Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2021.27

 

TB

Lugano

12 luglio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 aprile 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 marzo 2021 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, 1964, nell'anno 2020 era affiliato presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria con il sistema __________ per un premio netto di Fr. 293,85 mensili (doc. 2).

 

                                  B.   I premi LAMal dovuti per luglio, agosto e settembre 2020 (docc. 5, 6 e 7) sono stati oggetto dapprima di un sollecito il 25 luglio 2020 (doc. 8) rispettivamente il 22 agosto 2020 (doc. 9) e il 19 settembre 2020 (doc. 10), poi di una diffida di pagamento il 22 agosto 2020 (doc. 11) rispettivamente il 19 settembre 2020 (doc. 12) e il 24 ottobre 2020 (doc. 13), con una maggiorazione, ciascuna, di Fr. 20.- di tassa d'ingiunzione.

Non ricevendo il pagamento degli importi richiesti, il 22 dicembre 2020 (doc. 16) la Cassa malati ha escusso l'assicurato per i premi LAMal dal 1° luglio al 30 settembre 2020 per un importo di Fr. 881,55 oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2020, a cui ha aggiunto le spese di Fr. 200.- e gli interessi dovuti, fino a quel momento, di Fr. 17,40.

 

                                  C.   RI 1 è opposto al PE n. __________ fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________ e tale opposizione è stata tolta dal creditore con decisione del 21 gennaio 2021 (doc. 17), che ha confermato il debito e le spese e ha aggiornato gli interessi di mora a Fr. 21,30, a cui ha aggiunto Fr. 73,30 di spese esecutive, per un totale di Fr. 1'176,15 da pagare entro trenta giorni.

 

                                  D.   Con decisione su opposizione del 25 marzo 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione del 15 febbraio 2021 (doc. 18) e confermato la propria pretesa di pagamento dei premi LAMal per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 per Fr. 881,55 non avendo l'assicurato versato l'ammontare richiesto, che ha riconosciuto di dovere corrispondere, e nemmeno ha chiesto un pagamento rateale, lamentando difficoltà economiche soltanto con l'opposizione. L'assicurato è debitore pure delle spese di Fr. 200.- per averlo dovuto sollecitare più volte al pagamento e avere avviato una procedura esecutiva. In assenza del pagamento di Fr. 1'081,55, la Cassa malati ha confermato la decisione e il rigetto dell'opposizione al PE n. __________.

 

                                  E.   Con ricorso del 20 aprile 2021 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione, poiché la situazione debitoria che si è venuta a creare è totalmente estranea alla sua volontà e ne è rimasto vittima inconsapevole, motivo per cui ha chiesto di potere spiegare tali fatti alla Cassa malati, ma la stessa non ha dato seguito alla richiesta di un incontro. Il ricorrente ha osservato che la vicenda occorsagli, che è la causa principale della sua situazione attuale, è stata oggetto di un'indagine della magistratura seppure egli si dichiari totalmente estraneo. Questa particolare circostanza ha provocato una situazione molto difficile, che con l'avvento della pandemia si è ulteriormente aggravata e gli ha reso impossibile fare fronte al pagamento dei premi.

Nonostante il brutto momento, egli è intenzionato a fare fronte ai suoi impegni e a saldare il debito contratto con la Cassa malati.

 

                                  F.   Nella risposta del 17 maggio 2021 (doc. III) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

Essa ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni offerte con la decisione su opposizione.

I premi assicurativi non corrisposti da luglio a settembre 2020 sono stati regolarmente sollecitati e diffidati e l'assicurato è stato informato delle conseguenze in caso di mancato pagamento, perciò la Cassa malati ha correttamente agito per incassare quanto di sua spettanza e l'assicurato non le ha chiesto di potere beneficiare di una dilazione, ma soltanto dopo l'esecuzione ha invocato difficoltà economiche. Il ricorrente ha riconosciuto di non avere pagato i premi a causa di problemi economici, tuttavia tale argomento non è atto ad annullare la validità della sua pretesa.

Sono giustificate pure le spese amministrative di Fr. 200.- previste dall'art. 105b cpv. 3 OAMal e dall'art. 14.2 del Regolamento, per avere dovuto sollecitarlo più volte al pagamento e avviare una procedura esecutiva.

Infine, gli interessi del 5% vanno aggiornati in base alla data del pagamento effettivo dell'importo arretrato.

 

                                  G.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

 

                                   2.   Prima di verificare la correttezza della decisione impugnata, e quindi l'esattezza della pretesa creditoria, occorre esaminare se l'amministrazione abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente per non averlo convocato come richiesto.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

 

Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6).

 

Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 il Tribunale federale ha stabilito che:

 

" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3 Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”.

 

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Come ricordato dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, la prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, con l'opposizione l'assicurato ha chiesto alla Cassa malati un incontro per potere esporre i gravi motivi che l'hanno portato a non potere pagare i premi LAMal per i quali è stato escusso (doc. 18) e il 24 febbraio 2021 (doc. 19) essa gli ha risposto che "In questo periodo di restrizioni dovute alla pandemia covid-19 non è possibile fissare appuntamenti per incontrare i clienti.".

Lo stesso giorno, l'assicurato ha contattato telefonicamente CO 1 e dall'annotazione interna agli atti (doc. 20) risulta quanto segue:

 

" Cliente chiama, avendo visto la mia telefonata di ieri, mi informa della situazione. Lui è amministratore delegato di una società in Svizzera di 8 anni. Hanno una causa penale in corso dovuta alla loro fiduciaria, la quale ha coinvolto i clienti in questa procedura. A seguito di questo hanno perso grossi clienti ed il covid ha fatto il resto. Visto con il cliente la situazione ed informato di cosa pagare per evitare ulteriori esecuzioni. Mi richiama entro il 10 marzo per procedere. L'opposizione è stata fatta solo per prendere tempo, in questo è stato molto onesto ed ha tutta la volontà di sistemare la situazione non appena possibile, ha in vista anche altre opportunità lavorative.".

 

Il TCA rileva che, da una parte, la legge e la giurisprudenza hanno stabilito che non v'è alcun diritto ad essere sentiti oralmente in sede amministrativa e quindi nulla si può rimproverare alla Cassa malati, per di più alla luce della comparsa del COVID-19 che ha comportato un'accentuazione di questo principio.

Dall'altra parte, l'assicurato ha comunque avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza mediante colloquio telefonico con un collaboratore della Cassa malati, quindi egli ha potuto esporre le sue motivazioni alla base del mancato pagamento dei premi LAMal di luglio-settembre 2020.

Così stando le cose, non si rileva alcuna violazione del suo diritto di essere sentito e il Tribunale può perciò entrare nel merito della questione in esame, ovvero la pretesa creditoria di Fr. 881,55.

 

nel merito

 

                                   4.   Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

 

L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

 

L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

 

                                   5.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente sia tenuto al versamento del premio LAMal di Fr. 293,85 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 che la Cassa malati ha da esso preteso facendo spiccare il 22 dicembre 2020 (doc. 16) dall'Ufficio di esecuzione di __________ il precetto esecutivo n. __________ per un capitale di Fr. 881,55, oltre a Fr. 200.- di spese e agli interessi di mora. L'assicurato ha fatto opposizione contro questo PE.

 

Il TCA rileva che l'assicurato non ha in effetti fatto fronte al pagamento dei premi LAMal da luglio a settembre 2020.

Del resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dal ricorrente, che anzi ha riconosciuto di essere debitore e di volere sistemare la questione non appena la sua situazione economica sarà più florida.

Non avendo dunque l'assicurato saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare una procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza.

Gli importi relativi ai premi ancora dovuti, chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e sono pertanto dovuti dal ricorrente.

 

La circostanza che l'assicurato si sia ritrovato, non per colpa propria, a non essere in grado di fare fronte al pagamento dei suoi premi LAMal non gli è di alcun aiuto nei confronti del suo assicuratore, essendo egli tenuto per legge al pagamento.

Resta riservato, per l’assicurato, il diritto alla riduzione dei premi che, in specie, non risulta essere stato né chiesto né ottenuto dal Cantone.

 

L'ammontare di Fr. 881,55 è perciò senza alcun dubbio dovuto.

 

                                   6.   Oltre al capitale, la Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato.

 

In effetti, gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. La pretesa della Cassa è corretta e la stessa era legittimata a vantare anche una pretesa per gli interessi di ritardo sui premi LAMal non versati.

 

                                   7.   Con la decisione formale e il precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurato un importo di Fr. 200.- a titolo di spese per averlo dovuto diffidare ed escutere.

Il ricorrente non ha specificatamente contestato come tali queste pretese.

 

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

In concreto il __________, non prodotto dall'assicuratore, ma reperibile nel sito internet del medesimo per quanto concerne l'edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata".

 

Dette spese sono dovute per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse trovano infatti il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nel predetto Regolamento, perciò il loro addebito è giustificato, ma vanno ridotte a Fr. 120.-, tenuto conto sia delle effettive spese fatturate dalla Cassa malati all'assicurato per ogni diffida di pagamento (Fr. 20.- x 3) sia dell'importo totale dovuto (Fr. 881,55).

 

                                   8.   Quanto alle spese esecutive di Fr. 73,30 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

 

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

 

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

 

Per cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

 

                                   9.   Alla luce di quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata e il ricorso va parzialmente accolto.

 

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 22 dicembre 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 881,55, oltre alle spese di diffida di Fr. 120.- e agli interessi di mora del 5%.

 

All'assicurato, benché parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato non vanno riconosciute ripetibili.

 

                                10.   Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)).

 

In concreto il ricorso ha per oggetto la fissazione di contributi sotto forma di premi assicurativi LAMal, perciò la procedura è onerosa ed è quindi applicabile l'art. 29 cpv. 4 Lptca, secondo cui la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

Alla luce dell'esito del gravame, la stessa va ripartita tra il ricorrente e l'assicuratore, parzialmente soccombente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                   2.   La decisione su opposizione è riformata come segue:

 

2.1.  RI 1 è condannato a versare a CO 1 l'importo di Fr. 881,55, oltre alle spese di Fr. 120.- e agli interessi di mora del 5% sui premi.

 

2.2.  L'opposizione dell'assicurato al PE n. __________ del 22 dicembre 2020 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per gli importi di cui al punto 2.1.

 

                                   3.   Le spese di procedura, fissate in Fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di Fr. 150.- e della Cassa malati in ragione di Fr. 50.-.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti