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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 12 febbraio 2026 di
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contro |
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in materia di assicurazione contro le malattie |
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ritenuto in fatto
1.1. La dr.ssa med. AT1, nata nel _______, di professione ______ indipendente dal 1999, è assicurata per la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV1 (in seguito anche: assicuratore o CV1).
1.2. In seguito alla notifica di una incapacità lavorativa del 50% dall’11 novembre 2022, l’assicuratore ha versato le prestazioni pattuite.
1.3. Il 15 maggio 2023 la dr.ssa med. AT1 ha annunciato una ricaduta della precedente incapacità lavorativa (doc. 1/1), terminata il 31 dicembre 2023.
1.4. CV1 non ha versato ulteriori prestazioni dal 22 maggio 2023, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna perdita di guadagno da parte dell’assicurata.
1.5. Con petizione del 12 febbraio 2026 la dr.ssa med. AT1, rappresentata dall’avv. RA1, chiede che l’assicuratore sia condannato al versamento dell’importo di fr. 38'489.80, oltre interessi al 5% dal primo giorno del mese successivo a quello al quale le indennità giornaliere riconosciute si riferiscono, come esposto a pagina 12.
1.6. Con osservazioni del 26 marzo 2026 CV1 ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.7. Il 24 aprile 2026 le parti sono state sentite in sede di udienza, da cui è emerso:
" (…) Le parti escludono la possibilità di accordarsi da un lato parte attrice ritiene per più motivi che sia stato concluso un contratto d’ass. di somma e che quindi la prestazione sia comunque dovuta e ciò entro il limite dell’assicurazione conclusa che è di fr. 126'000.-.
Anche l’assicuratore dal canto suo esclude la possibilità di un accordo al quale potrebbe aderire unicamente nella misura in cui anche il rapporto contrattuale venisse sciolto.
Parte attrice produce in questa sede un allegato intestato “replica” di cui una copia è immediatamente consegnata al rappr. dell’assicuratore cui è concesso un termine scadente il prossimo 11 maggio 2026 per esprimersi sulla replica.
Sempre parte attrice produce il certificato medico datato 25.9.2023 della dr.ssa ______, reumatologa.
A titolo di prove offerte parte attrice chiede l’audizione testimoniale delle sue 2 collaboratrici ______ e ______ i cui indirizzi sono rilevabili dal documento prodotto. Chiede poi l’audizione dei medici che l’hanno avuta in cura ossia la precisata dr.ssa ______, del dr. ______ e della dr.ssa ______. Anche in questo caso gli indirizzi sono sul foglio prodotto. Da ultimo postula la perizia sulla perdita di guadagno.
Si tratta essenzialmente di una perizia di natura contabile. La perizia dovrebbe verificare la perdita di guadagno nel corso degli anni a motivo dell’incapacità lavorativa.
Le prove sono proposte a titolo di offerta e sarà il giudice delegato a decidere.
Le due collaboratrici devono essere sentite in merito alle loro attestazioni scritte relative al pensum lavorativo della dr.ssa AT1, i 3 medici invece sono citati per essere sentiti in merito alle condizioni di salute e alla capacità lavorativa dell’attrice ritenuto come CV1 ritenga che si tratta di una assicurazione di danno. A titolo cautelativo quindi parte attrice, che ribadisce di trovarsi confrontata con un ass. di somma, chiede le dette audizione a meno che CV1 non concordi trattarsi di assicurazione di somma in concreto.
L’assicuratore specifica qui che l’assicurazione di cui si tratta è un’assicurazione di danno. Precisa inoltre che non ha mai contestato l’incapacità lavorativa della dr.ssa AT1 motivo per cui non vede la rilevanza dell’audizione dei medici.
In merito alla perizia parte convenuta si oppone alla perizia nella misura in cui la stessa debba fondarsi su dati statistici e non concreti. Qualora invece il perito operasse solo sulla scorta di dati concreti CV1 non si oppone alla perizia.
L’assicuratore se impegna a voler produrre l’ultima polizza assicurativa precedente all’annuncio del maggio 2023 rispettivamente del novembre 2022 e le relative CGA.
La convenuta non ha prove ulteriori da richiedere.
CV1 prenderà posizione sulla replica dell’attrice entro il prossimo 11 maggio 2026.” (doc. XI)
1.8. Il 29 aprile 2026 l’assicuratore ha prodotto la replica (doc. XII), trasmessa all’attrice per conoscenza il 4 maggio 2026 (doc. XIII).
1.9. Il 15 maggio 2026 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato chiusa l’istruttoria, informando le parti che il Tribunale non intende acquisire le prove offerte, oltre a quelle documentali già prodotte agli atti (doc. XV).
1.10. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza le parti hanno trasmesso le loro conclusioni scritte l’8 giugno 2026, rispettivamente il 9/10 giugno 2026 (doc. XXIV e XXV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore deve essere condannato a versare all’attrice CHF 38'489.80, oltre interessi al 5% a titolo di indennità giornaliere in seguito all’incapacità lavorativa del 50% della dr.ssa med. AT1 per il periodo dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023.
2.2. Le prestazioni richieste si fondano su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026, consid. 1.1 destinata a pubblicazione; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 1.1).
Queste assicurazioni complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF 4A_283/2025 del 9 aprile 2026, consid. 1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024, pag. 52, n. 142 e seguenti).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).
La procedura applicabile è quella prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026, consid. 2.1 destinata a pubblicazione; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).
2.3. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore delle modifiche della LCA. Secondo l’art. 103a LCA, ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: a. le prescrizioni di forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
In concreto, il contratto di assicurazione è stato concluso nel 1999 per il tramite di ______, poi ripreso da CV1 e rinnovato nel corso degli anni, da ultimo, per quanto concerne il periodo litigioso, con effetto dal 1° gennaio 2020 (cfr. doc. XII/2).
Ne segue che, tranne per quanto concerne le eccezioni previste all’art. 103a lett. a e b LCA, si applicano le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Circa l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024, pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.5. In concreto le parti hanno concluso un contratto di assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. XII/2).
L’attrice rivendica prestazioni dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023, rilevando che si tratta di una ricaduta dell’incapacità lavorativa iniziata l’11 dicembre 2022 (doc. I, pag. 4, doc. OO e doc. 1/16).
La polizza assicurativa concernente il citato periodo prevede che il rischio assicurato è il “______ (eccetto ______, via ______” (doc. XII/2 e doc. C) e prevede quanto segue:
" (…)
Prestazioni assicurate
Persone nominate e prestazioni
Signora Dott. FMH AT1, nato/a il __.__.1965
Malattie preesistenti sono assicurate sotto riserva d’esclusione delle condizioni generali (CG).
Per il calcolo del premio conformemente all’età di adesione 40 anni
Salario annuo assicurato: CHF 126'000.00
Indennità giornaliera per malattia in % del salario assicurato 100.00 percento
Indennità giornaliera in caso di infortunio in % del salario 100.00 percento
Durata delle prestazioni dedotto il termine di attesa seguente 730 giorni
Durata delle prestazioni per persone assicurate in età AVS 180 giorni
Termine di attesa 30 giorni
Condizioni vigenti
Condizioni particolari (CP) – Partecipazione alle eccedenze
Condizioni complementari per l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, Edizione 2008
Condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera in caso d’infortunio, Edizione 2008
Condizioni generali (CG) dell’assicurazione collettiva di malattia, Edizione 2008
Informativa per il personale assicurato all’entrata nell’azienda assicurata
Dettaglio premio
Somma dei salari Tasso di premio in °/oo
Indennità giornaliera Tasso di premio per CHF10.00
Signora Dott. FMH AT1, nato/a il __.__.1965
Indennità giornaliera per malattia
in % del salario assicurato 126'000 34,29
Indennità giornaliera in caso di in-
fortunio in % salario 126'000 9,79
Premio annuo netto CHF 5'554.10
Premio (…)”
La polizza fa riferimento alle condizioni complementari per l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, Edizione 2008, condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera in caso d’infortunio, Edizione 2008 e Condizioni generali (CG) dell’assicurazione collettiva di malattia, Edizione 2008.
Le condizioni generali del 2000 citate dall’attrice in sede di petizione (e nel memoriale conclusivo) non sono di conseguenza applicabili (cfr. doc. D).
Ai sensi dell’art. 1.1 CG le basi dell’assicurazione sono il contratto in forma scritta tra lo stipulante e l’assicuratore, le condizioni generali d’assicurazione (CG) e le condizioni complementari (CC); nella misura in cui non sia stato documentato diversamente in forma scritta, valgono le disposizioni della LCA.
Secondo l’art. 2.1 CG l’assicurazione copre, nell’ambito delle prestazioni contrattuali, le conseguenze economiche che possano essere ricondotte ad un evento assicurato riportato in forma scritta sull’atto contrattuale.
L’art. 3.1 CG prevede che è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richiede un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Per l’art. 3.4 CG è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità totale o parziale derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale, come anche in un’altra professione o campo d’attività. Per valutare la presenza di un’incapacità al lavoro sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al lavoro soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
L’art. 6 CG definisce le persone assicurate.
Per l’art. 6.2 CG le persone seguenti sono assicurate unicamente su convenzione particolare riportate in forma scritta sul contratto:
- il titolare di un’azienda;
- il coniuge oppure il partner registrato e gli altri membri della famiglia del titolare di un’azienda secondo l’AVS, finché lavorano nell’azienda assicurata e per i quali il titolare dell’azienda non versa contributi AVS;
- lavoratori a domicilio;
- persone che sono assicurate con un’indennità fissa o un salario prefissato.
Secondo l’art. 1 CC sono assicurate le indennità giornaliere in caso d’incapacità al lavoro in seguito ad una malattia e che abbiano come conseguenza una perdita di guadagno.
Ai sensi dell’art. 2.1 CC con caso di malattia si intende ogni incapacità al lavoro in seguito ad una malattia. Il caso inizia con il certificato medico attestante l’incapacità al lavoro.
Per l’art. 2.2 CC è considerato come nuovo caso di malattia se la persona assicurata riprende dopo un periodo d’incapacità al lavoro il lavoro completamente per almeno un giorno e che non si tratti di una ricaduta.
L’art. 2.3 CC prevede che è considerata come ricaduta se la persona assicurata in seguito alla stessa malattia è nuovamente in incapacità lavorativa entro 12 mesi dopo che aveva ripreso completamente il lavoro dopo la scadenza del termine d’attesa.
L’ammontare dell’indennità giornaliera si basa sul grado d’incapacità al lavoro attestato medicalmente. Un’incapacità al lavoro inferiore al 25% non dà diritto all’indennità giornaliera (art. 5.1 CC).
L’art. 6 CC regola il calcolo dell’indennità giornaliera.
L’art. 6.1 CC prevede le norme applicabili in caso di “indennità giornaliera in percentuale del salario”.
La base per il calcolo delle indennità giornaliere si basa sul salario AVS che la persona assicurata ha percepito dallo stipulante il mese prima dell’inizio del caso di malattia o della ricaduta. Vengono anche considerati gli elementi salariali sui quali esiste un diritto giuridico. In particolar modo le retribuzioni regolari dove l’ammontare è stato stabilito secondo contratto di lavoro, come per il 13° salario mensile.
“Non considerate vengono le retribuzioni uniche speciali non dipendenti dal rendimento come le gratificazioni, premi di fedeltà, regali per gli anni di servizio, ecc. “
“L’indennità giornaliera si basa in ogni caso sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di malattia.”
Questo salario viene convertito per un anno intero e diviso per 365. In caso di salari fissi, anche questi verranno divisi per 365. L’indennità giornaliera così calcolata viene versata per ogni giorno civile.
Se il guadagno è sottoposto a forti variazioni (p. es. persone retribuite a provvigioni, lavoro ausiliario irregolare), per il calcolo dell’indennità giornaliera il salario percepito negli ultimi 12 mesi prima dell’inizio della malattia viene diviso per 365. Si ha una forte variazione quando l’indennità giornaliera così calcolata diverge di almeno il 10% dall’indennità giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.
All’art. 6.2 CC figura invece che l’indennità giornaliera fissa è definita nel contratto.
L’art. 7 CC indica le modalità di calcolo in caso di prestazioni di terzi (sovraindennizzo) e non si applica alle assicurazioni con indennità giornaliera fissa o salari prefissati.
Va ancora rilevato che per quanto concerne il pagamento dei premi l’art. 13.1 CG prevede che per il loro calcolo sono determinanti in caso di assicurazione in base ai salari (a) il salario AVS a persona e all’anno, a meno che non esistano altre convenzioni. I salari pagati a persone non soggette all’AVS devono essere considerati pure in base alle norme AVS e in caso di assicurazione in base a delle indennità giornaliere fisse o salari prefissati (b) se sono concordate somme di salario fisse, valgono queste. In caso di calcolo dei premi per un periodo inferiore ai 12 mesi per ogni persona assicurata, è determinante il numero dei giorni in base al calendario civile.
Secondo l’art. 13 cpv. 2 CG se sono concordati premi anticipati, lo stipulante comunica alla Società i dati necessari per il calcolo dei premi. Basandosi su questi dati verranno calcolati gli importi definitivi dei premi. I dati necessari sono da dichiarare all’assicuratore tramite il modulo di dichiarazione messo a disposizione allegando una copia del conteggio AVS oppure inviando i dati per invio telematico (…). Per il cpv. 3 se lo stipulante non osserva il proprio dovere di notifica entro il termine fissato dall’assicuratore, questo determina l’ammontare dei premi dovuti attraverso una stima.
2.6. In concreto, la convenuta non contesta l’incapacità lavorativa dell’attrice dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (cfr. verbale di udienza, doc. XI: “[…] Precisa inoltre che non ha mai contestato l’incapacità lavorativa della dr.ssa AT1 motivo per cui non vede la rilevanza dell’audizione dei medici […]”; scritto del 15 maggio 2026 del Giudice delegato del TCA alle parti, doc. XV: “[…] la malattia che ha colpito la dott.ssa AT1 in uno con le conseguenze della stessa non sono elementi contestati dall’assicuratore (come emerge dal verbale di udienza) […]” e conclusioni della convenuta, doc. XXV: “[… ] la sola incapacità lavorativa, quand’anche sussistente sul piano medico, è del tutto insufficiente a fondare un obbligo indennitario in capo alla convenuta […]”).
Le parti divergono invece in merito alla natura del contratto. Secondo l’attrice si tratta di un’assicurazione di somma, secondo la convenuta di un’assicurazione contro i danni.
2.7. L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somma garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e STF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
Sulla nozione di assicurazione di somma in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattie cfr. la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527, dove il Tribunale federale ha rammentato:
" 3.2.4 Lorsque le contrat d'assurance prévoit le versement à l'assuré d'une indemnité journalière forfaitaire - constituant ce que l'on désigne en langue allemande par l'expression Taggeld - qui ne suppose pas que l'assuré subisse une perte effective sur le plan économique, mais qui est versée en fonction du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il s'agit d'une assurance de sommes (arrêt 4C.83/1998 du 11 juin 1998, consid. 3d; ROLAND BREHM, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n. 14 p. 42, n. 221 p. 126 et n. 376 p. 191; BRULHART, op. cit., p. 110; WILLY KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1967, p. 467; cf. ATF 119 II 361 consid. 4).
3.2.5 Dans le cas d'une telle assurance de personnes conçue comme une assurance de sommes, l'assuré peut cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres prétentions en raison du même événement dommageable; la prestation de l'assureur de sommes est due indépendamment du point de savoir si l'ayant droit reçoit des prestations de la part d'autres assureurs ou d'un tiers responsable; la surindemnisation de l'ayant droit est possible et, conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (CHRISTOPH GRABER, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basler Kommentar, 2001, n. 1 ad art. 72 LCA et n. 1 ad art. 96 LCA; ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 410; BREHM, op. cit., n. 376 p. 191; BRULHART, op. cit., p. 109; DUC, Assurance sociale et assurance privée, p. 63). Les prestations versées par un assureur social ne peuvent pas être imputées sur les allocations journalières dues par l'assureur privé (BREHM, op. cit., n. 376 p. 191-192; cf. MAURER, op. cit., p. 410), à moins, évidemment, que les conditions générales d'assurance ne prévoient exceptionnellement une telle imputation (BREHM, op. cit., n. 376 p. 191-192).”
L’assicurazione contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
In DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 il Tribunale federale ha così spiegato la differenza tra i due tipi di assicurazione:
" 5.2.3 La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a occupé de longue date la doctrine et la jurisprudence. L'assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l'événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l'existence d'un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Toute assurance vise à parer à d'éventuels revers de fortune. Le critère de distinction ne réside donc pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d'assurance (cf. entre autres ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 s.; ATF 104 II 44 consid. 4c; arrêts 4A_367/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.2; 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.4.2; GERHARD STOESSEL, Schadens- und Summenversicherung: Diskussion seit hundert Jahren, in Mélanges du Bureau National Suisse d'Assurance [...], 2000, p. 504; VINCENT BRULHART, Droit des assurances privées [ci-après: Assurances privées], 2e éd. 2017, p. 521 s.).
L'assurance de sommes permet à l'assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible; conformément à l'art. 96 LCA (RS 221.229.1), les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5). L'assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire; pour éviter le cumul, l'art. 72 LCA a institué un droit de recours de l'assureur à l'encontre du tiers responsable (arrêt précité 4A_53/2007 consid. 4.4.2; BRULHART, Assurances privées, op. cit., p. 521).”
La questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Va ancora precisato che per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 tale questione dovrebbe essere risolta più facilmente, ritenuto che per l’art. 3 cpv. 1 lett. b LCA, nel tenore in vigore da tale data, prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto. Esso lo informa inoltre sui seguenti elementi: (…) l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni (sul tema cfr. DTF 146 III 339, consid. 5.2.3).
2.8. Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a).
Quando l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono queste condizioni.
Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; sentenza 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024, consid. 3.1, sentenza 4A_35/2024 del 10 settembre 2024; sentenza 4A_220/2023 del 24 ottobre 2023 = SVR 2024 KV Nr. 4; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; sentenza 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024, consid. 3.1, sentenza 4A_35/2024 del 10 settembre 2024; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b; sentenza 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024, consid. 3.1). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore, che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).
2.9. In concreto occorre innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del contratto.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, le quali in sede di udienza non hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove su questo specifico tema, non emerge che esse abbiano specificatamente concordato di aver concluso un’assicurazione di danno piuttosto che un’assicurazione di somma.
Ne segue che non è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in relazione alla qualifica (di danno o di somma) dell’assicurazione conclusa.
Occorre di conseguenza interpretare oggettivamente le norme delle CG e delle CC, secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).
2.10. Preliminarmente va evidenziato che le basi del contratto d’assicurazione malattia collettiva sono costituite, tra l’altro, dal contratto in forma scritta tra lo stipulante e l’assicuratore, dalle condizioni generali d’assicurazione e dalle condizioni complementari (art. 1.1 CG).
L’interpretazione delle clausole deve pertanto tenere conto sia di quanto figura nella polizza, sia di quanto indicato nelle CG e nelle CC.
Il Tribunale federale ha rammentato che sapere se ci si trova in presenza di un’assicurazione di somma o di danno dipende in definitiva dal contratto di assicurazione e dalle condizioni generali (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3). L’espressione incapacità di guadagno non è determinante perché delle volte è anche utilizzata quale sinonimo di incapacità di lavoro (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvio alla STF 4A_332/2010 del 22 febbraio 2010, consid. 5.2.4). Le regole usuali d’interpretazione dei contratti sono applicabili e se l’interpretazione lascia sussistere un dubbio in merito al senso, le condizioni generali devono essere interpretate in sfavore dell’autore, conformemente alla regola delle clausole insolite (“Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem”).
Alcuni autori osservano che le condizioni generali non contengono sempre esplicitamente la presenza di un danno, da cui la necessità di interpretare anche altri documenti contrattuali. Se risulta che la prestazione d’assicurazione è condizionata ad una perdita patrimoniale provocata dall’evento assicurato si tratta di un’assicurazione di danno, anche se l’estensione della prestazione è, fino ad un certo punto, forfettaria, ciò che accade sovente per questioni pratiche (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii).
Numerosi autori costatano inoltre che le assicurazioni collettive concluse da aziende per il proprio personale sono tipicamente delle assicurazioni di danno (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii). Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di versare per un tempo limitato il salario del lavoratore impedito di lavorare per causa di malattia (art. 324a CO). Se offre delle prestazioni equivalenti, un’assicurazione collettiva che copre tutto il personale dell’azienda può liberare quest’ultima da tale obbligo, poiché il rischio derivante dall’incapacità lavorativa è in questo caso assunto dall’assicuratore (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii).
Il fatto che l’assicurazione copre delle persone non indicate nominativamente, come il fatto di riferirsi al salario AVS conseguito nell’azienda è un indizio per l’assicurazione di danno (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii).
Nell’assicurazione collettiva può coesistere un’assicurazione di danno per il personale salariato e un’assicurazione di somma per il datore di lavoro (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii). L’assicurazione di somma è in effetti frequente per quanto concerne gli indipendenti (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii).
L’Alta Corte rileva infine che i tribunali sono stati (troppo) spesso occupati in maniera importante dai litigi circa la natura dell’assicurazione. Le controversie avrebbero potuto essere evitate facilmente se gli assicuratori avessero indicato chiaramente nelle loro condizioni generali il tipo di assicurazione offerta.
Il Tribunale federale rammenta che il legislatore ha cercato di rimediare a questa situazione, adottando l’art. 3 cpv. 1 lett. b LCA, in vigore dal 1° gennaio 2022, per il quale l’assicuratore, prima della conclusione del contratto, deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione, in particolare circa l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni.
2.11. Nel caso di specie, le CC e le CG del 2008, applicabili al caso concreto (doc. XII/2), prevedono la possibilità di sottoscrivere sia un’assicurazione di danno sia un’assicurazione di somma.
Infatti, l’art. 6.1 CC (“indennità giornaliera in percentuale del salario”), espone il calcolo della prestazione nel caso in cui le indennità giornaliere si fondano sul salario AVS della persona assicurata e prevede espressamente che “l’indennità giornaliera si basa in ogni caso sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di malattia”, ossia una chiara assicurazione di danno (cfr. DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 e 5.2.4 cfr. anche STCA 36.2022.46 del 30 gennaio 2023 con rinvio alla STF 4D_9/2021 del 19 agosto 2021, consid. 3.4: “[…] Or, à lire cette disposition précisant que l'incapacité de travail par suite de maladie doit avoir pour conséquence une perte de gain, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire de conclure à une assurance de dommages (cf. ATF 146 III 339 consid. 5.2.3) […]”). Inoltre, l’art. 7.2 CC regola il sovraindennizzo in caso di versamento di prestazioni da parte di terzi, ossia un altro elemento che depone a favore di un’assicurazione di danno.
Per contro, l’art. 6.2 CC prevede la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione con un’indennità di somma fissa e l’art. 7.1 CC stabilisce che le norme dell’art. 7.2 CC sul sovraindennizzo non si applicano “alle assicurazioni con indennità giornaliera fissa o salari prefissati”, ossia caratteristiche tipiche dell’assicurazione di somma.
Per stabilire quale tipo di assicurazione è stato sottoscritto nel caso in esame occorre di conseguenza far capo anche ad altri documenti contrattuali, segnatamente alla polizza.
Dalle tavole processuali emerge che il 17 marzo 1999 l’attrice aveva concluso con ______, marca di CV1, un’ “Assicurazione dell’indennità giornaliera per le aziende” a partire dal 1° aprile 1999 e valida fino al 31 dicembre 2001 (doc. A).
La polizza (n. _______) prevedeva due gruppi di assicurati: il gruppo 1 composto unicamente dalla dr.ssa med. AT1, assicurata con un “Guadagno annuo fisso Fr. 53'000.--” e il gruppo 2 composto da tutto il personale dell’azienda, escluso il titolare, senza indicazione precisa del salario. L’indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio era stata fissata in entrambi i casi nell’80% del guadagno giornaliero.
Si applicavano le CGA del 1996, non prodotte.
In seguito, l’attrice ha siglato un contratto di “Assicurazione indennità giornaliera di malattia collettiva” con la convenuta in vigore dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 (doc. B), a cui si applicavano le condizioni generali del 2000. Anche in questo caso nella polizza n. 2'538.178 sono stati previsti due gruppi di assicurati: il primo composto dalla dr.ssa med. AT1 con un “guadagno annuo fisso” di fr. 126'000 ed un’indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio pari al 100% del guadagno giornaliero e il gruppo 2 composto da tutto il personale, eccetto il titolare, senza indicazione del salario, e con un’indennità giornaliera in caso di malattia pari al’80% del guadagno giornaliero.
A questo proposito le condizioni generali del 2000 (doc. D) all’art. 2 stabilivano che l’assicurazione copre, nell’ambito delle disposizioni contrattuali, le conseguenze economiche che possano essere ricondotte ad un evento assicurato (sinistro); elemento non decisivo per la qualifica della natura del contratto poiché lo scopo di un’assicurazione contro la perdita di guadagno, che sia di danno o di somma, tende ad ovviare alla perdita finanziaria derivante dalla malattia (DTF 146 III 339 consid. 5.2.4. con rinvio alla DTF 119 II 361 consid. 4).
Da parte loro, le Condizioni complementari del 2000 (doc. E), all’art. 5 prevedevano, per il calcolo dell’indennità, regole simili all’art. 6 CC 2008 e all’art. 6, in caso di sovraindennizzo, che la norma si sarebbe applicata solo per le assicurazioni in percentuale del salario.
Agli atti è poi stata prodotta la polizza n. ______ applicabile in concreto, valida per il periodo dal 1.1.2020 (doc. XII/2), dove la dr.ssa med. AT1 figura nominativamente e dove è stabilito un “salario annuo assicurato” di fr. 126'000 con l’indicazione “indennità giornaliera per malattia in % del salario assicurato”, sia nel paragrafo concernente le prestazioni assicurate, che nel paragrafo relativo al dettaglio del premio.
Al Tribunale è stata trasmessa anche la polizza n. ______ per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2027 dove figura l’indicazione “assicurazione di somme” e “indennità giornaliera di malattia e infortunio con somma assicurata prefissata” di fr. 126'000 (doc. XII/5).
Infine, va rilevato che in uno scritto dell’8 maggio 2025 dell’assicuratore al legale dell’attrice, figurava tra l’altro l’indicazione, con riferimento ai sinistri del 2022 e del 2023, che “Trattandosi di un’assicurazione di somma non è dovere dell’assicurato provare la perdita di guadagno” (doc. SSS).
2.12. Alla luce delle tavole processuali, nell’ambito di un approccio globale (cfr. DTF 146 III 339, consid. 5.2.4) e dunque di un’interpretazione complessiva, questo Tribunale deve concludere che l’assicurazione sottoscritta dalle parti è un’assicurazione di somma.
In primo luogo, l’attrice figura con nome e cognome nella polizza di assicurazione ciò che, pur non essendo una prova decisiva circa la natura del contratto (l’art. 6 cpv. 2 CG prevede infatti che il titolare dell’azienda, oltre alle persone che sono assicurate con un’indennità giornaliera fissa o un salario prefissato, sono assicurate unicamente su convenzione particolare riportate in forma scritta sul contratto), è un primo indizio in favore di un’assicurazione di somma (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3).
L’interessata, inoltre, ha concluso un contratto quale titolare di una piccola impresa (studio medico) ed è affiliata quale indipendente presso la Cassa di compensazione, e l’assicurazione di somma è frequente per quanto concerne gli indipendenti (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii), con un reddito che varia di anno in anno, in modo anche importante (cfr. doc. LL: negli ultimi anni l’attrice ha conseguito fr. 165'400 nel 2016, fr. 152'000 nel 2017, fr. 160'100 nel 2018, fr. 100'700 nel 2019 [quando è stata infortunata per un determinato periodo], fr. 167'600 nel 2020, fr. 156'600 nel 2021 e fr. 147'900 nel 2022). Nella polizza, oltretutto, a differenza di quanto era stato pattuito per il suo personale in passato (cfr. doc. A e B), la dr.ssa med. AT1 figura con un “guadagno annuo fisso”, rispettivamente con un “salario annuo assicurato” di fr. 126'000 che, malgrado le importanti variazioni del reddito nel corso degli anni, a livello assicurativo è rimasto stabile sin dal 2002 (cfr. DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 con rinvii che rammenta come nell’assicurazione collettiva può coesistere un’assicurazione di danno per il personale salariato e un’assicurazione di somma per il datore di lavoro).
Ella, quale titolare dello studio, è assicurata in maniera distinta rispetto ai suoi dipendenti e non risulta, con riferimento agli atti citati dall’attrice nella duplica del 29 aprile 2026 (doc. XII) che in seguito alle variazioni del reddito AVS vi sia stato un ricalcolo del suo premio (cfr. art. 13 cpv. 2 e 3 CG). Certo, come rileva la convenuta (cfr. doc. XII, punto 4), i salari effettivi sono oggetto di verifica annuale, al termine del quale si procede ad un conguaglio tra il premio provvisoriamente versato e quello definitivo, sulla base dei dati reali (doc. XII/4). Questo, tuttavia, dalla documentazione prodotta, concerne il salario dei dipendenti e non il reddito riferito all’attrice. Nel citato doc. XII/4 il “salario annuo totale” del 2019 dell’assicurata è infatti stato confermato in fr. 126'000, allorché quell’anno il reddito da attività indipendente ammontava a fr. 100'700 (cfr. doc. LL [2018: fr. 160’100). La differenza di premio (fr. 122.90) è invece da attribuire al salario lordo riferito a “tutto il personale senza titolare dell’impresa” fissato complessivamente in fr. 168'600 e che può variare di anno in anno. Ciò è coerente con quanto indicato in precedenza, ossia un’assicurazione di somma per la titolare dell’azienda ed un’assicurazione di danno per le sue dipendenti. Nelle fatture riferite al 2020 ed al 2024 (doc. XII/2 e XII/5), non figura alcun conguaglio.
Le parti, nelle polizze del 1999 e del 2002, avevano previsto un “guadagno annuo fisso” (e non un “salario fisso” [cfr. art. 5.1 secondo paragrafo in fine CC 2000]), utilizzando una terminologia tipica di un’assicurazione di somma, ritenuto in particolare che l’art. 6 cpv. 1 CC 2000 prevedeva espressamente che le disposizioni sul sovraindennizzo si applicavano solo per le assicurazioni in percentuale del salario. La locuzione “guadagno annuo fisso” è simile a quella utilizzata nella polizza valida dal 1° gennaio 2024 (“somma assicurata prefissata”) e qualificata esplicitamente dalla convenuta quale assicurazione di somma (doc. XII/5).
In quest’ultima polizza, redatta dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2022 dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LCA, che impone all’assicuratore di precisare se ci si trova in presenza di un’assicurazione di somma o di danno, e che fa riferimento ad un “adeguamento ai nuovi prodotti”, figura infatti esplicitamente che si tratta di un’“assicurazione di somme” (doc. XII/5).
Non si vede per quale motivo, invece, proprio l’assicurazione per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, che ha lo stesso numero dell’assicurazione per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2027, dovrebbe essere un’assicurazione di danno.
Anche perché, lo stesso assicuratore, l’8 maggio 2025, ha qualificato il contratto in essere (“______”), con riferimento agli eventi del 2022 e del 2023, quale assicurazione di somma (doc. SSS: “[…] Trattandosi di un’assicurazione di somma non è dovere dell’assicurato provare la perdita di guadagno […]”) e per il periodo dal 22 novembre 2022 al 21 maggio 2023 la convenuta ha versato le prestazioni pattuite, apparentemente senza esaminare l’eventuale presenza di un danno economico.
È vero che nella polizza relativa al periodo in esame figura “’indennità giornaliera per malattia in % del salario assicurato”, che richiama il titolo dell’art. 6.1 CC, il quale a sua volta concerne l’assicurazione di danno.
Tuttavia, si tratta dell’unico elemento che potrebbe far propendere in favore della qualifica di assicurazione di danno a fronte di numerosi elementi che vanno in direzione opposta.
Inoltre, se l’interpretazione lascia sussistere un dubbio, le condizioni generali (e la polizza) devono essere interpretate in sfavore dell’autore, in concreto l’assicuratore, conformemente alla regola “in dubio contra stipulatorem” (cfr. DTF 136 III 339, consid. 5.2.3).
In concreto, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, questo Tribunale deve concludere che l’assicurazione sottoscritta dalle parti per il periodo in esame, va qualificata quale assicurazione di somma.
2.13. Accertato che si tratta di un’assicurazione di somma e che la convenuta non contesta l’incapacità lavorativa al 50% dell’assicurata dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (cfr. il verbale di audizione del 24 aprile 2026 [doc. XI] dove l’attrice ha chiesto l’audizione dei medici che l’hanno avuta in cura e la convenuta ha affermato: “[…] Precisa inoltre che non ha mai contestato l’incapacità lavorativa della dr.ssa AT1 motivo per cui non vede la rilevanza dell’audizione dei medici” [sottolineature del redattore]; cfr. anche doc. MMM, OOO, EEE, NNN, CCC, DDD, CCCC, AAA per il periodo dal 15 maggio 2023 al 30 novembre 2023; cfr. anche doc. BBBB dove viene indicato che l’assicurata ha inoltrato certificati di incapacità lavorativa al 50% dal 15 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 e doc. V, punto 6), l’attrice ha diritto alle indennità giornaliere in base alla percentuale della sua incapacità lavorativa, indipendentemente dalla questione di sapere se nel preciso caso di specie ha subito un danno economico (art. 3 cpv. 1 CC [“l’indennità giornaliera verrà corrisposta se l’incapacità al lavoro sussiste senza interruzione durante il termine di attesa previsto dal contratto”]; art. 5 cpv. 1 CC [“l’ammontare dell’indennità giornaliera si basa sul grado d’incapacità al lavoro attestato medicalmente. Un’incapacità al lavoro inferiore al 25% non dà diritto all’indennità giornaliera”]; DTF 146 III 339, consid. 5.2.3: “[…] L'assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l'événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l'existence d'un possible dommage […]” e doc. doc. SSS: “[…] Trattandosi di un’assicurazione di somma non è dovere dell’assicurato provare la perdita di guadagno […]”).
Rammentato che il salario annuo assicurato ammonta a fr. 126'000, l’indennità giornaliera, come calcolata dall’attrice, raggiunge i fr. 345.20 al giorno (126'000 : 365).
Considerati 224 giorni dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (10 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31) e ritenuto che l’interessata ha chiesto indennità per 223 giorni, la convenuta va condannata al versamento di fr. 38'489.80 (345.20 X 223 al 50%).
2.14. L’attrice chiede inoltre gli interessi di mora al 5% dal mese successivo a quello dal quale l’indennità è dovuta.
Per quanto concerne gli interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF ha rammentato:
" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi di mora. Invano. II Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha
accordato interessi di mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”
In caso di prestazione pecuniaria, l’importo richiesto deve essere di norma indicato precisamente (DTF 129 III 535). L’interesse moratorio annuale del 5% è di principio dovuto dal giorno seguente quello in cui il debitore ha ricevuto l’interpellazione (DTF 103 II 102 consid. 2a) o, in caso di inoltro di una petizione, dal giorno successivo a quello in cui la domanda è stata notificata.
Secondo l’art. 108 cifra 1 CO, tuttavia, la fissazione di un termine per l’adempimento tardivo del contratto non è necessaria quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile.
A questo proposito, in una STF 4A_421/2023 del 19 novembre 2024 il Tribunale federale ha affermato:
" En ce qui concerne les intérêts moratoires, la cour cantonale a considéré qu'en principe, ils courent par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO en relation avec l'art. 100 al. 1 LCA) et au taux de 5 % (art. 104 al. 1 CO), mais qu'en cas de refus définitif de l'assurance de payer les prestations, une interpellation n'est pas nécessaire par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO. Considérant qu'en l'espèce, tel était le cas et que c'est une expertise d'une autre assurance qui avait permis de confirmer l'incapacité totale de travail de l'assuré, elle a admis que les indemnités étaient exigibles dès le 1er mars 2020 et a retenu une date moyenne au 7 juillet 2020 pour le solde des 258 indemnités dues par l'assurance dès cette date.
La recourante qui se limite à affirmer que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de l'interpellation selon l'art. 102 CO, ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale qui s'est fondée sur l'art. 108 ch. 1 CO pour déterminer la date de l'exigibilité des prestations. Son grief est irrecevable.
Lorsqu'elle soutient que, si une date moyenne devait être retenue, elle devrait être fixée au plus tôt au 15 septembre 2020, il est impossible de savoir comment elle entend modifier le ch. 4 du dispositif de l'arrêt cantonal. Force est d'ailleurs de constater qu'elle s'écarte de la motivation tirée de l'art. 108 ch. 1 CO retenue par la cour cantonale pour l'exigibilité. Son grief est irrecevable.
La Cour de céans ayant réduit le solde dû de 6'922 fr. 50 à 3'214 fr. 90, les intérêts moratoires courront sur ce dernier montant.”
In concreto, considerato che anche nel caso di specie alla luce dell’attitudine dell’assicuratore, che ha negato il diritto alle prestazioni facendo valere l’assenza di un danno, malgrado si tratti di un’assicurazione di somma, la fissazione di un termine per l’adempimento del contratto non era necessaria, gli interessi di mora vanno calcolati secondo una data media, ossia dall’11 settembre 2023 dopo 112 giorni (223 : 2).
2.15. Quali prove l’attrice ha chiesto l’audizione testimoniale delle sue due collaboratrici, oltre che dei medici che l’hanno curata e l’allestimento di una perizia contabile (doc. XI).
Alla luce dell’esito della petizione, a lei favorevole, l’acquisizione delle prove appare superflua.
Del resto, trattandosi di un’assicurazione di somma non occorre accertare il danno economico e dunque la perizia contabile e l’audizione delle due dipendenti non modificherebbe comunque l’esito della procedura.
Circa la deposizione dei medici curanti, la stessa convenuta ha affermato che “non ha mai contestato l’incapacità lavorativa della dr.ssa AT1 motivo per cui non vede la rilevanza dell’audizione dei medici” (doc. XI).
In queste condizioni questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_42/2026 del 22 aprile 2026, consid. 1.4.2 destinata a pubblicazione; sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.16. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicurata, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, che sono di principio calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).
In concreto il valore di causa è di fr. 38'489.80.
Secondo il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 20'000.-- sino a fr. 50'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra il 10% ed il 20%.
La convenuta è di conseguenza condannata a versare fr. 4’000 di ripetibili (IVA inclusa) all’attrice.
2.17. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026 destinata a pubblicazione, consid. 1.1; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ CV1 è condannata a versare alla dr.ssa med. AT1 fr. 38'489.80 oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2023.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV1 verserà alla dr.ssa med. AT1 fr. 4'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti