Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2019 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1930, è stata affiliata fino al 26 gennaio 2018 presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie.
B. In data 13 dicembre 2017 (doc. 8) e 22 marzo 2018 (doc. 14) la figlia di RI 1 si è rivolta all’assicuratore chiedendo la restituzione dei premi versati da sua madre dall’affiliazione nel corso del 2008, con i relativi interessi, poiché non avrebbe dovuto essere assoggettata all’obbligo assicurativo in Svizzera, visto che beneficia unicamente di una pensione italiana. L’assicuratore ha risposto il 12 gennaio 2018 (doc. 10) ed il 4 aprile 2018 (doc. 16), rilevando in sostanza che l’autorità competente per decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo ha stabilito che fino al 26 gennaio 2018 ella avrebbe dovuto sottostare alla LAMal.
C. Il 20 novembre 2018 RI 1, questa volta rappresentata dallo RA 1, si è nuovamente rivolta a CO 1, chiedendo la restituzione dei premi, la sospensione della procedura esecutiva in corso, l’emissione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA ed in via supercautelare il blocco del pignoramento previsto per il 28 novembre 2018 (doc. D). Quest’ultima richiesta è stata rinnovata il 22 novembre 2018 (doc. G), mentre il 27 novembre 2018 l’assicurata ha informato CO 1 di aver provveduto al pagamento dei premi oggetto dell’esecuzione, ciò che tuttavia non equivale ad un riconoscimento di debito (doc. I). Essa ha pure nuovamente sollecitato l’emissione di una decisione (doc. I).
D. Il 27 novembre 2018 l’assicuratore ha risposto che è già stato fatto un accertamento secondo cui l’assoggettamento alla LAMal termina il 26 gennaio 2018 (doc. 19).
E. RI 1, rappresentata dallo RA 1, il 29 gennaio 2018 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata/ritardata giustizia, chiedendo che l’assicuratore sia condannato ad emanare la chiesta decisone formale (doc. I).
F. Con risposta del 20 febbraio 2019 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando di aver sempre reagito tempestivamente agli scritti dell’assicurata, da ultimo il 27 novembre 2018, con l’invito a rivolgersi all’autorità cantonale competente. CO 1 afferma di non aver mai detto o lasciato intendere che non avrebbe voluto emanare una decisione formale, ma ha voluto dare la possibilità all’interessata di “persuadersi in prima persona che l’agire di CO 1 era corretto, proprio per snellire i tempi. Altrimenti, se CO 1 avesse emanato seduta stante una decisione formale, a questa sarebbe seguita un’opposizione e di conseguenza una decisione su opposizione e infine un ricorso. Tutto l’iter avrebbe causato un enorme dispendio di tempo, il che non avrebbe giovato all’assicurata stessa per chiarire la propria posizione. Comunque, CO 1 si dichiara disponibile emanare la decisione formale desiderata dall’assicurata il più presto possibile, ma ci tiene a ribadire la correttezza del proprio agire e in nessun caso ritiene di aver voluto privare l’assicurata di un proprio diritto, e cioè di una decisione formale che si esprimesse nel merito.” (doc. III).
G. Con scritto del 28 febbraio 2019 la ricorrente ha ribadito la sua richiesta (doc. V). Chiamato ad esprimersi in merito (doc. VI), l’assicuratore è rimasto silente.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
2. Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127 OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 capoverso 2 LPGA.
Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
3. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
L’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
5. Nel caso di specie, per quanto qui d’interesse, emerge che il 13 dicembre 2017 la figlia della ricorrente si è rivolta all’assicuratore, chiedendo la restituzione immediata di tutte le somme versate per i premi pagati da RI 1 dall’affiliazione, avvenuta nel 2008 (cfr. doc. 3 e 4), con i relativi interessi, sostenendo che sua madre, titolare della sola pensione italiana e senza reddito svizzero, non avrebbe mai dovuto essere assoggettata in Svizzera per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie (doc. 8).
Il 12 gennaio 2018 l’assicuratore ha risposto, rilevando di aver contattato l’autorità cantonale competente per decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, la quale avrebbe accertato che l’interessata è soggetta all’obbligo assicurativo ma, vista la situazione, può chiedere l’esenzione, inoltrando la documentazione necessaria all’IAS (doc. 10).
Il 22 marzo 2018 la figlia dell’insorgente si è nuovamente rivolta a CO 1 sostenendo che sarebbe spettato all’assicuratore informare sua madre che non era tenuta ad assicurarsi in Svizzera. Essa ha reiterato la richiesta di restituzione dei premi con relativi interessi (doc. 14).
Il 4 aprile 2018 l’assicuratore ha risposto rilevando che l’IAS ha stabilito che l’interessata va esonerata dall’assoggettamento alla LAMal in Svizzera dal 26 gennaio 2018 e pertanto fino a tale data è tenuta a versare i premi (doc. 16).
In data 20 novembre 2018 RI 1, rappresentata dallo RA 1, si è nuovamente rivolta a CO 1, chiedendo la restituzione dei premi, la sospensione della procedura esecutiva in corso, l’emissione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA ed in via supercautelare il blocco del pignoramento previsto per il 28 novembre 2018 (doc. D). Quest’ultima richiesta è stata rinnovata il 22 novembre 2018 (doc. G), mentre il 27 novembre 2018 l’assicurata ha informato CO 1 di aver provveduto al pagamento dei premi oggetto dell’esecuzione, ciò che tuttavia non equivale ad un riconoscimento di debito (doc. I). Essa ha pure nuovamente sollecitato l’emissione di una decisione (doc. I).
Il 27 novembre 2018 l’assicuratore ha risposto che è già stato fatto un accertamento secondo cui l’assoggettamento alla LAMal termina il 26 gennaio 2018 (doc. 19).
Il 29 gennaio 2019 l’assicurata ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia.
Tra il momento in cui è stato presentato il primo esplicito sollecito di richiesta di emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA (20 novembre 2018 [doc. D]) e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia (29 gennaio 2019 [doc. I]), sono trascorsi poco più di due mesi.
Ciò che, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, non costituisce, di per sé, una ritardata giustizia. L’assicuratore, prima della richiesta esplicita di emanare una decisione formale, ha del resto sempre risposto sollecitamente alle richieste dell’interessata (13 dicembre 2017/12 gennaio 2018 [doc. 8 e 10] e 22 marzo 2018/4 aprile 2018 [doc. 14 e 16]).
A questo proposito va rammentato che con decreto 35.2018.8 del 12 aprile 2018 il TCA non ha ritenuto esserci una denegata giustizia in un caso in cui tra il momento in cui è stato chiesto (la prima volta) il rilascio di una decisione formale e quello in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice, è trascorso poco più di un mese. La decisione è poi stata emessa il 9 aprile 2018.
Con giudizio 35.2017.23 del 24 aprile 2017, questo Tribunale non ha ritenuto costituire una denegata/ritardata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA, un lasso di tempo di 5 mesi e mezzo tra l’inoltro dell’opposizione (28 settembre 2016) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (14 marzo 2017; la decisione su opposizione è poi stata emessa il 5 aprile 2017), nel corso del quale l’amministrazione ha ritenuto necessario interpellare il proprio medico fiduciario affinché chiarisse taluni aspetti della fattispecie medica.
Cfr. anche decreto 35.2018.110 del 12 dicembre 2018 dove il TCA, constatato che tra il momento in cui il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la fondatezza della decisione de facto del 31 luglio 2018 (e quindi chiesto l’emanazione di una decisione formale ex art. 49 LPGA; era il 7 agosto 2018) e quello in cui è stato presentato il ricorso per denegata/ritardata giustizia (il 6 novembre 2018 – doc. I; la decisione è poi stata emessa il 23 novembre 2018), erano trascorsi 3 mesi, “lasso di tempo tutto sommato breve”, e considerato che nel frattempo l’istituto assicuratore resistente non era rimasto immobile, non ha ritenuto adempiuti gli estremi per ammettere una denegata/ritardata giustizia.
Nel caso di specie visto il breve lasso di tempo trascorso tra la prima richiesta di emanare la decisione formale (20 novembre 2018) ed il ricorso al TCA (29 gennaio 2019; poco più di due mesi), non vi è una ritardata giustizia. Né può esservi una denegata giustizia, ritenuto come l’assicuratore, in sede di risposta (doc. III), seppur con una motivazione arzigogolata, si è detto disponibile ad emanare la decisione il più presto possibile.
All’assicurata non può neppure essere d’aiuto l’invocato art. 127 OAMal. Infatti l’insorgente chiede l’emissione di una decisione formale sulla base dell’art. 49 LPGA, mentre l’art. 127 OAMal si applica alle richieste ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, ossia laddove la fattispecie non è contemplata nell’art. 49 cpv. 1 LPGA (art. 51 cpv. 1 LPGA; procedura semplificata).
Tuttavia, ritenuto il lasso di tempo ad oggi trascorso e la circostanza che nella risposta del 20 febbraio 2019 (doc. III), l’assicuratore si è detto disponibile ad emanare la decisione formale, che tuttavia non è ancora pervenuta, CO 1 è invitata ad emettere in tempi brevissimi il chiesto provvedimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti