statuendo sulla petizione del 25 febbraio 2022 formulata da
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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considerato in fatto e in diritto
1. Mediante atto intestato “ricorso contro la presa di posizione emes-sa da CV 1 – __________” (doc. I) del 25 febbraio 2022 AT 1, rappresentato dal RA 1 con sede in __________, ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di volere accogliere il “ricorso, l’annullamento della PRESA DI POSIZIONE contestata, determinando in favore” (di persona poi risultata estranea alla procedura) “il persistere di uno stato di inabilità totale verso la sua professione abituale ma anche una inabilità in mansioni esigibili … successivamente al 01.03.2022 e quindi la riattivazione del pagamento dell’indennità giornaliera di malattia che terminerebbe il 31.05.2022” postulando (sempre nel petitum) “di rivalutare le condizioni …. Dopo averlo sottoposto alle visite specialistiche ed agli esami evidenziati nel … rapporto (del) Dott. __________”.
L’esposto si spende nel motivare lo stato di salute del signor AT 1 e per dimostrare la sua situazione di sofferenza e di impossibilità a svolgere un’attività lavorativa, facendo in particolare leva sulle valutazioni del dott. __________, del dott. __________ ed in base agli esami della RMN che vengono ripresi nel dettaglio. In nessuna sua parte l’esposizione affronta i temi della competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, della natura della procedura, delle norme procedurali applicabili, della legittimazione sia attiva sia passiva (e quindi propria del signor AT 1 e della parte convenuta in causa ossia: “CV 1 – __________”) e in nessuna sua parte il “ricorso” indica i fatti soggiacenti alle pretese fatte valere dal signor AT 1 (non è indicato chi abbia concluso un contratto assicurativo, quali ne siano le condizioni, se il signor AT 1 sia ancora dipendete del datore di lavoro, se percepisca un salario o meno, a quanto assommi il medesimo, quando sia iniziata la pretesa inabilità lavorativa, …).
A fronte di tali gravissime carenze dell’esposto ed in presenza (con tutta verosimiglianza, visto il tenore della presa di posizione formulata dall’assicuratore CV 1, succursale di __________ [doc. A3], che fa riferimento alla modalità di adire le vie legali attraverso una petizione da inoltrare al Tribunale cantonale delle assicurazioni Lugano) di una copertura assicurativa retta dalla LCA con la necessità di applicare il CPC a livello procedurale, e la conseguente più che dubbia possibilità di rappresentare in giudizio da parte di __________, che si annuncia quale responsabile di un non meglio definito “RA 1”, che non risulta iscritto a RC, il giudice delegato si è rivolto all’esponente mediante scritto del 1° marzo 2022 del seguente tenore:
" (…) questo scritto è trasmesso all’indirizzo del RA 1 (di cui non risulta alcuna iscrizione a RC) rilevato da una ricerca su internet tramite il motore di ricerca Google eseguita in data 1° marzo 2022 ore 09.39, da cui risulta il recapito di __________ non altrimenti inserito sulla carta intestata usata per rivolgersi al Tribunale.
Ricevo il “ricorso” 25 febbraio 2022 formulato contro una presa di posizione di “CV 1” (senza migliore specifica) che postula (una volta in favore di AT 1 e una volta in favore di tale __________ come appare in quello che potrebbe essere il petitum [ma chi è l’assicurato da voi rappresentato?]) l’accoglimento del ricorso e la rivalutazione della situazione. La fattispecie, anche se non specificato nel vostro allegato, sembra riferirsi al versamento di indennità giornaliere la cui causa è da ricondurre a malattia.
Osservo che, apparentemente almeno, il caso sembra riferirsi al percepimento di indennità giornaliere rette dalla LCA e non ricadenti sotto l’egida dell’assicurazione sociale, ma su tale aspetto il vostro esposto è totalmente silente.
Annoto che la polizza assicurativa non è stata prodotta e che neppure sono state consegnate agli atti le condizioni d’assicurazione, limitandosi, l’esposto, ad un’analisi delle condizioni fisiche dell’assicurato e a discutere la sua incapacità al lavoro, ciò che non è sufficiente: quando ci si rivolge a un Tribunale, in rappresentanza di terzi, occorre chinarsi su tutti gli aspetti della vertenza, quindi anche quelli formali. Nel caso concreto tale analisi difetta completamente e il vostro atto è pure manchevole nell’esposizione dei fatti: AT 1 (o __________) lavorava per chi? Lavora ancora? Qual era il suo salario? A quanto assommano le IG? Da quanto lavorava presso il datore di lavoro? Chi è il prenditore dell’assicurazione? Da quanto è incapace al lavoro? Quando si è ammalato? Che evoluzione ha avuto la patologia? Cosa pretende l’assicurato esattamente? E questo ovviamente oltre agli aspetti formali: chi è l’assicuratore esattamente (CV 1 appare piuttosto generico)? quale la natura del contratto? Quali i diritti contrattualmente previsti? Quale la competenza per giudicare il caso: ai tribunali civili o al Tribunale cantonale delle assicurazioni? Perché sarebbe competente il TCA? Quale la procedura applicabile?
Che la fattispecie sia da inserire (verosimilmente) nel contesto delle IG LCA sembra dedursi dall’emanazione di una presa di posizione, e non dall’emanazione di una decisione emessa su opposizione da parte dell’assicuratore, e quindi dall’indicazione di una specifica modalità di adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ossia presentando una petizione che richiama l’applicabilità del CPC. Assicuratore che formula la presa di posizione è poi CV 1, l’assicuratore sociale del gruppo CV 1 è CV 1 (come appare dalla lista degli assicuratori sociali malattia pubblicata dal DFI, di facile consultazione per mezzo del sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica).
Altro elemento che depone in favore della natura civilistica della causa è (pag. 2 in medio della presa di posizione, sotto il capitolo del “diritto di libero passaggio all’assicurazione individuale”) il richiamo alla copertura “__________” di CV 1 “secondo LCA …”.
Alla luce di questi rilievi, stante l’apparente applicabilità della LCA e, quindi – in base alla certamente a voi nota giurisprudenza federale in materia – del CPC per gli aspetti della procedura (e questo richiamato l’art. 75 LCAMal), si pone il quesito della rappresentanza. Per l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Per l’art. 68 cpv. 2 CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio, per quanto qui d’interesse, in tutti i procedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a).
Visto quanto precede l’assicurato dovrà precisare i fatti posti alla base del suo allegato, indicare la natura della procedura e specificare la competenza per giudicare la materia. Se confermata l’ipotesi di una procedura di IG retta dalla LCA, ritenuto come non risulti che il sottoscrittore dell’atto, __________, sia un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio, l’assicurato (si ritiene possa trattarsi di AT 1, destinatario della presa di posizione prodotta agli atti) dovrà munirsi di un avvocato legittimato ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un Tribunale svizzero giusta la Legge 23 giugno 2000 sugli avvocati ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a) CPC, rispettivamente dovrà procedere mediante atti propri, ritenuto che altrimenti la petizione sarà dichiarata irricevibile.
Se invece la procedura è retta dal diritto delle assicurazioni sociali l’assicurato dovrà produrre, in ogni caso, la polizza assicurativa e condizioni della copertura, ma – soprattutto – la decisione emessa su opposizione contro la quale si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È quindi concesso un termine di 15 giorni per procedere a quanto precede. In difetto di evasione adeguata delle richieste qui esposte la procedura sarà stralciata senza ulteriore comunicazione siccome ritenuta irricevibile.
L’esponente, per il futuro, è invitato a migliore diligenza onde evitare il rischio che al patrocinato siano caricate tasse e spese processuali.”
2. Mediante scritto dell’8 marzo 2022 (doc. III) il medesimo RA 1, senza specifica del nominativo del suo rappresentante (forse il medesimo signor __________, anche se di ciò non v’è contezza), ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni ulteriore “documentazione medica recente” a valere quale “parte integrante del RICORSO stesso” (il maiuscolo è del testo originale).
3. Con scritto del 16 marzo 2022 (doc. IV + 1) sempre il RA 1 (o meglio su carta che indica nell’intestazione tale Patronato), questa volta con l’indicazione dell’estensore del testo (__________), sempre con riferimento al “RICORSO da noi presentato” (il maiuscolo è del testo originario), ha in sostanza ribadito di agire contro “la DECISIONE emessa da CV 1 – __________” specificandone il numero, indicando che la data di tale provvedimento sarebbe il 27 agosto 2020. L’estensore del testo precisa poi che l’atto è redatto in favore di “AT 1” (verosimilmente: AT 1) e l’indicazione di altro nome sarebbe frutto di un errore. L’atto (ossia il ricorso 25 febbraio 2022) è stato quindi riprodotto con la correzione del nome nel petitum (doc. IV – 1). Nello scritto d’accompagnamento (doc. IV) è precisato come il signor AT 1 sia cittadino italiano, residente in Italia, frontaliere, assunto dal 1997 dalla __________ quale operaio riparatore camion e mezzi al 100%, ditta che avrebbe assicurato il lavoratore presso “CV 1”. Lo scritto accompagnatorio precisa che il signor AT 1 è inabile al lavoro (senza però dire da quando!), precisa come lo stesso abbia inoltrato una domanda di prestazioni AI (senza però dire quando e a che stadio si trovi quella procedura, se sono stati ordinati accertamenti medici o economici …), specifica come il 7 dicembre 2021 su incarico dell’assicuratore responsabile il signor AT 1 sarebbe stato visitato dal dott. __________ che avrebbe trasmesso all’assicuratore una valutazione peritale (di cui agli atti non v’è traccia) a seguito della quale l’assicuratore responsabile avrebbe “emesso due documenti”: la presa di posizione 31 gennaio 2022 che annuncia la chiusura del caso dopo il versamento di 4 mesi di indennità stante la possibilità di impiegare le forze in attività confacente e il secondo documento “è la decisione obbligo di ridurre il danno all’interno della quale vi è la spiegazione per cui dal 01.06.2022 verranno erogate in favore del signor AT 1 indennità ridotte”.
Sempre nello scritto accompagnatorio 16 marzo 2022 (doc. IV) il rappresentante del signor AT 1, che non si è confrontato con il tenore dello scritto doc. II del Tribunale cantonale delle assicurazioni, conclude specificando che avrebbe dovuto inoltrare una petizione e non un ricorso, fatto di cui si scusa, segnalando di avere “chiesto a legali la presa in carico del caso in esame in modo da porre rimedio all’errore e consentire al Sig. AT 1 una giusta assistenza giuridica. Vi chiediamo quindi eccezionalmente di concedere al nostro assistito ancora 10 giorni in modo che la procedura passi sotto l’assistenza di un suo legale di fiducia. Mi permetto quindi di chiedere come termine unico ed irrevocabile per la comunicazione da parte di un legale il giorno 24.03.2022”.
4. Il 29 marzo 2022 il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha comunicato al RA 1, che si è annunciato quale rappresentante del signor AT 1, la decorrenza del termine richiesto senza comunicazione alcuna. Il Tribunale ha trasmesso all’assicuratore convenuto in causa (e così come indicato dall’attore), ossia “CV 1” il doc. IV + 1 per conoscenza.
5. Il presente giudizio può essere emanato monocraticamente. In base all’art. 49 cpv. 2 LOG il Tribunale cantonale delle assicurazioni può emanare decisioni a giudice unico quando la vertenza non ponga questioni giuridiche di principio e non complessa a livello d’istruttoria (sostanzialmente assente) o per la valutazione delle prove. Alla luce dell’esito dell’azione, palesemente incoata contro un assicuratore assolutamente sconosciuto (non esiste infatti, iscritta a RC in Svizzera, alcuna CV 1) la petizione va respinta. Non solo. Informato chiaramente del difetto di potere patrocinare in giudizio il (sedicente) rappresentante di RA 1 non ha reagito adeguatamente se non chiedendo una proroga del termine per l’incarico ad un legale. Proroga ammessa nei fatti, ma dopo lo scritto del 16 marzo 2022 nulla più è pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni. La mancata rappresentanza secondo le norme del CPC che saranno illustrate, rende non ricevibile la petizione.
Vi è palesemente, soprattutto, una carenza di legittimazione passiva ciò che è rilevabile anche senza interpellare le varie Società del gruppo CV 1 con sede a __________. Assicuratore delle prestazioni, per quanto gli atti prodotti permettano di comprendere, sembra essere la CV 1 con sede a __________. Alla luce di ciò il giudizio può essere emanato a giudice unico.
Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.
6. Come recentemente deciso da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella STCA 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui la legge concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e, specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si tratta dunque di presupposti di merito e non di natura processuale, il cui difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non alla sua inammissibilità (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a edizione, n. 21 ad art. 66).
Di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte (che in casu neppure esiste giuridicamente). Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).
7. Come evidenziato nelle considerazioni che precedono (doc. II p. 2 in medio riportato per esteso) il Giudice delegato ha, nel suo interpello del 1° marzo 2022 all’indirizzo dell’esponente (doc. II), segnalato come la fattispecie fosse da inserire (con tutta verosimiglianza alla luce dei documenti prodotti dallo stesso attore, ancorché non completi) nel contesto delle IG LCA. Tale deduzione deriva dal tenore della presa di posizione contestata. Si tratta infatti di una presa di posizione, e non di una decisione emessa su opposizione da parte dell’assicuratore, che indica all’assicurato la possibilità di adire il Tribunale mediante una petizione (e non attraverso un ricorso). Ciò richiama l’applicabilità del CPC. Assicuratore che formula la presa di posizione è poi CV 1, la cui ragione sociale è deducibile dal RC (l’assicuratore si occupa delle coperture complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie). CV 1 (come appare dalla lista degli assicuratori sociali malattia pubblicata dal DFI, di facile consultazione per mezzo del sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica) è invece l’assicuratore del gruppo che si occupa dell’assicurazione sociale contro le malattie.
Altro elemento che depone in favore della natura civilistica della causa è (pag. 2 in medio della presa di posizione, sotto il capitolo del “diritto di libero passaggio all’assicurazione individuale”) il richiamo alla copertura “__________” di CV 1 “secondo LCA …”.
Incoare, come ha fatto il signor CV 1, una procedura (“ricorso”) contro una imprecisata, ed inesistente come tale a RC, “__________” non può portare alla condanna dell’assicuratore (quale?) per difetto di legittimazione passiva di quello specificato.
8. Con lo scritto doc. II il RA 1 è stato inoltre informato del difetto di possibilità di rappresentare in giudizio. Va in particolare evidenziato come, per l’art. 7 CPC, i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (cfr. DTF 141 III 479). Ai sensi dell’art. 75 LCAMal le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il Tribunale federale, in tema di assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, ha sottolineato come la procedura sia retta dal CPC (cfr. DTF 138 III 558 consid. 3.2; cfr. sentenza 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio dalla procedura semplificata (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC) e come non possa invece essere applicata la legge che regola la procedura relativa al Tribunale cantonale delle assicurazioni (in Ticino la Lptca). Per l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Per l’art. 68 cpv. 2 CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio in tutti i procedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a), dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata (come quella in esame [cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC]), nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. b), nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 CPC i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF (lett. c), dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. d). In concreto la persona che sottoscrive gli atti per il RA 1 non risulta essere avvocato ammesso (e neppure lo sostiene). In via eccezionale questa Corte ammette il patrocinio di collaboratori di sindacati con il rilievo però che (cfr. STCA 36.2020.49): “… in ogni modo, il patrocinatore deve essere persona competente e cognita del diritto e deve sapersi rapportare alle sempre più stringenti esigenze procedurali così come interpretate dal Tribunale federale. In difetto di specifiche conoscenze della materia di fondo e della procedura il rischio è quello di carenze che il giudice, pur dovendo accertare i fatti come impone l’art. 247 cpv. 2 CPC (su questi aspetti si veda François Bohnet, Ecritures, maxime de procédure et débats dans le procès civil social, in Le procès civil social, a cura di François Bohnet e Anne-Sylvie Dupont, CEMAJ Université de Nauchâtel, Helbing & Lichtenhahn, 2018 Basilea), non deve colmare d’ufficio.”
Con il rilievo ancora che, il rappresentante incaricato in quell’occasione non era giurista, non era avvocato, non aveva prodotto adeguata delega (da parte del sindacato, come in casu), e questa Corte aveva osservato:
" … in merito alle cognizioni della persona incaricata va rammentato che, nel recente passato, questa Corte ha già ricordato come appaia: “…più che necessario che il sindacato faccia capo a giuristi per questo genere di procedure, ritenuto il ruolo del giudice più limitato nelle procedure rette dal CPC rispetto a quelle regolate dalla LPGA rispettivamente della Lptca” (TCA 36.2019.98) …”.
In concreto si annuncia quale patrocinatore (RA 1, doc. A1), di cui non è nota la natura siccome neppure specificata dall’esponente. RA 1 appare rappresentato da una persona fisica che non si legittima adeguatamente, che non è giurista e avvocato (non lo sostiene e non lo comprova). Palesemente in concreto non sono neppure dati gli estremi per ammettere un patrocinio.
9. Da quanto precede emerge che la procedura deve essere respinta, senza carico di tasse e spese all’attore e senza attribuzione di ripetibili.
10. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione 25 febbraio 2022 (doc. I e IV/1) è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti