Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 2 (recte: 6) luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 22 giugno 2018 emanate da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, coniugato e padre di tre figli (nati nel __________), con scritto del 19 gennaio 2018 ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta intitolata “revisione sussidio 2013-2014-2015-2016” rilevando che in seguito alla revisione della tassazione 2015 è stata concessa la riduzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il 2017 ed il 2018 (doc. B1). Rammentata la precarietà della situazione finanziaria della famiglia, l’interessato fa valere la sua buona fede nella mancata presentazione della domanda di sussidio per diversi anni, nonché i problemi avuti con un ufficio di consulenza che ha portato l’intera famiglia a dover subire una tassazione d’ufficio.
1.2. Con due distinte decisioni del 30 aprile 2018 (doc. A3 e B3), confermate da due distinte decisioni su reclamo del 22 giugno 2018 (doc. A7 e B7), l’amministrazione ha respinto le domande relative al 2015 ed al 2016 (doc. A7 e doc. B7).
1.3. Con ricorso datato 2 luglio 2018 RI 1 è insorto al TCA contro le predette decisioni su reclamo rilevando di trovarsi in forti difficoltà economiche (doc. I-IV). L’insorgente evidenzia di aver più volte esposto la sua situazione e nessun funzionario ha mai sottolineato l’inutilità della richiesta. Anzi, comprendendo la sua situazione, è stato invitato a formulare le domande di riduzione di premio. Interpellato in merito dal Tribunale (doc. II), l’insorgente ha confermato di voler contestare sia la decisione su reclamo relativa alla richiesta di sussidio 2015, sia la decisione su reclamo relativa alla richiesta di sussidio 2016 (doc. IV).
1.4. Con risposta del 31 agosto 2018 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
in diritto
2.1. Dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1; per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’Esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
2.2. Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta (art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal).
Per l’art. 46 cpv. 1 LCAMal il diritto alla riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta.
Secondo l’art. 46 cpv. 2 LCAMal in caso di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria. Tale diritto è escluso se all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.
Ai sensi dell’art. 47 LCAMal la richiesta di riduzione retroattiva deve essere presentata in forma scritta da parte dell’assicurato, salvo nei casi di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.
L’art. 48 cpv. 1 LCAMal prevede che l’istanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dell’impedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Secondo l’art. 48 cpv. 2 LCAMal essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati.
Nel messaggio n. 2009 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2009, accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, il commento agli art. 46-48 LCAMal precisa che il nuovo ordinamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, riflette la regolamentazione di cui ai precedenti art. da 53 a 56 LCAMal.
A questo proposito il vecchio art. 53 LCAMal prevedeva che, di norma, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decadeva dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si era verificato. Costituiva eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Il sussidio retroattivo era oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e doveva specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo erano accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 vecchia LCAMal).
La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non era considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisava che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
2.3. Questo Tribunale Cantonale, nell’ambito dell’applicazione della vecchia LCAMal, ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito.
Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (sentenza 36.2002.5 del 24 aprile 2002), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (sentenza 36.2002.119 del 9 dicembre 2002).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo (sentenza 36.2002.141 del 25 settembre 2003).
Con giudizio 36.2002.54 del 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza.
Con sentenza 36.2005.112 del 3 ottobre 2005, a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, questo Tribunale ha rilevato:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…).
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che con sentenza 36.2005.124 del 10 ottobre 2005 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (sentenza 36.2006.16 del 14 marzo 2006). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (sentenza 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006).
Nella sentenza 36.2006.253 del 15 febbraio 2007 un giovane studente universitario impegnato all’estero aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino da un altro Cantone di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 36.2006.216 del 15 gennaio 2007). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 36.2006.244 dell’8 febbraio 2007). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 36.2006.232 del 17 gennaio 2007).
Con sentenza 36.2007.55 del 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stata ritenuta sufficiente, ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca complessa (sentenza 36.2007.50 del 21 maggio 2007).
Nella sentenza 36.2007.86+108 del 16 agosto 2007 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nel caso di una giovane che, confrontata con la grave malattia di due parenti stretti, di cui uno domiciliato all’estero con necessità di impegnativi viaggi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:
" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. (…) la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.
Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo (…) nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto.”
2.4. In concreto l’insorgente, se avesse voluto beneficiare della riduzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per tutto l’anno, avrebbe dovuto trasmettere le rispettive domande entro il 31 dicembre 2014 (per il 2015), rispettivamente entro il 31 dicembre 2015 (per il 2016; cfr. art. 25 LCAMal). Avendole inoltrate al più presto il 19 gennaio 2018 (doc. B1 ed A1), non essendo in presenza di una revisione poiché alcuna decisione in merito è stata emanata in precedenza (cfr. doc. VI), esse sono di principio tardive e possono essere accolte solo in presenza di un motivo fondato (art. 47 e 48 LCAMal).
Il ricorrente afferma che il ritardo nell’invio delle domande di riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per gli anni 2015 e 2016 è dovuto a “serie problematiche” e che il sussidio è “di fondamentale importanza per la famiglia” (doc. I). Il 19 gennaio 2018 ha affermato che in seguito ad alcuni problemi avuti con un ufficio di consulenza ha subito numerose tassazioni d’ufficio che hanno provocato notevoli disagi economici (doc. A1 e B1) ed il 17 maggio 2018 ha precisato che negli anni scorsi “sono stato tassato d’ufficio per la poca professionalità dello studio fiduciario che non mi ha seguito a dovere e che, da un giorno con l’altro, mi ha lasciato con le carte in mano” (doc. A4 e B4).
Le motivazioni fornite dal ricorrente non sono atte a ritenere come giustificate le domande tardive di sussidio per il 2015 ed il 2016.
La circostanza di essere stato tassato d’ufficio negli anni precedenti a causa di un’asserita poca professionalità di uno studio fiduciario non avrebbe impedito in alcun modo l’assicurato di inoltrare tempestivamente la domanda di riduzione. Eventuali, ma qui non comprovati, errori commessi da consulenti privati cui si è affidato per la compilazione della dichiarazione d’imposta concernono unicamente il rapporto tra l’interessato ed il consulente stesso e non costituiscono una ragione oggettiva di impedimento per l’inoltro nei termini della richiesta di riduzione.
Neppure la circostanza secondo cui i funzionari dell’amministrazione, da lui interpellati, non avrebbero mai sottolineato l’inutilità della richiesta retroattiva di sussidio e l’avrebbero incoraggiato a formulare una domanda, può assurgere a motivo giustificativo.
Essi infatti non potevano prendere una decisione in assenza di una richiesta scritta inoltrata secondo le forme prescritte dalla legge e contenente tutti gli elementi necessari per stabilire se le condizioni per ritenere giustificato il ritardo erano adempiute (art. 48 LCAMal).
L’interessato, inoltrando la domanda, come asseritamente consigliatogli dai funzionari, non ha del resto subito alcun nocumento. Per cui, nel caso di specie, non è neppure ravvisabile alcuna violazione del principio della buona fede (cfr., per le condizioni, fra le tante, la sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, con riferimenti, segnatamente alla DTF 131 V 472).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre le decisioni impugnate meritano conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti