Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2025.42

 

IR/sc

Lugano

17 novembre 2025              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2025 formulato da

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 giugno 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione sociale contro le malattie (RIPAM 2025)

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Mediante modulo datato 28 maggio 2024 e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia (Cassa rispettivamente amministrazione qui di seguito) il successivo 11 giugno 2024, RI 1 (assicurata, qui di seguito) ha postulato il riconoscimento della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2025. La signora RI 1 (__________ 1992) è nubile, assicurata obbligatoriamente contro le malattie presso la __________, domiciliata a _________ e salariata (doc. 1).

                                  Con decisione 24 novembre 2024 l’amministrazione ha rifiutato la prestazione sociale richiesta siccome il reddito disponibile di riferimento, determinato in applicazione dell’art. 31 LCAMal (Legge cantonale di applicazione della LAMal), non avrebbe consentito di riconoscere il diritto (doc. 2).

 

                          1.2.  RI 1, con scritto del 13 dicembre 2024, ha chiesto che il suo caso fosse riconsiderato alla luce di una diminuzione del reddito intervenuta successivamente alla tassazione di riferimento (2022), specificando di avere un impiego fisso unicamente al 50% svolgendo altra attività con impiego ad ore e le entrate non le consentono di far fronte ai suoi bisogni (doc. 3).

 

                                  Al reclamo l’assicurata ha allegato i conteggi di salario allestiti dall’Ufficio stipendi della __________ da giugno a novembre 2024 (salari varianti dai CHF 1'768,90 di giugno ai CHF 359,40 di settembre) e le buste paga della __________ da agosto a novembre 2024 (con importi variabili dai 1'722,10 di settembre ai CHF1’129,35 di novembre).

 

                                  L’amministrazione ha proceduto mediante istruttoria ad accertare la diminuzione del reddito conseguito ed ha chiesto all’assicurata la produzione dei giustificativi attestanti l’insieme dei redditi conseguiti dal 1. dicembre 2024 al maggio 2025 (doc. 4) cui la signora RI 1 ha dato seguito con invio pervenuto alla Cassa il 17 giugno 2025 (doc. 5) al quale sono stati allegati i conteggi di stipendio della __________ (con importi varianti dai CHF 3’234,60 di dicembre ai CHF 2'056,05 degli altri mesi, salvo maggio che vede un salario di CHF 2'053,80). Per l’altro datore di lavoro i conteggi di salario vedono importi variabili dai CHF 1'339,55 del mese di dicembre 2024 ai CHF 1'498,35 di marzo 2025. L’assicurata ha pure prodotto l’attestato fiscale della sua banca al 31 dicembre 2024 (CHF 2'675,65) e quello di un secondo istituto bancario che indica un debito complessivo di CHF 6'762,75. Dopo avere proceduto al ricalcolo (doc. 6 e 7) l’amministrazione ha respinto il reclamo con decisione datata 30 giugno 2025 siccome il reddito disponibile superiore al reddito disponibile massimo sussidiabile (doc. 8).

 

                          1.3.  Con gravame del 25 agosto 2025 (doc. I) l’assicurata ha contestato il provvedimento facendo valere un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti. Il reddito complessivo accertato dall’amministrazione non sarebbe corretto (la Cassa lo ha determinato in CHF 46'729 prima delle deduzioni ammissibili, ossia CHF 26'885 conseguiti presso il __________ e CHF 19'844 presso la __________ e poi __________). L’assicurata espone le cifre secondo lei corrette (mensili CHF 2'056,05 ottenuti dal __________ per 13 mensilità e complessivi CHF 8'167,90 conseguiti presso l’esercizio pubblico dove svolge il suo secondo lavoro, su 5 mesi, salario da riportare su base annua ma, quest’ultimo, senza tredicesima).

 

                                  L’assicurata ritiene quindi che, riportato su base annua, il suo reddito, dedotte le spese deducibili, assommerebbe a CHF 34'229,76, inferiore ai CHF 34'555 stabiliti dalla Cassa, importo inferiore ai limiti che consentono di vedersi riconoscere il sussidio. L’assicurata contesta inoltre i valori posti dalla Cassa alla base del calcolo svolto per determinare il reddito disponibile massimo. D’avviso della signora RI 1 l’importo limite non assommerebbe a CHF 34'545,80, come ritenuto dall’amministrazione, ma a CHF 35'547,10 siccome andrebbe considerato il valore del fabbisogno relativo al 2025 (CHF 18'709) e non quello dell’anno 2024 (CHF 18'182).

 

                          1.4.  Il ricorso è stato trasmesso all’amministrazione per formulare le proprie osservazioni e per produrre l’incarto (doc. II del 26 agosto 2025). La Cassa si è espressa in merito il 5 settembre 2025 (doc. III) proponendo la reiezione del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

 

                                  Alle parti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove prove (doc. IV dell’8 settembre 2025).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato.

 

                          2.2.  Alla procedura non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte genera-le del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”.

 

                       2.3.  In concreto il ricorso, formulato avverso la decisione emessa su reclamo in data 30 giugno 2025 dalla Cassa, è tempestivo siccome consegnato alla Posta il 25 agosto 2025. Occorre infatti considerare le ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto compresi. Il gravame è pure ricevibile siccome il suo contenuto adempie i presupposti minimi posti dall’art. 3 Lptca.

 

                              nel merito

 

                          2.4.  Oggetto del contendere è il diritto dell’assicurata qui ricorrente di ottenere la RIPAM 2025 in base ai parametri accertati al di fuori della tassazione applicabile.

 

                         2.5.   Nelle STCA 36.2024.2 e 36.2023.3 del 3 giugno 2024 e 14 dicembre 2023, oltre che in altri giudizi relativi alla RIPAM (acronimo che sta per riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie), per tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e 36.2023.25 del 27 novembre 2023, sono evocati i capisaldi che reggono la materia. La legislazione cantonale relativa alla riduzione dei premi ha subito importanti modifiche entrate in vigore, in particolare, nel 2012 e nel 2015. Detti cambiamenti hanno mutato i paradigmi delle norme previgenti. Qui di seguito ne sono riassunti i principi.

                                  Il legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, teso a rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva mostrato lacune. Con la novella il Parlamento ha inteso ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della LAPS, ossia la Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, op. cit., capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Gran Consiglio, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il legislativo poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

 

                                  Le norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione della RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema da ultimo adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                  Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno l’80 % i premi dei minorenni e del 50% dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori), e da quanto prevede l’art. 65 cpv. 3 LAMal. Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

 

                                  Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

 

                          2.6.  Tra i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

 

                                  L’amministrazione si basa quindi, in primis, integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità della Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).

                                  Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

 

                                  Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali".

 

                                  L’amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fi-scali in casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più dettagliata nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

                          2.7.  Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante adottato dal legislatore sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo (anche se non tutte le spese imposte o riconosciute fiscalmente sono state ammesse in deduzione come si vedrà).

 

                                  In deduzione del reddito determinato come specificato vanno posti, da un lato, il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie stabilito annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP) che - per l’importanza ed il rilievo nel caso concreto - saranno oggetto di approfondimento più avanti, le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali il canone di locazione, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate. È invece ammessa una deduzione per interessi passivi se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma questo limitatamente a CHF 3'000. L’accento è quindi posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe invece da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non corrisponde in realtà a quello effettivo di mercato. Quindi, in base al Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7), a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – va ammessa una deduzione plafonata in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

 

                                  Stabilito il reddito disponibile di riferimento in base alla formula fissata all’art. 31 cpv. 2 LCAMal, in considerazione dei redditi complessivi ritenuti nella tassazione emessa cui occorre fare riferimento (in base all’art. 40 LCAMal), una volta eseguite le deduzioni ammesse (elencate in maniera esaustiva nella medesima norma), se del caso dopo la ripresa dell’eventuale sostanza donata o ceduta in usufrutto (art. 32 LCAMal). L’amministrazione verifica il diritto alla RIPAM raffrontando questo reddito al reddito massimo che consente il riconoscimento del sussidio. Quest’ultimo, se inferiore al reddito disponibile di riferimento non consentirà di riconoscere il diritto alla RIPAM, o meglio di eseguire le ulteriori verifiche di calcolo.

 

                                  Il reddito disponibile massimo è determinato in base ad un calcolo che considera una costante (stabilita annualmente dal Consiglio di Stato per delega del legislatore fissata all’art. 40 LCAMal) che va moltiplicata per il fabbisogno determinato in base alla LAPS, ma senza computo del canone locativo, ritenuto al 50%. Il limite del fabbisogno minimo, in base all’art. 18 RegLCAMal, ai sensi della Laps “corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza” (l’art. 18 Reg.LCAMal è l’unica norma contenuta nel capitolo sesto del regolamento che ha per titolo: “Anno di riferimento delle soglie Laps” ed il rinvio è fatto all’art. 32a LCAMal). Questi aspetti saranno approfonditi in corso di motivazione per la loro rilevanza in concreto.

 

                          2.8.  Per completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal), occorre stabilire l’importo normativo della riduzione dei premi. Stabilito cioè che il reddito disponibile è inferiore al reddito massimo sussidiabile, quel valore dovrà essere applicato in una formula che permetterà di accertare l’importo normativo di riduzione dei premi. La formula è fissata all’art. 35 LCAMal ossia:

 

                                  [ PMR - ( PMR   x  RD2 ) ].

                                                      RDM2

 

                                  Stabilito in tal modo l’importo normativo della RIPAM il valore dovrà ulteriormente essere moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.), fissato (con una modifica legislativa entrata in vigore il 1 gennaio 2021) nel 76,5% (art. 37 cpv. 2 LCAMal).

                                  L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina, di converso, la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata. Il capoverso 4 dell’art. 37 LCAMal impedisce comunque che, in caso di forme particolari d’assicurazione (medico di famiglia; HMO, importi di franchigia maggiori rispetto al minimo legale), la RIPAM sia superiore al valore dei premi effettivamente versati dall’unità di riferimento.

 

                          2.9.  Come indicato nelle considerazioni precedenti la Cassa prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano attuali (art. 30 cpv. 2 LCAMal) in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal (v. STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019). L’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di

 

" a)   persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette

all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b)   persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c)   persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d)   decesso del coniuge o del partner registrato;

e)   divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

f)    cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”

 

                                  Il regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

 

" 2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b)   diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c)   diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d)   diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

e)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”

 

                                  La norma prevede ulteriormente che:

 

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

 

                                  In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

 

                        2.10.  Va ribadito come, a norma dell’art. 40 LCAMal, annualmente il Consiglio di Stato stabilisce il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati di base; i premi medi di riferimento; la costante applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli (ritenuto quanto indicato all’art. 32a cpv. 2 a 4 LCAMal) e il coefficiente cantonale di finanziamento (ritenuto tuttavia il parametro di cui all’art. 37 LCAMal).

 

                                  Per il 2025 l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio nel DE 6 novembre 2024 stabilendo in sostanza che per la determinazione del reddito disponibile di riferimento si applicano le classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2022. I premi medi di riferimento sono stabiliti in CHF 5'733 per i giovani adulti, in CHF 1'755 per i minorenni ed in CHF 7'678 per gli adulti.

                        2.11.  In concreto l’amministrazione ha verificato il diritto dell’assicurata di vedere calcolato il suo eventuale diritto alla riduzione del premio in base ai dati più recenti e senza applicazione dei parametri deducibili dalla tassazione 2022. La scelta della Cassa non è criticata, in quanto tale, dalla ricorrente ed appare in sé corretta.

 

                                  La signora RI 1 contesta invece la determinazione degli importi del reddito più recente in particolare per la mancata deduzione della metà del premio dell’assicurazione per la perdita di guadagno che è imposta in base al contratto collettivo di lavoro (CCL) cui è vincolata per l’attività svolta in seno ad un esercizio pubblico, CCL cui è stata conferita, dal Consiglio federale, obbligatorietà generale. La ricorrente contesta poi il fatto che l’amministrazione – che deve attenersi ai dati economici più recenti – abbia considerato i redditi da ultimo conseguiti dall’assicurata ma abbia poi applicato, per quanto attiene alla determinazione del reddito disponibile massimo che dà diritto al sussidio (art. 32a LCAMal), gli importi del fabbisogno (senza computo della pigione) validi per il precedente anno 2024 e non quelli, più incisivi, del 2025.

 

                                  Occorre in primis verificare se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia determinato l’importo dei redditi conseguiti dall’assicurata da porre alla base del proprio calcolo. In particolare se, correttamente o meno (come sostiene la signora RI 1 in particolare nella sua replica del 22 settembre 2025, doc. V) la Cassa non abbia considerato i “contributi IGM”.

 

2.12. Il quesito in discussione pone il tema dell’interpretazione da dare all’art. 31 cpv. 1 lettera d) LCAMal, ossia alla determinazione del parametro definito con l’acronimo CS (contributi sociali) avente il seguente testo: “Contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; secondo LT)”. Si deve cioè accertare se la lista contenuta nel parametro CS sia esaustiva od esemplativa e quindi possa essere completata come apparentemente chiede la ricorrente. RI 1 chiede infatti che, tra i contributi sociali (“CS”), sia considerato anche l’importo dei premi dell’assicurazione perdita di guadagno (per l’importo della quota da essa assunta) che, in base al contratto collettivo di lavoro della ristorazione ed albergheria, avente obbligatorietà nazionale, le è imposto di finanziare (unitamente al datore di lavoro in base all’art. 23 cpv. 2). Se tale tesi fosse condivisa, in concreto, l’importo dei contributi sociali obbligatori aumenterebbe, riducendo, parallelamente, l’importo del reddito disponibile di riferimento (in base alla formula dell’art. 32 cpv. 2 LCAMal).

                                  Va qui rammentato come, per costante giurisprudenza federale, da ultimo richiamata nella DTF 150 V 198 consid. 7.2.3.:

 

" Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 149 V 185 consid. 5.3; DTF 149 IV 183 consid. 3.4; DTF 148 II 299 consid. 7.1; DTF 147 V 55 consid. 5.1).”

 

                                  Nella STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024 consid. 3.4. l’Alta Corte ha indicato come:

 

" Il punto di partenza di ogni interpretazione è costituito dal tenore della norma. … L'interpretazione della legge può condurre all'accertamento di una lacuna (DTF 150 I 80 consid. 3.1). Sussiste una lacuna legale propria, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, se il legislatore ha omesso di disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare e che non può essere dedotto né dal tenore della legge né dalla sua interpretazione. Per converso, il giudice non può in linea di principio supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore (DTF 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; 147 V 2 consid. 4.4.1). Anche nel caso in esame l'interpretazione deve determinare se si è in presenza di lacune da colmare o di silenzi qualificati da parte del legislatore comunale. Se è necessario colmare una lacuna, si utilizzano come parametri di riferimento gli obiettivi e i valori alla base della stessa. Di frequente, le lacune possono essere colmate per analogia. La condizione per un'applicazione analogica di una norma è, tuttavia, che venga prima stabilita l'esistenza di una lacuna nella legge (DTF 150 V 33 consid. 5.1; 149 IV 376 consid. 6.6).”

 

                                  Nel caso concreto l’art. 31 LCAMal alla lettera d) evoca, come indicato, la deducibilità dei cosiddetti “CS” ossia i contributi sociali obbligatori in base alla LT. La dottrina (Ranzanici, op. cit., p. 415 e 416 numeri 786/787 e 789) ricorda come:

 

" Per definire il reddito disponibile il legislatore ha affrontato il difficile e delicato compito di fissare quali spese ammettere in deduzione dai redditi lordi. Ciò ha imposto la determinazione di precisi criteri ed in taluni casi di massimali di deduzione. (..). Diciamo subito che la Corte cantonale ha ritenuto, sulla scorta dei lavori parlamentari, che la lista delle spese deducibili inserita all’art. 31 cpv. 1 lettere c) – g) LCAMal, è esaustiva e non può essere completata per via interpretativa da parte del giudice.

I lavori preparatori hanno permesso di individuare il criterio di scelta delle spese deducibili nell’obbligatorietà e nel vincolo delle stesse. In altri termini il legislatore ha indicato come deducibili le spese imposte da obblighi legali, aggiungendone poi altre, generalmente riconoscibili come necessarie ma non derivanti da un obbligo di legge, limitandone però il massimale detraibile. (…)

Quali spese ammesse sono inoltre detratti i contributi sociali che la legge tributaria ammette in deduzione dal reddito per definire l’imponibile ossia i contributi AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP (art. 31 lett. d LCAMal): la ratio è chiara, si tratta di contributi e premi obbligatori. La scelta del legislatore tende anche alla razionalizzazione delle procedure amministrative, infatti i funzionari chiamati ad applicare le norme debbono dedurre gli importi dei contributi sociali riportati nella stessa tassazione applicabile. Si è optato per una semplificazione amministrativa evitando di differenziare premi e contributi a seconda della loro natura e del loro scopo. (…) Non è invece ammessa la detrazione di contributi o di premi facoltativi, ad esempio premi di polizze assicurative sulla vita, di rendita vitalizia, di previdenza professionale non obbligatoria, per il risparmio individuale vincolato, o ancora i premi dell’assicurazione complementare all’assicurazione malattie che tende alla copertura di prestazioni facoltative e ciò anche se la legge tributaria ne riconosce, in parte almeno, la deducibilità fiscale. In queste ultime ipotesi infatti i versamenti non sono imposti da norme cogenti, ma frutto di scelta degli assicurati contribuenti.”

 

Dai lavori preparatori svolti (Messaggio 15 settembre 2009 n. 6264 del Consiglio di Stato) si deduce la volontà del legislatore di dedurre dal reddito lordo (maggiorato della quota della sostanza) esclusivamente l’importo delle spese effettive dei “contributi sociali obbligatori” che sono evocati attraverso gli acronimi che li contraddistinguono, rispettivamente che contraddistinguono le norme in virtù delle quali sono imposti, ossia: AVS / AI / IPG / AD / LAINF / LPP in base agli importi ritenuti in applicazione della LT (Messaggio citato pag. 15). In merito a questa specifica deduzione il Consiglio di Stato ha precisato nel suo Messaggio (pag. 17) come:

 

" I contributi sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/AINP/LPP) pagati dai salariati, dagli indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa costituiscono spese vincolate a tutti gli effetti. A livello fiscale i contributi sociali obbligatori sono già dedotti dal reddito lordo dell'attività lavorativa. Per i salariati e gli indipendenti il dato fiscale è quindi già sempre relativo al reddito al netto dei contributi sociali obbligatori. Nella misura in cui questi contributi non sono stati dedotti direttamente dal reddito del lavoro, devono essere riconosciuti come spesa: è il caso di contributi sociali obbligatori pagati da persone senza attività lavorativa. Non sono invece delle spese vincolate e non sono dunque da dedurre dal calcolo del reddito disponibile semplificato le spese per oneri e contributi assicurativi facoltativi (assicurazioni sulla vita e di rendita vitalizia, previdenza professionale non obbligatoria, risparmio individuale vincolato, premi dell’assicurazione malattie per la copertura di prestazioni facoltative – assicurazioni complementari –, ecc.), perché rappresentano una scelta individuale sul modo di utilizzare il proprio reddito.”

 

Il Rapporto del DSS relativo alla riforma del sistema cantonale di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia con il passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile a quello sociale del reddito disponibile del novembre 2008, allegato al Messaggio del Consiglio di Stato citato in precedenza, non apporta ulteriori specifiche. I lavori preparatori ulteriori (Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 settembre 2009, n. 6264) non forniscono altri elementi utili all’interpretazione della norma. Il distinguo è sempre fatto tra pagamenti vincolati dalle leggi assicurativo sociali da un lato e dai versamenti volontari a sistemi assicurativi facoltativi.

 

La norma fa riferimento alla LT che, al suo art. 32, prevede come siano deducibili dal reddito “i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300 franchi per gli altri contribuenti”.

 

                                  In questa costellazione sono ricompresi i premi individuali dell’assicurazione malattie e non certo i premi per le assicurazioni di indennità giornaliere in caso di malattia (siano esse rette dalla LAMal, art. 67 e segg., sia dalla LCA). Per quanto attiene alle assicurazioni di IPG Lucile Bonaz

                                  (L’assurance perte de gain maladie en droit suisse. Analyse croisée des modèles LAMal et LCA. Tesi di dottorato, Ginevra 2024, Archivio aperto UniGe, pag. 121 n. 365) ricorda come:

 

" Pour qu’une assurance souscrite constitue un régime dérogatoire équivalent au régime de base, l’employeur doit assumer le paiement d’au moins la moitié des primes. En ce qui concerne le paiement de l’autre moitié, une retenue peut être appliquée sur le revenu du personnel salarié sous la forme d’un pourcentage du salaire brut, similaire aux déductions appliquées pour les assurances sociales.”

 

Il meccanismo di versamento dei premi delle IPG previste dai contratti individuali, aziendali o collettivi di lavoro è spesso simile a quello imposto dalle assicurazioni sociali (si faccia riferimento alle specifiche norme della LAVS in materia). Nei casi in cui il sistema di una copertura assicurativa sia previsto in un contratto collettivo, e sia reso vincolante in via generale per decreto (come quello del Consiglio federale per il contratto dell’industria alberghiera e della ristorazione del 27 dicembre 2023 rispettivamente quello successivo del 6 marzo 2025) ed ancora che preveda, come in concreto all’art. 23 cpv. 2, che i premi dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia siano ripartiti in parti uguali tra datore di lavoro e collaboratore, non è possibile fare rientrare questi premi nella lista esaustiva presentata all’art. 31 cpv. 1 lett. d) LCAMal. Da un lato la legge ritiene i contributi sociali, ossia stabiliti in leggi cogenti, istituenti assicurazioni sociali (ciò che non è l’assicurazione per le indennità giornaliere sia essa retta dagli art. 67 e segg. LAMal sia essa retta dalla LCA), che elenca in maniera esaustiva. Si tratta dei contributi AVS, per la quota parte a carico della persona che domanda la RIPAM e previsti dalla legge istituente l’assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS), analogamente ai contributi destinati all’assicurazione invalidità, prevista dalla LAI, a quelli della LIPG, come pure i contributi imposti dalla LADI per l’assicurazione contro la disoccupazione, quelli relativi alla copertura degli infortuni ed infine i contributi destinati alla previdenza professionale.

 

Il legislatore, nella LCAMal, ha limitato a questi contributi e premi la deducibilità e ciò alla luce dell’obbligatorietà legale dei medesimi, ossia imposta da norme cogenti di diritto pubblico fissate in leggi di natura assicurativo sociale, e non ha ritenuto altri oneri di questa natura, in particolare laddove il contributo o premio non sia, esso stesso, fissato da una norma imperativa di diritto pubblico. Ciò vale anche se il premio dell’assicurazione di perdita di guadagno è posto in parte a carico del lavoratore in base al contratto collettivo di lavoro e detto contratto sia reso generalmente obbligatorio in Svizzera o nel Cantone.

La prassi di questa Corte, alla luce dei lavori preparatori dell’importante modifica legislativa entrata in vigore nel 2012, è sempre stata quella di interpretare le norme della LCAMal attenendosi al loro tenore letterale, da un lato perché le scelte del legislatore destinate al conseguimento di una semplificazione delle procedure (la RIPAM deve essere considerata un’amministrazione di massa, per un esempio: STCA 36.2025.2 del 17 marzo 2025 consid. 2.4.) e poi per il necessario controllo della spesa pubblica.

 

La necessità di interpretare restrittivamente le norme tese, in particolare, a determinare il reddito al di fuori dei parametri fiscali, è già stata ritenuta ed evidenziata in diverse decisioni di questa Corte, tra le tante si veda la STCA 36.2025.2 appena citata e le sentenze ivi evocate. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già evidenziato in passato come spese che il diritto tributario ammette come deducibili dal reddito per stabilire l’imponibile, non sono invece da ritenere nell’ambito della RIPAM in difetto di una specifica scelta del legislatore. Tra le tante si vedano la STCA 36.2020.20 dove l’aumento di spese causato da un ricovero in istituto di uno dei membri dell’Unità di riferimento (spese per malattia deducibili a condizioni specifiche in base alla LT) non è stato considerato, rispettivamente la STCA 36.2015.70 del 17 dicembre 2016 (deferita al TF, STF 8C_15/2016 del 27 gennaio 2016) relativa al computo degli interessi passivi plafonati; la STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 (deferita al TF, STF 8C_159/2013 del 1 marzo 2013) ed ancora la STCA 36.2012.20 del 13 agosto 2012 (deferita al TF; STF 9C_772/2012 del 28 settembre 2012, in particolare consid. 2.6.) dove il TCA ha ritenuto come dal reddito lordo non possono essere dedotte spese non contemplate dalla legge (“La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17”).

 

La soluzione adottata dalla Cassa, e qui condivisa, si impone non solo per le ragioni espresse, ma per la doverosa necessità di conseguire una parità di trattamento tra gli assicurati, siano essi vincolati o meno con contratti collettivi al loro datore di lavoro, rispettivamente vincolati da contratti collettivi, aziendali o individuali, che non fanno oggetto di un decreto di obbligatorietà generale o che prevedono soluzioni diverse per il pagamento dei premi assicurativi delle assicurazioni per perdita di guadagno. Si pensi ad assicurati che potrebbero essere obbligati al versamento di parte (in genere metà) dei premi delle coperture contro la perdita di guadagno (o di indennità giornaliera), ma senza che il loro obbligo contrattuale, previsto da un CCL o da contratti aziendali rispettivamente individuali, sia generalmente obbligatorio secondo un decreto dell’esecutivo federale o cantonale. In tale assenza la deducibilità, secondo la tesi della ricorrente, non dovrebbe essere ammessa siccome non imposta per via legale. Si creerebbe così una differenziazione inammissibile nel diritto alla RIPAM determinata al di fuori dei parametri fiscali applicabili, tra assicurati a dipendenza dell’attività professionale svolta e dell’esistenza (o meno) per la medesima di un CCL con obbligatorietà generale o meno. Come indicato la tesi della ricorrente non può essere condivisa siccome, a fronte di situazioni del tutto analoghe, ossia di lavoratori astretti al pagamento di una quota del premio assicurativo per la perdita di guadagno in caso di malattie, solo a parte di essi la deduzione verrebbe riconosciuta per la determinazione del reddito disponibile di riferimento.

 

In concreto occorre quindi interpretare la norma in maniera letterale e non esemplativa. L’elenco dei contributi sociali deducibili in base alla citata norma è esaustivo e limitato alle ipotesi descritte. L’agire della Cassa appare quindi corretto.

 

2.13. Da quanto precede emerge che il calcolo dei redditi conseguiti dall’assicurata operato dalla Cassa è corretto e l’importo da ritenere è quello determinato nel calcolo contenuto nella decisione su reclamo a pagina 4. Il reddito disponibile di riferimento di CHF 34'555 va quindi posto alla base della determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente per il 2025.

 

2.14. La signora RI 1 ritiene poi che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto considerare, quale valore del fabbisogno (applicabile al calcolo stabilito dall’art. 32a cpv. 2 LCAMal per la determinazione del reddito disponibile massimo che consente la riduzione dei premi), quello riferito all’anno 2025 e non quello del 2024 considerato dalla Cassa. La ricorrente considera infatti che la presa in considerazione dei redditi più recenti conseguiti dall’assicurato quando si debba determinare il suo diritto alla RIPAM al di fuori dei dati fiscali (così come prevede il diritto federale ed il diritto cantonale attua agli art. 30 cpv. 2 LCAMal e 14 RegLCAMal) imponga di ritenere gli importi degli oneri, che la legge impone di considerare, ai valori più recenti per una sorta di parallelismo.

         Gli importi del fabbisogno, che costituiscono tema della contestazione della ricorrente, in concreto sono quelli riferiti ad una persona sola senza prole a carico che assommavano a CHF 18'182 nel 2024 ed a CHF 18'709 nel 2025. La differenza economica è di tutto rilievo.

 

         Come prevede l’art. 32a LCAMal per definire il diritto alla riduzione dei premi va determinato il reddito disponibile massimo (RDM) generalmente applicabile. Si tratta, cioè, del valore massimo di reddito sussidiabile. Detto altrimenti se il reddito disponibile di riferimento dell’assicurato è superiore al RDM il sussidio è escluso. Se invece è inferiore a tale valore il sussidio è determinato, e concesso, alla persona assicurata o alla UR, viene quindi calcolato ed è versato se non escluso il versamento in base alle norme della LCAMal e del relativo regolamento in base alle quali (art. 39 LCAMal e 21 Reg.LCAMal)

 

         Anzitutto occorre determinare il reddito sussidiabile massimo relativo all’UR di una persona singola senza prole a carico. La formula prevista dall’art. 32a cpv. 2 LCAMal è la seguente:                                  costante del 3.8 moltiplicata per il 50% fabbisogno, e, quindi, nelle due costellazioni evocate (valore del fabbisogno del 2024 e del 2025) si hanno questi valori:

 

         Anno 2024                 3.8 x (18'182:2) = 34'545.80

         Anno 2025                 3.8 x (18'709 :2) = 35'547.10

 

Dai calcoli che precedono emerge come il reddito disponibile di riferimento dell’assicurata di CHF 34'555 è superiore al limite calcolato con i valori del fabbisogno del 2024 (CHF 34'545,80) per soli CHF 9,20. Applicando invece i valori riferiti al fabbisogno del 2025 il reddito disponibile di riferimento della signora RI 1 è inferiore al reddito disponibile massimo CHF 992,10 (35'547.10 - 34'555). In questa costellazione, di principio, il diritto alla riduzione dei premi sarebbe data. Occorre qui verificare se, a ragione o meno, la Cassa abbia applicato il valore del fabbisogno del 2024. Se invece dovesse essere seguita la tesi della ricorrente (fabbisogno 2025) occorrerebbe quantificare l’importo del sussidio e, quindi, verificare se, alla luce in particolare delle norme relative all’importo minimo del sussidio, lo stesso possa essere versato. In effetti l’art. 39 LCAMal demanda al regolamento di stabilire “l’importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade”. Detto altrimenti quando l’importo del sussidio è inferiore all’importo stabilito dall’art. 21 RegLCAMal, che lo fissa in CHF 120 per ogni membro dell’UR, la riduzione del premio non è corrisposta.

Per quanto impone l’art. 35 LCAMal, infatti, l’importo normativo della riduzione dei premi è determinato in applicazione di un calcolo che ritiene quali fattori il PMR, ossia il valore del premio medio di riferimento, il RD ossia il reddito disponibile ed il RDM ossia il reddito disponibile massimo, secondo la seguente formula (in applicazione del valore del fabbisogno 2025 per determinare il reddito sussidiabile massimo):

 

 

[PMR - ( PMR x RD2)].

                   RDM2

 

                                  E quindi, nel caso concreto:

 

                                  [CHF 7'678 – (7'678 x 34’5552) = CHF 422,60

                                                            35'547.102

 

Tale importo costituisce l’importo normativo che va convertito nell’importo effettivo della riduzione mediante l’applicazione del coefficiente cantonale di finanziamento (pari al 76,5%).

 

La Cassa cantonale di compensazione ritiene che non possa essere svolto il calcolo con detti fattori siccome il reddito disponibile massimo da considerare dovrebbe fondarsi sul fabbisogno del 2024 (CHF 18'182) e non quello del 2025, e questo in base all’art. 18 RegLCAMal che, riferendosi all’art. 32a LCAMal indica come “il limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza”.

 

                         2.15.  Ora va osservato come, quando l’amministrazione debba procedere all’accertamento del reddito di riferimento al di fuori della tassazione determinante, i valori del reddito conseguito, della sostanza e del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare (come ricorda l’art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) non sono determinati sulla scorta della tassazione di riferimento ma devono essere determinati specificatamente (il reddito) mentre per la sostanza va ritenuta in base all’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della richiesta. Si deve cioè fare riferimento agli ultimi dati relativi alla sostanza accertati e ufficialmente disponibili, a meno però che la sostanza sia stata comprovatamente consumata a fini di sostentamento, in tal caso la Cassa provvede alla sua determinazione (in questo senso STCA 36.2012.33 in re M. del 3 settembre 2012).

 

                                  Detto altrimenti i valori di sostanza (se diminuita in ragione del suo consumo per il sostentamento) ed i nuovi redditi debbono essere accertati specificatamente e precisamente, questo per l’anno di riferimento che corrisponde a quello da sussidiare. Per fare questo, in base al cpv. 4 dell’art. 14 RegLCAMal, i dati necessari sono stabiliti mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa. Questo procedere ossequia correttamente il dettato del diritto federale. L’art. 65 cpv. 3 LAMal impone, infatti, ai Cantoni di provvedere affinché: “nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti”. Le circostanze economiche da considerare sono quelle più recenti, ossia quelle dell’anno da sussidiare. In concreto il fabbisogno nell’anno da sussidiare è aumentato rispetto all’anno precedente. Si tratta del forfait globale di mantenimento che copre le necessità mensili destinate all’acquisto di cibo, per le telecomunicazioni, i vestiti ed altre necessità primarie e l’aumento è dettato dagli accresciuti costi della vita.

 

L’art. 18 RegLCAMal ciato dalla Cassa, norma che la stessa ritiene applicabile in concreto, è inserito nel Titolo III del regolamento che tratta della riduzione dei premi, il cui primo capitolo regola il tema dell’istanza di riduzione, il secondo l’unità di riferimento, il terzo legifera in materia di premio medio di riferimento e quello successivo il reddito di riferimento (regolando l’aspetto dell’accertamento del medesimo al di fuori della tassazione applicabile). Nel quinto capitolo è regolato l’aspetto della ripartizione della RIPAM all’interno della unità di riferimento e nel capitolo successivo, il sesto (composto da un’unica norma, l’art. 18 appunto) è normata la determinazione del limite di fabbisogno con rimando all’art. 32a LCAMal. Il capitolo successivo fissa norme relative alla comunicazione ed al pagamento della RIPAM. Si rileva qui che il sesto capitolo del Titolo III del RegLCAMal appare un po’ avulso dal contesto e dalla sistematica del complesso normativo. La regola non specifica esattamente il contesto della sua applicazione.

 

L’art. 18 RegLCAMal fa esplicito riferimento all’art. 32a LCAMal e indica come il limite del fabbisogno minimo ai sensi della LAPS corrisponda a quello valido per l’anno precedente a quello di competenza.

Come dimostrano i decreti esecutivi in tema di RIPAM emessi dal Consiglio di Stato in base all’art. 40 LCAMal negli ultimi anni, la tassazione cui far capo è sempre di tre anni precedente il periodo da sussidiare. La scelta è logica e necessaria siccome i dati fiscali definitivi possono impiegare del tempo per essere emessi. Nel Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2025 la tassazione di riferimento è quella del 2022; per l’anno precedente (2024) era invece quella del 2021 (v. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2024 del 7 febbraio 2024). I redditi più datati (e quindi non soggetti ad eventuali indennità di rincaro e dunque più bassi) sono rapportati ad un fabbisogno successivo di due anni (ossia dell’anno precedente quello da sussidiare) e sono di conseguenza aggiornati al costo della vita. Detto altrimenti, se la procedura qui all’esame fosse stata da evadere in base alla tassazione di riferimento (e non in assenza della stessa), il fabbisogno del 2024 sarebbe stato posto alla base della determinazione del RDM (art. 32a LCAMal), mentre i redditi da ritenere sarebbero stati quelli conseguiti nel 2022.

 

In concreto, invece, la procedura è diversa. La tassazione di riferimento non è utilizzabile, si procede mediante l’accertamento dei redditi come ha fatto l’amministrazione, al di fuori della tassazione. Occorre quindi fare capo a redditi conseguiti nel 2025, ossia 3 anni dopo quelli oggetto della tassazione 2022. Si tratta di redditi che sono stabiliti da un’autorità (la Cassa) che non è quella di tassazione, con una procedura diversa, e che sono attuali e quindi aggiornati al rincaro. In questo caso per determinare il RDM, secondo la tesi della Cassa, i valori applicabili del fabbisogno sarebbero invece antecedenti all’anno per il quale il sussidio è domandato. Si hanno così da un lato redditi aggiornati al costo della vita, mentre il fabbisogno è quello dell’anno trascorso e non quello da sussidiare, un valore non aggiornato.

 

Le due costellazioni sono diverse tra loro e non paragonabili, già solo per il fatto che la tassazione avviene per cura dell’UT preposto ed al contribuente sono dati rimedi di diritto diversi per contestare eventualmente gli accertamenti operati.

 

La giurisprudenza federale ammette la possibilità di una certa schematizzazione o tipizzazione delle procedure nell’ambito dell’aiuto sociale in particolare nella riduzione dei premi, anche se tale procedere potrebbe comportare una perdita di equità in singoli casi (STF 8C_614/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 6.4, 8C_1074/2009 del 2 dicembre 2010 consid. 4.3.6, in merito anche la STCA AG VBE.2022.382 del 5 maggio 2023). D’altro canto, come evoca l’Alta Corte in STF 8C_1074/2009 consid. 4.3.6: “Die generell abstrakte Regelung muss notwendigerweise schematisieren”, e quindi ammette che possano sussistere costellazioni differenti sussumibili ad una norma con risultati in cui una persona sia posta in una situazione migliore di un’altra.

 

Il fatto di fare capo a dati predeterminati rispettivamente di stabilire limiti di spesa deducibili (come visto) rientra in questa schematizzazione. Occorre verificare se l’art. 18 RegLCAMal stabilisca una tipizzazione accettabile alla luce della citata giurisprudenza o violi invece (applicato indistintamente alla procedura RIPAM con o senza tassazione applicabile) l’uguaglianza di trattamento tra coloro che postulano la RIPAM.

 

         Come rilevato in corso di motivazione l’amministrazione ritiene che l’art. 18 RegLCAMal vada applicato alla procedura RIPAM indistintamente, senza differenziare tra disponibilità, o meno (art. 14 RegLCAMal), della tassazione applicabile. Il risultato di questo procedere è l’applicazione di una norma non dettagliata a due costellazioni non sovrapponibili, con situazione di sfavore per l’assicurato che si vede determinare il reddito più recente (aggiornato al rincaro) ad un fabbisogno che tale aggiornamento non ha ancora subito. Come detto va esaminato se tale procedere possa o meno rientrare in quella tipizzazione o schematizzazione ammessa dalla giurisprudenza o se, invece, costituisca un’applicazione inammissibile della medesima soluzione a due situazioni fattuali diverse con la conseguenza di una violazione della parità di trattamento.

 

2.16.  Per risolvere il quesito occorre anzitutto procedere all’interpretazione dell’art. 18 RegLCAMal al fine di verificarne senso e portata e quindi l’applicabilità in concreto. Già si è detto (considerando precedente) che la norma è inserita nel Titolo III del RegLCAMal che regola (genericamente) la RIPAM, che stabilisce, nel capitolo quarto all’art. 14, i casi in cui debba avvenire l’accertamento al di fuori della tassazione applicabile.

 

         Dalla sistematica della norma si deduce che il legislatore (Consiglio di Stato) non ha inserito l’art. 18 in un capitolo specificatamente riferito alla procedura ordinaria (in applicazione cioè della tassazione di riferimento). In altri termini la norma non specifica il campo della sua applicazione e non esclude l’ipotesi dell’accertamento del diritto al di fuori della tassazione applicabile. Anche in base all’interpretazione letterale non si giunge a miglior chiarezza non specificando il testo della regola precisamente la costellazione cui si riferisce lasciando intendere che in ogni caso di fissazione dei parametri per determinare la RIPAM l’art. 18 RegLCAMal trovi applicazione.

 

2.17.  Come evidenziato la norma regola quindi due costellazioni diverse sostanzialmente. Applicare la medesima regola a due situazioni in sé diverse viola l’uguaglianza giuridica e quindi la parità di trattamento. La dottrina (si veda in particolare: Pascal Mahon: Droit constitutionnel. Droits fondamentax, 3 ed., Collection Neuchâteloise, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2015, pag. 237) rammenta come la nozione di uguaglianza di trattamento costituisca nel medesimo tempo un principio generale regolatore dell’attività dello Stato ed un diritto fondamentale individuale. Obbliga cioè lo Stato a trattare tutte le persone sulla base dei medesimi criteri, “d’utiliser la même mesure pour tous”. Il principio d’uguaglianza giuridica e della parità di trattamento non esclude qualsivoglia differenza nel trattamento delle situazioni ma:

 

" permet – et exige même –un traitement différent de deux situations quand ces situations présentent des différences objectives, qui justifient un traitement différent. (…) L’art. 8 interdit à la fois les distinctions er les assimilations insoutenables : le principe … donne … un droit à être traité de façon identique et, parfois, un droit à être traité de façon différente" (MAHON, op. cit. loc. cit.)

 

         In merito si veda la giurisprudenza federale (si vedano in particolare le DTF 118 Ia 1; 124 I 297; 132 I 153 consid. 3; 133 II 305; 140 II 157; 149 I 125; 9C_19 e 20/2024 del 27 novembre 2024 [queste ultime in ambito fiscale]; 137 V 334 consid. 6.2.1. in materia d’invalidità; 9C_631/2023 in materia di AVS per non citarne che alcune, per un caso a livello cantonale si veda la STCA 30.2022.17 del 24 gennaio 2023). Nei suoi giudizi il Tribunale federale, quando è confrontato in particolare con un ricorso astratto contro norme cantonali, ricorda di procedere liberamente all’esame della conformità di un atto normativo ai diritti costituzionali (quando invocati conformemente alla LTF), imponendosi tuttavia un certo ritegno per quanto attiene all’aspetto del federalismo e della proporzionalità e procede all’annullamento delle norme cantonali attaccate quando:

 

" … elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution et au droit fédéral. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 143 I 1 consid. 2.3 p. 6; 140 I 2 consid. 4 p. 14; arrêt 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 3). Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux." (DTF 2C_752/2019 del 29 agosto 2019 consid. 2).

 

Il medesimo giudizio (consid. 5 in fine) rammenta come la possibilità di una norma di essere contraria al principio di uguaglianza di trattamento non abbia rilievo quando sia interpretabile in maniera conforme alla Costituzione:

 

" … cette disposition pouvait être interprétée de façon à être conforme à ce principe. A cet égard, il est rappelé que dans un recours abstrait, le Tribunal fédéral procède de la même façon et examine si la norme en cause peut prêter à une interprétation conforme à la constitution (cf. supra consid. 2), ce qui est en l'espèce le cas.”

 

Si veda in merito la STF 1C_144/2019 del 6 luglio 2021 consid. 6, rispettivamente ancora la DTF 136 I 87 consid. 7. Secondo la giurisprudenza è determinante verificare se alla norma interessata possa essere attribuito un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate o con la CEDU. Come indicato l’Alta Corte annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore o se, in ragione delle circostanze, il suo tenore faccia temere con una certa verosimiglianza che venga interpretata in modo contrario agli stessi (DTF 146 I 70 consid. 4; 145 I 73 consid. 2, 26 consid. 1.4). 

 

Per quanto attiene specificatamente le norme cantonali che concretizzano la RIPAM la giurisprudenza (DTF 145 I 26 e la DTF 136 I 220) rammenta in particolare come le norme cantonali attuative della riduzione die premi, pur costituendo diritto cantonale autonomo, non devono svuotare di portata e senso il diritto federale applicabile alla materia.

 

In particolare nella DTF 136 I 220 consid. 6.1. l’Alta Corte ricorda come:

 

" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schliesst in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschliessend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung - nicht abschliessend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen (ZBl 109/2008 S. 311, 2P.229/2006 E. 3). Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 122 I 343 E. 4a S. 349; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2007, S. 764 Rz. 1071; URS CH. NEF, Die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, 1997, S. 489).”

 

2.18.  Come descritto in precedenza il diritto federale impone (art. 65 cpv. 3 LAMal) di considerare le condizioni economiche dell’assicurato (oltre a quelle famigliari) più recenti, ciò comporta che non solo le entrate finanziarie e l’effettività della sostanza debbano essere considerate con riferimento all’anno medesimo da sussidiare ma anche le uscite considerate nel calcolo fissato dal diritto cantonale. Questa norma non deve essere svuotata di portata e di senso dal diritto cantonale.

 

Va ancora rammentato che, per giurisprudenza federale, l'esigenza di precisione di una norma deriva dal principio generale di legalità, ma anche da quelli della sicurezza del diritto e dell'uguaglianza dinanzi alla legge. Le norme giuridiche devono essere formulate in maniera sufficientemente precisa da consentire gli assoggettati di orientarvi il loro comportamento e di poter individuare, con un grado di certezza conforme alle circostanze, le conseguenze di una determinata condotta (STF 1C_144/2019, consid. 4.4.).

 

A quanto precede va aggiunto che, in base all’art. 74 cpv.2 Cost. TI, il potere giudiziario è esercitato, in Ticino, dai Tribunali che decidono “in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale”. Detto altrimenti, se una norma cantonale si trovasse in contrasto con il diritto federale o con la Costituzione cantonale, il Giudice non potrebbe applicarla, a meno che alla medesima possa essere data una interpretazione conforme alla Costituzione rispettivamente al diritto federale nel solco della giurisprudenza appena evocata.

 

2.19.  Come descritto in precedenza l’applicazione alle due costellazioni diverse (accertamento del reddito applicabile in base ai dati fiscali ed al di fuori degli stessi) dell’art. 18 RegLCAMal viola il principio di uguaglianza giuridica siccome tratta in maniera eguale situazioni che invece devono essere trattate diversamente per i motivi indicati. In questo caso non appare prevalente l’eccezione giurisprudenziale della tipizzazione o schematizzazione. La determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali è eccezione, non frequente, e non può – per uniformità – essere assimilato al caso ordinario di determinazione del diritto alla RIPAM sulla base dei dati fiscali.

 

                                  Le due ipotesi sono diverse e trattarle nello stesso modo applicando il fabbisogno riferito al medesimo periodo non solo viola l’uguaglianza giuridica ma non è conforme al dettato del diritto federale che impone (all’art. 65 cpv. 3 LAMal) di considerare le condizioni famigliari ed economiche dell’assicurato più recenti. Quando subentri una mutazione (nel caso in esame a livello di entrate) la considerazione delle circostanze economiche (così letteralmente l’art. 65 cpv. 3 LAMal) più attuali non si riferisce esclusivamente alle entrate salariali ma deve considerare anche le uscite se rilevanti ai fini del calcolo. Il fabbisogno, che stabilisce le uscite necessarie al sostentamento, che, per la possibilità di tipizzazione rammentato, possono essere fissate per mezzo di valori stabiliti dall’esecutivo rispettivamente da autorità delegata non individualmente, deve comunque essere anche esso il più recente per il doveroso rispetto della norma federale citata, questo per determinare correttamente il diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali.

 

                                  Far capo a tali dati non appare onere amministrativo rilevante e sproporzionato, considerato come l’applicazione dell’art. 14 RegLCAMal non sia frequente. La norma regola eccezioni non frequenti.

 

2.20.  Detto che il fabbisogno dell’assicurata (elemento necessario per determinare il diritto alla RIPAM) deve essere quello più recente fissato sui valori LAPS, ed ovviamente non valutato individualmente (ciò che neppure la ricorrente pretende in casu) va rilevato che la norma dell’art. 18 RegLCAMal deve conseguentemente essere interpretata in modo restrittivo, limitandone l’applicazione ai casi in cui l’amministrazione procede all’accertamento del diritto alla RIPAM in base ai dati fiscali applicabili, al contrario, quando si debba fare astrazione da questi dati fiscali per un caso di applicazione dell’art. 14 RegLCAMal, l’amministrazione applicherà – per determinare il fabbisogno – l’ultimo dato disponibile stabilito in base alla LAPS.

 

2.21. Da quanto precede discende che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto considerare, in concreto, un fabbisogno dell’assicurata cifrato in CHF 18'709, dato riferito al 2025, invece di CHF 18'182 riferito all’anno 2024.

         La decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, applicato il fabbisogno descritto (CHF 18'709), sulla scorta del reddito disponibile accertato (CHF 34'555) e degli altri valori indicati, determini il diritto dell’assicurata alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2025.

 

         Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite all’assicurata vincente in causa, ripetibile, in assenza di un patrocinio.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

 

1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio prestazioni – Servizio sussidi assicurazione malattia, per la determinazione dell’importo della RIPAM da riconoscere all’assicurata nel 2025

 

                             2.  Non sono attribuite ripetibili e non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti