Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 settembre 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
A. Da anni RI 1, 1949, è affiliato presso CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria e, beneficiando del pagamento del premio LAMal da parte dal Cantone Ticino nella misura del forfait riconosciuto ai beneficiari di prestazioni complementari all’AVS, nel 2016 rimaneva a suo carico da versare direttamente alla Cassa malati l’importo mensile di Fr. 18,60.
B. Con scritto del 1° aprile 2016 (doc. A4) la Cassa malati ha inviato all’assicurato, come da sua richiesta, la parola chiave per accedere alla piattaforma elettronica __________ di gestione del suo conto concernente la sua polizza assicurativa.
Il 22 agosto 2016 (doc. A5) l’assicurato ha chiesto alla Cassa malati di annullare la sua iscrizione a __________ per difficoltà di utilizzo e quindi “di ritornare “al vecchio modo di fatturazione” ossia cartaceo via la posta.”.
Con e-mail del 24 agosto 2016 (doc. A6) l’assicuratore malattia gli ha confermato di avere annullato il suo conto online (doc. 7) e con invio cartaceo di pari data (doc. 16) gli ha trasmesso le fatture ancora aperte che, come d’abitudine fino all’annullamento del conto, il 12 agosto 2016 (doc. 13) – ma datate 15 - la Cassa malati gli aveva già inviato elettronicamente: la fattura per i premi di settembre e di ottobre 2016 con allegata la polizza di versamento con scadenza di pagamento dell’importo di Fr. 36,60 al 30 settembre 2016 (doc. 16) e così pure, separatamente, le fatture per i mesi di novembre 2016 per un premio di Fr. 18,30 da versare entro il 31 ottobre 2016 e di dicembre 2016 sempre di Fr. 18,30 da corrispondere entro il 30 novembre 2016 (doc. 17).
Con invio elettronico del 29 agosto 2016 (doc. 18) la Cassa malati ha nuovamente confermato all’assicurato di avere annullato il suo conto online e che avrebbe ricevuto le fatture ancora aperte tramite posta.
C. Il 19 ottobre 2016 (doc. 19) la Cassa malati ha inviato per posta un sollecito di pagamento di Fr. 46,60 (Fr. 10.- di spese di sollecito) per la fattura di premi di Fr. 36,60 scaduta il 30 settembre 2016 e riferita ai mesi di settembre e ottobre 2016.
Non ricevendo il pagamento richiesto, con diffida cartacea del 17 novembre 2016 (doc. 20) la Cassa malati ha preteso con invio per posta che l’assicurato le versasse l’ammontare di Fr. 66,60 – di cui Fr. 30.- per le spese di diffida – entro il 17 dicembre 2016.
Medesima procedura è stata adottata in seguito dalla Cassa per i premi di Fr. 18,30 non soluti tempestivamente per i mesi di novembre 2016 (docc. 21 e 22) e di dicembre 2016 (docc. 23 e 24).
D. Con raccomandata del 22 novembre 2016 (doc. A7) l’assicurato si è lamentato di avere ricevuto il 21 settembre 2016 un sollecito per partecipazioni non pagate, di cui però non gli era mai pervenuta la richiesta di pagamento, accettando ugualmente di versare l’importo maggiorato dalle spese di sollecito. Il 19 ottobre 2016 gli è giunto un altro sollecito con anch’esso l’importo aumentato dalle spese, che questa volta ha invece rinviato alla Cassa malati chiedendo di “riformulare la fattura e, in più, pretendo il rimborso dei 10. Fr pagati scorrettamente in settembre!”.
Il 12 gennaio 2017 (doc. A8) CO 1 ha confermato all’assicurato di averlo disiscritto dal sistema elettronico e di avergli inviato “dei formulari con i bollettini delle fatture scoperte”, invitandolo quindi a saldare gli importi ancora dovuti.
E. Il 24 marzo 2017 (doc. A11) l’assicurato si è opposto al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare due giorni prima dalla Cassa malati per i premi LAMal dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016 per un importo dovuto di Fr. 54,90, a cui si sono aggiunte varie spese per giungere a un totale di Fr. 209,30 oltre interessi di mora.
Con raccomandata del 31 marzo 2017 (doc. A9) l’interessato si è rivolto nuovamente al suo assicuratore facendo presente che gli addebiti delle spese di sollecito sono ingiusti e ha osservato di non avere ricevuto nessuna fattura per il premio LAMal di dicembre 2016, chiedendosi se doveva aspettarsi un altro PE.
Il 12 aprile 2017 (doc. A10) la Cassa malati ha ribadito di avere annullato l’utilizzo della piattaforma elettronica già nell’agosto 2016 e ha risposto che le fatture dei premi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 sono state emesse il 15 agosto 2016 e quindi l’assicurato le ha ricevute sul conto __________; inoltre, delle copie di queste fatture gli sono comunque state trasmesse per posta il 24 agosto 2016.
F. Con decisione formale del 3 aprile 2017 (doc. A12) la Cassa malati ha respinto l’opposizione di RI 1 al precetto esecutivo, poiché in virtù dell’art. 105b cpv. 2 OAMal egli è obbligato a pagare anticipatamente i premi e le partecipazioni. La somma dovuta ammontava a Fr. 174,90, oltre agli interessi.
Nell’opposizione del 20 aprile 2017 (doc. A13) l’assicurato ha evidenziato che il ritardo nel pagamento non era stato causato da sua colpa, avendo più volte chiesto telefonicamente l’invio delle “polizze iniziali” oltre che avere scritto due raccomandate, ma non ha mai ricevuto le polizze di versamento per potere effettuare il pagamento dei premi dovuti. Le uniche polizze ricevute erano prestampate ed erano tutte maggiorate dalle spese (Fr. 10.- o Fr. 30.-). La colpa del ritardo va addebitata alla Cassa malati, che malgrado il passaggio da __________ al sistema cartaceo non gli ha più trasmesso le polizze originali (rosa), cosicché per l’assicurato era impossibile effettuare il pagamento, al quale si è comunque adeguato, per i premi da maggio ad agosto 2016, accollandosi le spese di richiamo sulle polizze prestampate.
Così facendo, l’assicurato ha osservato di essersi però fatto carico ingiustamente di spese pari a Fr. 98.-.
Il 31 agosto 2017 (doc. 33) la Cassa malati, rispondendo allo scritto del 20 aprile 2017 dell’assicurato, gli ha trasmesso l’estratto conto dal 1° gennaio 2016 fino a quel momento, per un totale scoperto di Fr. 352,85.
G. Con decisione su opposizione del 2 settembre 2017 (doc. A1) CO 1 ha respinto l’opposizione dell’assicurato, confermando l’ammontare dovuto di Fr. 54,90 per i premi LAMal da settembre a novembre 2016 e di Fr. 120.- tra spese di diffida e di apertura dell’incarto, per un totale di Fr. 174,90.
La Cassa malati ha riassunto la fattispecie, rilevando di avere inviato all’assicurato il 15 agosto 2016 tramite piattaforma elettronica le fatture dei premi da settembre a dicembre 2016 e, non ottenendo il pagamento del dovuto, tramite posta normale i solleciti e le diffide ai quali non è stato dato seguito, ciò che ha comportato l’avvio di una procedura esecutiva. L’assicuratore ha quindi ricordato le norme applicabili (art. 105b cpv. 2 OAMal e art. 3 cpv. 1 CGA) sulla cui base ha confermato che gli importi richiesti sono dovuti, oltre agli interessi di mora ex art. 26 cpv. 1 LPGA.
H. Il 27 settembre 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato dalla sorella RA 1, ha informato il Tribunale di avere chiesto numerose volte alla Cassa malati, sia telefonicamente sia per iscritto, di inviargli le polizze di versamento originali (rosa), mentre ricevevano soltanto quelle già maggiorate dalle spese di sollecito e/o di diffida. Il ricorrente ha rilevato che in diverse occasioni ha fatto comunque fronte al pagamento dei premi e delle partecipazioni utilizzando queste polizze e quindi accollandosi degli importi superiori al dovuto. L’assicurato ha osservato di avere ricevuto numerose volte gli estratti conto, i conteggi e le fatture, ma mai le polizze di versamento originali (rosa) per potere effettuare in posta i pagamenti, se non con l’invio del 2 settembre 2017 (docc. A16 e A17) per gli importi di Fr. 36,60 (premi LAMal settembre e ottobre 2016) e di Fr. 18,30 (premio LAMal novembre 2016).
I. Nella risposta del 23 ottobre 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, confermando così la condanna dell’assicurato ad accollarsi le spese generate dai mancati pagamenti dei premi richiesti.
La Cassa malati ha riassunto cronologicamente la situazione che si è venuta a creare e ha esposto le norme legali applicabili.
Essa ha osservato di non avere alcun obbligo legale di inviare agli assicurati le fatture con l’apposito bollettino di versamento di colore rosso – piuttosto che quello bianco e nero trasmesso al ricorrente. D’altronde, quest’ultimo avrebbe potuto utilizzare i bollettini di versamento di colore rosso disponibili in ogni ufficio postale e trascrivervi i dati dei bollettini ricevuti dalla Cassa malati.
L’insistenza dell’assicurato di ricevere delle polizze di versamento rosse l’ha portato a non dare seguito al suo obbligo di saldare i premi, perciò la Cassa malati ha dovuto procedere come previsto dall’art. 64a LAMal e quindi sollecitarlo, diffidarlo e poi avviare l’esecuzione forzata dell’incasso.
L’assicuratore malattia ha inoltre ricordato che per i premi LAMal di maggio, giugno, luglio e agosto 2016 ha avvisato di volta in volta l’assicurato per e-mail dell’invio di ogni singola fattura da pagare. Se quest’ultimo avesse avuto problemi con la piattaforma elettronica avrebbe potuto chiedere un cambio di sistema anche prima del 22 agosto 2016; comunque a quel momento questi premi erano già in mora.
La Cassa malati ha infine rilevato che alla richiesta dell’interessato di trasmissione delle fatture cartacee è stato dato subito seguito, così pure ancora il 12 gennaio 2017. Essa ha però osservato che anche nello scritto del 21 (recte: 31) marzo 2017 l’assicurato non ha chiesto di ricevere i bollettini di versamento di colore rosso.
In conclusione, egli è debitore dei premi da settembre a novembre 2016 e delle spese che si sono generate al riguardo. L’opposizione al PE n. __________ va dunque levata.
L. Il 6 novembre 2017 (doc. V) il ricorrente ha risposto alle affermazioni dell’assicuratore malattia evidenziandone le inesattezze.
In particolare, egli ha sottolineato di non potere né volere effettuare i pagamenti con sistemi elettronici, perciò dalla disiscrizione alla piattaforma __________ era convinto di ricevere via posta normale le fatture con le polizze di versamento, mentre gli sono giunte soltanto le fatture senza i bollettini di pagamento.
L’assicurato ha altresì rilevato come alla sua età non sia semplice compilare a mano una polizza di versamento, visti i numerosi dati da inserire ed in particolar modo 90 piccoli numeri.
Infine, l’interessato ha riconosciuto di essere debitore di Fr. 54,90 (Fr. 18,30 per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016) e ha chiesto l’invio di una polizza di versamento rosa di pari importo per potere effettuare tale pagamento.
La Cassa ha replicato che il ricorrente era in possesso di tutte le informazioni per saldare gli importi scoperti (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
nel merito
2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione CO 1 può pretendere dal ricorrente il pagamento della somma di Fr. 54,90 per i premi LAMal da settembre a novembre 2016, oltre alle spese di diffida di Fr. 60.-, alle spese amministrative di Fr. 60.- e agli interessi di mora del 5% dal 6 marzo 2017, e di conseguenza ottenere il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 22 marzo 2017 dall’Ufficio __________ di __________.
3. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4. Nell’evenienza concreta, è indubbio che il ricorrente, ed egli l’ha pacificamente riconosciuto, è debitore dei premi LAMal dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, per un totale dovuto di Fr. 54,90 (Fr. 18,30 al mese).
Questi premi non sono infatti ancora stati soluti dall’assicurato e ciò in manifesta violazione dell’art. 90 OAMal.
È evidente che alla base della vertenza in esame vi sia stata una semplice incomprensione fra le parti, che però ha generato numerosa corrispondenza ed inutili costi ad entrambe le parti.
L’assicurato, non avendo dimestichezza con la piattaforma elettronica __________ della sua Cassa malati a cui si era iscritto pochi mesi prima, il 22 agosto 2016 ne ha chiesto la sua disiscrizione, così da potere ritornare al vecchio sistema dell’invio cartaceo dei conteggi e delle fatture.
Il ricorrente si aspettava quindi di ricevere per posta normale i premi per le mensilità seguenti e saldare così il dovuto all’ufficio postale mediante polizza di versamento di colore arancione.
Tuttavia, ciò non è accaduto, poiché queste fatture gli erano già state trasmesse per via elettronica e dunque l’assicuratore non aveva alcun motivo per inviargliele nuovamente, per di più accompagnate da dei bollettini di versamento originali, ossia di colore arancione.
Dagli atti risulta infatti chiaramente che la Cassa malati gli ha inviato elettronicamente il 12 agosto 2016 le fatture per i premi LAMal da settembre a dicembre 2016, datate 15 agosto 2016. In ogni fattura, a pagina 2, erano inseriti i rispettivi bollettini di versamento ma, stampandoli, essi erano in bianco e nero (tipo fotocopia) e dunque non era effettivamente possibile servirsene per effettuare il pagamento dell’importo prestampato in un qualsiasi ufficio postale.
Vero è che l’assicurato ha chiesto alla sua Cassa malati, non desiderando assolutamente “passare ad un addebito diretto o fattura elettronica”, di “ritornare “al vecchio modo di fatturazione” ossia cartaceo via posta” e quindi di “rimandarmi (via posta) le nuove fatture dei premi” (e-mail del 22 agosto 2016).
Anche in seguito ha preteso di inviargli “le diverse fatture da pagare via posta normale, ossia in forma cartacea”, osservando di ricevere soltanto i solleciti di cui però non ha mai ricevuto “l’ordine di pagamento”, accusandola che “Non mi mandate le fatture dei premi”, perciò le ha ritornato il richiamo “pregandovi di riformulare la fattura” (scritto del 22 novembre 2016).
Alla Cassa malati non si può dunque rimproverare nulla nel suo agire. Le fatture dei premi sono comunque rimaste impagate mentre l’assicurato avrebbe potuto, anche in assenza di un bollettino di versamento allestito dall’assicuratore (non comprendente le spese) procedere al pagamento (riempendo con i dati necessari del destinatario una polizza non compilata reperibile negli uffici postali, ad esempio). Conformemente all’art. 64a LAMal, l’assicuratore ha quindi richiamato il debitore a fare fronte ai suoi obblighi legali (sollecito) e poi anche una seconda volta (diffida). Non ottenendo anche in tal modo gli importi pretesi, è a giusta ragione che CO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti del ricorrente per recuperare i premi scoperti.
5. Oltre al capitale dei premi dovuti (Fr. 54,90), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente il pagamento di Fr. 60.- per spese di sollecito e di altri Fr. 60.- per spese di apertura dell’incarto, inserendole entrambe nel PE n. __________ del 22 marzo 2017 (doc. A11) quali spese amministrative.
Complessivamente si tratta di Fr. 120.- di spese su un debito di Fr. 54,90 (queste spese amministrative costituiscono dunque più del doppio dell’importo del credito).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Le Condizioni __________ secondo la LAMal, nell’edi-zione 1° maggio 2015 (doc. 1), sono parte integrante del contratto assicurativo stipulato dall'assicurato con CO 1 per l’anno 2016 e prevedono all'art. 3 cpv. 1 che se i premi non vengono pagati entro la data indicata sulla fattura, l’assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d’esecuzio-ne.
Il foglio accompagnatorio ai solleciti e alle diffide inviati al ricorrente specifica che il tasso di interesse di mora è del 5%, che il costo di ogni sollecito è di Fr. 10.- e delle diffide di Fr. 30.-. Inoltre, per ogni procedura esecutiva, a dipendenza dell’importo dovuto, può essere prelevato un importo fra Fr. 30.- e Fr. 150.-.
In concreto le spese amministrative sono formalmente indubbiamente dovute, poiché non pagando l’assicurato quanto richiesto entro i termini la Cassa malati è stata costretta dapprima a sollecitarlo e poi a diffidarlo a fare fronte a suoi obblighi, finché ha dovuto avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti.
Tuttavia, alla luce dell’entità del credito, dell’indubbia volontà dimostrata dal ricorrente sin dal 22 agosto 2016 di saldare i propri debiti, del malinteso che si è creato fra le parti che ha generato questa vertenza, della sua età, del suo stato di salute ed economico, si giustifica di fissare le spese in complessivi Fr. 10.-.
6. Con il precetto esecutivo n. __________ la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora del 5% a decorrere dal 6 marzo 2017, che fino a quel momento ammontavano a Fr. 1,10.
Nella successiva decisione del 3 aprile 2017 l’assicuratore creditore ha confermato l’importo dovuto di Fr. 54,90 oltre alle spese di Fr. 120.- e si è limitato a citare l’art. 26 cpv. 1 LPGA relativo agli interessi di ritardo.
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sui premi da settembre a novembre 2016, fatturati il 15 agosto 2016, gli interessi del 5% sono comunque dovuti dal 6 marzo 2017, siccome la buona fede dell’assicurato (gli interessi ritenuti nel PE decorrerebbero dal 6 marzo 2017) va protetta.
7. Da quanto precede discende che la decisione su opposizione va solo parzialmente confermata.
Di conseguenza, l’opposizione del 24 marzo 2017 del ricorrente al PE n. __________ emanato il 22 marzo 2017 dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare complessivo di Fr. 64,90, oltre che per gli interessi di mora, dal 6 marzo 2017 sul solo importo del debito dei premi LAMal di Fr. 54,90.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Il ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 54,90 per premi LAMal per il periodo da settembre a novembre 2016, oltre agli interessi di mora del 5% a decorrere dal 6 marzo 2017. Al capitale dovuto vanno aggiunte le spese amministrative per complessivi Fr. 10.-.
1.2. Per gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dall’assicurato il 24 marzo 2017 al precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2017 dall'Ufficio __________ di __________.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti