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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sull’istanza del 7 maggio 2017 di
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AT 1
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chiedente la revisione della sentenza emessa il 20 gennaio 2014 da questo Tribunale (inc. 36.2013.2) nella causa da lei promossa con petizione del 7 gennaio 2013
contro
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CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le malattie |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 7 gennaio 2013 AT 1, nata nel 1934, da anni affiliata presso CV 1 sia per l’assicurazione malattia di base LAMal sia per alcune coperture complementari LCA quali, in particolare negli anni 2010 e 2011, la __________ per il reparto semiprivato e la __________ per l’assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali, ha chiesto al Tribunale di accertare la validità ininterrotta della polizza assicurativa __________ e quindi di condannare l’assicuratore malattia a rimborsare le prestazioni riconosciute da questa copertura per gli anni 2010-2012; di accertare che la copertura __________ è stata sospesa nel 2010 e dunque che il suo assicuratore andava condannato a rimborsarle l’importo di Fr. 1'143,65 oltre interessi del 5%; di accertare che dal 1° gennaio 2011 quest'ultima polizza è stata ripristinata alle condizioni previste in precedenza e di conseguenza che CV 1 doveva rimborsarle le prestazioni per gli anni 2011 e 2012; infine, di accertare che l'attrice doveva unicamente pagare i premi validi per la fascia di età 75-80 anni (recte: 71-75), perciò parte convenuta doveva restituirle quanto pagato in eccesso negli anni 2011 e 2012.
Inoltre, per quanto concerne il suo premio mensile per la copertura __________, che è aumentato e quindi che ella non l'ha più pagato, con conseguente stralcio di questa copertura in virtù dell'art. 20 LCA senza però sapere a decorrere da quando, a suo dire, sulla base dell'accordo raggiunto nel luglio 2010, per i mesi da settembre a dicembre 2010 il premio sarebbe dovuto ammontare a Fr. 202,20 al mese e quindi doveva esserle rimborsata la differenza di premio dovuta al cambiamento di fascia di età per gli anni 2011, 2012 e 2013.
L'attrice ha infine evidenziato di avere regolarmente pagato i premi per la copertura __________ che, erroneamente, l'assicuratore ha sospeso non riconoscendole le prestazioni di sua spettanza, ma che doveva dunque rimborsarle per il 2010, il 2011 ed il 2012.
1.2. Nelle sue osservazioni conclusive dell'11 giugno 2013 l'attrice ha chiesto di accertare la validità ininterrotta della polizza assicurativa __________ e quindi che CV 1 fosse condannata a rimborsarle tutte le prestazioni previste per gli anni 2010-2012 per un importo di Fr. 308,40 oltre interessi del 5%; di accertare che la copertura __________ fosse stata sospesa durante l'anno 2010 e quindi che l'assicuratore fosse condannato a rimborsarle la somma di Fr. 1'143,65 oltre interessi del 5%; di accertare che dal 1° gennaio 2011 la predetta polizza era stata ripristinata alle condizioni precedentemente previste e pertanto che l'assicuratore fosse condannato al rimborso in via equitativa di Fr. 2'000.- per le prestazioni per il 2011 e il 2012; infine, di accertare che era tenuta a pagare i premi validi per la categoria 75-80 anni (recte: 71-75) e dunque che il convenuto le rimborsasse quanto ha pagato in eccesso nel 2011 (Fr. 451,80) e nel 2012 (Fr. 445,20).
1.3. CV 1 ha proposto di respingere la petizione, analizzando nel dettaglio le tre pretese postulate dall'attrice.
In merito alla copertura __________, l'assicuratore malattia ha precisato di avere già rimborsato tutte le prestazioni di diritto, perciò l'attrice non poteva più esigere alcunché.
Sulla pretesa di rimborso di prestazioni per gli anni 2011 e 2012 in virtù della copertura __________, l'assicuratore ha osservato di non avere mai ricevuto fatture per prestazioni in tal senso, perciò non v'era diritto ad alcun rimborso.
Quanto al cambiamento della fascia di età, l'assicuratore ha evidenziato di essere legittimato a modificare le condizioni assicurative - ed è ciò che ha fatto dal 1° gennaio 2008 - e che comunque l'attrice ha accettato il nuovo tenore delle CGA.
1.4. Il 9 ottobre 2013 ha avuto luogo un'udienza di discussione fra le parti e, con sentenza del 20 gennaio 2014, questo Tribunale ha accolto parzialmente la petizione dell’attrice, condannando l’assicuratore malattia da un lato a versarle la somma di Fr. 142.- (Fr. 35,50 x 4), pari alla differenza esistente fra il premio riconosciuto (Fr. 202,20) dall'assicuratore malattia per i mesi da settembre a dicembre 2010 per la copertura __________ ed il premio effettivamente pagato dall'assicurata (Fr. 237,70); d’altro lato a concederle il rimborso delle prestazioni derivanti dalla copertura __________ per l'anno 2012. All’attrice è stata inoltre concessa l’assistenza giudiziaria.
1.5. Due scritti, del 10 e del 13 febbraio 2014 di AT 1 indirizzati al TCA, sono stati considerati quali atto di ricorso per il loro contenuto e di conseguenza trasmessi, per competenza, al Tribunale federale.
1.6. Con sentenza 4A_110/2014 il 6 marzo 2014 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, non avendo la ricorrente formulato richieste di giudizio sostanziali né quantificato le sue conclusioni attinenti a somme di denaro.
1.7. Il 7 maggio 2017 (docc. I e II) AT 1 si è rivolta al giudice delegato del TCA chiedendo la revisione della STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014, lamentando come la stessa sia “inaccettabile e non idonea ai fatti di prepotenza, arroganza, mancanza di rispetto e altro che la Cassa malati CV 1 ha avuto ingiustamente nei miei confronti.” (doc. II).
Nell’istanza di revisione l’assicurata ha espresso il disaccordo sulla sentenza cantonale, chiedendo di “rivalutare il caso della sentenza inaccettabile e non idonea ai fatti, considerando l’abuso di potere, profitti illeciti, mancanza di rispetto, prepotenza da parte di CV 1 nei miei confronti. La sentenza contiene tante cose non vere, tante falsità, contradire la verità, inganni, scorrettezze a favore di CV 1. Sono stata costretta a prendere un avvocato, perché il caso era complesso, tanto complesso che ci sono volute 46 pagine di false testimonianze, ragionamenti inauditi e incredibili, calcoli sbagliati. Inoltre sono stata ingannata per il ricorso.” (doc. I pag. 1).
L’istante ha in seguito riassunto la controversia, ha ulteriormente spiegato i motivi per i quali, a suo dire, la sentenza cantonale sarebbe errata e ha espresso il suo parere sull’intera vicenda, concludendo che “Sono a vostra completa disposizione per mostrarvi quanto male ho dovuto sopportare per errori altrui.” (doc. I pag. 3).
Alla luce dell’esito della procedura il Tribunale non ha ritenuto necessario trasmettere all’assicuratore malattia l’istanza di revisione per formulare una risposta di causa e ciò in applicazione dell’art. 330 CPC (cfr. infra consid. 2.2.).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto evidenziato che la STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 è stata impugnata dall’assicurata al Tribunale federale, il quale, il 6 marzo 2014 (4A_110/2014), ha ritenuto inammissibile il ricorso del 10 febbraio 2014 in cui l’interessata ha criticato l’operato del TCA e dell’assicuratore malattia.
In queste circostanze, la sentenza federale non si sostituisce alla decisione cantonale impugnata, la quale rimane dunque valida ed è soggetta alla revisione cantonale.
Nella DTF 134 II 669 consid. 2.2 a questo proposito il TF si è così espresso:
" Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le recours de droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en force et est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants qui existaient déjà au moment où, dans la procédure (cantonale) principale, des allégations de fait et offres de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, peuvent donc faire l'objet d'une procédure de révision cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie de la cause au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et 2.3 p. 47/48, avec les références citées; pour le recours en réforme irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478/479).”
2.2. Nel caso in esame la procedura sfociata nella STCA 20 gennaio 2014 (36.2013.2) aveva per oggetto le coperture complementari all’assicurazione malattia obbligatoria, polizze sottoposte alla Legge sul contratto d’assicurazione e quindi applicabili erano in quel caso, come lo sono nella procedura in esame, le norme del diritto privato ed in particolare quelle del codice di procedura civile federale relative alla revisione di un giudizio cantonale.
Per l’art. 328 cpv. 1 CPC, una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c. fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.
Secondo l’art. 328 cpv. 2 CPC, la revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
Dal canto suo, l’art. 329 cpv. 1 CPC prevede che la domanda di revisione, scritta e motivata, deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. In virtù dell’art. 329 cpv. 2 CPC, dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all'art. 328 cpv. 1 lett. b.
Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni (art. 330 CPC). Per l’art. 331 cpv. 1 CPC, la domanda di revisione non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata, mentre l’art. 332 CPC dispone che la decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo. Infine, secondo l’art. 333 cpv. 1 CPC, se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura (art. 333 cpv. 2 CPC). La decisione è notificata con motivazione scritta (art. 333 cpv. 3 CPC).
2.3. La revisione è un rimedio giuridico straordinario di impugnazione che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale per i motivi indicati in maniera esaustiva all’art. 328 CPC (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 1427 ad art. 328) e nei termini fissati all’art. 329 CPC (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1; STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3). L’inoltro di un’istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1; STF 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1; STF 9F_5/2016 del 23 settembre 2016 consid. 1). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato.
La revisione è quindi rimedio straordinario, cassatorio, sussidiario, limitatamente cognitivo, che non genera alcun effetto devolutivo – cosicché la relativa domanda deve essere presentata allo stesso giudice che ha emanato la relativa decisione, sia esso di primo o di secondo grado, e in quest’ultimo caso poco importando che il motivo di revisione si sia prodotto in primo o secondo grado (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit., pag. 1430 e seg. ad art. 328) – e il cui scopo principale è di riattivare un procedimento ormai chiuso e cresciuto in res iudicata materiale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1426 ad art. 328).
La revisione, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010). In altri termini, l’istituto della revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della decisione impugnata.
2.4. Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
In sintesi, soltanto gli pseudo-nova acquistano rilevanza in tema di revisione, mentre i nova autentici ne sono esclusi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1428 ad art. 328).
2.5. Il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo non può essere prorogato essendo un termine di legge. Il concetto di scoperta presuppone che il motivo di revisione sia conosciuto con sicurezza, non bastando un semplice dubbio (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit., pag. 1431 ad art. 329).
2.6. Nel caso concreto, i presupposti per una revisione della STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 non sono manifestamente dati e la domanda si rivela manifestamente infondata.
Nella sua richiesta l’assicurata non ha addotto, nè tanto meno comprovato o reso verosimile, di avere scoperto fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC) atti a dare luogo a un nuovo esame nel merito della controversia che l’ha opposta ad CV 1, successivamente alla crescita in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2014.
L’istante si è limitata, in sostanza, a ribadire la propria opinione al riguardo, facendo riferimento a fatti e a prove non solo già esistenti, ma anche già scoperti prima dell’emanazione della sentenza impugnata e che avrebbero quindi potuto essere addotti a tempo debito (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1428 ad art. 328).
Per di più, i fatti evocati dall’istante sono già stati valutati al momento in cui questo TCA si è pronunciato a suo tempo sulla petizione dell’assicurata ma che, a dire di quest’ultima, sarebbero invece stati mal interpretati dalla scrivente autorità giudiziaria. Nuovi fatti o nuovi mezzi di prova decisivi non sono per contro stati apportati dall’interessata a suffragio dell’istanza di revisione.
Va qui ricordato che in una procedura di revisione non si possono riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato e che potevano essere oggetto di un ricorso all’autorità giudiziaria superiore. Pertanto, in assenza di nuovi mezzi di prova o di fatti nuovi, il Tribunale non può riesaminare il merito della controversia già analizzata nella STCA 36.2013.2.
In queste circostanze, l’istanza di revisione della STCA del 20 gennaio 2014 inoltrata dall’assicurata ex art. 328 CPC deve essere respinta.
2.7. Per quanto concerne la possibilità per l’assicurata di impugnare questo giudizio, va osservato che la decisione resa a seguito di una domanda di revisione può fare l’oggetto sia di un reclamo presso l’istanza cantonale superiore (art. 332 CPC) se essa è stata emanata da una giurisdizione di prima istanza, sia di un ricorso in materia civile (o costituzionale sussidiario) presso il Tribunale federale (art. 72 segg. LTF e art. 113 segg. LTF) se emana da una giurisdizione cantonale superiore (Jeandin/ Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 823 pag. 309).
Il presente giudizio viene emesso da un’autorità giudiziaria cantonale superiore, perciò all’assicurata è data la facoltà di formulare un ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale o, semmai, un ricorso sussidiario in materia costituzionale laddove siano dati i presupposti legali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti