Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2018.43

 

cs

Lugano

20 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo dell’8 maggio 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1955, il 20 marzo 2017 ha inoltrato la richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione malattie (RIPAM) per l’anno 2017 (doc. 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, con decisione del 28 febbraio 2018, confermata dalla decisione su reclamo dell’8 maggio 2018, dopo aver rilevato l’esistenza di una convivenza con __________, nata nel 1952, ha respinto la richiesta.

 

                               1.3.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, contestando la convivenza con __________.

 

                               1.4.   Con risposta del 28 giugno 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.5.   Il 13 luglio 2018 il ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. V).

 

                               1.6.   In data 22 agosto 2018 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione da cui è emerso:

 

" (…) Al fine di chiarire i periodi di convivenza tra il qui ricorrente e la sig.ra __________ il Giudice ha acquisito informazioni presso __________ e rileva come emerga il rientro in Svizzera da __________ con effetto al 1.1.2009 del ricorrente. Il sig. RI 1 conferma la circostanza.

Egli indica di avere preso in locazione un appartamento in Via __________ e questo fino a 4 anni fa più o meno.

Da atti prodotti dall’amministrazione emerge che la decisione di tassazione 2016 dal ricorrente, datata 22.6.2016, gli è stata notificata ancora all’indirizzo di via __________, immobile di proprietà della __________ e per essa della __________.

Il Giudice invita il ricorrente a volere chiarire le esatte date di disdetta di quell’appartamento e specificare puntualmente la data d’inizio della convivenza con la sig.ra __________.

La convivenza con la sig.ra __________ è nata in quel periodo, dagli atti il Giudice rileva che è indicato il 2009, mentre il ricorrente ritiene che la data sia da situare successivamente attorno al 2013. Le ragioni che hanno condotto a instaurare la convivenza sono di natura economica, dopo avere conosciuto la sig.ra __________ il ricorrente che lavorava all’epoca con un pensum dell’80% nell’intento di conseguire un risparmio ha deciso di vivere con la sig.ra alla quale non paga propriamente una locazione (non vi sono quindi addebiti bancari o su conto postale per una locazione) ma partecipa alle spese mediante azione di denaro per le spese accessorie rispettivamente acquisiti di generi necessari. Il ricorrente nega che tra lui e la sig.ra __________ sia sussistita una relazione sentimentale.

Il ricorrente precisa che al suo rientro definitivo in Ticino, dopo avere trascorso periodi lavorativi all’estero nell’ambito dell’albergheria e della ristorazione, ha collaborato con l’Hotel __________ di __________ di proprietà della famiglia __________ con un pensum lavorativo che negli anni è andato diminuendo a causa della crisi di quegli anni.

La cessazione completa del rapporto lavorativo è intervenuta nel 2015 salvo errore (il ricorrente preciserà la data).

Da quella data il ricorrente ha beneficiato di prestazioni dell’assicurazione disoccupazione fino al 18 luglio di quest’anno quando è cessata la percezione d’indennità.

Non beneficia di alcuna prestazione di natura assistenziale e non ha formulato una richiesta in questo senso, ha postulato unicamente la rendita di vecchiaia AVS anticipata di 2 anni.

Anche per quanto attiene ad una rendita della LPP è stata inoltrata una richiesta e non è ancora stata evasa.

È vero che il ricorrente è coniugato ma da 9 anni è separato di fatto dalla moglie che vive e lavora in __________. Dal matrimonio sono nati 2 figli nati __________ e sono completamente indipendenti, uno vive e lavora a __________, l’altro vive e lavora nel __________ __________.” (doc. VIII)

 

                               1.7.   Con scritto 29 agosto 2018 il ricorrente ha prodotto la disdetta del contratto di lavoro del 28 luglio 2016 dell’Hotel __________ di __________ e la disdetta della locazione dell’appartamento in via __________ a __________ (doc. IX). La documentazione è stata trasmessa alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (doc. X).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha respinto la richiesta di riduzione dei premi dell’assicurazione malattie per l’anno 2017 (periodo aprile – dicembre 2017).

                                         Il ricorrente, oltre a chiedere di essere posto al beneficio della riduzione del premio per il 2017, domanda di accogliere sin d’ora la richiesta RIPAM per l’anno 2018 (doc. I, pag. 5).

 

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie unico oggetto della decisione impugnata è la richiesta di sussidio per il 2017.

 

                                         Nella misura in cui l’insorgente chiede che gli venga concesso anche il sussidio per il 2018 la sua domanda è irricevibile.

 

                               2.2.   Dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1; per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’Esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

 

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

 

                               2.3.   Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

 

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

 

                               2.4.   Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve in primis verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, contestato dal ricorrente in sede di ricorso, secondo cui i suoi redditi vanno cumulati a quelli del convivente (in merito si veda: Ranzanici, op. cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se correttamente o meno la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile tra il ricorrente ed Elena Camponovo.

 

                                         In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

 

                                         Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a)   vi sono figli in comune;

b)   la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c)   la convivenza dura da almeno 6 mesi."

 

                                         con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps.

 

                                         In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

 

" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                         Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:

 

" Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                         Con le ulteriori seguenti osservazioni:

 

" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."

 

                                         Questi rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda anche: Ranzanici, op.cit., capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).

 

Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

 

Il tema della convivenza stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata, oltre che della natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare questi aspetti appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di questo Tribunale sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di assegni famigliari.

                                         Nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento alla sua durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del matrimonio, ciò in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a Reg.Laps il cui tenore è identico all’art. 10a  RLCAMal. In quel giudizio tema in discussione era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare del diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006).

 

                                         Con riferimento al tenore della norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte ha evidenziato taluni passaggi del Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) che vanno qui evocati nuovamente:

 

" 2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                         Va ulteriormente rilevato il passaggio del Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze:

 

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                         Nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 il TCA osservava ancora che:

 

" (…)

dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

 

“ Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)

 

Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”

 

                                         Nel medesimo giudizio era poi evocata la giurisprudenza in tema:

 

" (…) In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. (…)”

 

                                         e ciò oltre a richiamare le STCA in tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA 36.2014.78-79, 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).

                                         Va ancora posto rilevato che, sempre nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015, questa Corte osservava come:

 

" (…)

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita") sottolineano che:

 

“ F.5 Comunità di abitazione e di vita

  F.5.1 Definizione e principi

Le persone che vivono in comunità di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per «comunità di tipo familiare» si intendono partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento degli altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono sommare i beni e i guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare un conto individuale per ogni membro beneficiario.

Le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del loro proprio mantenimento.

Con ciò si intende, in particolare l’assunzione delle spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali.

La quota di partecipazione è calcolata in base alla somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo. Il totale viene ripartito propor­zionalmente tra i membri della comunità. Nella ripartizione delle spese di locazione, i bambini, sino al compimento dell’undicesimo anno di vita, vengono conteggiati come mezze unità.

I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno sociale (cop­pie non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento migliore rispetto ai coniugi sposati.

In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in condizioni simili.

Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei conviventi è benefi­ciario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del partner non bene­ficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.

Per il sostegno sociale, le unioni domestiche registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei conviventi.

Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge fede­rale sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”

 

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi,  Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

 

                                         Nel merito della fattispecie analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per tutto il periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che la convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di un matrimonio, con l’evidenza che:

 

" … il Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps, unità di riferimento, prevede che la convivenza può essere definita stabile in particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune.

E’ vero che nel citato Messaggio è stato precisato che il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no … E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora quest’ultimo elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …

Va, poi, evidenziato che il ricorrente stesso non mette in discussione il fatto che successivamente ai primi sei mesi, la sua convivenza vada ritenuta stabile …”

 

                                         Sempre nel giudizio 21 maggio 2015 questa Corte aveva anche evidenziato come:

 

" (…) Il Commento alle modifiche della Laps del settembre 2006 elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…)  enuncia che la convivenza è considerata stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli in comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…) possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (…) le circostanze fattuali elencate rappresentano, quindi, unicamente degli indizi che possono far concludere, nel caso in cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.”

 

                                         Con il rilievo che non basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto citati per concludere automaticamente che ci si trova confrontati con una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la singola fattispecie nella sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte aveva rilevato la giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie definendo quando un concubinato vada considerato stabile, e meglio:

 

" … nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito fosse stato al corrente della convivenza dell’ex moglie non permetteva di affermare che avesse rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del contributo alimentare. Il TF ha precisato che,  visto il carattere relativamente recente della nuova relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio della convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente aspettarsi a che tale convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a un matrimonio.

Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici analoghi al matrimonio.

La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4., ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza, per cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.

(…).

Nella sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003, relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente, divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della ricorrente, in quanto non era stato verificato se si trattava di un concubinato stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato aperta la questione della durata necessaria per presumere l’esistenza di una convivenza stabile, specificando che è in ogni modo contrario alla Costituzione presumere dalla semplice convivenza che la stessa sia stabile.

In quel caso, inoltre, la nostra Massima Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero giustificare un concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio cantonale era contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF 129 I 1.

In quest’ultimo giudizio (1P.254/2002 del 6 novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro menzionato anche nel Commento alle modifiche della Laps del settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli alimenti, del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:

 

" (…) Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes Zusammenleben eines Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU (n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen denn auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum nachehelichen Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine "bereits längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer angelegt" (Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und Sozialberatungen im Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das Vorliegen eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit die Folge der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners verbunden werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine dauerhafte Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber nicht, erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im vorliegenden Fall den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse Begründung eines gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im Sinne des GIVU.”

 

Ne discende che il TF ha chiaramente indicato che stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di una coppia costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile parità di trattamento di situazioni dissimili. (…)”

                                         Ancora nel caso giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:

 

" … anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.) possono firmare entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere.

Inoltre l’insorgente e (la partner) … hanno iniziato un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro rispettive figlie, le quali, non essendo più in età infantile, possedevano già un vissuto che avrebbe comunque potuto influenzare, specialmente nei primi mesi, l’andamento della convivenza.

In simili condizioni, ritenuto che i due indizi menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”

 

                                         Nella STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni contenute nella precedente STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:

 

" (…) Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia. (…)”

 

                                         evidenziando ancora come il Tribunale federale:

 

" (…) Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 (…) ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Può non essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”

 

                                         Anche in questo giudizio la convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di locazione “non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra i ricorrenti nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps …”.

 

                                         Infine va segnalata la STCA 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017 dove questa Corte non ha ritenuto adempiute le condizioni per ritenere una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio già nei primi mesi di coabitazione. In quel caso il Tribunale cantonale ha rilevato che:

 

" (…) In concreto i ricorrenti non negano di avere locato assieme un appartamento nel marzo 2011 a P., di avere aperto un conto comune per onorare la pigione, ma ritengono che, in particolare nei primi mesi, la loro convivenza non potesse essere considerata stabile e ribadiscono che all’inoltro in particolare della domanda di RIPAM 2012 essi disponevano di un appartamento co-locato da solo 5 mesi. Per i primi due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi ritengono che non possa essere ritenuta una UR in assenza di una volontà di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare tra loro, solidarietà nata successivamente nel tempo tanto che il loro legame si è formato consolidato e stabilizzato negli anni successivi.”

 

                                         ed ha ritenuto che i presupposti di cui all’art. 10a RLCAMal per ritenere una convivenza stabilire fossero dati solo partire dalla richiesta di riduzione per l’anno 2013:

 

" (…) In concreto X e Y hanno locato assieme un appartamento, con effetto da marzo 2011, ed hanno iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro amicizia, discontinua. Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in sede d’udienza, il loro rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con reciproco sostegno e aiuto.

La coppia non ha figli in comune e la scelta di convivere era dettata dalla ricerca di indipendenza, da un lato, e da questioni pratiche.RI 1Y, avendo domicilio a Z e il luogo della sua formazione alla S. di M. aveva maggiore comodità partendo da P., e non da casa sua, per gli spostamenti. Questa circostanza, e la volontà di condividere correttamente le spese della locazione (senza un’implicazione solidale) nonostante le difficoltà di quel periodo formativo, confermano che, perlomeno per quanto attiene la riduzione dei premi del 2012, che doveva essere richiesta nel corso dell’anno precedente (ossia il 2011),  quando i due giovani ancora non vivevano assieme rispettivamente quando la locazione di un appartamento comune era appena iniziata e la casa utilizzata in maniera comunque non continuativa alla luce dei legami con le famiglie d’origine, non possa essere ritenuto quel legame che il legislatore ha fissato nell’art. 10a RegLCAMal.

L’interpretazione della norma offerta dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6 mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit., nota 1603 p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191 p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà tra i conviventi che, per il 2012, non era data tra i ricorrenti.

In concreto dagli atti e, in particolare, dalle risultanze dell’udienza emergono sufficienti elementi tali da ritenere una convivenza stabile si sia formata successivamente alla richiesta e alla decisione relativa alla RIPAM 2012, nel corso dell’anno 2012 il legame tra i ricorrenti si è saldato e rafforzato. Il signor Y ha terminato la formazione ha reperito un posto di lavoro, il legame con la signora X si è intensificato ed è devenuto duraturo nel tempo. In questo modo, già per la domanda di riduzione dei premi del 2013, (pervenuta all’amministrazione cantonale nel giugno 2012), si può ritenere un legame sentimentale tra i ricorrenti, stabile e duraturo tale da doverli considerare quali membri della medesima unità di riferimento.

Da quanto precede discende che, per quanto attiene la domanda di RIPAM 2012 questa Corte non ritiene presente, in concreto, un’unione stabile tra i due ricorrenti, ciò comporta la conseguenza che l’amministrazione non poteva ritenere che Y e X formassero un’UR per quel periodo. Al contrario, per la RIPAM 2013, stante la continuazione della convivenza, e l’intensificarsi del rapporto tra i ricorrenti la convivenza va considerata stabile e, per la RIPAM 2013, i ricorrenti formano un’unica UR come correttamente ritenuto dalla Cassa.”

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’insorgente il 20 marzo 2017 ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione malattie per l’anno 2017 indicando di essere sposato con __________ dal 1985 (doc. 1). I due coniugi, che hanno due figli, nati nel __________, residenti a __________, rispettivamente nel __________ __________ (doc. VII), tuttavia, da tempo, vivono separati. La moglie risiede all’estero e l’insorgente dal mese di gennaio 2009, dopo aver svolto attività lavorative nel ramo alberghiero in giro per il mondo, è rientrato in Svizzera dove ha preso in locazione un appartamento in Via __________ a __________ ed ha iniziato una collaborazione con l’Hotel __________ a __________ con un pensum lavorativo che negli anni è andato diminuendo a causa della crisi economica (doc. VII).

 

                                         L’amministrazione ha negato il diritto alla RIPAM e sostiene che l’interessato fin dal 2009 convive con __________, nata nel 1952, domiciliata in Via __________ a __________. Considerato inoltre che i concubini si aiutano reciprocamente, ognuno secondo le sue forze economiche, le condizioni per ritenere una convivenza stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAMal sarebbero adempiute.

 

                                         Questo Tribunale non può condividere la conclusione cui è giunta la Cassa.

 

                                         Dall’udienza del 22 agosto 2018 (doc. VIII), dalla documentazione prodotta dal ricorrente il 29 agosto 2018 (doc. IX) e dagli atti allegati alla richiesta di riduzione del premio del 20 marzo 2017 (doc. 1), emerge che la convivenza tra l’insorgente ed __________ è sorta solo di recente, in seguito alla perdita di lavoro di RI 1 nel corso del 2016.

 

                                         Decisivi sono in particolare gli atti prodotti dalle parti, ritenuto che l’insorgente, sia in sede di reclamo e ricorso, che in sede di udienza, non è stato preciso nel fornire le date atte a comprovare i fatti determinanti del caso di specie. Anche le annotazioni delle telefonate tra l’amministrazione ed il ricorrente e protocollate nel documento “visualizzazione note” non trovano completo riscontro nella documentazione agli atti. L’11 maggio 2017 figura ad esempio, con riferimento verosimilmente ad __________: “è la padrona di casa, lui paga l’affitto del suo appartamento”, allorché, come si vedrà in seguito, da fine settembre 2016 l’interessato ha disdetto il suo contratto di locazione. Non può pertanto essere dato un peso decisivo alla nota del 31 luglio 2017 dell’amministrazione dove viene indicato: “contatto tel con assicurato per chiarimenti (…) vive con la signora __________ dal 2009 (…)”.

 

                                         L’insorgente, che in sede di ricorso ha affermato di trovarsi “già da qualche anno” in “stato di totale disoccupazione”, interpellato in sede di udienza dal giudice delegato del TCA, ha rilevato che la cessazione completa del rapporto lavorativo con l’Hotel __________ è avvenuto nel 2015 “salvo errore” ed ha affermato di aver disdetto l’appartamento di Via __________ a __________ più o meno 4 anni fa (doc. VII). Chiamato a precisare la data esatta d’inizio della convivenza con __________, ha affermato che “è nata in quel periodo (ndr: della disdetta dell’appartamento)”, ossia “attorno al 2013” (doc. VII).

 

                                         Dalle tavole processuali emerge una situazione diversa.

 

                                         Il 28 luglio 2016 il direttore dell’Hotel __________ ha informato l’insorgente di non essere più in grado di garantire un’occupazione minima del 50%, come era stato il caso per il periodo dal 1° novembre al 15 marzo 2016, ed ha disdetto il contratto di lavoro, liberando con effetto immediato il ricorrente (doc. G). Agli atti vi è il certificato di salario per il periodo dal 1.1.2016 al 31.7.2016 da cui risulta un reddito lordo complessivo di fr. 18'679. Il medesimo giorno l’assicurato ha disdetto il contratto di locazione in Via __________ a __________ con effetto al 30 settembre 2016 (doc. H). La tassazione per l’imposta cantonale 2015, del 22 giugno 2016, è stata notificata a questo indirizzo.

                                         Dalla motivazione allegata alla decisione di condono del 25 agosto 2017 delle imposte 2014 e 2015 si evince che il ricorrente “dal 1° agosto 2016 è al beneficio dell’indennità di disoccupazione al 100% (precedentemente beneficiava delle indennità al 50%)” e che “dichiara che per contenere le spese, da ottobre 2016 ha trasferito il domicilio presso una conoscente, dividendo le spese di vitto” (sottolineatura del redattore). Il 16 novembre 2017, rivolgendosi all’amministrazione, l’insorgente ha affermato che “attualmente vivo presso la Signora __________ perché non sono in grado di pagare un affitto, contribuisco comunque alle spese di vitto” (sottolineature del redattore).

 

                                         Da quanto sopra esposto emerge che l’insorgente dal suo rientro in Svizzera nel 2009 ha lavorato presso l’Hotel __________ riducendo nel tempo la percentuale di attività lavorativa fino a raggiungere il 50% ed essere licenziato per fine luglio 2016. Con la perdita definitiva dell’attività lavorativa l’interessato ha disdetto il contratto di locazione dell’appartamento sito in via __________ a __________ per la fine di settembre 2016 e dal mese di ottobre 2016 ha preso domicilio presso __________, proprietaria dell’abitazione di via __________ a __________, dove ora convivono. L’insorgente non paga alcuna locazione ma divide le spese accessorie e partecipa agli acquisti di generi necessari (doc. VII). RI 1 ed __________ non hanno figli in comune.

 

                                         Alla luce degli accertamenti va concluso che la convivenza ha avuto inizio nel corso del mese di ottobre 2016 ed è motivata da ragioni finanziarie.

 

                                         Quando RI 1, il 20 marzo 2017, ha inoltrato la domanda di riduzione dei premi, ricevuta dall’amministrazione il 23 marzo 2017, non era ancora trascorso il periodo di 6 mesi ritenuto dall’art. 10a  lett. c RLCAMal quale presupposto per considerare stabile una convivenza. Del resto, la convivenza ha avuto inizio a causa delle difficoltà economiche del ricorrente dovute alla perdita del lavoro e non può essere escluso che, in caso di inizio di nuova attività lavorativa, l’interessato avrebbe ricominciato ad avere una vita autonoma. RI 1 era appena stato licenziato e si era da poco trasferito da __________. La situazione finanziaria gli imponeva di trovare a breve una soluzione che gli permettesse di poter vivere dignitosamente in attesa di riprendere un’attività lavorativa. La sua condizione era tutt’altro che definitiva.

                                         Non può pertanto essere ritenuto che nel 2017 il legame fosse così intenso e duraturo da considerarlo stabile o che comportasse vantaggi simili a quelli del matrimonio.

 

                                         Perlomeno per quanto concerne la riduzione dei premi da aprile 2017 a dicembre 2017 (ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata nell’anno di competenza [in concreto: 2017] il diritto alla RIPAM per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato dal mese seguente la sua presentazione), unico oggetto della decisione impugnata (cfr. consid. 2.1), la convivenza tra Elena Camponovo ed il ricorrente non può pertanto essere considerata stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAMal, e l’insorgente deve di conseguenza essere ritenuto persona sola (cfr. anche la sentenza 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017).

 

                                         L’interpretazione della norma secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6 mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit., nota 1603 p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191 p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà tra i conviventi che, per il 2017, non era data.

 

                               2.6.   Da quanto precede discende che, per quanto attiene la domanda di RIPAM 2017, questo Tribunale non ritiene data, in concreto, l’esistenza di un’unione stabile. Ciò comporta la conseguenza che l’amministrazione non poteva considerare che __________ ed il ricorrente formassero un’UR in quel periodo.

 

                                         In queste condizioni RI 1 va ritenuto, per il periodo da aprile a dicembre 2017, quale persona sola.

 

                                         Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per il calcolo dell’eventuale sussidio dovuto per il periodo da aprile a dicembre 2017.

 

                                         Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo dell’8 maggio 2018 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti