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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 23 febbraio 2022 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel 2021 AT 1, 1968, era attiva per 20 ore alla settimana come ausiliaria di pulizie per conto di __________ e in quanto tale era assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del proprio datore di lavoro presso CV 1 (doc. 1).
1.2. L'assicuratore per perdita di guadagno ha assunto il caso di malattia dell'assicurata insorto il 18 febbraio 2021 versandole le indennità giornaliere di malattia dal 20 febbraio 2021 (doc. 2).
A seguito della visita medica effettuata dall'assicurata il 30 settembre 2021 (doc. B) presso lo specialista in chirurgia generale dr. __________ a cui l'ha inviata, il 6 ottobre 2021 (doc. 3) CV 1 l'ha informata che dalla valutazione è risultato non più proponibile né esigibile, a titolo definitivo, lo svolgimento della sua attività abituale di ausiliaria di pulizie, mentre appariva favorevole e verosimile un reintegro in un'attività lucrativa adatta al suo stato di salute. Per tale motivo, per permetterle di intraprendere le misure necessarie per trovare una nuova occupazione, l'assicuratore malattia le avrebbe versato le indennità giornaliere al 100% ancora fino al 6 gennaio 2022. Dopodiché, il caso sarebbe stato ritenuto liquidato.
1.3. Le contestazioni dell'interessata del 10 novembre 2021 (doc. C) concernenti, in particolare, lo svolgimento della visita medica per conto dell'assicuratore malattia, sono state sottoposte al diretto interessato, il dr. med. __________ e a seguito delle sue precisazioni il 17 novembre 2021 (doc. D) CV 1 ha confermato la sua precedente presa di posizione.
1.4. Con petizione del 23 febbraio 2022 (doc. I) AT 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA, in via principale, di condannare CV 1 a versarle "perlomeno le indennità giornaliere dal 06 gennaio 2022" e, in via secondaria, di convocare le parti a un'udienza per discutere il caso e per organizzare una perizia giudiziaria. L'attrice ha ricordato di lamentare da due anni dolore persistente nella regione cervicale che si irradiava all'arto superiore destro con deficit alla mano destra. Le indagini radiologiche effettuate hanno portato alla necessità di un'operazione chirurgica, che ha avuto luogo il 21 giugno 2021, con un decorso post operatorio regolare (doc. B pag. 3).
La visita medica avvenuta per conto dell'assicuratore non è durata 1 ora e 25 minuti come indicato dal dr. med. __________, tanto che lo stesso perito, confrontato con questa lamentela, ha poi precisato che l'anamnesi è durata 35-40 minuti, ciò che, secondo l'attrice, dimostrerebbe la bontà della sua tesi, ovvero che la visita è stata superficiale ed approssimativa, non approfondita, al solo scopo di non riconoscerle delle indennità giornaliere. Lo stesso perito ha definito che l'incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale era da ritenere continuativa e definitiva, mentre in attività adeguata la capacità lavorativa era del 100% dal 1° novembre 2021 (doc. B pag. 9). Parte attrice ha contestato come il medico che l'ha visitata abbia potuto, "con certezza ed a quello stadio", definire un recupero così pronunciato in un lasso di tempo così breve, non essendo peraltro ancora stata iniziata alcuna cura fisioterapica, visto che le sessioni hanno preso avvio nel novembre 2021 (doc. E).
Anche il dr. med. __________, curante, ha segnalato il 29 novembre 2021 (doc. F) che malgrado il buon decorso post-operatorio persistevano dei deficit che erano già presenti nel contesto pre-operatorio e che dunque sarebbe stato difficile dopo tanti mesi recuperare completamente con una soluzione chirurgica. Era perciò opportuno iniziare con un trattamento fisioterapico e ancora il 17 dicembre 2021 (doc. G) il fisioterapista ha indicato che l'assicurata necessitava di un ciclo da 10 sedute di fisioterapia manuale e di 10 sedute di fisiochinesiterapia di rieducazione posturale.
Considerato che la valutazione del medico fiduciario risultava lacunosa perché si è basata su una visita di soli 35-40 minuti prima che l'interessata intraprendesse il percorso riabilitativo, a dire di quest'ultima la perizia non può essere ritenuta sufficiente per giustificare la presa di posizione dell'assicuratore convenuto.
L'attrice ha osservato di essere disposta a reintegrarsi nel mondo del lavoro, sebbene sia stata licenziata, ma prima deve stabilizzare il suo stato di salute, essendo tuttora inabile al lavoro al 100% e avendo appena iniziato il percorso di recupero. La sospensione dell'erogazione delle indennità dal 6 gennaio 2002 non è pertanto giustificata.
1.5. Nelle osservazioni del 14 marzo 2022 (doc. III) la CV 1, patrocinata dall'avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione rilevando di avere riconosciuto all'attrice il versamento di indennità giornaliere dal 20 febbraio 2021 a causa di alterazioni discali multiple in un quadro degenerativo con impronta marcata sul canale spinale a livello C5-C6. A seguito della valutazione svolta su sua richiesta, il 30 settembre 2021, dal dr. med. __________, che ha ritenuto una piena capacità lavorativa dal 1° novembre 2021 in attività adatta allo stato di salute dell'attrice, l'assicuratore malattia ha informato l'interessata che le avrebbe versato le indennità giornaliere fino al 6 gennaio 2022 per permetterle di intraprendere le misure necessarie per trovare una nuova occupazione adeguata. Alla luce di ciò la convenuta ha contestato integralmente le pretese dell'attrice e di dovere indennità successivamente al 6 gennaio 2022. D’avviso dell’assicuratore la valutazione svolta dal professionista incaricato sarebbe completa e priva di contraddizioni. L’assicuratore si è, perciò, opposta alla richiesta dell’attrice di ottenere una valutazione peritale giudiziaria del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa.
1.6. Il 5 aprile 2022 (doc. VI) si è tenuta l'udienza di discussione alla sola presenza dell’attrice siccome la patrocinatrice di parte convenuta ha giustificato la sua assenza, a posteriori (doc. VIII), indicando di essere stata ammalata quel giorno. L’udienza ha comunque avuto luogo e il relativo verbale è stato successivamente trasmesso all’assicuratore, tramite l’avv. RA 2, per la formulazione di eventuali osservazioni, ritenuta la disponibilità del Tribunale di ripetere l’atto qualora fosse stato richiesto. Nel corso dell'udienza l’attrice ha indicato che il giorno successivo, ossia il 6 aprile 2022, si sarebbe sottoposta ad una visita di valutazione richiesta dall’assicuratore IG dell’altro datore di lavoro della signora AT 1.
1.7. L'11 aprile 2022 (doc. VIII) l’avv. RA 2, per conto della CV 1, ha osservato che l'inabilità lavorativa attestata da un medico non è sufficiente per riconoscere delle prestazioni, avendo l'assicurata l'obbligo di ridurre il danno e quindi l'assicuratore può imporre un cambio di attività in attività esigibile, come prevede la giurisprudenza citata. L'assicuratore si è confermato quindi nelle sue osservazioni e non ha postulato lo svolgimento di una nuova udienza.
1.8. L'attrice ha prodotto, il 20 aprile 2022 (doc. X/1), il conteggio delle indennità giornaliere percepite dal 20 al 28 febbraio 2021 e il 5 maggio 2022 (doc. XI) il rapporto 18 aprile 2022 (doc. H) relativo alla valutazione eseguita dal dr. med. __________ per conto dell'altro assicuratore perdita di guadagno della signora AT 1, __________. L’avv. RA 2 si è espressa in merito il 10 maggio 2022 (doc. XIII) rilevando che la valutazione del dr. med. __________ giunge alle medesime conclusioni della perizia del dr. med. __________. Questi rapporti medici considerano l'attrice totalmente abile (100%) dal 1° novembre 2021 in attività confacenti. La patrocinatrice dell’assicuratore ha quindi chiesto la reiezione della petizione.
1.9. Con scritto del 23 maggio 2022 il giudice delegato ha indicato alle parti la chiusura dell’istruttoria di causa preannunciando loro che sarebbe stata indetta un’udienza finale salvo loro esplicita rinuncia (doc. XV). Entrambe le parti, con scritti del 2 giugno 2022 (doc. XVI e XVII), hanno rinunciato a ulteriormente esprimersi, all’allestimento di arringhe o all’indizione di un’udienza.
considerato in diritto
2.1. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, le assicurazioni d'indennità giornaliera, che coprono la perdita di guadagno in caso di malattia, rientrano fra le assicurazioni complementari (STF 4A_12/2016 del 23 maggio 2017; STF 4A_304/2012 del 14 novembre 2012; DTF 138 III 558 consid. 2 e 3; 4A_595/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 2.1) e la procedura è retta dal CPC (DTF 138 III 558 consid. 3.2; STF 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC).
Ai sensi dell'art. 244 cpv. 1 CPC l'azione può essere proposta nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene: a. la designazione delle parti; b. la domanda; c. la designazione dell'oggetto litigioso; d. se necessario, l'indicazione del valore litigioso; e. la data e la firma. Il cpv. 2 prevede che una motivazione non è necessaria.
Per l'art. 55 cpv. 1 CPC le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. Secondo l'art. 55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPC con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.
Secondo l'art. 84 cpv. 2 CPC se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.
L'art. 85 cpv. 1 CPC prevede che se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
Per l'art. 85 cpv. 2 CPC l'attore deve precisare l'entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l'assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Siccome la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il valore litigioso (cfr. art. 81), essa rappresenta una componente essenziale del procedimento (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196], n. 26 ad art. 84).
La mancata quantificazione viola un presupposto processuale (cfr. art. 59 CPC) e genera l'inammissibilità dell'azione (Francesco Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 85 con rinvio alla DTF 142 III 102, in particolare consid. 3; cfr. anche DTF 147 III 166, consid. 3.3.2; STF 4A_502/2019 del 15 giugno 2020, consid. 5; STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018; STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1).
La dottrina (Francesco Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 85) rammenta che, per quanto concerne l'applicazione dell'obbligo d'interpello (art. 56 CPC), il Tribunale federale l'ha negata in un caso concreto (STF 4A_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 142 III 102), perché la parte attrice era patrocinata professionalmente da un avvocato, cosicché l'obbligo d'interpello avrebbe avuto una portata assai ridotta, che in quel caso non entrava in gioco, poiché il contrario avrebbe significato fornire un'indebita consulenza, lesiva del diritto delle parti di essere trattate allo stesso modo. Nello stesso giudizio, al consid. 7.2, l'Alta Corte ha pure negato l'applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC (norma che impone, in caso di carenze formali quali la mancata firma o l’assenza della procura, di sanare, nel termine concesso dal giudice, la carenza sotto pena di non considerazione dell’atto), poiché il suo campo di applicazione riguarda degli aspetti di pura forma, che si riassumono sostanzialmente in una svista commessa dalla parte in questione, ciò che in concreto non era invece il caso (Francesco Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 85).
Ciò è stato confermato nella citata STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018, al consid. 4.3.1:
" (…)
4.3.1
Lorsque le procès, comme en l'espèce, est soumis à la maxime inquisitoire sociale, le juge établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC). Cette maxime, qui tend notamment à protéger la partie faible au contrat, répartit dans une certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre les parties et le juge, celui-ci ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; BOHNET/JEANNIN, A ne pas confondre: maxime inquisitoire et maxime d'office, in Newsletter Bail.ch, avril 2017, p. 2). Le juge de première instance n'est pas tenu d'instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 125 III 231 consid. 4a).
La maxime inquisitoire sociale se rapporte ainsi à l'établissement des faits - à l'instar du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC (cf. notamment arrêts 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ni le devoir d'interpellation, ni la maxime inquisitoire sociale ne s'opposent à ce qu'un recours soit déclaré irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (arrêt précité 5A_488/2015 consid. 3.2.1 in fine; arrêt 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).
4.3.2.
Il découle de ce qui précède que la maxime inquisitoire sociale n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées. Elle n'imposait pas au juge d'attirer l'attention de l'assurée, d'ailleurs assistée d'un avocat durant toute la procédure cantonale, sur le caractère irrecevable de ses conclusions, alors que les exigences y relatives étaient clairement énoncées aux art. 84 s. CPC et dans la jurisprudence relative à l'action en constatation de droit. (…)”.
In merito a questi aspetti François Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, a cura di François Bohnet, Jacques Haldy, Nicolas Jeandin, Philippe Schweizer, Denis Tappy, 2ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, 2018, ad art. 84 (p. 308 e ss) rispettivamente ad art. 85 CPC (p. 311 e ss.) ricorda come:
" (…)
Sous réserve des exceptions de l'art. 85, Ies conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées. La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d'office (art. 58 al. 2) s'applique. Le montant chiffré des conclusions permet de déterminer la compétence matérielle et la procédure applicable. Il est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer cantre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; TF, arrêt du 3 juin 2015, 4A_686/2014 c.4.3.1;
(…)
Le montant chiffré permet enfin de déterminer la prétention du demandeur, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est
demandé en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1; (…)”
(op. cit., ad art. 84, n. 17, p. 311)
In merito all’azione creditoria non cifrata la medesima dottrina ricorda come l’oggetto della norma è la domanda di condanna di una parte, domanda però non determinata per il suo importo. L’art. 85 al capoverso 1 1a frase, pone, in primis, il tema della ricevibilità di una simile richiesta al Tribunale, mentre la seconda frase del cpv. 1 e il capoverso 2 della norma specificano le modalità da rispettare negli allegati e in corso della procedura in questa costellazione particolare (Bohnet, op. cit., ad art. 85, n. 1 p. 311). Il legislatore ha considerato l’ipotesi in cui l’attore possa trovarsi nell’impossibilità materiale di cifrare le sue conclusioni. Imporgli comunque di determinare l’importo preteso giudizialmente sotto pena di irricevibilità della sua azione appare inammissibile siccome condurrebbe l’attore a pretendere importi non effettivi e concreti, non giustificabili mediante l’istruttoria di causa, ciò che potrebbe avere conseguenze anche di natura finanziaria (relative, ad esempio, alle ripetibili da riconoscere alla controparte in caso di soccombenza, oppure – laddove la procedura non sia gratuita – al versamento di spese), od ancora l’attore potrebbe essere condotto a, prudenzialmente, chiedere meno del suo diritto e, se vincente in causa, vedersi riconoscere importi inferiori. Per tale ragione l’imposizione dell’art. 84 cpv. 2 CPC (“Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata”) è assortita dall’eccezione dell’art. 85 CPC che codifica (così Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 5 p. 313) la precedente giurisprudenza federale in materia (in questo senso anche DTF 140 III 409).
Le situazioni considerate sono sostanzialmente riconducibili a due. Da un lato le conclusioni non cifrate sono ammissibili quando sia “impossible d’articuler d’entrée de cause le montant de (la) prétention” (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 6 p. 313), rispettivamente quando questa esigenza sarebbe irragionevole (Bohnet, idem). Il medesimo autore rammenta, in particolare, come non sia possibile formulare conclusioni condannatorie precise e concrete quando le informazioni che permetterebbero ciò siano nelle mani della parte convenuta o di un terzo. In questa costellazione l’attore ha un diritto materiale all’informazione e potrebbe, quindi, inoltrare una causa scaglionata (“Stufenklage”) con una richiesta di informazioni assortita da un’azione condannatoria (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 8 a 12, p. 314). Su questi specifici aspetti si vedano DTF 140 III 409 c. 4 in cui l’Alta Corte stabilisce i criteri di delimitazione fra l'azione con domande successive e l'azione creditoria senza quantificazione del valore.
La seconda ipotesi ritenuta dalla dottrina è l’irragionevolezza dell’esigenza di stabilire d’entrata l’importo della pretesa creditoria da parte dell’attore che potrebbe derivare dalla necessità di investigazioni complesse e costose (si pensi all’esecuzione di perizie per stabilire l’importo del danno) mentre l’amministrazione delle prove processuali condurrebbe a tale determinazione. Il legislatore, su questi aspetti, ha ripreso la giurisprudenza federale precedente il CPC (DTF 112 Ib 334) per cui all’attore era possibile postulare la condanna della parte convenuta senza cifrare le pretese, menzionando semplicemente un importo minimo per determinare il valore litigioso (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 14 p. 315). La dottrina è divisa sul punto di sapere se, conclusioni cifrate, possano essere formulate alla fine della procedura istruttoria o se, comunque, sia necessario cifrare la pretesa inizialmente (in merito si vedano Nicolas Gut, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, specie n. 131 e rinvii nonché Sabine Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, N. 547 ff.).
Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato sull’aspetto della quantificazione delle richieste di condanna formulate dall’attore nella STCA 36.2021.45 del 10 gennaio 2022 (specie al consid. 2.2.) dove ha lasciato aperta la questione a sapere se, in quella specifica occasione, la quantificazione della pretesa dell’attore, formulata unicamente in sede d’udienza, dovesse invece essere formulata al momento dell’inoltro dell’azione (art. 84 cpv. 2 CPC) o se invece non fosse quantificabile la pretesa (art. 85 cpv. 1 e 2 CPC), e ciò alla luce del fatto che, in ogni caso, la domanda era da respingere nel merito siccome infondata.
Si richiama ulteriormente la STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1, dove il TF, esaminando la ricevibilità di un ricorso in materia civile relativo a pretese fondate su un’assicurazione IG retta dalla LCA ed analizzando i principi della LTF con richiamo a CPC (art. 85), ha confermato la sua prassi per cui le pretese di natura finanziaria formulate al suo indirizzo vanno cifrate:
" (…) Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Da die Beschwerde an das Bundesgericht ein reformatorisches Rechtsmittel darstellt (Art. 107 Abs. 2 BGG), ist grundsätzlich ein materieller Antrag erforderlich. Rechtsbegehren, die auf einen Geldbetrag lauten, müssen beziffert werden. Es genügt allerdings, wenn aus der Beschwerdebegründung hervorgeht, in welchem Sinn der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll (BGE 134 III 235 E. 2 mit Hinweisen).“
Ed ha poi ritenuto come, nel caso sottoposto a giudizio:
" Der Beschwerdeführer stellt keinen bezifferten Antrag. Auch aus der Beschwerdebegründung geht in keiner Weise hervor, welchen Betrag er zugesprochen erhalten möchte. In der Beschwerde wird zudem mit keinem Wort begründet, weshalb dem Beschwerdeführer die Bezifferung seiner Forderung unmöglich oder unzumutbar sein soll, noch gibt er einen Mindestwert an (vgl. Art. 85 ZPO). Solches wäre aber erforderlich gewesen, da auch aus dem für das Bundesgericht maßgeblichen angefochtenen Urteil (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG) nicht hervorgeht, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren dazu Ausführungen gemacht hat.”
In quella costellazione l’Alta Corte ha ritenuto che:
" Mangels Bezifferung des Rechtsbegehrens ist fraglich, ob auf die Beschwerde einzutreten ist. Sie wäre ohnehin abzuweisen.”
2.2. In concreto l'attrice, seppure rappresentata da un legale, non ha quantificato le sue pretese in sede di petizione (doc. I), malgrado ne abbia avuto la possibilità avendo beneficiato per mesi di IG di cui conosceva perfettamente l’importo. In particolare, avendo ricevuto il "conteggio intermedio indennità giornaliera" del 19 febbraio 2021 (doc. X/1) relativo alle indennità giornaliere versate dal 20 al 28 febbraio 2021 (ma pure in base ai successivi conteggi fino alla chiusura del caso avvenuta il 6 gennaio 2022), AT 1, la cui incertezza poteva risiedere unicamente nella durata del periodo della patologia (rispettivamente una riduzione dell’impatto inabilitante della stessa), non avrebbe di certo avuto alcuna difficoltà a quantificare l'importo richiesto nei confronti del suo assicuratore e ciò già al momento dell’inoltro della petizione. Si trattava di indicare il numero delle IG pretese moltiplicandole per l’importo dell’indennità giornaliera che le era noto. Si rileva qui come l’attrice fosse inabile al lavoro già dal 21 febbraio 2021, il dr. med. __________, che l’ha avuta in cura, ha attestato, il 29 novembre 2021 (doc. F), che nonostante un buon decorso post operatorio “persistono i deficit che erano già presenti nel contesto pre-operatorio come documentato … dalla valutazione dal collega Dr. Med. __________, (e) … da un esame elettromiografico pre-operatorio”. Si ha così un quadro sufficientemente preciso, in ottica della parte attrice, per potere determinare le sue pretese di IG.
L’attrice, infatti, era a conoscenza che l'indennità giornaliera contrattualmente prevista assommava, giornalmente, a CHF 43,50. Per il periodo corrente dal giorno successivo alla cessazione del versamento di IG (ossia il 7 gennaio 2022) sino al momento in cui è stata introdotta l’azione davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (ossia il 23 febbraio 2022), AT 1, che – va ribadito – era patrocinata da un avvocato ammesso al libero esercizio della professione, era in grado di cifrare con esattezza le pretese maturate sino a qual momento.
Per il periodo successivo al 23 febbraio 2022, siccome il futuro incerto e non prevedibile con precisione dipendendo dall’evolvere della patologia e dal perdurare o meno di una (secondo l’attrice) piena incapacità lavorativa, il patrocinatore della signora AT 1 avrebbe potuto comunque quantificare le sue pretese sulla scorta delle prestazioni previste contrattualmente, quelle di cui aveva già beneficiato, delle diagnosi contenute nei rapporti dei suoi curanti (di cui aveva copia e cui poteva e doveva rivolgersi per ottenere ragguagli relativi alla possibile durata ed evoluzione della patologia, si veda il doc. VI/1) e questo senza onere particolare o difficoltà.
Non si può, in concreto, ritenere che l’attrice non potesse ragionevolmente fissare le sue pretese anche per tale periodo.
In ogni caso, quand’anche si volesse ammettere una irragionevole esigenza di quantificazione l’attrice avrebbe dovuto, come impone l’art. 85 cpv. 1 CPC, “promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio”. Questa esigenza minima non è stata manifestamente soddisfatta con il petitum dell’azione che si limita a domandare la condanna dell’assicuratore a corrispondere all’attrice “perlomeno le indennità giornaliere dal 06 gennaio 2022” (semmai dal 7 gennaio 2022), e, per il resto, chiede di convocare le parti per un’udienza di discussione e l’organizzazione di una perizia volta a stabilire “il diritto dell’assicurata ad ottenere ulteriori prestazioni (p.e. indennità giornaliere, rendite, rendite transitorie, capitali, ecc.) dall’assicuratore”.
Se anche si volesse ammettere (circostanza qui comunque non data) che non fosse possibile all’attrice determinare le pretese future, essa, e meglio il suo patrocinatore, avrebbe potuto, dopo avere comunque chiesto la condanna dell’assicuratore per le IG correnti dal 7 gennaio 2022 sino al giorno dell’inoltro della petizione, come prevede l’art. 85 cpv. 2 CPC, “precisare l’entità della pretesa appena … in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito” (Stufenklage). L’impossibilità non è stata dimostrata (invero neppure sostenuta), e una precisazione degli importi pretesi non è avvenuta né in sede di udienza del 5 aprile 2022 (nel corso della quale il giudice delegato ha chiesto all'interessata di comprovare l'importo giornaliero delle indennità giornaliere versate da CV 1), e neppure successivamente quando AT 1 (e per essa il suo patrocinatore) ha trasmesso al TCA il conteggio delle indennità ricevute dal 20 al 28 febbraio 2021 (doc. X/1) o al termine dell’istruttoria (doc. XV).
2.3. In concreto dunque l’attrice ha mancato il suo dovere di quantificare la sua pretesa creditoria conformemente al dettato normativo applicabile. Come indicato la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il valore litigioso e rappresenta una componente essenziale del procedimento, la sua mancata quantificazione viola dunque un presupposto processuale essenziale e la petizione deve essere di riflesso dichiarata inammissibile. Di fronte a una tale carenza, che il giudice non può colmare d’ufficio come indicato, questo Tribunale non può entrare nel merito dell'azione (art. 59 cpv. 1 CPC), facendone ostacolo la chiara volontà del legislatore che ha posto dei presupposti processuali minimi, ma necessari, per potere introdurre una causa di fronte a al competente giudice, presupposti che quest'ultimo è tenuto ad esaminare d'ufficio (art. 60 CPC).
Da quanto precede la petizione 23 febbraio 2022 di AT 1 deve essere dichiarata inammissibile, senza il carico di spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All'assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno riconosciute ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 3a edizione, 2017, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2021.45 del 10 gennaio 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), in base all’ipotetico valore della causa (pari all’importo delle IG per il periodo ritenuto dalla polizza e non già oggetto di versamento, ossia un importo di poco superiore ai CHF 17'500) considerando comunque un impegno di patrocinio limitato (con richiamo all’art. 13 Regolamento citato).
2.4. Per quanto concerne l'ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".
Per l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia delle sentenze in tema di LCA per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è inammissibile.
2. Non sono percepite tassa di giustizia e spese a carico dello Stato. AT 1 verserà alla CV 1 CHF 1'200 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti