Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2026.12

 

cs

Lugano

4 maggio 2026        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2026 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 emanata da

 

CO1, ______

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1, nato nel 1994, falegname, dipendente della ______ dal 1° settembre 2013, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO1 (in seguito: CO1).

 

                          1.2.  Dopo aver ricevuto dal datore di lavoro in data 30 maggio 2025 una lettera intitolata “ultima intimazione”, il 31 luglio 2025 RI1 è stato licenziato con effetto immediato, ritenuto che “la presente disdetta potrà essere stralciata a fronte di presentazione entro il 18.08.2025 di documentazione che attesti la volontà di risoluzione dei problemi, noti ad entrambe le parti (…)”.

 

                          1.3.  Il 18 agosto 2025 il medico curante, dr. med. ______, FMH medicina interna generale, ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’assicurato.

 

                          1.4.  Il 25 agosto 2025 il datore di lavoro ha notificato ad CO1 l’incapacità lavorativa di RI1 (doc. 3).

 

                          1.5.  Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una visita medica presso la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia in data 23 settembre 2025 (doc. 12), con scritto del 29 settembre 2025 CO1 ha informato RI1 che avrebbe erogato le indennità giornaliere fino al 30 settembre 2025 compreso e che in seguito, a partire dal 1° ottobre 2025, il caso sarebbe stato chiuso (doc. 13).

 

                          1.6.  Con scritto del 2 ottobre 2025 la ______ ha scritto al proprio dipendente, affermando:

 

" (…) ho preso atto del fatto che Lei, malgrado sia perfettamente abile al lavoro al 100% (cfr. attestazione CO1 del 29 settembre 2025), non si è più presentato sul posto di lavoro. Ciò significa che Lei ha accettato la disdetta del 31 luglio 2025.

Se non fosse il caso, il fatto di non presentarsi sul posto di lavoro costituisce comunque una violazione estremamente grave degli obblighi del lavoratore. Detta violazione va ad aggiungersi a quella già commessa in passato e per le quali, in data 30 maggio 2025, Lei era stato diffidato.

Di conseguenza, se, per denegata ipotesi, vi fosse contestazione della disdetta del 31 luglio 2025, il rapporto di lavoro viene disdetto con effetto immediato anche con il presente scritto” (doc. 2)

 

                          1.7.  Esaminati gli ulteriori certificati medici prodotti da RI1, tra i quali un referto del 31 ottobre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, e trasmessi per una valutazione al proprio medico fiduciario, dr.ssa med. ______, con decisione formale del 20 novembre 2025 (doc. 27), confermata dalla decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 (doc. A1), CO1 ha ribadito che non avrebbe versato ulteriori prestazioni.

 

                          1.8.  RI1, rappresentato dal RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo preliminarmente la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e nel merito, in via principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, il riconoscimento delle indennità giornaliere al 100% per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, la condanna dell’assicuratore al pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate a decorrere dalla rispettiva esigibilità ed in via subordinata l’allestimento di una perizia giudiziaria psichiatrica indipendente ai sensi dell’art. 44 LPGA, volta ad accertare la capacità lavorativa del ricorrente nel periodo in esame (doc. I).

 

                          1.9.  Con risposta del 16 marzo 2026 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                        1.10.  Con decreto del 23 marzo 2026 il Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso (doc. V).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere per malattia dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.

 

                          2.2.  Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

 

Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

 

                          2.3.  Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

 

" 1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."

 

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

 

                          2.4.  Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

                                 

                                  L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

                                  La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

                                  Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

                                  L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

                                  L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

 

                          2.5.  In concreto, dopo aver ricevuto la notifica dell’incapacità lavorativa del ricorrente con effetto dal 18 agosto 2025, unitamente ai certificati medici del curante, dr. med. ______, FMH medicina generale interna, l’assicuratore ha predisposto una visita medica presso la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, visitato l’insorgente in data 23 settembre 2025 dalle 15:00 alle 16:10, nel referto del 25 settembre 2025 ha riassunto la situazione attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica, somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi attuali, la descrizione della giornata, ha descritto l’esame clinico secondo AMDP System ed ha posto la diagnosi “senza influsso sulla capacità lavorativa” di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD 10 F41.9), reattiva a problemi legati all’irrisolta conflittualità con l’ex partner e alle difficoltà legate ai diritti di visita al figlio (ICD 10 F63.7).

                                  La psichiatra ha affermato:

                               

" (…) L’assicurato, senza antecedenti psichiatrici, in relazione a conflittualità con la ex compagna, da cui si è separato a settembre 2024, e al non poter vedere regolarmente il figlio riferisce 1 anno fa lo sviluppo di uno stato ansioso depressivo, caratterizzato da sentimento di tristezza, ansia, ruminazioni ideative su tale tema, insonnia. Dal 10.08.2025 non vedrebbe ne avrebbe contatti telefonici con il figlio con riferito peggioramento dell’ansia e del sentimento di tristezza.

A suo dire, da alcuni anni avrebbe un rapporto conflittuale con il datore di lavoro e da 1 anno la situazione di tensione con lo stesso sarebbe peggiorata. Il licenziamento in tronco del 31.07.2025, da lui contestato, non sarebbe, a suo dire, la causa della certificata IL in quanto afferma: “stavo già male prima e il 18.08.2025 è il giorno in cui non ce l’ho più fatta”.

Certificata IL al 100% dal 18.08.2025.

Dalla certificata IL non riferito miglioramento significativo dei sintomi lamentati.

Soggettivamente attualmente lamenta insonnia tardiva, episodica ansia, sentimento di tristezza per la lontananza dal figlio e astenia.

Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rilevano lievi segni di ansia al colloquio all’evocazione del tema dei diritti di visita al figlio. Il tono dell’umore è normale. Non si rilevano disturbi psicotici né deficit cognitivi.

A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo psichico sviluppato dall’assicurato è inquadrabile come una lieve sindrome ansiosa non specificata F41.9 reattiva F63.7.

È escludibile una sindrome da disadattamento ICD 10 F43.2, non soddisfandone i criteri.

Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e consequenziali.

Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit del rispetto delle regole, dell’organizzazione dei compiti, delle competenze, del giudizio della persistenza, dell’assertività, del contatto con gli altri, dell’integrazione nel gruppo, delle attività spontanee e della mobilità.

Presenta un lieve deficit della flessibilità senza influsso sul suo funzionamento anche lavorativo.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata al 100% non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici o funzionali impattanti sul suo funzionamento lavorativo.

È seguito dal medico curante con cui ha avuto 2 consulti; non assume alcuna terapia psicofarmacologica; un sostegno psicoterapico è solo previsto dal 10.10.2025. non vi è necessità di ulteriori cure.

Di seguito rispondo alle vostre domande:

D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività professionale?

R1. Sì. Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata al 100% non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici o funzionali impattanti sul suo funzionamento lavorativo.

D2. Se sì alla domanda 1 da quando ed in quale percentuale?

R2. Abile al 100% da subito dal lato medico psichiatrico (…)” (doc. 12)

 

                                  Con scritto del 29 settembre 2025 l’assicuratore si è rivolto all’insorgente, affermando che risulta abile al 100% e che le indennità giornaliere sarebbero state erogate fino al 30 settembre 2025 compreso. In seguito, il caso sarebbe stato chiuso (doc. 13).

 

                                  Il 2 ottobre 2025 il dr. med. ______, FMH medicina generale, ha confermato una completa incapacità lavorativa, “causa stress biopsicosociale di difficile gestione, con disturbo del sonno, della concentrazione, capogiri, sudorazioni, astenia. Un’attività lavorativa come falegname non è possibile in sicurezza. L’ulteriore gestione medica prevede l’inizio di una terapia medicamentosa e la presa a carico psicoterapeutica a partire dal 10.10.2025” (doc. 14). Il 10 ottobre 2025 il curante ha attestato una completa incapacità lavorativa fino al 31 ottobre 2025 (doc. 15).

 

                                  Lo stesso giorno la dr.ssa med. ______ ha confermato la sua valutazione, affermando che il dr. med. ______ non riporta alcun evento nuovo, che lo stress biopsicosociale era già stato adeguatamente riportato e considerato nel suo rapporto, che indica solo i disturbi soggettivi, già noti, riferiti dall’assicurato, non riporta lo status psichico da lui oggettivato secondo l’AMDP -System e non pone alcuna diagnosi psichiatrica secondo l’ICD 10. Inoltre, non figurano i deficit psichici e funzionali secondo il MINI ICF-APP impattanti sul funzionamento lavorativo (doc. 16).

 

                                  In data 31 ottobre 2025 il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visionato i referti della dr.ssa med. ______, ha affermato:

                               

" (…) Il sottoscritto ha rivalutato il paziente in data 21 e 22.10.2025, in seguito all’inizio della presa a carico, successivamente alla ricezione del risultato della perizia (1 ottobre 2025) e al conseguente licenziamento istantaneo da parte del datore di lavoro. Tale evento ha costituito un fattore di stress rilevante, determinando un marcato peggioramento di un quadro psicopatologico già clinicamente significativo al momento della valutazione peritale.

Quadro clinico attuale. Alla valutazione clinica diretta del 21 e 22.10.2025, il paziente presenta in Disturbo dell’Adattamento con ansia (ICD-10: F43.22), caratterizzato da:

Elevata ansia libera e somatizzata con sindrome neurovegetativa, persistente (tachicardia, tensione muscolare, disturbi gastrointestinali, dispnea soggettiva); angoscia pervasiva e senso costante di sopraffazione emotiva; sentimenti di impotenza e marcata perdita di autostima; ideazione di morte passiva, in assenza di piano o intento suicidario attivo, ma con vissuti di rinuncia e desiderio di “non esserci più”; ruminazione ansiosa non ossessiva, centrata sul fallimento personale e lavorativo; rabbia e frustrazione, con episodi di irritabilità e crisi di pianto; ridotta concentrazione, deficit di pianificazione incompatibili con un rendimento lavorativo continuativo.

Il peggioramento successivo alla notifica dell’esito peritale e alla perdita del lavoro ha determinato la riacutizzazione del disturbo, con incremento dei vissuti di angoscia, somatizzazioni e sintomatologia ansiosa.

 

Fattori di vulnerabilità strutturale: L’anamnesi familiare rivela un ambiente affettivo instabile e carente (separazione precoce dei genitori, assenza della figura paterna per periodi significativi, conflitti genitoriali prolungati), che ha significativamente influenzato la strutturazione della personalità. Tale contesto evolutivo, unito alla sintomatologia attuale, orienta verso la presenza di un Disturbo di Personalità non specificato, che costituisce un fattore di vulnerabilità strutturale persistente. Questa disfunzionalità di base è la matrice che amplifica l’incapacità del paziente di rispondere allo stress e di attuare strategie di adattamento funzionali in risposta a eventi psicosociali negativi (come l’esito peritale e il licenziamento).

 

Limiti metodologici e interpretativi:

a)     La perizia precedente si fonda su una batteria testistica standardizzata, interpretata in modo prevalentemente descrittivo. Tuttavia, tali strumenti non possiedono adeguata validità ecologica né sufficiente sensibilità per cogliere l’intensità della sofferenza ansiosa e la disfunzionalità emotivo-motivazionale che caratterizzano i disturbi dell’adattamento in ambiente lavorativo reale. La perizia non ha adeguatamente valutato la rappresentatività contestuale degli strumenti, che risultano poco sensibili alla compromissione psicosociale e occupazionale del Disturbo dell’Adattamento.

b)     Sottostima della componente affettiva. La sofferenza affettiva è stata ridotta ad una sorta di reazione comprensibile, senza considerare che l’intensità, la cronicizzazione e la disfunzionalità dei sintomi superano ampiamente il limite clinico di una semplice reazione emotiva. Si osserva quindi una sottovalutazione clinica del grado di scompenso psichico, con erronea conclusione di integrità funzionale lavorativa.

c)     Contesto non rappresentativo: la valutazione peritale si è svolta in un ambiente neutro e strutturato, non rappresentativo del contesto quotidiano e lavorativo. È noto che in tali condizioni i pazienti con disturbi ansioso-depressivi possono temporaneamente mascherare (o dissimulare) la gravità del disagio, mostrando una competenza cognitiva apparente che non corrisponde alla reale capacità di iniziativa, resistenza e mantenimento del ruolo occupazionale.

d)     Tempistica della valutazione. Già al momento della perizia erano presenti segni clinici di instabilità affettiva e ridotta tolleranza allo stress, che avrebbero dovuto orientare verso una diagnosi di Disturbo dell’Adattamento in fase di scompenso. Il peggioramento successivo non rappresenta una nuova patologia, ma la naturale e attesa evoluzione di un quadro già patologico, sottostimato in fase peritale.

 

Trattamento in corso: Alla luce della gravità e della refrattarietà del quadro clinico, è stata impostata la seguente strategia terapeutica integrata: Terapia Farmacologica: Olanzapina alla sera, a dosaggio iniziale calibrato, prescritta in funzione della sua azione modulatrice sui circuiti limbici e corticali per il contenimento dell’ansia refrattaria, la stabilizzazione dell’asse timico e l’induzione di un ripristino dell’architettura del sonno.

 

Conclusioni cliniche:

Il quadro clinico di Disturbo dell’Adattamento, insorto su una base di vulnerabilità strutturale di personalità, era già presente e clinicamente rilevante al momento della perizia di settembre 2025, sebben sottostimato. Gli strumenti utilizzati e il contesto peritale non sono stati né sensibili né specifici nel rilevare la reale compromissione funzionale e affettiva. Il peggioramento è diretta conseguenza dell’errore valutativo e dell’impatto psicologico del licenziamento, e non un nuovo episodio patologico. Alla data attuale, il paziente presenta una compromissione moderata e invalidante delle capacità psicosociali e occupazionali.

 

Giudizio finale

Alla luce di quanto sopra esposto: Si ritiene che il paziente presenti un’inabilità lavorativa totale (100%) per motivi psichiatrici, in quanto il Disturbo dell’Adattamento con ansia, in un contesto di Disturbo di Personalità non specificato, determina un’incapacità marcata di gestione dello stress, concentrazione e rendimento continuativo.

È necessario proseguire la presa a carico farmacologica e psicoterapica e rivalutare il decorso entro gennaio 2026, per stimare in modo più affidabile la prognosi e la futura capacità lavorativa residua.” (doc. 24)

 

                                  Con certificato del 30 ottobre 2025 il dr. med. ______ ha attestato una completa incapacità lavorativa del ricorrente dal 21 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 (doc. 25).

 

                                  Il 19 novembre 2025 la dr.ssa med. ______, ha confermato la sua valutazione, affermando:

 

" (…) Si prende atto che l’assicurato ha iniziato una presa a carico psichiatrica ambulatoriale presso lo psichiatra Dr. ______.

La diagnosi posta dallo psichiatra curante di “Disturbo dell’Adattamento con ansia (ICD-10: F43.22)” non è assolutamente condivisibile non essendo soddisfatti i criteri A e B dell’ICD 10 per porre tale diagnosi.

Le sindromi da disadattamento sono condizioni di malessere soggettivo e disturbo emozionale che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o ad un evento di vita stressante che può aver intaccato l’integrità della rete sociale del soggetto o il più ampio sistema dei supporti e dei valori sociali o rappresentare una fase di transizione o di crisi evolutiva. La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante nel condizionarne la scomparsa e nel modellarne le manifestazioni ma si presume che la condizione non sarebbe insorta senza l’intervento del fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, a far progetti per il futuro, a continuare nella condizione nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. I disturbi della condotta possono essere manifestazioni associate nell’adolescenza.

Anzitutto si precisa che l’assicurato in relazione alla conflittualità con la ex compagna (da cui si era separato a settembre 2024) e al non poter esercitare regolarmente i diritti di visita al figlio riferiva 1 anno prima della certificata IL al 100% attestata dal 18.08.2025 lo sviluppo di uno stato ansioso depressivo caratterizzato da sentimento di tristezza, ansia, ruminazioni ideative sul tema, insonnia. A livello lavorativo, inoltre, a suo dire, da alcuni anni avrebbe un rapporto conflittuale con il datore di lavoro e da 1 anno prima della certificata IL al 100% attestata dal 18.08.2025 la situazione di tensione con lo stesso sarebbe peggiorata. Il 30.05.2025 ricevette dal datore di lavoro una lettera dal titolo “ultima intimazione” con la quale lo stesso gli comunicava che, nonostante i diversi avvertimenti verbali nel corso degli anni e i temi trattati durante l’ultima riunione del 30.04.2025, alcuni comportamenti erano rimasti invariati. Il 31.07.2025 ricevette la “disdetta immediata rapporto di lavoro” che avrebbe potuto essere stralciata a fronte della presentazione entro il 18.08.2025 di una documentazione che attestasse la volontà di risoluzione dei problemi. L’assicurato ritiene il “licenziamento in tronco non valido”, avendo prodotto al datore di lavoro il 18.08.2025 quanto da lui richiesto e lo considera una “ripicca” del datore di lavoro.

Il licenziamento non era evento inatteso. L’essere licenziati è un evento di vita tenuto in considerazione da ogni lavoratore dipendente e nel caso dell’assicurato soprattutto a fronte dei precedenti avvisi di poter essere licenziato.

Le eventuali difficoltà economiche future legate alle preoccupazioni finanziarie o al non reperire un nuovo impiego non potevano essere definite malattia psichiatrica.

Quanto alla diagnosi di “Disturbo di Personalità non Specificato” si rimanda il collega ai criteri diagnostici dell’ICD 10, che tengono conto dell’arco di vita dall’adolescenza del soggetto; diagnosi non condivisibile per l’assenza dei criteri diagnostici richiesti.

Il collega riporta poi i disturbi soggettivi lamentati dall’assicurato: “Elevata ansia libera e somatizzata, con sindrome neurovegetativa persistente (tachicardia, tensione muscolare, disturbi gastrointestinali, dispnea soggettiva); angoscia pervasiva e senso costante di sopraffazione emotiva; sentimenti di impotenza e marcata perdita di autostima; ideazione di morte passiva, in assenza di piano o intento suicidario attivo, ma con vissuti di rinuncia e desiderio di “non esserci più”; ruminazione ansiosa non ossessiva, centrata sul fallimento personale e lavorativo; rabbia e frustrazione, con episodi di irritabilità e crisi di pianto; ridotta concentrazione, deficit di pianificazione”; disturbi a me già noti al momento della mia valutazione.

Il collega non riporta lo stato psichico da lui oggettivato secondo l’AMDP-System al momento delle consultazioni.

Ricordo al collega che non è la diagnosi alfa numerica categoriale a determinare una IL ed il suo grado ma bensì lo sono i deficit psichici, mentali e funzionali evidenziati al Mini ICF-APP secondo le direttive della Società Svizzera di Medicina Assicurativa: tali elementi non sono riportati dal collega nel suo rapporto.

Le critiche da lui sollevate sono prive di oggettività: il Mini ICF-APP non può essere definito “una batteria testistica standardizzata, interpretata in modo prevalentemente descrittivo”.

Ricordo inoltre al collega che il mio rapporto si è basato sull’incarto messomi a disposizione, sui dati soggettivi fornitimi dall’assicurato durante la visita effettuata (anamnesi personale e psichiatrica; disturbi soggettivi lamentati), sulle constatazioni obiettive e cliniche nell’ambito della visita ambulatoriale effettuata.

La sottoscritta non ha assolutamente sottostimato nulla! Anzi ha redatto un rapporto completo secondo le normali regole di esame di un soggetto in uso ad ogni specialista psichiatra e le linee guida della Società Svizzera di Medicina Assicurativa.

La valutazione della capacità lavorativa è stata da me fatta secondo tali linee e non in modo superficiale come il collega sembra evocare.

La sua contestazione è invece superficiale: neppure comprensiva dell’esame psichico secondo l’AMDP System da noi psichiatri utilizzato ad ogni valutazione di un paziente.

Preciso inoltre al collega che l’assicurato era stato da me informato, come d’altra parte riportato nel mio referto, della finalità della mia valutazione.

La contestazione del collega mira a porre in evidenza la diagnosi di sindrome da disadattamento come se ad una data diagnosi dovesse corrispondere una IL oppure no. Scrive infatti “Alla luce di quanto sopra esposto: Si ritiene che il paziente presenti un’inabilità lavorativa totale (100%) per motivi psichiatrici, in quanto il Disturbo dell’Adattamento con ansia, in un contesto di Disturbo di Personalità non specificato, determina un’incapacità marcata di gestione dello stress, concentrazione e rendimento continuativo”: affermazione del tutto erronea.

In conclusione sulla base del contenuto di tale rapporto non vi sono elementi per modificare la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato da me già posta e sopra già riportata.” (doc. 26)

 

                                  Il 24 novembre 2025 il dr. med. ______ ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’interessato dal 1° dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 (doc. 28), mentre il 22 dicembre 2025 ha rilevato “la persistenza di una sintomatologia riconducibile a un quadro di disadattamento, sebbene con intensità complessivamente ridotta rispetto alle valutazioni precedenti. La terapia farmacologica in atto con olanzapina ha consentito una significativa riduzione della rimuginazione, dell’angoscia e delle componenti ansiose, nonché dell’insonnia con un conseguente parziale miglioramento del funzionamento psicologico globale. Tuttavia, il quadro clinico non può ancora considerarsi completamente stabilizzato.” Lo specialista ha confermato un’inabilità lavorativa fino al termine del mese di gennaio 2026, ritenuto che dal mese di febbraio, in assenza di peggioramenti clinici, l’assicurato potrà essere considerato abile al lavoro al 100%. Lo psichiatra ha aggiunto che “il periodo residuo di inabilità risulta clinicamente necessario e rilevante al fine di consentire una completa stabilizzazione del quadro psicopatologico e favorire una futura ripresa dell’attività lavorativa in condizioni di maggiore equilibrio e sostenibilità” (doc. 31).

 

                                  Il 12 gennaio 2026 la dr.ssa med. ______ ha affermato:

 

" (…) Nel rapporto redatto ancora una volta il collega non riporta l’esame psichico secondo l’AMDP System dell’assicurato da lui oggettivato.

L’esame psichico secondo l’AMDP System da noi psichiatri deve essere riportato ad ogni valutazione di un paziente perché da esso si possono rilevare gli eventuali deficit psichici.

Non riporta i deficit funzionali oggettivati secondo il Mini ICF-APP: ciò è necessario per la valutazione degli eventuali deficit funzionali (vedi indicazioni della Società Svizzera di Medicina Assicurativa).

Ricordo al collega che a determinare una IL ed il suo grado sono i deficit psichici, mentali e funzionali evidenziati al Mini ICF-APP secondo le direttive della Società Svizzera di Medicina Assicurativa: tali elementi non sono nuovamente riportati dal collega nel suo rapporto.

Il collega si limita a scrivere “(… ndr cfr. doc. 31)”

Tali sue affermazioni prive degli elementi indispensabili ed essenziali citati non sono atti a giustificare alcuna IL dal lato medico psichiatrico.

Non si giustifica pertanto alcuna IL dal lato medico psichiatrico sulla base del suo rapporto medico.

 

Di seguito rispondo alle vostre domande

R1: sulla base della nuova documentazione ricevuta, non vi sono fattori che determinano un cambiamento nella mia valutazione già espressa nel mio rapporto medico specialistico del 25.09.2025 (“R1. Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata al 100% non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici o funzionali impattanti sul suo funzionamento lavorativo. R2. Abile al 100% da subito dal lato medico psichiatrico).

R2. Non ritengo necessario rivedere l’assicurato non essendovi motivi per farlo.” (doc. 31)

 

                          2.6.  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                  Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Rimangono riservati i casi in cui questi evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza 8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid. 3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2). 

 

                          2.7.  In concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata del 2 febbraio 2026, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’assicuratore convenuto.

 

                                  Il referto del 25 settembre 2025 della dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 12) ed i complementi del 10 ottobre 2025 (doc. 16), 19 novembre 2025 (doc. 26) e 12 gennaio 2026 (doc. 32), sono dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.6. La specialista si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita del 23 settembre 2025.

 

La dr.ssa med. ______, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD 10 F41.9), reattiva a problemi legati all’irrisolta conflittualità con l’ex partner e alle difficoltà legate ai diritti di visita al figlio (ICD 10 F63.7) ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali l’interessato non presenta alcuna incapacità lavorativa, fondandosi segnatamente su elementi oggettivi, quali la valutazione AMDP System ed il test Mini ICF-APP (cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV n. 10: “[…] Die Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S. 27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).

Dalla valutazione non è emerso alcun deficit psichico e funzionale con influenza sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

La specialista ha potuto accertare personalmente come, “al di là della diagnosi categoriale” l’assicurato non presentava alcun deficit del rispetto delle regole, dell’organizzazione dei compiti, delle competenze, del giudizio, della persistenza, dell’assertività, del contatto con gli altri, dell’integrazione nel gruppo, delle attività spontanee e della mobilità. Presentava solo un lieve deficit della flessibilità senza influsso sul suo funzionamento anche lavorativo.

 

La psichiatra ha inoltre rilevato che l’insorgente era seguito dal medico curante, dr. med. ______, non specialista in psichiatria e psicoterapia e con il quale aveva avuto unicamente due consulti, non assumeva alcuna terapia psicofarmacologica ed un sostegno psicoterapico era previsto solo dal 10 ottobre 2025.

 

La circostanza che il referto della psichiatra incaricata dall’assicuratore di esaminare lo stato di salute del ricorrente sia stato allestito dopo una visita di 70 minuti, non ne inficia il valore probatorio. Sia perché l’esame, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, non può essere ritenuto di breve durata, sia perché, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza, segnatamente dall’esame clinico con la raccolta anamnestica, la presa in considerazione dei sintomi e del comportamento della persona assicurata (cfr. STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025, consid. 5.1; STF 8C_130/2023, consid. 4.4.4 = SVR 2023 IV n. 55; STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

 

                                  Non è neppure di rilievo, nel preciso caso di specie, alla luce delle chiare risultanze del primo consulto, l’assenza di un ulteriore esame personale dell’assicurato da parte della dr.ssa med. ______, atteso che, come si vedrà qui di seguito, i certificati del dr. med. ______ e del dr. med. ______ non permettono di sollevare neppure un minimo dubbio circa le valutazioni della psichiatra. A questo proposito il Tribunale federale ha già rilevato che una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”) senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_647/2020 del 26 agosto 2021, consid. 4.2; sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

 

                                  Come accennato, i certificati prodotti dal ricorrente non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni della dr.ssa med. ______.

 

                                  Il dr. med. ______, peraltro specialista in medicina interna generale ma non in psichiatria e psicoterapia, si è limitato in sostanza ad attestare delle inabilità lavorative senza tuttavia apportare alcun elemento medico oggettivo atto a far dubitare, anche solo lievemente, delle conclusioni della psichiatra. Lo stress biopsicosociale descritto nel certificato del 2 ottobre 2025 così come gli altri elementi soggettivi riferiti dall’insorgente (disturbo del sonno, della concentrazione, capogiri, sudorazioni, astenia) sono stati presi in considerazione dalla dr.ssa med. ______ (doc. 12, pag. 4: cfr. anamnesi psichiatrica remota e prossima e cfr. disturbi soggettivi attuali: “insonnia tardiva, episodica panica, sentimento di tristezza per la lontananza dal figlio, astenia”).

 

                                  Neppure il referto del 31 ottobre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visitato per la prima volta l’insorgente il 21 e 22 ottobre 2025, ossia ad oltre due mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa è atto a modificare l’esito della procedura.

                                 

                                  Il suo rapporto poggia prevalentemente su elementi soggettivi descritti dall’assicurato e non su una valutazione medica oggettiva quali ad esempio l’AMDP System (per stabilire lo stato psichico) e il Mini ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit funzionali).

                                  Le valutazioni del curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato, ma si fondano in gran parte sui disturbi soggettivi lamentati dall’insorgente, quali elevata ansia libera e somatizzata, con sindrome neurovegetativa persistente (tachicardia, tensione muscolare, disturbi gastrointestinali, dispnea soggettiva), angoscia pervasiva e senso costante di sopraffazione emotiva, sentimenti di impotenza e marcata perdita di autostima ed altri disturbi noti e presi in considerazione dalla dr.ssa med. ______ al momento della sua visita.

Certo, i due specialisti divergono in merito alla diagnosi corretta da porre nel caso di specie.

 

Tuttavia, da una parte nel complemento del 19 novembre 2025 la dr.ssa med. ______ ha indicato approfonditamente, a pagina 4 e 5, le ragioni per le quali nel preciso caso di specie la diagnosi di disturbo dell’adattamento con ansia (ICD10: F43.22) non è condivisibile, non essendo soddisfatti due criteri per poterla prendere in considerazione, e come neppure il disturbo di personalità non specificato può essere ritenuto, in assenza dei criteri diagnostici richiesti (doc. 26, cfr. consid. 2.5).

 

D’altra parte, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025, consid. 5.4 con riferimenti). Non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

 

                                  Ora, nel suo referto del 31 ottobre 2025 lo psichiatra curante afferma che si “ritiene che il paziente presenti un’inabilità lavorativa totale (100%) per motivi psichiatrici, in quanto il Disturbo dell’Adattamento con ansia in un contesto di Disturbo di Personalità non specificato, determina un’incapacità marcata di gestione dello stress, concentrazione e rendimento continuativo”, allorché, come indicato, non è tanto la diagnosi che comporta un’incapacità lavorativa, ma piuttosto i deficit psichici, mentali e funzionali rilevati, ad esempio, tramite il Mini ICF-APP, che nel caso di specie tuttavia non figurano.

                                  Nella misura in cui il curante non avesse ritenuto funzionale, per il caso di specie, il citato test, avrebbe comunque dovuto fornire elementi medici oggettivi a fondamento della sua valutazione, appoggiandosi su altre prove obiettive, che nel caso di specie non sono state fornite.

 

                                  Va ancora evidenziato che i certificati del 30 ottobre 2025 (doc. 25) e del 24 novembre 2025 (doc. 28) del dr. med. ______ si esauriscono nell’attestazione di un’inabilità al lavoro del 100% dal 21 ottobre 2025 al 30 novembre 2025, rispettivamente dal 1° al 31 dicembre 2025, senza ulteriori indicazioni, mentre nel rapporto del 22 dicembre 2025 il curante fa stato di un miglioramento dello stato di salute del ricorrente, pur non ritenendolo ancora stabilizzato e reputa l’interessato ancora inabile al lavoro per tutto il mese di gennaio 2026 senza tuttavia fornire particolari spiegazioni in merito se non la necessità di consentire una completa stabilizzazione del quadro psicopatologico e favorire una futura ripresa dell’attività lavorativa in condizioni di maggiore equilibrio e sostenibilità. Anche in questo caso, tuttavia, non figura alcun elemento medico oggettivo atto ad insinuare perlomeno in lieve dubbio circa le valutazioni della dr.ssa med. ______.

 

                                  Alla luce di quanto sopra, ribadito che l’insorgente dal 18 agosto 2025 fino almeno al 10 ottobre 2025 non è stato in cura psichiatrica e/o psicoterapeutica (cfr. doc. 12 e 14; sul tema cfr. DTF 151 V 258), e che perlomeno fino al 2 ottobre 2025 non ha assunto alcuna terapia psicofarmacologica (cfr. doc. 12 e 14), non sussiste dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, circa la correttezza delle conclusioni contenute nei referti della dr.ssa med. ______.

                                  In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata senza la necessità di procedere con l’allestimento di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA. Anche perché, considerato che dal 1° febbraio 2026 l’insorgente è nuovamente abile al lavoro in maniera completa, una valutazione del suo stato di salute potrebbe fondarsi unicamente sulla documentazione medica già agli atti ed esaminata da questo Tribunale.

 

                                  Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                          2.8.  Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

                                  Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti