Incarto n.
36.2019.40

 

IR/sc

Lugano

3 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sulla petizione del 21 maggio 2019 formulata da

 

 

AT 1  

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

                                    ·   AT 1 è stato collaboratore della __________, poi acquisita da __________, che ha sottoscritto un contratto teso a garantire, in caso di malattia, il versamento di indennità al personale collaboratore. Assicuratore della prestazione è la __________ di __________, la quale, per l’amministrazione, fa capo alla CV 1 sempre a __________ e appartenente al medesimo gruppo assicuratore (doc. A6). Non occorre, alla luce dell’esito della procedura, esporre qui di seguito le pattuizioni contrattuali intervenute tra il datore di lavoro del signor AT 1 e l’assicuratore se non per indicare come il termine d’attesa pattuito tra le parti era di 60 giorni.

 

                                    ·   AT 1, il cui contratto di lavoro è stato disdetto per la fine del mese di giugno 2018, si è ammalato il 12 giugno 2018 divenendo incapace al lavoro. La malattia è durata sino al 23 ottobre 2018.

 

                                    ·   Non ottenendo il versamento delle indennità previste contrattualmente, il signor AT 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni convenendo in giudizio non l’assicuratore delle prestazioni ma la società che fornisce il supporto amministrativo all’assicuratore (doc. I). La motivazione per cui l’assicuratore non ha riconosciuto le sue prestazioni è la partenza all’estero, non annunciata e non motivata, del signor AT 1.

 

                                    ·   La petizione è stata notificata il 21 maggio 2019 alla convenuta in causa CV 1 di __________, per la risposta di causa (doc. II). CV 1 (doc. III dell’11 giugno 2019), ha presentato le sue osservazioni evidenziando anzitutto l’errata indicazione dell’assicuratore e la necessità di dichiarare “inammissibile” (recte: respingere) la petizione rispettivamente di rettificare l’atto. Nel merito la società comparente in causa ha dato atto della bontà delle richieste – almeno parzialmente – formulate dall’assicurato ritenendo dovuto l’importo di CHF 284,05 giornalieri per 38 giorni per un totale di CHF 10'793,90.

 

                                    ·   Nel corso dell’udienza del 17 giugno 2019 (doc. V) il giudice ha informato parte attrice che la

 

" … convenuta in causa è CV 1, mentre assicuratore delle prestazioni, come desumibile dalla stessa polizza assicurativa prodotta (doc. A5/A6), è invece __________. Il giudice da atto che il fatto che l’assicuratrice sia rappresentata dalla CV 1 può creare una confusione nell’assicurato, confusione che però la polizza dipana. Il giudice informa quindi che, non trattandosi di semplice errore scritturale correggibile, l’azione si presenta verosimilmente da respingere. Il Tribunale deciderà su questo aspetto preliminarmente. (…)”;

 

                                         le parti sono comunque state invitate a “discutere il merito della questione alla luce della riproponibilità dell’azione … e ritenuto come i rappresentanti della qui convenuta appartengano al __________” cui fa capo anche l’assicuratrice delle prestazioni, con il rilievo della loro rappresentanza dell’assicuratore.

 

                                         Dopo lunga discussione sono state formulate due proposte di liquidazione del caso nel merito ed in chiusura di verbale all’assicurato è stato concesso un termine di riflessione. Con lettera 18 giugno 2019 AT 1 ha accettato la contro proposta dell’assicuratore (doc. VI), l’atto è stato trasmesso ai rappresentanti dell’assicuratore presenti all’udienza (doc. VII) che, con lettera del 21 giugno 2019, hanno preso posizione in merito.

 

 

considerato in diritto che

 

                                    ·   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                                    ·   Nel caso in esame AT 1 ha convenuto in causa un assicuratore (malattia) che non è l’assicuratore chiamato a fornire le prestazioni assicurate. Come già evidenziato da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella recente STCA 36.2019.34 del 3 giugno 2019, di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione passiva, non può procedere alla sua sostituzione con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte, sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).

                                    ·   La modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indi-cazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettifica è possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).

 

                                    ·   In una sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto. Alle considerazioni del punto 2.2 e successive, con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).

 

                                         La legittimazione passiva, come quella attiva, è una condizione di merito del diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). In merito vanno segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017 e 36.2019.34 del 3 giugno 2019, dove il TCA ha respinto la petizione poiché l’attore aveva convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.

 

                                    ·   In ambito di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2).

 

                                    ·   In concreto con la petizione l’attore non ha convenuto l’assicura-tore figurante nella polizza assicurativa ma un altro assicuratore del medesimo gruppo che fornisce all’assicuratore vincolato dal contratto un’assistenza amministrativa. L’errore in cui è incorso l’attore è certamente perdonabile con il fatto che egli, economista, non è esperto di diritto assicurativo e le due assicurazioni hanno nomi che si richiamano e possono ingenerare confusione. Non di meno, in concreto, manifestamente non si è confrontati con un semplice errore redazionale, di natura formale, che tocca semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è in presenza di un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), che non è titolare del diritto di cui si chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: […] Bien que l'on puisse comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable”). Di conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2).

 

                                         L’assicuratore non ha, del resto, acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte come richiede l’art. 83 cpv. 4 CPC né con la risposta (doc. III), né in sede di udienza (doc. V).

 

                                    ·   Da quanto precede deriva che la petizione deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019), e questo anche se, nelle more della procedura e in conseguenza all’udienza svolta, le parti hanno reperito una soluzione al loro litigio. Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. e CPC), e non sono assegnate ripetibili, poiché l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018 e sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018).

 

                                    ·   Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

 

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

 

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La petizione 21 maggio 2019 formulata da AT 1, __________, è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti