Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 26 luglio 2018 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1931, ha inoltrato, nel corso degli anni, le domande di riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (RIPAM) per il 2012, 2013, 2014 e 2015. Le richieste sono state accolte favorevolmente dalla Cassa cantonale di compensazione con decisioni del 15 dicembre 2011 (fr. 1'558.80 di riduzione per il 2012), del 17 dicembre 2012 (fr. 1'533.60 di riduzione per il 2013), del 30 novembre 2013 (fr. 1'515.60 di riduzione per il 2014) e del 20 novembre 2014 (fr. 1'458 di riduzione per il 2015).
B. In seguito all’inoltro della domanda per la riduzione del premio per il 2016, l’amministrazione ha accertato che RI 1 conviveva da oltre 10 anni con __________, nata nel 1935. La Cassa cantonale di compensazione ha di conseguenza ricalcolato i sussidi per gli anni dal 2012 al 2015 e con decisioni del 31 gennaio 2016 ha respinto le domande.
C. Il 1° febbraio 2016 la Cassa cantonale di compensazione ha informato gli assicuratori malattie di RI 1 delle modifiche della RIPAM per gli anni dal 2012 al 2015 (cfr. doc. A1, punto 2 in fine).
D. Il 2 febbraio 2018, dopo essere stato richiesto dall’assicuratore malattie __________ di versare i premi non più coperti dal sussidio, RI 1 ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione una domanda di condono degli importi richiesti in restituzione per gli anni dal 2012 al 2015 (doc. A2: “Gesuch um Erlass der Rückforderung von Prämienverbilligung der Jahre 2012, 2013, 2014, 2015”).
E. Con 4 distinte decisioni del 26 aprile 2018 (doc. 7a-d), confermate dalla decisione su reclamo del 26 luglio 2018 (doc. A1), l’amministrazione ha respinto la domanda poiché non è adempiuta la condizione della buona fede, giacché l’interessato nei moduli di richiesta dei sussidi non ha mai indicato il nominativo della convivente.
F. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo con un ricorso in tedesco (doc. I), tradotto in italiano (doc. III), su ingiunzione del Tribunale (doc. II), dopo la concessione di una proroga (doc. V). Il ricorrente rileva di essere stato domiciliato in Ticino fino al mese di ottobre 2016 e di aver sempre chiesto ed ottenuto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fino al 2015. L’interessato, che sostiene di non padroneggiare l’italiano e di essere stato tenuto all’oscuro del fatto che a partire dal 2012 la legge è cambiata, nel senso che dal 1° gennaio di quell’anno i conviventi fanno parte dell’unità di riferimento, afferma di aver chiesto aiuto presso il Comune di __________ per compilare correttamente il formulario, che sarebbe stato riempito in sua presenza direttamente dai funzionari del suo Comune di domicilio. Egli rileva inoltre che nel Canton __________, dove ora risiede, riceve la riduzione dei premi ed è al beneficio delle assicurazioni complementari. Essendo il suo patrimonio praticamente nullo e vivendo unicamente della rendita AVS e delle prestazioni complementari qualsiasi richiesta di rimborso sarebbe comunque volta all’insuccesso.
G. Con risposta del 22 ottobre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
H. Dopo aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, per prendere ulteriormente posizione in merito, l’assicurato è rimasto silente.
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
Infatti il TCA si è già chinato in numerose occasioni su fattispeci simili alla presente (cfr., da ultimo, la sentenza 36.2018.60 del 24 settembre 2018, emanata nella composizione di tre giudici; cfr. anche la sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017).
nel merito
2. Come evocato in numerose sentenze emesse da questo Tribunale (cfr. STCA 36.2018.8-14 del 22 maggio 2018; STCA 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017; STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015, STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, STCA 36.2016.4 del 24 marzo 2016, STCA 36.2016.11 del 18 aprile 2016, STCA 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e STCA 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 1° gennaio 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), hanno subito una modifica sostanziale.
Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seguenti LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1; per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’Esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
3. Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti, l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.
Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali. La legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su quest’aspetto, come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps.
4. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
5. Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Secondo l’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L’art. 4 cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
Sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà".
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
6. La giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
“Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
7. Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.
8. In concreto l’insorgente, con l’impugnativa, non contesta la restituzione dell’importo percepito dal 2012 al 2015 quale sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e meglio la circostanza che l’assicuratore malattie abbia chiesto la restituzione del versamento dei premi non più coperti dal sussidio. Egli non censura neppure le decisioni del 31 gennaio 2016 e le successive prese di posizione del 15 aprile 2016 tramite le quali la Cassa, con il ricalcolo del sussidio, ha in sostanza riesaminato le precedenti decisioni di fissazione dei sussidi del 15 dicembre 2011, del 17 dicembre 2012, del 30 novembre 2013 e del 20 novembre 2014, ed ha concluso per l’assenza di qualsiasi diritto alla riduzione del premio poiché l’insorgente ha convissuto con __________. Egli del resto non nega neppure la circostanza che in quegli anni vi è stata una convivenza stabile.
L’interessato domanda invece esplicitamente il condono dell’importo che gli era stato riconosciuto quale sussidio negli anni dal 2012 al 2015 (doc. A2, scritto del 2 febbraio 2018: “Gesuch um Erlass der Rückforderung von Prämienverbilligung der Jahre 2012, 2013, 2014, 2015” e ricorso, doc. V, punto B, pag. 3; cfr. la versione tedesca, doc. I, pag. 3: “[…] Ich stelle Antrag bzw. Gesuch um Erlass der Rückforderung der Prämienverbilligung”).
9. Nel caso di specie l’amministrazione ha negato la buona fede del ricorrente poiché nei formulari per la richiesta della riduzione dei premi per l’assicurazione malattie (RIPAM) per gli anni 2012-2015 ha omesso di indicare i dati di __________, con la quale ha convissuto stabilmente negli anni in esame.
L’interessato non contesta di aver omesso di segnalare la convivenza ma sostiene di essere stato all’oscuro della modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ossia l’introduzione del concetto di unità di riferimento (cfr. consid. 2-3) con la conseguente presa in considerazione anche degli elementi reddituali e della sostanza dell’eventuale convivente.
La censura va respinta.
Infatti, la modifica è stata esplicitamente citata e messa in evidenza nel modulo per la domanda di riduzione del premio LAMal 2012.
In primo luogo, al punto 1, “dati personali, situazione professionale attuale dei componenti dell’unità di riferimento”, accanto ai dati della persona richiedente, era previsto un apposito spazio, di medesima grandezza e che occupava circa ¾ di pagina, dove indicare i dati del “coniuge/convivente/partner registrato” (cfr. doc. 3a).
In secondo luogo, nelle istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta, l’amministrazione ha esplicitamente reso attenti gli assicurati che “a partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti cambiamenti: (…) l’introduzione del nuovo concetto di unità di riferimento” (grassetto e sottolineatura in originale, allegato doc. 3a). Circa l’unità di riferimento le istruzioni prevedono che essa “stabilisce la cerchia di persone da considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: (…) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)”.
In concreto il formulario per la richiesta di riduzione di premio dell’assicurazione malattie per l’anno 2012 sull’etichetta prestampata portava l’indirizzo del ricorrente e di __________. L’interessato ha cancellato il nome “__________” e nello spazio relativo al “coniuge/convivente/partner registrato”, non ha indicato alcun nome, limitandosi ad apporre la crocetta a “femminile”, per quanto concerne la domanda relativa al sesso e “divorziato/a” per quanto concerne lo stato civile.
Egli non ha fornito alcun dato circa la presenza di __________ (doc. 3a) e non ha allegato, come richiesto in calce a pagina 1, copia del certificato di cassa malati e della tessera d’assicurazione malattie LAMal e della notifica di tassazione IC 2009 della propria convivente.
Le istruzioni sono chiare e non sono soggette ad interpretazione alcuna. Se vi è una convivenza stabile, l’assicurato è tenuto ad indicare nel formulario anche i suoi dati. Non vi è alcuna ambiguità circa i termini utilizzati.
Certo. Le istruzioni non precisavano in cosa consiste una convivenza “stabile”. Tuttavia, non spettava all’assicurato interpretare lo scopo o l’importanza delle informazioni espressamente richieste. La formulazione della domanda, esplicita circa la presenza di una convivente, avrebbe semmai dovuto far ritenere all’insorgente che tale aspetto aveva un’incidenza sul diritto alla riduzione del premio e che andava segnalato.
In caso di dubbio e se avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni, il ricorrente avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle istruzioni, alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti dalla modifica di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso attenti tutti gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle istruzioni, che “è quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto agli anni scorsi, vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal” (grassetto in originale; cfr. anche sentenza 36.2018.60 del 24 settembre 2018, sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017 e sentenza 36.2018.21 dell’11 giugno 2018). Non va poi dimenticato che con sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA, in un caso in cui l’assicurato sosteneva di non essere al corrente delle norme entrate in vigore nel 2012, ha già rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) – non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).
Non va poi dimenticato che l’interessato aveva inoltrato reclamo contro l’importo riconosciutogli per l’anno 2012.
La decisione su reclamo, datata 6 aprile 2012 (cfr. allegato doc. 3a), a pag. 4, indica tra l’altro che i “partners conviventi (cioè non sposati), vengono considerati come una sola unità di riferimento” e che nel caso specifico l’unità di riferimento figurante nella decisione è composta dal solo ricorrente.
Ora, alla luce di quanto ribadito nella decisione su reclamo del 6 aprile 2012, l’interessato non poteva, in buona fede, percepire i sussidi sulla sola base dei suoi dati senza essersi mai informato presso l’amministrazione per sapere se era stata presa in considerazione anche la convivente (cfr. sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016 e la citata sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46).
All’assicurato non potevano pertanto sfuggire le importanti modifiche valide dal 1° gennaio 2012. L’insorgente invece non ha informato la Cassa di compensazione neppure negli anni seguenti, 2013-2015, allorché, visto il tempo trascorso, la stabilità della convivenza doveva apparire in maniera ancora più evidente.
La circostanza che nell’attuale Cantone di domicilio l’interessato percepisce la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non cambia l’esito della presente procedura, già solo per il fatto che i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per stabilire le condizioni per il diritto al sussidio che di conseguenza possono cambiare a dipendenza del domicilio della persona assicurata (cfr. Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) e art. 65 LAMal).
Infine, non può neppure essere d’aiuto all’insorgente la circostanza, accennata nel ricorso, secondo cui, a causa della scarsa padronanza dell’italiano, per la corretta compilazione dei formulari di richiesta del sussidio avrebbe chiesto aiuto ai funzionari del suo Comune di domicilio, i quali li avrebbero compilati in sua presenza (cfr. anche la sentenza 33.2018.1 del 22 agosto 2018, in ambito di prestazioni complementari, dove una funzionaria comunale aveva redatto la lettera indirizzata alla Cassa di compensazione per segnalare l’inizio dell’attività lucrativa della moglie di un beneficiario di prestazioni).
A prescindere dalla circostanza che l’interessato non fornisce prove al riguardo, va evidenziato come l’insorgente non fa valere che i funzionari gli avrebbero dato informazioni errate, nel senso che un’eventuale convivente non avrebbe dovuto essere indicata nel modulo. Né egli sostiene che i funzionari fossero al corrente della convivenza stabile con l’interessato e malgrado ciò non abbiano ritenuto necessario citarla. Egli non pretende neppure che i funzionari fossero competenti per fornire informazioni in merito.
Del resto, nel formulario relativo alla richiesta di sussidio per il 2012, alla domanda se “ha effettuato una donazione o una cessione in usufrutto di sostanza immobiliare in data successiva al 31.12.2004”, figura la risposta “keine Schenkung” ed anche la data è in lingua tedesca (doc. 3a). Se fosse stata compilata da un funzionario comunale l’indicazione sarebbe verosimilmente stata scritta in italiano. I moduli concernenti gli anni 2013 (doc. 3b), 2014 (doc. 3c) e 2015 (doc. 3d) erano invece già precompilati e l’interessato si è limitato a firmarli ed a porre la data, senza aggiungere alcunché.
In queste circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto un’incidenza diretta sul calcolo della prestazione e che dunque il ricorrente ha commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza 36.2018.60 del 24 settembre 2018; sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017).
Alla luce di quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.
Di conseguenza la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti