Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2018.44

 

ir/gm

Lugano

6 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2018 (timbro postale) di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 13 aprile 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

considerato

 

In fatto e in diritto

 

                                    Ÿ   che RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso privo di data, consegnato alla posta il 31 maggio 2018 e pervenuto al Tribunale il 1° giugno 2018 (doc. I), con cui contesta la decisione emanata su reclamo il 13 aprile 2018 della Cassa cantonale di compensazione in tema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2018;

 

                                    Ÿ   che il ricorso di RI 1 ritiene che il suo reddito disponibile sia inferiore ai limiti che consentono la riduzione dei premi;

 

                                    Ÿ   che, ricevuto il ricorso, la cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto all’assicurata di produrre la copia della decisione impugnata (doc. II scritto 1° giugno 2018) e ciò senza concreto seguito;

 

                                    Ÿ   che, alla luce di tale inadempienza, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato in copia. Ciò che è avvenuto il 14 giugno 2018 (doc. III);

 

                                    Ÿ   che dalla decisione emerge come la Cassa abbia considerato, in base all’art. 14 RLCAMal – ossia fondandosi sull’accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante (art. 30 cpv. 2 LCAMal) – un reddito disponibile dell’assicurata in CHF 28'723 superiore, di poco, al limite di CHF 27'905,60 che consente il riconoscimento dell’aiuto sociale;

 

                                    Ÿ   che RI 1 contesta la cifra del suo reddito da cui ritiene debbano essere dedotti i contributi sociali non considerati dalla Cassa (doc. I);

 

                                    Ÿ   che il ricorso è stato intimato alla Cassa cantonale di compensazione per la presentazione della risposta di causa e la produzione degli atti completi (doc. II del 14 giugno 2018);

 

                                    Ÿ   che, con il suo atto di risposta del 2 luglio 2018 (doc. V), la Cassa, prima di un’analisi del merito del ricorso, ha rilevato l’apparente tardività del ricorso. L’amministrazione osserva infatti come “In data 20.04.2018, tramite email … la signora RI 1 allega una <copia del ricorso inoltrato contro la decisione al Tribunale d’appello> chiedendo chi si assumesse i costi dello stesso”. L’amministrazione ha indicato di avere contattato l’assicurata e di averla informata in merito alla gratuità della procedura e spiegando all’assicurata che “per definire il diritto alla RIPAM 2018 sono già stati dedotti i contributi sociali obbligatori” (così come indicato nella nota 12 allegata agli atti). L’amministrazione ha pure indicato di avere, l’8 maggio 2018, contattato la signora RI 1, a fronte di email della stessa del medesimo giorno, spiegandole “che alla pagina 6 della decisione su reclamo del 13 aprile 2018 sono presenti le indicazioni utili per l’inoltro di un eventuale ricorso formale direttamente” al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

 

                                    Ÿ   che l’amministrazione ritiene quindi comprovato adeguatamente il fatto che, il 20 aprile 2018, l’assicurata fosse in possesso della decisione contestata il successivo 31 maggio 2018 e che, di riflesso, il termine di 30 giorni per l’inoltro del ricorso fosse trascorso alla data del 31 maggio 2018, e, di conseguenza, il gravame tardivo;

 

                                    Ÿ   che il giudice delegato, il 3 luglio 2018 (doc. VI), ha trasmesso l’atto alla signora RI 1 con uno scritto con cui ha riassunto la posizione della Cassa, concedendo alla stessa di “esprimersi in merito alla tempestività del ricorso e quindi del rispetto del termine di 30 giorni dall’intimazione dell’atto”. Alla ricorrente è stato concesso un termine scadente il 13 luglio 2018 con la specifica che qualora “… fosse da ritenere intempestivo il suo ricorso lo stesso sarebbe da dichiarare irricevibile. Nell’ipotesi contraria la Cassa sarà ulteriormente invitata a esprimersi nel merito con la successiva salvaguardia dei suoi diritti processuali”;

 

                                    Ÿ   che il termine concesso è trascorso infruttuoso. Il giudice delegato ha nuovamente interpellato l’assicurata il 18 luglio 2018, rinnovando le richieste e concedendo a tal fine un nuovo e perentorio termine, scadente il 2 agosto 2018, per esprimersi in merito (doc. VII). Anche questo termine è scaduto senza che l’assicurata prendesse posizione;

 

                                    Ÿ   che, alla luce della natura della procedura (ossia della valutazione della tempestività del ricorso) e del suo esito la decisione può essere emanata a giudice unico (art. 4 cpv. 1 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Lptca - del 23 giugno 2008). In ogni caso le procedure che non pongono questioni di principio e non sono complesse per l’accertamento fattuale o complesse in sede istruttoria possono essere evase monocraticamente (sul tema si veda: Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale. Rivista ticinese di diritto, RtiD I – 2016 p. 307 e ss.);

 

                                    Ÿ   che, avverso le decisioni emanate su reclamo in applicazione della legge cantonale di applicazione della LAMal (legge federale sull’assicurazione malattie) in tema di riduzione dei premi, è dato il rimedio del ricorso nel termine di 30 giorni dall’intimazione (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Il termine, in concreto, non è stato rispettato ed è trascorso infruttuoso. Intimato dopo il decorso delle ferie giudiziarie pasquali, l’atto della Cassa è pervenuto, al più tardi, il 20 aprile 2018 all’assicurata che doveva impugnarlo nel termine di 30 giorni, ossia il 21 maggio 2018, un lunedì. L’inoltro del ricorso il 31 maggio è quindi tardivo e il gravame va, di conseguenza, considerato irricevibile.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti