Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
A. Con conteggio delle partecipazioni 2020 n. 501241136.2 del 18 gennaio 2021 (doc. 4) CO 1 ha chiesto a RI 1 di versarle l'importo non riconosciuto di Fr. 509,80 per il trattamento di cui ha beneficiato la moglie __________ dal 13 ottobre al 20 novembre 2020 presso il dr. med. __________ (doc. 3), non avendo ricevuto l'autorizzazione da parte del medico curante di recarsi presso questo professionista.
B. Il 27 gennaio 2021 (doc. V/1) l'assicurato ha fatto presente alla Cassa malati di averla informata già nel 2014 (doc. V/2) che il dr. __________ era il suo medico curante, perciò essa si doveva assumere per intero il costo del trattamento ricevuto.
C. Il 22 marzo 2021 (doc. 5) la Cassa malati ha inviato a RI 1 il conteggio delle partecipazioni 2021 n. 507812877.1 relativo a diverse prestazioni, chiedendogli di versare la somma di Fr. 303,82 quale franchigia e partecipazione ai costi.
In pari data (doc. 6), con il conteggio delle partecipazioni 2021 n. 507812877.2 concernente delle prestazioni mediche a favore della moglie, la Cassa malati ha posto a carico dell'assicurato l'importo di Fr. 420,26 quale partecipazione ai costi, comprensivo dell'intera franchigia.
L'ammontare totale da pagare entro il 30 aprile 2021 era dunque di Fr. 724,10.
D. Con la diffida del 25 giugno 2021 (doc. 8) la Cassa malati, constatato che l'assicurato non aveva versato l'importo di 724,10 relativo alla fattura n. 507812877 scaduta il 30 aprile 2021 nonostante il sollecito del 26 maggio 2021 (doc. 7), gli ha fissato un ultimo termine per pagare l'ammontare di Fr. 774,10, comprensivo di Fr. 50.- per spese di diffida.
E. In risposta a questa diffida, il 7 luglio 2021 (doc. A3) RI 1 ha fatto presente a CO 1 di essere tuttora in attesa del rimborso di Fr. 509,80, dopo che il 27 gennaio 2021 le era stata trasmessa la comunicazione relativa al medico di primo soccorso. Pertanto, dal debito di Fr. 724,10 egli ha dedotto i Fr. 509,80 e ha quindi pagato alla sua Cassa malati la differenza di Fr. 214,30 (doc. V/4).
F. Il 19 luglio 2021 (doc. A4) la Cassa malati ha inviato all'assicurato il conteggio delle partecipazioni rettifica 2020 (n. 518448690), con cui l'ha informato che "In seguito alla correzione della fattura, abbiamo aggiornato il suo conto franchigia/aliquota", perciò l'importo di Fr. 509,80, "già fatturato il 18.01.2021 e incassato il 09.04.2021", andava a suo favore e il 21 luglio 2021 (doc. 10) ha effettuato il versamento di tale somma sul conto di sua moglie.
G. Al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla Cassa malati il 13 ottobre 2021 (doc. A6) dall'Ufficio di esecuzione di __________ per "Partecipazioni LAMal 01.2021-02.2021" di Fr. 509,80, oltre a spese amministrative di Fr. 140.- e spese di esecuzione di Fr. 53,30, l'assicurato si è opposto il 15 ottobre 2021.
H. Il 27 ottobre 2021 (doc. A2) l'assicurato ha formulato opposizione contro la decisione del 20 ottobre 2021 (doc. A5) con cui la Cassa malati ha respinto la sua opposizione al PE.
Egli ha rilevato come malgrado avesse chiesto a fine gennaio 2021 la rettifica del conteggio relativo al cambio del medico di primo soccorso, la Cassa malati non vi avesse ancora provveduto. Pertanto, a seguito della diffida del 25 giugno 2021, l'assicurato ha compensato il debito di Fr. 724,10 con l'importo di Fr. 509,80 non ancora restituitogli e ha versato alla Cassa malati Fr. 214,30.
I. Con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2022 (doc. A1) CO 1 ha ricordato che il conteggio delle prestazioni n. 507812877 del 22 marzo 2021 non è stato saldato dall'assicurato nemmeno dopo il sollecito e la diffida di pagamento, perciò gli ha inviato un precetto esecutivo il cui importo iniziale era di Fr. 724,10, ma visto che prima di farlo spiccare dall'Ufficio di esecuzione il debitore ha pagato Fr. 214,30, il PE portava su Fr. 509,80. La Cassa malati ha rilevato che questo importo era identico all'importo della fattura del dr. med. __________, ma ha confermato all'assicurato che quella prestazione, dopo che le è stato trasmesso il buono di delega, è stata corretta così come risultava dal conteggio allegato. Pertanto, l'amministrazione ha evidenziato che il precetto esecutivo non riguardava il conteggio relativo al dr. __________, che è stato evaso correttamente dopo avere ricevuto l'autorizzazione per recarsi da quello specialista.
L'opposizione dell'assicurato non era dunque fondata e non avendo egli fatto fronte al pagamento delle partecipazioni ai costi richieste per un totale di Fr. 509,80, a cui si aggiungono Fr. 50.- per spese di diffida e Fr. 90.- per spese di apertura d'incarto, l'ha respinta e ha confermato la decisione del 20 ottobre 2021, rigettando quindi anche l'opposizione al precetto esecutivo.
L. Il 6 febbraio 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione della Cassa malati, confermare la sua opposizione al PE n. __________, chiederne la cancellazione e concedergli un risarcimento spese di Fr. 140.-, pari all'importo preteso dalla Cassa malati.
Il ricorrente ha osservato che le argomentazioni che ha esposto con l'opposizione non sono state prese in considerazione malgrado la documentazione prodotta. Egli si è inoltre chiesto cosa si intenda per "esecuzione iniziale" citata dalla Cassa malati, visto che entro il termine di pagamento del 25 luglio 2021 ha versato Fr. 214,30 e l'esecuzione è avvenuta il 13 ottobre 2021. Nemmeno è giusto affermare che la fattura del dr. __________ è stata corretta "a seguito del buono di delega", visto che questo medico è il suo curante dal 2014 e in passato la Cassa malati gli ha sempre rimborsato le sue fatture. È invece corretto sostenere che la relativa fattura è stata rettificata dopo lo scritto del 7 luglio 2021.
In conclusione, il ricorrente ha rilevato che nel suo scritto del 7 luglio 2021 ha specificato il versamento di Fr. 214,30 e giusta gli artt. 86 e 87 CO una diversa interpretazione non è possibile.
Con sorpresa, poi, allegato alla decisione su opposizione c'era il conteggio delle partecipazioni di rettifica 2020 del 19 luglio 2021 portante su Fr. 509,80, il cui bonifico egli ha atteso per tanto tempo e che non ha mai ricevuto. Considerato dunque il debito iniziale di Fr. 724,10, l'avvenuto pagamento di Fr. 214,30 e la rettifica di conteggio di Fr. 509,80, il ricorrente non deve alcunché alla Cassa malati, perciò non vede per quale motivo quest'ultima abbia fatto spiccare un precetto esecutivo per Fr. 509,80.
M. Nella risposta del 1° marzo 2022 (doc. III) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, di confermare la decisione su opposizione e di pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione all'esecuzione n. __________.
Dopo avere riassunto cronologicamente i fatti ed esposto le norme applicabili sull'obbligo di pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi e sulle conseguenze della violazione di un tale obbligo, la Cassa malati non ha messo in dubbio che l'assicurato ha pagato Fr. 214,30 nel corso della procedura di sollecito relativa al conteggio delle partecipazioni n. 507812877, ciò che ha portato alla riduzione del credito iniziale da Fr. 724,10 a Fr. 509,80, importo che corrisponde al credito principale di cui al PE n. __________. Nel frattempo, il conteggio n. 501241136 è stato corretto, seppure il ricorrente continui a sostenere che la Cassa malati gli debba ancora restituire tale importo, motivo per cui l'ha detratto dal credito principale di Fr. 724,10 e ha versato soltanto Fr. 214,30. A dire dell'amministrazione, l'assicurato ha sbagliato, poiché essa gli ha rimborsato i Fr. 509,80 il 21 luglio 2021, perciò il ricorrente non può compensare il suo pagamento con il credito che la Cassa malati ha nei suoi confronti. Pertanto, l'importo restante di Fr. 509,80, dal credito di base di Fr. 724,10, è ancora dovuto e la procedura esecutiva promossa è corretta. A giusta ragione, essa ha quindi rigettato l'opposizione al PE.
Infine, la richiesta del ricorrente di un rimborso spese di Fr. 140.- non è giustificata né motivata, mentre le Condizioni generali d'assicurazione permettono il contrario, ovvero che a causa del ritardo nel pagamento la Cassa malati gli ha addebitato delle spese di sollecito.
N. Il 14 marzo 2022 (doc. V) il ricorrente ha osservato che se la Cassa malati avesse dato seguito al suo scritto del 27 gennaio 2021 rettificando subito il conteggio, si sarebbe evitata la procedura esecutiva.
Inoltre, il 7 luglio 2021 egli ha specificato la natura del versamento di Fr. 214,30 e con la rettifica del 19 luglio 2021 la Cassa malati ha confermato la sua compensazione e "pareggia il conto. In mancanza del titolo di credito o motivo, l'opposizione risulta giustificata.".
Quanto al versamento del 21 luglio 2021, per l'assicurato si è trattato di un grossolano errore commesso dalla Cassa malati, che però non riguardava più l'esecuzione n. __________. Dato che dal 20 luglio al 24 agosto 2021 era ricoverato in ospedale, il ricorrente non si è accorto del bonifico ricevuto, ma ha affermato che era sufficiente una semplice richiesta di rimborso da parte della Cassa malati (docc. V/6-7).
In conclusione, l'assicurato ha riconfermato per intero le sue pretese ricorsuali.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove) siccome deciso sulla base degli atti. Oggetto del contendere è il pagamento di partecipazioni ai costi di malattia, tema già affrontato in numerosa giurisprudenza (citata nelle considerazioni che seguono) e privo di novità giuridiche. Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
2. L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
3. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente sia tenuto al versamento delle partecipazioni ai costi LAMal di Fr. 509,80 che la Cassa malati ha da esso preteso con il precetto esecutivo n. __________ del 13 ottobre 2021 fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________, oltre a Fr. 50.- di spese di diffida e a Fr. 90.- di spese di apertura d'incarto, per un totale di Fr. 649,80, a cui si aggiungono Fr. 53,30 per le spese esecutive.
L'assicurato si è opposto al predetto PE, perché sostiene che il credito iniziale della Cassa malati di Fr. 724,10, di cui al conteggio n. 507812877 del 22 marzo 2021, sia stato soluto sia nella misura di Fr. 214,30 il 7 luglio 2021 sia con la rettifica del conteggio n. 501241136 del 19 luglio 2021, sebbene egli non abbia mai ricevuto il relativo importo di Fr. 509,80.
Pendente causa egli ha poi riconosciuto di avere incassato tale somma e ha rilevato che bastava una semplice richiesta di rimborso da parte della Cassa malati. Ad ogni modo, il versamento del 21 luglio 2021 di Fr. 509,80 non riguardava più, a suo dire, la procedura esecutiva n. __________.
Occorre quindi verificare se la pretesa creditoria della Cassa per le partecipazioni ai costi dovute dal ricorrente sia corretta.
4. Dagli atti prodotti dalle parti emerge che l'assicurato non ha saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con i conteggi del 22 marzo 2021, poi con il sollecito e in seguito con la diffida di pagamento. Pertanto, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare una procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza.
In effetti, le partecipazioni ai costi di Fr. 303,82 dovute da RI 1 e di Fr. 420,26 da __________, per un totale di Fr. 724,10 (doc. 5), sono state pagate dal ricorrente il 7 luglio 2021 (doc. V/4) soltanto nella misura di Fr. 214,30.
Questo pagamento è stato riconosciuto dalla Cassa malati e non è contestato, tanto che il precetto esecutivo del 13 ottobre 2021 ha tenuto conto di questo ammontare e l'amministrazione ha quindi chiesto al debitore il pagamento della differenza di Fr. 509,80 in luogo del credito iniziale di Fr. 724,10.
Di conseguenza, resta ancora da versare l'importo di Fr. 509,80 per le partecipazioni ai costi 2021 dei coniugi di cui al conteggio n. 507812877 del 22 marzo 2021.
L'importo ancora da pagare, chiesto entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trova conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e dall'assicurato medesimo ed è pertanto dovuto dal ricorrente, che non ha dimostrato il suo pagamento o il differimento del credito.
5. La circostanza che il ricorrente ha compensato la fattura di cui al conteggio delle partecipazioni 2021 del 22 marzo 2021 (Fr. 724,10) con la fattura di cui al conteggio delle partecipazioni 2020 del 18 gennaio 2021 (Fr. 509,80), versando unicamente Fr. 214,30 (Fr. 724,10 - Fr. 509,80) a saldo del pagamento di Fr. 724,10, non lo mette al riparo dal dovere invece ancora versare alla Cassa malati l'ammontare di Fr. 509,80.
Innanzitutto, occorre comunque osservare come nella sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, l'allora TFA ha affermato:
" (…)
8. Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).
Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.
Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto." (la sottolineatura è della redattrice)
Il ricorrente non poteva perciò compensare quanto da lui dovuto con presunti crediti derivanti dalla LAMal vantati nei confronti della Cassa malati (STCA 36.2016.126 del 10 gennaio 2017; STCA 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; STCA 36.2006.2004 del 4 giugno 2007; STCA 36.2006.115 del 12 ottobre 2006).
La partecipazione ai costi di Fr. 724,10, che l'assicurato ha comprovato di avere corrisposto soltanto nella misura di Fr. 214,30, è quindi indubbiamente dovuta per la differenza di Fr. 509,80. La compensazione che egli ha effettuato di sua iniziativa non era dunque legalmente valida.
Inoltre, da una parte è corretto affermare che la Cassa malati resistente ha sbagliato a non assumersi sin da subito i costi di Fr. 509,80 del trattamento dal 13 ottobre al 20 novembre 2020 fornito dal dr. __________ alla moglie dell'assicurato e ancora di più a tardare a correggere il conteggio del 18 gennaio 2021 anche dopo avere ricevuto dall'assicurato la comprova, già il 27 gennaio 2021, che non v'era necessità di un'autorizzazione per questo trattamento, essendo egli dal 2014 il suo medico di primo ricorso.
D'altra parte, ancora con il ricorso, il 6 febbraio 2022, l'assicurato ha però sostenuto che la Cassa malati non gli aveva rimborsato questa prestazione malgrado i documenti inviati a gennaio 2021.
È solo pendente causa, il 14 marzo 2022, che il ricorrente ha riconosciuto che la Cassa malati gli ha rimborsato il 21 luglio 2021 l'ammontare di Fr. 509,80, ma che a causa della sua ospedalizzazione dal 20 luglio al 24 agosto 2020 (docc. V/6-7) "non si è accorto del bonifico" (doc. V pag. 2).
Al conteggio delle partecipazioni rettifica 2020 del 19 luglio 2021 (doc. 9) ha fatto subito seguito il versamento, a favore di __________, contabilizzato il 21 luglio 2021 (doc. 10), dell'importo di Fr. 509,80, il ricorrente non poteva sostenere, ancora sette mesi dopo, che CO 1 non gli avesse rimborsato il trattamento del dr. med. __________ e che, soltanto con la decisione su opposizione, avesse visto per la prima volta il conteggio rettificato. Verosimilmente, anche questo documento, datato 19 luglio 2021, sarà invece piuttosto sfuggito all'assicurato, che proprio il giorno seguente è stato ricoverato in ospedale e la degenza è durata oltre un mese.
Da quanto precede discende che, seppure non sia oggetto della lite, la questione relativa al conteggio delle partecipazioni 2020 n. 501241136 del 18 gennaio 2021 (doc. 4) appare risolta.
Il ricorrente non ha effettuato un pagamento non dovuto né si è ritrovato arricchito, ma semplicemente ha recuperato l'importo che ha anticipato.
Per contro, sulla scorta di quanto esposto, i conteggi delle partecipazioni 2021 n. 507812877 del 22 marzo 2021 non sono stati saldati interamente dall'assicurato, ma soltanto nella misura di Fr. 214,30. Il ricorrente è ancora debitore nei confronti della Cassa malati resistente della differenza, pari a Fr. 509,80. Sulla scorta di quanto precede, l'affermazione dell'assicurato secondo cui "Con la rettifica del 21.07.2021 la CO 1 conferma la nostra compensazione e pareggia il conto" (doc. V), non è condivisibile e non va dunque tutelata.
6. La procedura esecutiva che la Cassa malati ha avviato nei confronti dell'assicurato per recuperare il credito residuo di Fr. 509,80, sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 13 ottobre 2021, è pertanto corretta e l'opposizione ad esso interposta dall'assicurato deve perciò essere levata.
7. Con la decisione formale e il precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurato un importo di Fr. 140.- per spese amministrative, che nella decisione del 20 ottobre 2021 ha precisato trattarsi di Fr. 50.- a titolo di spese per averlo dovuto diffidare e di Fr. 90.- per spese di apertura dell'incarto.
Il ricorrente ha contestato genericamente di dovere tali spese.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012 (in precedenza, nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto, le __________ secondo la LAMal (CGA) secondo la LAMal, nell'edizione del 1° settembre 2018 (doc. 2), all'art. 3 cpv. 1 prevedono che "I premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura. Trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per i solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione.".
Le spese di Fr. 50.- e di Fr. 90.- appaiono, comunque, eccessive rispetto all’onere causato e all’importo residuo del debito. Le stesse vanno quindi ridotte a 30.- e 50 franchi, per un complessivo importo di Fr. 80.-.
Queste cifre sono dovute siccome l’assicurato non ha pagato nei termini previsti le partecipazioni ai costi più volte richiestegli.
Dette spese trovano quindi il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato.
8. Quanto alle spese esecutive di Fr. 53,30 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
9. Alla luce di quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata e il ricorso va parzialmente accolto. L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 ottobre 2021 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 509,80, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.- e alle spese di apertura dell'incarto di Fr. 50.-.
All'assicurato, ancorché parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato, non vanno riconosciute ripetibili e non sono attribuibili spese siccome non dovute in particolare alla luce dell’esito della procedura.
10. Non sono percepite spese giudiziarie e neppure attribuite ripetibili.
Sul tema delle spese si vedano le STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La decisione su opposizione è riformata come segue:
2.1. RI 1 è condannato a versare a CO 1 l'importo di Fr. 509,80, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.- e alle spese di apertura dell'incarto di Fr. 50.-.
2.2. L'opposizione dell'assicurato al PE n. __________ del 13 ottobre 2021 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per gli importi di cui al dispositivo 2.1.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti