Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2018.81

 

TB

Lugano

10 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 ottobre 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Il premio per l’assicurazione malattia obbligatoria di RI 1, 1944, beneficiario di PC, ammontava nel 2017 nel Canton __________ a Fr. 377,10 al mese (doc. 3). Il 23 settembre 2017 (doc. 3) l’assicurato ha comunicato a CO 1 che il suo nuovo indirizzo era a __________ e ha chiesto di inviargli i conteggi solo per sé essendosi separato dalla moglie, mentre il figlio __________ continuava a vivere con la mamma.

 

La Cassa malati l’ha informato il 10 novembre 2017 (doc. 3) che, fatto salvo l’invio della decisione di separazione dal 1° settembre 2017, avrebbe considerato la separazione a decorrere dal 1° ottobre 2017. Il premio in Ticino ammontava a Fr. 431,10 al mese.

 

                                  B.   Con conteggio n. __________ il 7 ottobre 2017 (doc. 6) la Cassa malati ha chiesto all’assicurato il pagamento di Fr. 971,90 consistenti in Fr. 456,90 per le due mensilità di premio LAMal di settembre e ottobre 2017 di RI 1, in Fr. 417.- per il premio LAMal di settembre 2017 della moglie __________ e in Fr. 98.- per il premio LAMal di settembre 2017 del figlio __________.

 

Il 17 dicembre 2017 (doc. 8) la Cassa malati ha diffidato RI 1 a pagare Fr. 971,90 entro il 4 gennaio 2018 e il 13 gennaio 2018 (doc. 8) l’ha sollecitato a versare Fr. 991,90, di cui Fr. 20.- di spese.

 

                                  C.   Con decisione del 15 febbraio 2018 (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha posto l’assicurato al beneficio delle prestazioni complementari all’AVS retroattivamente dal 1° settembre 2017, riconoscendogli così il pagamento del premio forfettario per l’assicurazione malattie.

 

                                  D.   Fra le parti è intercorsa diversa corrispondenza sul presunto debito dell’assicurato nei confronti del suo assicuratore, sulla somma del dovuto e sul motivo stesso di tale scoperto visto che l’interessato ha fatto valere di essere stato al beneficio delle prestazioni complementari dal Canton __________ dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dal 1° settembre 2017 dal Canton Ticino.

 

                                  E.   Il 15 maggio 2018 (doc. 8) la Cassa malati ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per il premio LAMal di settembre 2017 per Fr. 528,40, a cui si sono aggiunti Fr. 130.- di spese e Fr. 14,15 di interessi dal 13 maggio 2018.

L’opposizione dell’assicurato al PE è stata tolta con la decisione formale del 12 giugno 2018 (doc. 9), in cui la Cassa malati ha confermato interamente il suo credito.

 

                                  F.   Con lo scritto del 14 agosto 2018 (doc. A5) l’assicuratore ha risposto all’opposizione del 20 giugno 2018 (doc. 10) spiegando la natura del suo credito di Fr. 528,40: Fr. 971,90 – Fr. 431,10 [riduzione del premio di ottobre 2017] – Fr. 11,30 [Fr. 5,65 x 2 per le tasse ambientali di novembre e dicembre 2017] – Fr. 1,10.

Qualora l’assicurato avesse versato l’importo dovuto entro il 15 settembre 2018 il creditore avrebbe rinunciato alle spese, agli interessi e alle spese esecutive e avrebbe ritirato l’esecuzione.

 

Il 10 settembre 2018 (doc. 13) l’assicurato ha proposto un’altra lettura della situazione e quel giorno ha pagato Fr. 474,40.

Questa somma è composta dalla restituzione del sussidio di Fr. 377,10 che la Cassa malati gli ha erroneamente versato l’11 aprile 2018 per il premio del mese di settembre 2017 e di Fr. 97,30, importo risultante dalla differenza fra l’importo presumibilmente dovuto di Fr. 971,90 e le riduzioni di premio LAMal versate dalle prestazioni complementari del Cantone Ticino alla Cassa malati in ragione di Fr. 431,10 per settembre e ottobre 2017, così come la tassa ambientale di Fr. 5,65 per questi due mesi e l’importo di Fr. 1,10. Restava dunque scoperta la somma di Fr. 54.-, corrispondente alla differenza fra il sussidio ticinese (Fr. 431,10) e il premio LAMal __________ (Fr. 377,10).

 

                                  G.   Con decisione su opposizione del 16 ottobre 2018 (doc. A7), redatta in lingua tedesca, CO 1 ha respinto l’opposizione e confermato che l’importo dovuto dall’assicurato ammontava a Fr. 528,40, a cui andava dedotto il pagamento di Fr. 474,40, ma aggiunte le spese di diffida di Fr. 130.- e gli interessi di mora dal 31 ottobre 2017 fino all’11 settembre su Fr. 528,40 e su Fr. 54.- dal 12 settembre 2018. La Cassa malati ha altresì rigettato l’opposizione del 17 maggio 2018 al PE n. __________ per l’importo di Fr. 528,40, fermo restando le predette aggiunte e deduzioni.

L’assicuratore malattia ha evidenziato che dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 l’assicurato era tenuto al pagamento del premio LAMal di Fr. 371,45 e da ottobre 2017 di Fr. 425,45; fino ad agosto 2017 la Cassa malati ha ricevuto dal Canton __________ il versamento della riduzione del premio di Fr. 417.-, mentre da settembre 2017 il Cantone Ticino le ha versato questo sussidio nella misura del premio LAMal, siccome il sussidio era plafonato all’importo del premio stesso. Per il mese di settembre 2017 la Cassa malati ha quindi ricevuto il versamento di Fr. 377,10 e da ottobre 2017 la riduzione mensile di Fr. 431,10.

Fino ad agosto 2017 l’assicurato era responsabile del pagamento dei premi della moglie __________ e del figlio __________.

Da un controllo contabile è emerso uno scoperto di Fr. 528,40 a carico dell’assicurato per il premio di settembre 2017 e, non ottenendone il pagamento, il 12 maggio 2018 la Cassa malati ha avviato una procedura esecutiva.

L’importo dovuto di Fr. 528,40 deriva dal calcolo seguente:

 

Pretesa di restituzione del sussidio del premio di                   Fr.     834.-

settembre e ottobre 2017 riconosciuto dal Canton __________

per RI 1 (Fr. 417.- x 2)

Pretesa di restituzione del sussidio di settembre 2017            Fr.     417.-

riconosciuto dal Canton __________ per __________

Pretesa di restituzione del sussidio di settembre 2017            Fr.       98.-

riconosciuto dal Canton __________ per __________            _________

                                                                                           Fr.   1'349.-

 

Dedotto il sussidio di settembre 2017 riconosciuto dal            Fr.     377.10

Cantone Ticino a RI 1 (plafonato)

Dedotto il sussidio di ottobre 2017 riconosciuto dal

Cantone Ticino a RI 1        Fr.                                               431.10

Dedotta la differenza di novembre e dicembre 2017                Fr.       11.30

Dedotta la compensazione                                                    Fr.         1.10

Totale arretrato                                                                   Fr.     528.40

 

La Cassa malati ha spiegato che il premio LAMal di settembre 2017 ammontava a Fr. 371,45, ovvero a Fr. 377,10 meno le tasse ambientali di Fr. 5,65 e che poiché il Canton Ticino plafona il diritto alla riduzione del premio LAMal, l’accredito per settembre ammontava dunque a Fr. 377,10 e non a Fr. 444,50 come ritenuto dall’assicurato, che si è basato sulla decisione PC.

Con il pagamento di Fr. 474,40 da parte dell’assicurato restano scoperti Fr. 54.-, somma derivante dalla differenza fra il premio di settembre 2017 plafonato a Fr. 371,10 ricevuto dalla Cassa malati dal Cantone Ticino e il sussidio, plafonato, di Fr. 431,10 versato dal Canton Ticino dal mese di ottobre 2017.

L’assicuratore malattia ha inoltre respinto la richiesta del ricorrente di riconoscere Fr. 100.- per il tempo impiegato nella causa e ha confermato che poiché l’assicurato è stato oggetto di diverse diffide, era giustificato addebitargli Fr. 130.- di spese di diffida così come gli interessi di mora del 5% dal 31 ottobre 2017 all’11 settembre 2018 su Fr. 528,40 e dal 12 settembre 2018 su Fr. 54.-. Le condizioni per il rigetto dell’opposizione al PE n. __________ erano pertanto date. I costi esecutivi di Fr. 53,30 rimanevano infine a carico del debitore.

 

                                  H.   Il 21 novembre 2018 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di condannare CO 1 ad accreditare Fr. 54.- sulla differenza del premio LAMal, a ritirare il PE in questione, ad annullare le spese esecutive, le spese di diffida e gli interessi.

Il ricorrente ha evidenziato di essere stato fino al 31 agosto 2017 al beneficio delle prestazioni complementari dal Canton __________ e dal 1° settembre 2017 di essere beneficiario di PC dal Canton Ticino, perciò egli non dovrebbe avere dei premi LAMal scoperti.

L’assicurato ha rilevato che in un primo momento la sua Cassa malati gli ha fatto presente di avere uno scoperto di Fr. 971,90, poi gli ha rimborsato Fr. 377,10 per il premio di settembre 2017.

In seguito ha ricevuto un precetto esecutivo per Fr. 528,40, che l’assicurato ritiene essere abusivo alla luce delle discrepanze fra quanto indicavano i conteggi online e quanto i conteggi cartacei ricevuti, finché il 10 settembre 2018 egli ha pagato l’ammontare di Fr. 474,90 costituito dall’importo di Fr. 377,10 erroneamente versatogli nell’aprile 2018 dalla Cassa malati e da Fr. 97,30 ancora scoperto secondo la tabella esposta nel suo ricorso.

Ritenuto come l’Istituto delle assicurazioni sociali abbia corrisposto alla Cassa malati gli importi mensili di Fr. 431,10 da settembre a dicembre 2017 e di Fr. 444,60 da gennaio 2018 in poi a titolo di riduzione del premio LAMal, il ricorrente ha dedotto dal suo pagamento la differenza di Fr. 54.- (Fr. 431,10 – Fr. 377,10), sebbene la sua Cassa malati insista nel sostenere di avere ricevuto soltanto l’ammontare di Fr. 377,10 dal Cantone Ticino per il mese di settembre 2017.

 

                                    I.   Nella sua risposta del 14 dicembre 2018 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso dopo avere riproposto le motivazioni addotte nella decisione su opposizione e ha dunque confermato la correttezza della pretesa creditoria di Fr. 54.-, rimasti scoperti a seguito del pagamento, da parte del ricorrente, della somma di Fr. 474,40 contro i Fr. 528,40 chiesti più volte.

 

                                   L.   Le parti hanno avuto modo di discutere ulteriormente della questione in occasione di un’udienza, che ha avuto luogo il 21 marzo 2019 (doc. VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

nel merito

 

                                   2.   Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

 

A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

 

L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Per l’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

 

                                   3.   Per quanto concerne i beneficiari di prestazioni complementari all’AVS/AI, il legislatore ticinese ha previsto all’art. 29 cpv. 2 LALPC (Legge di applicazione della LPC, RL 851.200) che il loro premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è pagato direttamente dal Cantone agli assicuratori.

 

Inoltre, l’art. 3 cpv. 1 LALPC dispone che se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio effettivamente dovuto.

Per l’art. 3 cpv. 2 LALPC, se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.

Infine, il premio di cui ai cpv. 1 e 2 è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie (art. 3 cpv. 3 LALPC).

 

                                   4.   Il 23 settembre 2017 il ricorrente ha comunicato a CO 1 il suo nuovo indirizzo di corrispondenza, informando altresì la Cassa malati che si era separato dalla moglie e dal figlio, perciò i nuovi conteggi dovevano essergli trasmessi solo per se stesso.

 

A seguito di questa comunicazione, la Cassa malati l’ha ritenuto domiciliato nel Cantone Ticino soltanto dal 1° ottobre 2017, ma in realtà egli è domiciliato nel nostro Cantone dal 1° settembre 2017 e la Cassa malati avrebbe potuto e dovuto verificare facilmente questa circostanza.

 

La domiciliazione nel nostro Cantone dal 1° settembre 2017 ha fatto sì che da quella data (doc. A6) il ricorrente è al beneficio delle prestazioni complementari riconosciute dal Cantone Ticino, mentre fino al 31 agosto 2017 era il Canton __________, suo Cantone di domicilio, a versargliele.

 

Dagli atti emerge inoltre che da gennaio 2017 il premio LAMal mensile ammontava a Fr. 377,10 (- Fr. 5,65 di tassa ambientale = Fr. 371,45) e che la riduzione di premio a cui l’assicurato aveva diritto essendo al beneficio delle prestazioni complementari era di Fr. 417.-.

Il premio LAMal dell’interessato era dunque coperto integralmente dalle prestazioni complementari.

 

Trasferitosi nel nostro Cantone, il premio LAMal dell’assicurato ammontava da settembre a dicembre 2017 a Fr. 431,10 al mese (- Fr. 5,65 di tassa ambientale = Fr. 425,45) e beneficiando del sussidio di Cassa malati per il tramite delle prestazioni complementari, che però, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LALPC, riconoscono soltanto il pagamento del premio LAMal effettivo, la Cassa cantonale di compensazione ha versato a CO 1 l’importo effettivo di Fr. 431,10 e non il forfait di Fr. 452.- figurante sulla decisione 15 febbraio 2018 (doc. A6), che costituisce l’ammontare massimo riconosciuto dal Cantone Ticino.

 

 

Da quanto precede discende dunque che il ricorrente, per tutto l’anno 2017, era coperto per il pagamento dei premi LAMal dapprima dalle PC ricevute dal Canton __________ (dal 1° gennaio al 31 agosto 2017) e poi dalle PC riconosciutegli dal Cantone Ticino (dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017).

Di conseguenza, l’assicurato non può essere debitore di alcun premio LAMal.

 

La circostanza che il Cantone Ticino limiti il riconoscimento del sussidio di Cassa malati al premio effettivo LAMal degli assicurati nulla muta alla situazione di RI 1 visto che il suo premio, pari a Fr. 431,10, era comunque inferiore all’ammontare massimo di Fr. 452.- mensili stabiliti per il 2017.

 

Va qui ricordato alla Cassa malati resistente che se in un primo momento ha considerato l’assicurato come domiciliato nel nostro Cantone a decorrere dal 1° ottobre 2017 e ha quindi conteggiato per settembre 2017 il premio LAMal di Fr. 377,10 pagato nel Canton __________ sostenendo che la Cassa cantonale di compensazione ticinese abbia plafonato il suo versamento a tale importo, quando poi però è risultato che il ricorrente si è separato dalla moglie e si è domiciliato in Ticino dal 1° settembre 2017 percependo di fatto, retroattivamente a quel giorno, le prestazioni complementari e quindi anche il sussidio per il premio LAMal, ecco che è insorto il diritto al pagamento dell’intero premio di Fr. 431,10 e non più di soli Fr. 377,10.

La circostanza che nel Cantone Ticino il pagamento dei premi LAMal sia limitato al premio massimo forfettario, come visto, non ha alcuna rilevanza nel caso del ricorrente.

Di conseguenza, l’affermazione dell’assicuratore malattia secondo cui “In merito va detto che corrisponde al vero che per il mese di settembre 2017 gli è stata riconosciuta la RIP da parte del Cantone Ticino; tuttavia, dal momento che il premio assicurativo di settembre 2017 ammontava a CHF 371.45 (CHF 377.10 premio dedotta la tassa ambientale di CHF 5.65), e che il cantone Ticino ha limitato (plafonato) l’importo RIP, il bonifico a suo favore per il mese di settembre è di CHF 377.10 (pari all’importo premi), cfr. doc. 4.”, non è affatto corretta.

 

L’assunto secondo cui la Cassa di compensazione ticinese abbia effettivamente versato alla Cassa malati un sussidio di Fr. 377,10 per il mese di settembre 2017 in luogo dei Fr. 431,10 corrispondenti al premio LAMal effettivo dell’assicurato e che una compensazione in tal senso non sia già avvenuta non è corroborata dall’assicuratore, ed è anzi smentita dal doc. 6. Spetterà quindi alla Cassa malati contattare semmai la Cassa cantonale e richiedere specifiche in merito (per un preteso pagamento diretto non completo).

RI 1 percepisce dal Ticino, con le PC, la riduzione del premio direttamente versata all’assicuratore malattie, RIPAM che copre il premio. Egli nulla deve a CO 1.

 

Il ricorrente ha già correttamente restituito alla sua Cassa malati l’importo di Fr. 377,10 che la stessa, per errore, gli aveva versato nell’aprile 2018 quale sussidio per il premio LAMal di settembre 2017.

 

                                   5.   Accertato quindi che il credito è inesistente, alla stessa stregua vanno annullate le spese di diffida che sono state ingiustamente addebitate a un assicurato beneficiario di prestazioni complementari per l’intero anno 2017 e che dunque, di principio, non poteva avere dei premi LAMal scoperti, fatta salva l’evenienza, qui però non realizzata, in cui il premio effettivo fosse superiore al forfait riconosciuto dai Cantoni.

Le spese di diffida ammontanti a Fr. 130.- vanno dunque senza alcun dubbio annullate, siccome prive di alcun fondamento.

 

Medesima sorte riguarda le spese esecutive, anticipate dalla Cassa malati creditrice, non avendo ragione d’essere.

 

Vanno pure annullati gli interessi di ritardo fatti decorrere dalla Cassa malati nei confronti dell’assicurato che, come visto, non poteva essere debitore di alcunché nei suoi confronti e quindi non poteva essere messo in mora.

 

In virtù di quanto precede, vista l’inesistenza del credito, l’esecuzione n. __________ del 15 maggio 2018 dell’Ufficio di esecuzione di __________ si avvera ingiustificata e l’opposizione dell’assicurato al PE va quindi confermata.

 

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto e a RI 1, che per oltre un anno ha fatto valere autonomamente le proprie ragioni fino a dovere adire il TCA, vanno riconosciute delle indennità per le spese sopportate valutate equamente in CHF 200.-- (comprensive della trasferta a Lugano per l’udienza del 21 marzo 2019).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                               1.1.   La decisione impugnata è annullata.

 

                               1.2.   RI 1 non deve versare a CO 1 l’importo di Fr. 54.- per quanto concerne il premio LAMal di settembre 2017.

 

                               1.3.   L’opposizione al PE n. __________ fatto spiccare il 15 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di __________ è confermata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà a RI 1 l’importo di Fr. 200.- a titolo di rimborso di spese.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti