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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 21 novembre 2022 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1960, il 1° gennaio 2001 è stato assunto da __________ per il tramite della quale dal 1° gennaio 2017 è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1; doc. C). Dal 3 gennaio 2019, quale direttore al 70%, il suo stipendio lordo ammontava a fr. 33'333 per dodici mensilità (doc. B).
Dal 1° gennaio 2020, AT 1 è stato assunto dalla __________ quale direttore al 20%, dove percepiva uno stipendio lordo di fr. 1'500 per dodici mensilità (doc. D) e dove è assicurato (doc. E) contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ (__________, qui di seguito).
1.2. Dal 1° maggio 2021 AT 1 ha ridotto la sua percentuale di impiego presso __________ ed il salario lordo a fr. 14'500 per dodici mensilità (doc. F), mentre ha aumentato al 70% la percentuale di impiego presso __________ ed il salario lordo a fr. 21'000 per dodici mensilità (doc. G).
1.3. A causa di una malattia AT 1 è stato completamente inabile al lavoro dall’11 maggio 2021 al 31 luglio 2021.
CV 1 ha versato le indennità giornaliere sulla base di un salario lordo mensile di fr. 14'500, per complessivi fr. 28'222 (doc. I).
__________ ha versato le indennità giornaliere sulla base di un salario lordo mensile di fr. 1’500, per complessivi fr. 2'684 (doc. J).
1.4. Dopo alcuni scambi di corrispondenza con gli assicuratori ed un incontro in loro presenza, non avendo ottenuto soddisfazione, AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con un’unica petizione del 21 novembre 2022, con cui fa valere un litisconsorzio passivo alternativo (art. 71 CPC) e con la quale richiama gli incarti delle convenute, chiede in via alternativa la condanna di CV 1 al versamento di fr. 31'393.85 oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2022 oppure la condanna di __________ al pagamento di fr. 34'872.40 oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2022 (doc. I).
1.5. Il Tribunale ha aperto due incarti separati per ogni assicuratore (inc. 36.2022.46 e inc. 36.2022.47) ed ha trasmesso loro la petizione per l’inoltro delle rispettive osservazioni.
1.6. Con risposta del 9 dicembre 2022, cui ha allegato l’intero incarto, CV 1 ha proposto la reiezione della petizione, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 19 gennaio 2023 le parti sono state sentite dell’ambito di un’udienza nel corso della quale hanno affermato che a livello probatorio gli atti sono completi, che non viene chiesta l’assunzione di ulteriori prove e che non è necessario procedere con un’udienza finale e neppure con l’inoltro di un allegato conclusivo (doc. VI).
1.8. Con decreto del 19 gennaio 2023 il Tribunale ha evaso la parallela vertenza contro la __________ con motivazioni che non occorre qui esporre (inc. 36.2022.47).
considerato in diritto
in odine
2.1. Con l’evasione della causa inoltrata dall’attore contro la __________ la questione del litisconsorzio passivo alternativo è divenuta priva di oggetto e non deve pertanto essere esaminata in questa sede.
nel merito
2.2. In concreto non è contestato che l’attore è stato completamente inabile al lavoro dall’11 maggio 2021 al 31 luglio 2021 e che ha diritto alle indennità giornaliere a causa di malattia.
Oggetto del contendere è unicamente l’ammontare delle prestazioni.
2.3. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.4. Nel caso di specie l’attore, tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1. La polizza prevede il versamento dell’80% del salario assicurato per un massimo di 730 giorni dedotto un termine di attesa di 7 giorni (doc. C).
Secondo l’art. __________ delle Condizioni generali per l’assicurazione malattia collettiva (in seguito: CGA), edizione __________ applicabile in concreto (doc. C), è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Per l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale, come anche in un’altra professione o campo d’attività. Per valutare la presenza di un’incapacità al lavoro sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al lavoro soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
Ai sensi dell’art. __________ delle Condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera di malattia (CC), edizione __________ applicabile in concreto (doc. C), sono assicurate le indennità giornaliere in caso d’incapacità al lavoro in seguito ad una malattia e che abbiano come conseguenza una perdita di guadagno.
L’art. __________ CC regola il calcolo dell’indennità giornaliera.
Secondo l’art. __________ CC la base per il calcolo delle indennità giornaliere si basa sul salario AVS che la persona assicurata ha percepito dallo stipulante il mese prima dell’inizio del caso di malattia o della ricaduta. Vengono anche considerati gli elementi salariali sui quali esiste un diritto giuridico. In particolar modo le retribuzioni regolari dove l’ammontare è stato stabilito secondo contratto di lavoro, come per il 13° salario mensile.
Non sono invece considerate invece le retribuzioni uniche speciali non dipendenti dal rendimento come le gratificazioni, premi di fedeltà, regali per gli anni di servizio, ecc.
L’indennità giornaliera si basa, in ogni caso, sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di malattia.
Questo salario è convertito su base annua e diviso per 365. Anche i salari fissi sono divisi per 365 per stabilire l’importo dell’indennità giornaliera.
L’indennità giornaliera così calcolata viene versata per ogni giorno civile.
Se il guadagno è sottoposto a forti variazioni (p. es. persone retribuite a provvigioni, lavoro ausiliario irregolare), per il calcolo dell’indennità giornaliera il salario percepito negli ultimi 12 mesi prima dell’inizio della malattia viene diviso per 365. Si ha una forte variazione quando l’indennità giornaliera così calcolata diverge di almeno il 10% dall’indennità giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.
Per persone assicurate che si trovano in fase di formazione professionale si considera, dopo il periodo di formazione, il salario già fissato tramite un contratto di lavoro oppure se quest’ultimo non è stato ancora concordato, il salario specifico del settore in cui la persona svolge la propria attività professionale.
L’art. __________ CC prevede che le prestazioni delle assicurazioni sociali o di altre assicurazioni aziendali o di terzi responsabili vengono conteggiate insieme alle indennità giornaliere. Oltre alle prestazioni versate vengono anche conteggiate le prestazioni a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto se avesse adempito in tempo e completamente ai suoi diritti e obblighi verso le assicurazioni.
Dopo la scadenza del termine di attesa, ma al più presto a partire dall’inizio di queste prestazioni, la Società integra le suddette prestazioni fino all’ammontare della indennità giornaliera assicurata.
2.5. Va ancora evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro i danni (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
2.6. Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a).
Quando l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono queste condizioni.
Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore, che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).
2.7. Nel caso di specie l’attore, che dal 3 gennaio 2019, quale direttore al 70% presso la __________, percepiva uno stipendio lordo di fr. 33'333 per dodici mensilità (doc. B), in seguito alla diminuzione della percentuale lavorativa si è visto ridurre il suo salario mensile, con effetto dal 1° maggio 2021, a fr. 14'500.
L’assicuratore ha versato indennità giornaliere sulla base di quest’ultimo salario, per complessivi fr. 28'222 (doc. I).
L’attore chiede invece che le indennità vengano calcolate in base al salario versato il mese precedente, conformemente a quanto indica l’art. __________ CC prima frase (per il tenore, cfr. consid. 2.4).
2.8. In concreto occorre innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del contratto.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, le quali in sede di udienza non hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove, non emerge che esse abbiano specificatamente concordato un’interpretazione dei termini contenuti nelle CGA e nelle CC.
Ne segue che non è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in relazione al significato dell’art. __________ CC.
Occorre di conseguenza interpretare oggettivamente la norma litigiosa, secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).
2.9. Preliminarmente va evidenziato che le basi del contratto d’assicurazione malattia collettiva sono costituite, tra l’altro, dal contratto in forma scritta tra lo stipulante e l’assicuratore, dalle condizioni generali d’assicurazione e dalle condizioni complementari (art. __________ CGA).
L’interpretazione della clausola litigiosa deve pertanto tenere conto sia di quanto figura nella polizza, sia di quanto indicato nelle CGA e nelle CC.
In primo luogo va stabilito se le parti hanno sottoscritto un’assicurazione di somma oppure di danno (cfr. consid. 2.5).
Dalla lettura della polizza assicurativa, delle CGA e delle CC, non vi può essere alcun dubbio che l’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sottoscritta dalla __________ con la convenuta è un’assicurazione di danno (DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 e 5.2.4).
La polizza prevede il pagamento di un’indennità giornaliera pari all’80% del salario assicurato (doc. C, pag. 2). Inoltre l’attore beneficia dell’assicurazione collettiva quale salariato dell’azienda, la quale è prenditrice d’assicurazione, ed il personale assicurato non viene indicato con nome e cognome (doc. C, pag. 2). Determinante è il salario AVS percepito dalla persona assicurata (art. __________ CC).
Tutti questi elementi, secondo la giurisprudenza, confermano la qualifica di assicurazione contro i danni (DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 e 5.2.4, con rinvio, tra gli altri, a: Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 276).
A maggior comprova di tale qualifica vi è l’art. __________ CC, il cui terzo paragrafo prevede che l’indennità giornaliera si basa in ogni caso sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di malattia (STF 4D_9/2021 del 19 agosto 2021, consid. 3.4: “[…] Or, à lire cette disposition précisant que l'incapacité de travail par suite de maladie doit avoir pour conséquence une perte de gain, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire de conclure à une assurance de dommages (cf. ATF 146 III 339 consid. 5.2.3) […]”).
Infine, l’art. __________ CC, che non si applica “alle assicurazioni con indennità giornaliera fissa o salari prefissati” (cfr. art. __________ CC), prevede un altro elemento tipico, anche se non esclusivo (cfr. DTF 146 III 339 consid. 5.2.4) delle assicurazioni contro i danni, ossia la riduzione delle indennità in caso di sovraindennizzo.
Accertato che nel caso di specie l’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva in caso di malattia è un’assicurazione contro i danni, a ragione la convenuta ha calcolato le indennità giornaliere in base al salario versato all’attore dal 1° maggio 2021.
L’interessato non può infatti percepire un’indennità maggiore del salario che avrebbe ottenuto senza il danno alla salute.
Ciò è conforme al contenuto dell’art. __________ CC.
La “base per il calcolo delle indennità giornaliere si basa sul salario AVS che la persona assicurata ha percepito dallo stipulante il mese prima dell’inizio del caso di malattia o della ricaduta”, tuttavia “l’indennità giornaliera si basa in ogni caso sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di malattia”.
In concreto l’attore, se non si fosse ammalato, per il lavoro svolto presso la __________, avrebbe conseguito un salario di fr. 14'500 al mese dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021 e non quello di fr. 33'333 versatogli fino al 30 aprile 2021 (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 30 aprile 2021, doc. F; cfr. anche, in un altro contesto, STF 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, consid. 3.3.2; DTF 141 III 241; DTF 147 III 73).
Ne segue che l’assicuratore ha correttamente preso in considerazione, per il calcolo delle indennità giornaliere, l’importo di fr. 14'500 al mese.
In queste condizioni la petizione va respinta.
2.10. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore, rappresentato dal proprio servizio giuridico interno, non vanno assegnate ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).
2.11. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti