Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2019.64

36.2019.72

 

IR/sc

Lugano

13 settembre 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sui ricorsi del 18 luglio 2019 formulati da

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

 

 

contro

 

 

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie (RIPAM 2018)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto e in diritto

 

                                   1.   L’unità di riferimento composta da RI 1, 1972, celibe, salariato, domiciliato a __________, dalla convivente RI 2, 1971, divorziata, senza attività lucrativa primaria, e dai loro figli __________ (2011) e __________ (2013), ha chiesto, mediante formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione l’8 giugno 2018, la riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie per l’anno 2018 (doc. B1). A sostegno della loro richiesta i conviventi hanno prodotto la decisione di tassazione 2015 che accerta redditi complessivi (prima delle deduzioni) di CHF 79'468 (inserto al doc. B1).

 

                                   2.   Mediante decisione del 30 giugno 2018 (doc. B2) l’amministrazione ha accolto la richiesta e riconosciuto all’UR una riduzione dei premi a partire dal 1° luglio 2018 sino alla fine di quell’anno per un importo complessivo di CHF 3'158,50. I signori RI 2 e RI 1 hanno, entrambe, contestato la decisione non condividendo il provvedimento della Cassa che ha concesso loro il sussidio solo per il secondo semestre 2018 e non invece per l’intero anno.

 

                                   3.   La Cassa cantonale di compensazione, ricevuto il reclamo, ha verificato i conteggi allestiti (doc. B4) ed ha scritto agli assicurati una lettera di spiegazione con cui ha motivato il suo agire, richiamando le norme applicabili e la prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia.

 

                                   4.   Con scritto 28 maggio 2018, avente per oggetto la riduzione dei premi del 2017 (la cui procedura è sfociata nell’emanazione di una decisione su reclamo 21 giugno 2019 impugnata a questo Tribunale, ricorsi formanti gli incarti 36.2019.63 e 36.2019.71 decisi con sentenza separata) e la riduzione dei premi del 2018, i signori RI 2 e RI 1 contestano il rifiuto di riconoscere loro, con due figli minorenni a carico e con condizioni economiche che giustificano l’aiuto sociale, la riduzione del premio.

 

                                   5.   Nelle more della procedura relativa alla riduzione dei premi 2017 e 2018 l’amministrazione ha emanato, il 31 maggio 2018, la decisione relativa alla riduzione dei premi per l’anno 2016, procedura sino a quel momento rimasta in sospeso in attesa di chiarimenti. La Cassa ha accolto la postulazione degli assicurati, ha riconosciuto loro un sussidio complessivo (per i 2 adulti e i due minorenni componenti l’unità di riferimento) di CHF 5'824,80 per quell’anno. Il mese successivo, ossia il 30 giugno 2018, l’amministrazione ha reso invece la sua decisione relativa alla riduzione dei premi del 2018, ammettendo il sussidio solo per il secondo semestre dell’anno.

 

                                   6.   Mediante scritto del 27 luglio 2018 i qui ricorrenti hanno ulteriormente richiesto il sussidio 2017 e 2018 “già chiesto con la nostra lettera del 28 maggio 2018” ribadendo l’importanza dell’aiuto sociale, e ciò a seguito di pretesa informazione errata da parte del Comune circa il riconoscimento dell’aiuto sociale (rispettivamente circa la trasmissione dei moduli per la richiesta). Il 14 agosto 2018, con riferimento alla riduzione dei premi dell’anno 2018, una collaboratrice della Cassa ha spiegato (in forma scritta) ai signori RI 1 e RI 2 che la riduzione dei premi non poteva essere concessa per l’intero ano 2018 siccome la domanda pervenuta nel giugno dell’anno medesimo di sussidio. Il 9 ottobre 2018 gli assicurati, in rappresentanza dell’unità di riferimento, hanno evidenziato di avere ricevuto la decisione 31 maggio 2018 concernente la riduzione dei premi 2016 e, conseguentemente, il “formulario per la richiesta di riduzione del premio 2018 che abbiamo prontamente compilato e rispedito” evidenziando di avere espresso “in tempo debito seppur verbalmente con l’impiegato della cancelleria Comunale di __________ nell’autunno 2016” la volontà di richiedere i sussidi per “l’anno 2017 e seguenti” ricevendo informazione dal medesimo collaboratore del Comune che il “rinnovo della domanda per gli anni a venire era accordato … in automatico e non si doveva più inoltrare alcun documento che eravamo già registrati”. Gli assicurati hanno quindi “creduto di non dover fare altro … Dal vostro scritto del 14 agosto desumiamo che l’unica autorità competente è il vostro ufficio … e solo ora ne siamo consapevoli ma di nuovo confermiamo che eravamo in buona fede e fiduciosi nel sistema dei sussidi che di anno in anno è automatico” (doc. B6).

 

                                   7.   Il 2 aprile 2019 l’amministrazione, recepito l’atto quale reclamo, ha trasmesso ai conviventi una richiesta di informazioni per la verifica dei presupposti per l’accertamento manuale della situazione economica al di fuori della tassazione applicabile (doc. B7), documento richiamato il 5 giugno successivo (doc. B8).

 

                                   8.   Senza che gli assicurati abbiano ancora dato seguito a tale invito, per le ragioni addotte verbalmente in corso d’udienza del 3 settembre 2019, ossia per la mancanza di dati ancora definitivi per quanto concerne i redditi della signora RI 2, i membri adulti dell’UR hanno contestato davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (ricorsi 18 luglio 2019, doc. I inc. 36.2019.64 / 36.2019.72) sia il riconoscimento della RIPAM 2018 in maniera parziale (ossia per il secondo semestre) sia il mancato riconoscimento (per tardività ingiustificata) della RIPAM 2017 (ricorsi, quest’ultimi, che formano gli incarti 36.2019.63 e 36.2019.71 e sono decisi, come anticipato, con atto separato). A fondamento del loro ricorso contro la decisione formale 30 giugno 2018 (in assenza di una decisione resa su reclamo) della Cassa cantonale di compensazione i signori RI 1 e RI 2 pongono gli stessi motivi già addotti con il reclamo doc. B6 (v. precedente punto 6).

 

                                   9.   Il ricorso è stato intimato alla Cassa cantonale di compensazione il 19 luglio 2019 (doc. II) in uno con lettera esplicativa e di richiesta del giudice delegato (doc. III del 19 luglio 2019). L’amministrazione ha preso posizione in merito ai ricorsi sia per la RIPAM 2017 sia per la riduzione riferita al 2018 (doc. IV), proponendo la reiezione del ricorso riferito alla RIPAM 2017 e di dichiarare non ricevibile il ricorso che contesta la riduzione 2018 in assenza di una decisione su reclamo e ritenuta l’istruttoria incompleta. La risposta è stata intimata ai ricorrenti il 20 agosto 2019 (doc. V) e le parti sono state convocate ad un’udienza di discussione il 3 settembre 2019 (doc. VI) nel corso della quale, quo al ricorso riferito alla RIPAM 2018, è stato verbalizzato quanto segue:

 

" In questa sede la Cassa dà atto che è ancora pendente in fase di reclamo la decisione sui sussidi 2018 perché sono in corso delle verifiche relative ai redditi conseguiti nel corso di quell’anno ciò che potrà essere svolto quando la signora RI 2 avrà trasmesso alla Cassa la documentazione necessaria ad attestare i suoi personali redditi, ciò che non è ancora possibile perché c’è un bilancio. È solo (…) a quel momento la Cassa potrà fare il punto della situazione e decidere in merito. Siccome non emessa una decisione su reclamo per la riduzione 2018 il ricorso come tale non è ricevibile, i ricorrenti fanno presente di averlo inoltrato per completare il ragionamento sulla riduzione per il 2017.”

 

                                         Per quanto attiene i ricorsi riferiti alla RIPAM 2018 non sono state raccolte ulteriori prove.

 

                                10.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Nel caso concreto il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte (ricevibilità di un ricorso in assenza di decisione impugnabile) non è nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA reperibili sul sito: www.sentenze.ti.ch. D’altro canto l’art. 4 cpv. 1 Lptca prevede la possibilità al giudice delegato di evadere monocraticamente il ricorso che si palesi irricevibile, come in casu.

 

                                11.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato.

 

                                12.   Nel caso in esame, come constatato e ammesso dagli stessi ricorrenti in sede d’udienza, il loro reclamo contro la decisione mediante la quale l’amministrazione ha riconosciuto loro unicamente il sussidio 2018 per il secondo semestre dell’anno, non costituisce una decisione emanata su reclamo. Il loro reclamo contro la decisione formale come riassunto nelle considerazioni che precedono, non è ancora stato evaso dalla Cassa. L’amministrazione sta valutando l’eventuale possibilità di applicare l’art. 14 RegLCAMal (accertamento manuale de reddito al di fuori della tassazione applicabile). In assenza di emanazione di una decisione su reclamo impugnabile al TCA il gravame formulato contro la decisione in materia di riduzione dei premi 2018 non è ricevibile.

 

                                         L’atto dei signori RI 1 e RI 2 non adempie neppure i presupposti di un ricorso per ritardata giustizia. I ricorrenti stessi non lamentano un ingiustificato ritardo nell’emanare la decisione su reclamo poiché l’amministrazione attende dalla signora RI 2, l’invio di documenti la cui trasmissione è già stata richiamata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    I ricorsi 18 luglio 2019 di RI 1 e RI 2, __________, in tema di RIPAM 2018, non sono ammissibili.

 

2.    Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti