Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 7 giugno 2018 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Con decisione formale del 10 marzo 2009 la Cassa cantonale di compensazione ha iscritto d’ufficio RI 1, nata nel 1979, all’epoca frontaliera (ora al beneficio di un permesso “B”; cfr. doc. 20), presso l’assicuratore __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 3).
B. Con reclamo del 20 aprile 2018 l’interessata è insorta contro la predetta decisione, sostenendo di averne preso conoscenza solo il 25 settembre 2017, quando l’assicuratore gliene ha trasmessa copia. Ella sostiene di aver subito reagito inoltrando un reclamo telefonico e tramite e-mail alla Cassa cantonale di compensazione entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento amministrativo (doc. 41).
C. Con decisione su reclamo del 7 giugno 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo (doc. 42).
D. RI 1, rappresentata dall’Mlaw RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dell’esercizio tempestivo del diritto d’opzione in favore dell’assicuratore malattia italiano a far tempo dal 10 marzo 2009 e il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso (doc. I).
E. Il 6 agosto 2018 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per presentare ulteriori prove ed ha domandato di poter replicare alla risposta di causa (doc. V). Con scritto del 7 agosto 2018 il Giudice delegato del TCA ha rammentato alla ricorrente che i termini sono sospesi dalle ferie giudiziarie, che l’assegnazione di un termine per la replica avviene eccezionalmente e che nel caso di specie non sono dati elementi, né vengono precisati dalla ricorrente affinché sia ordinato un nuovo scambio di allegati. Non è pertanto stata concessa alcuna proroga né è stato ordinato un nuovo scambio di allegati. Alla medesima è stato rammentato che con l’esercizio di cui all’art. 9 Lptca può esprimersi, laddove lo ritiene necessario, nel merito della risposta di causa della Cassa (doc. VI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2. In concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo.
La ricorrente, oltre a contestare tale circostanza, fa valere di aver esercitato tempestivamente il suo diritto di opzione.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso di specie unico oggetto del contendere è la tempestività del reclamo contro la decisione del 10 marzo 2009.
Nella misura in cui l’insorgente fa valere motivazioni di merito (ad esempio laddove sostiene di essere stata assicurata al sistema sanitario italiano oppure quando afferma di aver esercitato il suo diritto d’opzione in data 16 novembre 2009 per il tramite del Modulo ufficiale per Comuni e rileva di aver nuovamente potuto esercitare il suo diritto di opzione quando è giunta nel Comune di __________), il suo ricorso si rivela irricevibile.
Va qui abbondanzialmente evidenziato che l’assicurata sostiene che nel merito la vertenza concerne l’affiliazione d’ufficio presso __________ dal mese di marzo 2009 al mese di luglio 2011, essendo in seguito partita dalla Svizzera, fino al novembre 2013 quando ha nuovamente ottenuto un permesso “G” (cfr. ricorso punto 4, cfr. anche e-mail del 23 marzo 2018 doc. 37 e doc. 20).
nel merito
3. Con decisione del 10 marzo 2009 la Cassa cantonale di compensazione ha iscritto d’ufficio l’insorgente presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 3).
L’interessata ha contestato la predetta decisione con scritto del 20 aprile 2018 (doc. 41), sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo il 25 settembre 2017 e di averla subito impugnata telefonicamente e via e-mail. Ella sostiene che il suo gravame è tempestivo.
4. La tempestività delle contestazioni inoltrate da frontalieri contro decisioni di affiliazione d’ufficio emesse in gran parte negli anni 2008 - 2009 dall’allora Ufficio dell’assicurazione malattie (UAM; ora: Cassa cantonale di compensazione), è stata oggetto di numerose sentenze emanate in particolare nel periodo 2009 – 2011 sia da questo Tribunale che dal Tribunale federale (cfr., su tutte, DTF 136 V 295).
Come emerge dalla citata giurisprudenza, a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (cfr. anche DTF 143 III 28 consid. 2.2.1 e DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine).
Un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368).
La notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4).
Nell'ambito applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71, applicabile al caso di specie essendo in vigore all’epoca dell’emissione della decisione del 10 marzo 2009 (cfr. DTF 136 V 295), contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]).
Alla luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici.
Al consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71).
Nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).
Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
5. In concreto l’insorgente afferma di aver ricevuto la decisione del 10 marzo 2009 dell’allora UAM che l’ha affiliata a __________ (doc. 3) solo il 25 settembre 2017 (doc. I) e sostiene che il reclamo del 20 aprile 2018 è tempestivo.
La tesi della ricorrente non può trovare conferma.
La medesima interessata, il 23 agosto 2017, rivolgendosi a __________, ha esplicitamente affermato che “io sottoscritta RI 1 nel 2011 ho consegnato il mio permesso di lavoro presso l’ufficio di __________ e sono uscita dalla Svizzera per trasferirmi in __________. I vostri bollettini di pagamento sarebbero dovuti cessare in quel momento, come comunicatomi a suo tempo, nel 2011, da una vostra operatrice, a cui avevo già spedito tutta la documentazione” (doc. 41/B, sottolineatura del redattore).
Essa inoltre con e-mail del 23 ottobre 2017, nell’ambito di uno scambio di pareri con un funzionario della Cassa, laddove era in discussione l’eventuale riaffiliazione presso __________ dopo aver riottenuto il permesso G nel 2013, ha chiesto “perché sono sempre affiliata alla __________ se consegnando il permesso per 2 anni al mio rientro potevo scegliere la cassa malati che preferivo? La consulente della stessa __________ mi disse che dovevo consegnare il permesso per almeno 6 mesi” (doc. 25 pag. 2, sottolineature del redattore).
Ne segue che l’insorgente, al più tardi nel corso del 2011, era al corrente di essere affiliata presso l’assicuratore __________. L’interessata a quell’epoca riceveva le fatture per il pagamento dei premi (doc. 41/B: “[…] I vostri bollettini di pagamento sarebbero dovuti cessare in quel momento […]”). Ella ha pure preso contatto con l’assicuratore proprio per far cessare l’invio delle fatture in seguito alla sua partenza per l’estero (doc. 41/B: “[…] come comunicatomi a suo tempo, nel 2011, da una vostra operatrice […]”) ed ha trasmesso a __________ la documentazione atta a comprovare la sua partenza dalla Svizzera (doc. 41/B: “[…] a cui avevo già spedito tutta la documentazione […]”). L’insorgente si era pure interessata presso il medesimo assicuratore per sapere quali passi intraprendere per cambiare Cassa malati in caso di ritorno nel nostro Paese (doc. 25 pag. 2: “[…] La consulente della stessa __________ mi disse che dovevo consegnare il permesso per almeno 6 mesi […]”).
A prescindere da quando l’interessata ha ricevuto la decisione del 10 marzo 2009, accertato che la medesima ricorrente all’epoca non aveva sottoscritto alcuna proposta d’assicurazione (lettera del 19 settembre 2017, doc. DD), ma sapeva di essere assicurata presso __________ (doc. 41/B e 25 pag. 2), se non fosse stata d’accordo con la sua affiliazione, l’avrebbe dovuta contestare subito.
Infatti, la persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in tempo utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un’altra era al corrente della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona fede (sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti).
In concreto l’insorgente è malvenuta a sostenere, a quasi 7 anni di distanza da quando lei stessa si è rivolta all’assicuratore chiedendo di non più trasmetterle i bollettini di versamento a causa della sua partenza per l’estero e domandando se dopo il suo ritorno poteva scegliere liberamente un’altra Cassa malati (doc. 41/B e 25 pag. 2), di nulla aver saputo circa la sua affiliazione d’ufficio presso __________. Ella l’ha infatti accettata perlomeno fino alla sua partenza dalla Svizzera nell’agosto 2011 per oltre due anni.
È vero che l’interessata in sede di ricorso sostiene di essersi sempre opposta al pagamento dei premi. Tuttavia non ha apportato alcuna prova e non ha prodotto alcuno scritto atto a comprovare, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, quanto affermato, segnatamente circa una contestazione della sua affiliazione all’assicurazione delle cure medico-sanitarie, né in sede amministrativa, né in sede ricorsuale e neppure nel termine di 10 giorni per produrre eventuali mezzi di prova.
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio.
Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In queste condizioni l’interessata non può neppure prevalersi, ed infatti non lo fa, della nota telefonica della Cassa secondo la quale il 9 dicembre 2009 lei stessa avrebbe telefonato all’amministrazione per comunicare di aver inoltrato formale reclamo contro la decisione del 10 marzo 2009; sia perché la medesima assicurata sostiene di non aver mai effettuato tale telefonata non avendo ricevuto la decisione formale (doc., I), sia perché il contatto telefonico sarebbe comunque avvenuto alla fine del 2009 allorché successivamente ha accettato la sua affiliazione per un altro anno e mezzo senza contestarla.
Non avendo comprovato di aver censurato, all’epoca, la sua affiliazione presso __________, a giusta ragione la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto tardivo il reclamo del 20 aprile 2018, poiché inoltrato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 76 cpv. 1 LCAMal).
Ne segue che non occorre esaminare la questione sollevata dalla ricorrente secondo cui avrebbe contestato la decisione del 10 marzo 2009, ricevuta il 25 settembre 2017 unitamente allo scritto di __________ del 19 settembre 2017 (doc. DD), tramite telefono ed e-mail (cfr. tuttavia DTF 142 V 152, sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016, sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 e sentenza cantonale 30.2016.41 del 7 febbraio 2017). Di conseguenza la chiesta audizione del funzionario __________ per comprovare di aver contestato telefonicamente la decisione è superflua.
L’assicurata richiama anche, al punto I.A. del ricorso, l’intero incarto della Cassa, prodotto con la risposta di causa e già trasmessole dall’amministrazione (doc. 45), e gli incarti dall’assicuratore __________ e della __________ (doc. I, pag. 2).
A questo proposito va rammentato che l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
Incombe alla parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3).
In concreto questo TCA ritiene che la documentazione agli atti è sufficiente per decidere nel merito della vertenza e rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il ricorso va respinto.
Con l’emanazione della sentenza la richiesta di concedere l’effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti