Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2018.46

 

cs

Lugano

19 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2018 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 maggio 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1969, è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie (cfr. doc. VIII/1 e seguenti; cfr. doc. I).

 

                                  B.   In data 14 novembre 2016 (doc. 19), rispettivamente 19 dicembre 2016 (doc. 20), l’assicuratore ha notificato a RI 1 un’ingiunzione di pagamento per premi LAMal del mese di aprile 2016 e partecipazioni alle spese dal 28 gennaio 2016 al 15 giugno 2016, rispettivamente premi LAMal dal mese di aprile 2016 al mese di novembre 2016 e partecipazioni dal 28 gennaio 2016 al 15 giugno 2016.

 

                                  C.   Il 23 gennaio 2017 l’assicurata ha sottoscritto un accordo di pagamento rateale con CO 1, riconoscendo il credito figurante nello scritto e pari a fr. 3'446.45, composto di fr. 3'880 di credito di base, fr. 82.75 di interessi al 5% dal 9 agosto 2016 e di fr. 30 di spese di ingiunzione da cui sono stati dedotti fr. 546.30 di pagamenti/bonifici già effettuati (doc. 22).

 

                                  D.   Dopo aver accertato che solo alcune rate erano state pagate, l’assicuratore ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti di RI 1, emesso il 1° settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di ___________, per un importo di fr. 2'538.50  per premi da aprile ad agosto 2016 e da novembre a dicembre 2016, per un ammontare di fr. 362.90 per partecipazioni alle spese LAMal del 19 marzo, 26 marzo, 11 maggio, 18 maggio e 21 maggio 2016, per un importo di fr. 32.30 per partecipazioni alle spese LAMal del 15 giugno 2016, per fr. 30 per spese di ingiunzione, per fr. 95 per spese di commissione d’incasso e per fr. 73.30 per spese d’esecuzione del precetto esecutivo (doc. 25).

 

                                  E.   Con decisione formale del 31 ottobre 2017 (doc. 28), confermata dalla decisione su opposizione del 29 maggio 2018 (doc. 33), l’assicuratore ha tolto l’opposizione al precetto esecutivo n. 2449701 ed ha accertato l’ammontare del debito dell’interessata per il periodo in esame.

 

                                  F.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). L’insorgente ripercorre la sua storia, evidenziando di essere separata dal marito e sostenendo che spetta a lui, quale unico detentore di reddito, far fronte all’intero debito contributivo, avendo sottoscritto una dichiarazione per l’Ufficio stranieri secondo la quale avrebbe fornito delle garanzie economiche per permetterle di ottenere il permesso “B”, il quale non prevede la possibilità di svolgere attività lucrativa. Essa chiede di sospendere tutte le richieste fino a decisione definitiva del Pretore in merito ai rapporti con il marito e contesta che le figlie siano state inserite nella polizza del marito che paga loro regolarmente i premi.

 

                                  G.   Con risposta del 27 agosto 2018 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso, dicendosi disposto a trovare un nuovo accordo rateale a condizione che l’interessata mantenga gli impegni presi (doc. III).

 

                                  H.   Il 9 settembre 2018 la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).

 

                                    I.   Il 12 settembre 2018 il TCA ha scritto all’assicuratore, chiedendo, sulla base della sentenza federale K 35/05 del 17 agosto 2005, di produrre la polizza 2016 della ricorrente, le CGA applicabili nel 2016 ed un calcolo preciso e completo con l’indicazione per ogni mese del premio dovuto (e la motivazione dell’ammontare del premio), delle partecipazioni ai costi dovute e di ogni altra spesa richiesta alla ricorrente con la decisione impugnata, nonché degli importi già versati (doc. VII).

 

                                   L.   Il 24 settembre 2018 l’assicuratore ha risposto, allegando ulteriore documentazione (doc. VIII), trasmessa all’insorgente per osservazioni (doc. IX).

 

                                  M.   Con scritto del 5 ottobre 2018, trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc. XI), la ricorrente ha confermato le sue domande, rilevando nuovamente che l’assicurazione è stata sottoscritta dal marito, il quale si è fatto “garante e responsabile di tutte le necessità economiche della sottoscritta in quanto moglie”. Secondo la ricorrente ogni richiesta deve pertanto essere inoltrata a lui (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

2.Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore nel dispositivo ha accertato che l’insorgente è debitrice nei confronti di CO 1 di un importo di fr. 3'880 “per premi arretrati e partecipazioni ai costi” della LAMal, dedotti pagamenti per fr. 946.30, oltre ad interessi al 5% dal 9 agosto 2016 su fr. 2'538.50, e di fr. 198.30 per “spese di sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione” (doc. 33). L’assicuratore ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’UE di __________ per fr. 3'132, oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2016 su fr. 2'538.50 (doc. 33).

 

                                         Il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione del 29 maggio 2018, ossia la questione di sapere se l’insorgente è debitrice dell’importo figurante nella decisione impugnata e se l’assicuratore ha agito correttamente togliendo l’opposizione al PE n. __________ del 1° settembre 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

 

                                         Per l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

                                         L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

 

Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

 

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

 

L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

 

                                   4.   In concreto l’insorgente sostiene che debitore dei suoi premi personali non è lei stessa ma esclusivamente suo marito, unico membro della famiglia ad avere un’attività lavorativa e dal quale rileva di vivere separata dal “18 agosto 2016” (cfr. doc. V). La ricorrente evidenzia che il suo coniuge ha dichiarato, al momento della richiesta del permesso “B” dell’insorgente, di “provvedere a tutte le necessità economiche e di sussistenza della famiglia” (doc. A2).

 

                                         A torto. Infatti, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, l’affiliazione è individuale ed ogni membro della famiglia è responsabile personalmente del pagamento dei propri premi assicurativi (cfr. anche Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798, n. 1312 con riferimenti; per i minorenni cfr. la sentenza 9C_660/2007 del 25 aprile 2008, consid. 3.2).

                                         Fin quando i coniugi vivono in unione domestica, l’altro coniuge, di norma, può semmai essere chiamato a rispondere solidalmente (cfr. DTF 129 V 90; DTF 125 V 430 consid. 3b; sentenza 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017; sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012; sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006; sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358; cfr. anche RAMI 2000 pag. 79 e DTF 119 V 25 consid. 6a, nonché DTF 112 II 404 consid. 6; cfr. anche Eugster, op. cit., pag. 798-799; cfr. anche Ranzanici/Steffen, Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, capitolo IV.2.6 pag. 32: "Il credito è certamente costituito dai premi scaduti e dalle partecipazioni. (…) Ciò significa che il coniuge è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi o delle partecipazioni dell'altro (…)."), ma, in ogni caso, non in maniera esclusiva del pagamento dei premi di entrambi.

 

                                         L’interessata è di conseguenza personalmente debitrice dei suoi premi e delle sue partecipazioni ai costi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie che per il resto ammette di aver concluso (cfr. doc. I).

 

                                         La dichiarazione sottoscritta dal marito nell’ambito della richiesta del permesso “B” non è d’aiuto all’insorgente, non esimendola dall’obbligo personale di pagare i propri premi. Essa concerne semmai i rapporti interni tra i due coniugi ma non il suo obbligo contributivo nei confronti dell’assicuratore convenuto. Neppure le asserite procedure civili nei confronti del marito attualmente pendenti presso il Pretore di __________ (cfr. doc. I) sono atte a modificare l’esito della presente procedura.

 

                                         Nemmeno la circostanza che le due figlie minorenni dal 1° aprile 2016 non figurano più nella sua polizza personale, ma sono state trasferite, a suo dire arbitrariamente, nella polizza del marito il quale, del resto, come afferma la medesima insorgente, paga i loro premi personali (doc. I: “[…] come si evince, infatti, dalla documentazione, mio marito ha proseguito regolarmente i pagamenti dei premi delle figlie […]”), non può esserle d’aiuto, non esimendola dal suo obbligo contributivo per i propri premi personali.

 

                                         La circostanza che a pagare i premi delle figlie è il marito non è di nocumento né per la ricorrente né per le figlie medesime.

 

                                         Non va poi dimenticato che il rapporto tra i genitori e le due figlie non va risolta in questa procedura amministrativa ma andrà, se del caso, regolato nell’ambito della procedura civile che la medesima interessata sostiene essere in corso presso la Pretura di __________ (cfr. anche il verbale/decreto __________ del 10 maggio 2016 della medesima Pretura [doc. 13], il decreto supercautelare __________ del 13 maggio 2016 [doc. 14] e il verbale d’udienza/transazione nelle more/decreto __________ del 18 agosto 2016 il cui punto 4 prevede che “provvisoriamente il padre provvederà al mantenimento delle figlie, senza per il momento contributo in denaro da parte della madre”). Del resto la medesima insorgente evidenzia come anche prima del 18 agosto 2016 i premi delle figlie “erano corrisposti sempre da mio marito” (doc. V).

 

                                         Dagli atti emerge inoltre che l’inserimento delle figlie nella polizza del marito, anch’egli detentore dell’autorità parentale e loro rappresentante, è avvenuto in seguito a richiesta di quest’ultimo dopo il citato decreto pretorile del 13 maggio 2016 con cui il Giudice ha richiamato la ricorrente al rispetto dei suoi doveri genitoriali e l’ha deferita al foro penale per violazione degli ordini già impartiti il 10 maggio 2016 quando le è stato fatto ordine, con effetto immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di riportare le figlie presso il loro domicilio e di consentire loro la ripresa e la regolare frequentazione scolastica (cfr. doc. 12; cfr. anche doc. 17: decisione dell’8 agosto 2016 del Presidente del Tribunale per i minorenni di __________ che ha dichiarato illegittimo il trasferimento delle figlie in Italia e ne ha ordinato il ritorno in Svizzera).

 

                                         In ogni caso quanto avvenuto non modifica l’obbligo contributivo dell’interessata per i propri premi personali.

 

                                         Non è pertanto necessario sospendere la causa in attesa di eventuali giudizi pretorili come chiesto in sede ricorsuale (doc. I).

 

                                   5.   Va ora esaminato se, come indicato nella decisione impugnata, l’ammontare complessivo di fr. 3'880 per premi arretrati da aprile a dicembre 2016 e partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016 al 15 giugno 2016, dedotti pagamenti per fr. 946.30, è ancora dovuto.

 

                                         Nel merito l’insorgente non contesta l’ammontare complessivo del debito contributivo (doc. I), neppure con le osservazioni del 5 ottobre 2018 (doc. X), che hanno fatto seguito alla trasmissione del plico doc. VIII/1-7 dove l’assicuratore ha esposto per esteso il calcolo dell’importo richiesto. Essa ha del resto sottoscritto un accordo di pagamento rateale, in data 23 gennaio 2017, dove ha riconosciuto che all’epoca era ancora debitrice di fr. 3'880 da cui andavano dedotti fr. 546.30 di pagamenti/bonifici (doc. 22). Successivamente sono intervenuti due ulteriori pagamenti di fr. 200 l’uno in data 16 marzo 2017 e 6 giugno 2017 (doc. VIII/1).

 

                                         Il 12 settembre 2018 il TCA ha scritto all’assicuratore e, rilevata la lacunosità della documentazione prodotta e la difficoltà nel calcolare precisamente gli importi dovuti, ha chiesto, sulla base della sentenza federale K 35/05 del 17 agosto 2005, di produrre la polizza 2016 della ricorrente, le CGA applicabili nel 2016 ed un calcolo preciso e completo con l’indicazione per ogni mese del premio dovuto (e la motivazione dell’ammontare del premio), delle partecipazioni ai costi dovute e di ogni altra spesa richiesta alla ricorrente con la decisione impugnata, nonché degli importi già versati (doc. VII). Il 24 settembre 2018 l’assicuratore ha prodotto la documentazione richiesta (doc. VIII).

 

                                         Va qui evidenziato che nella citata sentenza il TF ha affermato:

 

" 3.2 Come ricordato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente avuto modo di esprimersi a proposito del sostrato probatorio necessario per accertare esistenza ed estensione dei crediti oggetto di una procedura esecutiva e per permettere il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito dell'incasso di pretese da partecipazione ai costi (RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227; cfr. inoltre pure DTF 119 V 331 seg. consid. 2b in merito ai principi procedurali applicabili in materia). Così, questa Corte ha statuito che in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora, malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per partecipa-zioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. 

 

3.3 Sempre secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.

 

4. 

In concreto, la … (omissis)… ha eccepito - con un'argomentazione, considerati i molteplici strumenti messi a disposizione dalla tecnologia moderna, a dir poco opinabile - di non potere riprodurre le polizze relative al contratto di assicurazione concluso con G.________ e ha trasmesso al loro posto degli estratti informatici interni contenenti abbreviazioni e codici di difficile se non addirittura (parzialmente) impossibile lettura. A tal proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di censurare simile modo di procedere, rilevando che la produzione di siffatta documentazione non è di per sé idonea a dimostrare sufficientemente i fatti rilevanti (cfr. ad es. le sentenze del 18 febbraio 2002 in re T. e S., K 132/01, consid. 3b/cc, e del 28 marzo 2001 in re A. e B., K 144/99). 

 

Ne consegue che gli atti all'inserto effettivamente non sono sufficienti, quantomeno allo stadio attuale, per stabilire con la necessaria chiarezza l'entità della franchigia (che comunque potrebbe essere determinata anche altrimenti, ad es. sulla base della proposta assicurativa e della prova di una fatturazione conseguentemente ridotta dei premi) per tutti gli anni in questione. Né per il resto, indipendentemente da tale aspetto, la sola trasmissione delle due fatture del dott. T.________, peraltro comprendenti pure delle prestazioni per un trattamento realizzato nel 2000 (ortopantomografia realizzata il 7 dicembre 2000), che non avrebbe così potuto essere computato sulla franchigia per l'anno 1999 (v. consid. 3.1), basterebbe, in assenza di una documentazione chiara e completa che permetta di accertare con la dovuta affidabilità data, entità, computabilità e saldo per i trattamenti effettuati nel periodo in esame a comprovare la pretesa.

 

5. 

5.1 D'altra parte, non può passare inosservato che l'assicurato ha sempre ammesso di essere ancora, seppur parzialmente, debitore nei confronti dell'assicuratore per le prestazioni fatturate dal dott. T.________. Egli, infatti, a più riprese ha riconosciuto un suo obbligo per fr. 1'637.40, importo che, a ben vedere, nient'altro è che se non il risultato dell'addizione della franchigia annuale (fr. 1'500.-) con l'aliquota percentuale del 10% sul totale delle prestazioni fatturate dal dott. T.________ (fr. 2'874.95, ossia fr. 800.75 + fr. 2'074.20) eccedenti la franchigia (fr. 1'374.95, ossia fr. 2'874.95 ./. fr. 1'500.-). 

Tale circostanza non poteva semplicemente venire ignorata dal primo giudice che ha negato integralmente la pretesa della …. (omissis) …. In particolare, egli non poteva, come di fatto è stato, concepire i principi giurisprudenziali suesposti nel senso di un onere della prova a carico dell'assicuratore insorgente, di per sé inconciliabile - anche nei limiti posti dall'obbligo di collaborare delle parti - con il principio inquisitorio che informa la procedura in materia di assicurazioni sociali e che obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid. 3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere concepito nella misura in cui, in mancanza di prove ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intende dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (consid. 4.1 non pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa regola trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come verosimile - un giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare - l'esistenza di un fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). 

 

5.2 Ora, a prescindere dal fatto che le polizze assicurative avrebbero effettivamente, e soprattutto in ragione delle spiegazioni fornite dalla cassa malati, potuto essere richieste direttamente all'assicurato, il Tribunale cantonale, anche in assenza di una prova fondata su un grado di verosimiglianza preponderante circa la stipulazione e l'importo della franchigia opzionale invocata dall'insorgente (che poteva comunque essere determinata anche altrimenti, fosse anche solo indirettamente [v. consid. 4]), avrebbe in ogni caso potuto e dovuto tenere conto quantomeno della franchigia minima legale e procedere in seguito alla raccolta degli ulteriori atti necessari conformemente a quanto prescritto dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza richiamata, pubblicata in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227. In quell'occasione, la Corte federale, preso atto dell'incompletezza della documentazione versata all'inserto, non aveva semplicemente e integralmente annullato ogni pretesa della cassa malati per partecipazione ai costi dell'assicurato, bensì, precisando l'oggetto dell'esame complementare da eseguire (in casu: raccolta delle fatture notificate all'assicuratore, nel periodo in questione, dai fornitori di prestazioni), aveva rinviato la causa alla precedente istanza perché, previo complemento istruttorio, potesse esprimersi nuovamente con un giudizio reso in ossequio al principio inquisitorio (sentenza citata, consid. 4.2.2 pubblicato in internet: "Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten erst dann in der Lage, ihre zuvor umschriebene Untersuchungspflicht wahrzunehmen, wenn sie über die der [… omissis …] vom Leistungserbringer zugegangenen Rechnungen verfügt und diese überprüfen kann. Da der gegenwärtige Aktenstand dies jedoch nicht gestattet, ist die Angelegenheit an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Dieses wird die Rechnungen der Leistungserbringer von der [… omissis …] einzufordern und anschliessend [...] über die geltend gemachten Kostenbeteiligungsforderungen neu zu entscheiden haben"). 

 

                                   6.   In concreto dalla polizza prodotta dall’assicuratore emerge che dal 1° gennaio 2016 l’insorgente era affiliata all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie “__________” con un premio mensile di fr. 340.20, cui vanno aggiunti fr. 25.50 per il rischio infortunio assicurato e da cui va dedotto l’importo di fr. 5.20 di distribuzione dei proventi della tassa ambientale alla popolazione (doc. VIII/3), per complessivi fr. 360.50. Dal 9 aprile 2016 l’insorgente è stata affiliata all’assicurazione delle cure medico-sanitarie “__________” che copre i costi per i trattamenti ambulatoriali e stazionari dell’assicurazione sociale del Paese di domicilio nell’ambito degli Accordi bilaterali tra Svizzera e UE/AELS rispettivamente i loro stati membri, con un premio mensile di fr. 390.60, cui vanno aggiunti fr. 29.30 per il rischio infortunio (doc. VIII/3), per complessivi fr. 419.90. In seguito, dal 26 agosto 2016, è nuovamente stata affiliata alla “__________” (doc. VIII/3).

 

                                         Ne segue che l’insorgente deve all’assicuratore fr. 96.10 pro rata per 8 giorni del mese d’aprile 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 360.50 : 30 giorni X 8 giorni), fr. 307.95 pro rata per 22 giorni del mese di aprile 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 419.90 : 30 giorni X 22 giorni), fr. 1'259.70 da maggio a luglio 2016 (fr. 419.90 X 3 mesi), fr. 338.65 pro rata per 25 giorni del mese di agosto 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 419.90 : 31 giorni X 25 giorni), fr. 69.80 pro rata per 6 giorni del mese di agosto 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 360.50 : 31 giorni X 6 giorni), fr. 1'442 da settembre a dicembre 2016 (fr. 360.50 X 4 mesi).

 

                                         Complessivamente, per i premi, sono dovuti fr. 3'514.20 (fr. 96.10 + fr. 307.95 + fr. 1'259.70 + fr. 338.65 + fr. 69.80 + fr. 1'442), da cui va d’acchito dedotto l’importo di fr. 60.75 rimborsato l’8 giugno 2016 dall’assicuratore in base all’art. 106 LAMal (correzione dei premi), per un importo complessivo di fr. 3'453.45.

 

                                         Per quanto concerne le partecipazioni ai costi (data del conteggio e non della prestazione) contenute nel PE __________ (fr. 362.90 per il 19 marzo 2016, 26 marzo 2016, 11 maggio 2016, 18 maggio 2016 e 21 maggio 2016 e fr. 32.30 per il 15 giugno 2016), dai conteggi prodotti dall’assicuratore (doc. VIII/4A e seguenti), non contestati nel loro contenuto, emerge che la ricorrente è effettivamente debitrice di un importo complessivo di fr. 395.20 (fr. 47 il 19 marzo 2016 [doc. VIII/4A]; 53.15 il 26 marzo 2016, di cui fr. 12.75 personali e fr. 40.40 per la figlia __________ [nata nel 2009; doc. VIII/4B]; fr. 59.60 l’11 maggio 2016 [doc. VIII/4C]; fr. 49.75 il 18 maggio 2016 [doc. VIII/4D]; fr. 153.40 il 21 maggio 2016 [doc. VIII/4E]; fr. 32.30 il 15 giugno 2016 [doc. VIII/4F]).

                                         L’importo complessivo di premi e partecipazioni ai costi ammonta così a fr. 3'848.65 (3'453.45 + 395.20), ossia legger-mente inferiore rispetto a quello indicato nella decisione impugnata di fr. 3'880. Da questo importo va dedotto l’ammonta-re pagato dall’insorgente pari a fr. 1'121 (doc. VIII/1: fr. 360.50 il 13 ottobre 2016, fr. 360.50 il 15 dicembre 2016, fr. 200 il 16 marzo 2017 e fr. 200 il 6 giugno 2017), ciò che riduce l’ammon-tare a carico dell’assicurata a fr. 2'727.65, e meglio fr. 2'332.45 di premi e fr. 395.20 di partecipazioni ai costi.

 

                                         Con il conteggio del 14 settembre 2018 l’assicuratore, oltre a fr. 439.95 per “spese incasso LAMal”, ha pure fatto valere un’ulteriore partecipazione ai costi di fr. 206.05 del 27 gennaio 2016 (doc. 5; data del conteggio), non contenuta nel PE n. 2449701 (cfr. doc. 25) e nemmeno nella decisione su opposizione impugnata (che menziona le partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016; cfr. doc. 33).

 

                                         Questo TCA evidenzia che, a parte l’importo complessivo di fr. 198.30, composto di fr. 30 di spese d’ingiunzione, fr. 95 di spese d’incasso e fr. 73.30 di spese d’esecuzione del precetto esecutivo, di cui si dirà qui di seguito, gli altri importi non figurano né nella decisione impugnata, né nel PE e pertanto non sono oggetto della presente procedura (cfr. consid. 2).

 

                                   7.   L’assicuratore con la decisione impugnata e con il PE chiede un importo di fr. 30 di spese d’ingiunzione e fr. 95 di spese d’incasso, oltre fr. 73.30 di spese d’esecuzione del precetto esecutivo.

 

                                         Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

                                         Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

 

In concreto le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per le assicurazioni ai sensi della LAMal prevedono all’art. 14.2 che i costi amministrativi quali per esempio le spese d’ingiunzione e le commissioni d’incasso, dovuti alla mora del pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi sono a carico della persona assicurata. Per l’art. 14.3 CGA se alla scadenza del termine di pagamento la persona assicurata non avrà saldato il suo debito, le sarà inviato un richiamo scritto con l’indicazione delle conseguenze della mora e la concessione di un termine supplementare alla cui scadenza si potrà avviare l’esecuzione.

 

In concreto le spese d’ingiunzione di fr. 30 e la commissione d’incasso di fr. 95, peraltro proporzionate rispetto all’ammontare complessivo richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato e che  trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nell'art. 14.2 CGA, vanno confermate.

 

                                         Circa le spese esecutive di fr. 73.30 va evidenziato quanto segue.

 

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

 

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

 

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

 

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

 

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizio-ne, ma rimangono a carico del debitore escusso.

 

                                   8.   Infine, l’assicuratore ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora al 5% su fr. 2'538.50 dal 9 agosto 2016.

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA cfr. anche Kieser, in ATSG- Kommentar, 2015, 3a ed., pag. 417-418 n. 68 ad art. 26 e pag. 420 n. 83 ad art. 26).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

 

Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnata a solvere all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli interessi sono, di massima, dovuti.

 

Tuttavia gli interessi sui premi dei mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 non possono essere chiesti già dal 9 agosto di quell’anno, non essendo, a quel momento, dovuti (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).

 

Considerato che i premi vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui premi per questi mesi possono essere chiesti solo dal 1° settembre 2016, rispettivamente dal 1° ottobre 2016, 1° novembre 2016 e 1° dicembre 2016.

 

Occorre inoltre tenere conto dei pagamenti effettuati dall’insorgente (il 13 ottobre 2016 [fr. 360.50], il 15 dicembre 2016 [fr. 360.50], il 16 marzo 2017 [fr. 200] ed il 6 giugno 2017 [fr. 200]).

 

Ne segue che gli interessi al 5% dal 9 agosto 2016, come stabilito dall’assicuratore (data più favorevole alla ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 2'072.20 (96.10 + 307.95 + 1'259.70 + 338.65 + 69.80).

 

Dal 1° settembre 2016 possono essere chiesti gli interessi su fr. 2'432.70 (2'072.20 + 360.50 [premio di settembre]).

 

Dal 1° ottobre 2016 sono dovuti su fr. 2'538.50 come chiesto dall’assicuratore (dal 9 agosto 2016) con la decisione impugnata, poiché più favorevole per l’assicurata (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).

 

Anche gli ulteriori premi non vanno più aggiunti poiché l’assicuratore non ha chiesto il calcolo degli interessi su un importo maggiore (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).

 

Per contro dal 7 giugno 2017, quando l’ammontare complessivo dovuto è inferiore a quello chiesto dall’assicuratore, gli interessi possono essere domandati su fr. 2'393.20 (2'432.70 [debito al 1° settembre 2016] + 1'081.50 [360.50 X 3 mesi {ottobre, novembre e dicembre 2016} – fr. 1’121 [pagamenti del 13 ottobre 2016; 15 dicembre 2016; 16 marzo 2017 e 6 giugno 2017: 360.50 + 360.50 + 200 + 200]).

 

                                   9.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata come segue:

 

1.    È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 3'848.65 di premi (CHF 3'453.45) e partecipazioni ai costi (CHF 395.20) dell’assicurazione malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie, da cui vanno dedotti i pagamenti effettuati pari a CHF 1'121, per un importo complessivo ancora dovuto di CHF 2'727.65, e meglio CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

 

2.    È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione.

 

3.    L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, CHF 30 di spese d’ingiunzione, CHF 95 di commissione d’incas-so), oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 29 maggio 2018 è modificata come segue:

 

                                1.1   È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 2'727.65, e meglio CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

                                1.2   È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione.

 

                                1.3   L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, CHF 30 di spese d’ingiunzione, CHF 95 di commissione d’incasso), oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti