Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2017.56

 

cs

Lugano

29 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 22 maggio 2017 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1998, cittadina germanica, al beneficio di un permesso di dimora “B” UE/AELS valido dal 1° luglio 2016 fino al 15 dicembre 2018, con lo scopo: “ricongiungimento famigliare. Attività lucrativa autorizzata” (cfr. allegato doc. 1), è assicurata contro le malattie presso la __________ (cfr. allegato doc. 4).

 

                                  B.   Con decisione formale del 24 marzo 2017, sostanzialmente confermata dalla decisione su reclamo del 22 maggio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che RI 1 non può essere esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal poiché vive nel nostro Paese con i genitori (doc. 6 e 8).

 

                                  C.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendone l’annullamento (doc. I). L’insorgente evidenzia di non aver mai domandato l’esenzione dall’obbligo assicurativo ma di aver semplicemente risposto ad una richiesta della convenuta tramite la quale le era stato domandato di comprovare l’avvenuta iscrizione presso un assicuratore malattia svizzero riconosciuto per quanto concerne la LAMal. A questo scopo è stato trasmesso il formulario relativo al controllo dell’equivalenza della LAMal del Canton __________, dove figura che è già assicurata presso l’assicuratore __________ __________, ritenuto che studia in un internato presso l’istituto __________ di __________ (dove è iscritta dal 31 agosto 2016 al 14 luglio 2017 [cfr. doc. 7/G]). La ricorrente sostiene pertanto che la Cassa non è mai stata interpellata in merito all’esenzione e di conseguenza la decisione in oggetto è un atto non richiesto e nullo. L’insorgente rileva di essere in ogni caso validamente assicurata contro le malattie in virtù del fatto che l’equivalenza è stata confermata dall’”__________ __________ __________”. Trattandosi dell’applicazione di una legge federale, la Cassa cantonale non può mettere in dubbio unilateralmente tale documento.

 

                                  D.   Con risposta del 7 luglio 2017 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha stabilito che la ricorrente va assoggettata in Svizzera alla LAMal dal 1° luglio 2016.

 

                                   3.   In concreto, va in primo luogo evidenziato come per l’art. 6 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione (cpv. 1) e l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (cpv. 2).

 

                                         Ritenuto che in Ticino, dove la ricorrente risiede con i suoi genitori, che la mantengono (doc. 5), la competenza in tale ambito è stata attribuita alla Cassa cantonale di compensazione (cfr. art. 11 LCAMal e art. 1 RLCAMal), è a giusta ragione che quest’ultima è intervenuta nel caso di specie emanando le decisioni (formale e su reclamo) di sua competenza.

 

                                         Va inoltre evidenziato come il “__________” sottoscritto dalla ricorrente e dal suo assicuratore privato nel corso del mese di settembre 2016 all’attenzione __________ dell’assicurazione malattie, non può essere d’aiuto all’interessata, trattandosi di una semplice attestazione del medesimo assicuratore estero e non di una decisione formale dell’Ufficio __________ dell’assicurazione malattie circa un eventuale esonero (doc. E1-3). Del resto, anche se lo fosse, non va dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire, con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, al consid. 9, in un caso di un assicurato che invocava un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, che l’esistenza di una prassi contraria alla legge in altri Cantoni non giustifica una parità di trattamento nell'illegalità:

 

" (…)

Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi.”

 

                                         Analogamente, nel caso di specie non essendoci alcuna prova di una prassi contraria da parte della Cassa cantonale di compensazione, la censura della ricorrente si rivela infondata. 

 

                                         Ne segue che occorre stabilire se a ragione la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che l’interessata va assoggettata alla LAMal dal 1° luglio 2016.

 

                                    4.   Secondo l'art. 3 LAMal:

 

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

 

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992  sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

 

                                         Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

 

                                         Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.

                                         In concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                     

                                         A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

                                         In concreto l’inizio dell’obbligo assicurativo è stato fissato al 1° luglio 2016. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione aggiornata.

 

                                         Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

 

                                         Ai sensi dell’art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 “ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata” (cfr. RS 0.831.109.268.1, a pag. 13 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified- compilation/20112875/201501010000/0.831.109.268.1.pdf).

 

                                         Secondo l’art. 11 n. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004:

 

" Fatti salvi gli articoli 12–16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”

    (cfr. RS 0.831.109.268.1, a pag. 13/14 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20112875/ 201501010000/0.831.109.268.1.pdf).

 

                                         Per cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).

 

                                         Nelle ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).

 

                                         A questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.

 

                                         Di norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).

 

                                         Va infine rilevato che le persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

                                         Secondo la dottrina, in tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n. 1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

 

                                         Gli studenti senza attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004; cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 118, pag. 444).

 

                                   5.   Per quanto concerne il diritto interno, va rammentato che l’art. 2 cpv. 2 OAMal e seguenti enumera i motivi di esonero.

 

                                         Per quanto qui d’interesse per l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

 

                                         L’art. 2 cpv. 8 OAMal prevede che a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persona a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

 

                                   6.   In concreto, l’interessata, studentessa presso l’istituto “__________” di __________ dal 31 agosto 2016 al 14 luglio 2017 (doc. 7/G), è al beneficio di un permesso di dimora B UE/AELS dal 1° luglio 2016 fino al 15 dicembre 2018 con lo scopo “ricongiungimento famigliare. Attività lucrativa autorizzata” (cfr. allegato doc. 1). Essa abita con i propri genitori, affiliati alla LAMal e da cui dipende economicamente (doc. 5).

 

                                         La ricorrente, diversamente dal caso giudicato da questo Tribunale con la sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016 (cfr. in particolare i consid. 1.13-1.14 e 2.4), non è giunta in Svizzera da sola, non è al beneficio di un permesso di soggiorno temporaneo per portare a termine gli studi ed è domiciliata in Svizzera con i suoi genitori. Di principio va pertanto assicurata nel nostro Paese in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal.

 

                                         Occorre di conseguenza esaminare se può far valere uno dei motivi di esonero del diritto svizzero, segnatamente l’art. 2 cpv. 4 OAMal e l’art. 2 cpv. 8 OAMal.

 

                                         Il primo disposto non trova applicazione giacché la ricorrente è domiciliata in Svizzera con i suoi genitori, affiliati regolarmente alla LAMal, da cui dipende economicamente (doc. 5 e decisione su reclamo, doc. 8 punto 13). L’interessata non si trova nel nostro Paese nell’ambito di un soggiorno di formazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Infatti con sentenza 36.2015.97 del 16 febbraio 2016 il TCA ha già avuto modo di affermare che:

 

" (…)

L’interessato, pur essendo uno studente senza attività lucrativa, non si è recato in Svizzera da solo o con il suo coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2 OAMal), ma ha seguito suo padre, residente in Svizzera e affiliato presso un assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7, non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V), da cui dipende economicamente.

Egli si trova pertanto nella medesima situazione della maggior parte degli studenti universitari che risiedono in Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare dell’esonero ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.

Il solo statuto di studente non permette di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe un’inammissibile disparità di trattamento tra gli altri studenti che non possono chiedere l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima di iniziare gli studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese successivamente accompagnati da uno od entrambi i genitori.

L’art. 2 cpv. 4 OAMal può trovare applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo o con il proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno dei genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.”

 

                                         Per quanto concerne invece l’art. 2 cpv. 8 OAMal, la Cassa, pur affermando, genericamente, in sede di risposta di causa, di aver stabilito l’obbligo assicurativo in Svizzera della ricorrente e “l’inapplicabilità dell’art. 2 cpv. 4 OAMal, nonché di qualsiasi altro capoverso dell’art. 2 OAMal” (doc. III, pag. 3), non ne ha esaminato le condizioni di applicazione, ciò che invece le incombeva, ritenuta la domanda di esonero e la produzione di un documento relativo alle coperture previste dall’assicurazione privata estera (cfr., per un caso in cui l’allora UAM [ed il TCA in sede di ricorso] aveva esaminato sia l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal che dell’art. 2 cpv. 8 OAMal nell’ambito di una richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo inoltrato da una studentessa universitaria, la sentenza 36.2007.81 del 7 gennaio 2008).

 

                                         Ora, essendo necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le condizioni previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal e dalla giurisprudenza (cfr. sentenza 36.2014.106 del 2 febbraio 2015; sentenza 36.2010.113-114 del 6 aprile 2011, consid. 10) che fin qui non sono state oggetto di discussione né tanto meno di disamina (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; sentenza 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché verifichi, se necessario tramite ulteriori accertamenti, se sono dati i presupposti per l’esonero dall’obbligo assicurativo ai sensi del citato disposto.

 

                                         Non va del resto dimenticato che di principio spetta all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha rammentato:

 

" 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente (recte: asserivamente, n.d.r.) lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).”

 

                                         Ne segue che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’emanazione di una nuova decisione.

 

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno riconosciute le ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per l’esame dell’applicabilità dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà fr. 1'000 alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA, se dovuta, inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti