Incarto n.
36.2018.39

 

cs

Lugano

14 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2018 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 aprile 2018 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 18 gennaio 2018 RI 1 ha chiesto all’assicuratore CO 1 (di seguito: CO 1) l’emissione di una decisione formale che prendesse posizione circa la disdetta da lui inoltrata il 24 aprile 2015 dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di base (doc. 12).

 

                               1.2.   Con decisione formale del 2 febbraio 2018, trasmessa tramite “A-Post Plus” l’assicuratore ha confermato che RI 1 continua ad essere assicurato senza interruzione dal 1° gennaio 2017 presso CO 1 (doc. 13).

 

                               1.3.   Tramite messaggio elettronico del 28 febbraio 2018 l’avv. RA 1 ha informato l’assicuratore di aver assunto il patrocinio di RI 1 e dopo ulteriori scambi di e-mail, il 7 marzo 2018 ha inoltrato un’opposizione scritta (doc. 17).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 20 aprile 2018 CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile poiché secondo l’estratto del “Track & Trace” la decisione è entrata nella sfera di possesso di RI 1 il 3 febbraio 2018 e dunque il termine per opporsi è scaduto infruttuoso il 5 marzo 2018 (doc. F).

 

                               1.5.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, richiamando l’incarto completo dall’assicuratore, sostenendo di essere insorto tempestivamente contro la decisione formale e domandando che venga accertato che l’affiliazione presso CO 1 è terminata al 31 dicembre 2016 (doc. I). Il ricorrente contesta che la decisione su opposizione sia entrata nella sua sfera di possesso già il 3 febbraio 2018. Egli rileva di aver pattuito sin dal suo arrivo a __________ il fermo posta presso l’Ufficio postale e di non disporre di alcuna casella postale né di alcuna buca delle lettere, essendo spesso assente all’estero. Per l.nsorgente va applicata la giurisprudenza valida per gli invii tramite raccomandata e deve essere tenuto conto perlomeno di un termine di giacenza di 7 giorni, se non trenta avendo pattuito un fermoposta.

                                         L’insorgente afferma di aver preso in consegna la decisione formale solo l’8 febbraio 2018, come emerge dal “Track & Trace”. La sua opposizione del 7 marzo 2018 sarebbe pertanto tempestiva. Egli fa valere le condizioni generali “servizi postali” per clienti privati de La Posta e rileva che sabato 3 febbraio 2018 non era neppure a __________, ma all’estero poiché ogni settimana, da diversi anni, parte il venerdì e rientra il mercoledì successivo. Egli non avrebbe pertanto potuto presentarsi allo sportello dell’Ufficio postale il 3 febbraio 2018 negli orari di apertura tra le 09.00 e le 11.00.

                                         L’interessato fa poi valere ulteriori censure sostenendo di non aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, affermando che l’assicuratore non ha esaminato tutte le censure sollevate e ribadendo le sue contestazioni nel merito della fattispecie che comproverebbero la correttezza della sua disdetta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                               1.6.   Con risposta del 30 maggio 2018, cui ha allegato il proprio incarto, l’assicuratore propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.7.   Il 5 giugno 2018 il TCA ha trasmesso al ricorrente i documenti prodotti dall’assicuratore con la risposta di causa (doc. V), mentre il 12 giugno 2018 l’insorgente ha rilevato di non avere ulteriori mezzi di prova ed ha sottolineato che tra i documenti prodotti mancano le diffide di pagamento, non vi sono prove dell’avvenuta trasmissione delle lettere del 25 novembre 2016 e dell’11 gennaio 2017 di CO 1 e non vi sono le CGA attestanti la possibilità di fatturare spese per i richiami (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Con la decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha dichiarato irricevibile in quanto tardiva l’opposizione alla decisione formale del 2 febbraio 2018.

 

                                         Il ricorrente, oltre a contestare questo aspetto, solleva questioni di merito, ribadendo di aver disdetto correttamente il rapporto assicurativo con CO 1. Egli sottolinea inoltre che CO 1 avrebbe ignorato, prima dell’opposizione e pendente procedura, ogni richiesta del ricorrente di copia dei documenti menzionati nella decisione del 2 febbraio 2018 a lui sconosciuti, violando il diritto di essere sentito e l’obbligo di fornire ogni informazione utile.

 

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto, oggetto del contendere è unicamente la questione della tempestività o meno dell’opposizione del 7 marzo 2018. Ogni altra questione, non evocata nella decisione su opposizione impugnata, è irricevibile.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

 

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                         Si tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

 

                                         Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                               2.4.   Per quanto concerne la notifica di una decisione tramite “A-Plus Post”, il Tribunale federale ha sviluppato negli ultimi anni un’importante giurisprudenza.

                                         Come emerge dalla sentenza 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in una causa di diritto fiscale, con questo tipo di invio le lettere sono trasmesse in maniera convenzionale direttamente nella buca delle lettere o nella casella postale, senza che il destinatario debba firmare una ricevuta. In caso di assenza del destinatario non è rilasciato alcun avviso, ma la lettera è  depositata nella casella postale o nella buca delle lettere. Differentemente dagli invii tradizionali, alla “A-Plus Post” viene attribuito un numero che permette di seguire l’invio elettronicamente (“Track & Trace”). Dal medesimo emerge quando l’invio è stato depositato nella buca delle lettere o nella casella postale.

 

                                         Nella sentenza 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 il TF ha rilevato che, in quel caso, l’invio era stato depositato nella casella postale, rispettivamente ritirato, il venerdì 10 ottobre 2008 (secondo il Track & Trace: “06:53 Abgeholt in 4501 Solothurn 1 Fächer”). I ricorrenti sostenevano tuttavia di averlo ritirato solo il lunedì successivo, 13 ottobre 2008. Il TF evidenzia che la tesi degli insorgenti secondo cui la registrazione della Posta concerne solo il deposito dell’invio e non anche il ritiro appare plausibile. Il “Track & Trace” nel caso della “A-Plus Post” può solo indicare quando l’invio è stato depositato poiché il destinatario non deve firmare alcuna ricevuta. Lo svuotamento della casella postale di norma non è del resto registrato dalla Posta.

 

                                         Il TF ha tuttavia stabilito che non occorreva stabilire quando gli interessati avevano effettivamente ritirato le decisioni, poiché la data determinante per l’inizio della decorrenza del termine di ricorso era il 10 ottobre 2010, quando l’invio è stato depositato nella casella postale, siccome entrato nella sfera di possesso dei destinatari quel giorno. Considerato che la LIFD non prescrivere un metodo particolare di trasmissione delle decisioni, l’Alta Corte ha tutelato l’invio per posta “A-Plus”.

                                         Il TF ha inoltre rammentato che, mentre per l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro della spedizione, vale la finzione secondo cui la notifica interviene il settimo giorno del termine di giacenza (nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto) in caso di invio non raccomandato l’intimazione interviene con il deposito dell’atto nella buca delle lettere o nella casella postale. In tal caso l’atto notificato entra nella sfera di possesso del destinatario. Ciò ha quale conseguenza che i termini decorrono dal momento in cui la notifica ha avuto luogo regolarmente e non dal momento in cui la persona cui è indirizzato l’atto ne prende effettivamente conoscenza.

                                         Nel caso giudicato il TF ha stabilito che gli atti sono stati regolarmente notificati, come da “Track & Trace”, il 10 ottobre 2008, ossia con il deposito nella casella postale. I ricorrenti non hanno del resto affermato che il deposito è avvenuto in un momento in cui non era possibile accedere alla casella (per esempio a causa di una restrizione temporale negli orari per l’accesso alla casella postale). Neppure hanno fatto valere un accordo con la Posta secondo cui gli atti non dovevano essere depositati nella casella postale. Il TF ha di conseguenza considerato che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere l’11 ottobre 2008 ed è scaduto il 10 novembre 2008, di modo che il ricorso del 12 novembre 2008 era tardivo.

 

                                         La citata giurisprudenza è stata poi applicata anche nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012; sentenza 2C_68/2014 del 13 febbraio 2014; sentenza 8C_573/2014 del 26 novembre 2014; sentenza 8C_198/2015 del 30 aprile 2015).

 

                                        In una sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 in ambito AI il TF ha rilevato che la LPGA non prescrive un metodo di notifica degli atti amministrativi, segnatamente delle decisioni. L’invio di una decisione di soppressione di rendita tramite posta “A-Plus” non è pertanto criticabile. Il TF ha ribadito che quando l’invio è depositato nella casella postale o nella buca delle lettere è  registrato elettronicamente nel “Track & Trace”, così da permettere di stabilire quando la spedizione è entrata nella sfera di possesso del destinatario. Nel caso esaminato dall’Alta Corte la decisione del 9 maggio 2014 è stata depositata alle 06.13 nella casella postale del rappresentante del ricorrente. Secondo la giurisprudenza un errore della Posta non può essere escluso, ma va preso in considerazione solo quando appare plausibile. Semplici ipotesi del destinatario secondo cui l’invio sarebbe potuto essere stato depositato nella buca delle lettere o nella casella postale di un terzo non sono d’aiuto.

                                         Il rappresentante del ricorrente ha fatto valere che il “Track & Trace” non documenta il deposito dell’atto nella casella postale ma solo il momento in cui lo scritto è arrivato all’ufficio postale ed ha rilevato che tutti i dipendenti della posta sanno che non ritira mai gli atti il sabato e si occupano primariamente delle spedizioni delle persone che si recano in posta anche il week end. Per cui è possibile che l’atto sia stato depositato nella sua casella postale solo lunedì mattina. Del resto essi sono al corrente che prima delle 10.00 del lunedì mattina non ritira la posta.

 

                                         Il TF non ha ritenuto plausibili tali affermazioni. Del resto non gioca alcun ruolo se l’interessato ha preso conoscenza del contenuto dell’atto già sabato 10 maggio 2014 oppure solo il lunedì successivo. L’Alta Corte ha ribadito infatti che non è  determinante il momento in cui la persona che riceve l’atto ne conosce il contenuto, ma è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera di possesso.

                                         Il TF ha poi rinviato, per quanto concerne l’invocato principio della buona fede e la critica di un formalismo eccessivo nonché la pretesa violazione della parità di trattamento, alla sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 ed ha confermato la tardività del ricorso.

 

                                         Nella sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca del permesso di soggiorno, il TF, dopo aver rammentato le regole che reggono gli invii mediante posta “A-Plus”, al consid. 2.4 ha preso posizione sulle censure sollevate dall’avvocato del ricorrente.

                                         L’Alta Corte ha respinto la contestazione secondo cui utilizzando la posta “A-Plus” in luogo della raccomandata, l’amministrazione violi il principio della parità di trattamento, influendo sul termine di ricorso, poiché nel caso di invio raccomandato il rappresentante stabilisce lui stesso quando ritirare l’invio. Nel suo giudizio il TF rileva che il termine di ricorso rimane sempre lo stesso e comincia sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella sfera di possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo contenuto. In caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro dell’invio allo sportello, in caso di invio non raccomandato quando l’invio è depositato nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso della raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può conoscere né il contenuto e le motivazioni della decisione, prima del ritiro dell’invio.

                                         Il TF ha poi rilevato che l’insorgente censurava una violazione del principio della buona fede e della parità di trattamento, non potendo l’amministrazione scegliere a piacimento quale metodo di notifica utilizzare. L’Alta Corte ha ribadito che tramite l’invio raccomandato non vi è alcun vantaggio per il destinatario. Del resto la data esatta del deposito dell’atto inviato tramite “A-Plus” è accertabile senza alcuna difficoltà grazie al “Track & Trace”, così che anche con questo tipo di invio è possibile stabilire in maniera chiara la data d’inizio del termine di ricorso.

                                         La circostanza che gli studi legali sono di principio chiusi sabato e domenica e la casella postale di sabato di principio non è svuotata, di modo che l’invio non può rientrare nella sfera di possesso del destinatario, non è stata ritenuta valida dall’Alta Corte. Infatti il destinatario ha una accesso illimitato, ogni giorno, alla casella postale o alla buca delle lettere e il ricorrente non sostiene che nel caso di specie sarebbe diverso. L’esercizio dell’accesso alla casella postale rientra nell’ambito della responsabilità del destinatario.

                                         Infine il TF ha pure respinto la censura di formalismo eccessivo sollevata dal ricorrente il quale affermava che con la Posta “A-Plus” non può essere stabilito con certezza l’inizio del termine di ricorso.

 

                                         In DTF 142 III 599 il TF ha stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con le quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus.

                                         Al consid. 2.4.1 l’Alta Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono alcun metodo specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è pertanto ammesso. In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da quando l’atto rientra nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa quando l’interessato prende effettivamente conoscenza del contenuto. Nell’ambito del diritto civile invece il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

                                         Per l’Alta Corte le divergenze tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.

                                         Il TF ha affermato che vi sono due casi nei quali la notifica tramite A Plus potrebbe porre problemi.

                                         Il primo è quando il debitore non contesta di aver ricevuto la decisione ma fa valere di essere stato in vacanza e di averne preso visione solo in un secondo tempo. Secondo l’Alta Corte, in tal caso, se il debitore ha lasciato decorrere infruttuoso il termine di opposizione (art. 52 LPGA), può sempre chiedere la restituzione dei termini se non ha potuto agire tempestivamente senza colpa alcuna (art. 41 LPGA: “[…] Als heikel erweisen sich bei Anwendung der sozialversicherungsrechtlichen Zustellungsregeln zwei Konstellationen: Einerseits kann es sein, dass der Schuldner nicht bestreitet, die fragliche Verfügung erhalten zu haben, aber geltend macht, dass er sie z.B. wegen Ferienabwesenheit nicht sofort habe zur Kenntnis nehmen können. Hat der Schuldner die Frist zur Einsprache verpasst (Art. 52 ATSG), kann er ein Fristwiederherstellungsgesuch stellen, wenn er unverschuldet davon abgehalten wurde, binnen Frist zu handeln (Art. 41 ATSG). Solange ihm die Möglichkeit zur Einsprache gewahrt bleibt, liegt keine Verletzung seines rechtlichen Gehörs vor (vgl. BGE 132 V 368 E. 4.3 S. 373).”).

                                         Il secondo caso nel quale vi potrebbe essere un problema si verifica quando il debitore contesta di aver ricevuto la decisione. In tal caso occorre verificare se quanto affermato è plausibile e può essere sostenuto con una certa verosimiglianza. Anche in questo caso resta aperta la strada dell’opposizione. Del resto l’interessato può far valere le proprie ragioni nell’ambito della procedura esecutiva (“ […] Andererseits ist denkbar, dass der Schuldner überhaupt bestreitet, die Verfügung erhalten zu haben. Wie bereits gesagt, ist dabei auf seine Darstellung abzustellen, wenn diese nachvollziehbar ist und eine gewisse Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann (oben E. 2.4.1). Auch in diesem Fall bleibt dem Schuldner - nach ordentlicher Eröffnung - die Möglichkeit zur Einsprache erhalten. Demnach verlangt auch die Berücksichtigung des rechtlichen Gehörs nicht, dass den Krankenversicherern vorgeschrieben werden müsste, ihre Verfügungen, mit denen sie den Rechtsvorschlag beseitigen, mit eingeschriebener Post zu versenden. Wenn der Schuldner behauptet, die Verfügung nicht erhalten zu haben, so wird er dies üblicherweise erst im Laufe des weiteren Betreibungsverfahrens tun, z.B. wenn er die Pfändungsankündigung erhält (Art. 90 SchKG). Hat er die Verfügung tatsächlich nicht erhalten, erfährt er erst durch den Fortgang des Betreibungsverfahrens, dass sein Rechtsvorschlag in der Zwischenzeit beseitigt wurde. Dies kann zu Koordinationsproblemen zwischen dem Betreibungsverfahren und dem allenfalls noch durchzuführenden Einspracheverfahren führen. Da er jedoch mit betreibungsrechtlicher Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend machen kann, die den Rechtsvorschlag beseitigende Verfügung nicht erhalten zu haben, dürften keine unüberwindlichen Hindernisse bei der Koordination der Verfahren bestehen.[…]).

 

                                         Va ancora evidenziato infine, per quanto concerne la notifica di una decisione ad un indirizzo di fermoposta, che in DTF 127 III 173 (sentenza del 13 febbraio 2001) il TF ha lasciato indecisa la questione di sapere se, in analogia alla giurisprudenza valida per spedizioni a una cassetta per lettere o presso una casella postale, l’invio si considera notificato l’ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario.

 

                                         In una precedente sentenza 1P.369/2000 del 24 luglio 2000 il TF aveva rilevato che quando il ricorrente sceglie un fermoposta, il termine per trattenere la posta è di un mese. Allo scadere del termine la posta è ritornata al luogo di spedizione. In tal caso, secondo la giurisprudenza, l’atto è reputato notificato il settimo giorno dopo la notifica e non il trentesimo giorno (DTF 113 Ib 87 consid. 2b; questione lasciata aperta in DTF 116 III 59 e in senso contrario: DTF 111 V 99) perché il fermoposta non è un modo di distribuzione e gli atti giudiziari non possono essere trasmessi fermoposta.

 

                                         Con sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006 il TF ha confermato che per la DTF 111 V 99, in caso di fermoposta, la notifica va considerata avvenuta al momento del ritiro della posta; se la posta non è ritirata entro un mese, l’invio è considerato notificato il trentesimo giorno. Con sentenza 1P.369/2000 del 24 luglio 2000 il TF, fondandosi sulla DTF 113 Ib 87, ha invece deciso diversamente, stabilendo che l’atto è reputato notificato il settimo giorno. L’Alta Corte ha poi rilevato che nella DTF 127 III 173 la questione è nuovamente stata lasciata aperta ed anche nel caso che è stato chiamato a giudicare il TF non ha risolto il quesito, rilevando che non si trattava di un vero fermoposta al suo indirizzo ma di un fermoposta con invio ad altro indirizzo (“ […] 3.3 Die Beschwerdeführerin hat nicht nur einen Auftrag "postlagernd" für das Postamt an ihrer Wohndresse, sondern einen "Nachsendeauftrag postlagernd" an ein anderes Postamt erteilt. Liegt ein Nachsendeauftrag vor, wird die für den Empfänger bestimmte eingeschriebene Sendung bzw. die Abholungseinladung in das Postfach bzw. den Briefkasten an der durch den Auftrag bestimmten (Nachsende-)Adresse gelegt. Es erfolgt mithin keine Zustellung an der Wohnadresse des Empfängers”).

                                         A questo proposito l’Alta Corte ha stabilito che in caso di rispedizione ad un altro indirizzo determinante per l’inizio del decorso dei termini non è l’arrivo dell’atto all’indirizzo originale ma all’indirizzo cui è stata deviata la posta (“Entgegen der Auffassung des Obergerichts galt somit nicht die Post an der Wohnadresse der Beschwerdeführerin als Bestimmungspoststelle, sondern das im Nachsendeauftrag bestimmte Postamt. Indem die Beschwerdeführerin einen Nachsendeauftrag erteilte, kam sie ihrer Pflicht nach, für die Nachreichung amtlicher Sendungen zu sorgen. Die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung darf daher nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden (siehe auch Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 25. März 1999, GVP-SG 2000. S. 126 f.).”).

 

                               2.5.   In concreto il 2 febbraio 2018 l’assicuratore ha trasmesso la decisione formale tramite posta A Plus all’assicurato al suo indirizzo di __________ (doc. 13).

 

                                         Il ricorrente non dispone né di una buca delle lettere (cfr. dichiarazione doc. I) né di una casella postale (cfr. dichiarazione doc. H). Egli, essendo spesso assente all’estero, ha pertanto sottoscritto una rispedizione in fermo posta all’ufficio postale di __________ valido dal marzo 2015, rinnovato ogni anno (ricorso, doc. I, pag. 5), da ultimo dal 19 dicembre 2017 al 30 novembre 2018 (dichiarazione doc. H).

 

                                         La decisione formale di CO 1, spedita il 2 febbraio 2018, è arrivata al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per la “spartizione – inoltro” ed è arrivata al “punto di ritiro/Ufficio di recapito” alle ore 08.55 (doc. 14).

 

                                         L’ufficio postale di __________ è aperto ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 11.00 (allegato doc. G).

 

                                         Da venerdì 2 febbraio 2018 a mercoledì 21 febbraio 2018 il ricorrente indica che si trovava a __________ producendo la stampa di due biglietti aerei (andata a __________ e ritorno a __________) per quelle date (__________; allegato doc. M).

 

                                         Egli ha comunque ritirato la decisione su opposizione l’8 febbraio 2018 alle ore 7:37 (doc. 14 “Track & Trace”: “recapitato allo sportello”).

 

                                         L’opposizione è stata inoltrata il 7 marzo 2018.

 

                                         L’assicuratore sostiene che il termine è scaduto poiché l’invio è entrato nella sfera di possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018 ed il termine di 30 giorni decorre dal 4 febbraio 2018. Il ricorrente sostiene che l’opposizione è tempestiva poiché il termine decorre da quanto gli è stata recapitata la decisione.

                               2.6.   Questo Tribunale rileva come la giurisprudenza federale inerente la notifica degli atti amministrativi tramite posta A Plus pur destando qualche perplessità, vada applicata in concreto.

 

                                         La notifica di atti tramite raccomandata o in altro modo contro ricevuta garantisce indubbiamente una maggiore sicurezza, giacché, di principio, il destinatario, tramite la propria firma,  attesta di aver ricevuto l’atto. Tant’è che sia il codice di procedura penale (art. 85 cpv. 2 CPP) che il codice di procedura civile (art. 138 cpv. 1 CPC) prevedono, di norma, tale modalità di trasmissione degli atti. L’attestazione, da parte di un collaboratore della Posta, di avere inserito una busta in una bucalettere non fornisce altrettanta sicurezza della notifica dell’atto, soprattutto se si pon mente al fatto che il difetto della consegna si ripercuote sul collaboratore stesso della Posta. Sia come sia la giurisprudenza esposta va applicata, come detto, nel caso qui in esame poiché la LPGA non impone una notifica mediante l’invio raccomandato delle decisioni e delle decisioni su opposizione.

 

                                         In concreto la decisione trasmessa con posta “A Plus” è giunta all’ufficio postale di __________ il 3 febbraio 2018 (doc. 14). Poiché l’insorgente ha sottoscritto un accordo di fermoposta, l’invio non è stato depositato in una casella postale o nella buca delle lettere del ricorrente, il quale del resto ne è privo, ma è stata “deviata” il medesimo giorno, alle ore 8.55, presso il medesimo ufficio postale in attesa del ritiro da parte dell’insorgente (doc. 14).

 

                                         Va evidenziato che secondo quanto previsto da “La Posta” gli invii fermoposta sono la soluzione ideale quando il destinatario di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un indirizzo fisso. La Posta conserva per un mese gli invii fermoposta in tutta sicurezza presso una qualsiasi filiale designata. Gli invii indirizzati “fermoposta” restano a disposizione del destinatario per un mese per il ritiro presso l’ufficio postale selezionato. In caso di mancato ritiro entro questo periodo, l’invio viene rispedito al mittente. Il servizio fermoposta è gratuito. Sono a pagamento unicamente gli ordini di rispedizione a indirizzi fermoposta (cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione-per-clienti-privati/invio-fermoposta?query=fermoposta).

 

                                         In concreto l’interessato non ha sottoscritto il fermoposta limitato a 30 giorni. A causa delle sue frequenti assenze all’estero e non disponendo né di una buca delle lettere, né di una casella postale, ha in realtà sottoscritto una deviazione sistematica della sua posta presso l’ufficio postale di __________, dove si reca regolarmente a ritirare gli invii a lui indirizzati (ricorso, doc. I, pag. 5 e doc. H).

 

                                         Nel caso di specie si tratta pertanto di un ordine di rispedizione fermoposta e non solo di un fermoposta classico (cfr. anche la sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006). Ritenuto tuttavia che il domicilio del ricorrente e l’ufficio postale cui viene deviata la posta si trovano nel medesimo __________, la posta arriva all’indirizzo di ritiro il medesimo giorno (cfr. invece la sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006).

                                         L’Ufficio postale del Comune di domicilio del ricorrente, per sua specifica scelta dovuta alle sistematiche assenze all’estero, funge pertanto da luogo atto a ricevere la corrispondenza a lui indirizzata.

 

                                         Ogni atto a lui trasmesso entra nella sua sfera di possesso non appena arriva all’ufficio postale di __________, nella misura in cui egli vi può accedere.

 

                                         Dagli atti risulta che la decisione del 2 febbraio 2018 è giunta al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per la “spartizione – inoltro” ed è arrivata al “punto di ritiro/Ufficio di recapito” sempre di __________ alle ore 08.55 (doc. 14), ossia prima dell’apertura degli sportelli (dalle 9.00 alle 11.00). Il medesimo giorno egli ha pertanto avuto accesso alla decisione formale, la quale è di conseguenza entrata nella sua sfera di possesso.

 

                                         Il ricorrente non può essere seguito laddove chiede l’applicazione per analogia agli invii della posta A Plus di un termine di giacenza di 7 giorni e, secondo la sua tesi, 30 giorni in caso di fermo posta (cfr. tuttavia sentenza 1P.369/2000 del 24 luglio 2000).

                                         Infatti, come emerge anche dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA, la finzione di notifica il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, vale di principio in caso di “comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata”. In concreto, come in caso di invio per posta A o B, l’interessato non deve firmare alcunché ed appena la decisione entra nella sua sfera di possesso, indipendentemente dalla conoscenza del contenuto dell’atto, decorre il termine di opposizione, rispettivamente ricorso (sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015).

                                         Del resto, se così non fosse, visto che l’interessato non dispone di una buca delle lettere presso la sua abitazione, potrebbe altrimenti facilmente sfuggire ad ogni notifica di atto giudiziario non raccomandato o, visto il fermoposta, determinare lui stesso quando ritirare la posta e stabilire l’avvio del decorrere dei termini di opposizione o ricorso degli invii non raccomandati. In tal caso vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto agli assicurati cui la posta viene regolarmente depositata nella loro buca delle lettere o nella loro casella postale. Il TF ha già stabilito, ad esempio, che ammettere che l’ordine di trattenere la corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un invio raccomandato significherebbe violare il principio della parità di trattamento (cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001 consid. 2.2.).

                                         Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie poiché lo stesso insorgente ha chiesto l’emissione di una decisione formale (doc. 12).

 

                                         Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente l’invocato art. 2.5.1. delle condizioni generali “servizi postali” per clienti. Tale norma prevede tra l’altro che “il cliente riconosce gli eventi di recapito registrati elettronicamente dalla Posta come mezzo di prova attestante l’avvenuto recapito”. Tale disposto tuttavia vincola unicamente l’insorgente e la Posta, ma non terzi non parti al contratto. Inoltre il medesimo articolo prevede che “si considerano recapitati gli invii che la Posta ha consegnato al destinatario o recapitato in un altro luogo previsto a tale scopo (per es. cassetta delle lettere, dei pacchi e di deposito o casella postale)”. In concreto, essendo l’Ufficio postale di __________ il luogo in cui l’interessato riceve la posta, è proprio questo Ufficio a fungere da recapito “in un altro luogo previsto a tale scopo”.

 

                                         L’interessato non può neppure prevalersi della sua assenza all’estero da sabato a mercoledì. Dovendosi attendere la notifica di una decisione, avendone chiesta l’emissione (doc. 12), egli doveva aspettarsi che in qualsiasi momento avrebbe ricevuto un atto da parte dell’assicuratore. Potendo verificare tramite il “Track & Trace” la data del deposito dell’atto, poteva determinare facilmente quando era entrato nella sua sfera d’influenza e stabilire la data a partire dalla quale calcolare il termine dell’opposizione. Del resto, si trova nella medesima situazione della persona assicurata che dispone di una buca delle lettere o di una casella postale dove l’invio per posta A Plus viene depositato e che, assentandosi alcuni giorni, al suo ritorno prende conoscenza del contenuto dell’invio notificatogli alcuni giorni prima.

                                         Infine, l’insorgente non sostiene che con gli scambi di corrispondenza per via elettronica o con le telefonate intercorse tra le parti prima dell’inoltro dell’opposizione, l’assicuratore avrebbe dato informazioni errate circa la data entro la quale notificare l’opposizione o lo avrebbe in altro modo indotto a procrastinare l’invio dell’opposizione.

                                         Del resto, alla lettura della medesima, sembra che l’interessato avesse qualche sentore circa la possibilità che la Cassa ritenesse la decisione formale come notificata già il 3 febbraio 2018. Nell’opposizione del 7 marzo 2018 il ricorrente infatti afferma: “(…) A scanso di equivoci, nel caso concreto la decisione non può essere considerata recapitata sabato 3 febbraio 2018, come sembra affermare CO 1 (…)” (doc. 17).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione del 2 febbraio 2018 è entrata nella sfera di possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018. Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è iniziato a decorrere domenica 4 febbraio 2018 ed è giunto a scadenza il lunedì 5 marzo 2018. L’opposizione del 7 marzo 2018 è tardiva.

 

                               2.7.   Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

 

                                         A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 2 febbraio 2018.

 

                                         In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

                                         Il ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti