statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 formulato da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° ottobre 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto e in diritto
1. Come già rilevato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 e nella STCA 36.2021.38 del 1° ottobre 2021, emesse conseguentemente a ricorsi del medesimo assicurato avverso decisioni del proprio assicuratore sociale contro le malattie in tema d’incasso di premi LAMal, RI 1, 1964, era affiliato, nel 2020 come lo è ancora per il corrente anno 2021, presso CO 1 (CO 1 qui di seguito) per l’assicurazione malattia obbligatoria con il sistema __________ con obbligo di pagamento di un premio netto di CHF 293.85 mensili nel 2020 e CHF 294.15 nel 2021.
2. I premi LAMal dovuti per il periodo da gennaio a marzo 2021 non sono stati soluti alla loro scadenza sicché l’assicuratore ne ha sollecitato il pagamento dapprima mediante sollecito e, quindi, diffida con una maggiorazione dovuta ai costi amministrativi per un importo complessivo totale di CHF 1'082,45. Non ottenendo il versamento l’assicuratore ha escusso il debitore mediante PE __________.
3. RI 1 si è opposto al PE e l’opposizione è stata tolta da CO 1 con decisione poi confermata con la decisione su opposizione che è stata contestata con ricorso 28 ottobre 2021 (doc. I) che riprende gli argomenti già esposti nei precedenti ricorsi sfociati nelle decisioni citate sub.1. L’atto è stato intimato all’assicuratore malattie il giorno stesso in cui è pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ossia il 4 novembre 2021 (doc. II) e l’assicuratore si è espresso in merito il successivo 18 novembre 2021 (doc. III) postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti che non giova qui riprendere alla luce dell’esito della procedura.
4. Con decreto del 19 novembre 2021 (doc, IV) il Tribunale ha trasmesso all’assicurato la risposta di causa concedendogli i diritti processuali previsti dalla Lptca e, il 22 novembre 2021 (doc. V), le parti sono state convocate per un’udienza di discussione alla luce del ripetersi di procedure analoghe nel corso del 2021 e per comprenderne non solo le ragioni ma per verificare la possibilità di trovare soluzioni alla situazione creatasi, a detta del ricorrente, senza sua volontà. Il signor RI 1, prima dell’udienza (il 29 novembre 2021; doc. VI) ha chiamato la Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni annunciando la sua volontà di pagare il suo debito e chiedendo di non dare seguito all’udienza prevista. Informata la giurista di CO 1, l’udienza è stata sospesa (doc. VI). Il 1° dicembre 2021 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni – tramite messaggio di posta elettronica – copia di un ordine di pagamento imposto da RI 1 alla sua banca con richiesta di addebito della propria relazione ed accredito alla relazione intestata all’UE di __________ (valuta 1° dicembre 2021).
5. La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg.
6. Il signor RI 1 ha, implicitamente, lamentato la violazione, da parte della Cassa, del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nelle sentenze citate sub. 1 in cui questa Corte si è già espressa in merito. Alle argomentazioni contenute nel punto 2 del primo giudizio citato può qui essere fatto pieno rinvio. Da rilevare che questa Corte ha comunque pieno potere cognitivo e che il signor RI 1 è stato convocato ad un’udienza poi annullata siccome l’assicurato ha saldato il debito qui in discussione.
7. Per gli aspetti riferiti al merito si ricordano qui le norme già esposte nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 nota al ricorrente. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
8. In concreto il quesito da risolvere è l’obbligo, o meno, dell’assicurato di versare i premi e i costi amministrativi, oltre agli accessori indicati dall’assicuratore, pretesi con la decisione su opposizione. È indubbio che l’assicurato sia debitore dei tre mesi di premi relativi al periodo da gennaio a marzo 2021, egli stesso non lo nega e non lo contesta, egli ha in effetti – nelle more della procedura - soluto il suo debito. L’importo preteso con la decisione su opposizione era quindi senz’altro dovuto. La circostanza che l'assicurato si sia ritrovato, non per colpa sua, a non essere in grado di fare fronte al pagamento dei suoi premi LAMal non può essere ritenuta, anche se, come evidenziato negli altri giudizi a lui relativi, umanamente comprensibile. I premi sono comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono un’esimente dal loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono far nascere, in specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi (RIPAM) che l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di compensazione. L’assicurato è nuovamente invitato a volere valutare questo passo.
La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato (doc. 16) nella decisione formale confermata con la decisione su opposizione (doc. A). Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata (nei fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.
9. CO 1 ha chiesto anche il rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale federale ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________", prodotto dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata". Queste spese sono dovute per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse appaiono qui, vista la concerta situazione, da confermare (e sono state solute dall’assicurato durante la pendenza della causa).
10. Quanto alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03 del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
11. In concreto CO 1 ha confermato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno, il gravame sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, e se è pure vero che dal 1° gennaio 2021 è in vigore (per le procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio 2021 STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non costituirebbe base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non costituirebbe una “normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia <quando dovuta>. L’imposizione delle spese è subordinata manifestamente” (d’avviso del TF) “a un’altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento”.
Nonostante le perplessità che possono scaturire dal giudizio federale alla lettura dell’iniziativa legislativa del gruppo UDC e della volontà del legislatore ritenuta negli atti preparatori, si veda in proposito il Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334, che riporta il seguente passaggio: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza federale va ossequiata.
Ne discende che la procedura conseguente al ricorso 28 ottobre 2021 non è soggetta a percezione di tasse e spese. L’assicurato è invitato comunque a volere, di concerto con l’assicuratore, reperire una soluzione al suo tardivo pagamento dei premi (che sono aggravati da spese e interessi).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti