Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2023.37

 

ir/gm

Lugano

5 gennaio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2023 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 agosto 2023 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                            A.  RI 1, 1987, cittadino italiano, celibe (doc. X/1, domanda d’affiliazione) domiciliato nel Comune di __________ a __________, è affiliato, per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, presso CO 1 (CO 1 qui di seguito). RI 1 convive con __________, 1980, nubile, pure cittadina italiana, e come lui affiliata alla medesima cassa malati. Nel 2021 il premio mensile di RI 1 ammontava a CHF 291.45 con una franchigia di CHF 2'500 e la scelta del modello HMO; nel 2022 il premio assommava a CHF 308.45 (sempre per la scelta della franchigia facoltativa di CHF 2'500 e del modello HMO). Alle medesime condizioni il premio 2023 è stato determinato in CHF 367 (doc. VII/1/2/3). Il premio della convivente __________, per quanto qui di rilievo, assommava a CHF 276.55 nel 2021 (doc. X/2), a CHF 292.75 nel 2022 (per quanto desumibile dall’importo complessivo indicato nel doc. B/1 dedotto l’importo indicato nel doc. VII/2) e nel 2023 era di CHF 348.40 (per quanto desumibile dal doc. VII/3 e dal doc. B/1).

 

                                  Con decisione resa su opposizione in data 21 agosto 2023 CO 1, riferendosi al “dossier __________” concernente la decisione “dell’8 giugno 2023” (doc. B/1), rileva come “l’opponente e sua moglie sono assicurati dal 2021 ad oggi presso la resistente secondo la LAMal”. La Cassa ha trasmesso “all’assicurato” RI 1 “le seguenti fatture dei premi per lui e sua moglie per l’anno 2022 e per i mesi gennaio e febbraio dell’anno 2023”, (segue un elenco di fatture con l’indicazione del mese e l’importo dei premi dei signori RI 1 e __________). Per i mesi da gennaio a dicembre 2022 sono chiesti mensilmente CHF 601.20, per i mesi di gennaio e febbraio 2023 sono chiesti al destinatario della decisione CHF 715.40 mensili. Il totale dell’importo dei premi non è indicato in calce alla tabella, si tratta comunque di CHF 8’645.20. Sempre nella sua decisione su opposizione l’assicuratore indica di avere sollecitato a più riprese l’assicurato invitandolo a dare seguito ai pagamenti (14 solleciti sono elencati con data, importo del debito ed importo complessivo) e rammenta una lettera 14 marzo 2023 con cui ha inviato all’opponente l’ultimo sollecito per il pagamento delle fatture dei premi di cui si tratta per CHF 8’645,20 oltre a “spese di pratica” di CHF 50. L’assicuratore specifica poi che l’assicurato gli avrebbe rispedito l’ultimo sollecito facendo valere che “tra RI 1 ed __________ e CO 1 non sussiste alcun contratto. Dice di avere scritto sia all’Istituto delle assicurazioni sociali Bellinzona … sia all’Istituzione comune LAMal Olten, sperando che l’IAS Bellinzona e lIstituzione comune … chiariscano tutti i dubbi e confermino la cessazione del contratto con CO 1”. La Cassa rileva, nel provvedimento contestato, di avere fatto spiccare un PE (non è dato a sapere a carico di chi, se del qui ricorrente o della “moglie”) per l’importo complessivo di CHF 8'818.50 pari ai premi non soluti, CHF 100 complessivi per spese amministrative e l’importo dei costi del PE (CHF 73.30) oltre al 5% di interessi maturati dal 22 luglio 2022. Il PE sarebbe stato notificato “all’opponente il 2 maggio 2023” e questi avrebbe interposto opposizione all’esecuzione. La decisione su opposizione fa stato ancora dell’emanazione di una decisione formale in data 8 giugno 2023 con cui “la resistente ha stabilito che l’opponente deve l’importo di CHF 8'645.20 più 5% di interessi maturati dal 22 luglio 2022 nonché le spese di sollecito di CHF 50.-, spese di pratica di CHF 50.- e spese di esecuzione di CHF 73.30” con il contestuale rigetto dell’opposizione interposta al PE “n. __________” per quel che è dato di comprendere. Sempre la decisione su opposizione da atto dell’inoltro di opposizione al provvedimento dell’8 giugno 2023 in data 21 giugno 2023 con l’argomentazione che non sussisterebbe contratto tra l’escusso e l’assicuratore malattia.

 

                                  In una pagina intestata “Motivazione” l’assicuratore rileva che la questione controversa sarebbe quella dell’esistenza di una copertura assicurativa obbligatoria in capo all’esponente ed alla “moglie” [si noti che l’assicurato RI 1 ha indicato nel modulo d’affiliazione alla Cassa di essere celibe e che la signora __________ ha pure indicato, nel proprio modulo d’affiliazione alla Cassa, di essere “celibe” (recte: nubile)]. La decisione su opposizione, dopo avere richiamato le norme che regolano la materia ed avere rammentato che i domiciliati sono obbligatoriamente assicurati contro le malattie, evidenzia come RI 1 e la “moglie” siano assicurati presso CO 1 dal 1° gennaio 2021 e che i premi non sono più pagati dal 1° gennaio 2022. Dopo avere ricordato le norme relative all’incasso dei premi (art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal), le condizioni d’assicurazione alla cifra 7.3. che consentirebbero il prelievo di spese, l’art. 26 LPGA nonché l’art. 52 cpv. 2 LPGA per cui la procedura è gratuita, la Cassa condanna RI 1 al pagamento dei premi ricordati oltre alle spese ed ai costi del PE.

 

                                  L’assicuratore non spiega le ragioni per cui i premi della signora __________ sono chiesti al signor RI 1, non indica le ragioni per cui, pur essendosi annunciati quali “celibe” e “nubile” i signori RI 1 e __________ siano invece trattati quali marito e moglie e non spiega perché mai sussisterebbe una solidarietà tra i due conviventi.

 

                            B.  Con lungo gravame destinato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, e per esso al suo Presidente, RI 1, premettendo che il suo scritto non costituisce un ricorso e neppure un’opposizione, evidenzia la mancanza di “giurisdizionalità” degli atti dell’assicuratore. Egli si spende nel suo allegato per indicare come egli, quale persona fisica e soggetto giuridico, non avrebbe più un permesso C da due anni. La sua persona fisica ed il soggetto giuridico che egli costituirebbe “sono chiusi in trust di scopo. In particolare alto scopo umanitario”. Dopo avere discettato in merito al trust, la Svizzera avendo “ratificato la Convenzione dell’Aia disciplinante il trust nel 2007”, l’esponente spiega gli effetti del trust, che sarebbe stato pubblicizzato adeguatamente, con il rilievo che “RI 1 è estraneo alla giurisdizione … della Schweizerische Eidgenossenschaft, Cantone Ticino, Comune di __________, ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità o agli effetti del trust e alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto nominato nell’atto del trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo …”. Secondo il ricorrente il trust sarebbe stato accolto da tutte le istituzioni cui è stato notificato, positivamente. RI 1 indica in effetti come:

 

" Tutti gli enti sopracitati hanno accolto positivamente e senza alcun diniego il Trust e le condizioni a cui è soggetto, tanto che, ad es., l'AVS, l'Ufficio di tassazione del Comune di __________ e l'Ufficio di tassazione del Cantone Ticino hanno rimborsato tramite bonifico bancario RI 1 e __________ degli acconti per il 2023 pagati nel corso dell'anno 2022. Soltanto CO 1, arbitrariamente e nonostante innumerevoli raccomandate in cui insieme alla notifica del trust si disponeva la chiusura di qualsiasi forma assicurativa nei confronti delle persone fisiche ora chiuse in trust ad alto scopo umanitario e sottoposte esclusivamente alla tutela dei trattati internazionali, senza fornire alcuna motivazione inerente i punti indicati nei documenti allegati e senza contestare l'istituzione del Trust, ha ripetutamente chiesto un pagamento di un premio assicurativo che da gennaio 2022 non è più dovuto.

(…)

CO 1 pare ignorare volutamente cosa sia un Trust nonché la differenza tra persona umana e persona fisica, tra soggetto di diritto internazionale, essere umano tutelato dai trattati internazionali e soggetto giuridico/finzione giuridica, nonché il Trust di cui è stata data PUBBLICA E LEGALE NOTIFICA sia agli enti italiani che agli enti svizzeri. (…)”

 

                                  Dopo avere citato sentenze italiane (Tribunale di __________, di __________, __________ e Trento) l’esponente approfondisce la “nullità del pignoramento – improseguibilità del processo esecutivo” con argomenti che non occorre qui riprendere nel dettaglio. Nelle sue conclusioni RI 1 indica che:

 

" 1) I precetti inviati al soggetto segregato in trust di scopo, presentano un difetto di giurisdizionalità, essendo tale soggetto sottoposto esclusivamente alla tutela dei trattati internazionali ed estraneo alla giurisdizione svizzera o di altro Stato. È per questo motivo che NON E STATA FATTA MAI OPPOSIZIONE AD ALCUN PRECETTO, MA NOTIFICATO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONALITA IN QUESTIONE, notifica che è stata ignorata e arbitrariamente intesa come opposizione.

 

2) Tribunali di diritto positivo estranei alla giurisdizione del diritto internazionale non hanno possibilità di esprimersi su un tema di diritto internazionale e coinvolgente un soggetto di diritto internazionale, tanto più che tutte le persone a cui è stata inviata la pubblicità legale del trust, dal pretore __________, al sindaco di __________, all’ufficio stranieri ecc., hanno accettato senza riserve la condizione per cui

 

«ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del trust e alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto nominato nell'atto del trust, è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo»

 

3) CO 1 non può pretendere il pagamento di un premio assicurativo da parte di un soggetto estraneo alla giurisdizione svizzera, tanto più che RI 1 ha ricevuto a ottobre 2021 una notifica dell'avvenuto cambiamento riguardante i trust RI 1 e __________ e la giurisdizione di riferimento scelta dai disponenti delisuddetti trust, giurisdizione estranea all'ordinamento giuridico svizzero. (…)”

 

                                  Al gravame sono stati allegati documenti assertivamente relativi al Trust cui fa cenno il ricorrente, in particolare una autocertificazione della qualità di rappresentante, una autocertificazione di “Esistenza in vita” di RI 1, scritti e postilla antecedenti alla decisione contestata, copia di scritti e diffide, la cui datazione non è chiara, destinati all’allora Presidente della Confederazione Dr. Alain Berset, al Cancelliere della Confederazione, al Consigliere di Stato Norman Gobbi, al Cancelliere dello Stato, ed al sindaco di __________, oltre alla capoufficio dell’UE di __________. Simili documenti sono riferiti a __________, 1980, nata a __________.

 

                            C.  Copia dell’esposto di RI 1 è pervenuta direttamente all’assicuratore malattie CO 1 che l’ha trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni con uno scritto accompagnatorio a firma del giurista dell’assicurazione, ai limiti dell’irriverenza nei confronti di una Corte cantonale, avente il seguente tenore:

 

" Guten Tag, Gerne informieren wir Sie, dass RI 1 fristgerecht Einsprache gegen unseren Eispracheentscheid vom 21 November 2023 erhoben hat. Bitte finden Sie anbei das Schreiben. Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme. Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da. Freundliche Grüße” (doc. II)

 

                            D.  Ricevuto l’atto il giudice delegato ha notificato a RI 1 un lungo, dettagliato e motivato decreto di completamento dell’esposizione (doc. III del 30 novembre 2023). D’altro canto si è rivolto all’assicuratore, con lettera del medesimo giorno (doc. IV), ricordando ad CO 1, dopo avere riportato il tenore dello scritto di trasmissione (doc. II), che:

 

" a. Quando ci si rivolge ad un Tribunale non si deve usare un’espressione quale il “Guten Tag” che ha usato nel suo scritto 29 novembre. Sono certo che, quale giurista, non le sfugga il ruolo dei tribunali e come ci si debba rivolgere agli stessi, e come appaia poco consono il confidenziale “Guten Tag” che può usare nei messaggi di posta elettronica con i Suoi colleghi in CO 1 o con i suoi amici;

b. Avverso una decisione su opposizione (qual è quella che lei richiama ma che non produce) non è data una opposizione ma semmai il rimedio del ricorso al Tribunale. Se lo stesso si presenta incompleto il Giudice competente ne ordina il completamento, come certamente sa. D’ufficio l’assicuratore malattia che riceva una impugnativa (ancorché articolata e non di facile intellegibilità quale lo scritto del signor RI 1 del 28 novembre 2023) deve trasmetterla al Tribunale competente (il suo è un semplice invio per presa di conoscenza)

c. Quando ci si rivolge ad una Corte non germanofona lo si deve fare nella lingua del Tribunale (perlomeno questo è pretendibile da parte di una amministrazione che applica il diritto pubblico federale anche nei cantoni di lingua diversa da quella della sede). L’uso del tedesco è inappropriato in queste comunicazioni.”

 

                                  Fatte queste premesse l’assicuratore è stato invitato a volere produrre copia del provvedimento oggetto della contestazione del signor RI 1 siccome questi ne ha consegnato con l’impugnativa solo una parte (doc. IV).

 

                            E.  Con atto pervenuto il 5 dicembre 2023 al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. V) RI 1 ha completato l’esposizione, trasmettendo la decisione contestata, ribadendo le sue primarie contestazioni, invocando nuovamente l’esistenza di un trust che, apparentemente, lo escluderebbe dall’obbligo assicurativo, e alla non possibilità per l’assicuratore di domandargli il versamento di premi e altro per sé e la signora __________.

 

                                  L’esposizione, unitamente al suo completamento, è stata intimata all’assicuratore il 5 dicembre 2023 (doc. VI) con l’invito a volere prendere posizione in merito al gravame ed a volere produrre, con la risposta di causa, l’incarto completo che l’assicuratore è tenuto a collazionare.

 

                             F.  L’11 dicembre 2023 (doc. VII) è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni la presa di posizione dell’assicuratore che, per quanto attiene gli aspetti formali, indica di tenere a disposizione “se necessarie ulteriori spiegazioni o documenti”. Per quanto attiene ai fatti CO 1 rinvia alla decisione contestata “e negli allegati” senza specificare quali allegati ed annessi visto che, con la risposta di causa, la Cassa ha prodotto le polizze assicurative del solo RI 1 per gli anni d’interesse (2022 e 2023) cui ha aggiunto (l’inutile) polizza 2021 sempre del solo ricorrente. Per quanto attiene ai motivi l’assicuratore sociale richiama l’obbligatorietà della copertura assicurativa (art. 1a cpv. 1 LAMal nonché gli l’art. 3 e 4 LAMal) e rileva come il ricorrente sia assicurato dal 2021 presso CO 1. La Cassa evoca poi, succintamente, l’obbligo di pagare i premi e la procedura che deve essere seguita in caso di ritardo (art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal). In conclusione l’assicuratore ribadisce la correttezza della sua decisione.

 

                                  L’assicuratore non ha trasmesso le polizze assicurative afferenti alla signora __________, i solleciti che indica di avere trasmesso a RI 1 (e/o alla “moglie”?), non ha trasmesso il PE di cui si tratta con la relativa opposizione, non ha trasmesso le condizioni d’assicurazione che le permetterebbero di ottenere il pagamento di spese amministrative in caso di richiamo e sollecito nonché la formazione dell’incarto. L’invito al Tribunale cantonale delle assicurazioni ad eventualmente domandare quanto necessario o utile sarà discusso nelle motivazioni di diritto.

 

                            G.  Con ordinanza 13 dicembre 2023 (doc. VIII, intimata ad entrambe le parti) il giudice delegato ha trasmesso la risposta di causa dell’assicuratore concedendo un termine di 10 giorni per la notifica di ulteriori mezzi di prova in precedenza non inviati e per ulteriormente esprimersi. L’invito è stato fatto non solo all’assicurato ma anche alla Cassa, esortata (per la seconda volta, dopo l’intimazione del gravame) a produrre le prove necessarie a giustificare il proprio credito.

                                  RI 1 ha trasmesso uno scritto, pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 15 dicembre 2023, in cui ribadisce le sue tesi ed asserisce che CO 1 confonde il domicilio elettivo di un trust con la residenza del trustee. RI 1 contesta il sussistere di un matrimonio con la signora __________ (“non vi è mai stato né vi è ora alcun contratto matrimoniale”) ciò che dimostrerebbe che CO 1 avrebbe preso alla leggera il caso (doc. IX)

 

                                  CO 1 ha, dal canto suo, il 15 dicembre 2023, trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni “le altre prove” annunciando la disponibilità “se avete bisogno di altre prove” ad essere contattata (doc. X). A questo scritto l’assicuratore ha allegato le domande di adesione all’assicurazione formulate da RI 1 e da __________ (in cui essi indicano specificatamente di essere “single”), oltre ad uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor RI 1 e l’assicuratore e copia della decisione resa su opposizione. Oltre a questi allegati CO 1 ha prodotto gli atti del proprio incarto composto dalla copia delle polizze assicurative del solo signor RI 1, le fatturazioni dei premi per i signori RI 1 e __________ per i mesi d’interesse, copia di solleciti (13 documenti), una diffida per l’importo complessivo poi vantato, un ulteriore sollecito e la domanda d’esecuzione del 2 agosto 2023. Sempre prodotto con il doc. X è il PE __________ del 27 aprile 2023 emanato dall’UE di __________, cui apparentemente il signor RI 1 si è opposto, la copia della decisione 8 giugno 2023 della Cassa con cui è confermato il credito e rigettata l’opposizione formulata al PE e la copia della contestazione della decisione formale formulata dal signor RI 1.

 

                                  Con scritto del 19 dicembre 2023 (XI) il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni si è rivolto alle parti nei seguenti termini:

 

" … con scritto del 15 dicembre 2023 (doc. X) l’assicuratore CO 1, ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni copia della decisione resa su opposizione il 21 agosto 2023 oltre alle domande di adesione all’assicurazione sociale formulate da RI 1 e dalla signora __________. Oltre a questi documenti (repertati sub X/1-4) l’assicuratore ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni il suo incarto. Per comodità di consultazione annetto tutti i documenti trasmessi con lo scritto 15 dicembre 2023 della Cassa nonché il doc. X al signor RI 1, che potrà esprimersi in merito entro il prossimo 3 gennaio 2024.

 

Rilevo qui come, a seguito degli atti prodotti (doc. V/B/1, pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 5 dicembre 2023 e doc. X/4) la decisione su opposizione è stata apparentemente emessa il 21 agosto 2023 recando tale data, e non come appariva dalla lettera 29 novembre 2023 di CO 1 al Tribunale, il 21 novembre 2023. L’allegato all’invio del 29 novembre 2023 dell’assicuratore malattia (doc. II annesso per il signor RI 1) conferma però che l’invio per posta A-Plus no. __________ è stato consegnato alla Posta il 21 novembre 2023 ed è pervenuto il giorno successivo a RI 1 (destinatario). L’assicuratore attesta (doc. II) che il signor RI 1 ha “fristgerecht Einsprache gegen unseren Einspracheentscheid vom 21 November 2023 erhoben” (ossia che RI 1 ha tempestivamente formulato un’opposizione [recte: ricorso] alla decisione resa su opposizione). Salvo indicazioni contrarie delle parti, ritengo quindi di non approfondire l’aspetto della tempestività (alla luce della data indicata sulla decisione oggetto d’analisi).

 

Osservo ancora che, per quanto appaia da un sommario esame del sistema informatico relativo al Movimento della popolazione del Cantone Ticino, il signor RI 1, 1987, risulta domiciliato a __________, e risulta essere celibe, così come la signora __________ risulta essere nubile. Chiedo quindi alla Cassa, per il tramite del giurista, se tale circostanza corrisponda alla realtà, se l’assicuratore abbia eseguito verifiche ed accertamenti in merito a questo aspetto prima di emanare le sue decisioni, da quale fonte l’assicuratore ritenga che i signori RI 1 e __________ siano coniugi (in merito la decisione su opposizione a pagina 2 punto 1 precisa che “l’opponente e sua moglie sono assicurati … dal 2021”). Se, come appare, i signori RI 1 e __________ non sono effettivamente coniugati l’assicuratore dovrà spiegare le ragioni per le quali ritiene una solidarietà dei due per il pagamento dei premi dell’assicurazione contro le malattie, giustificando giuridicamente la scelta.

 

Ad CO 1 è trasmesso il doc. IX, ossia lo scritto pervenuto il 15 dicembre 2023 al Tribunale cantonale delle assicurazioni da parte del signor RI 1, con l’assegnazione di un termine scadente il 3 gennaio 2024 per prendere posizione in merito e per evadere la richiesta del capoverso precedente.

 

Rammento ancora ad CO 1 che, in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede di ricorso, i provvedimenti adottati dall’assicuratore, e ciò anche in assenza di contestazione specifica e puntuale da parte dell’assicurato escusso (STF 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto 2005). Chiedo pertanto all’assicuratore se le prove fornite al Tribunale cantonale delle assicurazioni siano complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati nei confronti dell’assicurato ricorrente per premi e spese amministrative (STF K35/05 consid. 5.1. e DTF 125 V 195 consid. 2). All’assicuratore è quindi concesso un termine scadente il 3 gennaio 2024 per eventualmente completare il dossier delle prove producendo quanto ancora necessario alla comprova dei crediti vantati.”

 

                                  Con lunga lettera, giunta il 22 dicembre 2023, il signor RI 1, evidenziando di rispondere a nome del Trust e di volersi rivolgere al Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua veste di trustee, ribadisce l’assenza di “giurisdizionalità”, oltre a confermare quanto indicato nei suoi precedenti scritti.

 

                                  Il Giudice delegato si è rivolto al Municipio di __________ con lettera del 22 dicembre 2022 (doc. XIII) chiedendo quale fosse lo stato civile dei signori RI 1 e __________, se gli stessi siano (ancora) o meno conviventi, e se siano ancora domiciliati nel Comune nella frazione di __________.

 

                                  Il 27 dicembre 2023 è pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto di CO 1 con cui, a firma del giurista, è indicato come siano state ritirate “tutte le procedure di recupero crediti contro RI 1. La polizza familiare è stata separata. Pertanto ora riscuoteremo separatamente le richieste di premio in sospeso e le recapiteremo correttamente. Con il ritiro dell’esecuzione da parte dell’ufficio esecuzioni competente, l’oggetto del credito è stato cancellato” (doc. XV). A fronte di tale scritto, redatto dal giurista della Cassa, il giudice delegato ha scritto all’assicuratore la seguente lettera (doc. XVI):

 

" … ricevo il suo scritto 22 dicembre 2023 che mi lascia basito.

CO 1 avrebbe ritirato “tutte le procedure di recupero crediti contro RI 1”. Penso che intendesse comunicare al Tribunale cantonale delle assicurazioni che è stato chiesto l’annullamento del precetto esecutivo (PE) __________ dell’UE di __________, la invito eventualmente a comunicarmi il contrario se il suo dire fosse stato frainteso. Rilevo comunque che la Sua comunicazione non è assortita da alcun elemento probatorio a suffragio. Meglio sarebbe, per un servizio giuridico quale quello di CO 1, comunicare usando le corrette espressioni giuridiche in italiano e producendo i documenti necessari a suffragio del proprio dire.

Prendo atto che, parallelamente a quanto sopra, sarebbe stata annullata la polizza famigliare per il signor RI 1 e, come Lei indica, i premi saranno incassati singolarmente (presumo intenda che saranno richiesti singolarmente agli assicurati RI 1 e __________).

Quel che mi lascia basito è l’ultima frase del suo scritto (che forma il doc. XV) per cui “Con il ritiro dell’esecuzione da parte dell’ufficio esecuzioni competente, l’oggetto del credito è stato cancellato”. Diciamo che il ritiro dell’esecuzione non avviene per cura dell’ufficio esecuzioni ma, semmai, è richiesta che perviene da parte del creditore procedente. Ma a prescindere da questo aspetto il fatto che l’oggetto del litigio sia stato “cancellato” a cosa equivale? CO 1 formula una richiesta di stralcio della procedura per sostanziale acquiescenza?

Come lei sa in base all’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso. Come le è certamente noto il diritto di procedura cantonale ticinese regola specificatamente il tema. L’art. 6 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca, RL 178.100) prevede che l’autorità amministrativa possa, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1), se vi provvede notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3). La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. HISCHIER, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

Come pure sa, l'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2).

Il suo scritto doc. XV, nella misura in cui costituisce una semplice comunicazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni non è di grande pregio, il Tribunale dovrà esaminare nel merito le pretese formulate dall’assicuratore e ritenute nella decisione resa su opposizione. Nella misura in cui, invece, il suo scritto dovesse essere inteso quale decisione (difficile ritenerlo alla luce della forma adottata e della comunicazione solo all’autorità giudiziaria) o preannuncio di decisione, lo stesso potrebbe avere unicamente un valore di proposta al Tribunale che dovrà comunque entrare nel merito della procedura.

La invito a prendere atto di quanto precede. Copia è trasmessa per conoscenza al signor RI 1 (con allegato il doc. XV). A lei è invece trasmesso lo scritto pervenuto al TCA il 22 dicembre 2023 (doc. XII+1).

 

                                  Il Municipio di __________, per mezzo del funzionario incaricato, ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni che i signori RI 1 e __________ non sono sposati, sono conviventi “almeno dal 01.06.2014, data del loro arrivo nel nostro Comune” e sono ivi domiciliati ancora oggi nella frazione di __________ (doc. XVII). I documenti XII e XVII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza. Il Giudice delegato ha pure scritto all’Ufficio di stato civile per ottenere analoghe informazioni (doc. XIV) ma, con lettera 27 dicembre 2023 (doc. XIX), tale ufficio ha comunicato che il rilevamento delle persone straniere è limitato a situazioni specifiche non date in concreto, e non ha saputo fornire un complemento di informazioni. In data 4 gennaio 2024 l’assicuratore ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (fondandosi sullo scritto 27 dicembre 2023 del Tribunale) documentazione attestante il ritiro della procedura esecutiva nei confronti del ricorrente. CO 1 ha indicato come “l’annullamento è avvenuto tramite e-LEF” (doc. XX/1-4). Annessi a tale scritto sono stati prodotti alcuni estratti, poco comprensibili invero, del sistema informatico dell’assicuratore. Dall’allegato 1 (doc. XX/1) si rileva il numero d’esecuzione relativo al caso di specie, mentre per gli altri tre allegati le esecuzioni interessate sono estranee alla procedura in causa. Sia come sia, preso atto delle indicazioni dell’assicuratore di rinunciare all’esecuzione e della documentazione prodotta, ancorché non chiara ed esplicita, deve essere dato atto della rinuncia di CO 1 a proseguire con l’esecuzione in base al PE __________ dell’UE di __________. Non sono state acquisite ulteriori prove e le parti non si sono ulteriormente espresse in merito agli atti trasmessi.

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                             1.  La vertenza, in tema di premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie rispettivamente in tema di spese di malattia (partecipazione ai costi), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento alle STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023, 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (si vedano anche i precedenti citati in questi giudizi). Il debito del coniuge preteso dall’assicuratore dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia giurisprudenza (per un esempio si vedano le STCA 36.2004.88 e 100 del 12 novembre 2004). Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente.

 

                                  Il fatto che questo giudizio si estenda su un importante numero di pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti a fronte di dossier non gestito in maniera precisa e completa da parte dell’assicuratore ed alla luce della poca chiarezza su taluni principi del diritto applicabili in concreto con necessità di un’esplicitazione completa della giurisprudenza federale e della dottrina in materia.

 

                                  nel merito

 

                             2.  Per riprendere quanto già esposto nelle STCA 3 ottobre 2023 36.2023.5 e 11 luglio 2022 STCA 36.2022.24 a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In merito si veda anche, con riferimento alle norme vigenti in quel periodo il contributo di Ivano Ranzanici e Christian Steffen: “Conseguenze del mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie le norme ticinesi in materia” di, in RTiD 2015 I 2015).

 

                             3.  In concreto la Cassa chiede la condanna di RI 1, che ritiene suo affiliato ed obbligatoriamente assicurato contro le malattie, al pagamento di premi LAMal propri dell’anno 2022 e per i primi due mesi del 2023, oltre a CHF 100 per spese amministrative e i costi de PE (CHF 73.30) il tutto con interessi al 5% dal 22 luglio 2022 (senza spiegare la ragione della data), oltre ai premi della convivente __________ riferiti al medesimo periodo. Il tutto senza indicare le ragioni per le quali dovrebbe sussistere una solidarietà per il pagamento dei premi all’interno di una coppia di conviventi.

 

                             4.  In concreto la Cassa ha sufficientemente ed adeguatamente dimostrato che RI 1 sia assicurato presso CO 1, lo fosse nel 2022 e nel corso dell’anno appena concluso. L’amministrazione ha pure comprovato che il signor RI 1 fosse astretto al pagamento dei premi nel 2022 pari a CHF 308.45 e nel 2023 pari a CHF 367. La Cassa ha indicato assenza di pagamento dei premi per tutto il 2022 e per i primi due mesi del 2023. Nelle sue contestazioni l’assicurato non ha posto in dubbio adeguatamente (come si vedrà nelle considerazioni che seguono) di non essere assicurato presso CO 1 e non ha adeguatamente dimostrato di avere soluto i suoi premi che vanno determinati come segue:

 

                                  Anno 2022:                CHF 308.45 x 12         = CHF 3'701.40

                                  Anno 2023                 CHF 367.00 x   2         = CHF    734.--

 

                                  per un totale di CHF 4'435.40.

 

                             5.  Per quanto attiene al tema (generale) dei premi della moglie di un assicurato (ma lo stesso vale per i premi del marito di un’assicurata) occorre qui evidenziare come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come:

 

" Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement."

 

                                  In un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quella qui all’esame, l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche quelli dell’altro consorte (cfr. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.).

 

                                  Alla luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della moglie possono essere richiesti, da parte dell’assicuratore, al/alla consorte.

 

                                  Quale premessa, comunque, è necessario l’accertamento del sussistere di un vincolo matrimoniale, da un lato, e della convivenza dei coniugi. La Cassa, in concreto, non ha operato nessun accertamento in merito. La stessa aveva a disposizione il modulo di affiliazione dei signori RI 1 e __________, da cui emerge che gli stessi non sono (e non erano al momento dell’affiliazione) coniugati tra loro. Questa indicazione è sfuggita ai collaboratori di CO 1 che hanno ritenuto, sin da subito, i due assicurati come formanti una famiglia. Un accertamento appariva in sé piuttosto facile da eseguire presso il Comune di __________, così come ha fatto il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

                                  In concreto è accertato, circostanza ora condivisa dalla Cassa (doc. XV), che i signori RI 1 e __________ siano semplici conviventi. Non sussiste un obbligo di solidarietà tra essi per i premi LAMal, non essendo loro applicabili, per analogia, le norme esposte in precedenza (in merito: Francesca Ranzanici Ciresa, Le concubinage en droit suisse, pubblicato nella collana Droit de la famille pour les praticiens, Volume 2, Stämpfli, Berna, 2022, pag. 77 – 80 e dottrina ivi citata).

 

                                  Da quanto precede discende che l’assicuratore non può invocare una solidarietà per il debito contratto da un convivente concubino, pretendendo dall’altro concubino il pagamento dei premi assicurativi LAMal, a differenza di quanto avviene tra coniugi come esposto. Nella misura in cui con la decisione resa su opposizione l’assicuratore pretende il pagamento di premi di __________ per il periodo citato, così determinati:

 

                                  Anno 2022:                CHF 292.75 x 12         = CHF 3'513.--

                                  Anno 2023                 CHF 348.40 x   2         = CHF   696.80

 

per un totale di CHF 4'209,80, la pretesa va disattesa e il ricorso, su questo specifico punto, accolto.

 

                             6.  Accertato il credito possibile della Cassa relativo ai premi del ricorrente (cfr. consid. 4 in fine), va indicato come l’assicuratore possa pretendere di principio una partecipazione ai costi procedurali da lui sostenuti a precise condizioni. In concreto CO 1, richiamando genericamente le CGA in particolare al punto 7.3, domanda la condanna dell’assicurato al pagamento di spese amministrative complessive per CHF 100 (CHF 50 per sollecito e CHF 50 per spese di pratica).

 

                             7.  Su questo specifico aspetto va rammentato qui come, nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

                             8.  In concreto CO 1 si limita a citare le sue CGA (7.3) senza comunque produrle. La pretesa non può essere ammessa. Nonostante il giudice delegato abbia in più occasioni invitato l’assicuratore a produrre gli atti necessari a comprovare il diritto a percepire i danari richiesti all’assicurato, CO 1 non ha prodotto le sue condizioni assicurative.

 

                                  Come già avvenuto per la recente STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023, occorre chiedersi, in concreto, quale sia il ruolo del Giudice in queste costellazioni, in altri termini come debba essere espletato il suo obbligo di constatare d’ufficio i fatti, e ciò in particolare alla presenza di un giurista interno della Cassa che deve essere considerato un esperto in materia. Come certamente noto al giurista di CO 1 la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (CR LPGA Métral ad art. 61 n. 52 p. 743; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia assoluto ed incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (in questo senso CR LPGA Métral ad art. 61 n. 53 e 54 p. 743; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                  Métral (loc. cit., op. cit.), ribadita la relatività del principio inquisitorio, ricorda che il giudice cantonale non parte da zero nell’accertamento dei fatti, ma si fonda su di una decisione (formale seguita da una decisione resa su opposizione) e si basa sul dossier, che trova il fondamento giuridico nella LPGA, trasmessogli dall’assicuratore sociale. Prima di qualsiasi altra misura istruttoria il giudice farà quindi riferimento al dossier dell’assicuratore. Solo a fronte di dubbi relativi ai fatti constatati nella decisione o se confrontato con la necessità di completare questi fatti, con riferimento alla motivazione del ricorso e del dossier dell’autorità convenuta (in questo senso: DTF 129 V 245 consid. 3.1. e 110 V 40 consid. 4a), provvederà a colmare le lacune. La dottrina (Métral, op. cit., n. 53) ricorda come il dovere d’esaminare d’ufficio i fatti è, in questo contesto: “limité par celui de la partie recourante d’alléguer les faits déterminants et de motiver son recours”, ossia il c.d. “Rügenprinzip”. Spetta al giudice una valutazione in questo senso, ossia ritenere il dossier completo o procedere mediante accertamenti istruttori, soprattutto in “absence de tout grief sur ce point dans l’acte de recours” sempre Métral (op. cit., loc. cit.) rammenta che:

 

" Même en l’absence de grief de la partie recourante sur les constatations de fait et l’instruction en procédure administrative, un complément d’instruction doit être ordonné d’office au moins dans les cas où la lacune ressort clairement du dossier et dans lesquals il est probable qu’un complétement d’instruction aurait une influence notable sur l’issue du litige”. 

 

                                  Quindi il Tribunale delle assicurazioni deve esaminare la fattispecie d’ufficio, senza essere vincolata dai motivi invocati dalle parti, potendo ammettere o respingere un ricorso indipendentemente dalle censure ricorsuali addotte o dalle ragioni considerate dalla Cassa (cfr. anche STFA del 5 gennaio 1999 nella causa M., inc. H 217/97 e conseguente STCA del 27 gennaio 2005, inc. 30.2004.49, nelle quali malgrado i ricorrenti avessero rinunciato, in ambito di condono, a rivendicare la condizione dell’onere troppo grave, si è entrati nel merito dell’impugnativa), e potendo accordare più di quanto chiede l’assicurato. In questo contesto, come noto, il giudice può procedere, laddove necessario, ad accertamenti e ciò, sempre, con il concorso delle parti. Questo obbligo di collaborazione all’istruzione consiste, anzitutto, nell’obbligo di produrre gli elementi probatori, prove necessarie alla luce della natura del litigio e dei fatti invocati, con il corollario del “risque de supporter les conséquences de l’absence de preuve”, in questo senso anche DTF 125 V 193.

 

                                  Come rammenta la già citata STFA K35/05 del 17 agosto 2005:

 

" … secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito dall'art. 47 (recte: 46), di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.”

 

                                  Nel medesimo giudizio l’Alta Corte ha poi specificato che:

 

" … il principio inquisitorio … obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid. 3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere concepito nella misura in cui, in mancanza di prove ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intende dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (consid. 4.1 non pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa regola trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come verosimile - un giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare - l'esistenza di un fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).”

 

                             9.  In concreto era obbligo di CO 1 dimostrare il suo diritto a percepire le spese amministrative, producendo semplicemente le sue CGA. L’assicuratore è stato invitato a più riprese a volere produrre le prove tese a dimostrare il suo buon diritto da parte del giudice, ma non vi ha dato seguito. Il giurista della Cassa ha semplicemente dato la disponibilità di produrre altri mezzi di prova a richiesta del Giudice. Come indicato in precedenza non è questo il funzionamento della procedura in queste costellazioni. Il giudice ha sollecitato l’assicuratore ad ossequiare il suo onere probatorio, la presenza di un giurista interno alla Cassa non può condurre il giudice a prendere per mano un grande assicuratore confederato ed illustrargli le lacune del suo procedere, le manchevolezze e quanto occorre fare per porvi rimedio. L’obbligo dell’assicuratore, rammentato in base alla giurisprudenza citata, doveva indurre a produrre al Tribunale cantonale delle assicurazioni quanto necessario, le sollecitazioni del Giudice sono bastevoli su questo aspetto.

 

                                  D’altro canto le spese amministrative non sarebbero state confermate alla luce del fatto che RI 1 si è trovato confrontato con una pretesa sbagliata da parte della Cassa.

 

                                  L’importo preteso non è ammesso.

                           10.  RI 1 pretende di non pagare i premi e di non essere assoggettato alla giurisdizione di questo Paese, ed alla sovranità dello stesso, siccome trustee di un trust che gli consentirebbe di essere sottoposto, per quanto si comprenda, unicamente alla CEDU.

 

                                  In merito alle tesi del ricorrente occorre qui indicare come per trust si intenda un rapporto giuridico secondo cui un disponente (settlor) conferisce beni patrimoniali ad un trustee affinché li amministri nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato, secondo quanto prevede il trust (decisioni emanate in altri ambiti del diritto e non in ambito LAMal: TF 1B_43/2021 del 28.7.2021 consid. 3.1.; 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; 5A_436/2011 del 12.4.2012 consid. 9.3.1.; DTF 143 II 350 consid. 4.2.; decisione TPF BB.2017.206 del 30.5.2018 consid. 3.3.2.; A.M. Garbaski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II p. 128) [cfr. art. 2 cpv. 1 della Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (conclusa all’Aia in data 1.7.1985, in vigore dall’1.7.2007), RS 0.221.371]. Il trust non ha personalità giuridica e, dunque, qualità di parte in giudizio (decisioni TF 1B_43/2021 del 28.7.2021 consid. 3.1.; 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; A.M. Garbaski, op. cit., p. 128). I beni del trust sono di proprietà del trustee, anche se essi costituiscono un patrimonio distinto dagli averi del trustee (decisioni TF 1B_43/2021 del 28.7.2021 consid. 3.1.; 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; 5A_436/2011 del 12.4.2012 consid. 9.3.1.; 1B_21/2010 del 25.3.2010 consid. 2.2.; DTF 143 II 350 consid. 4.2./4.3.; A.M. Garbaski, op. cit., p. 128), riservata l’ipotesi di un sham trust che, per la DTF 143 II 350 consid. 4.2. esiste “lorsque le settlor utilise le trust de manière artificielle; un tel trust n'est pas reconnu en Suisse (art. 11 al. 1 CLHT), parce qu'il est inefficace selon le droit qui le régit (arrêt 5A.436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.1 et 9.3.2)”. Secondo la giurisprudenza il trustee, proprietario dei beni attribuiti al trust e titolare del conto bancario inerente agli averi, è legittimato, ad esempio, a ricorrere contro il sequestro del conto (decisioni TF 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; 1B_21/2010 del 25.3.2010 consid. 2.2.), non così invece i beneficiari del trust (decisione TF 1B_21/2010 del 25.3.2010 consid. 2.2.). In ambito penale il trustee deve essere reputato leso (art. 115 CPP) nel caso di reati interessanti gli averi conferiti al trust (decisioni TF 1B_43/2021 del 28.7.2021 consid. 3.1.; 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.2.; 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; A.M. Garbaski, op. cit., p. 128 s.).

                                  Per l’art. 2 della Convenzione appena citata (RS 0.221.371) per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

 

                                  1. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

                                  2. i beni in trust sono intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee;

                                  3. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

 

                                  Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

 

                                  Alla luce di questa definizione non si vede come, l’istituzione di un trust, nel senso della giurisprudenza e della dottrina citati, in concreto possa consentire al ricorrente di non essere soggetto fiscale, assicurativo o civile in questo Paese di cui lui è ospite siccome cittadino straniero rispetto alla Svizzera.

 

                                  RI 1 è soggetto alla LAMal come del resto lo sono, tranne ristrette eccezioni legalmente previste tra le quali il trust non rientra, tutti i cittadini domiciliati in questo Cantone. L’esistenza (che qui non occorre accertare) di un trust nulla muta nell’obbligo di RI 1 di versare all’assicuratore cui è affiliato i propri premi LAMal.

 

                           11.  Per quanto attiene alle spese esecutive CO 1 chiede, con la sua decisione resa su opposizione, di condannare RI 1 al pagamento delle medesime per un importo di CHF 73.30. In merito va qui osservato, al di la del fatto che l’assicuratore ha ritirato l’esecuzione nei confronti del ricorrente, come con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

 

" All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…) L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

 

                                  Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

                                  Per tale ragione queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione. La pretesa non può quindi qui essere ammessa.

 

                                  Il ritiro della procedura esecutiva da parte dell’assicuratore pendente causa non consente a questa Corte di confermare (almeno in parte) come sarebbe invece stato il caso se l’esecuzione non fosse stata ritirata, il rigetto dell’opposizione previsto nella decisione resa su opposizione.

 

                           12.  Con la decisione la Cassa ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati da RI 1 per tutto il 2022 e i primi due mesi del 2023. Gli interessi al 5% sono chiesti a contare dal 22 luglio 2022 (anche per i premi successivi a tale periodo), e questo senza una motivazione.

 

                           13.  Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

 

                                  In specie, sui premi LAMal da gennaio a dicembre 2022 fatturati mensilmente, gli interessi del 5% sarebbero dunque dovuti dall'inizio della decorrenza di ogni mese e ciò esclusivamente per i premi del signor RI 1. Considerato comunque che, nella decisione contestata e nel suo PE, la Cassa malati ha preteso gli interessi dal 22 luglio 2022, va ritenuta tale data, peraltro più favorevole all'assicurato, per i mesi sino e compreso quello di luglio 2022. Per i mesi successivi l’interesse va determinato a contare dall’inizio del mese in cui il premio è dovuto. In altri termini l’interesse del 5% sui premi da gennaio a luglio 2022 (CHF 308.45 x 7= CHF 2'159.15) iniziano a decorrere dal 22 luglio 2022 e ciò sino al 31 luglio 2022. Dal 1° agosto 2022 l’importo cu cui calcolare gli interessi va maggiorato del premio dovuto per agosto (e da pagarsi anticipatamente), ossia CHF 2'467.60 sino al 31 agosto 2022, dal 1° settembre 2022 l’interesse è da calcolarsi su CHF 2’776.05, e ciò sino al 30 settembre 2022. Dal 1° ottobre 2022 l’interesse al 5% è da calcolare su CHF 3'084.50, sino al 31 ottobre 2022. Dal 1° novembre 2022 l’interesse al 5% sarà percepito su CHF 3'392.95 sino al 30 novembre 2022 e dal 1° dicembre 2022 sino al 31 dicembre 2022 l’interesse sarà dovuto su CHF 3'701.40. Dal 1° gennaio 2023 sarà dovuto un interesse al 5% su CHF 4'068,40 sino al 31 gennaio 2023 e dal 1° febbraio è dovuto un interesse al 5% su CHF 4'435.40.

 

                                  Da quanto precede il ricorso va parzialmente accolto senza carico di spese processuali alle parti nonostante l’agire poco attento di CO 1. L’assicuratore è avvisato pro futuro ed invitato a migliore diligenza. Non sono concesse ripetibili siccome RI 1, parzialmente vincente in causa, non è patrocinato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso 28 novembre 2023 è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                          1.1.  RI 1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore sociale contro le malattie CO 1, __________ l’importo complessivo di CHF 4'435.40 per i premi personali insoluti dei mesi da gennaio a dicembre 2022 e di gennaio e febbraio 2023.

 

                          1.2.  RI 1, __________, dovrà inoltre versare interessi remuneratori al 5% sui seguenti importi per i periodi specificati:

                                  i.     su CHF 2'159.15 dal 22 luglio 2022 sino al 31 luglio 2022;

                                  ii.    su CHF 2'467.60 dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022;

                                  iii.    su CHF 2’776.05 dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022;

                                  iv.   su CHF 3'084.50 dal 1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2022;

                                  v.    su CHF 3'392.95 dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022;

                                  vi.   su CHF 3'701.40 dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;

                                  vii.   su CHF 4'068.40 dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023;

                                  viii.  su CHF 4'435.40 dal 1° febbraio 2023.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti