Raccomandata |
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Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 2 settembre 2020 formulato da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 27 luglio 2020 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato in fatto
A. RI 1 ha postulato il versamento di prestazioni complementari il 16 marzo 2015 siccome al beneficio di una rendita di vecchiaia (egli è nato il __________ 1950). Con decisione del 22 marzo 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la domanda e ha riconosciuto il diritto dell’assicurato, unitamente alla moglie __________, al versamento di PC per CHF 40 mensili oltre alla riduzione dei premi tramite prestazioni complementari per CHF 868 ulteriori (doc. 1e). Il successivo 16 dicembre 2015 (doc. 1d) l’amministrazione ha rivisto, per l’anno successivo, l’importo delle PC adeguando quello relativo alla riduzione dei premi (CHF 904 mensili). Analogamente la Cassa ha fatto il 10 dicembre 2016, determinando per il 2017 l’importo del premio forfettario in CHF 954 (doc. 1c) e l’11 dicembre 2017 (doc. 1b), in vista del successivo anno 2018, per il quale ha stabilito l’importo forfettario del premio dell’assicurazione malattie in CHF 998. Per tutti gli anni invece l’importo delle PC versate all’assicurato è sempre stato di CHF 40. In vista dell’anno 2019 la Cassa ha invece stabilito il premio forfettario mensile da riconoscere a RI 1 in CHF 1'034 e le PC versate in CHF 48 (doc. 1a).
B. Con annotazione 23 gennaio 2020 (doc. 2) la Cassa ha previsto lo stralcio dell’assicurato e della moglie dai beneficiari del diritto alle prestazioni complementari per perdita del diritto. Il 5 febbraio 2020 l’assicurato si è rivolto alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, preposto alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia, per segnalare “modifiche di prestazioni complementari e di entrate economiche familiari” con la necessità di “presentare nuova richieste per i sussidi di cassa malati”. Mediante scritto 18 febbraio 2020 il Servizio sussidi assicurazione malattia ha comunicato a RI 1 (doc. 4) che, a fronte della soppressione delle PC, il diritto alla riduzione dei premi (RIPAM qui di seguito) per gli anni precedenti quello di competenza poteva essere definito nella forma ordinaria, essendo comunque escluso in caso l’assicurato non fosse stata riconosciuta la situazione di buona fede dell’art. 46 cpv. 2 LCAMal (di cui ha riportato il testo nella lettera all’assicurato).
Il 10 marzo 2020 l’avv. RA 1 ha comunicato all’amministrazione l’assunzione del patrocinio dell’assicurato (doc. 5) cui, il successivo 20 aprile 2020, è stata notificata la formale decisione dell’amministrazione con cui la richiesta di RIPAM per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 è stata respinta (doc. 6).
C. Con lungo reclamo del 22 maggio 2020 RI 1, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1, si aggravato contro la decisione formale. A fondamento della contestazione la compilazione del formulario delle PC in maniera autonoma, senza l’aiuto di terzi, per lui che è cittadino straniero, omettendo perciò di inserire degli elementi che egli riteneva noti all’amministrazione. RI 1 invoca perciò la sua buona fede, ritiene che non debba essere astretto alla restituzione delle prestazioni ricevute (tema comunque non oggetto della decisione impugnata), pur ammettendo di non avere sempre dichiarato correttamente all’autorità la rendita ricevuta dall’assicuratore LAINF __________ (doc. 7 pag. 5 in initio). Egli non avrebbe inteso “sottacere nulla alle autorità: non ha … nessuna logica dichiarare correttamente all’autorità fiscale la rendita ... LAINF … per poi sottacere … tale introito” alla Cassa. RI 1 invoca in sostanza la semplice commissione di un errore e l’esistenza di problemi di salute che si aggiungono alle sequele dell’infortunio per il quale la rendita LAINF è servita. Oltre alla buona fede l’assicurato ritiene che la restituzione, non oggetto della decisione contestata, creerebbe difficoltà economiche serie.
Le motivazioni non sono state ritenute e, il 27 luglio 2020, la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, ha emanato una decisione sfavorevole all’assicurato. Con tale provvedimento l’amministrazione spiega in maniera chiara e sufficientemente comprensibile, che “la presente procedura non concerne la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse rispettivamente la rinuncia alle stesse (condono)”. Il tema della procedura è unicamente quello del rifiuto di riconoscere all’unità di riferimento composta dall’assicurato qui ricorrente e dalla moglie (ad esclusione dei figli siccome maggiorenni e per i quali non ricorrono, secondo la Cassa, gli estremi per ritenerli componenti l’UR con i genitori) la RIPAM retroattiva per gli anni dal 2015 al 2019. D’avviso dell’amministrazione la richiesta non può essere accolta in assenza dei presupposti di una buona fede nell’ottica dell’art. 46 cpv. 2 LCAMal. La norma, che regola il riconoscimento della RIPAM nella forma retroattiva in caso di soppressione delle PC, prevede specificatamente che, nell’ipotesi della soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, “il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria. Tale diritto è escluso se all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede”. La Cassa ha escluso che una prestazione di fabbisogno, quale le PC, non dovesse indurre RI 1 a dichiarare la rendita LAINF, come ogni altra prestazione periodica, che influenzi il suo diritto. Per la Cassa il formulario usato è chiaro nella sua domanda postulando indicazioni relative alle rendite di ogni natura (con tanto di specifica: AVS; LPP; LAINF; LAM; …) ed ancora se Svizzere o estere. Per l’amministrazione la giurisprudenza del TF in merito è chiara e l’assicurato comunque non poteva non rendersi conto dell’errore in cui versava la Cassa.
D. Con gravame di ben 12 pagine, eccessivamente prolisso ed a tratti concentrato su aspetti non inerenti la decisione impugnata, (doc. I) RI 1 contesta il provvedimento. Dopo essersi impegnato a riesporre i fatti posti alla base della decisione amministrativa, l’assicurato – che ribadisce di avere redatto autonomamente il formulario per l’ottenimento delle PC senza sussidio di terzi, ciò che dovrebbe essere comunque esigibile da chi risiede in Ticino da oltre 30 anni – protesta la sua buona fede e chiede che “l’amministrazione rinunci – in tutto o in parte – a chiedere la restituzione delle riduzioni dei premi”, circostanza questa che – va ancora evidenziato come già ha fatto la Cassa nella decisione contestata e nelle osservazioni al gravame (come sarà detto) – non è tema della decisione. Il ricorso, che postula anche la concessione dell’assistenza giudiziaria, si spende quindi inutilmente per motivare il sussistere degli estremi del condono (pag. 7/8). A sostegno della sua buona fede RI 1 rileva che “chi di competenza potesse accedere a tutti i suoi dati, incluso l’incarto fiscale come peraltro indicato in calce al formulario” e come non vi fosse l’intenzione di sottacere nulla. Il successivo 15 settembre 2020 (doc. III) l’assicurato ha sostanziato la domanda di assistenza giudiziaria formulata con il ricorso.
E. Con risposta di causa del 18 settembre 2020 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha postulato il respingimento del ricorso evidenziando la natura della procedura, da un lato, e asseverando semplicemente che la giurisprudenza federale e cantonale ritengono ingiustificabile, nell’ottica della buona fede, l’omissione – su un formulario di richiesta di prestazioni di natura sociale – di un’entrata a fronte di una precisa domanda in tal senso.
F. Al ricorrente, tramite la patrocinatrice, è stata offerta la possibilità, il 21 settembre 2020 (doc. VI), di postulare l’acquisizione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi. RI 1 ha comunicato il 22 settembre 2020 (doc. VIII) di non avere ulteriori prove di cui chiedere l’acquisizione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha, autonomamente, acquisito dalla Cassa cantonale di compensazione - Servizio PC una copia degli atti della richiesta di prestazioni complementari dell’assicurato e del dossier completo ad esso relativo (doc. VII e doc. XI). Tali atti sono stati posti a disposizione delle parti in visione (doc. XII). La patrocinatrice del ricorrente ha compulsato gli atti il 22 ottobre 2020. Il successivo 23 ottobre 2020 il giudice delegato ha chiesto alla patrocinatrice del ricorrente di completare le informazioni necessarie al fine di verificare l’interesse giuridico al gravame siccome, se ammessa la buona fede, l’UR sembrerebbe composta dal ricorrente e dalla moglie, ad esclusione dei figli, e il reddito conseguito negli anni d’interesse per determinare il diritto alla RIPAM apparentemente superiore ai limiti. In specie è stato chiesto al ricorrente di precisare il percorso formativo e lavorativo dei suoi figli.
Dopo essere stata sollecitata (doc. XIV del 16 novembre 2020) il 23 novembre 2020 la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso una serie di documenti con uno scritto ricapitolativo (doc. XV), che è stato spedito all’amministrazione per una presa di posizione il giorno successivo (doc. XVI del 24 novembre 2020).
La Cassa ha dedotto, dalla documentazione prodotta agli atti, che “i figli non rientrerebbero nell’unità di riferimento del ricorrente” con conseguente esclusione del diritto alla RIPAM, per gli anni d’interesse, anche nell’ipotesi in cui fosse ritenuta una buona fede di RI 1 (doc. XVII del 3 dicembre 2020).
Gli scritti doc. XVI e XVII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per eventuali osservazioni (doc. XVIII del 7 dicembre 2020). La patrocinatrice ha ribadito che l’UR debba invece considerare i figli, in particolare __________, e quindi sussisterebbe l’interesse al giudizio di merito a sapere se sia ritenibile la buona fede invocata con il ricorso (doc. XIX del 17 dicembre 2020). Su quest’ultimo scritto è stata concessa all’amministrazione la possibilità di esprimersi (doc. XX del 18 dicembre 2020).
in diritto
in ordine
1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG le procedure non complesse che non comportano articolate acquisizioni probatorie o complesse valutazioni di fatto o in diritto. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss. Il tema posto all’esame del Tribunale è già stato oggetto di copiosa giurisprudenza. La sussistenza di una buona fede (per l’applicazione dell’art. 46 LCAMal) nella compilazione di un formulario con cui si postulano prestazioni di natura assistenziale o di un’assicurazione sociale, è già stata analizzata non solo dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, le sentenze citate dalla Cassa ne sono dimostrazione, così come quelle che saranno evocate in corso di motivazione, ma anche da quella federale (e nuovamente può essere qui fatto rinvio alla giurisprudenza citata dall’amministrazione nella sua decisione e a quella citata nelle considerazioni che seguono).
Sapere se RI 1 era in buona fede quando, nella compilazione del formulario di richiesta PC ha omesso di indicare l’esistenza di una rendita infortunistica, a fronte di specifica richiesta contenuta nel modulo, rispettivamente di segnalare, al momento della decisione, il computo della rendita medesima e ciò nonostante l’esistenza della rendita emergesse dalla tassazione dell’assicurato, è tema che può essere risolto monocraticamente siccome non comporta specifica acquisizione probatoria e non implica difficoltà di valutazione fattuale o giuridica.
nel merito
2. Va anzitutto chiarito che l’oggetto della decisione non è la restituzione di prestazioni ricevute dall’assicurato unitamente alla moglie e non è neppure l’eventuale condono di una restituzione. Il tema è invece quello dell’ottenimento di riduzioni dei premi dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM) in forma retroattiva in conseguenza alla revoca di prestazioni complementari. La materia è retta, nel capitolo “Riduzione dei premi per anni precedenti quello di competenza” della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), dall’art. 46 cpv. 1 e 2 LCAMal secondo cui il diritto all’ottenimento della riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta. Se la domanda è formulata in conseguenza alla soppressione delle prestazioni PC il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria, ma lo stesso non è ammesso se all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.
La domanda cui deve rispondere il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quella a sapere se RI 1 ha diritto a ottenere la RIPAM dal 2015 al 2019, ossia per 5 anni, in forma retroattiva, in conseguenza alla soppressione delle PC, e quindi se gli possa, o meno, essere riconosciuta la buona fede.
3. Occorre analizzare quindi l’aspetto della buona fede del ricorrente e verificare la sua sussistenza o meno. La dottrina ha analizzato il tema (Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14.12 pag. 467 e seguenti, in particolare 468, n. 915) rilevando come “… il diritto al sussidio è <definito nella forma ordinaria>. In quest’ultima costellazione, comunque, il diritto alla riduzione del premio è negato se non possa essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza, all’ottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari. Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti all’art. 25 cpv. 1 LPGA per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita nell’ipotesi in cui l’assicurato sia in buona fede (…)”. Per Ueli Kieser, ATSG – Kommentar, 4. Auflage, Zurigo, 2020, Schulthess Verlag, n. 65 (si vedano le considerazioni sino al punto 72) p. 525 e ss, che ricorda la presunzione della buona fede, “Ein gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist”. Il medesimo autore rammenta ancora (op. cit., n. 68, p. 526) che “… In der Mehrheit der ihm unterbreiteten Sachverhalte nimmt das Bundesgericht an, es fehle an der Erlassvoraussetzung des guten Glaubens. Die Rechtsprechung ist recht streng und stellt zuweilen Anforderungen an den guten Glauben, welche für Personen ohne besondere Kenntnisse der sozialversicherungsrechtlichen Umstände zu hoch sind. Eine Kategorisierung der entsprechenden Sachverhalte fällt freilich schwer”.
Ancora la dottrina (Ranzanici, op. cit., n. 916) evoca che:
" Il legislatore ticinese fa chiaramente riferimento a questo concetto all’art. 46 cpv. 2 2a frase LCAMal. Se nell’ambito della soppressione delle prestazioni complementari all’assicurato non può essere riconosciuto di non avere avuto la consapevolezza dell’erroneità della decisione con cui egli era stato posto al beneficio delle prestazioni, e che quest’assenza di consapevolezza sia oggettivamente ammissibile, l’esame del diritto alla RIPAM per via ordinaria decade, anche se dovessero oggettivamente sussistere i presupposti per una riduzione del premio. La conseguenza è drastica nei suoi effetti, forse eccessiva se si pensa che il nuovo ordinamento prevede la richiesta della RIPAM da parte dell’UR. L’esclusione del diritto al sussidio in assenza di buona fede, secondo il meccanismo voluto con la riforma, si ripercuote sull’intera unità di riferimento, risultato questo che rischia di riverberarsi su incolpevoli assicurati.”
Va qui ancora ricordato come:
" La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite … l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2).”
Nella medesima STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020, al consid. 4, l’Alta Corte evidenzia come:
" Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181).”
In quel caso l’assicurato aveva omesso di indicare all’autorità preposta alle PC l’esistenza di un conto di libero passaggio, ciò che ha costituito una grave negligenza nell’ottica dell’art. 25 LPGA. Sempre in questo contesto va citata la STCA 32.2019.126 dell’8 maggio 2020 dove è stato ritenuto come:
" Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).”
Nel medesimo giudizio cantonale sono evocate e riassunte le sentenze del TF che la Cassa ha ripreso nella motivazione della sua decisione su reclamo (doc. B p.3). Alla stessa può essere quindi fatto ampio rimando.
4. Per l’accertamento della buona fede di RI 1 è quindi necessario riferirsi alle ragioni per le quali la Cassa PC ha soppresso il diritto alle prestazioni. Le parti, su questo aspetto, sono concordi nell’indicare come l’assicurato non abbia, al momento della richiesta delle PC, sul formulario specificatamente predisposto per la domanda, indicato il percepimento di una rendita LAINF versatagli da un assicuratore. Le valutazioni delle parti divergono invece per quanto attiene alle conseguenze dell’omissione. Secondo RI 1 l’esistenza della rendita poteva essere nota all’amministrazione siccome dichiarata fiscalmente.
5. Va qui evocato come, per quanto desumibile dagli atti prodotti dalle parti, in particolare doc. 1e, che la domanda di PC è stata formulata dall’assicurato il 16 marzo 2015 in occasione della stessa la rendita infortunistica non è contemplata nel modulo ma l’assicurato ha prodotto un documento __________ relativo alla sua esistenza e importo (riferito all’anno 2014). Il 22 marzo successivo la Cassa PC ha emanato una decisione favorevole che non contempla la rendita LAINF, ciò ben prima della decisione di tassazione evocata dal ricorrente e prodotta agli atti (doc. C), che indica l’esistenza della rendita per infortunio. Come si evince degli atti acquisiti dalla Cassa PC, e come ricorda l’amministrazione qui interessata nella decisione contestata (doc. B), il formulario di richiesta delle PC (come d’altra parte implicitamente anche il foglio di calcolo delle rendite), pongono in rilievo la necessità di indicare e considerare le rendite conseguite, sia dell’AVS, della LPP, infortunio o militare, sia svizzere sia estere. Questo aspetto non poteva sfuggire all’assicurato, la segnalazione della rendita a livello fiscale non è sufficiente di tutta evidenza. Il formulario è fonte del lavoro della Cassa PC, e i funzionari, confrontati con un’amministrazione dai numeri significativi, devono potersi fidare delle indicazioni ivi contenute. La controllabilità delle stesse non toglie in nulla il fatto che l’assicurato postulante le prestazioni che omette una fonte di reddito (rendita), non può essere ritenuto in buona fede, soprattutto quando gli sia possibile rilevare che l’amministrazione (che secondo lui avrebbe dovuto verificare il sussistere di una rendita siccome dichiarata fiscalmente) non ha considerato tale importo (dando un semplice sguardo alla tabella dei calcoli eseguita e consegnata all’assicurato, sulla quale non compare, tra i redditi, alcuna rendita infortunio, ma solo le rendite AVS e LPP oltre al reddito della moglie).
Il foglio di calcolo trasmesso all’assicurato con la decisione di concessione delle prestazioni complementari evidenzia, alla voce “Rendita infortunio-/Assicurazione militare” l’assenza di rendite. Ciò non ha indotto nessuna reazione del qui ricorrente cui il rilievo della circostanza non poteva sfuggire. Questo è più che ampiamente sufficiente per negare il sussistere di una buona fede dell’assicurato. Egli ha dichiarato le (inevitabili e necessarie, siccome sostanziali presupposti del diritto alle PC) rendite AVS e LPP, per i complessivi CHF 22'456 ritenuti dall’amministrazione, ma non invece l’importo della rendita __________ la cui importanza economica avrebbe condotto, manifestamente, a ben altro importo dei redditi (CHF 17'004 in più, cfr. doc. N), anche se agli atti PC è stata prodotta l’attestazione 5 gennaio 2015 di __________ (doc. 1-45/49) che attesta l’importo della rendita ricevuta nel 2014 (CHF 17'004). Come detto la rendita __________ non è stata indicata nel modulo, la stessa non è stata ritenuta per la determinazione del diritto alle PC ciò che era manifesto per il ricorrente alla lettura della decisione e del calcolo del diritto alle PC.
6. Il fatto che tale rendita fosse dichiarata fiscalmente ma non nel formulario PC farebbe, secondo l’assicurato, ritenere la sua buona fede trattandosi di un’omissione involontaria. Così non è. Da un lato la decisione di tassazione 2015 è del 20 luglio 2016, nel marzo dell’anno precedente non era disponibile e nulla comprova agli atti che la rendita fosse dichiarata negli anni precedenti e che, al momento della decisione di attribuzione delle PC a RI 1, esistesse una decisione di tassazione che riportava tale introito annuo.
Va rammentato qui che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STF K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STF K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS/RSAS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Infatti, l’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STF del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STF del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances so-ciales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
7. A prescindere da quanto precede non può essere qui omesso di rilevare come l’assicurato abbia sistematicamente ricevuto, dopo la decisione formale iniziale del 22 marzo 2015 di concessione delle PC, i successivi conteggi del suo diritto alle PC che, tutti quanti, non indicavano, nei fogli di calcolo, l’importo della rendita LAINF. Egli non poteva non rendersi conto che quell’importo avrebbe certamente inciso in maniera importante sul suo diritto alle prestazioni complementari. I doc. 1a sino a 1e prodotti dalla Cassa PC, attestano, mediante la presentazione dei calcoli (riportati nella loro essenza nelle descrizioni di fatto che precedono), la totale assenza dei CHF 17'000 della rendita d’infortunio. Quanto ritenuto nei calcoli da parte dell’amministrazione, e quindi l’assenza della rendita della LAINF, era situazione chiara limpida e facilmente comprensibile anche se l’assicurato non ha fatto capo a terzi per le sue procedure. In buona sostanza una persona anche con i problemi di salute come indica il ricorso e che ha rinunciato a far capo a terzi più avvezzi, poteva e doveva rendersi conto che la Cassa non aveva ritenuto (nel determinare i suoi redditi complessivi) la sua rendita __________ e che, di conseguenza, quanto calcolato, e successivamente versato, non era corretto. La negligenza da ritenere in concreto è grave siccome duplice. L’omessa indicazione della rendita nel formulario, nonostante l’esplicita e chiara richiesta contenuta nel modulo trasmesso dall’amministrazione, e il fatto che – ciò che una persona che da oltre trent’anni risiede in Svizzera ben deve conoscere - la formulistica (in specie quella delle assicurazioni sociali) sia importante e decisiva per l’attribuzione di prestazioni e il riconoscimento di diritti. Questo oltre all’assenza totale di reazione a fronte della trasmissione (appena una settimana dopo la presentazione della domanda di PC) della decisione favorevole con il calcolo delle prestazioni basato sulle sole rendite AVS e LPP (oltre al salario della moglie e la sostanza esistente), ma senza computo della rendita LAINF. Si tratta di elementi che depongono per una grave negligenza dell’assicurato qui ricorrente. Il fatto che l’attestazione __________ 5 gennaio 2015 sia compresa negli atti PC non modifica la conclusione.
Il qui ricorrente, ha omesso di indicare nel formulario PC la rendita LAINF e non ha reagito a fronte dei calcoli che sistematicamente omettevano di contemplare tale importante reddito. Circostanza che non poteva sfuggirgli.
8. Il ricorrente non può essere seguito laddove indica che l’amministrazione, a fronte della sua omissione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la rendita dalla decisione di tassazione. Non si comprende la ragione per la quale le rendite LPP e AVS siano state puntualmente dichiarate alla luce del fatto che, stante la teoria del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto avere percezione delle stesse dagli atti fiscali. Anche se straniero al ricorrente non può certamente sfuggire che l’uso di moduli, con le indicazioni in essi contenute, è non solo necessario ma impone, nei confronti dell’amministrazione chiamata ad applicare norme di diritto, risposte veritiere e complete alle quali i funzionari possano affidarsi.
Sia come sia va ribadito come l’assenza di un aiuto da parte di terzi non è decisivo, alla luce delle conoscenze che l’assicurato deve avere del sistema alla luce del periodo di soggiorno in Svizzera e dell’evidenza delle omissioni poste in essere.
9. L’assenza di buona fede non consente di riconoscere, come rettamente ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione nella decisione impugnata, il diritto del ricorrente di conseguire la riduzione dei premi per gli anni dal 2015 al 2019. Come rilevato il fatto che, senza indicazione sul modulo, il ricorrente abbia prodotto l’attestazione 5 gennaio 2015 di __________ (doc. 1-45/49) non cambia la sostanza delle cose. L’omissione sul formulario ha indotto i funzionari nell’errore di non ritenere la rendita __________ e tale omissione era palese sin dalla decisione del 22 marzo 2015 per il risultato cui è pervenuta l’amministrazione PC, ma, soprattutto, per i fogli di calcolo che hanno accompagnato tale decisione (e quelle successive) che omette palesemente di considerare le rendite infortunistiche, contrariamente alla realtà, e ciò senza che RI 1 abbia minimamente reagito a fronte della circostanza di fatto, per lui manifesta.
Ne segue che, in assenza di buona fede, il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Può rimanere aperta la questione a sapere se, quand’anche ammessa la buona fede, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla RIPAM. Per gli accertamenti eseguiti da questa Corte ciò non sembra essere il caso considerando, sostanzialmente, per tutti gli anni in discussione, l’UR composta solo dal ricorrente e dalla moglie e non comprendente i figli (come ritenuto, in maniera contestata dal ricorrente, dalla Cassa, doc. XVIII). Come indicato il quesito non deve essere affrontato, approfondito e risolto in questa sede siccome deve essere escluso, in concreto, il sussistere di una buona fede in capo a chi ricorre.
10. L’assicurato ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria. A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag) l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). Il requisito della probabilità di esito favorevole non sussiste quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
In concreto la vertenza non appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto agli atti amministrativi della Cassa che ha concesso le PC risulta la produzione di documento relativo alla rendita LAINF poi non considerata (erroneamente) nel calcolo del diritto siccome non contemplata nel formulario. In sostanza il mancato riconoscimento della buona fede dell’assicurato oggi deriva dal fatto che egli non abbia segnalato alla Cassa, da un lato, il reddito proveniente da __________ (sul modulo) e di avere mancato di segnalare alla Cassa il mancato computo della rendita __________, cosa che doveva apparirgli chiara alla luce delle pagine di calcolo allegate alla decisione con cui, inizialmente, le PC gli sono state riconosciute. Alla luce del documento 1 – 45/59 del dossier PC, prodotto agli atti della Cassa PC, l’esito della presente procedura non era da considerare fondamentalmente privo di possibilità di successo sin dall’inizio, come ricorda la severa giurisprudenza federale in tema di assistenza giudiziaria. Data la prima condizione legale, occorre qui ritenere la condizione economica difficoltosa in cui versa il ricorrente, e ciò alla luce della documentazione prodotta in annesso al doc. IV e visto anche il preavviso municipale (doc. IV bis) del Comune di __________, favorevole alla concessione dell’assistenza giudiziaria. Va da ultimo ritenuta la necessità del patrocinio alla luce della procedura giudiziaria. L’istanza va conseguentemente accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 2 settembre 2020 formulato da RI 1 è respinto. Di conseguenza la decisione emessa su reclamo in data 27 luglio 2020 della Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni è confermata.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti