Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2021.37

 

IR/sc

Lugano

16 agosto 2021  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2021 formulato da

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 25 maggio 2021 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Mediante formulario datato 11 gennaio 2021 e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 15 gennaio 2021 RI 1, 1977, indipendente, ha chiesto per se e per la convivente __________ (1983), al beneficio di una rendita, unitamente al loro figlio __________ (2015), la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2021. Nella finca destinata alle osservazioni del suo modulo, l’assicurato ha specificato di inoltrare il “presente modulo oltre la data indicata in quanto pervenuto il 7.1.2021 nonostante risulti spedito dai vs. uffici il 18.12.2020” (doc. 1).

                                         Mediante decisione del 31 marzo 2021 l’amministrazione ha accolto la richiesta e concesso al signor RI 1 la riduzione del premio a far tempo dal febbraio e per tutto il 2021 (doc. 2).

 

                               1.2.   Con scritto 6 aprile 2021 RI 1 si è aggravato mediante reclamo contro tale provvedimento precisando di avere “fatto richiesta del relativo modulo già ai primi di dicembre 2020; non ricevendolo, alcuni giorni dopo ho telefonato nuovamente per sollecitarne l’invio e mi veniva comunicato che il modulo risultava già spedito … in data 18 dicembre 2020; ho quindi richiesto un secondo invio, essendo già trascorsi diversi giorni. Ho poi ricevuto entrambi i moduli, in contemporanea, solo a gennaio 2021, motivo per cui non mi è stato possibile inoltrare il modulo entro i termini richiesti”, considerando, in questo modo, giustificato il ritardo (doc. 3).

 

                                         L’amministrazione, dopo avere eseguito le usuali verifiche di calcolo (doc. 4) e quelle concernenti l’invio dei moduli (doc. 5 da cui appare l’invio di un primo modulo il 18 dicembre 2020 e un secondo, quello richiesto telefonicamente dall’assicurato, il 4 gennaio 2021), ha contattato (nota telefonica del 5 maggio 2021, doc. 6) il signor RI 1. Nel corso del colloquio sarebbe stata confermata la mancata ricezione del modulo inviato il 18 dicembre 2020 prima degli inizi di gennaio 2021.

 

                                         Con decisione su reclamo del 25 maggio 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la prima impugnativa del signor RI 1 rilevando la correttezza del calcolo eseguito e del periodo di riduzione del premio ritenuto (doc. 7).

 

                               1.3.   Con ricorso del 23 giugno 2021 (doc. I) RI 1 contesta, dinanzi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, la decisione dell’amministrazione ribadendo, nella sostanza, quanto già indicato in sede di reclamo, ossia la ricevuta di entrambi i moduli il 7 gennaio 2021, oltre all’inizio del nuovo anno. D’avviso del ricorrente il ritardo nell’inoltro della richiesta sarebbe da ricondurre all’amministrazione. Il signor RI 1 evidenzia poi come, contrariamente a quanto indicatogli dai funzionari della Cassa, i moduli necessari alla domanda di riduzione del premio (RIPAM) sono trasmessi d’ufficio a chi di dovere (egli ha ricevuto, poco prima del ricorso, il modulo per la domanda di riduzione relativa al 2022). In conclusione RI 1 chiede che, anche per gennaio 2021, gli venga riconosciuto il sussidio.

 

                                         L’atto è stato notificato alla Cassa il 24 giugno 2021 (doc. II) e l’amministrazione ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni la sua presa di posizione, datata 9 luglio 2021, il successivo 12 luglio 2021 (doc. III).

 

                                         Al ricorrente, in applicazione delle norme della procedura applicabile, è stata concessa facoltà di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di specifiche prove (doc. IV). Il 21 luglio 2021 il ricorrente ha ribadito ulteriormente le sue tesi (doc. V). Non sono stati acquisiti ulteriori mezzi di prova.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato.

 

                               2.2.   Il ricorso formulato da RI 1 è tempestivo, siccome inoltrato nel termine di 30 giorni dalla decisione emanata su reclamo, le conclusioni del gravame, pur se implicite, sono sufficientemente chiare così come le motivazioni a fondamento delle stesse.

 

 

                                         nel merito

 

                               2.3.   Nel caso all’esame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del qui ricorrente, inoltrata nel gennaio 2021, relativa alla riduzione dei premi del medesimo anno, limitando il sussidio al periodo corrente da febbraio a dicembre 2021. L’assicurato contesta questa decisione e ritiene che l’amministrazione, erroneamente, non gli riconosca il sussidio anche per il mese di gennaio 2021. Egli ha chiesto il modulo per la domanda di RIPAM 2021 nel dicembre 2020 e, non ottenendolo, lo ha sollecitato, ricevendo i formulari (quello richiesto e quello sollecitato) solo nel gennaio 2021.

 

                                         In tale contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno, la Cassa abbia attribuito al ricorrente il sussidio 2021 solo a partire dal mese di febbraio o se doveva, in base alle norme della buona fede implicitamente invocate dal ricorrente, riconoscere l’aiuto sociale per tutto l’anno.

 

                               2.4.   Va precisato, come questa Corte ha fatto nelle STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019 e 36.2019.111 del 20 gennaio 2021, con richiamo alla dottrina, che: “Per attribuire la RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può essere riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali verificati d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può essere condizionata alla presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato. Quest’ultimo sistema pone a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio della procedura e, conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato inoltro della domanda. Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono l’obbligo di un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante una personale (e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera dell’amministrazione cantonale incaricata” (Ivano Ranzanici, op. cit., capitolo. 13.3.4.1. p. 344).

 

                                         Il Ticino ha scelto quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa all’assicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata dalla documentazione necessaria come impongono le norme applicabili. In base alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la dottrina (Ranzanici op. cit. pag., cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata d’ufficio. Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”. Le norme impongono l’uso di un modulo particolare per la domanda di riduzione del premio. La dottrina citata ricorda infatti che: “La richiesta di riduzione del premio deve essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale AVS, mediante l’utilizzo di appositi moduli e corredata da precisa documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei componenti l’UR, l’esistenza di sostanza nonché la cessione o l’aggravio, mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza assicurativa e la decisione di tassazione relativa all’IC dell’anno di riferimento. Deve essere inoltrata un’unica domanda per tutti i membri dell’unità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne (art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione recapita i formulari per la necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa) relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei formulari concretizza l’obbligo informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei formulari contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente (ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di riduzione del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. (Ranzanici op. cit., pag. 462 nota 1412). La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p. 42 e 43.).

 

                               2.5.   Affinché la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno civile da sussidiare, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dell’anno che precede quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda che “questo termine è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando poi che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine 2011 prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla sufficienza della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una prassi decisamente rigorosa”.

 

                               2.6.   Se l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine dell’anno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: “La modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione. (…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione dell’istanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nel corso dell’anno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies a quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere adattato.” (Ranzanici op. cit. pag. 468). Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei componenti l’UR interessata fatta salva l’eccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 469): “Come per il previgente ordinamento l’istanza di riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno impedito l’assicurato, o l’UR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di “motivi fondati” l’istanza può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa esplicitamente la negligenza (l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). “Per essere riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo contenuto per gli assicurati” (Ranzanici, op. cit. pag. 469).

 

                                         Con riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:

 

" Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

 

Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre 2005 in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la determinazione del sussidio. (…)”

 

                                         In questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del sussidio, quanto segue:

 

" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.”

 

                                         Sempre in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA 36.2015.11, in cui (al considerando 2.11.), ha ritenuto esplicitamente quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:

 

" … l'art. 46 LCAMal regola il tema, …, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).

In tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.

Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.

Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da quelle in discussione.”

 

In sostanza l’interpretazione delle norme eseguita da questa Corte esclude la possibilità di inoltrare una domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad anni precedenti quello di competenza.

 

                               2.7.   Per giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di gennaio e non da quello di febbraio 2021, l’assicurato invoca implicitamente la violazione della sua buona fede riferendosi alla richiesta formulata alla Cassa di ottenere il modulo e l’attesa con il successivo sollecito (che ha riscontro nel doc. 5).

 

                                         In base a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF 9C_287/2017 del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):

 

" … un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).”

 

                               2.8.   Nel caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando di non avere ricevuto il modulo per presentare la sua domanda di aiuto sociale. Lo ha fatto (doc. 5) il 18 dicembre 2020, ben prima della scadenza del termine per l’inoltro della domanda che gli avrebbe permesso di ottenere la RIPAM per tutto il 2021. Il ricorrente indica di non avere ricevuto tempestivamente il formulario richiesto e, visto il trascorrere del tempo, ha ricontattato l’amministrazione che gli ha trasmesso il modulo domandato il 4 gennaio 2021. Il signor RI 1 ha indicato che il formulario speditogli il 18 dicembre 2021 gli sarebbe pervenuto il 7 gennaio 2021 unitamente a quello pervenuto in seguito al sollecito del 4 gennaio 2021.

 

                                         Da queste evidenze non può essere certamente ritenuta la buona fede dell’assicurato tale da imporre all’amministrazione di riconoscergli, nonostante l’oggettivo ritardo nell’inoltro del formulario di richiesta della RIPAM 2021, l’aiuto sociale anche per il mese di gennaio 2021. Il signor RI 1 era pienamente consapevole del fatto che la domanda di sussidio doveva, per conseguire una RIPAM per tutto l’anno 2021, pervenire all’amministrazione entro la fine del 2020. Il mancato invio del modulo d’ufficio all’assicurato, come appare dalla giurisprudenza citata, non costituisce elemento che consenta di ritenere violata la buona fede dell’assicurato. La trasmissione del modulo, richiesto alla Cassa da parte del signor RI 1, è avvenuta il 18 dicembre 2020, apparentemente il medesimo giorno della richiesta. Verosimilmente per la concomitanza con il carico dei servizi postali derivante dalle festività di fine anno e della pandemia che ha colpito il paese, sembra sia giunto al destinatario solo nel corso del nuovo anno. Da questo fatto non può derivare la protezione della buona fede dell’assicurato. È responsabilità e compito del cittadino ossequiare i termini. La richiesta del modulo solo oltre la metà del mese di dicembre presentava certamente le incognite connesse all’approssimarsi della fine dell’anno civile entro il quale la domanda andava inoltrata per avere la riduzione piena. Il qui ricorrente doveva prestare attenzione ai tempi e, non ricevendo il formulario nei tempi utili, avrebbe dovuto sollecitarne subito l’invio (il doc. 5 attesta un nuovo invio del modulo il 4 gennaio 2021 a fronte di richiesta dell’assicurato) eventualmente facendo uso del sito apposito (https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/ alle pagine riferite alla RIPAM), rispettivamente avrebbe potuto recarsi di persona presso gli sportelli dell’amministrazione per ritirare il modulo.

 

                                         Purtroppo l’assicurato, in base alla sua esposizione dei fatti, ha atteso l’invio del formulario e solo nel corso del nuovo anno ne ha postulato nuovamente l’invio (doc. 5) ricevendo i due moduli contemporaneamente.

 

                                         Da quanto precede non si può dedurre che l’amministrazione abbia fornito al signor RI 1 un’informazione errata o che abbia adottato un comportamento che l’abbia indotto all’errore. Era compito dell’assicurato rispettare il termine della scadenza dell’anno per conseguire la RIPAM 2021 piena. La buona fede dell’assicurato non può sorreggerne la pretesa.

 

                               2.9.   Abbondanzialmente va qui osservato come la semplice richiesta d’invio di un modulo (il 18 dicembre 2020) non salvaguarda il termine della fine anno per conseguire il sussidio pieno per il 2021. Chiedere la trasmissione di un formulario ad un’autorità amministrativa non equivale a formulare, secondo l’imposizione dei precetti legali vigenti (e descritti in precedenza), la domanda della prestazione di aiuto sociale. Solo l’inoltro tempestivo di una domanda di RIPAM può essere considerata, non la semplice richiesta di documenti o informazioni.

 

                             2.10.   Il ricorso deve essere conseguentemente respinto, senza carico di spese alla parte ricorrente pur in assenza di esito favorevole. La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso del 23 giugno 2021 formulato da RI 1, __________, contro la decisione emanata su reclamo il 25 maggio 2021 da parte della Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, Bellinzona è respinto.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese, che rimangono a carico dello Stato, e non sono attribuite ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti