Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2017.93

 

IR/sc

Lugano

2 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2017 formulato da

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 10 ottobre 2017 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Mediante formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 6 marzo 2017 RI 1 ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2017.

 

                                         RI 1 ha indicato, sul modulo allestito il 2 marzo 2017 (doc. 1), di essere nato nel 1981, divorziato, salariato, senza figli a carico.

 

                                         La decisione di tassazione 2015 prodotta agli atti ritiene un reddito imponibile di CHF 50'200.-- e una sostanza di CHF 13'000.-- (doc. 1).

 

                                  B.   Con decisione formale del 30 aprile 2017 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta, ciò che l’assicurato ha contestato (doc. 3) segnalando di avere divorziato dalla moglie nel 2016.

                                         La Cassa ha verificato i suoi calcoli (doc. 4) e ha spedito all’assicurato il formulario per l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione applicabile (doc. 5 del 2 giugno 2017).

 

                                  C.   Con invio pervenuto il 26 giugno 2017 alla Cassa cantonale di compensazione il signor RI 1 ha trasmesso il certificato di salario 2016 (CHF 104’040.-- lordi, CHF 89'719.-- netti), copia della dichiarazione d’imposta 2014, copia della decisione di tassazione 2014 (imponibile IC 26'200.--), copia della decisione di divorzio del Pretore di __________ con la convenzione conclusa tra i coniugi, nonché due estratti bancari al 31 dicembre 2016.

 

                                  D.   Alla luce di tali atti la Cassa cantonale di compensazione ha eseguito una prima verifica dei calcoli (doc. 7) e ha trasmesso a RI 1 una richiesta di completamento delle informazioni (doc. 8 del 22 agosto 2017).

 

                                         L’assicurato ha fatto pervenire alla Cassa cantonale di compensazione gli ultimi conteggi di stipendio (doc. 9) e con decisione l’amministrazione ha respinto, il 10 ottobre 2017, il reclamo formulato dall’assicurato.

 

                                         Contro questo provvedimento RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 21 novembre 2017 richiamando la decisione di tassazione in cui l’Ufficio tassazione ha determinato il suo imponibile cantonale in CHF 22'300.-- (doc. I).

 

                                         Siccome il ricorso insufficientemente motivato e privo di conclusioni, il giudice del Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha ordinato la completazione (doc. II).

 

                                         Con scritto 14 dicembre 2017 l’assicurato ha dato seguito alle richieste del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. III) precisando di non essere in grado “di dire precisamente” la data in cui la decisione 10 ottobre 2017 gli è pervenuta specificando che, comunque, ciò è avvenuto “… a pochi giorni dalla data indicata”. Il signor RI 1 ha precisato di essersi inizialmente rassegnato poi però, dopo discussione con amici, ha operato la verifica del reddito rilevando, a suo vedere, un errore della Cassa. Nelle sue conclusioni l’assicurato ha precisato di essersi accorto del preteso errore dell’amministrazione “solo a seguito dello scadere del diritto di ricorso” e postula che “non venga preso in considerazione il superamento del limite massimo di 30 giorni per impugnare la decisione, in quanto lo stesso superamento non si è verificato a causa di una mia negligenza ma unicamente perchè non ero ancora a conoscenza dell’errore commesso dalla IAS” (doc. III).

 

                                  E.   Il ricorso completato è stato notificato, il 18 dicembre 2017, alla Cassa cantonale di compensazione per la presentazione della risposta di causa e l’invio dell’incarto completo (doc. IV). Con atto del 16 gennaio 2018 l’amministrazione ha evidenziato l’intempestività del ricorso, l’assenza di motivi per una restituzione dei termini e nel merito sua infondatezza (doc. V).

 

                                         La risposta di causa è stata trasmessa al ricorrente per l’esercizio dei suoi diritti processuali il 17 gennaio 2018 (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   Il caso in esame, alla luce del tema proposto - ampiamente sviluppato dalla giurisprudenza federale (e cantonale) sia quo agli aspetti della ricevibilità dell’impugnativa che per quanto attiene al suo merito -, per l’assenza d’istruttoria articolata e di complessità in particolare per la linearità dei fatti emergenti dagli atti, può essere deciso a giudice unico come permette l’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria ticinese (LOG) e ciò a fronte della costante giurisprudenza del Tribunale Federale in materia (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Va evidenziato come, in un estemporaneo e isolato giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 31 agosto 2015 (STF 9C_699/2014), l’Alta Corte ha affrontato il tema, annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più restrittiva. Questa decisione è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I - 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome il TF si è scostato da innumerevoli giudizi precedenti, senza argomentare e senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010), e non si è confrontato con la sua costante prassi precedente, in particolare il suo giudizio 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 che meritava migliore attenzione. Come ha evocato la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo …(l’Alta Corte, n.d.r.)  non si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). In un successivo giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015) il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014, rendendo quest’ultimo giudizio isolata voce. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito (cfr. Ranzanici, op. cit. n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Avverso le decisioni emanate su reclamo dalla Cassa cantonale di compensazione in tema di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (art. 76 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione alla LAMal, LCAMal), è dato il rimedio del ricorso nei 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

                                         Il Tribunale applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) che regola la materia con rinvio, per quanto non stabilito dalla medesima, alla Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) secondo cui le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA) mentre le decisioni rese su opposizione possono fare l’oggetto di un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni competente (art. 56 cpv. 1 e art. 58 LPGA) nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione (art. 60 cpv. 1 LPGA).

 

                                         Per la Lptca, come anche prevede la LPGA all’art. 40 cpv. 1, il termine legale non può essere prorogato (art. 13 cpv. 1 LPTCA).

                                         Per quanto attiene il rispetto del termine per l’invio di un ricorso l’art. 60 cpv. 2 LPGA richiama gli articoli 38-41. Per l'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

 

                                         Per l’art. 11 Lptca i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (analogamente a quanto prevede l’art. 38 cpv. 4 LPGA). Il termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                                   3.   Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, va evocato che, per giurisprudenza, l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

 

                                   4.   In concreto l’assicurato ha indicato di avere effettivamente ricevuto la decisione resa su reclamo dall’amministrazione nei giorni seguenti la data in cui il provvedimento è stato reso, ossia il 10 ottobre 2017. Per ammissione stessa dell’assicurato la sua reazione mediante il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 27 novembre 2017 è avvenuta comunque dopo la scadenza del termine di 30 giorni per inoltrare ricorso all’autorità giudiziaria. Da quanto precede emerge che, di primo acchito perlomeno, il ricorso è tardivo e deve essere, conseguentemente, dichiarato irricevibile. Resta da esaminare se le argomentazioni sollevate dal signor RI 1 siano da ritenere in questa sede. Egli ha, infatti, sostenuto che il “superamento” del termine non sarebbe dovuto a sua responsabilità siccome egli si è accorto dell’erroneità della decisione della Cassa, ossia del fatto che la stessa avrebbe ritenuto un reddito disponibile diverso dal suo imponibile, solo tardivamente. Occorre quindi verificare se questi argomenti giustifichino una restituzione del termine come sembra postulare l’assicurato.

 

                                   5.   Per l’art. 13 Lptca il termine impartito da una norma legale non può essere prorogato, se lo stesso decorre senza essere utilizzato e se il richiedente, o il suo rappresentante, è stato impedito, senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                         Le condizioni poste dalla Lptca sono le stesse dell’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, questo è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede di ricorso sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. Come ancora evocato recentemente da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella STCA 30.2017.42 del 17 gennaio 2018 in re S., l’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                   6.   Nel caso in esame il motivo di fondo della tardiva reazione dell’assicurato starebbe nel non essersi tempestivamente avveduto, o nel non essersi tempestivamente accorto, dell’utilizzo da parte della Cassa cantonale di compensazione di un importo di reddito che il signor RI 1 ritiene erroneamente usato. Quest’argomento non può essere ritenuto. Le motivazioni della decisione resa su reclamo da parte della Cassa appaiono esplicite e sufficientemente chiare, l’amministrazione ha precisato – come fa usualmente – i concetti di reddito disponibile (da non confondere con il reddito imponibile), ne ha specificato la portata alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha indicato che dall’insieme dei redditi conseguiti dall’assicurato (che da solo compone l’unità di riferimento) possono essere dedotti importi limitati per la loro natura e la loro importanza economica, per cifrare il disponibile che va ritenuto per la determinazione del diritto alla riduzione dei premi (su questi temi si faccia riferimento a Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). Il fatto che l’assicurato non condivida l’uso del reddito disponibile usato dalla Cassa doveva essere rilevato alla lettura della decisione resa su reclamo e doveva condurre a una reazione tempestiva, ma soprattutto, non può giustificare una tardiva reazione. Il fatto di non evidenziare, di non accorgersi, o di non dare il necessario peso a passaggi o elementi di una decisione non giustifica, a posteriori, la restituzione di un termine.

 

                                   7.   Da quanto precede deriva che la reazione dell’assicurato alla decisione emanata su reclamo da parte della Cassa cantonale di compensazione è tardiva e il ricorso è non ricevibile in ordine.

 

                                   8.   Anche se questo Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse dovuto esaminare nel merito il gravame, la decisione non sarebbe stata favorevole all’assicurato. La Cassa ha determinato il reddito conseguito dall’assicurato correttamente, partendo dai conteggi di salario dei primi mesi del 2017 dovendosi distanziare, in conseguenza al divorzio intervenuto tra il signor RI 1 e la sua ex moglie con sentenza del 2 febbraio 2016 e quindi dopo il periodo della tassazione di riferimento, dalla decisione di tassazione. La Cassa ha dovuto accertare manualmente il reddito disponibile (sul concetto di reddito disponibile si veda la STCA 36.2017.69 del 3 ottobre 2017 e la giurisprudenza ivi citata). Il reddito è stato determinato alla luce dei documenti prodotti dallo stesso assicurato (doc. 10 e annessi). Fissato per i primi 8 mesi del 2017 il salario è stato riportato su base annua ritenendo la tredicesima. A questo importo, CHF 89'763.--, è stata sommata la quota della sostanza (CHF 415.--) rilevata dall’ultima tassazione (pari a 1/15 di CHF 6'226.--), e sono stati dedotti gli importi del premio medio di riferimento, delle spese professionali (sino al massimo consentito dalle norme) e degli alimenti versati. Il reddito disponibile è stato fissato in CHF 36'523.--. Questa somma non va confusa con il reddito disponibile cantonale del 2014 cifrato dall’UT competente in CHF 26'200.--. Come rilevato, il legislatore cantonale ha voluto, con le nuove norme in vigore dal 2012, proprio staccarsi, per una migliore aderenza alla realtà economica, dal reddito imponibile per considerare un reddito disponibile. La decisione della Cassa riporta il calcolo eseguito per fissare l’importo massimo del reddito disponibile che consenta una riduzione del premio per la persona sola. In effetti, con le modifiche introdotte con effetto al 1° gennaio 2015, il legislatore cantonale ha modificato le norme applicabili per introdurre dei massimali di reddito disponibile al di sopra dei quali la riduzione dei premi non è più concessa. In concreto manifestamente il reddito disponibile accertato supera il reddito massimo che consente la riduzione del premio per il 2017 e il ricorso, se ricevibile siccome tempestivo, sarebbe stato respinto.

 

                                   9.   Il ricorso si palesa quindi irricevibile senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 21 novembre 2017 di RI 1, __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti