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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 giugno 2024 formulato da
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RI 1 rappr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione su reclamo del 22 maggio 2024 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1964, cittadina svizzera, divorziata e domiciliata a __________, è assicurata (dal 2009) presso __________ per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie in base alla LAMal.
Mediante modulo trasmesso il 25 febbraio 2023 alla Cassa cantonale di compensazione, e pervenuto alla stessa il 28 febbraio 2023, l’assicurata ha domandato di essere posta al beneficio della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (doc. 1). Con invio di posta elettronica datato 28 febbraio 2023, l’assicurata ha spedito all’amministrazione la documentazione che pone alla base della sua richiesta ossia l’attestazione della Cassa cantonale di compensazione relativa ai contributi versati per conto dell’assicurata nel corso del 2022, l’attestazione fiscale di __________ per l’anno 2022 (premi, partecipazioni e costi non coperti), un estratto bancario di __________ per il periodo dal gennaio al 7 marzo 2023 e l’attestazione relativa al canone di locazione (__________). L’assicurata ha pure trasmesso la tassazione 2020 (per l’IC è indicato un reddito complessivo di CHF 37'840 mentre la sostanza complessiva assomma a CHF 58'000).
Con decisione del 30 giugno 2023 la domanda è stata respinta (doc. 2). Il provvedimento è stato avversato dall’assicurata mediante scritto 12 luglio 2023 (doc. 3) con cui la signora RI 1 rileva assenza di un preciso calcolo, importanti spese a suo carico e redditi contenuti. Il successivo 26 ottobre 2023 (doc. 4) RI 1 ha sollecitato la Cassa a trasmetterle i calcoli svolti posti alla base della negazione del diritto alla riduzione dei premi (RIPAM) 2023, allegando una serie di documenti attestanti le spese recenti che essa ha sostenuto (spese di natura medica).
Mediante scritto 2 novembre 2023 (doc. 5) la Cassa ha motivato il provvedimento adottato il precedente 30 giugno 2023, essa ha considerato un reddito disponibile di CHF 34'780, superiore al limite che consente il riconoscimento dell’aiuto sociale pari a CHF 33'704,10.
1.2. Il 6 dicembre 2023 (doc. 6) RI 1 si è opposta alla decisione, confermando in maniera implicita il suo precedente reclamo del 12 luglio 2023, indicando una riduzione importante della sostanza (da CHF 58'000 a CHF 44'000), e di avere contratto un debito di CHF 9'657,51 con interessi passivi versati per CHF 702,63. Al suo scritto l’assicurata ha annesso un’attestazione di __________ relativa agli interessi passivi maturati nel corso del 2022, la tassazione 2020 per l’IC (reddito imponibile CHF 28'100 e sostanza CHF 58'000) rispettivamente 2022 (reddito imponibile CHF 27'000 e sostanza CHF 44'000). L’assicurata è quindi stata invitata dalla Cassa a prendere contatto telefonico con la funzionaria competente (doc. 7 del 23 febbraio 2024), ciò che è avvenuto il 29 febbraio 2024 (doc. 8). L’annotazione della persona responsabile in seno alla Cassa specifica che all’assicurata è stato “spiegato …(e) informata che anche simulando un eventuale calcolo su situazione più recente la RIPAM sarebbe sempre respinta … non richiede una risposta scritta”.
1.3. Con messaggio di posta elettronica del 29 febbraio 2024 (doc. 9) l’assicurata ha domandato l’emanazione della decisione su reclamo. Via messaggio di posta elettronica del successivo 14 marzo 2023 l’addetta agli assicurati della Cassa ha chiesto alla reclamante di trasmetterle copia del calcolo dell’imponibile 2021 e 2022 per la determinazione del diritto alla RIPAM 2023 e 2024 (doc. 10), ciò che l’assicurata ha fatto il 15 marzo 2024 (doc. 11). Il calcolo dell’imponibile 2021 indica redditi complessivi per CHF 38'080 e sostanza cifrata in CHF 44'469, il calcolo dell’imponibile 2022 indica redditi per CHF 38'080 e sostanza cifrata in CHF 44'035. Il 7 maggio 2024 l’assicurata ha trasmesso alla Cassa anche la decisione di tassazione 2023, da cui emergono redditi complessivi per CHF 39'064 ed una sostanza netta di CHF 27'263 (doc. 12).
Il 22 maggio 2024 l’amministrazione ha emanato la decisione su reclamo con cui ha negato la RIPAM 2023 confermando la decisione del precedente 30 giugno 2023.
1.4. Il 26 giugno 2024 (doc. I) RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro detto provvedimento, ribadendo i limiti del suo reddito, indicando significativa riduzione della sua sostanza tra la tassazione applicabile del 2020 e quella dell’anno di riferimento. Essa segnala di pagare ratealmente i premi dell’assicuratore malattia arretrati, evidenziando le sue difficoltà economiche (importi dei premi, del canone di locazione, spese mediche, ecc.).
1.5. Il 28 giugno 2024 l’atto è stato notificato alla Cassa (doc. II) che, con osservazioni 10 luglio 2024 (doc. III), ha chiesto la conferma della decisione impugnata senza apportare nuovi elementi. Alla risposta è stato annesso l’intero incarto RIPAM 2023 relativo alla qui ricorrente. La risposta è stata notificata alla signora RI 1 con l’assegnazione del termine per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. IV dell’11 luglio 2024). L’assicurata, che si è rivolta il 22 luglio 2024 all’avv. __________ incaricandola di patrocinarla (doc. V/1), ha inoltrato una “replica” il 21 agosto 2024 (doc. V), e ciò anche se il Giudice delegato non ha ordinato un ulteriore scambio di allegati (art. 8 Lptca). Nelle sue osservazioni (doc. V) l’assicurata ribadisce gli argomenti già sollevati in precedenza, evidenziando la diminuzione della sostanza intervenuta, come rilevabile dalla decisione di tassazione dell’anno di riferimento (2020) rispetto all’ultima tassazione disponibile (2023), e postula l’accoglimento del ricorso.
Più specificatamente la patrocinatrice della ricorrente evidenzia come i dati della sostanza debbano essere dedotti dalle decisioni di tassazione (art. 30 LCAMal e art. 14 RegLCAMal) contestando implicitamente il fatto che l’amministrazione non abbia computato il valore dell’autovettura nella sua determinazione, valore diminuito nel tempo.
Invitata a prendere posizione in merito il 22 agosto 2024 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha segnalato che “non risulta una diminuzione dei valori di sostanza di almeno CHF 10'000, … Per la verifica della condizione la Cassa ha confrontato unicamente le voci <titoli e capitali>, <numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi> mentre … la voce <veicoli a motore> non è stata considerata trattandosi di deprezzamento”.
L’atto è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 3 settembre 2024. Non sono state acquisite ulteriori prove.
considerato in diritto
in ordine
2.1. In base all’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016).
Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere emessa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale emanata dalla Cassa che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato.
2.2. Come evocato nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024, alla procedura qui all’esame non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”.
2.3. In concreto il ricorso è formulato avverso una decisione emessa su reclamo da parte dell’amministrazione competente. Il gravame è tempestivo siccome consegnato alla posta il 26 giugno 2024 a fronte della decisione su reclamo emessa il 22 maggio 2024. La Cassa (doc. III) ritiene data la tempestività ragionando sui termini che la giurisprudenza avrebbe indicato come ritenibili in caso di notifica delle decisioni a mezzo posta B (“la giurisprudenza ha considerato che nei casi in cui la decisione viene trasmessa dall’autorità per posta B, come in ambito di RIPAM, l’invio è considerato recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato”). A sostegno di tale assunto è posta la STFA C 212/00 in cui la fattispecie era però ben diversa. Si trattava, in quel caso, di sapere (in assenza di conservazione della busta d’invio del reclamo dell’assicurato da parte dell’amministrazione) quando questi avesse impostato il suo scritto (pervenuto alla Cassa). In concreto invece una decisione su reclamo è stata notificata per posta B dall’amministrazione, alla quale incombe la prova dell’intimazione del provvedimento e della data in cui la stessa è avvenuta, in caso di controversia.
Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza, l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica. L’amministrazione deve quindi stabilire la circostanza dell’avvenuta consegna o del ritiro di un invio e ciò perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che, se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione per mezzo di invio postale normale (posta A o B) non consente, in genere, di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario (e la data di ricezione); la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46). La conclusione cui perviene la Cassa in merito alla tempestività del gravame si fonda quindi su un ragionamento errato. La tempestività (che, in concreto, poteva essere dubbia alla luce delle date recate dal provvedimento impugnato, 22 maggio 2024, e dal ricorso, 26 giugno 2024) non è stata posta in discussione dall’amministrazione siccome la medesima ha trasmesso la decisione per posta B e non è in grado di dimostrarne il giorno del ricevimento. Ne viene che il ricorso deve essere ritenuto tempestivo.
nel merito
2.4. Oggetto dell’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza della decisione emanata su reclamo il 22 maggio 2024 dalla Cassa cantonale di compensazione, che ha negato alla ricorrente il diritto alla RIPAM 2023 per il superamento dei limiti di reddito che consentono l’aiuto sociale.
2.5. Nella recente prassi di questa Corte, esposta da ultimo nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024, nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e in altri giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, per tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e 36.2023.25 del 27 novembre 2023, sono stati evocati i capisaldi della materia qui oggetto del contendere che, nel 2012 prima e quindi nel 2015, ha subito, per volontà del legislatore cantonale, radicali modifiche rispetto ai precedenti paradigmi. Il legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, sostanzialmente nuovo, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato lacune e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, tesi citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto, l’esecutivo prima ed il Parlamento poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono a conseguire dunque una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e ad evitare “gli effetti indesiderati” del metodo precedente oltre che a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
2.6. Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del diritto federale (Ranzanici, tesi citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3 e DTF 149 I 172 consid. 5.). Il Cantone non è competente solo per fissare le procedure ma decide anche il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Nella DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA 36.2023.3 dello scorso 14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024) osservando come:
" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung - nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Der Bundesgesetzgeber hat sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999 815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7. September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005 6029 ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen" gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG zu verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen" gemäss Art. 65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den parlamentarischen Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung des KVG vom 17. März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die Kantone für untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens 80 %, statt wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf hingewiesen, dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff "untere und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)”
2.7. In Ticino, con le norme introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.8. Tra i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’uso dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici, tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e giurisprudenza ivi citata). Come si dirà più avanti l’amministrazione può distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal).
2.9. Come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e 36.2024.2 del 3 giugno 2024) il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna). È importante qui sottolineare che lo scopo ricercato dal legislatore con l’adozione del diritto in vigore dal 2012 e poi con le modifiche del 2015, era il reperimento di un reddito disponibile operativo che determini la reale capacità economica degli assicurati.
Per quanto attiene la sostanza la stessa forma una componente che deve essere inserita nel calcolo alla luce della sua importanza e dell’incidenza sul citato reddito operativo. Poco importa l’origine della medesima (se ereditata e detenuta attraverso una CE, se frutto di donazioni o vincite rispettivamente se frutto del risparmio accumulato, se si tratti di sostanza mobiliare o immobiliare e la conseguente forma: azioni, obbligazioni, depositi rispettivamente immobili costituenti residenze primarie, secondarie, superfici non edificabili, boschi, pascoli ecc.) la sostanza deve essere computata (in questo senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c. 2.12.), anche se non è goduta o sfruttata adeguatamente rispettivamente come il mercato consentirebbe (locata o messa a disposizione di terzi mediante versamento di un canone; ceduta, venduta, gravata) come giudicato nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 in cui una postulante la RIPAM contestava il computo della sua residenza primaria siccome non goduta a seguito del suo ricovero in una casa anziani.
Va ribadito qui (cfr. STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 e STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023) come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) debba applicare la decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle sentenze appena citate e nelle STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:
" … per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali."
Come evocato in particolare nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 il tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerosi giudizi di questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA 36.2003.91 del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi, ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS.
" Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi erano già stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA 36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:
" Questa prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata.”
2.10. Come indicato in precedenza l’amministrazione può prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione, sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.11. Per il rilievo nel caso concreto, viste le motivazioni della ricorrente ribadite dalla sua patrocinatrice con l’atto del 21 agosto 2024 (doc. V) e le scelte operate dalla Cassa in tema, va evidenziato che tra le ipotesi ritenute dall’art. 14 cpv. 2 RegLCAMal vi è l’aumento o la diminuzione della sostanza, considerato un importo minimo di variazione di CHF 10'000.
Importante per il caso in discussione è la modalità di computo della sostanza e la sua composizione.
La norma ha il seguente testo:
" Su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:
(…)
e) diminuzione di almeno 10’000.- franchi dei valori di sostanza, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;”
La norma prevede ulteriormente che:
" 3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
Concretamente, a domanda della persona (o dell’unità di riferimento) assicurata, il RDS è determinato al di fuori dei parametri fiscali se la sostanza (oggetto d’interesse nella fattispecie) è stata consumata da parte dell’assicurato per i bisogni legati al suo sostentamento e quindi per le proprie necessità, con esclusione, ad esempio, di mutui a terzi non resi, o di consumo senza essere in grado di giustificare la sorte del danaro, rispettivamente sperpero delle risorse, od ancora di consumo della sostanza non destinato alle necessità primarie proprie e quindi necessità non primarie o non proprie.
2.12. Prima di esporre le ulteriori condizioni legali che consentono all’amministrazione di riconoscere una riduzione del premio LAMal, occorre quindi entrare nel merito delle contestazioni della ricorrente relative al consumo della sua sostanza (sul tema si vedano in particolare la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 consid. 2.11 e 2.12 [riferito al precedente tenore del RegLCAMal], e la STCA 36.2017.69 del 3 ottobre 2017 dove la sostanza ritenuta nella tassazione successiva a quella di riferimento era diminuita in maniera sensibile [50%]).
In concreto l’assicurata sostiene di avere subito una diminuzione della sostanza. La sostanza fissata nella tassazione 2020 (anno di computo), è superiore a quella ritenuta nella tassazione 2023, e questo per un importo superiore ai CHF 10'000 (così come dettagliatamente argomentato dalla patrocinatrice [doc. V, pag. 3 e 4]). Dal canto suo la Cassa ha invece ritenuto una somma di consumo da considerare a norma del RegLCAMal, inferiore ai CHF 10'000 siccome non computabile il deprezzamento del veicolo a motore.
Nel doc. 8 l’amministrazione annota il seguente appunto:
" 23.02.2024-sip: inviato presa di contatto.
® comunicare che il nostro calcolo è corretto, non possiamo ricalcolare aggiungendo gli IP contratti dopo l’anno 2020.
La diminuzione dei risparmi non è data, nella NT 2020 i risparmi ammontavano a fr. 8'801.-.”
Il dato è contestato dall’assicurata che più volte ha evidenziato la differenza tra la sostanza stabilita nella tassazione di riferimento e quella considerata nella tassazione 2022 rispettivamente quella successivamente accertata del 2023 (decisione di tassazione richiesta dalla Cassa). La sostanza stabilita dall’UT competente nella tassazione 2021 (doc. 12) è di complessivi CHF 44'469 (CHF 4'469 titoli e capitali; numerario CHF 20'000, veicoli a motore CHF 20'000); nel 2022 muta unicamente l’importo dei titoli e capitali che diminuisce a CHF 4'035, complessivamente la sostanza assomma a CHF 44'035. La sostanza ritenuta nella decisione di tassazione relativa all’anno (di riferimento) 2020 è, invece, così composta: Titoli e capitali CHF 8'801, numerario e ecc. CHF 20'000, veicoli CHF 30'000.
2.13. Nella decisione di tassazione relativa all’anno 2023, ultima a disposizione e relativa all’anno di sussidio ed alla quale occorre attenersi (art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) siccome cresciuta in giudicato, decisione emessa l’8 maggio 2024 quindi antecedentemente alla decisione su reclamo qui contestata, l’UT di __________ ha stabilito una sostanza complessiva (punto 32 doc. V/5) di CHF 39'053. I titoli e capitali sono diminuiti (rispetto al valore dell’anno 2020) di CHF 4’748 ed il numerario di CHF 5'000 mentre il valore della vettura è stato determinato in CHF 20'000 (come l’anno precedente) e quindi CHF 10'000 in meno rispetto alla tassazione di riferimento. La sostanza netta (punto 34 della decisione di tassazione 2023, elemento ritenuto dall’amministrazione per la determinazione del diritto alla RIPAM, v. doc. 13 pag. 4) ammonta invece a CHF27’263. L’UT di __________ ha infatti considerato debiti privati per complessivi CHF 11'790 (doc. V/5 cifra 33.1).
Più specificatamente l’UT __________ ha considerato i seguenti valori componenti la sostanza dell’assicurata ricorrente nella tassazione 2023:
29.1 Titoli e capitali CHF 4’053
29.2 Numerario … oro e metalli preziosi CHF 15’000
29.4 Veicoli a motore CHF 20’000
32. Totale della sostanza CHF 39’053
33.1 Debiti privati - CHF 11’790
34. Sostanza netta CHF 27’263
Nella tassazione dell’anno di riferimento (2020) l’UT __________ ha invece stabilito i seguenti valori di sostanza:
29.1 Titoli e capitali CHF 8’801
29.2 Numerario … oro e metalli preziosi CHF 20’000
29.4 Veicoli a motore CHF 30’000
32. Totale della sostanza CHF 58’801
33.1 Debiti privati 0
34. Sostanza netta CHF 58’801
Da questi elementi l’assicurata ritiene dati gli estremi per il calcolo al di fuori dei parametri fiscali del suo diritto alla RIPAM. La Cassa esclude (doc. III pag. 3) dal calcolo della sostanza, invece, il valore dell’autovettura (“veicoli a motore”) nella tassazione del 2023 e non considera, senza motivare la sua scelta (nonostante l’invito più volte formulato da questo Tribunale in merito: doc. VI, doc. IV e doc. II, su questi aspetti si vedano le STFA K 35/05 del 17 agosto 2005, consid. 3.3. e 3.4. e STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023), i debiti contratti dall’assicurata (che compaiono già nella tassazione 2022 ma per importo esiguo). Da notare che rispetto alla tassazione 2020 la sostanza ritenuta nel 2021 era già diminuita di oltre CHF 4'000 (alla voce titoli e capitali). Nel 2022 la diminuzione avviene ancora (per un valore non significativo), mentre nel 2023 la situazione cambia come descritto in precedenza.
2.14. In concreto l’amministrazione non ha considerato il valore dei veicoli a motore e la loro variazione. Questo modo di procedere va qui solo parzialmente condiviso.
La norma applicabile (riportata in precedenza) pone due condizioni affinché la Cassa proceda alla determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile in caso di diminuzione della sostanza: la prima condizione è l’importo della diminuzione che deve ammontare almeno a CHF 10'000. Tale soglia è determinata dalla differenza dei valori ritenuti nelle tassazioni da considerare (ossia quella di riferimento e l’ultima resa, art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) considerando la cifra 34 (“Sostanza netta”) delle decisioni di tassazione. Non importa la composizione di questa sostanza a questo stadio del ragionamento giuridico.
La seconda condizione dell’art. 14 cpv. 2 lett. e RegLCAMal è la causa della diminuzione della sostanza. La norma prevede che la diminuzione deve essere motivata dal consumo personale (comprovato e giustificato) per necessità primarie. Questo significa che una diminuzione della sostanza dovuta all’ammortamento del valore di un bene non possa entrare in linea di conto. Nel risultato il ragionamento della Cassa appare corretto. Diversa sarebbe la situazione se la ricorrente avesse alienato la sua vettura di maggiore valore per acquistarne una di minore valore, consumando la differenza per i propri bisogni. In questo senso non vi sono accertamenti da parte dell’amministrazione siccome l’assicurata non ha sostenuto tale situazione fattuale. Ne viene che la diminuzione del valore della vettura non sia ritenibile per procedere alla determinazione della RIPAM al di fuori della tassazione applicabile.
Detto che la diminuzione della sostanza riferita al valore venale del veicolo non può essere considerata siccome non rientrante nella definizione della norma secondo cui è computabile la diminuzione della sostanza (ossia il consumo/ l’utilizzo) “comprovato e giustificato per necessità primarie proprie” dell’assicurato, occorre verificare se l’incremento della situazione debitoria della ricorrente vada ritenuto per considerare un consumo della sostanza.
Al punto 33.1 della tassazione 2023 la sostanza risulta aggravata da debiti per 11'790 (dato accertato dall’UT). La sostanza netta della cifra. 34 della tassazione è quindi stabilita in CHF 27'263. Ne viene che il raffronto tra le cifre 34 della tassazione 2020 (CHF 58'801) e 2023 (CHF 27'263), anche senza considerare i CHF 10'000 costituiti dall’ammortamento del veicolo della ricorrente, da un importo superiore ai CHF 10'000 imposti dalla norma (CHF 58'801 – [CHF 27'263 + CHF 10’000] = CHF 21'538).
Occorre ritenere, infatti, anche i passivi che gravano la sostanza e che il fisco considera per la determinazione della sostanza netta. Per l’art. 40 cpv. 1 LT l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, costituita da beni mobili ed immobili, titoli crediti e partecipazioni e pretese nei confronti di assicurazioni e istituti di previdenza (art. 46 LT). Per quanto attiene ai passivi della sostanza la legge tributaria ticinese prevede che dalla sostanza siano deducibili i debiti debitamente comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). La sostanza netta è determinata dalla sottrazione dei passivi dall’importo degli attivi. In caso di solidarietà e fidejussione, sono deducibili unicamente i debiti effettivi.
Nell’ambito della LCAMal la Cassa, correttamente, non considera le deduzioni sociali dalla sostanza riconosciute dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta in base all’art. 48 LT, dovendo essere determinata la capacità economica reale dell’assicurato, rispettivamente dell’UR, sulla scorta dei dati fiscali. Gli aspetti sociali sono considerati altrimenti dalla LCAMal attraverso le costanti di calcolo (art. 32a cpv. 2 e 3 LCAMal) e la considerazione del numero dei figli (art. 32a cpv.3 LCAMal), dati necessari per stabilire il reddito massimo disponibile.
I debiti che gravano la sostanza (debitamente comprovati) sono quindi dedotti dalla sostanza complessiva per fissare la sostanza netta, dato che è correttamente ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per accertare il diritto alla RIPAM.
In concreto l’amministrazione non ha considerato, a torto, i debiti della sostanza che l’UT ha ritenuto nella decisione di tassazione 2023, sicché ha operato un calcolo non corretto e stabilito, erroneamente, una variazione di sostanza inferiore ai CHF 10'000. I passivi. Per questa ragione il ricorso deve essere accolto come si dirà meglio più oltre.
2.15. Va ora esaminato se, alla luce di quanto precede, l’assicurata avrebbe diritto alla riduzione del premio considerando la tassazione 2023. La patrocinatrice della ricorrente ha eseguito il calcolo nel doc. V considerando però dei valori non corretti relativi al computo della sostanza per 1/15 (la sostanza da considerare essendo indicata nel doc. V/5 punto 34).
In concreto il reddito lordo da considerare è CHF 39'064 (doc. V/5 no. 8 pag. 1) cui si aggiunge 1/15 dell’importo della sostanza netta complessiva ossia CHF 27’263:15 = CHF 1’817, 53.
Il reddito disponibile assomma a CHF 40'881,53 (ossia: CHF 39'064 + CHF 1'817,53), da cui dedurre i contributi AVS pagati e ritenuti dall’UT nella tassazione 2023 (CHF 525, doc. V/5 n. 10.1) e gli interessi passivi privati (CHF 1'318, doc. V/5 n. 13.2) oltre al premio medio di riferimento CHF 6'488. Il reddito disponibile (RD) è quindi così stabilito:
CHF 40'881,53 – (525 + 1318 + 6488) = 32'550,53
Considerato come il reddito disponibile massimo (RDM) sussidiabile è di CHF 33’704,10 (doc. 13 pag. 5, calcolo non contestato dalla ricorrente e comunque corretto), la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Cassa per la determinazione del diritto alla RIPAM 2023 della ricorrente sulla scorta di questi valori.
2.16. Per completare l’esposizione e per migliore comprensione degli elementi del calcolo appena riportato va rammentato qui come, dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante appare essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia, non possono essere considerate.
In concreto le lamentele della ricorrente relative alle spese che deve sopportare (spese mediche, spese veterinarie, costi di locazione, e per disabilità) non possono condurre a ulteriori deduzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge (in questo senso si vedano le STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, 36.2012.42 sempre del 3 settembre 2012 e 36.2015.46 del 13 agosto 2015).
Ne consegue che le lamentele della ricorrente, su questi aspetti, non possono essere recepite in questa sede.
2.17. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché, considerata la riduzione della sostanza, determini con la collaborazione della qui ricorrente (in assenza di elementi probatori portati in questa sede dall’assicurata), che la diminuzione della sostanza netta intervenuta (a parte la il valore del veicolo costituente un ammortamento di natura fiscale), sia da ricondurre al soddisfacimento di necessità primarie proprie della signora RI 1.
Non sono percepite tasse e spese giudiziarie che permangono a carico dello Stato (art. 29 cpv. 1 Lptca). Alla parte ricorrente, patrocinata da un’avvocata dal 22 luglio 2024 (e quindi con intervento limitato), vanno riconosciute ripetibili parziali, stabilite in CHF 1'000 (IVA, se dovuta, inclusa) a carico dell’amministrazione interessata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà all’assicurata, a titolo di ripetibili, l’importo di CHF 1'000 (IVA, se dovuta, inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti