha trasmesso al TCA la valutazione psichiatrica del 14 aprile 2017 della dott. __________, medico-chirurgo, psichiatra e psicoterapeuta a __________ (doc. VIII).
1.10. Con scritto del 26 aprile 2017 l’assicuratore si è riconfermato nella sua risposta, presumendo che l’interessato si sia trasferito a __________ “malgrado il fatto che agli atti non v’è menzione di qualsiasi richiesta di trasferimento ma, pure, della circostanza che il curante, con certificato di malattia 7 marzo 2017, aveva prescritto riposo sino al 30 aprile 2017” (doc. X).
1.11. Il 2 maggio 2017 l’insorgente ha preso posizione, rilevando di aver ottenuto il permesso di recarsi in __________ dalla dott.ssa __________, nel corso di una conversazione telefonica, ciò affinché l’insorgente “potesse far fronte alle cure in modo più adeguato, potendo contare sul supporto e sull’assistenza dei familiari” (doc. XII). L’interessato si è detto disponibile a rientrare in Svizzera per sottoporsi ad una visita arbitrale e far definitiva chiarezza sull’intera vicenda (doc. XII).
in diritto
2.1. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA).
2.2. Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.3. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
A questo proposito va rammentato che per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
2.4. In concreto, il 15 giugno 2016, l’insorgente è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, FMH, la quale, chiamata dalla __________ a stabilire se vi fosse un nesso causale tra i disturbi psichici e l’infortunio del 12 settembre 2011, dopo aver descritto gli atti e l’anamnesi ha affermato:
" (…)
Terapia attuale: va dalla psicologa una volta al mese, l’ultima volta è stato il 9 giugno. Non lo aiuta, le sedute durano 20-30 minuti perché non ha niente da dire e quindi non parla.
Assume da un paio di mesi una pastiglia al mattino, una alla sera e delle gocce per dormire, ma non gli sembra che lo aiutino.
Non prende più antidolorifici perché tanto “non servono a niente”.
(…)
Diagnosi
Disturbo dell’adattamento (ICD-10 F43.2)
Apprezzamento
(…)
Nell’aprile 2015, dopo che la __________ aveva deciso di chiudere definitivamente il caso (decisione del 16.04.2015) l’assicurato ha iniziato a sviluppare un disagio psichico ed il 20.05.2015 si è rivolto al servizio psico-sociale di __________. La dottoressa, che l’ha visitato ha posto la diagnosi di una Sindrome ansioso-depressiva e prescritto un antidepressivo, terapia che egli ha in seguito sospeso arbitrariamente in quanto la programmazione di un secondo intervento chirurgico in cui egli aveva riposto tante speranze di migliorare, aveva migliorato il suo stato psichico.
Sulla base del periodo di esordio del disagio psichico e in considerazione del fatto che i molti medici che avevano visitato l’assicurato in precedenza, non avevano mai oggettivato od osservato un disturbo dell’umore, la sottoscritta in un apprezzamento del 09.12.2015 ha valutato che esso era più probabilmente conseguente alla decisione della __________ di chiudere il caso che una causa naturale dell’infortunio.
Secondo la dott.ssa med. __________, dopo un periodo di sufficiente compenso, nel gennaio 2016, è riapparsa la sintomatologia ansioso-depressiva reattiva alla persistenza dei dolori nonostante l’intervento effettuato nel novembre 2015, cosicché l’assicurato si è di nuovo recato al servizio psico-sociale per la ripresa della terapia.
All’occasione della visita in __________ l’assicurato ha lamentato continui dolori al piede, che gli causano un malessere psichico (rimuginazioni, agitazione) e disturbi del sonno. Non vede un futuro, non riesce a fare niente e “non c’è con la testa”.
Costatabile erano un umore neutro, un’affettività leggermente appiattita ed una psicomotricità leggermente rallentata in un assicurato, che parlava poco, che è rimasto per lo più con la testa e le spalle chine e che ha mantenuto poco il contatto visivo.
Secondo l’assicurato il suo disagio psichico è reattivo ai continui dolori alla caviglia di cui soffre dall’infortunio, che persistono nonostante le terapie effettuate e che probabilmente non miglioreranno in quanto la situazione ortopedica è stata valutata come stabilizzata.
Nonostante da più parti (medici di circondario, Dr. __________) sia stata osservata una certa discrepanza tra i disturbi alla caviglia riferiti ed i reperti oggettivi, almeno una parte di essi sono spiegabili con le sequele dell’infortunio, considerato, che è stato valutato, che l’assicurato a causa di quest’ultimi non sarà più in grado di svolgere la sua professione di asfaltatore.
L’assicurato ha riferito un peggioramento del suo stato psichico “sono andato in tilt” quando è stato licenziato. Inoltre è convinto di essere stato “rovinato” quando è stato operato la prima volta.
Si può di conseguenza dedurre, che l’assicurato a causa di tutto ciò abbia sviluppato un disturbo dell’adattamento, che può essere considerato reattivo alla situazione che si è venuta a creare dopo l’infortunio del 12.09.2011.
Un nesso di causalità naturale tra il disturbo psichico presentato dall’assicurato e l’infortunio del 12.09.2011 può quindi essere ammesso.
È indicata una terapia psichiatrica a frequenza mensile per ancora circa 6 mesi a dipendenza del decorso.
Il disturbo psichico non causa incapacità lavorativa. Al contrario, una reintegrazione professionale, darebbe all’assicurato una nuova prospettiva che contribuirebbe in modo importante a migliorare lo stato psichico.” (doc. 5)
Il 1° dicembre 2016 il medico fiduciario di CO 1, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
1. Herr RI 1 war bisher nie psychisch krank.
2. Am 16.04.2015 beschloss die __________ die Leistungen einzustellen, nach Mitteilung der Einstellung aller Zahlungen erlitt Herr RI 1 an einer depressiven Anpassungsstörung und wurde ab dem 20.05.2015 arbeitsunfähig geschrieben. Eine Anpassungsstörung ist so leichtgradig, dass sie unterhalb der Schwelle einer depressiven Episode nach F32.0 eingeordnet wird (siehe ICD-10). Eine 32.0, schwerwiegender als eine F43.2, rechtfertigt allenfalls eine Arbeitsunfähigkeit von 20-30% und das auch nur kurzfristig, maximal 4 Wochen, hierzu gibt es höchstrichterliche Urteile. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, dass Herr RI 1 mehrere Monate lang zu 100% aus psychischen Gründen arbeitsunfähig gewesen soll.
3. Dass es sich um eine Anpassungsstörung handelt, wird durch die Gutachten von Frau Dr. __________ bestätigt, siehe die Gutachten vom 15.06.2016 und 05.09.2016. Schon am 15.06.2016 lag keine Arbeitsunfähigkeit mehr vor, dass heisst auch, dass am 01.09.2016 keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt.” (doc. 19)
Il 22 settembre 2016 la dott.ssa __________, del Centro Psico Sociale di __________ (__________), ha affermato:
" (…)
Il Sig. RI 1 è stato valutato per la prima volta presso questo servizio in data 20/05/2015 su indicazione del Medico di Assistenza Primaria per la presenza di sintomatologia ansioso-depressiva. Il paziente non presenta precedenti di ordine psichiatrico e vive con la famiglia di origine. Nel 2011 ha subito infortunio sul lavoro che ha comportato esiti di instabilità a livello della caviglia sinistra per la quale aveva effettuato intervento chirurgico nel 2013 senza sostanziale beneficio. In seguito a tale limitazione funzionale il paziente aveva dovuto sospendere l’attività lavorativa nonostante tentativi di reinserimento falliti per la subitanea ripresa della tumefazione e della sintomatologia algica. Parallelamente a tale compromissione il paziente aveva iniziato a sviluppare sintomatologia a sfondo depressivo caratterizzata da tendenza al ritiro sociale, difficoltà di riposo notturno e rimuginazioni di tipo ansioso per la quale era stata impostata terapia con Escitalopram 10 mg e Zolpidem 10 mg. Il paziente ha in seguito sospeso arbitrariamente tale prescrizione in quanto la programmazione di un secondo intervento chirurgico per i problemi alla caviglia pareva avere migliorato l’equilibrio timico e contenuto il livello d’ansia. In realtà, dopo un periodo di sufficiente compenso, da qualche settimana ha iniziato a ripresentare sintomatologia ansioso-depressiva reattiva alla persistenza di sintomatologia algica nonostante l’intervento effettuato nel mese di novembre 2015 sul quale il paziente aveva molto investito.
Alla valutazione il paziente appare lucido, orientato nei parametri spazio-temporali e formalmente collaborante anche se rallentato dal punto di vista psicomotorio, ipomimico e tendenzialmente mutacico. Fatica ad esprimere il proprio disagio psichico ma emerge deflessione timica associata a vissuti di sfiducia nel futuro che comportano difficoltà nella progettualità. Nonostante la terapia antidepressiva impostata il paziente non è riuscito a riprendere tuttora un adeguato funzionamento quotidiano e persiste atteggiamento di ritiro per cui mantiene relazioni esclusivamente all’interno dell’ambito familiare” (allegato doc. 21)
Il 14 aprile 2017 la dott. __________, medico-chirurgo, psichiatra e psicoterapeuta di __________ (__________), ha effettuato una valutazione psichiatrica, da cui è emerso:
" (…)
Nel novembre del 2015 si sottoponeva quindi ad ulteriore intervento sulla caviglia sinistra, ma dopo alcuni mesi di riposo e riabilitazione ricomparve la sintomatologia algica accompagnata al gonfiore della caviglia e a difficoltà della deambulazione.
Il fallimento dell’intervento provocò la ricomparsa della sintomatologia ansioso-depressiva e il ritiro sociale per cui, nel Settembre 2016, fu necessario ricorrere nuovamente ad un intervento psichiatrico. Da tale epoca il periziando effettua terapia antidepressiva associata a terapia antipsicotica come è proprio della “depressione maggiore grave con manifestazioni psicotiche”. Tale terapia ha subito inoltre delle variazioni in conseguenza della scarsa risposta terapeutica.
ESAME OBIETTIVO
Condizioni generali discrete
Soggetto vigile, orientato nei parametri temporo-spaziali, sensorio integro.
(…)
Esame psichico
Lucido, orientato nel tempo e nello spazio.
Abbigliamento ordinario e adeguato alla circostanza, atteggiamento collaborativo, ma con rallentamento ideo-motorio.
Ipomimico e tendenzialmente mutacico ha difficoltà ad esprimere il proprio disagio psichico ma il contenuto del pensiero rivela vissuti di sfiducia nel futuro con difficoltà nella progettualità, timore e preoccupazioni con conseguente significativa deflessione del tono dell’umore
(…)
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Sulla scorta della documentazione clinica avuta in visione, dei dati emersi dall’anamnesi e dall’esame obiettivo si può affermare che il Sig. RI 1 presenta: “DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CRONICO MODERATO COMPLICATO”.
Attraverso l’adozione dell’opportuna criteriologia che deve privilegiare il riscontro obiettivo, la serena lettura delle carte fa emergere che il danno psichico subito dal Sig. RI 1 sarebbe dunque da ricondurre totalmente e causalmente alla mancata risoluzione del danno fisico da questo subito in seguito ad incidente sul lavoro.
Appare infatti una netta correlazione fra le patologie individuate ed un cambiamento nella vita lavorativa e di relazione del giovane RI 1, comportante la difficoltà stessa del reinserimento lavorativo, la difficoltà nel progettare il proprio futuro, un conseguente stato di frustrazione, di depressione e di isolamento sociale.
Dalla documentazione medica esaminata emergono chiari i tentativi, effettuati dal periziando, di superamento del suo stato di malessere psico-fisico e di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.
Dopo un primo intervento chirurgico sulla caviglia, che non diede i risultati sperati, il giovane periziando (allora diciottenne) cadde in uno stato di depressione tale che fu necessario l’intervento psichiatrico e una adeguata terapia farmacologica.
La programmazione di un secondo intervento risolutore riaccese la speranza e la voglia di vivere bene per cui il paziente sospese la terapia psicotropa, si sottopose fiducioso all’ulteriore intervento, affrontò senza alcun sostegno psichiatrico la successiva fase di convalescenza e riabilitazione, ma si ritrovò insonne, scoraggiato e sfiduciato allorché constatò il fallimento del nuovo intervento, la conseguente difficoltà a riprendere il proprio lavoro, ma anche le attività extra-lavorative con le conseguenti ripercussioni sulla vita di relazione.
Si rese di nuovo necessario l’intervento psichiatrico che, come emerge dalla documentazione medica, individuò uno stato di depressione più grave del precedente episodio come dimostra la necessità di inserire una terapia antipsicotica (aloperidolo, quetiapina.
Le terapie antipsicotiche vengono solitamente associate a quelle antidepressive nelle condizioni in cui il disturbo depressivo ha le caratteristiche della “Depressione maggiore grave complicata da manifestazioni psicotiche”. Nel caso in esame il soggetto presenta tutti i sintomi di questo tipo di Depressione, attualmente in forma moderata per l’assunzione della suddetta terapia.
Si sottolinea che il periziando non aveva mai sofferto di disturbi della sfera psichica, non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti e non vi è alcuna familiarità per patologie psichiatriche (come chiaramente emerge dall’anamnesi e dalla documentazione medica).
La storia della malattia del periziando rispecchia in tutte le sue caratteristiche quelle del Disturbo depressivo, formulato in diagnosi, che ha costretto il ricorrente a cure farmacologiche che effettua tuttora.
La caratteristica fondamentale della Sindrome Ansioso-depressiva reattiva è rappresentata da un “umore depresso persistente accompagnato, per almeno un mese, da difficoltà di concentrazione, alterazione del sonno, affaticamento o mancanza di energia, agitazione o rallentamento ideo-motorio, preoccupazione, pensieri negativi, pessimismo pervasivo riguardante il futuro.
Gli episodi del Disturbo Depressivo Maggiore seguono spesso un grave evento psicosociale stressante mentre le condizioni mediche generali possono contribuire all’esordio o all’esacerbazione del Disturbo Depressivo Maggiore.
La constatazione dell’esistenza del danno patito dal Sig. RI 1 richiede un triplice accertamento: in primo luogo dell’esistenza di nesso causale tra l’incidente sul lavoro e lesioni (presente); quindi dell’esistenza di un nesso causale fra lesioni e postumi (presente); infine dell’esistenza di un nesso causale tra postumi e peggioramento della qualità di vita (pure presente). Infatti le patologie sofferte hanno mutato di certo il modo di essere del periziando, incidendo sull’integrità psico-fisica del soggetto e quindi sul suo diritto di vivere la vita nella sua pienezza.
Quanto premesso, nell’intensità dell’intuibile trauma psichico, lascia chiaramente ed indiscutibilmente intravedere il conseguenziale ed inevitabile disagio umano che va quindi tradotto in un vero e proprio danno alla validità del soggetto, intesa quest’ultima quale integrità psico-fisica allo svolgimento di qualsiasi attività sia lavorativa che extralavorativa, che si traduce in una vera e propria modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto; un danno psico-fisico, quindi, che deve essere a giusta ragione considerato e valutato in un tema di danno biologico.
F) CONCLUSIONI
Si può pertanto sottolineare quanto segue:
- La patologia riscontrata nel periziando ha determinato esiti invalidanti subendo comunque una evoluzione negativa.
- Prima del 2011 il ricorrente non aveva mai sofferto di disturbi psichici o di altre patologie che potessero evolvere in un disturbo psichico.
- Le patologie evidenziate in diagnosi sono eziologicamente connesse con l’incidente sul lavoro e con le sue complicanze.
- La situazione attuale non risulta aggravata a causa di menomazioni preesistenti, concorrenti e derivanti da fatti estranei al lavoro.
La patologia diagnosticata ha determinato una compromissione permanente dello stato di salute psico-fisico del paziente.” (doc. N)
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Va ancora rammentato, per quanto concerne i disturbi psichici derivanti dalla depressione, che con sentenza 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 il TF ha in sostanza evidenziato come i disturbi depressivi leggeri o medi, siano essi episodici o ricorrenti, non possono di principio essere considerati come delle affezioni alla salute di carattere invalidante, se non nelle situazioni in cui si rilevano resistenti ai trattamenti praticati, ossia quando l’insieme delle terapie (ambulatoriali e stazionarie) medicalmente indicate e implementate secondo le regole dell’arte con una cooperazione ottimale della persona assicurata non hanno avuto gli effetti auspicati. È solo in quest’ultima ipotesi, rara poiché è ammesso che le depressioni sono generalmente trattabili, che è possibile procedere ad un apprezzamento dell’esigibilità su una base oggettivata conformemente alle esigenze di cui all’art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA (consid. 4.2: “[…] Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse - rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement - qu'il est possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l'art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique. (…)”.
Questa giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017, destinata a pubblicazione (cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), dove il TF, al consid. 5.3.2, ha riaffermato il medesimo concetto, evidenziando che per l’Alta Corte, con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016 (consid. 6.2.2), una visita presso lo psichiatra ogni 2 o 3 settimane è insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione:
“(…)
Unter den gegebenen Umständen ist es entgegen der Ansicht der Versicherten unbehelflich, dass der psychiatrische Experte die Chronifizierung der depressiven Störung attestierte. Denn nach der Rechtsprechung gelten leichte bis mittelschwere psychische Störungen grundsätzlich als therapeutisch angehbar (SVR 2016 IV Nr. 29 S. 88 E. 4.2, 9C_340/2015); erweisen sich leichte und mittelgradige depressive Störungen ausnahmsweise als therapieresistent, stellen sie nur dann einen invalidisierenden Gesundheitsschaden dar, wenn eine konsequente Therapie in dem Sinne erfolgte, dass die aus fachärztlicher Sicht zumutbaren (ambulanten und stätionären) Behandlungsmöglichkeiten in kooperativer Weise optimal und nachhaltig ausgeschöpft wurden (SVR 2016 IV Nr. 52 S. 176 E. 4.2 mit Hinweisen, 9C_13/2016). Die vorinstanzliche Feststellung, wonach die monatliche Behandlung wenig intensiv sei und damit von einer psychotherapeutischen Behandlung in nützlicher Kadenz nicht die Rede sein könne, ist zutreffend. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein Termin alle zwei bis drei Wochen für eine konsequente Depressionstherapie ungenügend (Urteil 8C_444/2016 vom 31. Oktober 2016 E. 6.2.2; vgl. auch SVR 2016 IV Nr. 51 S. 173 E. 5.3.2 [8C_131/2016], wo die Vorinstanz es offen liess, ob eine Behandlung alle 14 Tage ausreiche, das Bundesgericht die Therapieresistenz hingegen v.a. wegen der zweimalig erreichten Verbesserungen als fraglich hielt, und Urteil 8C_399/2016 vom 24. August 2016 E. 5.3, wo die Empfehlung des Experten zur Weiterführung der bisherigen Therapie u.a. als Hinweis auf die fehlende Therapieresistenz gewertet wurde). Somit ist im vorliegenden Fall, in welchem die Versicherte bloss eine Konsultation pro Monat beim Externen Psychiatrischen Dienst ihres Wohnkantons besucht und der psychiatrische Experte zwar eine Chronifizierung, nicht aber eine Therapieresistenz festhält, kein invalidisierender Gesundheitsschaden erstellt. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass der psychiatrische Gutachter Aggravation und Verdeutlichungstendenzen klar verneinte.”
2.7. In concreto, unico oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente è incapace al lavoro a causa di una patologia psichica dal 1° settembre 2016 e di conseguenza se l’assicuratore convenuto deve versare indennità giornaliere. Non sono invece oggetto di esame da parte di questo Tribunale le conseguenze della patologia alla caviglia, facenti parte della procedura in ambito LAINF.
L’assicuratore convenuto rifiuta il versamento di qualsiasi indennità sia perché, secondo la sua tesi, eventuali conseguenze psichiche sarebbero in nesso causale con l’infortunio del 12 settembre 2011 e dunque a carico della __________, sia perché, in ogni caso, la patologia psichica non comporta alcuna incapacità lavorativa.
2.8. Questo Tribunale, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti, per i motivi che seguono, deve concludere che l’interessato, dal 1° settembre 2016 non presenta alcuna incapacità lavorativa e non ha dunque diritto ad alcuna prestazione da parte dell’assicuratore convenuto.
Non vi è infatti alcun motivo per mettere in dubbio la valutazione del 5 settembre 2016 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 5), confermata il 1° dicembre 2016 dal dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore convenuto (doc. 19).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
La specialista si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lei.
Al referto va attribuita piena forza probante.
In particolare la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato, il 15 giugno 2016, l’assicurato ed aver descritto nei minimi particolari gli atti a disposizione e l’anamnesi, ha posto la diagnosi di disturbo dell’adattamento (ICD-10 F 43.2) ed ha accertato che l’insorgente non presenta alcuna incapacità lavorativa (doc. 5).
Questa conclusione è supportata da elementi oggettivi.
A differenza dei medici che hanno avuto in cura l’assicurato, la dr.ssa med. __________ ha fondato la sua diagnosi sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; in concreto ICD-10 F. 43.2).
Niente di tutto ciò nei certificati medici prodotti dall’insorgente.
La curante, dott. __________, medico di Medicina generale di __________ (__________), non specialista in psichiatria, che ritiene l’assicurato inabile al lavoro 100%, il 2 settembre 2016 si è limitata ad indicare, genericamente, la presenza di una sindrome ansioso depressiva reattiva (doc. 10, come il 14 luglio 2016 [allegato doc. 8] e nei mesi seguenti: 3 ottobre 2016 [doc. 6], 10 novembre 2016 [doc. H], 7 dicembre 2016 [doc. I], 25 gennaio 2017 [doc. K], 15 febbraio 2017 [doc. L], 7 marzo 2017 [doc. M]), senza fornire ulteriori particolari spiegazioni e senza far capo ad alcun sistema di classificazione internazionale (in precedenza, il 14 settembre 2015, il 31 luglio 2015 ed il 30 giugno 2015 aveva diagnosticato una “deflessione del tono dell’umore reattivo all’evento in oggetto in approfondimento diagnostico per il disagio psichico arrecato” [allegato doc. 8] e il 9 giugno 2016 una “depressione reattiva in terapia farmacologica e psichiatrica” [allegato doc. 8]).
Inoltre la curante non ha precisato in che misura l’attestata inabilità al lavoro al 100% si riferisce unicamente alla precedente attività oppure anche ad attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente, né precisa se essa deriva unicamente dall’instabilità dell’articolazione tibio astralgica sinistra oppure anche dalla diagnosticata sindrome ansioso reattiva.
Neppure i referti del Centro Psico Sociale di __________ (__________), sottoscritti dalla dott.ssa __________, medico psichiatra, sono atti a sovvertire le conclusioni della dr.ssa med. __________.
La specialista, che non ha posto alcuna diagnosi sulla base di una classificazione internazionale riconosciuta, ma ha unicamente rilevato la presenza di una “sintomatologia ansioso-depressiva” sin dal 20 maggio 2015, che è poi stata confermata nel corso del tempo (cfr. referto del 3 febbraio 2016, del 12 maggio 2016 e del 22 settembre 2016; cfr. referto del 27 maggio 2015), trasformandosi, dopo il secondo intervento alla caviglia, in “sintomatologia ansioso-depressiva reattiva alla persistenza di sintomatologia algica nonostante l’intervento effettuato nel mese di novembre 2015 sul quale il paziente aveva molto investito” (cfr. referto del 3 febbraio 2016), non ha del resto indicato in che misura questa patologia inciderebbe sulla capacità al lavoro del ricorrente, né per quale motivo questa malattia, di principio blanda, comporterebbe un’incapacità lavorativa a distanza di svariati mesi.
A questo proposito va evidenziato come i referti del 3 febbraio 2016, del 12 maggio 2016 e del 22 settembre 2016 in gran parte si ricalcano, e descrivono il ricorrente come “lucido, orientato nei parametri spazio-temporali e collaborante anche se rallentato dal punto di vista psicomotorio”, rispettivamente “ideomotorio” (cfr. referti del 3 febbraio 2016, del 12 maggio 2016 e del 22 settembre 2016), ossia uno stato oggettivo che non appare tale da rendere l’interessato incapace al lavoro sul lungo periodo, neppure in presenza di una fatica ad esprimere il disagio psichico, di una deflessione timica associati a vissuti di sfiducia nel futuro che comportano difficoltà nella progettualità e ad un atteggiamento mutacico, ipomimico e di ritiro, con mantenimento di relazioni all’interno dell’ambito familiare (cfr. referto del 22 settembre 2016).
La patologia descritta dalla dott.ssa __________ (sintomatologia ansioso-depressiva reattiva) e diagnosticata anche dalla curante, dott. __________, è una malattia leggera, presente dal 20 maggio 2015 (cfr. referto del 27 maggio 2015 [allegato doc. 12]), che dopo un periodo di sufficiente compenso è ricomparsa ad inizio 2016 (cfr. referto del 3 febbraio 2016) e che di principio, se curata secondo le regole dell’arte, non è in ogni caso atta a creare un’incapacità lavorativa per un periodo di tempo così lungo.
A questo proposito il TF (cfr. sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017, destinata a pubblicazione; cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016 (consid. 6.2.2), ha già avuto modo di stabilire che una visita presso lo psichiatra ogni 2 o tre settimane è insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione.
Ora, in concreto, come emerge dagli atti, l’interessato, che soffre di una “sintomatologia ansioso-depressiva reattiva”, si reca solo una volta al mese da una psicologa, con sedute di 20-30 minuti (doc. 5, pag. 4 del referto della dr.ssa med. __________). Egli assume inoltre “una pastiglia al mattino, una alla sera e delle gocce per dormire”, senza tuttavia alcuna efficacia (doc. 5, pag. 4 del referto della dr.ssa med. __________).
Si tratta di una cura blanda che non si addice ad una patologia che, secondo i curanti, crea un’incapacità al lavoro.
Come visto il TF (sentenza 9C_55/2016 del 14 luglio 2016) ha del resto già stabilito che i disturbi depressivi leggeri e medi, sia ricorrenti che episodici, non possono essere considerati come danni alla salute a carattere invalidante se non in situazioni dove si rivelano essere resistenti ai trattamenti praticati, ossia quando l’insieme delle terapie (ambulatorie o stazionarie) medicalmente indicate e realizzate secondo le regole dell’arte, con una cooperazione ottimale dell’assicurato, non hanno dato i risultati auspicati.
Certo, in concreto si tratta di stabilire “solo” se vi è un’incapacità al lavoro e non (anche) al guadagno (invalidità).
Tuttavia il tempo trascorso da quando il 3 febbraio 2016 la dott.ssa __________ ha diagnosticato la presenza di una “sintomatologia ansioso-depressiva reattiva”, peraltro già presente il 20 maggio 2015 e del resto non confermata dalla dr.ssa med. __________, fa semmai ritenere che l’interessato, con una cura adeguata, secondo le regole dell’arte, e dunque una visita presso uno psichiatra perlomeno una volta a settimana ed una terapia farmacologica conseguente, sarebbe guarito in poco tempo.
A giusta ragione il medico fiduciario della convenuta, dr. med. __________ (cfr. a proposito delle valutazioni dei medici fiduciari l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal) ha pertanto evidenziato che la patologia di cui è affetto il ricorrente giustifica un’incapacità lavorativa solo per un periodo limitato, di al massimo 4 settimane dall’insorgere della malattia e che di conseguenza dal 1° settembre 2016 non può essere riconosciuta alcuna incapacità al lavoro in ragione di una patologia psichica (cfr. doc. 19; cfr. anche, relativamente ad un assicurato affetto da uno stato ansioso-depressivo, la sentenza 9C_396/2011 del 12 dicembre 2011).
Infine, al ricorrente non giova neppure il referto del 14 aprile 2017 della dr. __________, medico-chirurgo e psichiatra psicoterapeuta (doc. N).
In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 16 febbraio 2017, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui un eventuale peggioramento dello stato di salute accertato solo il 14 aprile 2017 non può essere preso in considerazione.
D’altra parte, anche in questo caso non è stato fatto capo ad alcun sistema di classificazione internazionale nella diagnosi della patologia psichica, la quale del resto, alla lettura del referto, non è neppure stata indicata in maniera precisa. Infatti se nella valutazione medico-legale figura inizialmente la presenza di un “disturbo depressivo maggiore cronico moderato complicato”, d’altra parte la specialista fa in seguito riferimento ad una “depressione maggiore complicata da manifestazioni psicotiche” e descrive infine le caratteristiche della “sindrome ansioso-depressiva”.
Gli elementi oggettivi descritti nel medesimo referto danno tuttavia atto di “condizioni generali discrete” e di “soggetto vigile, orientato nei parametri temporo-spaziali, sensorio integro”, “lucido, orientato nel tempo e nello spazio”, “abbigliamento ordinato e adeguato alla circostanza, atteggiamento collaborativo, ma con rallentamento ideo-motorio” che non permettono di ritenere alcuna incapacità lavorativa neppure in presenza di uno stato “ipomimico e tendenzialmente mutacico”, con “difficoltà ad esprimere il proprio disagio psichico” con “contenuto del pensiero” che “rivela vissuti di sfiducia nel futuro con difficoltà nella progettualità, timore e preoccupazioni con conseguente significativa deflessione del tono dell’umore”, già presenti nei referti della dott. Costantini (cfr. ad esempio il referto del 12 maggio 2016 in fine). Del resto la stessa psichiatra afferma pure che l’interessato “presenta tutti i sintomi di questo tipo di Depressione, attualmente in forma moderata per l’assunzione della suddetta terapia” (sottolineatura del redattore).
Non va poi dimenticato che la specialista neppure cita una possibile incapacità al lavoro, ma conclude per un generico danno alla validità del ricorrente (“Quanto premesso, nell’intensità dell’intuibile trauma psichico, lascia chiaramente ed indiscutibilmente intravedere il conseguenziale ed inevitabile disagio umano che va quindi tradotto in un vero e proprio danno alla validità del soggetto, intesa quest’ultima quale integrità psico-fisica allo svolgimento di qualsiasi attività sia lavorativa che extralavorativa, che si traduce in una vera e propria modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto; un danno psico-fisico, quindi, che deve essere a giusta ragione considerato e valutato in tema di danno biologico”). Alla lettura del referto emerge inoltre che la specialista si è piuttosto concentrata sull’asserito nesso causale con l’infortunio del 12 settembre 2011 che non sulla capacità lavorativa del ricorrente. Ora, la questione del nesso causale può qui rimanere irrisolta, ritenuta la totale capacità lavorativa del ricorrente dal lato psichico.
A quest’ultimo proposito va abbondanzialmente evidenziato che l’insorgente da __________ si è recato fino a __________, in __________, per essere visitato da una specialista, senza che sia stato fatto valere alcun problema particolare in merito. La circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui in __________ avrebbe potuto contare sul supporto e sull’assistenza dei familiari non trova del resto conferma negli atti, dai quali emerge semmai che “nel 2004 la famiglia si è trasferita a __________ per il lavoro del padre” e che l’interessato “vive con i genitori ed una sorella” (doc. 5; pag. 4, perizia della Dr.ssa __________).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che dal 1° settembre 2016 non vi è alcuna incapacità lavorativa dovuta ad una patologia psichica e che di conseguenza l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione dell’assicuratore malattie.
2.9. Questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, segnatamente al richiamo di tutto l’incarto LAINF, poiché l’assicuratore malattie ha già prodotto l’intero incarto, comprendente referti dell’assicuratore contro gli infortuni, necessari per stabilire lo stato di salute del ricorrente e l’incidenza delle patologie di cui è affetto sulla sua capacità lavorativa.
Non è neppure necessario procedere con l’allestimento di una perizia giudiziaria (“visita medica arbitrale”), essendo la documentazione prodotta dalle parti sufficiente per decidere nel merito della vertenza e ritenuto che ulteriori accertamenti non sarebbero atti a modificare l’esito del ricorso (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti