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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 marzo 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 12 febbraio 2018 emanata da |
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chiamata in causa: |
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
__________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1986, cittadino svizzero (doc. 8 e XII/+1 e seguenti), il 27 novembre 2012 si è affiliato presso __________ (di seguito: __________) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con effetto dal 1° gennaio 2013 (doc. XII/1 e seguenti).
1.2. L’8 agosto 2014 RI 1 si è trasferito in Italia, continuando a svolgere la sua attività lavorativa in Svizzera. L’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata disdetta da __________ con effetto al 31 agosto 2014.
1.3. Il 25 luglio 2017 l’interessato ha scritto un messaggio di posta elettronica alla Cassa cantonale di compensazione, chiedendo se, quale cittadino svizzero attivo in Svizzera e residente in Italia, avrebbe potuto concludere un’assicurazione malattia in Svizzera per sé stesso, la moglie ed il futuro figlio (doc. 1).
1.4. Con decisione del 24 agosto 2017 (doc. 4), sostanzialmente confermata dalla decisione su reclamo del 12 febbraio 2018 (doc. 17), la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha riattivato d’ufficio dal 1° settembre 2014 il rapporto assicurativo con __________, con i premi applicati nello Stato in cui risiede (Italia). L’amministrazione ha evidenziato che RI 1 ha notificato la partenza per l’Italia con effetto al 31 agosto 2014, continuando a lavorare in Svizzera, senza esercitare il diritto di opzione in favore del Paese di residenza (Italia) entro il termine di 3 mesi. Egli è di conseguenza sempre stato affiliato in Svizzera. Del resto solo dal 24 giugno 2015 egli è in possesso di una copertura assicurativa in Italia.
1.5. Il 12 febbraio 2018 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha stabilito che l’obbligo assicurativo in Svizzera è cessato il 23 luglio 2017, data a partire dalla quale RI 1 ha potuto far valere il diritto di opzione in seguito all’intervenuto obbligo assicurativo della moglie (doc. 19).
1.6. RI 1, rappresentato dal MLaw RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, richiamando l’intero incarto che lo concerne presso l’amministrazione, chiedendo l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e domandando di emanare una nuova decisione che gli riconosca l’esercizio del diritto di opzione in favore dell’assicuratore italiano a far tempo dal 1° settembre 2014 (doc. I).
L’insorgente rileva in primo luogo di essere cittadino svizzero e di conseguenza, a differenza dei cittadini comunitari, non può essere presunto conoscere i principi del diritto UE, in particolare l’istituto del diritto di opzione. Tanto più che per i lavoratori frontalieri che postulano un permesso “G” gli Uffici degli stranieri, secondo il ricorrente, che cita la sentenza 36.2006.123 del 27 novembre 2006, hanno l’obbligo di fornire individualmente, specifici e fondamentali chiarimenti in merito al diritto di opzione ed al suo esercizio. L’insorgente evidenzia come pure il Consiglio di Stato, con il Messaggio n. 6311 del 22 dicembre 2009, ha affermato che ogni lavoratore frontaliere deve ricevere una specifica e chiara informazione in materia di obbligo assicurativo e di esercizio del diritto d’opzione al momento del rilascio del permesso e rammenta che nel 2008 è stata avviata una procedura di sanatoria (cfr. DTF 136 V 295). Secondo il ricorrente ciò deve valere anche per i cittadini svizzeri, i quali devono essere puntualmente e singolarmente informati dalle autorità amministrative coinvolte. Altrimenti l’autorità incorre in una violazione dei principi della parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione, previsti agli art. 2 e 7 ALC e 8 della Costituzione federale. In concreto non ammettere che l’interessato ha di fatto esercitato il suo diritto di opzione con effetto dal 1° settembre 2014 costituirebbe pertanto un formalismo eccessivo.
Secondo l’assicurato, l’amministrazione avrebbe pure contravvenuto al proprio obbligo di informare, stabilito dagli art. 27 LPGA, 6 LAMal, 10 OAMal e 4 LCAMal. In concreto né la Cassa, né l’assicuratore malattie, né il Comune di domicilio lo hanno informato in merito al diritto di opzione.
L’interessato evidenzia di aver segnalato all’assicuratore la sua partenza per l’estero, senza tuttavia essere avvisato in merito alla possibilità di esercitare il diritto di opzione in caso avesse mantenuto il posto di lavoro in Svizzera. Sarebbe stato sufficiente all’assicuratore domandare all’insorgente se manteneva il posto di lavoro nel nostro Paese. __________ si è invece limitata a prendere atto della disdetta. Ciò ha indotto l’insorgente, in buona fede, a ritenere che il suo obbligo assicurativo in Svizzera fosse estinto. Neppure il Comune di __________, al quale è stata annunciata la partenza, lo ha reso attento circa il suo diritto di opzione, così come il proprio datore di lavoro.
Il ricorrente sottolinea che l’assicuratore, ricevuta la disdetta, avrebbe dovuto immediatamente notificare in forma scritta alla Cassa cantonale di compensazione le dimissioni al fine di permettere alla medesima amministrazione di adempiere al suo dovere di verifica dell’obbligo assicurativo (art. 15 LCAMal e 5 RLCAMal).
Malgrado tutte le autorità fossero a conoscenza della sua partenza per l’estero con impiego in Svizzera poiché la medesima Cassa di compensazione preleva i contributi AVS dal salario dell’interessato, nessuna di loro lo ha avvisato. È pertanto contraddittoria e contraria al principio della buona fede la pretesa avanzata dalla Cassa di assoggettarlo retroattivamente alla LAMal. Egli chiede di essere tutelato nella sua buona fede e nel suo legittimo affidamento.
Il ricorrente domanda che sia riconosciuto l’esercizio del diritto di opzione in favore dell’assicuratore malattie italiano dal 1° settembre 2014. In via subordinata, vista la particolarità del caso, chiede l’applicazione della sezione A n. 1 lett. o par. 3b/aa (termine straordinario per casi giustificati), e di ammetterlo ora ad esercitare il suo diritto d’opzione, esentandolo dalla LAMal con effetto dal 1° settembre 2014.
1.7. Con risposta del 12 aprile 2018, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa cantonale di compensazione propone la reiezione del ricorso (doc. III). Circa l’obbligo d’informazione e consulenza l’amministrazione ha rammentato le sentenze cantonali 36.2017.14 del 5 aprile 2017, 36.2014.106 del 2 febbraio 2015, 36.2010.27 relative all’art. 27 LPGA ed ha ribadito di aver fornito le informazioni tramite il sito internet del cantone ritenute sufficienti dal TCA. La Cassa rileva di non avere un obbligo di informare singolarmente l’assicurato, non avendo chiesto alcuna consulenza. L’amministrazione sostiene inoltre di non aver violato il principio della parità di trattamento, essendo la situazione del ricorrente diversa rispetto a quella dei frontalieri che chiedono il permesso “G” ed evidenzia che il Messaggio n. 6311 del 22 dicembre 2009 era stato redatto esclusivamente per informare in merito a quanto era stato effettuato tramite la sanatoria del 2008 in risposta alla Mozione dell’11 marzo 2008 presentata da Raoul Ghisletta “Per una moratoria nell’affiliazione retroattiva alla cassa malati svizzera dei frontalieri svizzeri che non hanno riempito nel 2002 il modulo TI1”. Esso non è pertanto pertinente per il caso di specie.
Per quanto concerne l’obbligo dell’assicuratore di informare, la Cassa rileva che spettava all’insorgente chiedere informazioni all’amministrazione e sostiene di aver saputo della disdetta unicamente il 28 luglio 2017. Del resto il diritto di opzione esercitato in modo tacito non è giuridicamente valido (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015). Da parte sua il Comune non ha alcun obbligo legale di informare i cittadini che trasferiscono la loro residenza all’estero in merito ai loro diritti e obblighi riguardanti l’assicurazione malattie. Il fatto di non aver ricevuto alcuna informazione dal datore di lavoro non è d’aiuto poiché quest’ultimo è semmai solidalmente responsabile del pagamento dei premi arretrati e delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto. Circa il pagamento dei contributi AVS, la Cassa evidenzia che non vi è alcuna correlazione tra il Settore obbligo assicurativo ed il Servizio che si occupa di verificare l’obbligatorietà del versamento dei contributi sociali poiché la protezione dei dati non consente di accedere alle informazioni dei contribuenti senza un caso specifico nonché una motivazione plausibile. Circa il principio della buona fede la Cassa rammenta il contenuto della sentenza 36.2006.123 del 27 novembre 2006.
1.8. Il 25 aprile 2018 l’insorgente ha chiesto un termine di 10 giorni per inoltrare una replica (doc. V), che il Giudice delegato del TCA ha concesso in data 26 aprile 2018 (doc. VI).
1.9. Con replica dell’8 maggio 2018 l’insorgente ribadisce che vi è una disparità di trattamento tra frontalieri svizzeri ed europei, giacché i detentori di permesso “G” ottengono un’informazione dettagliata che i frontalieri elvetici non ricevono, quando sottoscrivono il formulario per la richiesta del permesso. Ciò è evidente nel caso di specie giacché l’amministrazione è venuta a conoscenza solo in ritardo dell’assenza di assicurazione dell’insorgente, allorché con i frontalieri europei il controllo è immediato. Il ricorrente evidenzia che per legge l’assicuratore deve notificare immediatamente in forma scritta alla Cassa le avvenute dimissioni degli assicurati. Ciò per permettere all’amministrazione di adempiere il suo dovere di verifica dell’obbligo assicurativo (15 cpv. 3 LCAMal e 5 RLCAMal). Né la cassa né l’assicuratore hanno adempiuto i loro obblighi poiché l’amministrazione è intervenuta dopo 3 anni, mentre l’assicuratore non ha informato la Cassa. Quest’ultima ha del resto a disposizione tutte le informazioni per poter controllare tempestivamente l’osservanza dell’obbligo assicurativo del ricorrente sin dalla disdetta notificata all’assicuratore malattie. Il fatto che abbia operato suddivisioni interne in Settori, Servizi o Uffici è un mero aspetto organizzativo che non ha influenza sulla gestione dei dati relativi agli assicurati. Se la Cassa fosse stata debitamente ed immediatamente informata dall’assicuratore della disdetta ricevuta dal ricorrente (come previsto dalla legge), avrebbe potuto interpellare direttamente il datore di lavoro dell’assicurato che avrebbe dovuto fornire gratuitamente le informazioni richieste. Il Comune ha contravvenuto al suo obbligo di controllo ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LCAMal. L’insorgente ribadisce che deve essere tutelata la sua buona fede e il suo legittimo affidamento.
1.10. Chiamata ad esprimersi in merito, l’amministrazione si è riconfermata integralmente nella decisione su reclamo e nella risposta di causa (doc. IX).
1.11. Il 12 giugno 2018 il TCA ha interpellato __________, chiedendo l’invio dell’intero incarto e ponendo i seguenti quesiti:
" (…)
1. __________ ha informato RI 1 circa la possibilità di chiedere di essere esentato dall’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’allegato XI al regolamento (CE) 883/2004, cifra 3, lett. a e b della Sezione concernente la Svizzera e circa i termini entro cui inoltrare la richiesta? In caso di risposta affermativa le chiedo di voler trasmettere a questo Tribunale la relativa informazione; in caso di risposta negativa, per quale motivo non è stata fornita alcuna informazione (cfr. art. 7b OAMal)?
2. __________ ha informato la Cassa cantonale di compensazione dell’uscita di RI 1 dalla cerchia degli assicurati (cfr. art. 15 cpv. 3 LCAMal e 5 Reg. LCAMal)? In caso di risposta affermativa le chiedo di voler trasmettere a questo Tribunale la relativa notifica; in caso di risposta negativa le chiedo di voler precisare per quale motivo ciò non è avvenuto.” (doc. XI)
1.12. Il 29 giugno 2018 l’assicuratore ha confermato che l’insorgente è stato affiliato dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2014 ed ha affermato:
" (…)
In data 13.08.2014 egli segnalava per telefono la propria partenza per l’estero e si informava circa la continuazione dell’assicurazione obbligatoria secondo LAMal, dal momento che avrebbe mantenuto l’attività lavorativa in Svizzera (doc. 2). Da quanto si è potuto ricostruire, il collaboratore di __________ lo informava, in breve, che lasciando la Svizzera egli continuava ad esser assoggettato all’obbligo assicurativo secondo la LAMal, con i premi stabiliti per lo stato in cui risiede (cosiddetta copertura “bilaterale” art. 61 cpv. 4 LAMal), a meno che non optava – facendosi esonerare dall’obbligo assicurativo in Svizzera entro 3 mesi – per l’affiliazione in Italia. L’informazione ci risulta esser stata esaustiva, come di prassi. Dal momento che l’assicurato non comunicava di voler il mantenimento della copertura LAMal oltre la data di trasferimento del domicilio (che al controllo abitanti di __________ risulta esser avvenuto il 07.08.2014, doc. 3), l’assicurazione veniva terminata per il 31.08.2014, partendo dal presupposto che l’assicurato avesse definito la propria situazione assicurativa (doc. 4,5).
A seguito delle decisioni dell’IAS del 24.08.2017 e del 12.02.2018 il signor RI 1 veniva poi riaffiliato presso __________ nel mese di agosto 2017 con effetto dal 01.09.2014; l’affiliazione è perdurata sino al 23.07.2017 (come da decisione IAS del 12.02.2018), doc. 5-8.
L’assicurato non ha ad oggi saldato i premi dovuti per la riaffiliazione dal 01.09.2014, chiedendo di sospendere l’incasso a seguito della procedura in corso con l’Ufficio cantonale preposto.
In merito alle sue domande comunichiamo quanto segue:
1. Sì, sulla base di quanto verificato, deduciamo che __________ informava correttamente l’assicurato sulla possibilità di essere esentato dall’assicurazione obbligatoria e delle sue modalità. Purtroppo in merito – visto il tempo trascorso – vi è solo un appunto interno fatto dal team serviceline che riferisce di un colloquio consulente (all’incarto), ma non vi è corrispondenza.
2. Sì, __________ informava il Cantone dell’uscita dell’assicurato dalla cerchia degli assicurati, il suo nome rientra nella lista che abbiamo reperita (e di cui alleghiamo solo l’estratto concernente l’assicurato, per motivi di protezione dati) che veniva trasmessa al cantone, come da procedere previsto (doc. 4).
Purtroppo (per motivi tecnici-informatici) non disponiamo più dell’email di trasmissione ma unicamente della tabella con cui venivano trasmessi i dati concernenti il singolo.” (doc. XII)
1.13. Chiamato ad esprimersi in merito, il 10 luglio 2018 l’insorgente ha rilevato come l’assicuratore non lo ha informato per iscritto come previsto dall’art. 7b OAMal. L’interessato evidenzia che non gli è stata data una completa informazione anche solo verbalmente e nessuno gli ha mai parlato del diritto di opzione e delle sue modalità di esercizio. Tant’è che nell’appunto fornito dall’assicuratore questo diritto non è neppure menzionato e viene indicato che il ricorrente non avrebbe potuto mantenere l’assicurazione di base in Svizzera allorché è proprio il pagamento dei premi arretrati di tale assicurazione che gli viene ora reclamato. Per il ricorrente __________ ha pertanto violato l’art. 7b OAMal. Anche l’informazione alla Cassa di compensazione non è avvenuta per iscritto contrariamente a quanto prevede l’art. 15 cpv. 3 LCAMal. La lista allegata è un mero documento interno che non comprova nulla (doc. XIV).
1.14. Il 17 luglio 2018 il TCA ha trasmesso lo scritto del ricorrente alla Cassa ed ha chiesto alle parti di indicare se vi fossero obiezioni fondate e motivate alla chiamata in causa dell’assicuratore (doc. XV).
1.15. Il 19 luglio 2018 è pervenuto al TCA lo scritto del 12 luglio 2018 della Cassa che ha affermato che a causa di un incomprensibile problema logistico la corrispondenza è tornata al mittente. L’amministrazione afferma di non aver ricevuto la lista allegata da __________ e visto il tempo trascorso non è in grado di accertare se tale informazione è pervenuta o meno. Inoltre nella lista non figura che il ricorrente avrebbe continuato a lavorare in Svizzera ottenendo lo statuto di frontaliere residente in Italia. Per l’amministrazione “__________, nonostante fosse a conoscenza di tale informazione, si è limitata ad indicare nella citata lista di aver effettuato una dimissione dalla LAMal causa partenza all’estero con effetto dal 31 agosto 2014. Oltre a ciò, non si è nemmeno preoccupata di verificare con la Cassa se l’interessato avesse esercitato il diritto di opzione prima di disdire il rapporto d’assicurazione ai sensi della LAMal. Infatti, unicamente essendo in possesso della conferma di esercizio del diritto di opzione avrebbe potuto disdire la LAMal.” La Cassa afferma inoltre:
" (…)
In merito alle informazioni che __________ dichiara di aver fornito al signor RI 1, la Cassa riscontra alcune contraddizioni.
Innanzitutto, dalla nota telefonica dell’agosto 2014, secondo la quale “Il cliente va abitare in Italia, ma lavorerà sempre in Svizzera. Vuole tenere l’ass. di base. Il consulente ha informato il cliente che lasciando la CH non può tenere l’assicurazione di base, potrebbe fare la bilaterale, oppure assicurarsi in Italia”, la Cassa rileva che __________ ha sì informato il signor RI 1 della possibilità di scegliere tra l’assicurazione di base (LAMal) oppure assicurarsi in Italia; tuttavia l’indicazione che, lasciando la Svizzera, non avrebbe potuto mantenere l’assicurazione di base (LAMal), non è corretta. Infatti, il diritto europeo in materia stabilisce che di principio l’obbligo d’assicurazione contro le malattie è fissato nel luogo di lavoro, ovvero la Svizzera e che tale obbligo viene a decadere solo nel caso in cui il lavoratore frontaliere residente in Italia, Francia, Germania e Austria esercita ufficialmente il diritto di opzione entro 3 mesi.
Visto il tenore della nota telefonica dell’agosto 2014, la Cassa ritiene inoltre poco probabile la ricostruzione effettuata da __________ nel suo scritto del 29 giugno 2018; in quanto le dichiarazioni attuali di __________, secondo le quali “il collaboratore di __________ lo informava, in breve, che lasciando la Svizzera egli continuava ad esser assoggettato all’obbligo assicurativo secondo la LAMal, con i premi stabiliti per lo stato in cui risiede”, sono in netto contrasto sia con quanto indicato nella nota telefonica dell’agosto 2014 (“Il consulente ha informato il cliente che lasciando la CH non può tenere l’assicurazione di base”) sia con le sue successive considerazioni, secondo le quali ha riconosciuto che “Dal momento che l’assicurato non comunicava di voler il mantenimento della copertura LAMal oltre la data di trasferimento del domicilio (…) l’assicurazione veniva terminata per il 31.08.2014, partendo dal presupposto che l’assicurato avesse definito la propria situazione assicurativa”.
Considerato tutto quanto precede, la Cassa rileva che __________ sembrerebbe aver informato il signor RI 1 della possibilità di esercitare il diritto di opzione. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto, avrebbe dovuto confermare al signor RI 1 che l’obbligo d’assicurazione sarebbe rimasto in Svizzera finché non avesse ufficialmente esercitato il diritto di opzione per il suo Paese di residenza. Inoltre, la Cassa rileva che __________, non avendo ricevuto da parte del signor RI 1 alcuna conferma in merito all’effettivo esercizio del diritto di opzione, non avrebbe dovuto chiudere il rapporto relativo all’assicurazione di base (LAMal) del signor RI 1 con effetto dal 31 agosto 2014.” (doc. XVI)
1.16. Lo scritto della Cassa è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza il 20 luglio 2018 (doc. XVII).
1.17. In data 26 luglio 2018 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ (doc. XVIII), alla quale il 25 settembre 2018 è stato assegnato un termine di 15 giorni per esaminare gli atti, visionati il 4 ottobre 2018, e per determinarsi nel merito della causa (doc. XIX).
1.18. Il 12 ottobre 2018 __________ ha preso posizione sull’intera procedura ed ha proposto la reiezione del ricorso (doc. XX). L’assicuratore rileva che l’insorgente in data 13 agosto 2014 ha segnalato per telefono la propria partenza per l’estero e si è informato circa la continuazione dell’assicurazione obbligatoria secondo la LAMal poiché avrebbe continuato a lavorare in Svizzera. __________ sostiene che da quanto si è potuto ricostruire il collaboratore lo ha informato che lasciando la Svizzera continuava ad essere assoggettato all’obbligo assicurativo secondo la LAMal con i premi stabiliti per lo Stato in cui risiede (cosiddetta copertura “bilaterale” art. 61 cpv. 4 LAMal e non più la “tradizionale” assicurazione di base) a meno che non optava, facendosi esonerare dall’obbligo assicurativo in Svizzera entro 3 mesi – per l’affiliazione in Italia. Secondo l’assicuratore l’informazione è stata esaustiva.
In seguito alla telefonata, __________ ha verificato presso il controllo abitanti l’avvenuto trasferimento del domicilio all’estero ed ha ricevuto conferma dal Comune di __________ in data 1° settembre 2014 (doc. 3). Dal momento che l’assicurato non ha comunicato di volere il mantenimento della copertura LAMal oltre la data del trasferimento del domicilio, __________ è partita dal presupposto che l’interessato aveva definito la propria situazione assicurativa ed aveva optato per l’affiliazione al sistema sanitario italiano facendosi esonerare dalla Cassa per quanto concerne l’obbligo assicurativo in Svizzera ed ha terminato l’assicurazione il 31 agosto 2014.
L’assicuratore sostiene di aver informato il Cantone dell’uscita del ricorrente dalla cerchia degli assicurati, anche se non è stato possibile, visto il tempo trascorso, reperire l’e-mail di trasmissione alla Cassa, ma non vi è motivo di dubitare che sia avvenuta.
Inoltre, ad aprile 2015 l’assicuratore ha trasmesso alla Cassa, secondo le modalità convenute, la lista con i nominativi dei propri assicurati, sulla quale non figurava più quella del ricorrente. L’amministrazione è pertanto stata nuovamente informata. Questo procedere è stato adottato dal Cantone proprio per permettere all’autorità preposta un miglior controllo della verifica dell’obbligo assicurativo secondo la LAMal. Solo in seguito alla decisione del 24 agosto 2017 l’assicuratore ha constatato che l’insorgente non ha esercitato tempestivamente il diritto di opzione, facendosi esentare dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
L’assicuratore, che sostiene di aver adempiuto il suo obbligo di informare sia la Cassa che l’assicurato, condivide l’opinione dell’amministrazione secondo cui l’interessato, tramite le informazioni contenute nel sito internet ti.ch è stato messo al corrente del suo obbligo assicurativo e pertanto l’informazione generale ed astratta è stata correttamente fornita. Un obbligo di informazione singolo sussiste solo in caso di richiesta specifica dell’assicurato. In concreto il ricorrente va ritenuto sufficientemente informato circa l’assoggettamento all’obbligo assicurativo secondo la LAMal e la possibilità di chiedere un esonero dalla LAMal se optava per un’affiliazione estera, e le modalità di esercizio del diritto (termine e autorità competente). Egli non può rivendicare tardivamente l’esercizio del diritto d’opzione. Né tantomeno l’esercizio del diritto può venir ritenuto come esercitato per la semplice formulazione della disdetta dell’assicurazione malattia. Non trova pertanto tutela la buona fede e non si è in presenza di un caso giustificato ai sensi dell’art. 3 lett. b) punto aa) della Sezione Svizzera dell’Allegato XI del regolamento in assenza di un valido motivo di impedimento. Va pure esclusa una disparità di trattamento con i frontalieri al beneficio del permesso “G”. Circa l’informazione fornita dall’assicuratore, già solo per il fatto che quella del cantone è esaustiva non occorre neppure esaminare se, stante le informazioni di __________, l’insorgente possa ancora avvalersi della protezione della buona fede poiché il comportamento dell’assicuratore non sarebbe comunque causale per il mancato esercizio del diritto d’opzione o comunque non il solo fatto scatenante. In ogni caso l’assicuratore, sulla scorta di quanto ha potuto accertare, visto il tempo trascorso, ritiene di aver informato correttamente l’assicurato al momento del trasferimento del suo domicilio all’estero circa le sue possibilità assicurative. Lo ha informato sia della possibilità di restare affiliato in Svizzera che della possibilità di optare per l’affiliazione in Italia, rinunciando all’assicurazione Svizzera. La richiesta d’informazione dell’assicurato era formulata in modo generale e non preciso, ma pareva al momento evadere le richieste dell’assicurato. Se avesse chiesto ulteriori informazioni, l’assicuratore gliele avrebbe fornite. Del resto neppure il datore di lavoro sembra aver informato correttamente il dipendente circa il suo obbligo assicurativo, informazione che compete pure a lui (art. 16 LCAMal). Infine, un esonero tardivo dalla LAMal con l’opzione all’assicurazione italiana non può venir concesso poiché l’assicurato è da ritenersi affiliato in Italia unicamente dal mese di giugno 2015 e dunque non ininterrottamente da settembre 2014. Abbondanzialmente l’assicuratore afferma che non sono neppure date le condizioni per la concessione di un condono della restituzione, facendo difetto il requisito della buona fede.
1.19. Il 26 ottobre 2018 la Cassa ha preso posizione sulle osservazioni dell’assicuratore, concordando circa l’obbligo assicurativo in Svizzera a causa del mancato tempestivo esercizio del diritto di opzione, avendo informato l’insorgente tramite il suo sito internet. L’amministrazione afferma tuttavia di non aver ricevuto da __________ la lista annoverante il nome del ricorrente. Del resto l’assicuratore non avrebbe potuto procedere alla disdetta del rapporto assicurativo LAMal senza la conferma dell’esercizio del diritto di opzione presso la Cassa. Ciò tuttavia non può modificare l’obbligo assicurativo in Svizzera del ricorrente (doc. XXII).
1.20. Con osservazioni del 26 ottobre 2018 l’insorgente contesta che al momento in cui ha comunicato per telefono ad __________ la propria disdetta per partenza all’estero sia stato informato della continuità dell’obbligo assicurativo e della possibilità di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, delle modalità e dei termini del suo esercizio. Rileva che quanto affermato dall’assicuratore è unicamente una ricostruzione di parte, contestata e che non assurge a prova. Quanto indicato da __________ può aver indotto l’interessato a ritenere erroneamente che per svincolarsi dall’obbligo assicurativo fosse sufficiente la disdetta che aveva dato, senza altre formalità, e poi avrebbe avuto la possibilità di assicurarsi in Italia. Mai è stata data un’informazione per iscritto. L’insorgente contesta di aver ottenuto l’informazione dal Cantone o dal datore di lavoro e il fatto che l’assicuratore avrebbe informato il cantone circa la sua disdetta. Egli chiede ripetibili sia di sede amministrativa che ricorsuale e si riserva di presentare la propria nota.
1.21. Il 29 ottobre 2018 il TCA ha trasmesso lo scritto del ricorrente alla Cassa, quello della Cassa al ricorrente ed entrambi gli scritti all’assicuratore, per conoscenza (doc. da XXIV a XXVI). A quest’ultimo ha chiesto di voler indicare il nome del consulente che ha parlato con il ricorrente nel mese di agosto 2014 (doc. XXIV).
1.22. Il 5 novembre 2018 l’assicuratore ha affermato che “visto il tempo trascorso non ci è più possibile stabilire chi fosse stato il consulente che parlava con il ricorrente nel mese di agosto 2014. Dell’informazione data abbiamo solo l’appunto telefonico già trasmesso. Presso l’agenzia di __________, competente per territorio per l’assicurato, nessuno si ricorda di un colloquio con il sig. RI 1 in merito all’obbligo assicurativo” (doc. XXVII).
1.23. La lettera del 5 novembre 2018 è stata trasmessa alla Cassa ed al ricorrente il 7 novembre 2018 per conoscenza (doc. XXVIII e XXIX).
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
L’art. 1 cpv. 1 OAMal prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.
L’art. 7 cpv. 8 OAMal prevede che le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all’assicurazione conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo AELS, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.
L’art. 95a lett. a LAMal prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n. 883/2004.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile alla fattispecie in esame da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza svizzera e residente in Italia, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 883/2004). Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 3 n. 1 del regolamento n. 883/2004 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia; cfr., per quanto concerne il regolamento 1408/71 precedentemente applicabile: DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Pure dato è il necessario nesso transfrontaliero giacché l’interessato, residente in Italia, continua a lavorare in Svizzera.
Trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile.
Il titolo II del regolamento n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).
Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
Sono però possibili eccezioni a questo principio.
In effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).
In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La dottrina rammenta che le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Il diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
2.2. Va ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione (lett. a) le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, (lett. b) le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, (lett. c) le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.
L’art. 6a cpv. 3 LAMal prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.
Per l’art. 7b OAMal gli assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione. Questo disposto è stato adottato sulla base dell’art. 16 LAMal (cfr. la lettera informativa dell’UFAS ai Cantoni del febbraio 2002, intitolata: “Accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni sull’assicurazione malattie”, punto 7.3), in vigore fino al 31 dicembre 2002, poi abrogato in seguito all’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, per il quale gli assicuratori devono informare gli interessati sui loro diritti e obblighi e prestare loro consulenza.
Secondo l’art. 10 cpv. 1 OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv. 4 LAMal gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.
Non va poi dimenticato che se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro (art. 7 cpv. 3 LAMal). Inoltre il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui (art. 7 cpv. 5 LAMal).
2.3. Per quanto concerne il diritto cantonale, l’art. 13 cpv. 1 LCAMal prevede che il Comune è responsabile del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 13 cpv. 2 LCAMal esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente. In caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese medico-sanitarie per quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo d’assicurazione che vi hanno eletto la loro residenza dopo l’entrata in vigore della LAMal, per il periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LCAMal l’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. Per l’art. 15 cpv. 2 LCAMal il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12 lett. e), f). L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’iscrizione, la dimissione o la cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo assicurativo secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3 LCAMal). Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati (art. 15 cpv. 4 LCAMal).
Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo (art. 16 cpv. 1 LCAMal). L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie: (lett. a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore ad un anno, (lett. b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari. Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. a) e b) (art. 17 cpv. 1 LCAMal). In caso di mancata segnalazione immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto.
Per l’art. 5 del regolamento LCAMal gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’avvenuta iscrizione di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. a), le avvenute dimissioni di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. b). Secondo l’art. 5 cpv. 2 RLCAMal le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1 avvengono tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
2.4. Nel caso di specie è pacifico che l’insorgente, cittadino svizzero, attivo nel nostro Paese, nel corso del mese di agosto 2014 si è trasferito all’estero ed il rapporto assicurativo con __________ è stato annullato con effetto al 31 agosto 2014.
Le parti sono pure concordi nel ritenere che l’interessato, di principio, avrebbe dovuto continuare ad essere affiliato in Svizzera (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal e 11 n. 1 e n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004) e che in virtù del trasferimento del domicilio all’estero egli avrebbe potuto, entro tre mesi, far valere il proprio diritto di opzione in favore dell’assicurazione del nuovo Paese di domicilio, ossia l’Italia (cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n, 30 ad art. 3, pag. 74).
Controversa è la questione di sapere se l’insorgente è stato informato di questa possibilità e se può far valere la propria buona fede, rispettivamente se vi è stata una discriminazione nei suoi confronti rispetto ai frontalieri comunitari che richiedono il permesso “G” e che vengono sistematicamente ed individualmente informati al momento della domanda del permesso del loro diritto di opzione.
2.5. Circa la censura di violazione del principio della buona fede e del principio dell’affidamento, va rammentato che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.6. La Cassa cantonale di compensazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, di principio fornisce quell’informazione generale ed astratta, esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle norme nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359) e tramite internet dal 2010.
Questo TCA ha già stabilito che, di norma, tali informazioni sono sufficienti (cfr., tra le tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).
In concreto la situazione è tuttavia diversa.
Per quanto concerne il 2014 (cfr. https://www3.ti.ch/DSS/ias/ Informazioni_periodiche_2014.htm), le informazioni generali in ambito di assicurazione malattie pubblicate in internet, per quanto qui d’interesse, a pag. 2, prevedevano:
" (…) Possono, a domanda, ottenere un esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]”
(…).
Le domande di esenzione devono essere indirizzate all’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, Autorità competente a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone Ticino”
Circa il diritto di opzione, le informazioni, al punto 5, “diritto di opzione nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS”, prevedevano:
" 5. Diritto di opzione nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS
Si rimanda alle tabelle allegate.
Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine citato il lavoratore frontaliere è automaticamente assoggettato all’obbligo assicurativo in Svizzera.
Onde permettere, ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”. Questa scelta rimarrà in vigore per tutto il periodo di occupazione in Svizzera. Unicamente una persona che ha optato per l’assicurazione malattie in Svizzera o è stata assoggettata all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera in ragione del mancato esercizio del diritto di opzione, ha la possibilità di richiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo svizzero quando, a causa di matrimonio o nascita, un membro della famiglia (senza attività lavorativa) ricade sotto l’obbligo assicurativo svizzero. La domanda di esenzione dovrà essere inoltrata all’Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, entro 3 mesi dal cambiamento della situazione familiare.”
Il punto 8., “fine dell’obbligo d’assicurazione e possibilità di continuazione della copertura assicurativa”, prevede:
" L’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all’estero o al momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il contrario (cfr. tabella allegata).”
La tabella allegata, cui rinvia il punto 5 dell’informativa, è intitolata “Elenco delle categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal (…) Cittadini svizzeri e persone provenienti da paesi UE/AELS”.
Circa le “persone non residenti in Svizzera” per quanto concerne i “frontalieri” figurano unicamente quelli con “permesso per lavoratori frontalieri G UE/AELS” e i “familiari dei lavoratori frontalieri” e viene spiegato che “Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO (…) Hanno diritto di opzione le persone che risiedono in AT, DE, FR, IT (…) Non sono soggette le persone che risiedono nel LI”.
Dal 1° gennaio 2017 l’informazione è stata modificata nel senso che al punto 6 è stato aggiunto quanto segue:
" 6. Frontalieri di nazionalità Svizzera
Il diritto di opzione è previsto anche per i cittadini svizzeri residenti in Italia, Francia, Germania o Austria che lavorano in Svizzera, con le stesse regole citate al punto 5. Quali lavoratori frontalieri hanno la possibilità di esercitare il loro diritto di opzione entro 3 mesi dalla data in cui è iniziato il loro “status” di lavoratore frontaliere (ad esempio: entro 3 mesi a partire dalla data in cui hanno lasciato la Svizzera o, se già residenti in Italia, Francia, Germania o Austria, dalla data di inizio attività lavorativa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine citato l’obbligo d’assicurazione contro le malattie è fissato in Svizzera.”
Nella tabella allegata vi è inoltre ora l’indicazione secondo cui per quanto concerne i frontalieri che hanno il “permesso per lavoratori frontalieri G UE/AELS oppure cittadini svizzeri residenti in UE/AELS che lavorano in Svizzera” sono ”soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, UK, EL, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO, HR (…) Hanno diritto di opzione le persone che risiedono in AT, DE, FR, IT (…) Non sono soggette le persone che risiedono nel LI”.
Va ancora rammentato che la, complessa e financo importante, problematica del mancato esercizio del diritto di opzione da parte di numerosi frontalieri che affermavano di non essere stati sufficientemente informati, concerneva la mancata conoscenza di un termine per “sanare” la propria situazione deciso nel mese di giugno 2008 dall’allora Ufficio dell’assicurazione malattia, in accordo con le autorità federali, e scadente il 30 settembre 2008, ma non figurante, in quanto tale, nell’ALC e nei regolamenti europei, e che si fondava in sostanza sulla possibilità, in determinati casi, di prevedere un’eccezione, in casi giustificati, all’obbligo di esercitare il diritto nel termine di tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera, previsto dall’allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb del regolamento n. 1408/71. La sanatoria è stata oggetto di numerose procedure che hanno occupato in maniera importante sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni che il Tribunale federale, segnatamente negli anni 2008-2010 (cfr. a questo proposito la sentenza pubblicata in DTF 136 V 295).
2.7. Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che, alla luce della complessità della materia (cfr. DTF 136 V 295 e sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009), l’informazione generale ed astratta contenuta nel sito internet dell’IAS per il 2014, per quanto concerne la continuazione dell’affiliazione alla LAMal e la modalità e l’esercizio del diritto di opzione per i cittadini svizzeri già assicurati per le cure medico-sanitarie che prendono domicilio in Italia e continuano a lavorare nel nostro Paese non solo era lacunosa, ma non figurava neppure correttamente e poteva indurre a ritenere che la necessità di far valere il diritto di opzione presso la Cassa cantonale di compensazione concernesse solo i frontalieri al beneficio del permesso “G UE/AELS”.
Dalla lettura del punto 5, che si riferisce specificatamente ed esplicitamente al “diritto di opzione nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS”, figurano riferimenti unicamente per i frontalieri al beneficio di un permesso “G UE/AELS”. Viene indicato che il diritto di opzione va fatto valere entro i tre mesi successivi all’obbligo di “assicurarsi” in Svizzera, allorché l’assicurato svizzero che, come in concreto, si trasferisce oltre confine, è già affiliato alla LAMal.
Si precisa inoltre che “per permettere ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS” (sottolineatura del redattore).
L’assicurato svizzero che si reca in Italia e non deve chiedere alcun permesso per lavorare nel nostro Paese, può concludere che il diritto di opzione non lo concerne.
Ciò viene confermato dalla lettura dell’allegata tabella, cui rinviano il punto 5 ed il punto 8 per il quale “l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all’estero o al momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il contrario (cfr. tabella allegata)” (sottolineature del redattore).
Infatti, mentre per quanto concerne le persone residenti in Svizzera, figura anche il caso dei cittadini svizzeri, con l’indicazione che di principio essi sono affiliati alla LAMal, per quanto concerne i frontalieri, coerentemente con quanto indicato in precedenza al punto 5, viene indicato unicamente che quelli al beneficio del permesso “G UE/AELS” residenti in Italia possono esercitare il diritto di opzione.
Questi ultimi hanno inoltre il vantaggio di essere esplicitamente interpellati al momento della richiesta del permesso circa la loro scelta (“per permettere ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS), mentre i frontalieri svizzeri non godono di questa informazione supplementare.
Non solo il frontaliere svizzero nel 2014 non era correttamente informato in maniera generale ed astratta dall’autorità competente, ma neppure poteva fruire della possibilità di essere personalmente informato circa il suo diritto di optare in favore del sistema sanitario del Paese di domicilio.
È vero che nell’informativa a pag. 2 figura che “Possono, a domanda, ottenere un esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]”, ciò che avrebbe potuto far ritenere all’assicurato che recandosi in Italia avrebbe continuato ad essere affiliato alla LAMal. Tuttavia, a prescindere che quanto indicato è in sostanza la citazione dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, e che, come più volte rilevato, la questione è complessa, non viene indicato alcun termine entro il quale esercitare questo diritto (da rilevare che anche su questo punto vi è stata una modifica, dal 1° gennaio 2018, dell’informazione, nel senso che è stato precisato che le domande di esenzione devono essere “indirizzate entro 3 mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo svizzero”), non viene precisato se si tratta di un diritto di opzione e figura che la Cassa è l’autorità “competente a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone Ticino” (sottolineatura del redattore).
Nell’informazione valida per l’anno 2014 non vi è pertanto alcuna menzione concernente la continuazione dell’affiliazione alla LAMal e l’esercizio del diritto d’opzione per i cittadini svizzeri che si recano in Italia e continuano a lavorare nel nostro Paese.
Essa è pertanto lacunosa su questo punto, poiché omette di informare una parte importante di cittadini. Non va infatti dimenticato che il Canton Ticino è un Cantone di frontiera e sempre più spesso cittadini svizzeri, continuando a lavorare nel nostro Paese, prendono residenza in Italia, dove il costo della vita è notoriamente più basso. L’informazione porta a confusione, poiché precisa solo che i frontalieri al beneficio del permesso G UE/AELS possono esercitare il diritto d’opzione. Ciò che a contrario induce i frontalieri svizzeri a ritenere di non essere soggetti a tale regime. In un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale nelle assicurazioni sociali, il cittadino a digiuno di conoscenze giuridiche deve essere informato adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie la più volte citata DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). In concreto ciò non è stato il caso.
Del resto, la medesima amministrazione, che meglio conosce il diritto applicabile, è dovuta intervenire nel 2017, aggiungendo un paragrafo specifico per i frontalieri di nazionalità svizzera e modificando di conseguenza la tabella allegata, e nel 2018, aggiungendo il termine di tre mesi per chiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo per le persone elencate a pag. 2.
Omettendo d’informare i frontalieri svizzeri sulla continuazione del loro obbligo assicurativo e sul diritto di opzione, in un ambito complesso come quello in esame, la Cassa ha violato il diritto d’informazione generale prescritto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA (cfr. anche una sentenza del 31 agosto 2017 della Corte di Giustizia di Ginevra nell’ambito dell’assenza di una specifica informazione circa la mancata assunzione dei costi dell’acquisto di occhiali all’estero nella brochure informativa sui costi di malattia ed invalidità emanata dalla Cassa di compensazione in ambito di prestazioni complementari).
A questo proposito, per quanto concerne tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA, va qui pure rammentata la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il TF ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).
L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien plutôt du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).
Il TF ha stabilito che la presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni, per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore (“En l'occurrence, la prise en charge d'un traitement dentaire par l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit relativement complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31 LAMal) dont l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne saurait parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint d'une maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les "Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On comprend mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une situation juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre collaborateur.”).
Per un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr. anche la sentenza 9C-35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.
2.8. L’assenza di informazione su questo punto non è stata sanata dall’assicuratore malattie, esplicitamente interpellato dall’insorgente nel mese di agosto 2014 e al quale incombe, in virtù dell’art. 7b OAMal, di informare per iscritto circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge, la cui lett. a annovera le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, ossia il caso del qui ricorrente.
Come emerge infatti dalla lettera informativa dell’UFAS ai Cantoni, del febbraio 2002, intitolata “Accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni sull’assicurazione malattie”, al punto 7.3:
" (…) Ai sensi dell’articolo 16 LAMal (ndr: abrogato dal 1° gennaio 2003) e dell’articolo 7b OAMal, gli assicuratori sono tenuti ad informare in merito al prolungamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera gli assicurati che trasferiscono il domicilio in uno Stato della CE ed esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione o di una rendita svizzera. Sono inoltre tenuti ad informarli sull’obbligo assicurativo dei familiari senza attività lucrativa, sulla possibilità di affiliarsi al sistema assicurativo dello Stato di residenza e sugli assicuratori che eseguono l’assicurazione malattie nello Stato della CE interessato.”
In concreto l’assicuratore non ha prodotto alcuno scritto in tal senso. Le parti si sono invece sentite nel corso di un colloquio telefonico del 13 agosto 2014 (doc. XII/2).
Nella “breve descrizione” della chiamata prodotta dall’assicuratore (doc. XII/2), figura che:
" (…) Ho passato la chiamata al consulente.
Il cliente va abitare in Italia, ma lavorerà sempre in Svizzera.
Vuole tenere l’ass. di base.
Il consulente ha informato il cliente che lasciando la CH non può tenere l’assicurazione di base, potrebbe fare la bilaterale, oppure assicurarsi in Italia.” (doc. XII/2)
Agli atti vi è pure uno scambio di e-mail con il Comune di __________, da cui emerge che un funzionario, interpellato dall’assicuratore, ha comunicato ad __________ che l’insorgente è partito il 7 agosto 2014 per __________ (doc. XII/3) e un altro e-mail dell’assicuratore che dovrebbe comprovare la notifica alla Cassa di compensazione dell’annuncio della partenza per l’estero del ricorrente (allegato doc. XII/3). Non è stata prodotta alcuna lettera di disdetta.
L’assicuratore ha affermato che, in seguito alla telefonata del 13 agosto 2014, “dal momento che l’assicurato – che circa la propria situazione assicurativa viene informato dal Cantone, dal datore di lavoro, oltre che dall’assicuratore – non comunicava di voler il mantenimento della copertura LAMal oltre la data di trasferimento del domicilio, l’assicuratore partendo dal presupposto che egli avesse definito la propria situazione assicurativa e optato per l’affiliazione al sistema sanitario italiano facendosi esonerare dalla Cassa per quanto concerne l’obbligo assicurativo in Svizzera, terminava l’assicurazione in data 31.08.2014 (doc. 4, 5). La fine dell’affiliazione avveniva per volere dell’assicurato che disdiceva l’assicurazione” (doc. XX, pag. 2).
In realtà, dagli atti e dalla nota telefonica emerge unicamente che l’assicuratore ha annullato l’affiliazione del ricorrente perché l’interessato, dopo il colloquio, non ha più fatto sapere alcunché. Il funzionario dell’assicuratore, da parte sua, non sembra aver fornito alcuna indicazione in merito al diritto di opzione, neppure per quanto concerne le modalità ed i termini entro il quale esercitarlo. Egli, malgrado il ricorrente avesse espresso il desiderio di affiliarsi in Svizzera per l’assicurazione di base, gli ha comunicato che non avrebbe potuto tenerla, ma avrebbe potuto sottoscrivere l’assicurazione “bilaterale”, ossia quella per i cittadini frontalieri che lavorano in Svizzera, o assicurarsi in Italia.
L’informazione, anche in questo caso, non è né corretta (il ricorrente poteva continuare ad essere assicurato presso l’assicurazione di base ma il premio sarebbe stato quello dei residenti in Italia e non in Ticino [art. 61 cpv. 4 LAMal]), né completa (l’interessato aveva tre mesi di tempo per esercitare il proprio diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza). Il ricorrente, cittadino comune a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha richiesto ragguagli circa la sua situazione assicurativa, andava informato adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi alla luce della sua domanda espressa nel corso della telefonata.
L’interessato, sulla base di quanto figura nella nota telefonica redatta dall’assicuratore, poteva intendere, come ha fatto, che avrebbe potuto scegliere liberamente dove assicurarsi. Questa interpretazione è stata rafforzata dalla circostanza che l’assicuratore ha in sostanza annullato l’affiliazione alla LAMal con effetto al 31 agosto 2014, senza neppure attendere una conferma dal ricorrente o dalla Cassa di compensazione circa l’eventuale esercizio del diritto di opzione. Tutto ciò, malgrado incombesse allo stesso assicuratore rendere attento il ricorrente per iscritto (art. 7b OAMal), della continuazione dell’affiliazione anche all’estero in caso di mancata opzione.
Accertata la violazione del dovere d’informazione generale da parte dell’amministrazione (art. 27 cpv. 1 LPGA), non sanata ed anzi reiterata dall’assicuratore nell’ambito della richiesta di una consulenza specifica (art. 27 cpv. 2 LPGA), non occorre esaminare la questione di sapere se l’assicuratore ha informato correttamente e tempestivamente l’amministrazione della partenza all’estero dell’assicurato, né va stabilito se nel caso di specie c’è stata una violazione della parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’art. 8 della Costituzione federale e agli art. 2 e 7 dell’ALC.
2.9. In concreto il ricorrente, alla luce dell’assenza di una specifica informazione generale ed astratta relativa al suo caso specifico nell’informazione del 2014 che avrebbe dovuto fornire la Cassa di compensazione e del fatto che l’assicuratore, cui compete l’obbligo di informare per iscritto gli assicurati circa la continuazione dell’obbligo assicurativo, ha invece annullato l’affiliazione, indicando che non avrebbe più potuto continuare l’assicurazione di base in Svizzera, deve essere tutelato nella propria buona fede.
Infatti, ritenuto che la Cassa di compensazione emanando le informazioni valide per il 2014 relative all’assicurazione malattie nel proprio sito internet è intervenuta in una situazione concreta, nei limiti della propria competenza, che il ricorrente non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa (continuazione dell’affiliazione in Svizzera con facoltà di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del nuovo Paese di residenza entro 3 mesi dalla presa di domicilio in Italia), che non ha potuto esercitare il diritto di opzione entro il termine di tre mesi e si è affiliato in Italia contro le malattie, che nel frattempo non vi è stata una modifica del quadro legislativo applicabile, il ricorrente deve essere tutelato nella sua buona fede.
In queste condizioni occorre concludere che l’interessato è stato reso edotto circa il suo diritto di esercitare l’opzione solo il 26 luglio 2017, quando con e-mail di medesima data l’amministrazione lo ha informato della continuazione dell’obbligo assicurativo in Svizzera non avendo fatto valere tale diritto nel 2014 (doc. 1). Avendo contestato con scritto del 22 settembre 2017 (doc. 8) la successiva decisione formale del 24 agosto 2017 (doc. 4), precisando di “aver indicato a loro la mia intenzione di volermi assicurare in Italia”, va considerato che l’insorgente ha esercitato tempestivamente il suo diritto.
In queste condizioni la decisione su reclamo impugnata va annullata e all’insorgente va riconosciuto di aver esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario italiano a far tempo dal 1° settembre 2014.
2.10. Il ricorrente, vincente in causa e rappresentato dal MLaw RI 1, chiede le ripetibili sia in ambito amministrativo che ricorsuale.
Per quanto concerne le ripetibili in sede di reclamo, va rammentato quanto segue.
Per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Tuttavia per l’art. 1a cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Il controllo e l’affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 6 e 6a LAMal non fanno parte delle eccezioni di cui all’art. 1a cpv. 2 LAMal.
Con sentenza 9C_923/2015 del 9 maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale ha stabilito che all’affiliazione d’ufficio ad un assicuratore malattie ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGA ed ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52 cpv. 1 (termine per l’opposizione) e 40 cpv. 1 LPGA (il termine legale non può essere prorogato; “[…] Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1 KVG), zumal das KVG im hier interessierenden Zusammenhang (Zuweisungsverfahren) keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist er auch Partei im Sinne von Art. 34 ATSG: Einerseits werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und Pflichten berührt, auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend macht, was für eine Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Anderseits ist er als Verfügungsadressat eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl. KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) […]”; cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 8 ad art. 1, pag. 4).
L’art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che la procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
Di principio l’opponente che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (DTF 130 V 570; cfr. anche DTF 140 V 116). Il TF ha lasciato aperto la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o difficoltà particolari (DTF 130 V 570, consid. 2.3; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 68-69 ad art. 52, pag. 694-695).
Nell’ambito della procedura retta dalla LPGA, l'art. 37 cpv. 1 LPGA prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, p. 530).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole; la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
2.11. Nel caso di specie l’insorgente non fa valere che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria.
Del resto dagli atti non emerge alcuna situazione di indigenza e l’insorgente non è rappresentato da un avvocato patentato ma da un MLaw.
Inoltre, non vi sono ragioni per ritenere che l’interessato, già in sede amministrativa, necessitava di un professionista e che non avrebbe potuto difendersi da solo, come d’altronde fatto inizialmente con l’inoltro del reclamo (doc. 8), o non avrebbe potuto far capo all’assistenza gratuita di persone attive nel settore sociale.
In un ambito come quello dell’affiliazione ed esonero dall’obbligo assicurativo, dove vige il principio inquisitorio, di principio, l’intervento di un professionista già in sede amministrativa, non è necessario.
Ripetibili in sede amministrativa non sono pertanto concesse.
L’interessato ha invece diritto alle ripetibili per la sede ricorsuale (art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata. RI 1 ha validamente esercitato il diritto d’opzione con effetto dal 1° settembre 2014.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà fr. 2’000 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti