Incarto n.
36.2017.83-86

 

cs

Lugano

4 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 settembre 2017 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1962, divorziato dal __________ 1999, domiciliato a __________, senza figli minorenni conviventi rispettivamente maggiorenni a carico, attivo professionalmente (sia quale indipendente che dipendente) in qualità di attore e docente di teatro con redditi accertati in sede fiscale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di rispettivamente CHF 21'239; 25'216; 24'416 e 22’369, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ottenendo l’aiuto sociale postulato.

 

                               1.2.   Dopo aver accertato, nell’ambito della richiesta del sussidio per l’anno 2016, che RI 1 convive con __________ dal 2001, alla luce degli elementi indizianti una convivenza stabile equiparabile a un’unione domestica registrata, l’amministrazione ha ricalcolato, il 31 maggio 2016, con 4 distinte decisioni formali, il diritto dei conviventi alla riduzione dei premi per tutti gli anni qui esposti (cfr. sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, consid. 1.2 e seguenti).

 

                               1.3.   Con quattro distinte decisioni rese su reclamo, tutte datate 6 ottobre 2016, riferite agli anni di RIPAM da 2012 a 2015, l’amministrazione ha confermato l’ammontare della riduzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e l’obbligo di restituzione degli importi percepiti in troppo, pari a fr. 10'758 (cfr. sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, consid. 1.5).

 

                               1.4.   Con sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 sia per quanto concerne il nuovo calcolo dei sussidi a lui dovuti dal 2012 al 2015, sia per quanto concerne l’obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (cfr. consid. 2.5.2 e seguenti).

 

                               1.5.   Il 3 marzo 2017 RI 1 ha inoltrato una richiesta di condono della somma di fr. 10'758, rilevando di essere in buona fede e di non essere in grado di restituire l’importo percepito indebitamente (doc. 4).

 

                               1.6.   Con 4 distinte decisioni formali, confermate dalla decisione su reclamo del 12 settembre 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda, rilevando che il requisito della buona fede non è adempiuto, poiché RI 1 ha omesso di indicare la convivenza con il proprio partner.

 

                               1.7.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, ribadendo di essere in buona fede e chiedendo l’accoglimento delle domande di condono (doc. I). L’interessato sostiene che solo nel 2012 è stata modificata la prassi secondo la quale i conviventi sono considerati, dal punto di vista della RIPAM, come “facenti parte del medesimo nucleo familiare”. Questo cambiamento non sarebbe stato preceduto da una adeguata informazione e “tale non può essere considerato un “semplice apposito spazio inserito nel formulario” anche perché il ricorrente poteva legittimamente ritenere che questa circostanza concerneva i veri e propri conviventi nel senso di relazioni formalizzate ufficialmente davanti all’autorità. Pertanto, spettava semmai all’amministrazione, mediante un modulo aggiuntivo e altro mezzo di informazione idoneo, attirare l’attenzione di chi sino ad allora aveva legittimamente beneficiato della riduzione delle prestazioni e riteneva in buona fede di poter continuare a beneficiare del regime poi abbandonato”.

 

                               1.8.   Con risposta del 30 ottobre 2017 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.9.   L’11 novembre 2017 l’interessato ha prodotto ulteriori osservazioni affermando che non aveva ritenuto di rientrare nelle categorie indicate nel formulario di richiesta della riduzione dei premi, neppure in quella di convivente poiché “pensavo significasse Unione Registrata UR”. RI 1 ha sostenuto che “al momento di compilare il formulario ero fermamente convinto di non rientrare in alcuna delle categorie menzionate. Non c’era alcun asterisco che attirasse la mia attenzione sulla modifica del regolamento avvenuta. Mi è chiaro che avrei potuto informarmi, ma non per questo il mio agire deve essere considerato come un atto di malafede. Credo che sia eloquente anche il fatto che la Sig.ra __________, dopo il lungo colloquio telefonico avuto con me il 02.11.2015 nel quale mi spiegava la modifica di regolamento, ha voluto inviarmi la lettera (allegato no. 2) in cui ribadiva per iscritto il menzionato cambiamento, sperando così in una migliore comprensione da parte mia. Era quindi chiaro per lei che io per ignoranza non avessi inteso la situazione” (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.

                                         Questa Corte è competente ad esaminare il gravame nel merito.

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In forza dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

 

                               2.3.   Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

 

                                         L’art. 4 cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

 

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà".

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

           

                                         - l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         - la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                               2.4.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.5.   L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

 

                                         Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

 

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

 

                               2.6.   Come evocato nella sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 e in altre recenti decisioni di questo TCA in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge del 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

 

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

 

                               2.7.   Nella precedente sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, questo TCA ha accertato che tra l’insorgente e __________ vi è una convivenza stabile dal lontano 2001. Questo Tribunale, al consid. 2.19, ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano un’unica UR.

 

Come indicato il ricorrente e __________ convivono da ben più di dieci anni, come ammesso in sede d’udienza, la loro è una relazione affettiva profonda, la coppia non condivide solo l’alloggio ma si sostiene, come palesano i modesti redditi del qui ricorrente.

 

Dall’istruttoria risulta dunque che l'unione tra RI 1 e __________ è fondata su base sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi economici. Gli elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza stabile.

 

Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto anche alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007) sull’unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b). L’entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l’ultimo cantone a abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da li in poi il concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non intendano o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato secondo la LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato. In altre parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di costituire una coppia concubina che condivide una relazione spirituale, sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo sesso, tra quelli annoverati all’art. 26 cpv. 4 LCAMal.RI 1

 e __________ formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.”

 

                                         In concreto l’insorgente, giustamente, non contesta la convivenza con __________, ma sostiene che nel compilare il formulario per la richiesta di riduzione di premio dell’assicurazione malattie (RIPAM) per l’anno 2012 non ha ritenuto di dover indicare il suo compagno alla voce “coniuge/convivente/partner registrato” poiché “poteva legittimamente ritenere che questa circostanza concerneva i veri e propri conviventi nel senso di relazioni formalizzate ufficialmente davanti all’autorità”.

 

                                         La censura del ricorrente non può essere accolta. Infatti, il diritto svizzero non conosce un istituto che permetta di formalizzare innanzi all’autorità una “convivenza”. Le uniche possibilità per “registrare un’unione tra due persone” sono il matrimonio o l’unione registrata. L’interessato, che convive dal 2001 con il proprio partner, non avendo concluso un partenariato registrato, non poteva ritenere che la terza ipotesi indicata nel formulario, ossia “convivente”, non lo concerneva. In caso di dubbio avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni. Tant’è che nelle istruzioni per la compilazione del formulario di richiesta, allegato alla domanda di riduzione dei premi del 2012, figura che “a partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti cambiamenti: - l’introduzione del nuovo concetto di unità di riferimento; - il passaggio dal reddito imponibile fiscale a quello più sociale del reddito disponibile di riferimento” (cfr. allegato doc. 3) e viene precisato che “l’unità di riferimento (persona sola o famiglie) stabilisce la cerchia di persone da considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: a) dal capofamiglia o dalla persona sola; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)”.

 

                                         Egli era pertanto stato reso attento che a partire dal 2012 ci sarebbero state importanti novità e cambiamenti nel calcolo dei sussidi e della nozione di convivenza. Spettava pertanto all’interessato, in caso di dubbio, informarsi presso l’amministrazione.

 

                                         Non va poi dimenticato che nella precedente sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA ha già rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) – non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).

 

                                         Nulla cambia lo scritto del 20 gennaio 2016 della Cassa al ricorrente, cui quest’ultimo accenna nelle osservazioni dell’11 novembre 2017 (doc. V/B/2). Infatti, esso è stato trasmesso dopo l’inoltro dei formulari tendenti alla richiesta della riduzione dei premi dal 2012 al 2015. Inoltre, l’amministrazione dopo aver citato le norme applicabili al caso di specie (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a Reg LCAMal), ha chiesto all’insorgente, per esaminare il diritto alla riduzione dei premi per il 2016, “una dichiarazione sottoscritta da lei e dal signor __________, che confermi i termini della vostra convivenza” e gli ha assegnato a questo scopo un termine di 10 giorni, rendendolo attento circa le conseguenze dell’assenza di informazioni o di informazioni inveritiere.

                                         Lo scritto era pertanto finalizzato ad accertare i termini della convivenza, ma non contiene ammissioni da parte della Cassa circa malintesi con il ricorrente inerenti la compilazione dei formulari per gli anni passati.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA deve pertanto concludere che non può essere riconosciuta la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA).

 

                                         Di conseguenza la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti