Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2022.9

 

IR/sc

Lugano

5 aprile 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

sedente per statuire sulla petizione dell’8 febbraio 2022 formulata da

 

 

AT 1  

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   AT 1, __________, 1950, ha inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni una “petizione in materia di assicurazioni contro gli infortuni, indennità perdita di salario a seguito di infortunio Postumi invalidanti” l’8 febbraio 2022 (doc. I). Egli ha convenuto in causa CV 1 ed ha chiesto la condanna al pagamento di CHF 37'730,35 a titolo di “indennità infortunio 04.05.2020 / 28.02.2021”. A fondamento della sua richiesta di condanna AT 1 ha indicato il sussistere, apparentemente con la convenuta, di una copertura retta dalla LCA per le conseguenze in caso d’infortunio e ha specificato di svolgere un’attività accessoria indipendente dal 1° settembre 2007.

 

                                  B.   Nella sua esposizione dei fatti il signor AT 1 indica di avere annunciato all’assicuratore CV 1 una ricaduta dell’evento verificatosi il 24 agosto 2015 già assunto dalla __________, allegando il certificato medico 15 giugno 2020 del suo curante dr. __________. AT 1 ha indicato di conseguire uno stipendio di CHF 4'400 per 13 mensilità (punto 2 della petizione). Secondo l’esposizione dell’attore, CV 1 (così la petizione) gli avrebbe domandato l’invio del certificato medico e della documentazione relativa all’evento, ed egli avrebbe dato seguito alle richieste. L’assicuratore qui convenuto in causa ha comunicato all’attore (doc. G del 28 settembre 2020) che sarebbe stato suo diritto segnalare la ricaduta alla __________.

 

                                  C.   Stando alla petizione, il 29 gennaio 2021 il caso d’infortunio sarebbe stato chiuso (non è chiaro da quale assicuratore e con quale modalità siccome l’assicurato ha prodotto il doc. K non chiaro su questi aspetti). Sia come sia il signor AT 1, il 25 marzo 2021, ha trasmesso a CV 1 altra documentazione ed ha di seguito postulato il versamento di indennità per CHF 37'730,35 pari allo stipendio annuo di CHF 57'200 suddiviso per 365, rapportato all’80% e ricondotto ai 301 giorni di pretesa incapacità (doc. O). L’assicuratore ha ricusato pagamenti segnalando di intervenire in veste di assicuratore sociale malattie con riferimento alle cure mediche (doc. P del 14 aprile 2021).

 

                                  D.   Il 30 aprile 2021, a fronte delle insistenze dell’attore, CV 1 ha comunicato al signor AT 1 di essere assicuratore malattie dello stesso e come la LAMal non preveda IG a seguito di malattia o infortunio, evocando le coperture complementari di cui egli beneficiava che comprendevano anche l’assicurazione __________ retta dalla LCA (doc. S). A fronte di ulteriore richiesta dell’attore CV 1 ha ribadito il suo ruolo di assicuratore sociale malattie, e ricordato come, per la copertura complementare __________, assicuratore (ex LCA) fosse la __________, avendo CV 1 il ruolo di segnalare i casi di possibile intervento della __________ a tale assicurazione (doc. U). Le condizioni d’assicurazione della copertura __________ sono state trasmesse all’attore con tale scritto.

 

                                  E.   AT 1 ha nuovamente ribadito, nei confronti di CV 1, il suo buon diritto e rivendicato indennità per oltre CHF 37'730 (doc. V e Z) il 12 luglio e 30 agosto 2021 il cui versamento non è stato riconosciuto dalla convenuta, da qui la petizione.

 

                                  F.   L’atto 8 febbraio 2022 (doc. I) è stato trasmesso a CV 1 per la presentazione di osservazioni (doc. II del 9 febbraio 2022), introdotte il 18 febbraio 2022 e postulanti la reiezione della petizione per gli argomenti che saranno esposti al punto successivo (doc. III). L’atto è stato notificato all’attore (doc. IV del 22 febbraio 2022) e le parti sono state convocate per l’udienza dell’10 marzo 2022 (doc. V).

 

                                  G.   Con il suo allegato di risposta (doc. III) CV 1 evidenzia come tutte le complementari di cui beneficiava AT 1 sono state stralciate per mora. L’unica che poteva essere considerata era la copertura __________ di cui assicuratrice è __________, circostanza nota all’attore. CV 1, assicuratore sociale contro le malattie, non poteva quindi essere chiamato in causa non avendo legittimazione passiva. La parte convenuta ha così chiesto la reiezione della petizione.

 

                                  H.   In sede d’udienza il giudice delegato ha cercato di focalizzare gli aspetti nodali della procedura verbalizzando quanto noto alle parti e che non occorre qui riportare in esteso. Non sono state acquisite ulteriori prove e all’udienza svolta, che è valsa pure quale udienza finale, non hanno fatto seguito ulteriori allegati conclusivi alla luce dell’ampia possibilità per le parti di esprimersi il 10 marzo 2022 (doc. VI) e dell’assenza di un’istruttoria di causa.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.    In base all’art. 49 cpv. 2 LOG il Tribunale cantonale delle assicurazioni può emanare decisioni monocraticamente se la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove. Alla luce dell’esito del gravame, palesemente incoato contro un assicuratore sociale che non copre IG rette dalla LAMal (ciò che neppure AT 1, pretende) e neppure IG rette dalla LCA come sembra invece sostenere l’attore, e, soprattutto, alla luce della competenza per materia non riconosciuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni per le complementari all’infortunio (sul tema: STCA 36.2021.13 del 8 marzo 2021), la presente procedura può essere evasa a giudice unico. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.

 

 

                                         nel merito

 

2.    La procedura pone in primis il tema della legittimazione passiva di CV 1. In buona sostanza, per quanto comprensibile dall’esposizione dell’attore e dall’esito dell’udienza, AT 1 chiede la condanna di tale convenuta a pagargli IG rette dalla LCA. Ora la società convenuta è un assicuratore sociale. Essa risulta infatti annoverata nell’elenco degli assicuratori malattie autorizzati a praticare la LAMal (ossia l’assicurazione sociale malattie) (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-krankenundrueckversicherer.html).

La convenuta non copre le prestazioni vantate da AT 1, come dimostrano le polizze assicurative prodotte dalla convenuta e non revocate in dubbio dall’attore. CV 1, come evidenziano anche gli atti prodotti dall’assicurato stesso, è un assicuratore sociale che non pratica – se non nella forma dell’art. 67 e ss. LAMal, ma non in concreto – l’indennità giornaliera come pretesa e fatta valere dal signor AT 1.

 

                                         Come deciso da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella STCA 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui la legge concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e, specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si tratta dunque di un presupposto di merito e non di natura processuale, il cui difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non alla sua inammissibilità (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a edizione, n. 21 ad art. 66).

 

3.    In concreto, palesemente, come spiegato anche in corso d’udien-za all’attore, la convenuta non è un assicuratore LCA ma un assicuratore sociale e, altrettanto palesemente, la qui convenuta non assicura le prestazioni rivendicate dall’attore (e che l’attore sembra dedurre dalla copertura __________ di cui è assicuratrice altra compagnia: __________, doc.6 p. 2).

 

4.    Va ricordato come in una sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una decisione emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto. Ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). La legittimazione passiva, come quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). Vanno, a questo proposito, segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del 3 giugno 2019, 36.2019.34 del 3 giugno 2019 e 36.2019.54 del 16 settembre 2019, dove il TCA ha respinto le petizioni poiché l’attore, rispettivamente le attrici, hanno convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.

 

5.    Nel caso qui esaminato, quindi, l’attore ha convenuto in causa un assicuratore sociale, non LCA, che non copre le prestazioni pretese, e cui non è riconosciuta la legittimazione passiva.

 

6.    Non solo. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è competente per materia. Come già stabilito nella sentenza di principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018 emessa dal TCA nella sua composizione completa (cfr. anche STCA 36.2018.58 del 10 agosto 2018; 36.2018.5 del 1° marzo 2018; 36.2018.27 del 19 aprile 2018; 36.2018.25 dell’8 maggio 2018; 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 e 36.2019.99 del 10 ottobre 2019), questa Corte ha precisato di non essere competente per decidere le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:

 

" (…) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese derivanti dall’infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione complementare alla LAINF - … -, questa Corte dovrebbe negare la propria competenza ratione materiae. In effetti, questa copertura assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 325). In merito all’art. 107 LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti, dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2). Su questa tematica il consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa parlamentare il 21 giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo le controversie derivanti dall’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall’assicurazione complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura semplificata. Per quel che concerne il Canton Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF. In ambito di assicurazioni complementari private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Giusta l’art. 67 cpv. 1 LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12) del 26 settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal. L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal. Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Le casse malati possono inoltre esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni. L’art. 1 OVAMal precisa che per altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal s’intendono: a. un’indennità in caso di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo; b. la continuazione dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal). Il TCA è quindi competente a dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, ma anche che concernono l’assicurazione complementare alla malattia secondo la Legge sul contratto di assicurazione. Le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla LAMal giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù dell’art. 75 LCAMal. Per contro, se da un lato le cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio secondo l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse attribuite al TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso concreto non si è infatti in presenza di un altro ramo d’assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell’art. 1 OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno dall’art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012). Pertanto, la verifica di un eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall’infortunio (…) non può qui essere esaminata.”

 

Non vi sono motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Golay, è stato dapprima prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. www.parlament.ch/) e poi analizzato nel Messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto) in cui il CF ha discusso (p. 2429 e 2430) appunto l’iniziativa parlamentare 13.441 del 21 giugno 2013 proponendo di non modificare la situazione attuale delle norme procedurali civili. Competente per giudicare le cause fondate sulle complementari all’assicurazione sociale contro gli infortuni sono quindi, e permarranno, i tribunali civili e non il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

7.    In concreto palesemente le pretese di AT 1 si insinuano in questo contesto. Per tale ragione la petizione va respinta anche per carenza di competenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

8.    Non sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili siccome l’assicuratore convenuto non patrocinato da un legale esterno mediante mandato remunerato.

 

                                   9.   Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti