Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2022 di
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RI 1
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contro |
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1. CO 1 2. CO 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Con scritto del 19 gennaio 2022 RI 1, nata nel __________, residente in Italia, al beneficio di un permesso G per frontalieri, si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo di poter far ricorso “verso un’assicurazione malattie che mi è stata stipulata da CO 2 a partire dal 9/02/2009” (doc. I).
L’interessata rileva di aver ricevuto nel 2008, mentre lavorava per __________, un documento per l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale italiano, che ha prontamente restituito all’allora Ufficio __________ (in seguito: __________; dal 1° febbraio 2010: Cassa CO 1, __________ [cfr. STCA 36.2017.14 del 5 aprile 2017, consid. 2.4). Il 2 febbraio 2009 ha ricevuto una decisione dall’__________ tramite la quale le è stata comunicata l’affiliazione a CO 2 (in seguito: CO 2), poiché non aveva optato in favore del sistema sanitario nazionale. Il 19 febbraio 2009 ha interposto reclamo contro la predetta decisione. Dopo aver ricevuto uno scritto dall’amministrazione che chiedeva l’invio della copia della ricevuta della trasmissione del formulario con il diritto di opzione, un’impiegata dell’azienda per la quale lavorava si è messa in contatto con la Posta di __________, facendosi trasmettere via fax copia della ricevuta, poi trasmessa via mail all’__________.
Il 15 maggio 2009 l’amministrazione ha nuovamente scritto all’assicurata, affermando di non aver ricevuto alcunché. L’interessata ha risposto il 20 maggio 2009. Il 15 giugno 2009 la Cassa __________ (cfr. doc. A8) le ha scritto affermando di non essere in possesso di alcun documento che la concerneva e che non avevano alcun documento a suo nome. “Ricevuta questa risposta mi misi l’anima in pace pensando che era tutto risolto. Invece, sporadicamente, ricevevo al mio indirizzo di casa dei bollettini da pagare per l’assicurazione”. La ricorrente rileva di aver chiamato più volte l’assicurazione per ribadire di non aver mai voluto assicurarsi e di aver fatto ricorso entro i termini previsti e che aveva ricevuto una lettera dove a loro non risultava nulla a suo nome. “Parlando con persone diverse, mi dissero che la lettera a nome RI 1 in effetti c’era e di non preoccuparmi ma altre volte questa lettera invece non c’era. Nonostante i miei continui reclami, non avendo mai usufruito delle cure mediche in Svizzera e avendo anche mandato indietro il tesserino sanitario, puntualmente ogni anno, a quanto pare, mi assicurano visto che il 20/12/2021 è arrivata presso la mia azienda attuale __________ __________ __________ una lettera per un sequestro salariale per un totale di 45'792 CHF+spese di istruttoria.” L’assicurata afferma che “riguardando i documenti in mio possesso, mi sono accorta che la cassa CO 1 ha fatto sì una ricerca a mio nome RI 1 ma a quella sbagliata. Se notate la data di nascita sulla lettera è __________ ma io sono nata il __________. Credo che se la cassa CO 1 avesse fatto una ricerca con la mia data giusta mi avrebbe detto che io in realtà risultavo assicurata e in quel caso avrei fatto subito un altro ricorso per bloccarla subito o comunque per non farla rinnovare ogni anno. Purtroppo io ero tranquilla, anche quando mi mandavano i bollettini (ripeto comunque sporadicamente 3 o 4 volte nell’arco di questi anni) perché avevo la lettera della cassa CO 1 che mi diceva che non avevano nulla che mi riguardava. Ad oggi so che la mia situazione non è facile ma io all’epoca feci tutti i ricorsi possibili senza mai ottenere nulla.
Inoltre mi chiedo perché mai, secondo loro, mi assicurarono il 9/02/2009 ma sul sequestro chiedono un pagamento dal 1/1/2011 al 31/12/2020.”
B. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso lo scritto del 19 gennaio 2022 sia a CO 2, sia alla Cassa CO 1, per la risposta (doc. II e III).
C. Con risposta del 15 febbraio 2022 CO 2 ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che la Cassa CO 1 ha respinto le censure dell’assicurata con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, poiché non impugnata al TCA (doc. V).
D. Con risposta del 15 febbraio 2022 la Cassa CO 1, ha confermato di aver respinto le contestazioni di RI 1 con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, intimata presso l’allora suo datore di lavoro, __________, e cresciuta incontestata in giudicato.
L’amministrazione rileva che lo scritto del 20 maggio 2009 non è mai pervenuto all’__________. Infatti l’interessata ha ricevuto la risposta secondo la quale ella non era conosciuta ai servizi dalla Cassa CO 1 (recte: Cassa __________ [cfr. doc. A8]) che all’epoca non era competente in merito all’esame del tempestivo esercizio del diritto di opzione.
L’amministrazione evidenzia di non essere in grado di chiedere alla Posta, a distanza di oltre 12 anni, la ricevuta del ritiro della raccomandata della decisione su reclamo dell’11 novembre 2009. Tuttavia RI 1 è stata informata della decisione su reclamo tramite scambio di email dell’8-13 luglio 2016. Per cui, nella contestata ipotesi in cui non avesse precedentemente ricevuto la decisione su reclamo, ella ne è stata messa al corrente nel luglio 2016 e pertanto, se avesse voluto contestarla, avrebbe dovuto farlo a quel momento e non attendere ulteriori 5 anni e mezzo. Il ricorso va pertanto considerato irricevibile in quanto tardivo.
E. Con scritto del 26 febbraio 2022, trasmesso alla Cassa ed a CO 2 per conoscenza il 1° marzo 2022 (doc. IX), RI 1 si è ulteriormente espressa (doc. VIII). Ella rileva che nel luglio 2016 si è vista sequestrare il salario, dovendo a CO 2 circa fr. 22'000 e tramite l'Ufficio di esecuzione di __________ ha ottenuto il dissequestro. Il 7 luglio 2016 ha chiamato l’assicuratore per chiedere spiegazioni giacché riteneva di aver risolto la situazione ed ha domandato di vedere la documentazione. L’assicuratore ha affermato di non avere nulla di cartaceo, ma unicamente su supporto elettronico. A questo punto ha chiesto se era possibile rifare nuovamente ricorso, non volendo essere assicurata in Svizzera, avendo la mutua gratis in Italia. Le sarebbe stato risposto che non poteva fare nulla perché “tanto ci sono già state sentenze che hanno obbligato ad essere assicurati d’ufficio anche per un ritardo di pochi giorni. Dicono anche che non importa se c’è la data di nascita sbagliata nella risposta alla lettera che scrissi il 20 maggio 2009 ma anche il numero di avs e l’indirizzo è sbagliato (…) Ripeto: io ho fatto ricorso nei tempi previsti nel 2009, ho mandato quello che mi hanno richiesto prima via mail poi tramite posta. E ho avuto come risposta nel 2009 che la cassa CO 1 non aveva niente che mi riguardava. Ora capisco perché (numero avs sbagliato, indirizzo sbagliato, data di nascita sbagliata). Hanno controllato un'altra persona. Credo che se a quel tempo controllavano la RI 1 giusta avrebbero dato la mia lettera del 20 maggio 2009 con la copia di quel famoso documento che mi avrebbe fatto entrare nei tempi del ricorso del 2009 a quest’ora non saremmo qui.”
in diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2. In concreto la ricorrente con il suo scritto 19 gennaio 2022 ha chiesto di poter inoltrare ricorso contro l’assicurazione stipulata da CO 2 e contesta il sequestro effettuato sul salario a causa dei premi dovuti in arretrato.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere promulgate entro un termine adeguato, motivate e contenere l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui un’opposizione è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
In concreto CO 2 non ha emesso alcuna decisione formale, nè alcuna decisione su opposizione impugnabile al TCA.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della con-testazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Ne segue che le censure nei confronti di CO 2 sono irricevibili.
3. Con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, trasmessa all’allora datore di lavoro dell’istante, __________, l’Ufficio __________ ha respinto il reclamo di RI 1 inoltrato contro la decisione formale del 14 gennaio 2009 con la quale l’__________ ha affiliato l’interessata presso l’CO 2 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a partire dal medesimo giorno (cfr. doc. 2 e 13 incarto Cassa).
L’interessata sostiene di non aver ricevuto tale decisione su reclamo e chiede che venga annullata la sua affiliazione presso CO 2 poiché a suo tempo aveva esercitato tempestivamente il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano e con lo scritto del 15 giugno 2009 della Cassa CO 1 (recte: Cassa __________; cfr. doc. A8), che porta dati sbagliati sulla sua persona, avrebbe creduto che la causa si era risolta positivamente.
4. Come emerge dalla STCA 36.2018.51 dell’11 settembre 2018, la tempestività delle contestazioni inoltrate da frontalieri contro decisioni di affiliazione d’ufficio emesse in gran parte negli anni 2008 - 2009 dall’allora Ufficio __________ (__________; dal 1° febbraio 2010: Cassa CO 1), è stata oggetto di numerose sentenze emanate in particolare nel periodo 2009 – 2011 sia da questo Tribunale che dal Tribunale federale (cfr., su tutte, DTF 136 V 295).
Con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).
Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
5. In concreto l’insorgente afferma di non aver ricevuto la decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 notificata per raccomandata all’allora suo datore di lavoro (doc. 13 incarto Cassa CO 1), dopo che una dipendente di __________ si era rivolta all’amministrazione per aiutare RI 1 (cfr. doc. 12 incarto Cassa CO 1).
Ella sostiene che dopo aver ricevuto la lettera del 15 giugno 2009 della Cassa CO 1 (recte: Cassa __________; cfr. doc. A8), che porta dati sbagliati sulla sua persona, avrebbe creduto che la causa si era risolta positivamente.
La tesi della ricorrente non può essere confermata.
In data 5 luglio 2016 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo con CO 2 (doc. 5 assicuratore malattie), che tuttavia non ha accettato la sua richiesta a causa degli arretrati rimasti impagati (doc. 6 assicuratore malattie).
In data 8 luglio 2016 la Cassa CO 1, rispondendo ad una telefonata dell’assicurata, tramite email delle ore 12:02, ha informato RI 1 che “non è possibile trasmetterle la copia del modulo TI 1 in quanto la documentazione cartacea del caso non esiste più. Con decisione del 14 gennaio 2009 l’allora Ufficio __________ (dal 1° febbraio 2010: __________, Settore __________) ha proceduto ad iscriverla d’ufficio presso l’CO 2, con decorrenza dalla medesima data, in quanto non ha esercitato il suo diritto di opzione entro il termine in sanatoria scadente il 30 settembre 2008. Infatti abbiamo ricevuto il suo modulo TI 1 soltanto in data 20 ottobre 2008” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
L’amministrazione ha poi precisato che “in seguito lei è insorta contro questa decisione con reclamo del 19 febbraio 2009” e l’allora “Ufficio __________ (in seguito: __________) ha respinto, con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, il reclamo ritenendo che l’interessata è stata più volte sollecitata a voler esibire una prova di ricezione della decisione del 14 gennaio 2009 di iscrizione d’ufficio inviata per lettera raccomandata; e meglio con le sollecitazione 15 aprile 2009, 15 maggio 2009 e 2 luglio 2009” ma non è mai stata fornita alcuna risposta” (doc. 14 incarto Cassa CO 1). L’amministrazione ha poi fatto riferimento ad alcune sentenze cantonali con cui il TCA “ha già avuto modo di respingere dei ricorsi di lavoratori frontalieri che hanno dichiarato di aver spedito il modulo ufficiale oltre il termine del 30 settembre 2008 (seppur per pochi giorni).” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
Con mail delle ore 14:08 dell’8 luglio 2016 RI 1 ha poi chiesto alla Cassa “se esiste un modo per oggi risolvere questa situazione perché io come cittadina straniera come posso essere obbligata a pagare una cassa malati all’estero avendo solo il permesso g? Non capisco come sia possibile che i documenti della mia pratica non esistono più se al telefono il suo collega mi diceva di visualizzarli anche perché se pur in ritardo la mia scelta la feci e non era la cassa malati svizzera. In più vorrei sapere perché fra tutte le assicurazioni fu scelta proprio la CO 2 e non mi è stato dato modo di scegliere altro. In ogni caso manderò avanti la pratica con il mio avvocato per poter risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
Il 13 luglio 2016 l’amministrazione, con mail delle ore 11:54, ha scritto all’assicurata, spiegandole il principio della lex loci laboris, del diritto di opzione e della scelta dell’assicuratore, informandola che era sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, cambiare assicuratore. La Cassa ha nuovamente fatto riferimento ad alcune sentenze cantonali e ha concluso affermando che “essendo passati 7 anni, dall’ultima corrispondenza, i documenti originali della sua pratica non esistono più, abbiamo però la possibilità di visualizzare alcuni documenti salvati elettronica-mente” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
Ne segue che l’interessata, la quale, come da lei ammesso nel luglio 2016, era intenzionata a mandare “avanti la pratica con il mio avvocato per poter risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1), l’8 luglio 2016 è stata messa al corrente dell’esistenza della decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 che aveva respinto le censure da lei sollevate contro la decisione formale del 19 febbraio 2009 e che era successiva allo scritto della Cassa __________ del 15 giugno 2009 (doc. A8).
Indipendentemente dalla questione di sapere se la predetta decisione su reclamo sia stata correttamente notificata alla ricorrente nel mese di novembre 2009, accertato che in ogni caso nel mese di luglio 2016 ella ne è venuta a conoscenza, se non fosse stata d’accordo con il suo contenuto, secondo il principio della buona fede ed il principio della sicurezza del diritto, avrebbe dovuto contestarla entro un termine adeguato.
Le regole della buona fede impongono infatti un limite all’invocazione di un vizio di forma: la persona interessata deve agire entro un termine ragionevole da quando ha conoscenza del-la decisione che intende contestare (cfr. sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018 consid. 4.2; sentenza 9C_202/2014 dell’11 luglio 2016, consid. 4.2; per quanto concerne le irregolarità nella notifica di una decisione: cfr. sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti; DTF 122 I 97; cfr. anche STCA 36.2018.51 dell’11 settembre 2018).
La persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in tempo utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un’altra era al corrente della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona fede (sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti).
L’assicurata non avrebbe pertanto dovuto attendere passivamen-te quasi 6 anni prima di contestare al Tribunale la sua affiliazione presso CO 2.
In concreto l’insorgente è di conseguenza malvenuta a sostenere, a quasi 6 anni di distanza dalla, accertata, presa di conoscenza della decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, quando lei stessa si è rivolta all’amministrazione affermando che “in ogni caso manderò avanti la pratica con il mio avvocato per poter risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1), di aver creduto che la fattispecie si era risolta in seguito allo scritto del 15 giugno 2009 della Cassa __________ che del resto, come da lei stessa ammesso, contiene dati sbagliati sulla sua persona.
Ne segue che il ricorso, manifestamente tardivo (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA), va dichiarato irricevibile.
6. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 19 gennaio 2022 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni