Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sui ricorsi del 25 agosto 2017 e del 6 ottobre 2017 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su opposizione dell’8 luglio 2017, la decisione formale del 26 luglio 2017 e la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 emanate da
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1985, è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
B. In seguito al mancato pagamento di premi e partecipazioni l’assicuratore ha fatto spiccare alcuni precetti esecutivi nei confronti dell’interessata.
C. Con tre distinte decisioni su opposizione dell’8 luglio 2017 l’assicuratore ha confermato gli importi ancora dovuti da RI 1 (fr. 286.20, fr. 643, fr. 1'080.20), mentre con decisione formale del 26 luglio 2017 ha chiesto all’interessata il pagamento di ulteriori fr. 118.50 (doc. A2).
D. RI 1 è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione dell’8 luglio 2017 e contro la decisione formale del 26 luglio 2017, sostenendo di non dovere gli importi richiesti poiché dovrebbero essere a carico dell’assistenza sociale, chiamando in causa l’USSI e domandando il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I, inc. 36.2017.70-73).
E. Con risposta del 22 settembre 2017 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed ha rilevato di essere d’accordo di ripristinare l’effetto sospensivo sino a conoscenza dell’esito del ricorso per denegata giustizia contro l’USSI e/o dell’emanazione della decisione da parte del TCA (doc. III, inc. 36.2017.70-73).
F. Il 6 ottobre 2017 RI 1 è insorta al TCA contro la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 tramite la quale l’assicuratore ha chiesto all’assicurata il pagamento di fr. 118.50 (doc. I, inc. 36.2017.88).
G. Pendente causa il TCA ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione l’incarto relativo ai sussidi chiesti dall’interessata per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e dall’Ufficio della migrazione l’incarto inerente la richiesta e la concessione del permesso “B”. Il Tribunale ha inoltre convocato le parti per un’udienza di discussione, cui RI 1 non si è presentata (doc. XVI, inc. 36.2017.70-73), trasmettendo un allegato scritto con il quale ha ribadito le sue motivazioni (doc. XIII, inc. 36.2017.70-73).
H. Il 30 ottobre 2017 l’assicuratore ha risposto in merito al ricorso del 6 ottobre 2017, chiedendone la reiezione (doc. IV, inc. 36.2017.80).
I. Il 2 novembre 2017 la ricorrente ha prodotto la decisione del 30 ottobre 2017 dell’USSI che ha accolto il reclamo dell’interessata e le ha riconosciuto il pagamento del premio di cassa malati ai sensi dei considerandi (doc. XVIII).
L. Interpellato in merito dal TCA, l’USSI ha rilevato che avrebbe pagato i premi dell’assicurazione obbligatoria dovuti dall’assicurata dal mese di luglio 2015 (doc XXI).
M. Il 13 novembre 2017 l’assicuratore ha chiesto la sospensione della causa per accertare gli importi pagati dall’USSI (doc. XXIII).
N. Interpellata nuovamente dal TCA (doc. XXIV), CO 1 ha rilevato che non tutti i crediti sono stati soluti (doc. XXV).
O. Dopo un ulteriore sollecito atto ad accertare il debito residuo dell’insorgente (doc. XXVI), l’assicuratore ha evidenziato di aver sottoposto di nuovo il caso all’USSI (doc. XXVII).
P. Il 10 gennaio 2018 CO 1 ha prodotto un nuovo conteggio, aggiornato il 12 gennaio 2018 (doc. XXXI e XXXII).
Q. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. XXXIV), in seguito alla quale il TCA ha interpellato l’USSI (doc. XXXV), che in data 29 gennaio 2018 ha prodotto ulteriori decisioni favorevoli alla ricorrente di presa a carico di partecipazioni, interessi, spese di diffida e di esecuzione (doc. XXXVII).
R. Interpellato dal TCA per stabilire se vi sono ancora debiti residui (doc. XXXVIII), l’assicuratore ha affermato che i crediti delle esecuzioni in esame sono stati ormai coperti e che “la causa può essere stralciata dai ruoli” (doc. XXXIX e XL).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2. Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi del 25 agosto 2017 e del 6 ottobre 2017 di RI 1 concernono la medesima fattispecie, sollevano i medesimi temi giuridici e sono rivolti contro decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità (CO 1), per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
3. Nella misura in cui con il ricorso del 25 agosto 2017 l’insorgente contesta pure la decisione formale del 26 luglio 2017, la sua impugnativa è irricevibile.
Infatti per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’interessata non può pertanto ricorrere direttamente al TCA contro la citata decisione formale.
La questione non merita comunque particolare approfondimento, poiché contro la predetta decisione del 26 luglio 2017 l’insorgente ha inoltrato anche un’opposizione all’assicuratore il quale ha emesso la decisione su opposizione del 21 settembre 2017, impugnata anch’essa al TCA, con il ricorso del 6 ottobre 2017 (inc. 36.2017.88).
Pure irricevibili sono tutte le domande esulanti dell’oggetto delle decisioni impugnate, tra le quali la richiesta di risarcimento danno.
Infatti per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto oggetto del contendere è dunque la questione di sapere se l’insorgente è debitrice degli importi figuranti nelle quattro decisioni impugnate ed ammontanti a fr. 286.20 (doc. A4, inc. 36.2017.70-73), fr. 643 (doc. A7, inc. 36.2017.70-73), fr. 1'080.20 (doc. A9, inc. 36.2017.70-73) e fr. 118.50 (doc. A, inc. 36.2017.88; cfr. anche doc. I, inc. 36.2017.70-73).
La questione dell’asserita denegata giustizia da parte dell’USSI è stata oggetto di separata procedura (sentenza 42.2017.41 del 3 ottobre 2017).
Nel merito
4.Per l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
5.In concreto l’insorgente non contesta né il suo obbligo assicurativo, né l’ammontare dei premi e delle partecipazioni ai costi messi a suo carico, figuranti nelle quattro decisioni impugnate ed ammontanti a fr. 286.20, fr. 643.00, fr. 1'080.20 e fr. 118.50.
Ella sostiene invece di non essere in grado, per motivi economici, di solvere il debito contributivo e ritiene che l’intero scoperto, comprese le spese, debba essere messo a carico dell’assistenza sociale ed in particolare dell’USSI, a cui rimprovera di non aver emanato alcun provvedimento in merito malgrado le sue numerose richieste e di cui chiede la chiamata in causa (doc. I., inc. 36.2017.88: “[…] Relativamente alla risposta di causa avanzata dalla RI 1, pregiudizialmente si preme sottolineare come la CO 1 abbia prodotto una serie di documenti che nella presente controversia non vengono sicuramente messi in discussione, giacché la presente controversia non è fondata sulla contestazione dei premi e/o delle partecipazione Lamal, ovvero sulla loro correttezza, ma è retta solo ed esclusivamente dalla carenza dei mezzi finanziari sufficienti della sottoscritta che le avrebbero permesso di pagare tali premi e/o partecipazioni Lamal e che dovrebbero essere posti a carico del terzo debitore chiamato in giudizio, ossia dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (unica Istituzione competente ad intervenire nella fattispecie), quale unico responsabile del fatto dannoso e quale convenuto corresponsabile e debitore terzo obbligato chiamato a rispondere al pagamento dei premi e partecipazioni LAMal della sottoscritta degente e bisognosa”).
Nel caso di specie questo Tribunale ha dapprima richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione l’incarto relativo ai sussidi chiesti dall’interessata per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e dall’Ufficio della migrazione l’incarto inerente la richiesta e la concessione del permesso “B”, in seguito ha indetto un’udienza, alla quale l’insorgente non ha partecipato ed infine ha proceduto a numerosi ulteriori accertamenti atti a stabilire l’esatto debito contributivo dell’assicurata.
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che l’USSI il 30 ottobre 2017 ha emesso una decisione su reclamo tramite la quale ha riconosciuto alla ricorrente il pagamento dei premi ai sensi dei considerandi (doc. XXI+1, inc. 36.2017.70-73), e meglio dal mese di luglio 2015 (doc. XXI, inc. 36.2017.70-73) e nel corso del mese di gennaio 2018 ha emanato ulteriori provvedimenti amministrativi tramite i quali si è assunto anche i debiti dell’insorgente derivanti dalle partecipazioni ai costi (doc. XXXVII, inc. 36.2017.70-73), dai costi di diffida e di esecuzione (doc. XXXVI/1, inc. 36.2017.70-73), solvendo così l’intero debito oggetto delle procedure esecutive in esame.
I pagamenti sono avvenuti successivamente all’emissione delle decisioni impugnate del 25 agosto 2017 e del 6 ottobre 2017, data che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il caso in concreto, poiché oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’assicuratore ha chiesto alla ricorrente gli importi figuranti nelle decisioni impugnate.
In concreto dalle decisioni emesse dall’USSI emerge che l’amministrazione ha pagato l’intero debito dell’insorgente concernente i precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UEF di __________, oggetto del contendere (cfr. doc. XXXVII/1 e seguenti per le partecipazioni ai costi [agli atti manca la decisione relativa alla partecipazione ai costi di fr. 89.95 del 21 agosto 2017 {cfr. doc. XXVII/3, pag. 5} che non è comunque oggetto del contendere]: fr. 52.70 + fr. 15.05 + fr. 117.45 [precetto __________ e doc. XXXVII/3] + fr. 58.50 [precetto __________ e doc. XXXVII/3] + fr. 93.55 [precetto __________ e doc. XXXVII/3] + 63.70 + 121.35 [precetto __________ e doc. XXXVII/3]; cfr. doc. XXXVI/1 e XXXVI/2 per diffida e costi di esecuzione [complessivi fr. 1'203.70; cfr. anche doc. XXXVI/3] e doc. XXI/1 per i premi [cfr. doc. XXXVI/3 e XXXII]).
Anche l’assicuratore ha confermato che “i pagamenti dell’USSI coprono oramai tutti i nostri crediti relativi alle esecuzioni” e che “la causa può essere stralciata dai ruoli” (doc. XXXIX e XL).
Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, devono essere accolti e le decisioni impugnate annullate senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall’assicurata.
Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di sospendere la procedura e le esecuzioni in corso nonché la domanda di chiamare in causa l’USSI, diventano prive di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C 716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12, non pubblicato in DTF 143 V 130).
6. La ricorrente chiede di essere posta al beneficio delle ripetibili.
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
In concreto, ritenuto che la causa non è complessa (occorreva interpellare l’USSI sui motivi del rifiuto o dell’accoglimento della domanda di assistenza sociale e sugli importi soluti) e che non emerge che il lavoro svolto ha impedito notevolmente l’attività professionale dell’assicurata o che le ha comportato una perdita di guadagno, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Va ancora evidenziato che la ricorrente ha prodotto il certificato per l’assistenza giudiziaria (doc. A1, inc. 36.2017.70-73). Considerato che di principio, nell’ambito delle procedure relative all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie la procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA: la tassa di giudizio e le spese possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato) e che l’insorgente non è rappresentata da un avvocato, la sua implicita domanda è priva di oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, sono accolti e le decisioni impugnate annullate.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti