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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 23 novembre 2023 di
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1. AT 1 2. AT 2
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contro |
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CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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ritenuto in fatto
1.1. __________, nato nel 1963, AT 1 nata nel 1965 ed il loro figlio AT 2, nato nel 1995, sono assicurati dal 1° gennaio 2023 presso CV 1 (in seguito: CV 1), dove hanno sottoscritto un contratto pluriennale, di tre anni, per le assicurazioni complementari __________ ed __________. AT 2 beneficia pure dell’assicurazione __________ (doc. 9).
1.2. Con scritto del 3 novembre 2023 __________, AT 1 e AT 2 hanno disdetto le assicurazioni complementari con effetto al 31 dicembre 2023, “in seguito alla modifica dei premi per il 2024” (doc. 10).
1.3. L’8 novembre 2023 CV 1 ha confermato la disdetta per quanto concerne l’assicurazione __________ di tutti e tre i membri della famiglia e per l’assicurazione __________ di AT 2, in seguito alla modifica del premio (doc. 11). Per quanto concerne l’assicurazione __________, CV 1 ha invece confermato la risoluzione del contratto solo per __________, visto l’aumento del premio (doc. 11). Per AT 1 e AT 2 l’assicuratore ha indicato che il contratto prende fine il 31 dicembre 2025.
1.4. Il 23 novembre 2023 AT 1 e AT 2 hanno inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale chiedono la conferma della loro disdetta anche per l’assicurazione __________ per il 31 dicembre 2023 a causa dell’aumento dei premi mensili che sono passati da fr. 64.05 a fr. 68.20 per AT 1 e da fr. 38.75 a fr. 41.30 per AT 2 (doc. I).
1.5. Il 24 novembre 2023 il Giudice delegato del TCA ha ingiunto agli attori di voler completare la loro petizione, rispondendo ad alcune domande (doc. II).
1.6. Il 28 novembre 2023 gli assicurati hanno dato seguito alle richieste (doc. III).
1.7. Con risposta del 6 dicembre 2023 CV 1 propone la reiezione della petizione sostenendo che in applicazione dell’art. __________ CGA la disdetta non può essere accettata, giacché nel caso di specie non si è in presenza di un aumento del premio, ma di una diminuzione degli sconti a cui avevano diritto gli assicurati. Con la risoluzione dei contratti e l’uscita dalla cerchia degli assicurati di __________, lo sconto per famiglia è sceso dal 10% (tre membri della stessa famiglia assicurati contemporaneamente) al 5% (due membri della stessa famiglia assicurati contemporaneamente).
1.8. Le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 19 dicembre 2023, da cui è emerso:
" (…) Parte attrice precisa che la richiesta di disdire è determinata dal fatto di avere già sottoscritto l’adesione presso un altro assicuratore che ha accolto tutti e tre.
L’assicuratore CV 1 ha ammesso la richiesta di disdetta del marito rispettivamente il papà di parte attrice per tutte le coperture ma non invece per la mamma rispettivamente il figlio.
Viene prodotta in questa sede la conferma di disdetta per __________ e sul verso del medesimo foglio la conferma di disdetta per AT 2 ma riferita al 31.12.2025.
L’assicuratore comunicherà le ragioni per le quali tutte le coperture oggetto della disdetta di __________ sono state accettate da CV 1, se questo è da ricondurre all’età dell’assicurato rispettivamente al fatto che con il raggiungimento dei 60 anni vi sarebbe stato un aumento del premio.
A domanda dell’attore l’assicuratore dà atto che, qualora non fossero accolte le sue tesi in questa sede, in presenza di un aumento del premio riferito all’anno 2025 (in genere comunicato a novembre 2024) non è più necessaria una nuova disdetta siccome quella inoltrata esplicherebbe i suoi effetti antecedentemente siccome comunque valida e registrata in seno ad CV 1. (…)” (doc. VIII)
1.9. Con scritto del 20 dicembre 2023 CV 1, dando seguito a quanto chiesto in sede di udienza, ha affermato:
" (…)
1. Fissazione del premio
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato l’ammontare dei premi lordi della copertura integrativa denominata __________ il __________ 2019 per l’anno 2020. La FINMA ha pubblicato la propria decisione. Quest’ultima poteva fare oggetto di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione. Di fatto, i premi sono restati invariati e non hanno fatto oggetto di contestazione. Pertanto, la FINMA non si è più interessata del prodotto __________.
Di fatto, la FINMA opera in ossequio all’art. 38 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell’istituto di assicurazione richiedente e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi. Ma non solo. La FINMA non si limita all’approvazione dei premi ma si interessa pure al tenore delle condizioni generali. Pure, quest’ultime sono state condivise dalla FINMA.
2. Posizione del signor __________
In effetti, il signor __________ disponeva della copertura __________ con scadenza 31 dicembre 2025. Parte convenuta ha accettato la disdetta di detta copertura, malgrado l’esistenza di un contratto pluriennale con scadenza dicembre 2025, perché il premio lordo avrebbe subito un aumento il 1° gennaio 2024 causa scatto d’età (premio 2023 – CHF 75.30 / premio 2024 – CHF 82.95).
Infine, per completezza, parte convenuta ritiene doveroso osservare un aspetto che – sino all’udienza – era ignoto e meglio che parte attrice è stata seguita da un broker (attivo sulla piazza ticinese da 35 anni). Durante l’udienza è emerso che i signori __________ avevano, nel frattempo, sottoscritto identica copertura presso altro assicuratore. Pertanto, la procedura in essere è tesa, principalmente, ad evitare un doppio pagamento di premio assicurativo di una copertura integrativa (dunque non obbligatoria) all’assicurazione di base.
A mente di parte convenuta, la situazione in essere era evitabile poiché era sufficiente leggere attentamente le CGA (oppure, sincerarsi direttamente presso parte convenuta), eventualmente, preso atto dell’incresciosa situazione, bastava agire con eleganza e meglio sollecitare all’ultimo assicuratore la sospensione della copertura assicurativa frettolosamente conclusa” (doc. IX)
1.10. Il 21 dicembre 2023 il Giudice delegato del TCA ha scritto agli attori, concedendo loro un termine scadente il 10 gennaio 2024 per eventualmente esprimersi in merito a quanto affermato da CV 1 (doc. X).
1.11. Il 12 gennaio 2024 il TCA ha informato le parti che l’istruttoria è conclusa e che viene loro assegnato un termine per produrre le conclusioni scritte da far pervenire entro il 23 gennaio 2024, ritenuto che in seguito il Tribunale emetterà la sentenza (doc. XI).
1.12. Il 15 gennaio 2024 è pervenuto al TCA uno scritto degli attori con l’indicazione che avrebbero provveduto a sospendere l’assicurazione LCA presso il nuovo assicuratore in attesa della sentenza definitiva (doc. XII).
1.13. Il 18 gennaio 2024 l’assicuratore ha prodotto le sue conclusioni (doc. XIII), trasmesse il 19 gennaio 2024 agli attori (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se CV 1 può rifiutare la disdetta dell’assicurazione complementare __________, inoltrata dagli attori, a motivo che il premio “lordo” non ha subito variazioni a differenza di quanto accaduto per il premio al netto degli sconti, che è aumentato.
2.2. Nel caso di specie gli attori, unitamente a __________, sono assicurati dal 1° gennaio 2023 presso la convenuta, dove hanno sottoscritto, tra le altre, l’assicurazione complementare __________, alla quale si applicano le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) 2022, le Condizioni supplementari d’assicurazione (CSA) 2021 e le condizioni particolari d’assicurazione (CPA), art. __________ (sconto per famiglie), art. __________ (contratto pluriennale) ed art. __________ (adesione a un contratto collettivo; doc. 1).
Nel 2023 il premio mensile per l’assicurazione __________ ammontava a fr. 75.30 per __________, a fr. 83.15 per AT 1 ed a fr. 50.35 per AT 2 (doc. 1, 2 e 3).
In seguito all’applicazione dello sconto famiglia (10%), dello sconto per contratti pluriennali (3%) e dello sconto collettivo LCA (10%), i premi mensili dovuti si erano ridotti a fr. 57.95, a fr. 64.05, rispettivamente a fr. 38.75 (doc. 1, 2 e 3).
Nel mese di ottobre 2023 l’assicuratore ha comunicato agli attori i nuovi premi mensili validi dal 1° gennaio 2024 (doc. 9).
Per __________, in seguito alla modifica della sua classe d’età (cfr. doc. IX), il premio mensile è aumentato a fr. 82.95 (fr. 63.85 con lo sconto), per AT 1 (fr. 83.15; fr. 64.05 con lo sconto) e per AT 2 (fr. 50.35; fr. 38.75 con lo sconto), il premio non ha invece subito alcuna variazione (doc. 9).
A causa dell’accettazione della disdetta inoltrata da __________ in seguito all’aumento del suo premio, lo sconto per famiglia per AT 1 e per AT 2 si è ridotto dal 10% al 5% ed il loro premio mensile netto è così aumentato a fr. 68.20, rispettivamente a fr. 41.30 (doc. 12).
Da cui la richiesta di confermare la disdetta dell’assicurazione complementare __________ anche per loro.
2.3. Per quanto concerne i premi, va rammentato che per l’art. 38 LSA (esame delle tariffe soggette ad approvazione), nella procedura d’approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d’assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 3.
Secondo l’art. 84 cpv. 1 LSA nel foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui tariffali concernenti contratti d’assicurazioni in corso. La comunicazione descrive sommariamente l’oggetto e il contenuto della decisione e, per gli assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l’art. 36 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
Secondo l’art. 84 cpv. 2 LSA i ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31 e 33 lett. e LTAF).
La FINMA sorveglia le imprese d’assicurazione affinché rispettino la legislazione sulla sorveglianza e le norme della LCA e della LSA (Bernhard Rütsche: Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen /Surveillance dans le domaine des assurances-maladie complémentaires, Forum Gesundheitsrecht Band Nr. 25, 2017, ed. Schulthess, pag. 64, n. 18) e vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza (art. 46 lett. a LSA), controlla che le imprese di assicurazione offrano garanzia di un’attività irreprensibile (art. 46 lett. b LSA), vigila sul rispetto del piano d’esercizio (art. 46 lett. c LSA), vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare (art. 46 lett. d LSA). La FINMA protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi (art. 46 lett. f LSA) ed interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati (art. 46 lett. g LSA).
Sia nell’ambito della procedura di approvazione delle tariffe ai sensi dell’art. 38 LSA che dell’attività di sorveglianza generale della FINMA sulle imprese d’assicurazione ai sensi dell’art. 46 LSA, la nozione di abuso riveste un’importanza centrale (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20). L’esistenza di un abuso comporta il rifiuto della FINMA d’approvare le tariffe o il suo intervento sulla base della legislazione sulla sorveglianza. Nell’ambito del controllo delle tariffe, la nozione di abuso delimita anche le competenze della FINMA nel controllo previsto dalla legge sulla sorveglianza: se i premi previsti non costituiscono un abuso a scapito degli assicurati e non minacciano la solvibilità dell’impresa d’assicurazione, la FINMA deve approvarli (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20).
La dottrina rammenta che la FINMA può ammettere l’esistenza di un abuso, e di conseguenza, può intervenire, solo in caso di un comportamento pregiudizievole ripetitivo da parte di un’impresa d’assicurazione o di un comportamento che sia suscettibile di toccare un gran numero di persone (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65). Ciò necessita un pregiudizio sistematico a detrimento degli assicurati che può anche manifestarsi tramite una disuguaglianza di trattamento importante ed ingiustificata. Al contrario, non spetta alla FINMA, ma al giudice civile, intervenire in caso di violazione del diritto in situazioni isolate (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65: “En revanche, il n’appartient pas à la FINMA, mais au juge civil, d’intervenir en cas de violation du droit dans des situations isolées”).
2.4. Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LCA, salvo stipulazione contraria, il premio per il primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo di assicurazione s’intende lo spazio di tempo secondo il quale vien calcolata l’unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno.
Secondo l’art. 19 cpv. 3 LCA i premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d’ogni nuovo periodo di assicurazione.
Con il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore gli art. 35a LCA (recesso ordinario) e 35b LCA (recesso straordinario; cfr. Andrea Stäubli, Die neuen Kündigungsrechte nach Art. 35a und 35b VVG, in: Jahrestagung zum Versicherungsrecht und Versicherungsaufsichtrecht, HAVE, 2022, pag. 63-73).
Per l’art. 35a cpv. 1 LCA, anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.
L’art. 35a cpv. 2 LCA prevede che le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.
Ai sensi dell’art. 35a cpv. 3 LCA nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti.
Secondo l’art. 35b cpv. 1 LCA per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.
Si considera grave motivo segnatamente:
a. una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto;
b. ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.
La dottrina (Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 114, n. 376), con riferimento alla LCA prima della modifica in vigore dal 1° gennaio 2022, rammenta che il diritto di recesso in caso di aumento del premio non è regolato espressamente nella LCA, ma comunque riconosciuto da giurisprudenza (DTF 135 III 1, consid. 3.3) e dottrina (Fuhrer Stephan, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zurigo 2011, pag. 368, n. 13.144) ed è sovente regolato dalle condizioni generali d’assicurazione.
A questo proposito in DTF 135 III 1, consid. 3.3, il Tribunale federale ha affermato:
" (…) Die Beschwerdegegnerin sieht in Ziff. 4 Abs. 2 ihrer AGB 2005 nicht nur vor, dass sie den Versicherungsvertrag anpassen kann, sondern schliesst zugleich das Kündigungsrecht der Beschwerdeführer aus. Für die Beurteilung, ob der Ausschluss des Kündigungsrechts erwartet wird, ist unerheblich, ob die Vertragsänderung auf einer behördlichen Anordnung beruht und von der Beschwerdegegnerin nachvollzogen oder von Letzterer selbst veranlasst wird. In beiden Fällen ist zur Zeit des Vertragsabschlusses unklar, wann, wie oft und in welchem Ausmass sich die Prämie bzw. die Vertragsgrundlagen ändern. Die Änderung der Vertragsgrundlagen kann sodann nicht auf eine allgemein bekannte Entwicklung zurückgeführt werden, die mit einer gewissen Regelmässigkeit eintritt. Es kommt auch nicht darauf an, ob die konkrete Änderung massvoll ausfällt und für sich betrachtet zumutbar ist. Dass die Beschwerdegegnerin für den in Ziff. 4 Abs. 2 AGB 2005 vorgesehenen Fall der Vertragsanpassung das Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers ausschliesst, widerspricht der allgemeinen Erwartungshaltung der Beschwerdeführer und ist ungewöhnlich im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz mussten die Beschwerdeführer bei Vertragsabschluss nicht damit rechnen, dass sich die Vertragsgrundlagen während der vereinbarten Vertragsdauer ändern würden, ohne dass ihnen dann die Kündigung offen stünde.”
2.5. In concreto, per l’art. __________ delle condizioni generali d’assicurazione (CGA), edizione 1° gennaio 2022, la contraente o il contraente può disdire l’assicurazione dopo una durata assicurativa ininterrotta di un anno, per la fine di un anno civile, osservando un preavviso di tre mesi.
La disdetta è avvenuta entro i termini se è pervenuta a CV 1, in forma scritta e firmata (a mano o scansionata in un documento elettronico), al più tardi l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del termine di disdetta di tre mesi (art. __________ CGA).
Dopo ogni caso di sinistro per il quale CV 1 deve corrispondere una prestazione, la contraente o il contraente può disdire l’assicurazione interessata entro 14 giorni dal pagamento dell’indennizzo o dall’avvenuta conoscenza di tale versamento. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la ricezione di tale comunicazione da parte di CV 1 (art. __________ CGA).
CV 1 non ha alcun diritto di rescissione contrattuale alla scadenza del contratto o in caso di sinistro. Resta salvo il diritto di disdetta di entrambe le parti per motivi gravi (art. __________ CGA).
Ai sensi dell’art. __________ CGA CV 1 può ridefinire annualmente la tariffa dei premi, gli sconti sui premi, la franchigia e l’aliquota percentuale in base allo sviluppo dei costi, all’andamento dei sinistri e all’adeguamento dell’estensione della copertura. CV 1 comunica tali adeguamenti per iscritto alle contraenti e ai contraenti. Chi non è d’accordo con la nuova normativa, può disdire le relative assicurazioni con effetto a partire dalla data della modifica. Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica CV 1 non riceve alcuna disdetta, la modifica si considera accettata.
In caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato non sussiste alcun diritto di disdetta.
Per l’art. __________ delle condizioni particolari d’assicurazione (CPA), uno sconto per famiglie viene concesso a economie domestiche composte da più persone se i contratti assicurativi di almeno due persone vengono gestiti congiuntamente. In questo caso, tutta la corrispondenza perverrà al referente della famiglia indicato nella polizza. Nel caso in cui le persone assicurate maggiorenni non dovessero essere d’accordo sul fatto che il referente possa prendere visione dei loro dati, queste devono comunicare a CV 1 che il loro contratto deve essere gestito separatamente. In caso di arretrati CV 1 si riserva il diritto di continuare a gestire separatamente i contratti di persone assicurate maggiorenni. Una tale separazione può comportare la cessazione dello sconto per famiglie.
2.6. Nel caso di specie l’assicurazione __________ è stata sottoscritta per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (doc. 1 e III).
Gli attori, di principio, possono disdire il contratto con effetto al 31 dicembre 2025, con un preavviso di 3 mesi (cfr. 35a cpv. 1 LCA). Tuttavia, in caso di aumento dei premi la disdetta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aumento dei premi con effetto a partire dalla data della modifica (art. __________ CGA).
In concreto, dopo aver ricevuto, nel corso del mese di ottobre 2023 la polizza per le assicurazioni complementari con i premi validi dal 1° gennaio 2024, gli attori, unitamente a __________, il 3 novembre 2023 hanno disdetto tutte le loro assicurazioni complementari con effetto al 31 dicembre 2023, a causa della modifica dei premi dal 1° gennaio 2024.
L’assicuratore non ha accettato la risoluzione del contratto dell’assicurazione __________ degli attori poiché i rispettivi premi non hanno subito alcuna modifica (cfr. doc. 11).
Va preliminarmente evidenziato che al momento della disdetta del contratto d’assicurazione, il 3 novembre 2023, il premio dell’assicurazione __________ di AT 1 e di AT 2, a differenza di quello di __________, non aveva subito alcuna modifica per l’anno 2024, né per quanto concerne l’importo al lordo (fr. 83.15, rispettivamente fr. 50.35), né per quanto concerne l’ammontare al netto, dopo gli sconti (fr. 64.05, rispettivamente fr. 38.75).
Solo in seguito all’accettazione, da parte di CV 1, l’8 novembre 2023, della risoluzione del contratto dell’assicurazione __________ di __________, che si è visto aumentare il premio lordo da fr. 75.30 nel 2023 (doc. 1) a fr. 82.95 nel 2024 in seguito al cambiamento della sua classe d’età (doc. 9), il premio netto dei due attori ha subito un aumento. Infatti, lo sconto per famiglie è stato ridotto dal 10% al 5% a causa della diminuzione da tre a due dei componenti della medesima comunione domestica assicurati presso la convenuta.
Rammentato che di principio una disdetta del contratto d’assicurazione è possibile in caso di aumento del premio (cfr. DTF 135 III 1, consid. 3.3 e Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 114, n. 376), va esaminato se la risoluzione del contratto va riconosciuta solo nel caso di aumento del premio “lordo”, oppure anche in caso di aumento del premio netto, ad esempio a causa della diminuzione di uno sconto.
2.7. Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a).
Quando l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono queste condizioni.
Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2).
Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
Nella DTF 138 III 411 (sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012) il TF, in un caso di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, riassunti i principi relativi alla regola della clausola inabituale in caso di un’assunzione globale di condizioni generali d’assicurazione (consid. 3.1), ha stabilito che è oggettivamente inabituale una clausola secondo cui, qualora sussista una malattia psichica, le indennità giornaliere dovute in caso di malattia siano ridotte di metà. L’inabitualità di una tale clausola non può essere negata sulla base dell’esperienza generale della vita per il fatto che l’assicurato dispone di una formazione di medico e dentista (consid. 3.5). È stata lasciata aperta la questione di sapere se la clausola, che si scosta dalle condizioni generali di assicurazione e menzionata in un foglio informativo, sia divenuta parte integrante del contratto (consid. 3.6).
Il TF ha rammentato, al consid. 3.1, che la validità delle condizioni generali preformulate, secondo la giurisprudenza, è limitata dalla clausola inabituale. Ciò ha come conseguenza che dall’adesione globale alle condizioni generali, sono escluse tutte le clausole inabituali, sulle quali, alla parte più debole o con meno esperienza negli affari, non è stata attirata l’attenzione. L’estensore delle condizioni generali deve, secondo il principio della buona fede, partire dal presupposto che un contraente privo di esperienza non accetta una clausola inabituale. Se una clausola è inabituale, lo si giudica dal punto di vista della persona che deve accettare le condizioni generali al momento della conclusione del contratto. Tale regola va applicata solo se oltre alla condizione soggettiva della mancanza di esperienza nell’ambito concernente la clausola, oggettivamente tale clausola ha un contenuto estraneo al negozio giuridico. Ciò va ammesso quando porta un cambiamento fondamentale del contratto oppure si scosta in maniera importante dal tipo di contratto previsto dalla legge. Più la clausola sfavorisce il partner contrattuale, più va qualificata di inabituale. In un contratto d’assicurazione occorre prendere in considerazione quali sono le coperture attese dal contraente (sentenza 4A_187/2007 del 9 maggio 2008, consid. 5.4.2). Ad esempio è stata ritenuta inabituale una clausola contenuta nelle condizioni generali che riduceva in maniera importante la responsabilità contrariamente a quanto si poteva ritenere dalla designazione del contratto, così che la maggior parte dei rischi non era neppure coperta (sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004, consid. 4.2). La clausola può essere definita inabituale anche quando porta a disparità di trattamento senza motivi oggettivi (sentenza 9C_3/2010 del 31 marzo 2010, consid. 3.1 non pubblicato in DTF 136 V 127).
Cfr. anche la sentenza 4A_499/2018 del 10 dicembre 2018; sentenza 4A_196/2019 del 10 luglio 2019; sentenza 4A_238/2019 del 2 dicembre 2019, consid. 3.3.
2.8. In concreto occorre innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del contratto.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, le quali in sede di udienza non hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove, non emerge che esse abbiano specificatamente concordato un’interpretazione dei termini contenuti nelle CGA, nelle CSA e nelle CPA.
Ne segue che non è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in relazione al significato dell’art. __________ CGA.
Occorre di conseguenza interpretare oggettivamente la norma litigiosa, secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).
2.9. Nel caso di specie, il contenuto dell’art__________ CGA è chiaro.
Secondo tale disposto CV 1 può ridefinire annualmente la tariffa dei premi, gli sconti sui premi, la franchigia e l’aliquota percentuale in base allo sviluppo dei costi, all’andamento dei sinistri e all’adeguamento dell’estensione della copertura. CV 1 comunica tali adeguamenti per iscritto alle contraenti e ai contraenti. Chi non è d’accordo con la nuova normativa, può disdire le relative assicurazioni con effetto a partire dalla data della modifica. Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica CV 1 non riceve alcuna disdetta, la modifica si considera accettata.
In caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato non sussiste alcun diritto di disdetta.
Di principio, in caso di aumento del premio alla persona assicurata è data la possibilità di disdire il contratto a partire dalla data della modifica nei termini ivi previsti.
Tuttavia ciò non vale in caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato.
Il diritto di disdetta in caso di modifica dei premi è di conseguenza riconosciuto solo nel caso di differenza per quanto concerne il premio “lordo”.
Dalle tavole processuali emerge che lo sconto è di principio concesso quando permette all’assicuratore un risparmio sui costi amministrativi (sconto per famiglie: la Cassa ha un solo interlocutore; più membri della stessa famiglia fanno capo ad un solo componente dell’economia domestica per i pagamenti dei premi, delle partecipazioni ai costi, dei rimborsi, delle modifiche contrattuali e delle comunicazioni), quando grazie ad un datore di lavoro, ad un’associazione o ad un’azienda l’assicuratore riesce ad affiliare una moltitudine di persone (sconto per adesione a un contratto collettivo) o quando la durata del contratto su più anni dà all’assicuratore la possibilità di pianificare a lungo termine le entrate e ridurre i costi amministrativi (sconto per contratti pluriennali).
La persona assicurata che beneficia dello sconto viene informata circa l’importo del premio lordo e sullo sconto a suo favore.
In concreto, il premio lordo non ha subito alcuna modifica, mentre il premio netto, pur comprendendo lo sconto del 3% per contratti pluriennali e lo sconto del 10% per contratti collettivi, è aumentato a causa della riduzione dello sconto per famiglie, precedentemente del 10% al 5%, in seguito alla disdetta di tutte le assicurazioni complementari presso CV 1 da parte di __________ dopo l’aumento dei suoi premi (art. __________ CPA).
Secondo questo Tribunale l’art. __________ CGA (“In caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato non sussiste alcun diritto di disdetta”) è in ogni caso lecito nella misura in cui l’assicurato stesso può, direttamente o indirettamente, influenzare il tasso di riduzione del premio e può in questo modo determinare quando ed in che misura vi è una modifica dello sconto (cfr. e contrario DTF 135 III 1, consid. 3.3: “In beiden Fällen ist zur Zeit des Vertragsabschlusses unklar, wann, wie oft und in welchem Ausmass sich die Prämie bzw. die Vertragsgrundlagen ändern. Die Änderung der Vertragsgrundlagen kann sodann nicht auf eine allgemein bekannte Entwicklung zurückgeführt werden, die mit einer gewissen Regelmässigkeit eintritt. Es kommt auch nicht darauf an, ob die konkrete Änderung massvoll ausfällt und für sich betrachtet zumutbar ist”).
Ciò è il caso ad esempio quando l’assicurato sottoscrive un contratto triennale e sa che trascorso il termine si troverà privato dello sconto del 3%.
Nel caso di specie la riduzione dello sconto è dovuto alla circostanza che un membro della famiglia facente parte della medesima comunione domestica ha disdetto tutte le assicurazioni complementari in seguito all’aumento del suo premio__________
CPA, allegato alle polizze, prevede che uno sconto per famiglia viene concesso a economie domestiche composte da più persone se i contratti assicurativi di almeno due persone vengono gestiti congiuntamente.
Nella polizza assicurativa, per quanto concerne l’assicurazione __________ figura inoltre che i “premi vengono classificati in base all’età. L’ultimo adeguamento dovuto all’età viene effettuato a partire da 71 anni”.
I membri della famiglia sanno di conseguenza che nel corso del tempo i premi vengono adeguati verso l’alto e che per questo motivo un componente dell’economia domestica potrebbe decidere di disdire l’assicurazione con conseguente modifica dello sconto per famiglie. Inoltre potrebbe capitare che un membro della famiglia, per i più svariati motivi (raggiungimento della maggiore età, matrimonio, divorzio, cambiamento di domicilio), lasci l’economia domestica.
La riduzione o l’aumento dello sconto può pertanto essere attribuito ad uno sviluppo noto e prevedibile per la persona assicurata, la quale è del resto informata, tramite la polizza, delle singole riduzioni dei premi di cui beneficia.
In concreto pertanto l’art. __________ CGA è pienamente applicabile e la disdetta del 3 novembre 2023 non esplica gli effetti auspicati dagli attori. Il contratto resta in vigore fino al 31 dicembre 2025, riservati eventuali altri motivi di disdetta non fatti valere in questa sede o non dati (cfr. ad esempio art. __________ CGA [per il tenore cfr. consid. 2.5]; cfr. anche il verbale di udienza del 19 dicembre 2023: “[…] A domanda dell’attore l’assicuratore dà atto che, qualora non fossero accolte le sue tesi in questa sede, in presenza di un aumento del premio riferito all’anno 2025 (in genere comunicato a novembre 2024) non è più necessaria una nuova disdetta siccome quella inoltrata esplicherebbe i suoi effetti antecedentemente siccome comunque valida e registrata in seno ad CV 1”).
In queste condizioni la petizione va respinta.
2.10. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore, rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018).
2.11. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo degli attori.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti