Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2025.61

 

cs

Lugano

16 febbraio 2026      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2025 di

 

 

RI1, _______

 

 

contro

 

 

 

CO1, _______

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                            A.  RI1, nata nel 1979, è affiliata presso CO1 (in seguito: CO1) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                            B.  Il 18 giugno 2021 l’interessata, per il tramite del proprio medico curante, dr. med. _______, diagnosticata una disforia di genere, ha chiesto ad CO1 una garanzia per un intervento chirurgico di femminilizzazione del volto, tesa a rimodellare la prominenza sopraorbitale (arcata sopraciliare) ed il mento, per eseguire un lifting delle labbra e, in una seconda fase, per rimodellare il setto nasale. L’assicuratore, il 10 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente gli interventi prospettati (cfr. doc. VI).

 

                            C.  Il 24 gennaio 2022 RI1 ha inoltrato una seconda richiesta, tramite l’Ospedale _______, volto a correggere il solco sopracciliare, la posizione laterale delle sopracciglia, l’attaccatura dei capelli, il filtro, il mento, l’angolo mascellare e, in una seconda fase, le parti molli del viso e del collo (doc. III/1 e A6). Il 3 febbraio 2022 CO1 ha parzialmente respinto la richiesta poiché gli interventi non erano adeguati, giacché principalmente motivati da ragioni estetiche (doc. III/2 e A4).

 

                            D.  Il 25 febbraio 2022, l’Ospedale _______ ha inoltrato una richiesta di riesame, approvata dal servizio medico fiduciario di CO1, tranne per quanto concerne il lifting al viso ed al collo. Il 2 marzo 2022 l’assicuratore ha emesso una garanzia in relazione alla richiesta formulata il 24 gennaio 2022, precisando di assumere i costi dall’assicurazione di base, dedotta la franchigia, il 10% di partecipazione ai costi e i fr. 15 al giorno di contributo ospedaliero (doc. 1 e III/3 e A5). Come indicato da CO1 il 22 gennaio 2026 “parrebbe che l’amministrazione abbia deciso di rilasciare una garanzia per tutti gli interventi richiesti, nonostante il parere contrario del servizio medico fiduciario” (doc. VI).

 

                            E.  Il 5 ed il 9 aprile 2022 RI1 ha presentato personalmente una richiesta di assunzione di prestazioni da effettuare all’estero. La richiesta è stata respinta da CO1 il 19 aprile 2022 ritenuto che il trattamento in Svizzera era possibile con una qualità sufficiente.

 

                             F.  Il 18 ottobre 2023 CO1 ha ricevuto, per il tramite dell’_______, una richiesta di assunzione dei costi per la correzione del mento, dell’angolo mascellare, del filtro e del pomo d’Adamo, che l’assicuratore ha accettato il 14 novembre 2023.

 

                            G.  Il 29 ottobre 2025 il medico curante, dr. med. _______, ha richiesto una conferma della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso e del collo, rilevando che l’intervento sarebbe stato previsto per il mese di dicembre 2025 (doc. A1).

 

                            H.  Il 24 ed il 28 novembre 2025 RI1 ha chiesto all’assicuratore informazioni in merito allo scritto del dr. med. _______ (doc. A3 e A7). Il 3 dicembre 2025 CO1 ha domandato al curante di produrre delle foto aggiornate e di voler indicare i motivi dell’intervento (doc. A11).

 

                              I.  Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, il 18 dicembre 2025 RI1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso per denegata e ritardata giustizia “nonché violazione della tutela dell’affidamento relativo a garanzia di pagamento esistente (femminilizzazione del volto correzione dei tessuti molli)” (doc. I). La ricorrente afferma che il percorso terapeutico approvato nel 2023 (recte; 2022; cfr. doc. III) comprendeva fin dall’inizio la correzione delle strutture ossee e la successiva correzione dei tessuti molli. “A seguito di gravi errori di trattamento da parte di una medica ho sporto denuncia penale per lesioni personali e falsificazione di documenti. Il Tribunale superiore ha ordinato un esame penale per lesioni personali. In conseguenza di tale errato trattamento si sono rese necessarie tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due revisioni, esclusivamente sulla struttura ossea. Dopo il completamento degli interventi ossei e il rispetto del necessario periodo di guarigione, nel novembre 2025 il mio medico curante ha richiesto unicamente l’aggiornamento della garanzia di pagamento esistente per l’ultimo passaggio (correzione dei tessuti molli). Non è stata presentata alcuna nuova domanda.”

                                  La ricorrente afferma che dall’inizio di novembre 2025 CO1 ritarda sistematicamente la decisione. Invece di procedere all’aggiornamento, sono stati addotti argomenti variabili e oggettivamente errati, tra cui una presunta limitazione temporale della garanzia di pagamento (tre mesi), una presunta interruzione del percorso terapeutico, affermazioni generiche sugli effetti degli ormoni e infine dubbi sul fornitore della prestazione perché non fattura tramite TARMED. Un riscontro telefonico vincolante promesso dal capogruppo competente non è avvenuto (10.12.2025). Al suo posto è improvvisamente intervenuto un altro collaboratore che ha trasmesso un messaggio contraddittorio e impreciso il 9 dicembre 2025. Ella evidenzia di aver chiesto per iscritto il 7 dicembre 2025 l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA, fissando un termine al 17 dicembre 2025, scaduto infruttuosamente.

                                  Secondo la ricorrente una garanzia di pagamento passata in giudicato può essere revocata o riesaminata solo se emergono nuovi fatti essenziali o la decisione originaria era manifestamente illegittima. Nessuna delle due condizioni è adempiuta. L’indicazione medica è invariata, la correzione dei tessuti molli è parte integrante del percorso terapeutico originariamente approvato. I ripetuti annunci di verifica senza emanazione di una decisione formale costituiscono un ritardo ingiustificato. Tale comportamento, per l’assicurata, viola la tutela costituzionale dell’affidamento (art. 9 della Costituzione federale). Ella ha fatto affidamento sulla garanzia di pagamento senza riserve ed ha impostato l’intera pianificazione terapeutica su di essa. La focalizzazione sulla modalità di fatturazione (TARMED / privata) è giuridicamente inammissibile finché non venga indicata una possibilità di trattamento equivalente e ragionevole fatturata secondo TARMED.

                                  L’assicurata chiede di accertare che CO1 con il suo comportamento commette un ritardo di giustizia e/o una denegata giustizia, di ordinare all’assicuratore di emanare senza indugio una decisione formale sull’aggiornamento della garanzia di pagamento esistente, di accertare che la garanzia di pagamento esistente rimane valida e che la prevista correzione dei tessuti molli, quale parte del percorso terapeutico approvato, deve essere rimborsata, in via subordinata di ordinare ad CO1 di dimostrare una possibilità di trattamento equivalente concretamente indicata, fatturabile secondo TARMED.

                                  Per l’interessata CO1 da novembre 2025 ritarda sistematicamente la procedura, pur essendo a conoscenza che l’intervento chirurgico era pianificato per dicembre 2025 e che esiste una garanzia di pagamento valida. Invece di emanare una decisione, vengono addotti argomenti variabili e contraddittori e giuridicamente infondati.

                                  Solo dopo il completamento delle correzioni ossee è possibile medicalmente la necessaria correzione dei tessuti molli. L’indicazione medica è invariata e il trattamento corrisponde al percorso approvato.

                                  L’interessata invoca gli art. 25 e 32 LAMal, 9 e 29 della Costituzione e la STF 9C_141/2011.

                                  La ricorrente evidenzia di aver coinvolto espressamente il servizio di gestione dei reclami della CO1 “al fine di chiarire il comportamento non coordinato e contraddittorio della competente unità specialistica (in particolare: mancato rispetto di un richiamato telefonico promesso dalla capogruppo, sostituito da un intervento oggettivamente errato di un altro collaboratore)”. Il servizio non avrebbe affrontato nel merito le carenze procedurali. L’assicurata chiede al Tribunale di tener conto di tale omissione nella valutazione del ritardo di giustizia e del comportamento procedurale dell’assicurazione. Secondo la ricorrente il comportamento dell’assicuratore evidenzia un ripetuto e mirato rinvio a ridosso delle scadenze, configurando una ritardata decisione procedurale, rispettivamente un ritardo ingiustificato.

 

                             L.  Il 20 gennaio 2026 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione (doc. III) trasmessa all’assicuratore (doc. V).

 

                            M.  Con risposta del 22 gennaio 2026 CO1 ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI).

                                  L’assicuratore afferma che secondo l’insorgente “in conseguenza di tale errato trattamento si sono rese necessarie tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due revisioni, esclusivamente sulla struttura ossea” e che successivamente non sono pervenute ulteriori richieste di garanzia di copertura dei costi per la chirurgia facciale. Dai documenti “non è possibile capire cosa sia stato operato, quando e dove. È presente solo una richiesta datata 20 marzo 2025 da parte del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’_______, con cui è stata richiesta la garanzia di copertura dei costi per la rimozione del metallo dalla mascella inferiore/dal cranio. Il servizio medico fiduciario ne ha raccomandato l’assunzione dei costi”. Il 29 ottobre 2025 il dr. med. _______ ha richiesto una conferma della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso e del collo. Stante il tempo trascorso (3 anni e mezzo), il caso è stato sottoposto al servizio del medico fiduciario che per determinarsi necessita della documentazione fotografica aggiornata come pure della spiegazione di come il rassodamento dei tessuti molli del viso determini una femminilizzazione. Il 3 dicembre 2025 l’assicuratore ha quindi inviato al medico curante una richiesta. Secondo CO1, indipendentemente dalla garanzia del 2 marzo 2022, visto il tempo trascorso e la mutata situazione di fatto, l’assicuratore deve procedere a una verifica della fattispecie: l’assicurata è infatti stata vittima di un errore medico che l’ha costretta a sottoporsi a diversi interventi correttivi e supplementari. È quindi necessario accertare come si presenta attualmente il volto della ricorrente. Ciò è stato spiegato dettagliatamente dalla dr.ssa med. _______, sostituta responsabile del servizio medico fiduciario di CO1, nella sua recente valutazione del 15 gennaio 2026. Ad oggi la documentazione e le delucidazioni richieste non sono ancora pervenute.

                                  CO1 afferma di non aver mai negato la prestazione ma di aver semplicemente intrapreso i passi necessari alfine di effettuare le debite verifiche per stabilire con la giusta accuratezza l’eventuale diritto alle prestazioni. L’attuale stallo della procedura è unicamente dovuto al fatto che il curante non ha ancora prodotto la documentazione richiesta. Per cui al momento in cui è stato inoltrato il ricorso, non può essere imputata alcuna ritardata giustizia.

 

                            N.  Con scritto del 2 febbraio 2026, pervenuto al TCA il 5 febbraio 2026 (doc. X) e trasmesso per conoscenza all’assicuratore il medesimo giorno (doc. XI), la ricorrente ha ribadito la sua posizione.

 

 

 

 

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

1.     La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                             2.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                  Nella presente fattispecie, in assenza di una decisione impugnabile, unico oggetto del contendere può essere solo l’accertamento di una ritardata o denegata giustizia (cfr. anche replica del 2 febbraio 2026, doc. X, punto 1; cfr. STCA 32.2024.76 del 2 dicembre 2024).

 

                                  La richiesta dell’assicurata di accertare che la garanzia di pagamento esistente (del 2 marzo 2022) rimane valida e che la prevista correzione dei tessuti molli, quale parte del percorso terapeutico approvato, deve essere rimborsata, e la domanda tendente ad ordinare all’assicuratore di dimostrare una possibilità di trattamento equivalente, concretamente indicata, fatturabile secondo TARMED, sono pertanto irricevibili.

                                  nel merito

 

                             3.  Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                  Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b).

 

                                  Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente.

                                  Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’avere ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).

 

                                  Giova qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1).

 

                                  Va ancora rammentato che in DTF 129 V 411 (cfr. anche STF 8C_541/2021 del 18 maggio 2022, consid. 2.2; STF 9C_768/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 1.2.2), il Tribunale federale ha stabilito che l'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                  La giurisprudenza sviluppata in materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura. L’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se l'impossibilità di mettere in atto una perizia abbia per effetto, all'occorrenza, di fare sopportare all'amministrazione le conseguenze della mancanza di prove di un'incapacità lavorativa nel momento determinante.

 

                             4.  In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                  Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                  Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                  In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                  In seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

 

                                  In una sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale dell’interessata. Il TF ha affermato che:

 

" (…)
7.
L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012, qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises en considération.

Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir.

Dans le cas d'espèce, les investigations mises en oeuvre par l'intimé n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice, d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute connaissance de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction, ainsi que cela ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est infondé."

                                  In una sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no - doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).

 

                                  In una sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF, puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue: 

 

" (…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”

 

                                  In una sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Nella medesima occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).

 

                                  In una sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale ha affermato:

 

" 1. Gegen das unrechtmäßige Verzögern oder Verweigern eines anfechtbaren Entscheides kann Beschwerde geführt werden (Art. 94 BGG). Jede Person hat im Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 BV; vgl. auch Art. 61 lit. a ATSG sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Eine Rechtsverzögerung und damit eine Verletzung dieser Verfahrensgarantie liegt nach der Rechtsprechung unter anderem dann vor, wenn eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde einen Entscheid nicht binnen der Frist fasst, welche nach der Natur der Sache und der Gesamtheit der übrigen Umstände als angemessen erscheint. Ob sich die gegebene Verfahrensdauer mit dem Anspruch des Bürgers auf Rechtsschutz innert angemessener Frist verträgt oder nicht, ist am konkreten Einzelfall zu prüfen. Maßgeblich ist namentlich die Art des Verfahrens, die Schwierigkeit der Materie und das Verhalten der Beteiligten (Urteile 9C_74/2021 vom 11. März 2021 E. 1; 5A_768/2020 vom 23. November 2020 E. 2; Felix Uhlmann, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 94 BGG mit weiteren Hinweisen). Dabei kann die Gesamtdauer des Verfahrens auch dann als unangemessen erscheinen, wenn die Verfahrensdauer vor der jeweiligen Instanz für sich allein noch als angemessen gilt (Urteil 8C_633/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 3.1, in: SVR 2015 IV Nr. 12 S. 33; UHLMANN, a.a.O., N. 6 zu Art. 94 BGG). So bejahte das Bundesgericht beispielsweise eine unrechtmäßige Verzögerung des Verfahrens in einem Fall, in welchem die gesamte Verfahrensdauer 33 Monate seit Anhängig machen und 27 Monate seit Eintritt der Behandlungsreife erreicht hatte (BGE 125 V 373). Ebenso entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass eine Verfahrensdauer von neuneinhalb Jahren im Streit um eine Invalidenrente im Hinblick auf die Bedeutung des Entscheides für die leistungsansprechende Person zu lang sei (Urteil des EGMR Stamoulakatos gegen Griechenland vom 26. November 1997, 164/1996/783/984, § 39, vgl. Recueil CourEDH 1997-VII S. 2640).” 

 

                                  Nel caso giudicato dall’Alta Corte, il Tribunale cantonale dopo la sentenza federale di rinvio del 3 febbraio 2021, ha allestito una perizia giudiziaria, redatta il 27 giugno 2022, su cui le parti hanno potuto prendere posizione, ciò che il ricorrente ha fatto il 13 ottobre 2022. Il 14 novembre 2022 il Tribunale cantonale non è entrato nel merito di una domanda di ricusa (consid. 2.1). Da allora, e malgrado gli scritti del 5 dicembre 2024 e del 10 gennaio 2025, il Tribunale cantonale non aveva più compiuto alcun passo (consid. 2.2).

 

                                  Al consid. 2.3 il Tribunale federale ha evidenziato che la procedura era pendente dal 3 febbraio 2021, dopo la sentenza federale di rinvio, ossia da circa 4 anni al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia. Considerato che si trattava della continuazione di una procedura avviata con un ricorso inoltrato nel mese di novembre 2018, l’istanza cantonale avrebbe dovuto agire in maniera rapida, indipendentemente dalla questione di sapere se la fattispecie, alla luce della perizia del 27 giugno 2022, era pronta per il giudizio (“spruchreif”) e se era necessario procedere con ulteriori accertamenti. Anche se il ricorrente ha inizialmente contribuito al prolungamento della procedura, dal 13 ottobre 2022, con l’inoltro delle osservazioni, non può poteva essere ritenuto come corresponsabile della procrastinazione della causa. Solo il tribunale cantonale è responsabile della sua inattività negli ultimi due anni in cui è rimasto fermo senza compiere ulteriori passi procedurali.

 

                                  Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per ritardata giustizia e ha ingiunto all’istanza cantonale di riprendere immediatamente in mano la procedura e meglio emettere la sentenza se la causa è pronta per il giudizio oppure effettuare subito gli accertamenti ancora necessari. La richiesta di fissazione di un termine specifico non può essere accolta per motivi di parità di trattamento dinanzi alla legge (“[…] Die Ansetzung einer konkreten Behandlungsfrist, wie vom Beschwerdeführer gefordert, kann aus Gründen der Rechtsgleichheit grundsätzlich nicht angeordnet werden (Urteil 2C_119/2024 vom 1. März 2024 E. 5; UHLMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 94 BGG).).  

                                         Il Tribunale federale ha condannato il Canton Zurigo a pagare fr. 1'500 al ricorrente, rappresentato da un avvocato.

 

                                  In una STF 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, dove ha fatto riferimento all’appena citata STF 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale, in un caso dove il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Soletta dopo il ricorso del 4 ottobre 2022 fino all’emissione della decisione del 3 aprile 2024, a parte la richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo (“inhaltlich komplett untätig geblieben”), e dove il ricorrente ha fatto valere una violazione del principio di celerità e della ragionevole durata del procedimento (art. 61 lett. a LPGA, art. 6 CEDU e art. 29 cpv. 1 Cost. fed.), ha affermato che la durata complessiva del processo, pari a un anno e mezzo innanzi all’autorità cantonale, non supera palesemente i limiti usuali anche per i procedimenti di media complessità (“Die Gesamtdauer des kantonalen Beschwerdeverfahrens von etwa anderthalb Jahren sprengt indessen den Rahmen des Üblichen selbst bei einem durchschnittlich aufwendigen Verfahren offenkundig nicht, so dass sich auch eine Betrachtung einzelner Prozessabschnitte unter dem Aspekt des Beschleunigungsgebots erübrigt (zu den einschlägigen Kriterien [namentlich Art des Verfahrens, Schwierigkeit der Materie und Verhalten der Beteiligten] vgl. Urteil 9C_91/2025 vom 7. März 2025 E. 1).”).

 

                                  Non va poi dimenticato che in una STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al consid. 5.4, il Tribunale federale ha affermato che “[…] S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice […]” (sottolineatura del redattore).

 

                                  Infine in una STF 1C_551/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale federale ha rammentato i principi alla base di una denegata/ ritardata giustizia:

 

" (…)

2.3. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole. L'art. 29 cpv. 1 Cost. è di massima applicabile alla procedura di pianificazione, segnatamente di adozione dei piani regolatori (DTF 144 I 318 consid. 7.3 e rinvii). Questa disposizione sancisce in particolare il principio della celerità e impone alle autorità amministrative e ai tribunali di portare a termine i procedimenti pendenti in tempi possibilmente brevi (DTF 151 I 194 consid. 5.6); vieta in altre parole ritardi ingiustificati nel pronunciarsi. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non emette la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o, in assenza di un termine legale, entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze rendono ragionevole (DTF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 144 I 318 consid. 7.1; 142 II 154 consid. 4.2). Parte integrante di questa disposizione è il divieto di diniego formale di giustizia e di ritardi ingiustificati. Si ha diniego formale di giustizia quando un'autorità non entra nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo conforme ai termini e alle forme, sebbene sia tenuta a decidere in merito (DTF 144 II 184 consid. 3.1; 135 I 6 consid. 2.1). L'adeguatezza della durata di un procedimento si valuta in base alla natura del procedimento e all'insieme delle circostanze concrete della causa, di regola sulla base di una valutazione globale (come la portata e la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, l'importanza del procedimento per le parti coinvolte, il loro comportamento nella procedura, ecc.; 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; cfr. sulla differenza tra il diniego di giustizia formale e l'obbligo di motivare le sentenze, DTF 142 II 154 consid. 4.2).  

2.4. Occorre tenere conto inoltre della portata e della complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, del comportamento delle parti e delle autorità nonché dell'importanza dell'esito del procedimento per le persone interessate (sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 4.5 e riferimenti, non pubblicato in DTF 149 IV 376). Il diritto a ricevere una decisione entro tempi ragionevoli si riferisce sia alle singole fasi del procedimento che alla durata complessiva dello stesso. Una durata complessiva del procedimento oggettivamente inadeguata può violare il diritto a un esame entro un termine ragionevole, anche se, soggettivamente, alle autorità non possono essere imputate un'inerzia prolungata o altre negligenze (DTF 151 II 475 consid. 1.2.2; 151 I 257 consid. 10.4.1; 135 I 265 consid. 4.4; sentenza 1C_398/2022 del 15 settembre 2023 consid. 5.1; JACQUES DUBEY/JEAN--BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2aed. 2025, n. 2583-2585). Il Tribunale federale esamina liberamente se in tal senso sia stato violato l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenze 1C_575/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 6.1 e 1C_732/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.1 e 2.2).

 

2.5. I ricorrenti fanno valere a ragione che la Corte cantonale, non pronunciandosi da oltre cinque anni sui loro ricorsi nell'ambito di una pianificazione iniziata vent'anni fa, è incorsa in un ritardo ingiustificato. Ciò vale a maggior ragione poiché essa nelle sue osservazioni non contesta la loro affermazione secondo cui lo scambio degli scritti è terminato da 3 anni e 7 mesi. Adduce anzi che, dopo cinque anni dall'inoltro dei ricorsi, essa non potrebbe escludere la necessità di effettuare atti istruttori supplementari, ciò ch'essa ha poi effettivamente fatto procrastinando ulteriormente in maniera manifestamente tardiva l'emanazione delle sentenze. D'altra parte ai ricorrenti non parrebbe essere imputabile alcuna manovra dilatoria e gli accenni della Corte cantonale nelle sue osservazioni non dimostrano che si sarebbe in presenza di cause oltremodo complesse. Il criticato ritardo è quindi, oggettivamente, ingiustificato.”  

 

                             5.  Nel caso di specie, come già accennato nei precedenti considerandi, il 18 giugno 2021 l’interessata, per il tramite del proprio medico curante, dr. med. _______, ha chiesto ad CO1 una garanzia per un intervento chirurgico di femminilizzazione del volto, tesa a rimodellare la prominenza sopraorbitale (arcata sopraciliare) ed il mento, per eseguire un lifting delle labbra e, in una seconda fase, per rimodellare il setto nasale. L’assicuratore, il 10 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente gli interventi prospettati.

 

                                  Il 24 gennaio 2022 RI1 ha inoltrato una seconda richiesta, tramite l’Ospedale _______, volto a correggere il solco sopracciliare, la posizione laterale delle sopracciglia, l’attaccatura dei capelli, il filtro, il mento, l’angolo mascellare e, in una seconda fase, le parti molli del viso e del collo (doc. III/1). Il 3 febbraio 2022 CO1 ha parzialmente respinto la richiesta poiché gli interventi non erano adeguati, giacché principalmente motivati da ragioni estetiche (doc. III/2).

 

                                  Il 25 febbraio 2022, l’Ospedale _______ ha inoltrato una richiesta di riesame, approvata dal servizio medico fiduciario di CO1, tranne per quanto concerne il lifting al viso ed al collo.

 

                                  Il 2 marzo 2022 l’assicuratore ha rilasciato all’Ospedale _______ (Prof. dr. med. _______) la garanzia in relazione alla richiesta formulata il 24 gennaio 2022 (cfr. risposta di causa, doc. VI, pag. 3 punto 6), precisando che dopo averne discusso con la ricorrente, il caso è stato nuovamente esaminato ed CO1 ha deciso di assumere i costi della camera comune secondo quanto previsto dall’assicurazione di base, dedotta la franchigia, il 10% di partecipazione ai costi e i fr. 15 al giorno di contributo ospedaliero (doc. 1 e III/3). Come indicato in sede di risposta “parrebbe che l’amministrazione abbia deciso di rilasciare una garanzia per tutti gli interventi richiesti, nonostante il parere contrario del servizio medico fiduciario” (doc. VI).

 

                                  Il 5 ed il 9 aprile 2022 RI1 ha presentato personalmente una richiesta di assunzione di prestazioni da effettuare all’estero. La richiesta è stata respinta da CO1 il 19 aprile 2022 ritenuto che il trattamento in Svizzera era possibile con una qualità sufficiente.

 

                                  Il 18 ottobre 2023 CO1 ha ricevuto, per il tramite dell’_______, una richiesta di assunzione dei costi per la correzione del mento, dell’angolo mascellare, del filtro e del pomo d’Adamo, che l’assicuratore ha accettato il 14 novembre 2023.

                                  Il 29 ottobre 2025 il medico curante, dr. med. _______, ha richiesto una conferma della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso e del collo, rilevando che l’intervento sarebbe stato previsto per il mese di dicembre 2025 (doc. A1).

 

                                  Il 24 ed il 28 novembre 2025 RI1 ha chiesto all’assicuratore informazioni in merito allo scritto del dr. med. _______ (doc. A3 e A7).

 

                                  Il 1° dicembre 2025 l’assicuratore ha informato la ricorrente che il caso si trovava presso il medico fiduciario e veniva esaminato (doc. A9).

 

                                  Il 3 dicembre 2025 CO1 ha scritto all’insorgente che “mit den uns vorliegenden medizinischen Angaben und ohne aktuelle Fotodokumentation kann er keine abschliessende Beurteilung vornehmen. Laut mehrfachen Bundesgerichtsurteilen ist eine gesichtsfeminisierende Operation nur eine Pflichtleistung aus der Grundversicherung, wenn es Merkmale hat, die so stark männlich wirken, dass die Person nicht als Frau erkannt werden kann. Es wurden bereits gesichtfemisierende Massnahmen durch uns bewilligt und sie wurden durchgeführt. Ob weitere Massnahmen im Sinne der verschiedenen Bundesgerichstentscheide eine Leistungspflicht der Grundversicherung darstellen, können wir erst beurteilen, wenn wir eine aktuelle Fotodokumentation erhalten haben. Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen zu: - Fotodokumentation – Erklärung inwiefern eine Straffung der Gesichtsweichteile eine Feminisierung bewirkt” (doc. A11).

 

                                  Lo stesso giorno l’interessata ha risposto all’assicuratore che non si tratta di una nuova domanda ma di una richiesta di attualizzazione della garanzia per l’intervento alle parti molli del viso e che la documentazione è già stata trasmessa negli anni passati (doc. A12).

 

                                  Il 4 dicembre 2025 l’assicuratore ha informato la ricorrente che di principio le garanzie hanno una durata di 3 mesi e visto il tempo trascorso dall’ultimo intervento una nuova valutazione, sulla base di una nuova documentazione fotografica, è necessaria (doc. A13).

 

                                  Il 5 dicembre 2025 l’assicurata ha nuovamente preso posizione, spiegando la sua situazione ed affermando che alcuni interventi in passato non sarebbero stati eseguiti correttamente. Ciò ha portato anche ad una denuncia in ambito penale (doc. A14).

                                  Il 10 dicembre 2025 la ricorrente ha scritto all’assicuratore, lamentandosi della mancata telefonata che era stata programmata tra le parti per il pomeriggio di quel giorno (doc. A15). L’interessata ha in seguito assegnato all’assicuratore un termine di 7 giorni per emettere una decisione formale in merito (doc. A16).

 

                                  Il 12 dicembre 2025 CO1 ha informato l’insorgente che l’intervento che era stato prospettato è stato eseguito solo parzialmente e che adesso deve essere portato a termine presso un altro fornitore di prestazioni. Per questo motivo il servizio del medico fiduciario deve esaminare se sono date le condizioni per la presa a carico dei costi dalla LAMal (doc. A19).

 

                                  Il 15 dicembre 2025 l’assicurata ha confermato il termine del 17 dicembre 2025 per l’emissione di una decisione formale (doc. A20).

 

                                  Il 16 dicembre 2025 l’assicuratore ha informato l’interessata di non poter emettere una decisione formale poiché l’esame delle condizioni di presa a carico della LAMal non è ancora terminato (doc. A21).

 

                                  Il 18 dicembre 2025 l’insorgente si è rivolta al TCA con un ricorso per denegata/ritardata giustizia.

 

                                  Il 15 gennaio 2026 il servizio del medico fiduciario di CO1, per il tramite della med. pract. _______, riassunta la fattispecie, ha affermato:

 

" (…) Grundsätzlich kann die gesichtsfeminisierende Chirurgie bei Genderinkongruenz Mann zu Frau eine Pflichtleistung werden. Entsprechende Leistungen wurden von CO1 auch übernommen. Strittig ist hier lediglich die Straffung der Weichteile von Mittelgesicht und Hals. Dementsprechend wurde in der Vertrauensarztbeurteilung vom 25.02.2022 nur dieser Teileingriff abgelehnt. Nach Durchsicht der damals vorliegenden Bilder war diese Beurteilung aus meiner Sicht vollkommen korrekt. Es handelte sich um eine altersentsprechende leichte Erschlaffung der Weichteile. In unserem System konnte ich keine Dokumentation finden, in welchem ein Vertrauensarzt die Kostenübernahme empfohlen hat. Wie es damals zur Kostengutsprache für diesen Teileingriff kam, ist somit unklar.

Grundsätzlich dient FFS dazu, dass Transfrauen von der Umwelt äusserlich als Frauen erkannt werden. Das Bundesgericht hat mittlerweile in mehreren Urteilen bestätigt, dass Eingriffe im Rahmen von FFS nur dann eine Pflichtleistung ist, wenn ein Merkmal im Gesicht, so ausgeprägt männlich erscheint, dass es eine Zuordnung der Person ins weibliche Geschlecht verhindert. Um ein weibliches Aussehen zu erlangen, braucht es kein zusätzliche Straffung von Gesicht und Hals.

Beim Gesuch vom Oktober 2025 – mehr als 3.5 Jahre nach dem Erstgesuch – war dem beurteilenden Vertrauensarzt bekannt, dass die Kostengutsprache 2022 erteilt wurde, jedoch nicht auf welcher Grundlage. Da dieser Eingriff in der Regel keine Pflichtleistung ist und zudem in der Zwischenzeit mehrere Operationen im Gesicht durchgeführt wurden, hat der Vertrauensarzt eine aktuelle Fotodokumentation verlangt, die wir bis heute nicht erhalten haben.

Die im Vordergrund stehende Frage, ob die vor über 3.5 Jahren erteilte Kostengutsprache noch Gültigkeit hat oder nicht, muss aus juristischer Sicht beantwortet werden.

 

Fazit

. Dokumentiert ist die Ablehnung des Teileingriffs bezüglich Straffung der Gesichts- und Halsweichteile

. Diese Ablehnung ist aus vertrauensärztlicher Sicht korrekt, da der Eingriff nicht der Korrektur eines männlichen Aussehens dient

. Wie die ausgestellte Kostengutsprache zustande kam, ist nicht dokumentiert und nicht nachvollziehbar

. Aktuell wurde nichts entschieden, sondern wir haben lediglich eine aktuelle Fotodokumentation verlangt.” (doc. 2)

 

                             6.   Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale deve concludere che non è stata commessa alcuna ritardata giustizia da parte dell’assicuratore.

 

                                  Il medico curante dell’insorgente, dr. med. _______, il 29 ottobre 2025 ha chiesto all’assicuratore una conferma della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso e del collo per il mese di dicembre 2025 (doc. A1).

 

                                  L’assicuratore ha esaminato la fattispecie ed il 3 dicembre 2025 ha informato l’insorgente circa la necessità di acquisire ulteriore documentazione medica, fotografica e scritta, prima di fornire una risposta in merito (doc. A11).

 

                                  Il 18 dicembre 2025, dopo ulteriori e numerosi scambi di corrispondenza, la ricorrente ha inoltrato un ricorso per ritardata e denegata giustizia ed il 15 gennaio 2026 il servizio medico dell’assicuratore ha confermato che prima di decidere in merito alla garanzia richiesta dall’interessata sarebbe stato necessario avere a disposizione ulteriori documenti (doc. 2).

 

                                  Considerato il breve periodo trascorso tra la domanda di prestazioni del 29 ottobre 2025 e l’inoltro del ricorso per ritardata giustizia (18 dicembre 2025), non si può ritenere che l’assicuratore abbia protratto oltre il dovuto la procedura (cfr. STF 9C_216/2024 del 30 aprile 2025 e STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022), anche perché la ricorrente non fa valere che l’intervento, peraltro programmato oltre tre anni dopo la garanzia emessa il 2 marzo 2022, fosse urgente.

                                  Va del resto qui rammentato che un accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio che regge la procedura delle assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.10) e che nel caso di specie il servizio del medico fiduciario dell’assicuratore in data 3 dicembre 2025 ha ritenuto necessario chiedere ulteriore documentazione al curante, non ancora pervenuta.

 

                                  Una ritardata giustizia non è ravvisabile neppure se si tiene conto che la garanzia in discussione è stata emessa il 2 marzo 2022.

                                  Infatti da una parte la ricorrente contesta il protrarsi della procedura solo per quanto concerne gli ultimi mesi (doc. I: “CO1 ritarda sistematicamente la procedura dall’inizio di novembre 2025”) e d’altra parte, come spiegato dall’insorgente, il protrarsi della procedura di femminilizzazione del volto non è imputabile all’assicuratore (doc. I, pag. 2: “A causa di errori medici sono stata costretta a sottopormi a più interventi e revisioni (esclusivamente alla struttura ossea. Contro una medica curante è stata sporta denuncia per lesioni personali e falsificazione di documenti […] Dagli errori di trattamento sono derivate tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due revisioni, esclusivamente alla struttura ossea”).

 

                                  Questo Tribunale ritiene che non sono dati neppure gli estremi per ritenere una denegata giustizia (cfr. sul tema: KIESER, ATSG Kommentar 2024, 5a edizione, n. 41 e seguenti ad art. 56, pag. 1085 e seguenti).

                                  È vero che dallo scambio di corrispondenza tra le parti sembra emergere che l’assicurata non intenda produrre la documentazione richiesta da CO1 poiché ritiene che la garanzia fornita alcuni anni fa per la correzione dei tessuti molli sia sufficiente (cfr. anche lo scritto del 2 febbraio 2026, doc. X+1: “la ricorrente ha più volte chiarito per iscritto che non inoltrerà fotografie aggiornate, non per mancanza di collaborazione, bensì perché non vi è alcuna nuova istruttoria su una nuova domanda”) e che secondo il servizio medico fiduciario la questione di sapere se la precedente garanzia è ancora valida è un aspetto prettamente giuridico (doc. 2: “Die im Vordergrund stehende Frage, ob die vor über 3.5 Jahren erteilte Kostengutsprache noch Gültigkeit hat oder nicht, muss aus juristischer Sicht beantwortet werden”).

 

                                  Tuttavia, visto il breve tempo trascorso tra l’inoltro della richiesta e la presentazione del ricorso (poco più di un mese e mezzo), anche l’ipotesi di una denegata giustizia viene a cadere. Il Tribunale federale ha infatti già affermato che […] S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice […]” (sottolineature del redattore).

 

                                  La circostanza che nel corso del mese di dicembre 2025 la ricorrente ha coinvolto espressamente il servizio di gestione dei reclami della CO1 “al fine di chiarire il comportamento non coordinato e contraddittorio della competente unità specialistica (in particolare: mancato rispetto di un richiamato telefonico promesso dalla capogruppo, sostituito da un intervento oggettivamente errato di un altro collaboratore)”, non è un motivo per ritenere una denegata giustizia. Come emerge dai fatti esposti al considerando precedente l’assicuratore ha sempre risposto in tempi brevi, spiegando le ragioni dell’assenza di una decisione formale.

 

                                  Nemmeno la STF 9C_141/2011 citata dalla ricorrente modifica l’esito del ricorso. In quel caso, infatti, si trattava di stabilire se il ricorrente doveva pagare i contributi AVS quale indipendente ed il suo ricorso è stato dichiarato irricevibile poiché contestava una sentenza cantonale di rinvio. Non era invece tema del contendere un’eventuale ritardata e/o denegata giustizia o, in generale, le condizioni della revoca di una garanzia che del resto sarebbe semmai da esaminare nell’ambito di un ricorso contro una decisione su opposizione che si esprima nel merito della vertenza.

 

                                  CO1 tuttavia non può ora stare passivamente ad attendere l’eventuale invio da parte dell’assicurata o del suo medico curante della documentazione chiesta dal proprio servizio medico-fiduciario il 3 dicembre 2025, ma deve farsi parte attiva.

 

                                  O decide in tempi brevi che la garanzia fornita il 2 marzo 2022, comprensiva della correzione delle parti molli del viso e del collo, è tuttora valida, che non occorre acquisire la documentazione chiesta dal servizio del medico fiduciario e accoglie subito le domande dell’interessata, o ritiene che è ancora valida ma occorre comunque acquisire la nuova documentazione richiesta dal servizio medico fiduciario il 3 dicembre 2025 ed applica immediatamente la procedura di cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA, al termine della quale emetterà una decisione o, infine, ritiene che la garanzia non è più valida o non concerne le parti molli del viso e del collo (e dovrà motivare la sua posizione approfonditamente ed in maniera convincente) e che occorre effettuare ulteriori accertamenti ed allora, anche in questo caso, dovrà applicare l’art. 43 cpv. 3 LPGA e poi emettere una decisione formale.

                                  Anche se, al momento attuale, non è ravvisabile una ritardata o una denegata giustizia, l’assicuratore deve comunque agire rapidamente.

 

                                  In conclusione, nel caso di specie questo Tribunale deve concludere che, al momento in cui è stato introdotto il ricorso (18 dicembre 2025) l’assicuratore non ha commesso né una ritardata giustizia, né una denegata giustizia.

 

                                  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.1), va conseguentemente respinto.

 

                             7.   Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

 

                                  Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAMal non ne prevede l’applicazione.

 

                                  Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti