Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2023.5

 

IR/sc

Lugano

2 ottobre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 formulato da

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 marzo 2023 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto

 

A.    RI 1, nato nel 1959 e domiciliato a __________, è assicurato per la copertura obbligatoria prevista dalla LAMal presso CO 1, __________, qui di seguito __________ o Cassa (doc. 1, per quanto riguarda l’anno 2019), e ciò dal 1 settembre 1982 come rilevato dall’assicuratore medesimo e non contestato dall’assicurato. Alla medesima assicuratrice hanno aderito pure la moglie, __________ (nata nel 1963) ed il figlio __________ (nato nel 1992, dal 2021 domiciliato in altro comune rispetto ai genitori, per quanto appaia dal Movimento cantonale della popolazione consultato il 6 luglio 2023). Nel corso del 2019 il premio dovuto da ogni membro della famiglia __________, con la scelta di una franchigia di CHF 500, assommava a CHF 534 (doc.0.1. a 0.3.). Dal doc. 6.2. (tra altri) emerge che in favore di __________ la preposta autorità del Cantone Ticino ha riconosciuto una riduzione del premio (RIPAM) di CHF 517 mensili, ciò che riduce il premio mensile dovuto a CHF 17. Per quanto indicato dall’assicuratore RI 1 non ha soluto, come avrebbe dovuto, i premi per il periodo corrente dal settembre al dicembre 2019 (ossia 4 mesi) oltre alle partecipazioni ai costi di cura per complessivi CHF 241,65.

 

                            B.  Dagli atti prodotti dall’assicuratore emerge come, il 26 luglio 2019 (e quindi con ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del pagamento dovuto del 1° settembre 2019) CO 1 ha fatturato all’assicurato, come evidenzia il doc. 1.1., i premi del mese di settembre 2019 riferiti al signor RI 1, alla di lui moglie (CHF 534 + CHF 534) e la quota del premio esuberante la RIPAM del figlio __________ (CHF 17), per un totale di CHF 1'085 (doc. 1.1. e come al dettaglio del medesimo 26 luglio 2019, doc. 1.2.). L’assicuratore ha fatturato al signor RI 1, il 26 agosto 2019 (doc. 2.1), partecipazioni ai costi di cura (Leistungsabrechnung) per un totale di CHF 241,65 e meglio: CHF 23.35 a __________ e CHF 218,30 dovuti dal signor RI 1. Dai documenti 2.2 e 2.3 si comprende che a RI 1 sarebbero richiesti CHF 23,35 (per cure prestate dal dott. __________ tra il 18 giugno e il 23 luglio 2019 come rileva il doc. 2.2) e CHF 218,30 sono richiesti a __________ (doc. 2.1) per cure apparentemente ottenute presso __________ il 16 e 17 luglio 2019 e presso il dott. __________ tra il 18 giugno e il 13 agosto 2019 (doc. 2.3). Il 28 agosto sono invece stati chiesti al qui ricorrente CHF 1'085 a titolo di premi per il mese di ottobre 2019 (doc. 3.1.) di cui 17 dovuti per __________. I premi di novembre 2019 sono invece stati fatturati il 27 settembre 2019 (doc. 4.1), sempre per CHF 1'085 di cui CHF 17 per il figlio __________.

 

                            C.  L’8 ottobre 2019 (doc. 5.2.) è stato trasmesso all’assicurato un richiamo (“Zahlungserinnerung – Leistungsabrechnung”) con cui lo si invitava a pagare all’assicurazione l’importo di CHF 241,65 con riferimento al conteggio del 26 agosto 2019 (v. sopra). In medesima data all’assicurato è stata trasmessa una “Zahlungserinnerung – Krankenversicherung” (doc. 5.3) relativa ai premi del mese di settembre 2019 (doc. 5.4). Il 25 ottobre 2019 CO 1 ha trasmesso al signor RI 1 (doc. 6.1) l’invito a pagare il premio del mese di dicembre 2019, con scadenza 1. dicembre 2019, anche questa volta per complessivi CHF 1'085 (ossia il premio dei signori RI 1 e __________ per CHF 534 ciascuno, e CHF 17 per il figlio __________). Il dettaglio è specificato nel doc. 6.2. Il 12 novembre 2019 è stata notificata all’assicurato una ingiunzione di pagamento, con una spesa amministrativa supplementare di CHF 30 per questo atto, riferita alla partecipazione alle spese stabilite il 26 agosto 2019 (doc. 7.1. e 7.2.), ulteriore diffida di pagamento, sempre del 12 novembre 2019, è stata notificata a RI 1 con riferimento ai premi di settembre 2019 (doc. 7.3. e 7.4.), anche in questo caso con il carico di una spesa amministrativa di CHF 30 per l’atto. Un richiamo di pagamento, sempre del 12 novembre 2019, è stato trasmesso all’assicurato con riferimento ai premi del mese di ottobre 2019 (doc. 8.1. e 8.2.) mentre il 10 dicembre 2019 i premi di ottobre 2019 hanno fatto oggetto di un’ingiunzione di pagamento (doc. 9.1. e 9.2.) con il carico di CHF 30 per spese di diffida. Sorte non diversa è occorsa ai premi di novembre 2019, sollecitati il 12 dicembre (doc. 10.1. e 10.2.) ed ai premi di dicembre 2019 che sono stati sollecitati il 14 gennaio 2020 (doc. 11.1. e 11.2.). Il 14 gennaio 2020 (doc. 12.1. e 12.2.) l’assicurato è stato diffidato a pagare i premi di novembre 2019 (con il carico di CHF 30 di spese).

 

                                  Il 15 gennaio 2020 l’assicuratore ha minacciato l’assicurato di adire la via esecutiva in caso di mancato pagamento di complessivi CHF 1'516,85 riferiti ai premi di settembre 2019 ed a partecipazione alle spese di cura, oltre a spese amministrative. L’11 febbraio 2020, con il carico di CHF 30 di spesa, CO 1 ha diffidato il suo assicurato a pagare i premi di dicembre 2019 (doc. 14.1. e 14.2.). Il 7 aprile 2020 la Cassa ha trasmesso al signor RI 1 un conteggio chiedendogli di pagare complessivi CHF 3’336.90 (doc. 15) relativi a premi partecipazioni e spese amministrative.

 

                            D.  Visto il mancato pagamento dell’assicurato CO 1 ha fatto spiccare, il 26 maggio 2020 (doc 16.1.), un PE a carico di RI 1 per l’incasso dei premi da settembre a dicembre 2019, oltre alle spese di partecipazione ai costi e le spese amministrative vantate (esecuzione n. __________, doc. 16.1. e 16.2.). Per i premi dei 4 mesi dei 3 membri della famiglia l’assicuratore ha chiesto CHF 3'866,25 (a fronte di premi indicati negli atti in CHF 1'085 mensili, e quindi complessivamente CHF 4'340, con il rilievo che una parte dei premi deve essere stata soluta dal debitore, ciò di cui gli atti non fanno però dettagliata menzione, dando solo atto della diminuzione del credito). RI 1 ha interposto opposizione al PE il 27 maggio 2020 (doc. 16.3.) indicando come la “la famiglia __________ ha sin qui pagato troppi premi” e come l’assicuratore abbia “perso credibilità” (libera traduzione del redattore). CO 1 ha trasmesso una “Zahlungsvefügung” (ossia una formale decisione) al signor RI 1 (doc. 17) il 5 giugno 2020 con cui ha imposto di pagare premi partecipazione e spese arretrate (CHF 3'866,25 a titolo di premi, CHF 241,65 per le partecipazioni, CHF 180 per i solleciti e CHF 80 per spese amministrative, postulando anche il pagamento delle spese esecutive anticipate per CHF 73,30).

 

                                  Il signor RI 1 si è opposto al PE il 6 giugno 2020 (doc. 18) con richiesta di colloquio con il signor __________ della Cassa. La Cassa ha preso atto di tale opposizione (doc. 19) ed ha emesso, il successivo 8 marzo 2023, una decisione su opposizione (doc. 20.1.) con cui ribadisce il suo credito complessivo di CHF 3'866,25 oltre interessi dal 16 ottobre 2019 per premi, CHF 241,65 per una partecipazione ai costi così come CHF 180 per spese di rischiamo e CHF 80 quali spese di elaborazione senza computare invece le spese esecutive di CHF 73,30. Per l’importo complessivo domandato all’assicurato CO 1 ha rigettato l’opposizione interposta al PE ricordato. Più specificatamente, nella sua decisione su opposizione, l’assicuratore (che rammenta come dal 1 settembre 1982 RI 1 sia suo assicurato, così come la sua famiglia, e come i premi da settembre a dicembre 2019 siano rimasti insoluti con necessità di diffida) evoca l’emanazione del PE citato, la composizione del suo credito, lo stato della procedura e rammenta come la persona assicurata abbia l’obbligo di pagare i premi e le partecipazioni, le conseguenze del mancato pagamento a norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, la concessione all’assicurato di un termine per comprovare suoi crediti verso l’assicuratore, l’esistenza di ritardi nei pagamenti da anni da parte del ricorrente, il tenore dell’art. 105 cpv. 2 OAMal che conferisce il diritto all’assicuratore di percepire spese amministrative in caso di diffida e procedure d’incasso (così come consentirebbero le condizioni generali d’assicurazione di CO 1), la pendenza dei crediti nonostante i richiami, concludendo con la decisione di condanna del signor RI 1 al pagamento dei premi propri, della moglie e del figlio __________ per i mesi indicati, oltre alla partecipazione a spese di cura, a quelle amministrative e di diffida nonché al rigetto dell’opposizione interposta al PE rammentato.

 

                            E.  L’assicurato, rivolgendosi alla Cassa, ha contestato il provvedimento (doc. 21) e l’amministrazione gli ha comunicato che avrebbe trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino la sua contestazione per ragioni di competenza (doc. 22.1), ciò che ha fatto con lo scritto 20 marzo 2023 doc. 22.2. Mediante ordinanza del 21 marzo 2023 il giudice delegato ha imposto (doc. III) a RI 1 di tradurre in lingua italiana la sua impugnativa redatta in tedesco. Questi, il 22 marzo 2023 (doc. IV), ha informato il Tribunale di avere un avvocato che si “sta occupando di questa cosa”. Il Tribunale si è quindi rivolto all’avv. RA 1 di __________ incaricato del caso (doc. V) ed il successivo 31 marzo 2023 l’assicurato ha scritto al Tribunale chiedendo “udienza perché ho difficoltà a scrivere … Ho diversi documenti che vorrei mostrarle, sono costretto a parlare da solo” (doc. VI). Il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha scritto all’assicurato il 4 aprile successivo rinviandolo in sostanza al legale incaricato (doc. VII). L’avv. RA 1 dello studio I__________ di __________ ha trasmesso al TCA, il 14 aprile 2023 (doc. VIII), la procura ed ha postulato l’accoglimento del ricorso, l’annullamento delle decisioni rese dall’assicuratore (oltre alla procedura qui all’esame l’assicuratore ha emesso altre 5 decisioni su opposizione oggetto di altrettanti ricorsi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni – incarti 36.2023.6/7/8/9/10 – che saranno evasi separatamente). L’avv. RA 1 ha indicato come l’assicurato abbia ripagato i suoi debiti all’assicuratore, e come, “a causa della situazione, divenuta poco chiara … ha effettuato pagamenti complessivamente molto più elevati di quanto avrebbe dovuto. Il ricorrente sostiene quindi di poter compensare il suo credito derivante da precedenti pagamenti con i contributi ora richiesti”. A sostegno delle sue allegazioni il ricorrente ha prodotto una lista di “pagamenti del ricorrente per gli anni dal 2010 al 2021 e un elenco delle richieste del convenuto per gli anni 2012 al 2021 da cui risulta un saldo attivo per il ricorrente. Tuttavia mancano ancora i crediti del convenuto per gli anni 2010 e 2011, che devono essere ottenuti dal convenuto” (doc. VIII). In sostanza, stante la compensazione, non sussisterebbe un credito esigibile da parte dell’assicuratore. Il giudice delegato, mediante scritto del 17 aprile 2023, ha ritrasmesso la documentazione al legale del ricorrente siccome inammissibile “la produzione di un plico di documenti senza elencazione ragionata” (doc. IX). Al legale è stato poi concesso un termine supplementare per inviare quanto richiesto mediante scritto dell’8 maggio 2023 (doc. X). In data 17 maggio 2023 l’avv. RA 1 ha scritto quanto segue al Tribunale cantonale delle assicurazioni:

 

" Vi ho presentato diverse ricevute di pagamento che provano i pagamenti effettuati dal denunciante al convenuto. Negli anni dal 2010 al 2021 il denunciante ha effettuato pagamenti significativamente superiori a quelli che avrebbe dovuto al convenuto. Pertanto, egli compensa il suo credito con le richieste di premio ora contestate del convenuto.

In allegato è riportato un elenco dei singoli pagamenti, da cui risulta un importo totale di 172'663.55 franchi svizzeri. Tale importo è chiaramente superiore al credito del convenuto.

Se lo richiedete, sarò lieto di inviarvi nuovamente le ricevute che mi avete restituito.” (doc. XI)

 

                             F.  Il 19 maggio 2023 il ricorso, con altri del medesimo autore, è stato trasmesso all’assicuratore per la risposta di causa e la trasmissione degli atti necessari e riferiti alla procedura (doc. XII). Il 24 maggio 2023 l’avv. RA 2, incaricato da CO 1 del patrocinio, ha chiesto una proroga del termine di risposta (doc. XIII), concesso il 30 maggio 2023 (doc. XIV). Il 26 giugno 2023 il legale dell’assicuratore ha trasmesso la risposta di causa e gli atti (come ad ordinanza doc. XII) ad essa relativi (doc. XV). Con la risposta CO 1 si limita a constatare come l’assicurato non contesti la somma dei premi richiesti e delle spese connesse alla pretesa, così come la pretesa di versamento delle spese di partecipazione. La Cassa evidenzia come la decisione sia stata trasmessa a RI 1 “a valere per la sua intera famiglia” (punto 4), come aveva già indicato in precedenza (punto 3 pag. 3) per cui RI 1 rappresenterebbe l’intera famiglia, apparentemente comprendendo pure il figlio __________, maggiorenne siccome nato nel 1992 e indipendente.

 

                                  Sempre in sede di risposta di causa, dopo 5 pagine di ricapitolazione dei fatti, noti alle parti ed al Tribunale, la Cassa (punto 9, pag. 5) ribadisce la correttezza della sua pretesa, rammenta (punto 10, pag. 6) i termini legali del tema (riprendendo quanto questa Corte da anni ribadisce nella sua prassi costante) ed al punto 11 (pag. 7) conferma la correttezza della pretesa fatta valere e delle spese amministrative. CO 1 insiste sulla mancata contestazione dei premi, dimenticando però che è compito del giudice del merito verificare la correttezza della richiesta formulata dall’assicuratore come si vedrà nelle considerazioni seguenti. La Cassa contesta poi l’elenco dei pretesi crediti fatti valere in compensazione nei suoi confronti, l’elenco della documentazione versata agli atti (e resa per completamento all’avv. RA 1) non recherebbe la causale del pagamento e l’effettività dello stesso. In assenza delle prove dei crediti del signor RI 1 le stesse non sarebbero da ammettere. L’allegato postula quindi la reiezione del gravame ed il carico di tasse e spese (non ripercuotibili, salvo eccezioni, sull’assicurato, come noto a CO 1), oltre che il carico di ripetibili (non esigibili, sia detto sin da subito, come noto all’assicuratore) al signor RI 1.

 

                            G.  Con ordinanza del 30 giugno 2023 la risposta di causa è stata trasmessa al patrocinatore del ricorrente per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. XVI).

 

                                  Mediante tale ordinanza le parti sono state avvisate del loro diritto di ulteriormente esprimersi sui fatti della causa e della possibilità loro concessa di produrre ulteriori mezzi di prova non versati agli atti in precedenza (diritto che la procedura ticinese applicabile riconosce anche all’assicuratore).

 

                                  Il successivo 11/13 luglio 2023 (doc. XVIII) il ricorrente, per il tramite del patrocinatore, ha preso posizione sulla risposta di causa, ha ribadito l’esistenza di un proprio credito sufficientemente corroborato dalla documentazione prodotta (doc. XVIII/1) ed ha riaffermato il suo diritto a compensare il suo debito con il credito vantato. Tale scritto è stato trasmesso all’assicuratore il 17 luglio 2023 (doc. XIX), per il tramite del legale ticinese dello stesso, per conoscenza.

 

Alla luce degli atti prodotti dalla Cassa e delle contestazioni relative al credito vantato operate dal patrocinatore del ricorrente, il giudice delegato ha scritto al patrocinatore dell’assicuratore il 17 agosto 2023 (doc. XX) segnalandogli quanto per completezza (e per il rilevo ai fini del giudizio) occorre riportare qui di seguito:

 

" Rilevo come l’assicuratore, per il suo tramite, indichi assenza di contestazione in merito ai crediti vantati con le decisioni rese su opposizione da parte del debitore escusso e ricorrente.

Nel rammentarle che, in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede di ricorso, simili domande, le chiedo, nella sua veste di patrocinatore dell’assicuratore, se le prove fornite siano complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati nei confronti dell’assicurato ricorrente per premi, partecipazioni e spese amministrative.

Le è concesso un breve termine, scadente il prossimo 29 agosto 2023 per dare eventuale seguito a trasmissione di nuovi elementi e dare seguito a questa mia, e trasmettere quanto eventualmente ancora in possesso della Cassa per comprovare i suoi crediti.

(…). Per conoscenza trasmetto copia della presente al patrocinatore del ricorrente, a valere anche per esso, quale ultima possibilità di produrre eventuali ulteriori mezzi probatori.”

 

                                  L’avv. RA 1, per il ricorrente, ha prodotto (doc. XXI del 25 agosto 2023) documentazione relativa allo stato di ripartizione delle esecuzioni a carico del signor RI 1 (doc. XXI/1). Il documento è datato 4 maggio 2018 e si situa dunque, temporalmente, al di fuori dei periodi d’interesse per le procedure formanti gli incarti 36.2023.5 a 10, ed appare sin d’ora irrilevante come si indicherà nelle more della procedura. In merito alla richiesta di completare la produzione degli atti (ed alla documentazione prodotta dal ricorrente), la Cassa ha potuto esprimersi su invito del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 28 agosto 2023 (doc. XXII) e dopo avere chiesto (doc. XXIII) e ottenuto (doc. XXIV del 29 agosto 2023) una proroga all’11 settembre 2023. In data 1° settembre 2023 il patrocinatore della Cassa, avv. RA 2 ha recapitato al Tribunale uno scritto in cui ribadisce, ulteriormente, assenza di contestazione da parte dell’assicurato degli importi richiesti dall’assicuratore, si concentra sui pretesi crediti dell’assicurato e sulla compensazione e ribadisce la bontà delle pretese. La Cassa non ha prodotto documentazione specifica riferita alle partecipazioni ai costi di malattia e non ha prodotto, nonostante l’invito a farlo ripetuto, le prove della sua possibilità di percepire spese amministrative e spese di diffida, nonché i giustificativi relativi alle partecipazioni delle spese di cura, come si dirà in seguito.

                                 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

1.     La vertenza, in tema di premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie rispettivamente in tema di spese di malattia (partecipazione ai costi), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento alle STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (si vedano anche i precedenti citati in questi giudizi). Il debito del coniuge preteso dall’assicuratore dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia giurisprudenza (per un esempio si vedano le STCA 36.2004.88 e 100 del 12 novembre 2004), lo stesso dicasi per il debito per premi dei figli maggiorenni, che la giurisprudenza ha più volte affrontato (si veda la STCA appena citata e la giurisprudenza specifica citata nelle considerazioni che seguono). Altro tema che è già stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello della compensazione di pretese dell’assicurato verso l’assicuratore con premi e partecipazioni ai costi (anche qui si rimanda a quanto esposto in dettaglio nelle considerazioni che seguono). Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente.

 

Il fatto che questo giudizio si estenda su un importante numero di pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti a fronte di dossier non gestito in maniera precisa e completa da parte dell’assicuratore ed alla luce della poca chiarezza su taluni principi del diritto applicabili in concreto con necessità di un’esplicitazione completa della giurisprudenza federale e della dottrina in materia.

 

                                  nel merito

 

2.     Per riprendere quanto già esposto nella STCA 11 luglio 2022 36.2022.24 a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

 

                             3.  In concreto CO 1 chiede all’assicurato RI 1 il pagamento dei premi per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, personali del signor RI 1, della moglie __________ e del figlio __________, nato nel 1992, e quindi ampiamente maggiorenne. L’assicuratore, ed il suo rappresentante davanti a questa Corte, non indicano le ragioni per le quali i premi della signora __________ e quelli di __________ sono richiesti a RI 1 se non segnalando una rappresentanza da parte del marito e padre (ciò che non lo rende necessariamente debitore di questi premi). Occorre qui verificare se l’assicuratore ha titolo per chiedere all’assicurato i premi anche per gli altri membri della sua famiglia, la correttezza della pretesa per premi, partecipazioni e spese vantate.

 

                             4.  Per quanto attiene ai premi della moglie occorre qui evidenziare come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come:

 

" Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement."

 

                                  Per un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame, l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.).

 

                                  Alla luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della signora __________ potevano essere richiesti dall’assicuratore CO 1 all’assicurato RI 1, marito e convivente della consorte.

 

                             5.  Per quanto attiene invece i premi dell’ultimo quadrimestre 2019 del figlio __________, nato nel 1992, e quindi oggi più che trentenne ed ampiamente maggiorenne (art. 14 CCS) oltre che non più coabitante con i genitori, occorre qui rilevare come, per l’art. 163 CCS:

 

" 1I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.”

 

                                  In base all’art. 272 CCS

 

" I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.”

 

                                  Per l’art. 276 CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Essi sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta l’art. 277 cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (su questi aspetti: Francesca Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna).

 

                                  Come indicato in precedenza con riferimento ai premi del coniuge, la giurisprudenza federale ha stabilito che il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali fa parte del “debito di mantenimento della famiglia” a norma dell’art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3). Come indicato i coniugi, in base all’art. 166 cpv. 3 CCS, rispondono con vincolo di solidarietà tra loro per il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, e questo a prescindere dal regime matrimoniale. Di principio debitore del premio è la persona assicurata.

                                  Per i premi dei figli fino ai loro 18 anni compiuti (momento in cui i premi devono essere inferiori rispetto a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone l’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti”) l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori come prevede l’art. 276 CCS. A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza del 25 aprile 2008 (9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato come:

 

" … En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid. 3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b, K 5/00; voir également Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 745, n. 1021 sv.).”

 

                                  Nel caso concreto nessuna parte invoca il sussistere di un obbligo di mantenimento del figlio __________ da parte dei genitori, nonostante la sua maggiore età. Per tale ragione l’assicuratore CO 1 non poteva esigere dal qui ricorrente il pagamento del premio del figlio __________.

 

                                  Dagli atti emerge che per __________ sono stati chiesti a RI 1 CHF 17 quale premio (ridotto a seguito del riconoscimento della RIPAM) per il mese di settembre 2019, la stessa cosa per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2019. La pretesa dell’assicuratore va quindi ridotta di CHF 68, imposto che non può essere preteso da RI 1.

 

                             6.  I premi dovuti da RI 1, quale persona assicurata, risultano dalla polizza assicurativa agli atti, ossia CHF 534 mensili. L’assicuratore indica quattro mesi (settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019) non pagati. Lo stesso vale per la moglie __________ che, in base alla polizza, deve versare un premio mensile di CHF 534. A questi premi, secondo la Cassa, si aggiungono le partecipazioni ai costi descritte nelle considerazioni di fatto per complessivi CHF 241,65. Occorre in primis verificare le pretese, riferite ai premi mentre le spese di partecipazione ai costi di malattia e quelle di diffida saranno oggetto di analisi nei considerandi successivi.

 

                                  La Cassa, riferendosi al periodo di 4 mesi di premi non pagati, ha determinato il suo credito in CHF 3'866,25 (premi di tutti e tre i membri della famiglia __________ per i mesi da settembre a dicembre 2019, doc. 16.2, PE __________). Ora, come indicato in precedenza, l’importo dei premi non soluti dai coniugi __________ dovrebbe essere CHF 534 x 4 x 2 = CHF 4'272. La somma pretesa non appare spiegata, è incoerente con altre richieste formulate dall’assicuratore (doc. 15 e 13). Si deve qui ritenere, in difetto di comunicazione più precisa, che sia intervenuto un pagamento parziale dei premi (non si dimentichi che la decisione formale precede di 2 anni e 9 mesi quella su opposizione), che è stato verosimilmente imputato sui premi per primi giunti a maturazione siccome debito più vecchio, anche qui in assenza di specifiche da parte dell’assicuratore (per applicazione analogetica dell’art. 87 CO). Su questi aspetti il patrocinatore della Cassa non si è espresso ribadendo comunque la correttezza del premio postulato a più riprese nel suo allegato di risposta. Ne discende che, dall’importo vantato dalla Cassa (CHF 3'866,25, debbono essere dedotti i premi per il figlio __________ ossia 4 x CH 17 = CHF 68. Si ha così che i premi di cui RI 1 è debitore nei confronti di CO 1 (per sé e per la moglie) assommano a CHF 3’798.25.

 

                             7.   Per quanto attiene invece alle spese di partecipazione ai costi di malattia la decisione resa su opposizione non specifica alcunché. Nel “Sachverhalt” l’assicuratore rammenta che con il PE ha chiesto all’assicurato il pagamento di CHF 241,65 a titolo di “Kostenbeteiligungen” senza dettagliare la composizione del suo credito, senza precisare alcunché in merito alla data di maturazione del credito, senza precisare il fornitore di prestazioni, senza riferire indicazioni relative alla data delle cure prestate.

 

                                  In concreto il conteggio doc. 2.2 e quello del doc. 2.3 non appaiono sufficienti a giustificare le pretese dell’assicuratore. Riservato quanto sarà esposto nelle considerazioni del punto successivo, occorre qui fare riferimento alla STF 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto 2005 dove l’Alta Corte ha:

 

" ha statuito che in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora, malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per partecipazioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)  Sempre secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste” (sottolineatura del redattore)

                                 

                                  Agli atti sono contenuti solo conteggi, non copie delle fatture mediche.

 

                             8.  Come indicato CO 1 non ha prodotto documentazione adeguata a comprovare la sua pretesa relativa alle partecipazioni ai costi di malattia. Va a questo proposito ricordato, come anticipato nelle considerazioni del punto precedente, che, con sentenza del 23 giugno 2003 nella causa I. (inc. K 99/02), pubblicata in RAMI 2003 pag. 227 (sentenza ancora recentemente citata dal TF, per una soluzione in senso contrario, nella STF 9C_196/2017 del 19 dicembre 2017), il TFA ha stabilito che in una procedura amministrativa ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 LEF nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, i conteggi di prestazioni o i semplici elenchi della partecipazione ai costi, dal punto di vista legale, non costituiscono di per sé una prova adeguata dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti oggetto di una procedura di esecuzione, sufficiente a determinare il rigetto definitivo dell’opposizione:

 

" 4.2.1 Die SWICA hat den Beschwerdeführer für nicht beglichene

Kostenbeteiligungen im Umfang von Fr. 3592.20 (Fr. 3418.35 und Fr. 173.85) betrieben. In den gesamten Akten lässt sich jedoch zu keiner Betreibung bezüglich der in den Zahlungsbefehlen geltend gemachten Forderungsgründe die entsprechenden Belege (beispielsweise Kopien der Originalrechnungen) finden.

Gerade vor dem Hintergrund, dass der Krankenversicherer in seinen Verfügungen und Einspracheentscheiden betreffend ausstehender Prämien und Kostenbeteiligungen nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung der versicherten Person zu einer Geldzahlung fällt, sondern gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden - und somit die direkte Fortsetzung der Betreibung ohne Durchlaufen des Rechtsöffnungsverfahrens nach Art. 80 SchKG zu bewirken - vermag (BGE 119 V 331 f. Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch Erw. 2.1 in fine hievor), ist das Sozialversicherungsgericht verpflichtet, im Rechtsmittelverfahren eine umfassende Kontrolle der geforderten Kostenbeteiligungen vorzunehmen. Weder die blosse Auflistung der Kostenbeteiligungen, wie sie den Akten unter Angabe des Faktura-Datums und der Faktura-Nummer zu entnehmen ist, noch die auf Aufforderung der Vorinstanz durch die SWICA in der Beilage zu ihrem Schreiben vom 30. Juli 2002 eingereichte Zusammenstellung von Leistungsabrechnungen der Familienmitglieder genügt dazu. So wäre es trotz des auf den Leistungsabrechnungen enthaltenen Hinweises auf den jeweiligen Leistungsbringer und Behandlungszeitraum ohne weiteres möglich, dass von einzelnen Rechnungen falsche Zahlen übertragen worden sind oder dass für Leistungen eine Kostenbeteiligung vorgesehen wurde, obwohl eine derartige Pflicht möglicherweise gar nicht bestand (vgl. zur Kostenbeteiligung des Versicherten auch Eugster, a.a.O., S. 186 ff. Rz 342 ff.). Die aktenkundigen Leistungsabrechnungen sind jedenfalls für sich alleine nicht geeignet, im Verwaltungsverfahren nach Art. 79 Abs. 1 SchKG auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts einen rechtsgenüglichen Beweis für Bestand und Umfang der in Betreibung gesetzten Forderungen zu erbringen, damit gestützt darauf die definitive Rechtsöffnung erteilt werden könnte."

 

                                  Su questi aspetti il TFA, in una sentenza del 17 agosto 2005 K 35/05 (di cui un passaggio è riportato in precedenza), si è espresso a proposito del sostrato probatorio necessario per accertare esistenza ed estensione dei crediti oggetto di una procedura esecutiva e per permettere il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito dell'incasso di pretese da partecipazione ai costi. L’Alta Corte ha statuito che, considerato come in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora, malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per partecipazioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande (consid. 3.2.).

 

                                  Da quanto precede discende, alla luce degli obblighi che incombono al Giudice delle assicurazioni sociali in procedure quali quella in discussione (oggetto d’esame nelle considerazioni del punto seguente), che la prova della pretesa dell’assicuratore non è stata portata in maniera adeguata. La documentazione agli atti è, in sé, insufficiente alla luce della giurisprudenza trattandosi di un semplice conteggio di riepilogo assortito da una elencazione. I doc. 2.2 e 2.3 citati non sono adeguati e sufficienti alla luce della giurisprudenza siccome recano le indicazioni di data e fornitore di prestazioni (in termini generici) senza però altro sostrato. L’assicuratore è stato più volte invitato a produrre documentazione (comprovante i suoi crediti), e ciò senza seguito, a dimostrazione (in base al principio della verosimiglianza preponderante che regola l’aspetto probatorio nelle procedure assicurativo sociali) di assenza di prove atte a corroborare il credito.

 

                             9.  Occorre chiedersi, in concreto, quale sia il ruolo del Giudice in queste costellazioni, in altri termini come debba essere espletato il suo obbligo di constatare d’ufficio i fatti, e ciò in particolare alla presenza di un legale (esperto in materia) che patrocina la Cassa. Come certamente noto alle parti, e meglio ai rappresentanti delle stesse che sono giuristi ed avvocati avvezzi al tema, la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (CR LPGA Métral ad art. 61 n. 52 p. 743; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia assoluto ed incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (in questo senso CR LPGA Métral ad art. 61 n. 53 e 54 p. 743; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

Métral (loc. cit., op. cit.), ribadita la relatività del principio inquisitorio, ricorda che il giudice cantonale non parte da zero nell’accertamento dei fatti, ma si fonda su di una decisione (formale seguita da una decisione resa su opposizione) e si basa sul dossier, che trova il fondamento giuridico nella LPGA, trasmessogli dall’assicuratore sociale. Prima di qualsiasi altra misura istruttoria il giudice farà quindi riferimento al dossier dell’assicuratore. Solo a fronte di dubbi relativi ai fatti constatati nella decisione o se confrontato con la necessità di completare questi fatti, con riferimento alla motivazione del ricorso e del dossier dell’autorità convenuta (in questo senso: DTF 129 V 245 consid. 3.1. e 110 V 40 consid. 4a), provvederà a colmare le lacune. La dottrina (Métral, op. cit., n. 53) ricorda come il dovere d’esaminare d’ufficio i fatti è, in questo contesto: “limité par celui de la partie recourante d’alléguer les faits déterminants et de motiver son recours”, ossia il c.d. “Rügenprinzip”. Spetta al giudice una valutazione in questo senso, ossia ritenere il dossier completo o procedere mediante accertamenti istruttori, soprattutto in “absence de tout grief sur ce point dans l’acte de recours” sempre Métral (op. cit., loc. cit.) rammenta che:

 

" Même en l’absence de grief de la partie recourante sur les constatations de fait et l’instruction en procédure administrative, un complément d’instruction doit être ordonné d’office au moins dans les cas où la lacune ressort clairement du dossier et dans lesquals il est probable qu’un complétement d’instruction aurait une influence notable sur l’issue du litige”.  

 

Quindi il Tribunale delle assicurazioni deve esaminare la fattispecie d’ufficio, senza essere vincolata dai motivi invocati dalle parti, potendo ammettere o respingere un ricorso indipendentemente dalle censure ricorsuali addotte o dalle ragioni considerate dalla Cassa (cfr. anche STFA del 5 gennaio 1999 nella causa M., inc. H 217/97 e conseguente STCA del 27 gennaio 2005, inc. 30.2004.49, nelle quali malgrado i ricorrenti avessero rinunciato, in ambito di condono, a rivendicare la condizione dell’onere troppo grave, si è entrati nel merito dell’impugnativa), e potendo accordare più di quanto chiede l’assicurato. In questo contesto, come i rappresentanti delle parti sanno, il giudice può procedere, laddove necessario, ad accertamenti e ciò, sempre, con il concorso delle parti. Questo obbligo di collaborazione all’istruzione consiste, anzitutto, nell’obbligo di produrre gli elementi probatori, prove necessarie alla luce della natura del litigio e dei fatti invocati, con il corollario del “risque de supporter les conséquences de l’absence de preuve”, in questo senso anche DTF 125 V 193.

 

Come rammenta la già citata STFA K35/05 del 17 agosto 2005:

 

" secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito dall'art. 47 (recte: 46), di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.

 

                                  Nel medesimo giudizio l’Alta Corte ha poi specificato che:

 

" … il principio inquisitorio … obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid. 3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere concepito nella misura in cui, in mancanza di prove ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intende dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (consid. 4.1 non pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa regola trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come verosimile - un giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare - l'esistenza di un fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).”

 

 

10. Alla luce di quanto precede occorre qui evidenziare come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, con lo scritto del 17 agosto 2023 (doc. XX), abbia specificatamente reso attento l’assicuratore, anche in assenza di contestazioni precise da parte dell’assicurato relativa ai fatti ritenuti nella decisione resa su opposizione, ed a fronte di argomenti quali quelli fatti valere dal signor RI 1 in concreto, alla necessità di produrre gli elementi probatori necessari a comprovare l’effettività del proprio credito. Il giudice delegato, e questo senza procedere ad allestire un elenco dettagliato e preciso dei documenti necessari alla luce del loro numero e della qualità del destinatario della richiesta, ossia un avvocato professionista indipendente esperto in materia, ha rilevato come – data la natura della procedura (condanna a prestazione pecuniaria, rigetto dell’opposizione interposta al PE, carico di spese amministrative e di diffida) – era obbligo della Cassa di comprovare i suoi crediti anche in assenza di contestazione da parte dell’assicurato. Il Giudice delegato ha quindi chiesto, non solo il generico invio del dossier con il doc. XII il 19 maggio 2023, ma il successivo 30 giugno 2023, con il doc. XVI, ha invitato le parti al completamento del dossier con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per “la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati”. Vista l’assenza di reazione da parte, in particolare, della Cassa, il giudice (rivolgendosi al suo patrocinatore) ha scritto la lettera doc. XX in cui, rammentato il contenuto della giurisprudenza più sopra citata, ha ricordato a CO 1 l’obbligo di comprovare i suoi crediti, che il giudice deve verificare puntualmente, chiedendo quindi di verificare “se le prove fornite siano complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati … per premi, partecipazioni e spese amministrative” con concessione di un termine adeguato (e poi prorogato a domanda del patrocinatore di CO 1) “per dare eventuale seguito alla trasmissione di nuovi elementi e dare seguito a questa mia, e trasmettere quanto eventualmente ancora in possesso della Cassa per comprovare i suoi crediti … per completare l’istruttoria …”. L’assicuratore non ha prodotto altro che pagine di confuse liste di numeri di nessuna utilità pratica (doc. XXV allegati 3.1, 12 fogli [fronte retro] consistenti in fogli excel e stampe da computer). L’invito alla Cassa a dimostrare i suoi crediti non ha condotto a produrre documenti utili (fatture mediche o farmaceutiche per le partecipazioni, condizioni assicurative in cui sia prevista la possibilità di prelevare spese amministrative e di diffida, e la loro quantificazione stabilita nelle stesse …). Contrariamente a quanto avvenuto nella STFA K 35/05 citata, il TCA ha qui dato alle parti (compresa la parte ricorrente che ha ricevuto copia dello scritto XX per eventualmente darvi adeguato seguito) più opportunità e occasioni di produrre quanto necessario, e l’invito specifico a comprovare i crediti dell’assicuratore non ha avuto seguito. Ne viene che la “Beweislosigkeit” con cui si è oggi confrontati deve comportare la mancata conferma, su più punti, della decisione impugnata. Come indicato in precedenza, dunque, i premi richiesti a RI 1 vanno ammessi limitatamente agli importi indicati in precedenza, mentre per le partecipazioni non può essere imposto nulla all’assicurato.

 

                           11.  Il ricorrente contesta il debito nei confronti della Cassa siccome ritiene che lo stesso debba essere compensato con un credito di ben maggiore importo che egli vanta nei confronti della Cassa. A comprova di tale credito il signor RI 1, tramite il proprio legale, ha elencato una serie di cifre pagate all’assicuratore ed ha prodotto documentazione l’11 luglio 2023 (doc. XVIII/1) trasmessa al patrocinatore dell’assicuratore. A questo proposito occorre evidenziare come, in diritto, non sia possibile all’assicurato compensare un suo debito (per premi e partecipazione ai costi) con un credito preteso nei confronti della Cassa (tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente dall’assicuratore). Il Tribunale federale è stato più volte chiamato a decidere in merito al tema della compensazione tra pretese dell’assicuratore e quelle dell’assicurato ed ha sviluppato una giurisprudenza alla quale attenersi. In un giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110 V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è espressa come segue:

 

" Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124).

(…)

3. (…) In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft organisiert war. Das Gericht erachtete die Verrechnung durch den Versicherten hier als zulässig, weil sich die Kasse als Genossenschaft nicht auf Art. 125 Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des Urteils).

Diese unterschiedliche Handhabung der Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber einer privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse sowohl zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die letzteren überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines Versicherungsverhältnisses darf nicht von der Organisationsform der Kasse abhängen.

Wie bereits dargelegt, ist in den meisten Sozialversicherungsgesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht geregelt. Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung eingeräumt; die gesetzlichen Formulierungen schließen ein Verrechnungsrecht des Versicherten aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin, dass nur die Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und hoheitlich über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5 VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung des Verrechnungsrechtes an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die Krankenversicherung zu gelten. Würde man in diesem Bereich das Verrechnungsrecht auch dem Versicherten zugestehen, so hätte es dieser in der Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen, welche Kassenleistungen er für richtig hält, und damit die Krankenkasse zu veranlassen, eine Beitragsverfügung zu erlassen, bei der die Beiträge an sich gar nicht streitig sind, sondern eben die Leistungen. Zudem liegt es im Interesse der Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts, auch in der Krankenversicherung das Recht zur Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen und privaten - Krankenkassen einzuräumen. In diesem Sinne ist die bisherige Rechtsprechung zu ändern.”

 

                                  In un giudizio reso in italiano (K 114/03 del 22 luglio 2005 consid. 6.6. e seguenti) l’Alta Corte ha ribadito come la legge non disciplini espressamente l'istituto della compensazione (Jean-Louis Duc: Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et suspension du droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre de la LAMal, in: Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 468-469) confermando che, secondo dottrina e giurisprudenza, la compensazione di due reciproche pretese rappresenta un principio generale che nel diritto civile è espressamente ancorato agli art. 120 segg. CO (DTF 110 V 185 consid. 2; sentenza del 28 giugno 2004 in re W., B 76/03, consid. 2.2.1). Come evoca il TF nel giudizio citato:

 

" Per l'art. 120 CO, quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (cpv. 1). Per il capoverso 2, il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. (cpv. 3). A mente dell'art. 124 CO, che disciplina gli effetti della compensazione, la stessa non vi è se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla (cpv. 1). I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili (cpv. 2). Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali (cpv. 3). Il citato principio si applica anche nel diritto amministrativo; riservate disposizioni speciali, pretese e contro pretese di cittadino e Stato possono quindi in linea di massima essere compensate. Esso vale anche nel diritto federale delle assicurazioni sociali, e ciò pure nel caso in cui non è previsto espressamente (… DTF 110 V 185 consid. 2 e sentenza del 28 giugno 2004 in re W. consid. 2.2.1).

(...) In ambito LAMI era permesso procedere tramite compensazione, tuttavia solo da parte della cassa malati, al fine di compensare premi rimasti impagati con prestazioni dovute in favore dell'assicurato (DTF 110 V 183; sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00, consid. 2; si veda anche Kündig, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, tesi Berna 1960, pag. 89-91).

Precedentemente all'emanazione della sentenza pubblicata in DTF 110 V 183 la compensazione era considerata ammissibile per le casse malati private, mentre per quanto riguardava quelle di diritto pubblico si applicava l'art. 125 cifra 3 CO. A motivazione del cambiamento di giurisprudenza questa Corte aveva addotto che in altri ambiti delle assicurazioni sociali la compensazione era prevista espressamente, ma era ammissibile solo da parte dell'amministrazione, perché disponeva del potere decisionale. Di conseguenza, ai fini di procedere ad un'unificazione dei vari settori delle assicurazioni sociali, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione malattia, le casse, sia pubbliche che private, potevano procedere alla compensazione, non tuttavia gli assicurati. Quale ulteriore motivo a favore di questa soluzione era stato addotto il fatto che, tramite la compensazione, l'assicurato avrebbe potuto determinare quale prestazione dovuta dalla Cassa riteneva corretta, inducendo in tal modo quest'ultima ad emanare una decisione contributiva, quando in realtà non erano i contributi, bensì le prestazioni ad essere contestate (DTF 110 V 186).”

 

                                  Nel giudizio evocato il TF rammenta ancora come:

 

" In RAMI 1992 no. K 896 pag. 138 inoltre questa Corte ha rifiutato di ammettere la possibilità, da parte di un assicurato, di compensare contributi dovuti con prestazioni, in quel caso indennità per perdita di guadagno, richiamando il principio della mutualità, e meglio del mantenimento di un'equivalenza tra prestazioni da un lato e contributi dall'altro, rispettivamente della garanzia che tutti gli assicurati beneficiassero, alle medesime condizioni, dei medesimi vantaggi. Secondo questa Corte la possibilità di imputare contributi non pagati su prestazioni dovute avrebbe favorito gli assicurati incapaci al lavoro, che avrebbero potuto mantenere la copertura assicurativa grazie alla compensazione - altrimenti in caso di mancato pagamento dei premi essa veniva infatti meno, non essendo possibile un pagamento retroattivo - rispetto agli assicurati sani (pag. 139 consid. 3b). Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 331 infine questa Corte ha nuovamente lasciato irrisolto il tema di sapere se al ricorrente fosse consentito estinguere un proprio debito invocando la compensazione (pag. 334 consid. 4). (…) In ambito LAMal, in cui non è prevista alcuna norma in tal senso, la questione non è stata finora risolta da questa Corte (cfr. sentenze del 6 agosto 2004 in re F., K 1/04, del 2 dicembre 2003 in re A., K 21/02, del 25 febbraio 2000 in re R., K 56/99, del 18 novembre 1999 in re A., K 184/98, e del 26 ottobre 1999 in re S., K 156/98).

 

6.4 Nel Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 viene unicamente precisato che gli assicuratori devono far valere le proprie pretese anche per mezzo della compensazione (FF 1992 I pag. 113 all'art. 4). Il legislatore ha quindi considerato di principio ammissibile, come in ambito LAMI, far capo a questo istituto, per lo meno per quanto riguarda gli assicuratori malattia. Nulla vien detto per contro circa la possibilità di procedere in tal senso da parte degli assicurati.

 

6.5 Neppure la dottrina prende chiara posizione sul tema, limitandosi a rinviare alla sentenza pubblicata in DTF 122 V 331, secondo cui si intravvederebbe una possibilità di apertura in favore degli assicurati (Eugster, op. cit., pag. 114 cifra marg. 225; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1042-1043; si veda tuttavia anche Duc, Recueil, pag. 468/470).

 

6.6 In data 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, il cui scopo è quello di coordinare questo settore del diritto, definendo tra l'altro principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali (art. 1 lett. a LPGA). Essa si applica alla LAMal in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAMal (art. 2 LPGA).

Per quel che concerne la compensazione, va rilevato che detto istituto, indicato quale "multilaterale" (concernente cioè tutti i rami delle assicurazioni sociali considerati dalla legge e tutti i crediti corrispondenti), era previsto all'art. 34 del progetto di legge (FF 1991 II 249), il cui tenore, proposto dal Consiglio degli Stati, era il seguente: "L'assicuratore sociale può compensare le prestazioni pecuniarie di cui è debitore con i crediti che egli stesso o un altro assicuratore sociale deriva dai rapporti assicurativi con l'assicurato. Rimane garantito il minimo esistenziale secondo la legislazione sull'esecuzione e fallimento".

La Commissione del Consiglio nazionale, tuttavia, non contestando il principio della compensazione, ne ha proposto lo stralcio, che è stato accettato, adducendo che in molte assicurazioni debitori dei premi e assicurati non sono identici (come per esempio nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e in quella contro la disoccupazione); di conseguenza non sarebbe tollerabile che l'assicuratore riduca le prestazioni all'assicurato poiché ad esempio il datore di lavoro non ha ancora pagato i premi. La Commissione ha pertanto concluso che la questione della compensazione esulava da un'armonizzazione e che, quindi, ogni ambito delle assicurazioni sociali doveva determinare una propria soluzione (FF 1999 IV 3952; vedi pure DTF 125 V 323 e Kieser, op. cit., note preliminari, pag. 13 n 22).

                               

                                  In questo giudizio il Tribunale federale ha quindi evidenziato come la questione dell'ammissibilità della compensazione andasse risolta settorialmente, ed ha, conseguentemente, esaminato se i motivi addotti in ambito LAMI, per escludere la possibilità di compensare, da parte degli assicurati, prestazioni con contributi non pagati fossero ulteriormente attuali, anche sotto l’egida della LAMal che ha tra l'altro introdotto l'assicurazione malattia obbligatoria. L’Alta Corte ha quindi evidenziato (consid. 8) che:

 

" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito (…) che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).”

 

                                  L’Alta Corte ha quindi deciso, per la prima volta in applicazione della LAMal, che la giurisprudenza menzionata dovesse essere:

 

" (…) mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell'assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.”

 

                                  Va qui ricordato come, il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della OAMal per cui:

 

" Art. 105b Procedura di diffida

1In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

 

Art. 105c Esclusione della compensazione

Gli assicuratori non possono compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

 

                                  Su questi temi si veda anche Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656. In un recente giudizio (STF 9C_317/2019 del 24 settembre 2019 il TF ha considerato come:

 

" Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann aus dieser Verordnungsvorschrift nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass es ihm als Versicherungsnehmer erlaubt sei, seine Ansprüche zu verrechnen. Vielmehr ist insofern von einem qualifizierten Schweigen des Verordnungsgebers auszugehen, da es einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht, dass gleichartige und fällige Geldforderungen zwischen den gleichen Rechtsträgern verrechenbar sind, sofern dies nicht durch besondere gesetzliche Regelungen ausgeschlossen ist (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135 mit Hinwiesen; Urteil 2C_589/2011 vom 17. November 2011 E. 3.3).”

 

L’assenza di possibilità per l’assicurato di compensare suoi debiti, specie per premi, con pretesi crediti nei confronti dell’assicuratore malattie, è costantemente confermata dalla giurisprudenza (STF 9C_723/2018 dell’8 novembre 2018 che richiama un precedente giudizio del 4 giugno 2009 STF 9C_379/2009; si veda ancora la giurisprudenza evocata da Gebhard Eugster in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. ed., Schulthess Juristische Medien AG, 2018, p.178). Alla luce di questa costante prassi giudiziaria, specialmente dove un credito dell’assicurato non sia ammesso dall’assicuratore, non è data la possibilità di compensare premi, in sé non contestati come in concreto, con pretese vantate nei confronti della Cassa. Da quanto precede la compensazione invocata dal ricorrente e sostenuta dal suo legale, non può assolutamente essere ammessa, a prescindere dall’esistenza o meno di un credito effettivo del ricorrente nei confronti dell’assicuratore.

 

                           12.  L’assicuratore reclama CHF 180 per diffide e CHF 80 per le spese di elaborazione delle pratiche. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

                                  In concreto l’assicuratore, patrocinato da un avvocato avvezzo alla materia, non ha prodotto a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni (contrariamente a quanto ad esempio fatto nell’incarto 36.2022.24 citato in precedenza) alcuna condizione d’assicurazione, nessuna disposizione generale sui diritti e obblighi dell’assicurato. Non è quindi comprovato adeguatamente il diritto della Cassa di percepire tali spese.

 

                                  Si ribadisce che, alla Cassa (tramite il patrocinatore) è stata rivolta la richiesta di consegnare l’intero incarto datata 19 maggio 2023 (doc. XII), seguita dall’invito a produrre eventuali ulteriori mezzi di prova non consegnati in precedenza (del 30 giugno 2023, doc. XVI). Alla luce delle carenze probatorie del dossier prodotto, al patrocinatore della Cassa è stata trasmessa la sollecitazione a completare l’asse probatorio (lacunoso) con scritto del 17 agosto 2023 (doc. XX). Nuovamente si ricorda che, questa lettera, rammentata la natura della procedura, con richiamo dell’art. 79 LEF, l’obbligo per l’assicuratore di comprovare i suoi crediti, quello del Giudice di verificare (anche dove non contestati) i medesimi crediti vantati dall’assicuratore per pronunciare il rigetto di un’opposizione a un PE con la eventuale conferma di una decisione resa su opposizione. Lo scritto del TCA invita CO 1 a verificare la completezza delle prove prodotte, per dimostrare adeguatamente i crediti vantati per premi, partecipazioni e spese amministrative. Il rappresentante dell’assicuratore non ha trasmesso nulla di utile, tale lacuna si ripercuote sull’assicuratore. Non è stata quindi dimostrata adeguatamente la possibilità per la Cassa di prelevare spese di natura amministrativa, che la stessa sia prevista e concessa all’assicuratore dal proprio regolamento o dalle condizioni assicurative vincolanti il signor RI 1 (la stessa amministrazione indica infatti appartenenza a CO 1 da parte del signor RI 1 da anni, sin dagli anni ottanta). Per questa ragione la pretesa dell’assicuratore va respinta, questo nonostante quanto indicato genericamente nella decisione su opposizione al punto 4 a pagina 2, che non ha trovato conferma mediante la consegna agli atti delle condizioni d’assicurazione. L’affermazione contenuta nella decisione su opposizione non è infatti sufficiente. Va poi evidenziato che le spese esposte, anche se il loro carico all’assicurato ricorrente fosse stato possibile, non sarebbero state confermate nel loro ammontare. Da un lato gli atti prodotti contemplano 4 diffide (doc. 7.2 e 7.4., coeve e inviate con un unico scritto; doc. 9.2, 12.2 e 14.1). La diffida per la partecipazione ai costi non potrebbe essere ritenuta, in assenza di diritto a pretendere detto importo (v. sopra), così come una spesa amministrativa per la diffida. Le spese amministrative complessive (CHF 260) sarebbero in ogni modo state sproporzionate all’importanza del credito ed agli sforzi della Cassa.

 

                           13.  Con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti, e questo a partire dal 16 ottobre 2019. Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% annuo. Ne segue che il prelevamento degli interessi di mora va confermato, ma non nelle modalità e per il periodo ritenuti dalla Cassa. Gli interessi sono postulati dal 16 ottobre 2019 per i premi di settembre e ottobre 2019, ma non possono essere esatti sull’intera somma dei premi pretesi siccome i premi di novembre e dicembre 2019 non ancora giunti a maturazione in quel momento. Sui premi 09.2019 e 10.2019 (da cui deve essere dedotta la differenza tra i premi effettivi del periodo e la pretesa riconosciuta qui pari a CHF 4'272 – 3'798,25 = 473,75) ossia su CHF 1'662,25 (CHF 534 x 4 – 473,25) va riconosciuto un interesse al 5% e questo per il periodo corrente dal 16 ottobre al 31 ottobre 2019. Per il periodo corrente dal 1° novembre 2019 (scadenza dei premi di novembre 2019) ed il 30 novembre 2019 l’interesse del 5% è da riconoscere sull’importo di CHF 2'730,25 (CHF 1662,25 + [2 X CHF 534]), mentre dal 1. dicembre 2019 è dovuto un interesse al 5% sulla somma piena dei premi non pagati, ossia CHF 3'798,25 (CHF 2’730.25 + [2x CHF 534]).

 

                           14.  Sulla scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto. Il debito dell’assicurato qui ricorrente stabilito in CHF 3'798,25. Sull’importo dei premi dovuti gli interessi come specificati in coda al punto precedente. Non sono dovute invece spese amministrative e partecipazioni ai costi di malattia.

 

                                  Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, deve vedersi riconoscere, a carico dell’assicuratore, ripetibili ridotte, siccome patrocinato. L’importo delle ripetibili ridotte può qui essere cifrato in CHF 300 alla luce dell’esito della procedura.

 

                           15.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso 13 marzo 2023 è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                                  1.1. RI 1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore CO 1, __________, l’importo per premi da settembre a dicembre 2019 di CHF 3'798,25.

 

                                  1.2. Sui premi dovuti è dovuto un interesse al 5% calcolato come segue:

 

            1.2.1. Sull’importo di CHF 1'662,25 per il periodo corrente dal 16 ottobre al 31 ottobre 2019.

 

            1.2.2. Sull’importo di CHF 2'730,25 per il periodo corrente dal 1. novembre 2019 ed il 30 novembre 2019.

 

            1.2.3. Sull’importo di CHF 3'798,25 dal 1. dicembre 2019.

 

                                  1.3. Per gl’importi di cui sub. 1.1 e 1.2. è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ spiccato il 25 maggio 2020.

 

                             2.  Non sono prelevate tasse e spese. CO 1, __________, è condannata a versare all’assicurato ricorrente l’importo di CHF 300 a titolo di ripetibili parziali.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti