Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2019.77-81

36.2019.93-97

 

IR/sc

Lugano

27 aprile 2020

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 9 settembre 2019 formulati da

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su reclamo del 9 agosto 2019 emanate da

 

 

 

chiamato in causa:

 

 

 

CO 1  

 

 

TERZ 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1 è nata il __________ 1967, cittadina svizzera, attinente di __________, è domiciliata a __________ in Via __________, in un immobile di cui è comproprietaria in ragione di ½ unitamente a TERZ 1, attinente di __________, pure domiciliato al medesimo indirizzo dello stesso Comune, assieme alla signora RI 1, che è proprietario del restante ½ dell’immobile. RI 1 e TERZ 1 sono genitori di __________ (__________.2002) e __________ (__________.2003). __________ e __________, ancora minorenni, hanno ottenuto – per il tramite dei genitori rappresentanti legali – l’autorizzazione al cambiamento del loro cognome, acquisendo quello paterno e la di lui attinenza, con decisione dell’Ufficio di Stato Civile del 25 settembre 2018.

 

                                         Con effetto all’inizio di novembre 2018 TERZ 1 ha acquisito un nuovo domicilio a __________, in Via __________, dove ha sede – come sarà meglio specificato più avanti – uno stabile commerciale artigianale in cui egli svolge la sua attività professionale unitamente a quella dell’amico e socio __________, sentito quale teste su richiesta del signor TERZ 1, che ha indicato come l’immobile sito in Via __________ a __________ sia di proprietà della __________ di cui TERZ 1 è proprietario del 50% della azioni tramite la __________ mentre il restante 50% appartiene allo stesso __________.

 

                               1.2.   RI 1, mediante formulario (doc. A1 inc. 36.2019.77) pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG il 18 luglio 2011, ha domandato di essere posta, in uno con i due figli __________ e __________ (ora __________), al beneficio della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2012. La signora RI 1, nonostante il comune domicilio con il padre dei suoi figli, non ha indicato l’esistenza di una convivenza con TERZ 1, limitandosi a indicare il suo stato di nubile, di madre di __________ e __________, di essere assicurata presso il __________ e producendo la decisione di tassazione (IC) relativa all’anno 2009 da cui emerge un reddito da attività lavorativa dipendente di CHF 8'800 e un valore locativo di CHF 8'100. Per quanto attiene la sostanza, titoli e capitali sono stati ritenuti per complessivi CHF 44'191, assicurazioni private per CHF 9'206 mentre la quota di sostanza immobiliare per CHF 102'590. La sostanza è azzerata da un debito importante (CHF 170'000) che genera interessi passivi per CHF 4'420 come indicato a livello fiscale. Complessivamente i redditi dichiarati dall’assicurata si situano molto al di sotto dei valori del minimo vitale ritenuti nelle tabelle allestite in base all’art. 93 LEF.

 

                                         Alla luce di tale situazione e dell’importo del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria (si rileva che l’assicurata, così come i due figli, beneficia anche di coperture complementari per, nel 2011, un premio complessivo di CHF 236 mensili), la domanda di riduzione del premio per l’anno 2012 è stata accolta dall’amministrazione preposta e, in favore di RI 1, è stata concessa una riduzione del premio di CHF 3'565,20 e, per ciascuno dei suoi figli, di CHF 842,40. Complessivamente l’aiuto sociale per i 2012 è assommato a CHF 5'250 (doc. A2).

 

                               1.3.   Mediante formulario (doc. B1 inc. 36.2019.78), pervenuto alla Cassa il 12 giugno 2012, la signora RI 1 ha rinnovato la richiesta di sussidio per l’anno 2013. Anche questa volta la signora RI 1 non ha indicato l’esistenza di una convivenza con il signor TERZ 1 rispettivamente non ha segnalato che lo stesso aveva domicilio con lei in Via __________ a __________. La tassazione del 2010, posta alla base della valutazione del diritto alla riduzione del premio per il 2013, indica un reddito da lavoro di CHF 8'834, reddito da capitali per CHF 57 e il valore locativo di CHF 8'100, questo a fronte di interessi passivi per CHF 4'420. La sostanza presenta nuovamente la voce dei titoli e capitali, per CHF 25'030, assicurazioni private per CHF 10’501, partecipazioni a CE/indivisioni per CHF 1'492, oltre alla quota di ½ dell’immobile abitato (CHF 102'590). La diminuzione dei cespiti della sostanza nell’anno di tassazione è stato di CHF 16'400 circa rispetto all’anno precedente.

 

                                         Vista la situazione dell’istante l’amministrazione ha ammesso la sua richiesta e attribuito (con decisione del 17 dicembre 2012) una RIPAM di CHF 3'607,20 per RI 1 e CHF 838,80 a ciascuno dei suoi figli, per un totale di CHF 5'284,80.

 

                               1.4.   Anche per il 2014 la domanda di sussidio è stata rinnovata da RI 1 che, nuovamente, non ha indicato all’amministrazione il sussistere di una convivenza con TERZ 1 rispettivamente il domicilio comune con il signor TERZ 1 e unitamente ai loro figli comuni. Mediante formulario pervenuto alla Cassa il 27 maggio 2013 la sinora RI 1 non ha segnalato mutazioni rispetto alle situazioni evidenziate nei due anni precedenti. Anche in questo caso la Cassa ha ammesso la richiesta fondandosi sui dati della tassazione 2011 posta alla base delle valutazioni. Questa tassazione presenta, per la signora RI 1, redditi da lavoro per CHF 8'718, un reddito da capitali per CHF 38, e il valore locativo della quota dell’immobile (CHF 8'100), questo oltre agli interessi passivi per CHF 3'885. La sostanza ritenuta dalla Cassa presenta CHF 6'373 per titoli e capitali, CHF 11'834 per assicurazioni private, CHF 814 a titolo di indivisioni e la quota dell’immobile (CHF 102'589). La sostanza complessiva accertata (a fronte dell’assenza dei dati dichiarati e fatta astrazione della quota dell’immobile) è stata di CHF 19'021 con un decremento rispetto all’anno precedente di CHF 18'002.

 

                                         Anche per il 2014 la Cassa ha concesso un sussidio il 30 novembre 2013 poi aumentato con successiva decisione del 11 giugno 2014 ammontante a complessivi CHF 5'384,40 (ossia: CHF 3'649,20 + 849,60 + 849,60).

 

                               1.5.   Ulteriore rinnovo è stato inoltrato nel maggio 2014 per l’anno 2015. Anche in tale occasione la signora RI 1 non ha segnalato nessun mutamento, nessuna convivenza e nessuna condivisione del domicilio con il padre dei suoi figli e comproprietario dell’immobile occupato dai postulanti l’aiuto sociale. La tassazione posta alla base della valutazione del diritto alla riduzione del premio per quell’anno, IC 2012, presenta un reddito da lavoro (accertato dall’UT) di CHF 9'778, reddito da titoli per CHF 84 e il medesimo reddito locativo degli anni precedenti CHF 8'100. Gli interessi passivi assommavano a CHF 3'145 mentre la sostanza era composta da titoli e capitali per CHF 26'651, assicurazioni private per CHF 13'174 e partecipazioni per CHF 797, ossia complessivamente (fatta astrazione della quota dell’immobile stabilita in CHF 102'590) CHF 40'622 con significativo aumento rispetto all’anno precedente di CHF 21'601. Nonostante tale incremento, anche per il 2015, l’amministrazione ha ammesso la domanda ed ha concesso a RI 1 un sussidio di CHF 3'583,20 ed ai suoi figli CHF 783,60 ciascuno, per un totale di CHF 5'150,40.

 

                               1.6.   Ulteriore formulario di rinnovo della signora RI 1, per se e per i figli __________ e __________, è pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG l’8 giugno 2015 e riferito al 2016. Nessuna segnalazione di convivenza con il signor TERZ 1 è stata fatta dall’assicurata e nessuna indicazione di modifica di sorta è stata notificata da parte della stessa all’amministrazione. La Cassa ha rilevato, dalla tassazione applicabile (IC 2013), redditi da lavoro per CHF 17'262 e reddito da capitali per CHF 106, nuovamente il valore locativo dell’immobile per CHF 8'100, interessi passivi per CHF 3'180. La sostanza (al di fuori della quota dell’immobile per CHF 102'590) è stata stabilita (sulla scorta della dichiarazione della stessa signora RI 1) in CHF 24'013 per titoli e capitali e CHF 14'519 per le assicurazioni private vita e rendite vitalizie, per un totale di CHF 38'532 con una diminuzione di CHF 2'090 rispetto all’anno precedente.

 

                                         Anche per il 2016 la Cassa ha concesso un sussidio di CHF 3'583,20 a RI 1, di CHF 783,60 per ciascuno dei figli, per un totale di CHF 5'150,40.

 

                               1.7.   In occasione dell’esame dell’istanza di RIPAM (rinnovo) relativa all’anno 2019, la Cassa ha rilevato il sussistere di una convivenza della signora RI 1 con TERZ 1, padre dei suoi due figli, comproprietario con lei dell’immobile di Via __________ a __________ e, come si vedrà più oltre, suo datore di lavoro tramite una società. La signora RI 1 è stata contattata telefonicamente da parte di un collaboratore della Cassa (doc. A3, la sigla del collaboratore è sn) che ha ricevuto dalla stessa la “conferma che vive con il signor TERZ 1 dal 2010. Ci contatterà per cassa malati e cat. professionale. Già comunicato che verranno riviste decisioni dal 2012 in avanti”. Questo contatto è indicato come avvenuto il 20 agosto 2018 ed è stato preceduto, il 26 luglio 2018, da una “presa di contatto telefonico senza esito (lettera) x verifica convivenza con TERZ 1 …”. Gli atti dell’amministrazione (sono qui considerati quelli emergenti dall’incarto 36.2019.77 fascicolo A, negli incarti relativi agli altri anni sono contenuti i medesimi documenti) indicano una verifica del calcolo eseguito (doc. A4) considerando, per l’anno d’interesse, i redditi di TERZ 1 e la verifica del diritto o meno alla riduzione considerando la nuova composizione dell’unità di riferimento (UR qui di seguito). Con provvedimento del 30 novembre 2018 la Cassa ha emanato nuove decisioni relative alle riduzioni dei premi per gli anni 2012, 2013,2014, 2015 e 2016 della signora RI 1 e dei figli. In tutte queste decisioni l’amministrazione ha considerato il signor TERZ 1 quale componente dell’UR, ne ha ritenuto i redditi e la sostanza per giungere alla reiezione delle istanze di RIPAM per tutti gli anni indicati (doc. A5; B5; C6; D5 e E5).

 

                               1.8.   Il 29 dicembre 2018, per conto di RI 1, l’avv. RA 1 si è rivolto alla Cassa inoltrando formale reclamo conto le decisioni (tutte) con cui sono stati riesaminati i provvedimenti di attribuzione delle RIPAM alla sua assistita e ai di lei figli (doc. A6). Il patrocinatore dell’assicurata ha inoltre chiesto di potere avere a disposizione gli atti dell’amministrazione, documenti effettivamente consegnati il successivo 10 gennaio 2019 (doc. A7). Il 16 aprile 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha confermato il reclamo (doc. A8), producendo il contratto di locazione 30 dicembre 2012 tra la __________ di __________ (di cui TERZ 1 è, come si dirà, amministratore con firma individuale) e TERZ 1, i piani e la documentazione fotografica del 16 luglio 2016 con ulteriore foglio di accompagnamento per l’Ufficio tecnico di __________ e “varia corrispondenza destinata a TERZ 1, Via __________, __________”. La __________ di __________ è società che, con altre, fa capo a TERZ 1 (doc. XXXIV) che, della __________ è membro del Consiglio con firma individuale dal 2004.

 

                                         Il patrocinatore dell’assicurata si è rivolto all’amministrazione per conoscere i tempi di evasione dei suoi reclami alla luce delle richieste di versamento del premio effettivo, senza computo della RIPAM, avanzato dall’assicuratore malattia informato del tenore delle decisioni di riesame (doc. A9).

 

                                         L’amministrazione, al fine di evadere i reclami di RI 1, ha acquisito agli atti la copia del contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali tra RI 1 e TERZ 1, padre di __________ e __________ (a quel momento aventi ancora il cognome materno, poi cambiato con quello paterno). I contratti (relativi a ciascuno dei figli) recano la data dell’11 marzo 2014, sostituiscono i precedenti contratti del 10 giugno 2002 (per __________) e 1. febbraio 2004 (per __________) approvati a tempo debito dalla Commissione tutoria di __________ come appare dai documenti stessi. I contratti dell’11 marzo 2014 sono stati stesi in seno all’autorità regionale di protezione 15 con sede a __________ (competente per i comuni del __________, compreso quindi __________, ma non per il Comune di __________ (cfr. doc. A10 pag. 1 in fine), sono stati ratificati dalla medesima ARP tre giorni dopo la loro stesura (doc. A10 pag. 2 in fine e pag. 4 in fine), e entrambe precisano come i genitori, non coniugati, esercitino congiuntamente l’autorità parentale sui figli che vivono “in comunione domestica con i genitori”. Solo in via alternativa, e nell’ipotesi dell’interruzione della comunione domestica, il contratto fissa (come d’uso in queste procedure) obblighi reciproci delle parti riguardo ai ragazzi.

 

                                         La Cassa ha inoltre acquisito (plico doc. A10 fogli 5 e 6) la risoluzione dell’Ufficio di Stato civile del 25 settembre 2018 con cui __________ e __________, da __________, figli di __________ e di __________ sono stati autorizzati a cambiare il cognome con quello paterno di TERZ 1 e ad acquisire l’attinenza comunale del papà (__________).

 

                                         L’amministrazione, che ha avvisato il patrocinatore dell’assicurata di avere informato l’assicuratore malattia della pendenza del reclamo e, quindi, della non esecutività delle decisioni contestate (doc. A11), ha acquisito informazioni presso il Comune di __________ verificando che “il signor __________ è arrivato a __________ il 01.05.2002 (da __________) e ha trasferito il domicilio con il 31.10.2018 (a __________)” (doc. A12). Dal canto suo l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa, l’11 giugno 2019, documentazione diversa, tra cui una attestazione scritta della signora RI 1 che dichiara di “non avere intrattenuto una relazione sentimentale con TERZ 1 dal 1 gennaio 2008” e copia delle decisioni dell’autorità fiscale relative alla signora RI 1 dal 2009 al 2016 da cui emerge il conseguimento di redditi nettamente al di sotto dei minimi vitali stabiliti dalle tabelle UE. Gli atti (il riferimento è fatto agli atti dell’incarto 36.2019.77, i documenti delle altre procedure sono identici) contemplano ulteriori scambi di corrispondenza elettronica tra il funzionario IAS incaricato e l’avv. RA 1 aventi per oggetto la necessità di bloccare le procedure avviate dall’assicuratore malattia per l’incasso della differenza dei premi conseguente alle modificate decisioni contestate (doc. A15 e A16).

 

                               1.9.   Il 9 agosto 2019 l’amministrazione ha emanato 5 distinte decisioni su reclamo, una per ogni anno di RIPAM a contare dal 2012 al 2016 con cui ha confermato i provvedimenti impugnati mediante reclamo. Per tutte queste decisioni emanate su reclamo l’amministrazione ha considerato l’UR composta dai signori RI 1 assieme a TERZ 1, __________ e __________, tutti domiciliati a __________. Dopo avere richiamato la regolamentazione legale stabilita in Ticino per determinare il sussistere di una convivenza stabile (punto 3, doc. A17, per tutte) l’amministrazione ha fissato che i redditi computabili erano, per tutte le RIPAM qui all’esame, superiori ai limiti per la concessione di un sussidio. Per quanto riguarda la composizione dell’UR l’amministrazione (pag. 10 e seguenti delle decisioni impugnate) richiama i lavori preparatori del legislatore, e fa riferimento alle precedenti sentenze in materia di questo Tribunale, in particolare le STCA 2 febbraio 2015, 36.2014.78 con richiamo anche delle STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013 e la giurisprudenza ivi citata, per ritenere che, in concreto, tra RI 1 e TERZ 1 sia sussistita una convivenza stabile.

 

                                         Laddove necessario, in corso di motivazione, saranno ripresi i passaggi essenziali delle decisioni emesse su reclamo il 9 agosto 2019 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.

                             1.10.   Il 9 settembre 2019 (doc. I) l’avv. RA 1, per conto di RI 1 e dei suoi figli __________ e __________, __________, ha presentato un ricorso contro ogni decisione di riesame delle RIPAM (dal 2012 al 2016 compreso). Con il gravame gli assicurati evidenziano in primo luogo il tempo intercorso tra il momento della decisione di concessione del sussidio e la decisione di riesame dello stesso, che – specie per i primi anni di RIPAM all’esame – è decisamente lungo (la RIPAM 2012 è stata attribuita il 15 dicembre 2011 e la decisione di riesame data invece del 30 novembre 2018, quasi 7 anni dopo). Dopo avere rievocato i fatti, la ricorrente indica che la convivenza ritenuta dall’amministrazione sarebbe “errata ritenuto che la ricorrente non ha mai convissuto con il signor TERZ 1 nei periodi interessati” (richiamando lo scritto 16 aprile 2019 doc. A8). In diritto la ricorrente ritiene che l’amministrazione non si sia confrontata con la documentazione prodotta dall’assicurata e ciò in maniera arbitraria l’avrebbe condotta a ammettere una convivenza. Per RI 1, in concreto, non sarebbero adempiuti i presupposti per considerare un’unica UR composta da TERZ 1, i suoi figli e lei stessa siccome non sussisteva una convivenza nei periodi d’interesse. La signora RI 1 ribadisce quindi che l’amministrazione sarebbe incorsa in un arbitrio e il provvedimento sarebbe pure carente nella motivazione non bastando, a suo vedere, indicare l’esistenza di un domicilio comune tra i genitori di __________ e __________ per giustificare il provvedimento impugnato in assenza di un esame della documentazione prodotta dall’assicurata (decisioni fiscali e attestazione di non convivenza).

 

                                         Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede l’annullamento di ognuna delle 5 decisioni emesse su reclamo contestate con protesta di spese e ripetibili.

 

                             1.11.   La Cassa propone invece la reiezione delle impugnative con osservazioni del 27 settembre 2019, identiche per tutti i ricorsi relativi alle 5 decisioni emesse su reclamo. L’amministrazione indica in particolare come:

 

" (…)

A far tempo dal 1. gennaio 2012 la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza dura da almeno 6 mesi (artt. 2a Reg. Laps e 10a Reg. LCAMal).

Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza, nel caso di specie quella indicata alle lett. a) e c).

Nel caso specifico, dalle informazioni in possesso della Cassa risulta che la ricorrente conviveva già dall'anno 2010 con il signor TERZ 1 (vedi note in doc. A3, B3, C3, D3, E3 relative al colloquio telefonico avvenuto in data 20.08.2018) e che il domicilio del signor TERZ 1 è risultato nel comune di __________ dal 01.05.2002 al 31.10.2018 (vedi accertamento in doc A12, B12, C16, D15, E15 effettuato presso l'Ufficio controllo abitanti di __________).

 

La costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale (TF) e di codesto Tribunale, interpreta il termine di "domicilio" ai sensi Laf (Legge sugli assegni di famiglia) e Laps, con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dell'art. 23 CC, per il quale "il domicilio di una persona nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

 

Il tema della convivenza è già stato affrontato da codesto Tribunale, il quale ha confermato anche per quanto concerne la RIPAM, che quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione anche dei redditi e delle spese della persona convivente con il richiedente e questo anche se non sussiste alcun obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner, considerando a tal fine piuttosto la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente. A mente della giurisprudenza citata da codesto Tribunale, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto ad una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune; è invece determinate che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. STCA del 02.02.2015, inc. n. 36.2014.78, consid. 2.20 e rinvii giurisprudenziali).

 

Alla luce di quanto sopra e in applicazione delle normative applicabili alla fattispecie, la Cassa ritiene che vi sia stata una convivenza stabile tra la signora RI 1 e il signor TERZ 1, i quali anche in assenza di un obbligo legale di mantenimento, si assistevano e sostenevano reciprocamente (cfr. STCA 36.2014.78).

(…).

Nel caso specifico, le richieste di RIPAM 2012-2016 sono state nuovamente decise dalla Cassa in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 LCAMal sulla base dei redditi, della sostanza e delle deduzioni di ogni membro dell’UR accertati fiscalmente per l’imposta cantonale applicabile (per il calcolo del diritto alla RIPAM e le relative basi legali di ciascun anno RIPAM cfr. le decisioni su reclamo del 09.08.2019, doc. A17, B17, C21, C20, D20, E20).

(…).

… la Cassa ritiene pertanto applicabile l’art. 49 LCAMal, il quale prevede che le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite. Per la restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000. (…)” (doc. III pag. 4-5+7 inc. 36.2019.77)

 

                             1.12.   Il Giudice delegato, alla luce della particolarità della situazione ha ordinato, con decreto 4 ottobre 2019, per tutte le procedure pendenti e relative alle RIPAM 2012 a 2016 compreso, la chiamata in causa di TERZ 1. In particolare il decreto (doc. V) ritiene quanto segue:

 

" … a fronte della richiesta di rinnovo della riduzione presentata per l’anno 2019, la Cassa ha svolto accertamenti scoprendo che l’assicurata sarebbe convivente di TERZ 1, __________ 1968, e ciò, secondo la Cassa, dal 2010. La Cassa, considerando il sussistere di una convivenza stabile tra la ricorrente e il signor TERZ 1, ha riesaminato il diritto a beneficiare della riduzione del premio ritenendo i due componenti l’UR in uno con i loro figli;

(…).

… con la sua impugnativa, la ricorrente contesta specificatamente che sia sussistita, nell’anno della RIPAM qui in esame, una convivenza stabile tra lei e il signor TERZ 1, padre dei suoi due figli. Sostanzialmente la ricorrente ritiene che lei e il signor TERZ 1 non formassero una unità di riferimento. La decisione formale, rispettivamente la decisione su reclamo fanno riferimento ai redditi di TERZ 1, che considerano – come indicato – convivente della ricorrente nell’anno di sussidio, ma una copia delle decisioni non è stata notificata al signor TERZ 1 da parte dell’amministrazione;

(…).

… in base all’ art. 26 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (LPTCA), l'autorità giudicante può ordinare, d’ufficio o su istanza di parte, la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento.

(…).

… nel caso concreto, considerare o meno TERZ 1 membro dell’UR cui l’amministrazione deve fare riferimento per riconoscere, o meno, il sussidio secondo l’art. 65 LAMal, ha ripercussioni su TERZ 1 che è padre dei minori __________ e __________ al cui sostentamento egli deve provvedere, come appare anche dalla documentazione prodotta agli atti: “Contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali” sottoscritto dai signori RI 1 e TERZ 1 l’11 marzo 2014 in sostituzione di precedenti accordi, contratto approvato dalla autorità regionale di protezione di __________. Tra gli obblighi di mantenimento va ritenuto anche quello di versare i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (per un riferimento si veda la STCA 36.2019.65-66 del 2 ottobre 2019). (...)” (doc. V in 36.2019.77)

 

                                         In assenza di un ricorso contro la chiamata in causa, a TERZ 1 è stato concesso un termine adeguato per prendere conoscenza degli atti ed esprimersi in merito agli stessi. L’11 ottobre 2019 il patrocinatore di RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante uno scritto in cui ha evidenziato come incomba all’autorità “comprovare una convivenza fra la ricorrente e TERZ 1 nei periodi in discussione, non potendo bastare il solo formale domicilio di quest’ultimo a __________”, ed ha comunque postulato l’audizione di 4 testimoni, __________, poi sentito in corso dell’udienza del 10 marzo 2020 (doc. XXXIV), __________, __________ e __________. Con scritto del medesimo giorno TERZ 1, sempre per il tramite del medesimo patrocinatore della madre dei suoi figli, ha comunicato di intervenire in lite, postulando l’accoglimento dei ricorsi (doc. VII). Questi scritti sono stati trasmessi all’amministrazione con facoltà di esprimersi in merito (doc. VIII del 14 ottobre 2019).

 

                                         Il 24 ottobre 2019 il patrocinatore dei signori TERZ 1 e RI 1 ha segnalato che l’assicuratore malattie della signora RI 1 proseguiva, nonostante la contestazione dei provvedimenti qui all’esame, le procedure d’incasso dei premi arretrati (doc. IX con allegati), ciò che ha comportato un intervento del giudice delegato nei confronti dell’amministrazione per un chiarimento in merito (doc. X del 28 ottobre 2019) cui la Cassa ha dato il seguito che emerge dai doc. XVI, del 14 novembre 2019, e XVII, del 18 novembre 2019.

 

                             1.13.   Il 29 ottobre 2019 (doc. XIII, XII e XI) il giudice delegato ha interpellato il Municipio di __________, quello di __________ e l’UT di __________ chiedendo in particolare, al Municipio di __________ di (doc. XIII) quanto segue:

 

" (…) nell’interesse di una procedura pendente presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni è d’importanza accertare se

 

TERZ 1, di __________, nato il __________1968

 

sia, o sia stato, a partire dal 2012 (e in tal caso i periodi precisi sono importanti) domiciliato a __________, in particolare in Via __________, in convivenza con, rispettivamente presso

 

RI 1, __________1967, __________

 

madre dei suoi figli, __________ e __________. Dagli atti della procedura rilevo che, in un messaggio, la signora Pescia ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione (sig. __________) l’arrivo di TERZ 1 a __________ il 1° maggio 2002 e la sua partenza il 31 ottobre 2018.

 

Vi chiedo cortesemente di volermi confermare che:

 

TERZ 1 è stato domiciliato (in maniera continuata?) a __________ dal 2012 al 2018. Se alla partenza da __________ è stato indicato un nuovo domicilio, quale luogo è stato indicato?

 

Se fossero intervenute delle interruzioni del domicilio, vi chiedo di volermi indicare le date precise di tali interruzioni, specificando la partenza per quale nuovo domicilio del signor TERZ 1 o della signora RI 1;

 

Vi chiedo di volere precisare se il signor TERZ 1 è stato, nel periodo di domicilio a __________, residente presso l’abitazione della signora RI 1 in Via __________;

 

Se in tale luogo sono pure domiciliati e residenti i figli della signora RI 1 e del signor TERZ 1: __________ e __________ (in precedenza __________), nati rispettivamente il __________ 2002 e il __________ 2003.”

Al Municipio di __________ è stato chiesto (doc. XII):

 

“(…) se

 

TERZ 1, di __________, nato il __________.1968, __________

 

sia attualmente o sia stato – nel periodo tra il 2012 e il 2018 - domiciliato a __________ oppure, come parrebbe dagli atti giudiziari, domiciliato a __________.

 

In particolare è rilevante accertare se, negli anni indicati, ossia 2012 a 2018, il signor TERZ 1

 

• Ha avuto periodi in cui è stato domiciliato a __________;

• Se è corretto che, dal 1 novembre 2018, il signor TERZ 1 è domiciliato a __________;

• Se è corretto che il luogo preciso del domicilio è Via __________;

• Ritenuto come, apparentemente, la domiciliazione potrebbe essere avvenuta (a __________) presso terzi, in concreto si tratterebbe della __________ (di cui TERZ 1 è socio e gerente), rispettivamente presso la __________ (di cui TERZ 1 è amministratore con firma individuale), vi chiedo di volermi precisare se gli spazi indicati dal signor TERZ 1 come luogo del suo domicilio sono abitabili e destinabili all’abitazione primaria o sono invece riservati esclusivamente a uffici e spazi espositivi. Come emerge dall’ispezione del Registro fondiario il fondo __________ RFD __________ (Via __________) è stato costituito in PPP. Due delle quattro quote di proprietà per piani del fondo base RFD __________ appartengono alla __________ (amministrata dal signor TERZ 1), si tratta della 614 (ufficio, atrio, doccia al 1 piano) e la 612 (locale esposizione, officina wc, serv. e doccia al PT) e sono destinati a Ufficio e locale espositivo. Vi chiedo, in particolare, di precisarmi se l’immobile citato (e quindi le quote di PPP) sia sito in zona AR, AR/IN o IN del PR __________ ove la “residenza è proibita” (art. 37, 38 e 39 NAPR) salvo “necessità di custodia o sorveglianza degli stabilimenti”. Vi chiedo inoltre se TERZ 1 rientri in dette eccezioni e se il Municipio abbia valutato tale situazione a fronte di una specifica richiesta del signor TERZ 1.”

 

All’UT di __________ (doc. XI) è invece stata invece domandata la trasmissione di specifica documentazione fiscale, e meglio:

 

" (…) gli incarti fiscali completi, comprensivi di una copia delle decisioni di tassazione emesse dal Vostro Ufficio, per gli anni dal 2009 al 2013 (compreso), relative ai signori: RI 1 e TERZ 1 citati in entrata. Per tali periodi occorre sapere se le decisioni sono definitive o meno. Per completezza delle informazioni necessarie appare utile, al fine di chiarire i rapporti in essere tra i signori RI 1 e TERZ 1, prendere visione anche degli incarti fiscali relativi ai periodi di tassazione dal 2014 al 2018.

Per quanto emerge dagli atti i signori RI 1 e TERZ 1, nei periodi per i quali sono richiesti gli incarti fiscali, sono stati domiciliati a __________, in Via __________, e sono genitori dei minori: __________ (ora __________), e __________ (ora __________).”

 

L’UT interpellato ha evaso, con scritto 6/7 novembre 2019 la richiesta (doc. XIV) trasmettendo una serie di fascicoli. Il Comune di __________ ha, dal canto suo, trasmesso il Certificato del controllo abitanti (doc. XV/1) da cui emerge la domiciliazione di TERZ 1 a __________ dal 1. maggio 2002 al 31 ottobre 2018; la notifica di partenza 30 ottobre 2018 (doc. XV/2), e la comunicazione del Municipio di __________ a quello di __________ dell’avvenuto cambiamento (doc. XV/3).

 

Dal canto suo il Municipio di __________ ha evaso la richiesta del Tribunale cantonale delle assicurazioni con scritto del 27 novembre 2019 (doc. XVIII) rilevando come:

 

" (…)

1.      Il signor TERZ 1 ha avuto domicilio nel nostro Comune

         - dal 01.05.1992 (prov. da __________) al 31.10.1994 (part. per __________)

         - dal 01.07.2000 (prov. __________) al 30.04.2002 (part. per __________)

         - dal 01.11.2018 (prov. da __________) a tutt’oggi.

 

2.      È corretto: dal 01.11.2018 il signor TERZ 1 è domiciliato a __________

 

3.      È corretto: il luogo di domicilio è in via __________.

 

4.1.   Il signor TERZ 1 ha dichiarato di risiedere presso l’appartamento al 1° piano dello stabile al MN __________ in via __________.

 

4.2.   Con risoluzione municipale no. 676 del 14 settembre 2010 (licenza edilizia __________), il Municipio ha rilasciato una licenza edilizia per parziale cambiamento di destinazione al 1. Piano in appartamento per il custode per lo stabile al MN __________.

 

4.3.   L’intavolazione della PPP a Registro fondiario è stata eseguita nel 2002, ma il Comune non viene coinvolto nell’assegnazione dei locali in quanto si tratta di un aspetto di diritto privato.

 

4.4.   Possiamo confermare che il fondo a PR si trova in zona AR/N. L’art. 38 cpv. 2 della NAPR prevede che “la residenza è proibita ad eccezione dei vani abitativi giustificati dalle necessità di custodia o sorveglianza degli stabilimenti”.

 

4.5.   La situazione abitativa del signor TERZ 1 è ritenuta conforme a quanto previsto dall’art. 38 cpv. 2 NAPR. (…)” (Doc. XVIII)

 

                             1.14.   Alle parti è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito a tali accertamenti (scritto 29 novembre 2019 del TCA, doc. XIX). Quale doc. XX sono stati repertati e formalmente acquisiti agli atti diversi documenti (doc. XX/1 a XX/41), estratti dalla documentazione fiscale relativa alla signora RI 1, mentre con il successivo doc. XXI sono stati repertati diversi atti estratti dalla voluminosa documentazione fiscale acquisita e relativi a TERZ 1 (doc. XXI/1 a XXI/69). Quale doc. XXII sono stati acquisiti formalmente agli atti diverse dichiarazioni fiscali e diversi documenti giustificativi delle tassazioni della signora RI 1 mentre al successivo doc. XXIII sono state acquisite, sempre estraendole dal voluminoso plico della documentazione fatta pervenire dall’UT interpellato, diverse dichiarazioni fiscali e documenti giustificativi del signor TERZ 1.

 

                                         Con scritto (doc. XXIV) del 6 dicembre 2019 il giudice delegato ha informato le parti del contenuto della documentazione estratta dal plico dei documenti fiscali concedendo alle parti un termine scadente il successivo 17 dicembre 2019 per esprimersi in merito ritenuto che, alla scadenza del termine, gli atti non acquisiti formalmente ai doc. XX a XXIII sarebbero stati resi all’UT di __________ (per la determinazione del termine è stato considerato che i fascicoli fiscali erano comunque già stati posti a disposizione dell’avv. __________ in lettura).

 

Il 9 dicembre 2019 le parti sono state convocate ad un’udienza di discussione per il successivo 8 gennaio 2020 (doc. XXV) prima della quale l’avv. RA 1 ha comunicato (l’11 dicembre 2019, doc. XXVI) al Tribunale cantonale delle assicurazioni di avere visionato la documentazione fiscale e le risposte dei Municipi di __________ e __________ che confermerebbero “ciò che già si sapeva, ossia che TERZ 1 sia stato fiscalmente imposto a __________ nel periodo che interessa” circostanza che non costituirebbe un elemento decisivo in favore di una convivenza. In conclusione il patrocinatore dei signori RI 1 e TERZ 1 ha dato il suo accordo alla restituzione all’UT competente della documentazione fiscale non repertata ai doc. XX-XXIII.

 

                             1.15.   Nel corso dell’udienza di discussione dell’8 gennaio 2020 è stato verbalizzato quanto segue:

 

" (…)

Il giudice evidenzia come una serie di atti indiziano la convivenza di TERZ 1 e RI 1 e chiede quindi di indicare le ragioni della contestazione di tale circostanza. La sig.ra RI 1 precisa che una convivenza è sussistita sino al 2008 ed è venuta poi meno quando TERZ 1 ha sostanzialmente abbandonato la casa per recarsi in Via __________ a __________ dove lo stabile avente scopo principale commerciale esisteva già e dove era già disposto l’appartamento per il quale non era stato ancora concesso e neppure richiesto il cambio di destinazione o meglio l’abilità dell’appartamento.

 

I rapporti tra i sig.ri TERZ 1 e RI 1 sono comunque buoni per la presenza dei 2 figli in comune.

 

Per i figli è stato sottoscritto dinanzi all’ARP __________ con sede a __________ 2 contratti per cura e mantenimento e relazioni personali contenuti agli atti nella versione del marzo 2014 che pongono l’ipotesi dello scioglimento della comunione domestica.

 

A __________ i comparenti TERZ 1 e RI 1 si sono presentati senza patrocinio di alcuno, per confermare la convenzione sostanzialmente come già nei termini precedenti e questo perché erano mutate le norme in tema di autorità parentale. Non è stato discusso l’aspetto dell’avvenuto riconoscimento della comunione domestica ed è per quello al doc. A10 risulta ancora l’indicazione dell’ipotesi di uno scioglimento.

 

Il sig. TERZ 1 conferma quanto precede.

 

Il Gd domanda alla sig.ra RI 1 come faccia a provvedimento al proprio sostentamento e come abbia fatto e ritenuto che dalle tassazioni acquisite agli atti emergono redditi che non suffiggono, in particolare si tratta di redditi spesso ad intorno a fr. 9'000.- annui con massimali fino a fr. 21'500.- circa. È ben vero che agli atti fiscali risulta un prestito di fr. 35'000.- dal sig. TERZ 1 alla sig.ra RI 1 (tassazione 2009 inoltrata il 25.11.10).

 

Va qui spiegato che il sostentamento dei figli avviene per cura di TERZ 1 che dà atto, il Gd chiede che si tratti degli importi di cui alla convenzione 2014 e il sig. TERZ 1 dice di non tenere una contabilità precisa.

 

I ragazzi chiedono quando hanno bisogno e il sig. TERZ 1 comunque sofferisce alle loro esigenze senza operare ai conti bancari.

 

La sig.ra indica invece di essersi mantenuta grazie al lavoro e alla sostanza personale che ha consumato. Il gd evidenzia dalla tassazione e soprattutto una sostanza immobiliare.

 

Un inquilino dell’immobile paga l’affitto e l’importo viene usato per il sostentamento in primis per il pagamento delle spese dell’immobile. L’immobile è stato acquistato a nome della sig.ra RI 1, dalla sig.ra RI 1 con un prestito del sig. TERZ 1, mentre l’altro mezzo è ancora intestato a TERZ 1.

 

Dagli atti emerge l’esistenza di una CE fino al 2012 nelle tassazioni in particolare dalla tassazione del 2010 emerge un reddito di fr. 3000.- che la sig.ra RI 1 non sa ricondurre precisamente. Potrebbe trattarsi di un’imprecisione dell’UT.

 

Il gd domanda al sig. TERZ 1 le ragioni per le quali, alla luce di quanto egli ha oggi indicato con la conferma della sig.ra RI 1, ossia del trasferimento suo a __________ in Via __________ presso lo stabile __________, egli non ha spostato il suo domicilio a __________, ritenuto che non vi fosse neppure un interesse di natura fiscale (moltiplicatore comunale) che rendesse interessante il passaggio. La cosa non è avvenuta per oblio e comunque non particolare interesse a questo aspetto.

 

È vero che agli atti fiscali figurano i certificati di salario della sig.ra RI 1 rilasciati dalla __________ in particolare per gli anni 2009-2010-2011, è vero che la sig.ra ha collaborato con l’azienda che fa capo a TERZ 1 in quel periodo in particolare a __________ e poi a __________, si è trattato di lavori di pulizia.

 

Le parti dichiarano di non avere altri elementi da accertare o chiarire in questa sede, nel corso dell’istruttoria il ricorrente ha chiesto l’audizione di alcuni testi che dovrebbero attestare quanto oggi è già emerso in corso di udienza da parte dei comparenti RI 1 e TERZ 1.

Questi testi dovrebbero attestare cioè che il sig. TERZ 1 non viveva materialmente insieme alla sig.ra RI 1 in Via __________.

 

La sig.ra RI 1 precisa che i figli hanno desiderato ad acquisire il cognome e l’attinenza del papà anche se la mamma è svizzera, è attinente di __________ hanno preferito il cognome paterno e un’attinenza sopra cenerina.

 

L’avv. RA 1 osserva come la trascrizione in particolare della seconda telefonata 20.08.2018 avvenuta tra una funzionaria e la sig.ra RI 1 è erronea nel senso che non sussistendo una convivenza la stessa non può essere stata confermata alla funzionaria.

 

La sig.ra RI 1 non ricorda il contenuto preciso della telefonata ma pensa di avere riferito alla funzionaria che il sig. TERZ 1 aveva il suo domicilio a __________, nella casa di proprietà RI 1/TERZ 1. La sig.ra ritiene di non avere assolutamente indicato il sussistere di una convivenza. (…)” (Doc. XXIX)

 

                             1.16.   Successivamente all’udienza il giudice delegato ha interpellato il patrocinatore dei ricorrenti in merito ai testimoni di cui RI 1 ha chiesto l’audizione (doc. XXX del 10 febbraio 2020) e l’avv. RA 1 ha comunicato di limitare la richiesta all’audizione del signor __________ (cfr. consid. 1.12 pag. 11 precedente), rinunciando all’audizione degli altri (lettera 24 febbraio 2020, doc. XXXI).

 

Il 25 febbraio 2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha convocato un’udienza tesa all’audizione del signor __________ (doc. XXXII) che è avvenuta il 10 marzo 2020 (doc. XXXIV). Durante la sua audizione il signor __________, dopo gli ammonimenti di rito ma senza prestare giuramento alla luce dei comuni interessi economici con il signor TERZ 1, ha deposto quanto segue:

 

" (…)

Di professione mi sono formato come idraulico ed ho quindi lavorato ancora a partire dagli anni ’70 a __________ e a __________ per poi nel 1989 rendermi indipendente. Ho iniziato con una ditta individuale e poi salvo errore nel 2004 ho aperto la __________ di cui sono socio e gerente, altra socia è mia sorella __________. La sede sociale è in Via __________ a __________ ed è lì da quando abbiamo costruito il magazzino/capannone.

Il magazzino/capannone è strutturato in una PPP, TERZ 1 ha la sua quota e io ho la mia, siamo al 50%.

L’avv. RA 1 fa osservare come TERZ 1 sia proprietario di una quota come la Società __________.

(…).

Sono anche membro del CdA con firma collettiva a due della __________ di cui sono anche azionista al 50% e questo assieme a TERZ 1 che è azionista del resto della Società.

Situo la mia conoscenza con TERZ 1 attorno la metà degli anni novanta, non so essere preciso a questo proposito. Con lui ho un rapporto di amicizia, non abbiamo in corso litigi o controversie di alcun genere, anzi sono un po’ geloso di oggi perché si trova in dolce compagnia. Si trova a casa sua che è sopra l’ufficio e quindi in Via __________ a __________.

Il Gd chiede se abbia una relazione stabile o meno e rispondo che io vedo spesso delle macchine parcheggiate li. Vista l’ora in cui queste auto sono parcheggiare (le sei di mattina) io tendo ad escludere che si tratti di clienti.

Da parte mia conosco le signore e conosco il mio amico e quindi so di queste frequentazioni.

Posso dire che TERZ 1, per quanto mi è noto, da quando lo conosco ha avuto diverse relazioni tra cui una relazione stabile duratura con la __________. È giusto che la __________ è l’__________. Per quanto mi è noto TERZ 1 ha frequentato la __________ fino a 2-3 anni fa.

Conosco RI 1, so che loro hanno 2 figli insieme, con la sig.ra RI 1 ci si conosce e ci si saluta quando ci si incontra. È capitato che si uscisse anche con la RI 1 qualche volta, spesso in gruppo. Preciso che questo è avvenuto sporadicamente.

Posso dire che il TERZ 1 sopra l’ufficio ha un appartamento composto di 2 o 3 stanze (non sono sicure del loro numero) e una sala grande, più questo ufficio statale. La cucina è compresa nella sala. Ci sono i servizi che io stesso ho contribuito a fornire e vi è pure una sauna.

La struttura è così fatta e ciò dal 2007/2008. Per quanto so io il TERZ 1 è sempre li.

Da parte mia non ho spazi abitativi all’interno della mia quota di proprietà e ho invece a disposizione il mio appartamento a __________.

Nonostante TERZ 1 mi abbia offerto la possibilità di star su da lui a dormire qualche volta io non ho mai avuto bisogno. Mi fermo invece da lui a cena o per bere un bicchiere insieme dopo cena.

Io so quando il TERZ 1 c’è in Via __________ perché vedo la sua macchina parcheggiata a fianco il capannone e vedo anche quella di chi l’accompagna.

Non si tratta sempre della medesima auto ma riconosco queste vetture e so a chi appartengono.

Io conosco la sua casa di __________, ci è capitato di essere di passaggio assieme e per salutare i suoi figli, io ci sono stato anche per fare dei lavori.

Descriverei il rapporto del TERZ 1 con la madre dei suoi figli come il rapporto che io stesso ho con la signora RI 1, tranquillo.

Non credo che il TERZ 1 dorma a __________ nella casa abitata dalla sig.ra RI 1.

Di tanto in tanto arrivano a __________ i suoi figli, si fermano lì a dormire perché hanno la loro camera a disposizione. (…)” (Doc. XXXIV)

 

                                         Con lettera 11 marzo 2020 (doc. XXXVII) il giudice delegato ha chiesto alla Sezione della popolazione, Ufficio dello Stato civile, gli atti completi delle procedure (non contenziose) con cui RI 1 e TERZ 1, il 10 settembre 2018, hanno domandato il cambiamento di cognome e attinenza dei loro figli minorenni __________ e __________.

                                         L’Ufficio dello stato civile ha evaso la richiesta in data 12 marzo 2020 (doc. XXXVIII/1-2).

 

                                         Le parti si sono potute esprimere in merito, sull’acquisizione, presso il registro di commercio, degli estratti relativi alle società amministrate da TERZ 1 o di cui lo stesso è o è stato nel Consiglio d’amministrazione (doc. XXXV) e in merito all’estratto RF relativo alla proprietà di __________, acquisito agli atti (doc. XXXVI).

 

Non sono state acquisite ulteriori prove.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia.

 

                               2.2.   In concreto i cinque distinti ricorsi formulati da RI 1 contro le cinque decisioni emanate a fronte dei suoi reclami in tema di riduzione dei premi per gli anni 2012 a 2016 sono ricevibili in ordine siccome tempestivi e inoltrati contro provvedimenti impugnabili a questa Corte. A fondamento dei provvedimenti amministrativi è, per tutti, il fatto che la convivenza della signora RI 1 con il TERZ 1 conduca a ritenere una unità di riferimento composta dalla ricorrente, dal signor TERZ 1 e dai loro due figli, circostanza contestata con i gravami. In sostanza con le sue impugnative RI 1 contesta che il signor TERZ 1 sia compreso nell’unità di riferimento per la determinazione del diritto alla riduzione dei premi.

 

                                         Come già avvenuto nel recente passato (per tutte si veda la STCA 36.2017.49-54 in re BF e SH del 19 dicembre 2017; STCA 36.2018.8 del 22 maggio 2018 in re EB) l’identità della motivazione ha condotto l’assicurata a formulare cinque distinti ricorsi, contro tutte le decisioni rese su reclamo, aventi le stesse motivazioni di fondo e conduce di conseguenza alla congiunzione delle procedure in discussione. Nonostante i diversi anni di sussidio oggetto delle decisioni si giustifica di unire non solo nell’istruttoria ma anche nel giudizio, le procedure formanti gli incarti 36.2019.77 - 81, poiché, malgrado le specificità delle norme applicabili a quegli anni di RIPAM (su aspetti comunque, per queste procedure, non fondamentali), le motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti. Come indicato le contestazioni sono identiche per tutte le riduzioni dei premi qui in discussione, così come le unità di riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti alla determinazione dei redditi. Questi aspetti prevalgono e si giustifica, di conseguenza come indicato, la congiunzione delle procedure che sono evase con il presente giudizio.

 

                               2.3.    Come precisato nelle considerazioni di fatto che precedono il Giudice delegato ha chiamato in causa il signor TERZ 1. A fondamento della chiamata in causa è stato ritenuto, da un lato, che le decisioni formali e quelle successivamente emanate su reclamo “… fanno riferimento ai redditi di TERZ 1, che considerano – come indicato – convivente della ricorrente nell’anno di sussidio, ma una copia delle decisioni non è stata notificata al signor TERZ 1 da parte dell’amministrazione” e d’altra parte che “con sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 il Tribunale federale (…) ha stabilito che, potendosi attendere <(…) in caso di crescita in giudicato del giudizio cantonale> possibili ripercussioni anche nei confronti di terzi, si giustificava, in quella costellazione, di coinvolgere la terza persona ”. Questa Corte ha chiamato in causa il signor TERZ 1 per permettergli il corretto e compiuto esercizio del suo diritto di essere sentito alla luce delle importanti ripercussioni economiche che le decisioni amministrative hanno per lui in quanto, quale padre di due ragazzi ancora minorenni (__________ e __________) membri della UR, egli potrebbe essere chiamato al pagamento dei premi dei figli. Nel doc. V (inc. 36.2019.77 per l’anno 2012; gli altri decreti hanno tutti il medesimo tenore), è in specie detto che: “TERZ 1 … è padre dei minori __________ e __________ al cui sostentamento egli deve provvedere, come appare anche dalla documentazione prodotta agli atti: “Contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali” sottoscritto dai signori RI 1 e TERZ 1 l’11 marzo 2014 in sostituzione di precedenti accordi, contratto approvato dalla autorità regionale di protezione di __________. Tra gli obblighi di mantenimento va ritenuto anche quello di versare i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (per un riferimento si veda la STCA 36.2019.65-66 del 2 ottobre 2019)”.

 

Alla luce della chiamata in causa il signor TERZ 1 ha potuto ampiamente godere di tutti i diritti processuali previsti dalla Lptca, egli ha preso conoscenza degli atti nelle loro completezza, si è potuto esprimere in merito (e lo ha fatto per il tramite del medesimo legale che patrocina la madre dei suoi figli), ha potuto formulare le richieste di assunzione probatorie che ha considerato opportune (rispettivamente condividere quelle della signora RI 1), ha partecipato all’udienza tenutasi dinanzi al Giudice delegato e ha partecipato alle ulteriori assunzioni di prove, essendo rappresentato dal suo legale al momento dell’audizione del teste __________, più generalmente egli ha fatto capo al medesimo legale che patrocina la madre dei suoi figli.

 

                               2.4.   Il patrocinatore degli assicurati, con il gravame, ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentita in particolare della signora RI 1 siccome (v. punto 1.10 precedente) le decisioni impugnate sarebbero carenti nella motivazione non bastando l’indicazione del solo comune di domicilio di RI 1 e TERZ 1 a giustificare il provvedimento e ciò senza analizzare ulteriori argomentazioni avanzate.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                        

Il diritto di essere sentito comprende però anche l’obbligo per l’autorità, cui incombe l’emanazione di un provvedimento, di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata della stessa e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

In concreto le decisioni dell’amministrazione argomentano adeguatamente il provvedimento fondato sulla convivenza dei ricorrenti comprovata, secondo la Cassa, dal Comune di domicilio e dalle tassazioni emanate. La sufficienza di tali argomenti deve essere vagliata da questo TCA ed è aggetto proprio della procedura. Le motivazioni della Cassa sono, in concreto, chiare e sufficienti, adeguatamente formulate e complete, tanto che i ricorrenti hanno potuto ampiamente contestare proprio tale aspetto, con piena cognizione di causa.

 

                                         In ogni caso, va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         Visto quanto sopra, il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

 

 

 

                                         nel merito

 

                               2.5.   In concreto le decisioni contestate hanno tutte per oggetto il riesame, da parte della Cassa cantonale di compensazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in favore di RI 1, e dei suoi figli __________ e __________ sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal e ciò per gli anni 2012 sino e compreso il 2016. Alla luce delle specifiche contestazioni dell’assicurata ricorrente, fatte proprie dal chiamato in causa, va preliminarmente esaminato (come questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime rispettivamente STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017; 36.2016.130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2017.3 del 26 aprile 2017 ed ancora 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017; 36.2018.8 del 22 maggio 2018, 36.2019.63-64 del 13 settembre 2019 tra le ultime) se l’amministrazione poteva procedere al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e eventualmente se tale riesame sia avvenuto tempestivamente.

 

                               2.6.   Come evidenziato nei giudizi citati (si vedano in particolare le STCA 36.2016.3 del 26 aprile 2017 e STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016 consid. 2.6.), in base all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel testo vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

 

                                         Per l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

 

                                         In virtù dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è decisivo. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

 

                                         La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

 

                                         L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

 

                                         Con le STCA 36.2013.21 del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e negli altri giudizi citati sub. 2.3, questo Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio nel primo caso una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM, nel secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli altri la sussistenza di una convivenza duratura non comunicata all’amministrazione, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA), norma applicata analogeticamente.

 

                               2.7.   La ricorrente, con l’adesione di TERZ 1, in sostanza, contesta la possibilità della Cassa di riesaminare le decisioni formali emanate con le quali è stato riconosciuto a lei e ai figli il diritto alla riduzione del premio per gli anni dal 2012 al 2016.

 

                                         In concreto la Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare, indicano di non essere stati a conoscenza della convivenza fra la signora RI 1 e il signor TERZ 1, scoperta solo a fronte della domanda di riduzione dei premi del 2019. Tale convivenza è ritenuta dall’amministrazione stabile e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Laps, circostanza che l’assicurata, così come pure il padre dei suoi figli, contesta come tale in questa sede. Ciò ha condotto l’amministrazione a erogare, in maniera che essa ha poi ritenuto errata, la riduzione del premio dell’assicurazione malattia per gli anni 2012 al 2016.

 

                                         La Cassa sostiene di avere avuto notizia della convivenza solo a seguito degli accertamenti conseguenti alla formulazione della richiesta di riduzione dei premi 2019 pervenuta all’amministrazione nel corso della primavera dell’anno 2018. La Cassa ha proceduto ad accertamenti, in particolare contattando la stessa signora RI 1 (come esposto nelle considerazioni di fatto e come emerge dai documenti, per tutti si veda il doc. A3) e ottenendo dalla stessa la conferma (poi smentita in corso di causa) della convivenza con il signor TERZ 1. L’amministrazione ha avvisato in quell’occasione che le decisioni relative alla RIPAM dal 2012 sarebbero state riviste. Quindi, al momento dell’inoltro della domanda di riduzione dei premi 2012, d’avviso dell’amministrazione, la convivenza RI 1/TERZ 1 era già in essere da anni (su questi aspetti si veda la STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017). Dagli atti nulla emerge circa una precedente conoscenza, da parte dell’amministrazione, di tale convivenza come si vedrà meglio nelle motivazioni che seguono. Come ritenuto nella STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016 e ribadito anche nella STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017 rispettivamente nella STCA 36.2018.8 del 22 maggio 2018, alla Cassa qui resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di massa quale la RIPAM (su questi aspetti: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, n. 683 p. 360), di non essere stata a conoscenza di una convivenza in essere da anni.

 

                                         La ricorrente non ha indicato, come evidenziato nelle considerazioni di fatto, in nessuno dei formulari allestiti per la richiesta della riduzione dei premi degli anni qui in esame, l’esistenza di una convivenza con il signor TERZ 1 (circostanza che, dopo essere stata ammessa in occasione della telefonata con i funzionari della Cassa secondo l’amministrazione, è stata comunque sempre successivamente smentita), nonostante una domanda in tal senso fosse specificatamente e chiaramente posta dal modulo.

 

                                         Anche se la convivenza dei signori RI 1 e TERZ 1 risulta presso il controllo abitanti di __________ e pur se la stessa emerge dai contratti sottoscritti dai qui ricorrenti presso la CTR __________ di __________ con riferimento alla cura e all’educazione, oltre che il mantenimento dei figli avuti, non può essere imputata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG nessuna negligenza nel prenderne conoscenza alla luce del fatto che la RIPAM è, come indicato, un’amministrazione di massa e, obbligo primo, era fatto alla persona interessata segnalare la stessa mediante il modulo predisposto per la domanda della riduzione dei premi.

 

                                         A livello di decisioni fiscali applicabili, documenti cui l’amministrazione qui in causa ha diretto accesso, non emergono, per tutti gli anni per i quali sono state acquisite le decisioni (non solo quelle poste alla base delle decisioni in materia di riduzione dei premi per scelta del Consiglio di Stato come si vedrà più avanti), versamenti di alimenti in favore della signora RI 1 rispettivamente in favore dei figli __________ e __________ da parte del signor TERZ 1. Nonostante tale assenza, che lascia presumere, a conoscenza della condivisione del domicilio nella proprietà immobiliare che i ricorrenti detengono in ragione di ½ ciascuno, una convivenza, alla Cassa, alla luce della situazione presentata dai moduli trasmessi dalla signora RI 1 per conseguire la RIPAM dal 2012 al 2016 ed emergente dalla documentazione prodotta con le domande, non può essere rimproverata una negligenza nell’accertamento. In un’amministrazione di massa non può essere pretesa dall’amministrazione una verifica puntuale e specifica per ogni richiesta di riduzione del premio.

 

                               2.8.   Le decisioni formali di riesame dei provvedimenti di RIPAM degli anni in discussione (2012 – 2016) sono state emanate tutte tempestivamente il 30 novembre 2018, e ciò dopo puntuali verifiche avviate in tempi brevi dai funzionari. Il termine annuale dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, applicabile per analogia in concreto, è certamente rispettato. La Cassa, va ancora ribadito, ritiene di avere erroneamente erogato le riduzioni dei premi, per un importo complessivo di oltre CHF 26'200 per tutti gli anni in questione. Gli importi (elencati nel dettaglio nelle considerazioni di fatto) sono indubbiamente rilevanti, ciò che giustifica l’agire dell’amministrazione.

 

                                         Non occorre qui verificare se il diritto dell’assicuratore malattia di ottenere la restituzione degli importi erroneamente riconosciuti a titolo di riduzione dei premi (art. 49 cpv. 1 LCAMal), sia, o meno, perento siccome trascorsi 5 anni tra il versamento della prestazione e la decisione di restituzione per tutti gli anni in causa (in particolare per la riduzione dei premi del 2012). Di conseguenza non è necessario analizzare se, quanto ritenuto dall’allora Tribunale federale delle Assicurazioni (dal 1.1.2007 TF) nella STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, in merito alla perenzione annuale dei premi, debba trovare applicazione anche nel caso di specie, rispettivamente ancora come debba essere computato il termine. Il tema non è oggetto del giudizio e non è stato analizzato dalla Cassa nelle decisioni impugnate. Lo stesso sarà, semmai, oggetto di decisione dell’assicuratore malattia (competente in materia per quanto prevede l’art. 49 cpv. 1 LCAMal) se confermato qui che nessuna riduzione di premi era dovuta, per gli anni in questione, da parte della Cassa cantonale di compensazione alla signora RI 1 e ai suoi figli. Sul tema della restituzione si faccia riferimento alla STF 9C_291/2019 del 24 giugno 2019.

 

                                         Ne segue che la procedura adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta da sufficiente motivazione la cui fondatezza va verificata in uno (se del caso) con la correttezza della nuova determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.

 

                               2.9.   Come evidenziato in precedenti giudizi di questa Corte emessi sul medesimo tema, occorre qui ricordare come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

 

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

 

                                         Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

 

                                         Importante è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

 

                             2.10.   Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

 

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

 

                                         Il premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

 

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

 

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

 

                                         Il sistema da ultimo in vigore prevede invece la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

 

                                         Secondo le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento dei premi (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.9.4., p. 442 e ss.). In questa costellazione (superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate senza figli.

 

                                         Con le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici, op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

 

                                         RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione

 

                                         Se dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

 

                                         RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

 

                                         Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

 

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

 

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).

 

                                         Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

 

                                         Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

 

                                         In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

 

                             2.11.   Come anticipato, per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

 

                                         Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

 

                                         L’amministrazione è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa, redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

 

                                         Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

 

                             2.12.   Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

 

                                         Secondo le nuove norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

 

                                         La deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000 è il riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto la volontà del legislatore appare chiara.

 

                             2.13.   Come in parte già indicato nelle considerazioni del punto 2.10., per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.

 

                                         Il valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio 2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile 2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché 36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg. No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

 

a) per il titolare del diritto:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

 

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

 

2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a)    fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)    fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)    fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)    fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)    fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione). Su questi aspetti si faccia riferimento a Ranzanici, op. cit. n. 847 e 848, p. 442 e 443.

 

                                         Dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio.

 

                                         Con le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (qui oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2019.80) è determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).

 

                             2.14.   Per completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

                                         Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000” mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

 

                                         A contare dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

 

                                         La somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

 

                             2.15.   Vanno ora indicati i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame.

 

                                         Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011), le stesse sono state definite come segue:

 

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

    riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.

b) premio medio di riferimento:

    - adulti:                      CHF      4850.--

    - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni:              CHF      4421.--

    - minorenni:               CHF      1146.--

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012."

 

                                         Per l’anno 2013, sono così state fissate:

 

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di           riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

 

b) premio medio di riferimento:

    - adulti: CHF 4’908.--

    - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--

    - minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal."

 

                                         Con riferimento all’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato, mediante Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal, i seguenti parametri:

 

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di     riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

 

b)   premio medio di riferimento:

      -    adulti: CHF 4’965.00

      -    giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00

      -    minorenni: CHF 1’156.00

c)   percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.”

 

                                         Per l'anno 2015, l'esecutivo cantonale ha fissato i seguenti parametri della riduzione nel decreto esecutivo dell'11 febbraio 2015:

 

" a)   periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

      riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2012.

b)   premio medio di riferimento:

      - adulti: CHF 4’875.--

      - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.--

      - minorenni: CHF 1’066.--

c)   costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

      - unità di riferimento senza figli: 3.4

      - unità di riferimento con figli: 3.9”

 

                                         Per quanto riguarda invece la riduzione dei premi relativa al 2016 il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal, del 18 novembre 2015, stabilisce che il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di riferimento assomma a CHF 4’981.-- per gli adulti e la costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4., mentre per le UR con figli è di 3.9.

 

2.16.  Nel caso in esame è necessario, in primis, verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, contestato dalla ricorrente (e dal signor TERZ 1) in sede di ricorso, secondo cui i suoi redditi vanno accumulati a quelli del convivente (in merito si veda: Ranzanici, op. cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se, correttamente o meno, la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile tra RI 1 e TERZ 1.

 

2.17.   Come ricordato dalla prassi di questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, tra le prime, e da ultimo le STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2016.140 del 23 maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017; 36.2018.8 del 22 maggio 2018 nonché 36.2019.63 e 64 del 13 settembre 2019 rispettivamente dalla dottrina: Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR.

 

                                         Con la STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.

 

                                         Da notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/BERNHARD HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale."

 

                                         Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale cumulo di redditi in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

 

2.18.     Come rammentato da ultimo nelle STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017 e 36.2018.8 del 22 maggio 2018 in particolare, in Ticino i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile di partners data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è spiegato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è ritenuta stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

 

Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a)   vi sono figli in comune;

b)   la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c)   la convivenza dura da almeno 6 mesi."

 

con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps. Sul tema questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si è espresso più volte  anche in ambiti diversi rispetto alla riduzione dei premi LAMal e quindi dell’applicazione della LCAMal, si faccia riferimento qui alle STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013 (pubblicata in RtiD 2013 II n. 13 pag. 66 e ss.), che richiama in particolare il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze riferito alla modifica della Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 (pubblicata in RtiD 2016 I n. 5 pag. 39 ss.) in materia di assistenza sociale, rispettivamente STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di assegni famigliari, nonché alla giurisprudenza federale in materia (si vedano in particolare le DTF 1P.184/2003, DTF 129 I 1, 2P.218/2003, DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2) oltre che alla dottrina (Ranzanici, op.cit., capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).

                                         In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013 (pubblicata in RtiD 2013 II n. 13 pag. 66 ss.), emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

 

" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

 

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

 

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                         Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:

 

" Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                         Con le ulteriori seguenti osservazioni:

 

" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."

 

                                         Questi rilievi sono già stati ripresi da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid. 2.20, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps vanno infatti applicati per il rinvio dell’art. 26 LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

                                         Va ancora osservato come, in una sentenza del 27 giugno 2016 (STCA 42.2016.1) questa Corte ha ricordato, in ambito di prestazioni assistenziali, come:

 

" (…)

Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

(…)

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”

 

                                         ed ancora

 

" (…)

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio. (…)”

 

                                         Si rileva inoltre come, sempre nella STCA 42.2016.1 il TCA ha richiamato le:

 

" (…)

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che:

 

" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.

 

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà. (…)”

 

                                         Condividere quindi la propria esistenza, gli affetti, in una relazione rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

 

                             2.19.   La convivenza è in particolare ritenuta stabile se vi sono figli in comune, come in casu. La giurisprudenza anche nell’ambito dell’applicazione della Laps ha approfonditamente esaminato questo tema, si vedano in proposito le recenti STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018, nonché STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 e la STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018 in particolare ai consid. 2.4. e seguenti.

 

                             2.20.   Per completezza è utile evidenziare la prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni a fronte di contestazioni specifiche fatte valere, in casi analoghi, da altri assicurati, anche se in concreto non sollevate dalla ricorrente. In alcune fattispecie sottoposte al giudizio di questo Tribunale alcuni assicurati conviventi hanno indicato come gli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RegLCAMal creassero una disparità di trattamento e fossero discriminatori trattando in maniera uguale situazioni che andrebbero trattate diversamente (concubinato e matrimonio essendo diversamente trattati dal legislatore).

 

                                         Nelle STCA 36.2015.29 e STCA 36.2014.78, in particolare (i cui passaggi sono stati poi ripresi in altri giudizi tra cui la STCA 36.2016.54 e, da ultimo, la STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017), questo Tribunale ha esaminato il tema della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non avviene, ma non sono ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile e non è applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21, quest’obiezione non può essere ritenuta (argomento ripreso nella STCA 36.2015.29 consid. 2.24.). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è così espresso:

 

" Va sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.

 

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.

 

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati appartenenti ad un’unica UR.”

 

                             2.21.   Va ulteriormente illustrata la prassi di questo Tribunale per inquadrare compiutamente l’interpretazione data alla convivenza stabile. In un giudizio del 13 agosto 2015 in re D. (STCA 36.2015.29-31) all’esame del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è stato posto un caso non dissimile da quello qui in discussione. L’assicurata, madre di un figlio e divorziata, conviveva con un uomo che era a capo dell’azienda che la occupava. In quella circostanza questa Corte aveva considerato quanto segue:

 

" La ricorrente, in diversi suoi atti ed in sede d'udienza, ha osservato come, considerando un’unica UR composta da lei stessa, da suo figlio e dal suo convivente, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG nega il sussidio non solo a lei ma anche a suo figlio, di cui però il signor X. non è il padre e nei cui confronti non ha obblighi alimentari. In altre parole D lamenta il fatto che le norme applicate dalla Cassa cantonale impongono al signor X. implicitamente di pagare il premio anche di F. (figlio) imponendogli così un obbligo di mantenimento non previsto dal diritto civile.

 

L'argomento non è di pregio. Il mantenimento del figlio F. incombe ai suoi genitori, ossia al padre ed alla madre e non certo al convivente di quest'ultima. Le norme della LCAMal, in tema di RIPAM, e specificatamente riferite all'UR non creano certamente obblighi di natura alimentare civile al convivente riferiti al figlio della compagna. Queste norme, considerando gli effetti della convivenza duratura e stabile con condivisione di "tetto, letto e desco" (doc. VI) in cui riconoscono l’esistenza della solidarietà tra i conviventi (stanti le condizioni legali della convivenza stabile), tendono ad evitare che lo Stato debba erogare aiuti sociali ad assicurati viventi in condizioni sostanzialmente agiate, pur con mezzi propri limitati, grazie alla convivenza. Nell'ambito di una convivenza stabile, quale quella in discussione, ai fini della RIPAM vanno quindi computati i redditi di un convivente che decida di condividere la propria vita con altra persona avente a carico un figlio. La solidarietà derivante dalla convivenza stabile ha per oggetto il figlio di primo letto (che compone l’UR) di uno dei due conviventi, ma solo all’interno della coppia stessa, con maggior forza stante l’impegno alimentare del convivente genitore. Vero è che tale sforzo si riverbera, almeno in parte, anche in favore del figlio di primo letto.”

 

                In un recente giudizio del 19 dicembre 2017 (36.2017.49-54) i due ricorrenti indicavano di condividere esclusivamente degli spazi locativi, come potrebbero fare degli studenti, senza più avere relazione tra loro, i rapporti amorosi essendo stati interrotti da tempo. Anche in quel caso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile considerando:

 

" La signora F. condivide la casa del signor H. con cui, per ammissione stessa della coppia, ha avuto una relazione amorosa assertivamente interrotta, pur con il mantenimento della convivenza, ciò che appare assai poco verosimile. I ricorrenti, non solo hanno condiviso i loro destini con una relazione amorosa per anni e continuano a vivere uniti sotto il medesimo tetto, e ciò non certo per un uso nel settore agricolo (…), ma si aiutano e sostengono reciprocamente nella vita, suddividendo i compiti casalinghi come una qualsiasi coppia di concubini.”

 

                                         Alla luce della prassi illustrata, che ha ammesso una convivenza stabile quando due persone convivano in maniera duratura per anni, a maggior ragione se esse si prestano reciproco aiuto e sostegno nelle faccende domestiche, per gli aspetti economici o nell’assistenza dell’uno all’altro, poco importa se il mantenimento, l’educazione e l’attenzione ai figli di uno dei conviventi tocchi unicamente al genitore, come stabilito nella STCA 36.2018.8 del 22 maggio 2018.

 

                             2.22.   Nel caso in esame una serie di elementi, rilevanti e convergenti, sostanzialmente univoci e concordanti, portano a concludere per la sussistenza, nel periodo in discussione (ossia gli anni dal 2012 al 2016 oggetto di giudizio) di una convivenza stabile tra il signor TERZ 1 e la signora RI 1, elementi che – di seguito – sono analizzati ed ai quali la deposizione di __________, in senso apparentemente contrario, nulla toglie.

 

                          2.22.1.   Il domicilio a __________.

 

                                         Il domicilio del signor TERZ 1 è stato, dal 1. maggio 2002 e sino al novembre 2018 (doc. XVIII e XV/1), a __________, come attestano i Comuni di __________ e di __________ in risposta alle richieste di chiarimenti del TCA (doc. XII, XIII, XV e XVIII). Secondo i ricorrenti (doc. XXIX pag. 1 in fine) la convivenza sarebbe sussistita sino al 2008. Tale allegazione è però smentita appunto dal fatto che il signor TERZ 1 ha mantenuto il suo domicilio, con la signora RI 1 e con i loro figli, a __________ per ulteriori 10 anni. Il mancato cambiamento del domicilio e l’assenza di una notifica al Comune di __________, dove TERZ 1 avrebbe trasferito la sua residenza in una struttura che non era atta a ospitare e a costituire un domicilio sino ad almeno al settembre 2010 (doc. XVIII), per un periodo così lungo (2 lustri, e non certo per qualche settimana), è ricondotto dai ricorrenti al semplice “oblio” e all’assenza di “particolare interesse” a tale aspetto. La giustificazione è inaccettabile e ai limiti del ridicolo; essa non è credibile. Il periodo è decisamente troppo lungo, il recapito del signor TERZ 1 era in Via __________ a __________, li erano notificati e trasmessi, di tutta evidenza, gli invii a lui destinati (egli non sostiene di avere ordinato un trasferimento della posta ad altro indirizzo, ciò che non sarebbe comunque possibile per un periodo così lungo).

 

                                         In quel luogo (Via __________ a __________) per le autorità cantonali, comunali e federali (oltre che per terzi certamente) TERZ 1 era domiciliato, l’esercizio del diritto di voto federale, cantonale e comunale era svolto in quel comune, le imposte comunali versate a __________: pare strano che egli si possa essere dimenticato (“oblio”, doc. XXIX) di notificare il cambiamento se vero ed effettivo.

 

                          2.22.2.   Il contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali dell’11 marzo 2014 dinnanzi all’ARP __________

 

                                         Il domicilio a __________ e la convivenza in quel luogo dei signori RI 1 e TERZ 1 è stato inoltre confermato, pacificamente e senza rilievo od obiezione di sorta, sul contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali dei qui ricorrenti e i loro due figli (doc. A10). Atto formale, ufficiale ed avente importanza fondamentale per i due figli minorenni della coppia, redatto per l’approvazione della Autorità regionale di protezione di __________, su carta intestata dell’ARP (e certamente in base a un modello dell’ARP stessa). Questo atto è stato sottoscritto l’11 marzo 2014, ossia – secondo la versione dei signori TERZ 1 e RI 1 a verbale dell’8 gennaio 2020 – ben 6 anni dopo la pretesa fine della convivenza e della comune vita dei due. Ora non v’è chi non veda come, per la “cura, il mantenimento e le relazioni personali” con due figli minorenni (a quell’epoca di 11 e 12 anni), sapere con precisione dove vivano i genitori, se sussista una convivenza dei genitori tra loro e con i figli, abbia un rilievo molto importante e un riverbero sulla vita dei minori a livello educativo, di relazione, di mantenimento, di decisioni sul loro futuro. Attestare, se vera la versione dei signori RI 1 e TERZ 1 resa a verbale l’8 gennaio 2020 (doc. XXIX), contrariamente ai fatti, in un contratto stilato sul modulo dell’ARP __________ (doc. A10), destinato all’approvazione della medesima autorità regionale di protezione (così come avvenuto con risoluzione 160B e 161B del 13 marzo 2014, due giorni dopo la sottoscrizione da parte dei genitori), che “TERZ 1 … domiciliato a __________ e RI 1 … domiciliata a __________ … esercitano in comune l’autorità parentale sulla figlia” (analogamente per quanto vale per il figlio) “Essa vive in comune domestica con i genitori” (evidenziazione del redattore), sarebbe molto grave. Nel contratto davanti all’ARP i signori RI 1 e TERZ 1 attestano di convivere, nel 2014, con i figli a __________, e ciò senza riserva o indicazione di natura diversa. L’attestazione contraria resa verbale è quindi assolutamente non credibile, è strumentale oltre ad essere grave siccome tesa unicamente a non assumere delle responsabilità verso la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. Il medesimo contratto specifica che “i genitori si occupano in comune dell’educazione” dei figli concordando le decisioni importanti per gli stessi in ottica educativa e di scolarizzazione, provvedendo “in comune al mantenimento”, tenendo conto della loro “partecipazione alle … cure ed educazione”, a ulteriore conferma di perdurante convivenza tra i due ritenuto come RI 1 non consegua redditi sufficienti neppure per sostentare se stessa. Nell’intestazione del contratto, come indicato, non è indicato, per il signor TERZ 1, un domicilio diverso da quello di __________ e neppure un recapito diverso. Il fatto che il contratto preveda delle soluzioni “In caso di scioglimento della comunione domestica”, ossia nell’ipotesi in cui ciò dovesse avvenire preveda una regolamentazione circa le relazioni con i figli e il loro mantenimento, oltre all’educazione, non cambia nulla, ed anzi rafforza la dimostrazione che i signori RI 1 e TERZ 1 erano conviventi ben oltre il termine del 2008 da loro indicato in sede di verbale.

 

                                         La giustificazione data, a verbale dell’8 gennaio 2020, dai signori RI 1 e TERZ 1 al contenuto del contratto e alla contraddizione con quanto sostenuto davanti al giudice delegato, è banale e assolutamente non credibile: essi si sarebbero presentati all’ARP ___________ “senza il patrocinio di alcuno, per confermare la convenzione sostanzialmente come già nei termini precedenti e questo perché erano mutate le norme in tema di autorità parentale. Non è stato discusso l’aspetto dell’avvenuto riconoscimento della comunione domestica ed è per quello (che) al doc. A10 risulta ancora l’indicazione dell’ipotesi dello scioglimento”. Ora non sfugge che il signor TERZ 1 è persona attiva nella gestione di aziende, la __________, con sede a __________, proprio in Via __________ dove il signor TERZ 1 avrebbe preso domicilio con il novembre 2018, con capitale sociale di CHF 100'000 e che si occupa di compravendita di beni immobili e mobili e l’esercizio di un’impresa generale di costruzioni (oltra ad altro), e la __________, sempre in Via __________ a __________ (estratti RC acquisiti agli atti, doc. XXXVI) con attività edile nel settore dei  fumisti (tra altri scopi), non rendono il signor TERZ 1 certamente uno sprovveduto incapace di leggere un contratto e di rilevare che conterrebbe elementi non conformi al vero. Anzi, proprio la sottoscrizione di tali contratti (uno per il figlio __________ e uno per la figlia __________) da parte di persona consapevole e capace in affari, rende assolutamente credibile il fatto che sussistesse una convivenza famigliare (ossia di RI 1, TERZ 1 e dei loro figli __________ e __________ a __________ in Via __________) almeno sino al novembre 2018, e certamente nel 2014, ciò contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti.

 

                          2.22.3.   La casa di Via __________ a __________ e l’immobile di __________

 

                                         A __________ vivono i figli del signor TERZ 1, oltre alla loro madre, e (come indicato nelle considerazioni che precedono, anche il signor TERZ 1 sino al novembre 2018) e la casa – così come rilevabile dagli atti del registro fondiario – è un immobile di tutto rispetto avendo una superficie in pianta di ben 97 mq con un valore di stima (per il solo edificio abitativo) di quasi 186'000. Il terreno complementare è invece di 396 mq oltre a 61 mq di terreno edificabile eccedente per una superficie di oltre 450 mq e un valore di oltre 60'000. L’immobile è stato acquistato dai signori RI 1 e TERZ 1 in ragione di ½ ciascuno nel 2005 (il 5 agosto di quell’anno). I signori TERZ 1 e RI 1 si sono concessi vicendevolmente un usufrutto vita natural durante sulle reciproche quote di comproprietà, e questo sin dall’acquisto, come appare dall’estratto del RF acquisito agli atti.

 

                                         Questa situazione di fatto, a fronte dell’asserita separazione del 2008, non è stata minimamente modificata e non è stata oggetto di accordo intervenuto tra le parti, ciò che conferma in realtà la sussistenza (sino al 2018) di una convivenza tra RI 1 e TERZ 1. D’altro canto il signor TERZ 1 ha dichiarato di essersi trasferito a __________ in Via __________, dalla separazione che sarebbe avvenuta nel 2008. Come indicato lo stabile di Via __________ a __________ fa capo a società amministrata da TERZ 1, nel 2008 non era possibile a TERZ 1 trasferirsi in quello stabile siccome non abitabile (doc. XVIII). Anche per questi aspetti la versione resa dai ricorrenti non appare credibile e va invece ulteriormente ritenuta una convivenza tra i due e con i figli a __________.

 

                          2.22.4.   Assenza di accordi sul mantenimento dei figli e della signora RI 1, e assenza di versamento di danaro in favore degli stessi da parte del signor TERZ 1.

 

                                         In sede di verbale dell’8 gennaio 2020 (si veda anche quanto riportato in coda al verbale dell’udienza del 10 marzo 2020) il giudice delegato, alla luce delle decisioni di tassazione acquisite e dei numerosi incarti fiscali esaminati relativi agli anni d’interesse, ha interpellato la signora RI 1 e il signor TERZ 1 in merito al tema del sostentamento della stessa assicurata ricorrente e dei figli. In effetti, in tutti gli atti fiscali acquisiti, non risulta che mai il signor TERZ 1 abbia versato un solo centesimo per il sostentamento della signora RI 1, ove ne ricorressero gli estremi, e, soprattutto, dei figli __________ e __________. Nessun versamento, nessun flusso di danaro mediante accrediti e addebiti postali o bancari, e, soprattutto, nessuna deduzione fiscale per tali versamenti. In caso di effettivo cambiamento di domicilio e di separazione dei due conviventi, come essi sostengono, il signor TERZ 1 sarebbe stato tassato dall’UT __________, e non da quello di __________, ed avrebbe poi dedotto dai suoi redditi gli alimenti versati. Ciò non risulta, come detto, dagli atti fiscali. L’inesistenza di versamenti per alimenti ai figli, a fronte della sostanziale assenza di redditi della signora RI 1, impone di ritenere che il signor TERZ 1 e la signora RI 1 vivessero assieme, almeno sino al novembre 2018, e lascia ritenere che il signor TERZ 1, con i suoi redditi significativi, provvedesse direttamente al mantenimento dei figli e della convivente come in ogni nucleo famigliare convivente.

 

                                         Motivare l’assenza di versamenti con l’assenza di una contabilità precisa, per persona avvezza agli affari, è per nulla credibile. Il contratto ARP prevede, in via subordinata e in caso di separazione (che non era data come descritto in precedenza), l’obbligo per TERZ 1 di versare specifiche somme in danaro. Ciò non risulta mai essere stato fatto. Se davvero fosse subentrata una separazione tra i ricorrenti, era necessario per il signor TERZ 1 avere la possibilità di comprovare i versamenti fissati, già solo per ragioni prettamente fiscali e non solo per non correre il rischio di vedersi chiedere dai figli anni di contributi alimentari non provatamente pagati. Sostenere che “i ragazzi chiedono quando hanno bisogno e il sig. TERZ 1 comunque sopperisce alle loro esigenze” non è credibile in una costellazione di conclamata separazione. Ciò avviene normalmente in costanza di una convivenza tra i genitori, nella costellazione in cui uno di essi lavori, come nel caso in esame, e l’altro si occupi sostanzialmente della famiglia (qui la signora RI 1 percepisce somme contenute per un’attività per le ditte che fanno capo a TERZ 1, come detto quel reddito non raggiunge mai il minimo vitale fissato secondo le tabelle della CEF). L’assenza di versamento di alimenti conferma ulteriormente il sussistere di una convivenza tra i signori RI 1 e TERZ 1 sino al novembre 2018.

 

                          2.22.5.   I redditi della signora RI 1

 

                                         La signora RI 1 consegue, come indicato, un modesto reddito annuo, così come descritto nelle considerazioni di fatto, che non raggiunge il minimo per il sostentamento di una persona sola. Il reddito conseguito non permetterebbe alla signora di sopperire ai suoi minimi bisogni e men che meno a quelli dei figli. La signora RI 1 non ha fatto capo all’assistenza sociale, non ha dovuto alienare o gravare i suoi beni, non ha consumato, contrariamente a quanto essa stessa ha affermato, la sua sostanza utilizzandola per mantenersi. Infatti, come dimostrano i dati riportati nelle considerazioni di fatto, la sostanza (titoli e capitali) ritenuta nelle tassazioni acquisite agli atti è, per taluni anni, diminuita ma in maniera comunque non marcata e insufficiente a giustificare un mantenimento proprio e, tantomeno, comprensivo dei figli, per poi di nuovo inspiegabilmente aumentare. L’argomento sollevato nel corso dell’istruttoria processuale dalla ricorrente non è di pregio e, anzi, suffraga ulteriormente la prova contraria ossia il sostentamento preso a carico da parte del signor TERZ 1, sia dei figli, sia della compagna RI 1.

 

                          2.22.6.   Le decisioni di tassazione

 

                                         Dalle decisioni di tassazione relative al signor TERZ 1 emerge che la deduzione sociale per i figli dell’art. 34 cpv. 1 lett. a) e art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD è stata riconosciuta allo stesso TERZ 1. In sostanza la richiesta deduzione non è stata riconosciuta alla madre signora RI 1. Questo modo di procedere da parte dell’autorità fiscale avviene (come rammenta la giurisprudenza della CDT, si veda in merito la sentenza 23 gennaio 2018, incarto 80.2016.37/38 pubblicata in RtiD 2018 II 477) quando i genitori del figlio minorenne o in formazione, il cui mantenimento conferisce diritto alla deduzione sociale, sono conviventi e non vi sono versamenti di alimenti da uno all’altro e quando uno dei coniugi non consegua un reddito da lavoro tale da ammettere l’imputazione della deduzione sociale sul suo reddito. La Corte di diritto tributario cantonale ha ritenuto infatti che, in tale costellazione, la deduzione debba essere posta al beneficio del convivente che consegue il reddito e che si assume l’effettivo onere di mantenimento del figlio, altrimenti il diritto alla deduzione sarebbe svuotato del suo senso. Per anni (si vedano le decisioni di tassazione del signor TERZ 1, parallelamente a quelle del medesimo periodo di tassazione della signora RI 1 doc. XX e XXI), TERZ 1 si è visto dedurre rilevanti importi per il mantenimento dei figli in stato di convivenza (plico doc. XXI). La decisione di tassazione 2016 ritiene redditi complessivi per CHF 90'471 e, con altre deduzioni, una deduzione per ogni figlio a carico per complessivi CHF 22'200 (doc. XXI/2), per l’anno 2015 sul complessivo reddito di CHF 166'801 è pure stata ammessa la deduzione per i figli (doc. XXI/9), ciò vale ugualmente per la tassazione 2014 a fronte di un reddito complessivo di CHF 157'785 è stata ammessa la deduzione a TERZ 1 (doc. XXI/18), per il 2013 dal reddito complessivo di CHF 168'276 è pure dedotto al solo signor TERZ 1 l’importo di CHF 22'200 (doc. XXI/27), si vedano anche le decisioni di tassazione degli anni precedenti: 2012, reddito 178'677 deduzione al solo signor TERZ 1 di CHF 22'200 (doc. XXI/36); per il 2011 redditi per CHF 164'000, deduzione sociale per figli di CHF 21'800 al solo signor TERZ 1 (doc. XXI/45). Per le tassazioni 2010 si veda il doc. XXI/54; per la precedente tassazione 2009 il doc. XXI/62 (decisione emessa dopo reclamo). Anche per tale ragione, ossia per il fatto che le deduzioni sono state ammesse e riconosciute dall’UT di __________, e in ogni modo richieste esplicitamente nelle dichiarazioni fiscali, con ammissione ulteriore di convivenza tra il signor TERZ 1 e la signora RI 1, una convivenza, per tutti gli anni d’interesse di questo giudizio, è da ammettere.

 

                          2.22.7.   Il cambiamento del cognome da parte dei figli

 

                                         Con risoluzione dell’Ufficio dello stato civile (plico doc. A10) __________ e __________ hanno chiesto ed ottenuto di potere cambiare nome e attinenza, acquisendo quelli del padre TERZ 1. Questo elemento indizia ulteriormente una prossimità stretta tra i genitori. Non risulta che la madre si sia opposta a tale volontà dei figli minorenni che dalla nascita portavano il suo cognome e l’attinenza di __________. Questo ulteriore elemento induce a ritenere, con gli altri esposti, una convivenza di tutti i membri della famiglia (a tutti gli effetti) TERZ 1 – RI 1.

 

                                         Con lettera 11 marzo 2020 gli atti della procedura di cambiamento di cognome sono stati acquisiti. Dagli stessi emerge che le autentiche delle firme sono state eseguite dal segretario comunale di __________, ancora una volta è resa verosimile la convivenza tra TERZ 1 e RI 1. La procedura non è stata ostacolata dalla signora RI 1 e va ritenuto come il cambiamento del cognome e dell’attinenza comunale siano elementi di rilievo che incidono nella vita di una persona (in particolare di un ragazzo adolescente) in modo significativo, a monte di tali decisioni deve sussistere coesione stretta e affinità tra genitori e figli.

 

                          2.22.8.   Il testimone __________

 

                                         Per suffragare la sua tesi e per rendere verosimile la non sussistenza di una convivenza RI 1 ha citato quale teste (dopo la rinuncia a altre audizioni) Carmelo Torre, socio in affari a amico di lunga data di TERZ 1. Il dire di Torre (riportato per esteso nelle considerazioni di fatto) illustra circostanze di fatto in pare note (l’esistenza di un appartamentino in via __________, __________) precisando che TERZ 1 frequenterebbe altre donne. Da rilevare qui che dal novembre 2018 TERZ 1 ha trasferito il suo domicilio a __________, apparentemente separandosi da RI 1. Il fatto quindi, come ritiene il teste, che frequenti altre donne che si fermano da lui a dormire non è elemento di pregio.

 

                                         D’altro canto l’avere mantenuto una relazione extra concubinato con una donna, e ciò per diversi anni, può semmai dimostrare una scarsa fedeltà alla signora RI 1, ma non inficia la sussistenza di una convivenza ammessa al fisco, alla ARP e ai Comuni di __________ e __________ così come illustra in precedenza.

 

                                         La testimonianza resa agli atti indica quindi che TERZ 1 avesse a disposizione uno spazio arredato per essere abitato nello stabile di Via __________ a __________, attestano che il signor TERZ 1 faceva uso di questo spazio che oggi abita e costituisce il suo domicilio, locali spaziosi e arredati adeguatamente. Queste circostanze sono senz’altro da ammettere ma conferiscono all’occupazione dello spazio a __________ un valore relativo. Va certamente ammesso che TERZ 1 trascorresse parte del tempo e anche delle notti __________, lì aveva e ha il suo lavoro, i suoi impegni, li vi sono certamente persone che gli sono vicine (soci, colleghi e amici). L’avere un “pied à terre” (ossia un appartamentino a disposizione in un luogo dove non si dimora abitualmente, ma dove tuttavia ci si reca con una certa frequenza, o, per riprendere la definizione del vocabolario Treccani [www.treccani.it/ vocabolario]: “Appartamento, generalm. di piccole dimensioni, usato solo temporaneamente e per brevi soggiorni da chi abitualmente risiede altrove”) è da riconoscere. Come pure va riconosciuta una relazione con altra donna durata nel tempo. Ciò però non toglie nulla alla sua convivenza con la signora RI 1 sino al novembre 2018. RI 1 non ha contestualizzato temporalmente il soggiornare a __________ del signor TERZ 1, precisando la disponibilità, da anni, dell’appartamentino in seno alla ditta. Come indicato però questi elementi non suffiggono a smantellare quelli di chiaro segno contrario.

 

                          2.22.9.   Dichiarazioni della prima ora.

 

                                         Non va poi dimenticato che il quadro che conduce a ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante applicabile in concreto, il sussistere di una convivenza tra RI 1 e TERZ 1 è rafforzato dalla dichiarazione della prima ora resa dalla signora RI 1 al funzionario della Cassa che l’ha interpellata telefonicamente per una conferma e per avvisare l’assicurata che le decisioni di RIPAM sarebbero state riesaminate (si vedano i fatti riportati sub. 1.7).

 

                                         La ritrattazione successiva da parte della signora RI 1, in specie all’udienza 8 gennaio 2020, non è credibile e non muta la situazione.

 

                             2.23.   Nel caso concreto, alla luce dell’insieme degli elementi evidenziati e ritenuti da questa Corte, i signori RI 1 e TERZ 1 vanno certamente considerati quali conviventi in base all’applicazione del principio della verosimiglianza preponderante. Essi hanno infatti, da anni prima della prima richiesta di RIPAM qui in discussione, sempre avuto un domicilio comune e la situazione non è mai cambiata sino al novembre 2018 quando – verosimilmente a seguito dell’intervento dell’amministrazione qui interessata sfociata nelle decisioni di riesame del diritto alla RIPAM 2012 a 2016 della signora RI 1 – è intervenuto il trasferimento a __________ presso un appartamentino sito nella sede di lavoro del signor TERZ 1, struttura destinata al commercio e alla vendita di prodotti da parte di una ditta che fa capo a società amministrata dal signor TERZ 1 e in uno stabile che fa capo a una società riconducibile al signor TERZ 1 e al teste __________.

 

                                         La dipendenza economica della signora RI 1 e dei figli della coppia dal padre è circostanza ammessa nella sostanza in corso d’istruttoria, questo aspetto è, con gli altri evidenziati nelle considerazioni del precedente punto, di rilievo per confermare una convivenza tra i due ricorrenti e con i figli.

 

                                         Il testimone sentito ha indicato il fatto che TERZ 1 possa avere fatto capo agli spazi dell’immobile di __________, che possa avervi risieduto, per comodo, praticità, semplicità riferita a impegni di lavoro o di contatto con amici, clienti o terzi e che possa avere avuto relazioni con altre donne, ma ciò non toglie nulla alla convivenza che va qui ritenuta tra RI 1 e TERZ 1. I due figli costituiscono, in uno con il comune domicilio, nella casa di proprietà in ragione di ½ ciascuno, in assenza di indicazioni fiscali di versamento di alimenti per i figli o per la signora RI 1, una serie di elementi convergenti e forti, confortati anche dalle annotazioni riportate nel doc. A3, tali da comprovare adeguatamente, secondo il richiamato criterio della verosimiglianza preponderante, una convivenza stabile per tutti gli anni di RIPAM in discussione.

 

                                         Accertata la convivenza, che imponeva alla Cassa di riesaminare le decisioni di concessione della RIPAM per tutti gli anni in causa, occorre, qui di seguito, verificare la correttezza delle decisioni, anche se non sono state poste in discussione relativamente ai calcoli e ai parametri utilizzati.

 

                             2.24.   Per definire il diritto alla riduzione dei premi della ricorrente e della persona chiamata in causa, occorre ora verificare i calcoli dell’amministrazione. Per procedere a questa valutazione si deve ricordare come il giudice delle assicurazioni sociali sia vincolato dagli accertamenti svolti dalle autorità fiscali e non se ne scosta – siccome non è autorità di tassazione – se non in casi estremi e limitati, precisamente definiti dalla giurisprudenza. Come rileva la dottrina:

 

" Il giudice apprezza liberamente gli elementi probatori raccolti, di qualsiasi provenienza essi siano, senza essere vincolato da regole od obblighi formali connessi alla valutazione delle prove. Egli deve apprezzare le prove nel loro insieme, nella loro completezza ed in maniera rigorosa ed oggettiva per valutare se permettono di condurre ad un risultato valido. (…) Tra i diversi mezzi di prova possibili non esiste una gerarchia, non vi sono prove prioritarie rispetto ad altre. Occorre fare una riserva per quanto imposto dalla giurisprudenza in materia di accertamento fiscale, come abbiamo visto. Per costante prassi del TCA gli accertamenti eseguiti dall’autorità fiscale sono sostanzialmente vincolanti per il tribunale che non rimette in discussione le decisioni di tassazione se non in casi particolari e ben circoscritti.” (Ranzanici, op. cit., n. 982, p. 496 e 497).”

 

                                         Si veda anche quanto sviluppato dal medesimo autore nel capitolo 14.8.6. e nella nota a piè di pagina numero 1528, dove si evidenzia come nella:

 

" … STCA 36.2003.91, in re S., del 29 marzo 2004 (…) il Tribunale ha indicato applicabile la giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS (Pratique VSI 1993, p. 242 ss.) secondo cui, per prassi, ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l’amministrazione ne è vincolata (cfr. anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999, in re M) e se ne scosta unicamente a fronte di errore palese, manifesto e facilmente rilevabile ed emendabile (STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997). Nella STCA 36.2003.91 il TCA si è scostato dalla decisione di tassazione, così come nella successiva STCA 36.2014.6 in re N.A., del 15 maggio 2014.”

 

                             2.25.   Per la RIPAM 2012, la Cassa ha stabilito il reddito della ricorrente cui ha aggiunto il reddito del convivente cifrato. La quota della sostanza di ciascuno dei conviventi è pari a 0. In deduzione vanno portate le spese professionali riconosciute a livello fiscale (CHF 4'000) e i premi medi di riferimento (PMR) dei membri dell’UR come ritenuto dall’amministrazione e le altre deducibili. Il calcolo della RIPAM per il 2012 è il seguente secondo la formula:

 

                                          {PMR- [(RD – 50% limite RD per il sussidio massimo)* quota % di partecipazione]}*coefficiente di finanziamento cantonale

 

                                         In concreto il calcolo da quindi un risultato negativo:

 

                                         {11'992 – [(124’151 – 22’138) * 13%]} * 73,5% = - 933,20

 

                                         Il risultato è negativo, con la conseguente constatazione della non concessione del sussidio.

                Per l’anno successivo (2013) il reddito disponibile, calcolato in base agli elementi che scaturiscono dalle tassazioni applicabili è di CHF 167’440. Questo valore inserito nel calcolo espresso sopra, pur ritenendo l’aumento dei premi medi di riferimento da considerare fissati in CHF 12'098, conduce a un risultato ancora più negativo:

 

                                         {12'098 – [(167’440 – 22’138) * 13%]} * 70% = - 4'753,90

 

                                         Con riferimento all’anno 2014 si ha un reddito disponibile di CHF 175'549 e il seguente calcolo:

 

                                         {12’242 – [(175’549 – 22’138) * 13%]} * 70% = - 5'391

 

                             2.26.   Come precisato nelle considerazioni che precedono con il 2015 il sistema di calcolo è stato cambiato dal legislatore che ha inserito nelle norme il concetto di reddito disponibile massimo. Per art. 32a cpv. 3 LCAMal: “Per le unità di riferimento con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

 

                RDM = [ costante del 3.9 + (1 - (n. figli) / 10) ] x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)”.

 

                In concreto il reddito disponibile è stato accertato, in maniera non contestata da parte dell’assicurata ricorrente, in CHF 178'734. Si ha così il seguente calcolo:

 

                                          {3.9 + [1 – (2/10)]} x 50% (44’276) = 104'048,60

 

                Importo che non consente l’attribuzione del sussidio siccome inferiore al reddito disponibile di oltre CHF 178'000.

 

                L’importo del reddito massimo per l’anno 2016 è leggermente diverso da quello appena esposto siccome il limite Laps definito in base all’unità di riferimento è di poco aumentato quell’anno, per cui si ha il seguente calcolo:

 

                                          {3.9 + [1 – (1/10)]} x 50% (44’461) = 104'483,35

 

                Anche questo importo che è nettamente superato dal reddito disponibile, fissato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo qui impugnata e non contestato dalla ricorrente, determinato in CHF 174'036.

 

                             2.27.   Da quanto precede emerge che la Cassa ha agito correttamente e che le decisioni emanate su reclamo devono essere confermate in questa sede, con la reiezione dei ricorsi formulati, ciò senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi formulati il 9 settembre 2019 contro le cinque decisioni emanate su reclamo in data 9 agosto 2019 dalla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio prestazioni, Bellinzona, aventi per oggetto il ricalcolo delle riduzioni dei premi di RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti