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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 22 aprile 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 aprile 2026 emanata da |
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in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI1, nata nel 1967, dal 1° giugno 2015 ausiliaria di pulizia all’80% presso la ______ di ______, con un salario lordo mensile di fr. 3’366.95 oltre a supplementi di salario di fr. 395.26 al mese, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO1 (in seguito anche CO1 o assicuratore) per il tramite del proprio datore di lavoro.
1.2. Il 16 ottobre 2025 il datore di lavoro ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa dell’interessata a causa di malattia (doc. 2).
1.3. Dopo aver sottoposto l’interessata ad una visita medica ad opera della dr.ssa med. ______, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, con decisione formale del 26 novembre 2025 CO1 ha stabilito che RI1 è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività lavorativa, ma è abile in misura completa in attività confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte e, calcolato un grado d’incapacità al guadagno del 28%, ha informato l’assicurata che avrebbe versato indennità in misura completa per ulteriori 4 mesi fino al 25 marzo 2026 ed al 28% dal 26 marzo 2026 (doc. 14).
1.4. Con opposizione del 22 dicembre 2025 l’assicurata, rappresentata dal suo medico curante, dr. med. RA1, FMH medicina interna generale, ha rilevato di essere affetta anche da una patologia psichica e non solo fisica ed ha ribadito di essere completamente inabile al lavoro, allegando un referto del 20 dicembre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 16).
1.5. Il 24 febbraio 2026, su richiesta di CO1, l’interessata è stata sottoposta ad una valutazione psichiatrica da parte della dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, posta la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva ICD10 F41.2, ha stabilito che non è giustificata alcuna incapacità lavorativa dal lato psichiatrico (doc. 24).
1.6. Con decisione su opposizione del 2 aprile 2026 l’assicuratore ha confermato che l’interessata è completamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute e che, dopo il periodo di adattamento di 4 mesi, scaduto il 25 marzo 2026, la perdita di guadagno è pari al 28% (doc. 26).
1.7. Il 23 aprile 2026 l’assicuratore ha trasmesso al TCA, per competenza, un referto del 22 aprile 2026 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, con il quale viene contestata la decisione di ridurre l’ammontare delle indennità giornaliere (doc. II).
1.8. Il 27 aprile 2026 il Giudice delegato del TCA ha ingiunto al dr. med. RA1, curante dell’assicurata, di completare il ricorso, assegnandogli a questo scopo un termine di 15 giorni (doc. III).
1.9. Con scritto del 4 maggio 2026 il dr. med. RA1 ha contestato la decisione su opposizione del 2 aprile 2026 ed ha prodotto un nuovo referto del dr. med. ______ dell’11 aprile 2026 (doc. IV).
1.10. Con risposta del 28 maggio 2026, cui ha allegato una presa di posizione del 12 maggio 2026 della dr.sa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, l’assicuratore ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente ha diritto dal 26 marzo 2026 ad indennità giornaliere per malattia con una percentuale maggiore del 28%.
2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.3. Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:
" 1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.4. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
2.5. Nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).
In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività abituale (art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 141 V 625, consid. 4.1).
In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno nella professione abituale interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (Bonaz Lucile, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 176, n. 502; DTF 141 V 625, consid. 4.1, STF 8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF 4A_384/2019 del 9 dicembre 2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; STF K 224/05 del 29 marzo 2007).
Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento [citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (cfr. Bonaz Lucile, op. cit., pag. 177 n. 503 con rinvio alla STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3).
Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. Bonaz Lucile, op. cit., pag. 177, n. 503 con rinvio alla STF 9C_595/2008 del 5 novembre 2008, consid. 4.1; cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
Al termine del periodo di adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281).
2.6. Come visto al considerando precedente, nella misura in cui la persona assicurata è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività e la sua situazione valetudinaria è stabile, le incombe l’obbligo di ridurre il danno e di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute (cfr. anche sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019).
L’art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Il cambiamento d’attività deve essere esigibile e l’assicuratore deve indicare i profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza 8C_714/2018, consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid. 1a).
A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 174, n. 496; Kieser, Kradolfer, Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 78 ad art. 6; cfr. in ambito di LCA: Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 519, pag. 166-167).
Nella valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre valutare se il cambiamento è oggettivamente (ossia ragionevolmente: “vernünftigerweise”; cfr. Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 78 ad art. 6 con rinvio alla DTF 114 V 298 dove il cambiamento di attività ordinato dalla Cassa dopo 6 mesi non è stato messo in discussione) possibile. Ciò significa che dal punto di vista medico-teorico l’attività indicata deve poter essere svolta, che questa attività nel mercato del lavoro concreto deve essere offerta in maniera sufficiente. Importante è soprattutto che l’attività possa effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona assicurata (cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per l’invalidità non va preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato teorico, poiché l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 175, n. 499; cfr. anche Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 83 e seguenti ad art. 6). Occorre anche esaminare se la nuova attività può essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009, consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).
2.7. In concreto, dopo aver ricevuto la notifica di malattia del datore di lavoro (doc. 2), l’assicuratore ha convocato l’insorgente per una visita specialistica dapprima presso la dr.ssa med. ______, specialista in medicina fisica e di riabilitazione ed in seguito presso la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia.
Nel referto del 5 novembre 2025 la dr.ssa med. ______, descritta l’anamnesi ed il reperto, ha posto la diagnosi di omalgia destra in conflitto sottoacromiale, dolori lombo-sacrali in emisacralizzazione L5 sinistra e spondilartrosi e dolore cronico diffuso ed ha stabilito che la ricorrente è completamente inabile nella sua attività di ausiliaria di pulizia. La specialista ha poi accertato che RI1 è abile in attività adatte al suo stato di salute, con le limitazioni ivi indicate.
Per quanto concerne invece l’aspetto psichico, il 20 dicembre 2025, il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato di aver visitato la ricorrente il 17 novembre 2025 quando si era presentata per un quadro di sovraccarico emotivo su base reattiva e per dolori cronici e conflittualità lavorative, il tutto nel contesto di una storia familiare con traumi anamnestici. Non era escludibile la presenza di aspetti di somatizzazione, anche se la sofferenza depressiva attuale era oggettiva. L’interessata, per il tramite di suo marito, ha riferito una sintomatologia di abulia e ritiro sociale. Ella ha iniziato una presa a carico psicoterapeutica tramite la dr.ssa ______. A livello farmacologico il curante ha eseguito una “cross-titration” verso la duloxetina, iniziando con duloxetina 30 mg che essendo stata tollerata ha titolato a 60 mg, associata a dalmadorm 15 mg per conciliare il sonno.
Nel referto del 26 febbraio 2026, facente seguito alla visita del 24 febbraio 2026, la dr.ssa med. ______, incaricata dall’assicuratore di esaminare lo stato di salute della ricorrente, dopo aver riassunto gli atti medici, descritto l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale, somatica, psichiatrica remota e prossima, i disturbi soggettivi attuali, l’esame clinico secondo AMDP-System e la descrizione di risorse e deficit secondo lo schema MINI ICF-APP, ha posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva ICD 10 F41.2.
La psichiatra ha affermato:
" (…)
L’assicurata senza antecedenti psichiatrici che abbiano influito sulla sua capacità lavorativa dal 2015 sino al 2025, confrontata da anni con problemi in ambito lavorativo, ha sviluppato dallo scorso autunno una sintomatologia ansioso depressiva reattiva alle conseguenze emotive di dolori cronici presenti da tempo, acuitisi dallo scorso autunno e sopra già descritti, peggiorati dopo il licenziamento occorso a dicembre u.s.
Soggettivamente attualmente lamenta dolori alla (…) spalla dx e sx (> a dx) con limitazione dei movimenti alla spalla dx, dolori al rachide in toto, cefalea, dolori agli arti superiori ed inferiori, sentimento di tristezza, apatia, ruminazioni ideative sul licenziamento ricevuto vissuto come ingiusto. Oggettivamente (esame psichico secondo AMDP System): mostra sin dall’inizio una tendenza all’amplificazione dei sintomi; è focalizzata a descrivere i disturbi somato psichici lamentati. Non segni di ansia. Evidenziabili segni di depressione. Non oggettivabili deficit cognitivi ne disturbi psicotici. Il tono dell’umore è lievemente deflesso.
(…)
A livello diagnostico categoriale il disturbo psichico sviluppato dall’assicurata dallo scorso autunno è inquadrabile come una sindrome mista ansioso depressiva classificabile secondo ICD10 F41.2.
È escludibile una sindrome da disadattamento ICD 10 F43.22, non è evidenziabile nessun evento stressante nuovo insorto nel mese prima dello sviluppo dei sintomi che abbia potuto influire sul suo stato psicopatologico: i problemi presenti nel contesto lavorativo sarebbero in corso da anni così come la sintomatologia dolorosa lamentata; i sintomi depressivi sarebbero stati sviluppati dall’assicurata già prima del notificato licenziamento che ha determinato solo un momentaneo aggravamento degli stessi.
Al di la della diagnosi categoriale l’assicurata non presenta alcun deficit delle funzioni dell’Io, percettive, esecutive, decisionali, previsionali e consequenziali.
Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit del rispetto delle regole, delle competenze, del giudizio, dell’assertività, del contatto con gli altri, delle relazioni intime, delle attività spontanee e della mobilità. Presenta un lieve grado di disabilità dell’organizzazione dei compiti, della flessibilità, della persistenza, dell’integrazione nel gruppo e della cura di sé
Dal lato medico psichiatrico, sulla base dei lievi deficit psichici e funzionali oggettivati, non è giustificata alcuna inabilità lavorativa.
Dal lato medico psichiatrico l’assicurata è da considerare abile da subito al 100% sia nella propria attività che in qualunque altra attività ed ambiente di lavoro.
Ho informato l’assicurata della mia conclusione.
Non si escludono rivendicazioni in quanto la stessa non si proietta nella ripresa dell’attività lavorativa.
Di seguito rispondo alle vostre domande.
D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività professionale?
R1. Sì. Dal lato medico psichiatrico sulla base dei lievi deficit psichici e funzionali oggettivati, non è giustificata alcuna inabilità lavorativa. Dal lato medico psichiatrico l’assicurata è da considerare abile da subito al 100% sia nella propria attività che in qualunque altra attività ed ambiente di lavoro.
D2. Se sì alla domanda 1 da quando ed in quale percentuale?
R2. Dal lato medico psichiatrico l’assicurata è da considerare abile da subito al 100% sia nella propria attività che in qualunque altra attività ed ambiente di lavoro. (…)” (doc. 24)
Dopo che l’11 aprile 2026 il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, rivolgendosi al dr. med. RA1 ha confermato una reazione depressiva con tendenza alla somatizzazione nel contesto di una storia personale con traumi ed ha attestato, grazie alla terapia intrapresa, “un’iniziale risposta con parziale miglioramento dell’umore”, con conferma di un quadro clinico precario vulnerabile, il 23 aprile 2026 lo stesso specialista ha prodotto un referto del 22 aprile 2026, dove, dopo aver ripreso quanto affermato il 20 dicembre 2025, ha descritto il reperto oggettivo del 2 aprile 2026 secondo AMDP-8 (manuale per la metodologia e la documentazione della diagnosi in psichiatria), ha posto la diagnosi con effetti sull’inabilità lavorativa di reazione depressiva prolungata F43.21, aggiungendo che non si esclude una tendenza alla somatizzazione come meccanismo difensivo primordiale ed ha illustrato le restrizioni oggettive in merito all’attività attuale sulla base del Mini-ICF eseguito il 2 aprile 2026. Elencata la terapia farmacologica (abilify 5 mg, duloxetina 60 mg e dalmadorm 15 mg), con l’indicazione che dal profilo medicamentoso, “al momento non escludo la necessità di dover potenziare il dosaggio di benzodiazepine e di abilify se persistenza degli aspetti depressivi con tensione endopsichica. Specifico che per via del forte quadro reattivo, che risulta senz’altro migliorato rispetto allo scorso anno, ma ancora precario e significativo, non escludo ulteriori adattamenti del trattamento globale. Prosegue, altresì, la psicoterapia con la dr.ssa ______”. Il curante ha infine affermato:
" (…)
Alla luce dell’insieme dei reperti clinici aggiornati, delle osservazioni strutturate secondo modello AMDP-8, dei risultati del Mini-ICF e dell’evoluzione sintomatologica, nonostante gli adeguamenti terapeutici, risulta evidente che il quadro psicopatologico attuale non consente una ripresa lavorativa nell’immediato.
Le limitazioni funzionali documentate – in particolare la compromissione dell’attenzione sostenuta, la ridotta flessibilità cognitiva, la scarsa tenuta nel compito e le ruminazioni pervasive – incidono in modo sostanziale sulla possibilità di svolgere in sicurezza e con affidabilità le mansioni abituali.
I gradi di disabilità rilevati al Mini-ICF confermano una compromissione moderata in più domini essenziali per la performance lavorativa, mentre l’impoverimento della carica vitale, l’umore depresso, la perdita di iniziativa e le manifestazioni somatiche rappresentano ulteriori fattori limitanti. Considerata la persistenza del quadro depressivo, seppur in miglioramento rispetto allo scorso anno, un’attività lavorativa risulta al momento non attuabile dal profilo psichiatrico con conseguente inabilità per attività abituale al 100%. Con il consolidamento dei risultati ottenuti dal trattamento farmacologico e psicoterapico è auspicabile una ripresa dell’attività lavorativa in attività adeguata nel medio termine con percentuale del 50% per iniziare. In ogni caso, considerando le scarse risorse di base, non risulta così automatica un eventuale ripresa” (doc. I/1)
Chiamata ad esprimersi in merito, la dr.ssa med. ______, ha affermato:
" (…)
Nel rapporto medico redatto il collega riporta elementi anamnestici, clinici, psicofarmacologici e di decorso a me già noti e da lui già citati nel suo rapporto medico redatto il 20.12.2025, sopra riportato.
Nel suo nuovo rapporto medico il collega non riporta alcun evento stressante “nuovo” o complicazione intervenuti dopo la mia valutazione atti a determinare un peggioramento dello stato psicopatologico dell’assicurata già noto. Segnalo che il collega riporta anzi un miglioramento del quadro reattivo rispetto allo scorso anno scrive: “… forte quadro reattivo, che risulta senz’altro migliorato rispetto allo scorso anno… “.
La terapia psicofarmacologica da lui riportata come prescritta attualmente è identica a quella già assunta dall’assicurata al momento della mia valutazione.
Segnalo che il collega scrive: “… Specifico che per via del forte quadro reattivo, che risulta senz’altro migliorato rispetto allo scorso anno…”.
La diagnosi da lui postulata di “Reazione depressiva prolungata F43.21 (ICD-10)” per quanto da me già discusso nel rapporto della mia valutazione non può essere accettata.
Per quanto riguarda lo stato psichico da lui oggettivato il 02.04.2026 secondo l’AMDP-8 non emergono dati oggettivi rilevanti che possano inficiare la mia valutazione. Segnala unicamente “Disturbi della concentrazione: diminuzione di grado moderato della capacità di mantenere costanza attiva con attenzione. Disturbi della memoria di rievocazione: lievi disturbi nella rievocazione” che non ha se da lui oggettivati provveduto ad approfondire con testistica ad hoc.
Per quanto riguarda i deficit funzionali rilevati al Mini-ICF da lui eseguito in data 02.04.2026 riporta “… Organizzazione dei compiti grado disabilità moderato – Flessibilità grado disabilità moderato – Competenza grado disabilità moderato-grave – Giudizio grado di disabilità lieve – Persistenza grado disabilità moderato – Assertività grado disabilità grave – Contatto con gli altri grado disabilità moderato – Interazione nel gruppo grado disabilità moderato – Relazioni intime grado disabilità lieve – Attività spontanee grado disabilità moderato – Cura di sé grado disabilità lieve – Mobilità grado disabilità moderato” senza specificare di quale sostegno necessiti e da parte di chi e nelle supposte disabilità medio-gravi da lui riportate. Il grado medio grave deve essere notato solo se il soggetto necessita di un costante aiuto di terzi per lo svolgimento di tali compiti e deve essere descritto minuziosamente il tipo di deficit.
Faccio inoltre notare che la “competenza” nelle patologie psichiatriche è raramente compromessa facendo capo ad abilità acquisite nel corso della vita dal soggetto esaminato e che quanto si rilevano i deficit funzionali al Mini ICF-APP bisogna fare astrazione delle amplificazioni dei sintomi del soggetto esaminato, come peraltro da me fatto.
I disturbi e le lamentele soggettive dei pazienti vanno sempre disgiunte dalle osservazioni oggettive e nel caso in cui vengano rilevati deficit funzionali essi devono essere supportate da elementi oggettivi e da una descrizione estesa degli stessi.
In conclusione, ritengo che tale rapporto non modifichi in alcun modo la mia precedente valutazione” (doc. 27)
2.8. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza 8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid. 3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.9. Nel caso di specie, chiamato a stabilire se l’assicuratore ha giustamente valutato la situazione valetudinaria del ricorrente, questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione impugnata.
A tale riguardo, infatti, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di potere confermare, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, la correttezza della decisione su opposizione impugnata.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione su opposizione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.8.), non avendo l’assicuratore applicato la procedura prevista dall’art. 44 LPGA affinché un referto medico possa essere qualificato di perizia amministrativa, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.8). CO1, infatti, il 12 febbraio 2026 ha convocato la ricorrente “a secondo parere medico” presso la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 23), cui l’assicuratore si rivolge sistematicamente per stabilire la capacità lavorativa in caso di patologie psichiche, indicando i punti da chiarire, senza tuttavia assegnare all’interessata il termine di 10 giorni per sollevare motivi di ricusa e per proporre domande supplementari ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA e senza precisare se i colloqui sarebbero stati registrati (art. 44 cpv. 4 LPGA).
Ora, ai referti del 26 febbraio 2026 e del 12 maggio 2026 della dr.ssa med. ______ su cui si fonda l’assicuratore per negare il versamento di indennità giornaliere superiori al 28%, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere che l’insorgente, dal lato psichiatrico, è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività.
Infatti, accertato che nella precedente attività lavorativa, l’interessata è completamente inabile al lavoro a causa della patologia reumatologica, sulla questione di sapere se l’assicurata può invece esercitare un’attività confacente al suo stato di salute anche dal lato psichico, aspetto di natura squisitamente medica, agli atti figura la presa di posizione del medico curante, dr. med. ______, FMH psichiatria, del 22 aprile 2026, il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi (sul concetto cfr. DTF 135 V 465), circa la correttezza della valutazione della dr.ssa med. ______, su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione.
Questo Tribunale evidenzia che sia il dr. med. ______, sia la dr.ssa med. ______, hanno utilizzato l’AMDP-System, rispettivamente l’AMDP-8 ed il test Mini ICF-APP (cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV n. 10: “[…] Die Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S. 27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”), giungendo tuttavia a conclusioni diverse circa la capacità lavorativa dell’interessata.
Entrambi i referti poggiano di conseguenza su una valutazione medica oggettiva quali l’AMDP System, rispettivamente l’AMDP-8 (utilizzato per osservare, descrivere e classificare i sintomi dei pazienti in modo uniforme e oggettivo) e il Mini ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit funzionali).
Il curante ha in particolare rilevato che le limitazioni funzionali documentate, tra le quali la compromissione dell’attenzione sostenuta, la ridotta flessibilità cognitiva, la scarsa tenuta nel compito e le ruminazioni pervasive, incidono sulla possibilità di svolgere con sicurezza e con affidabilità le mansioni abituali. Inoltre, i gradi di disabilità rilevati al Mini-ICF confermano una compromissione moderata in più domini essenziali per la performance lavorativa, mentre l’impoverimento della carica vitale, l’umore depresso, la perdita di iniziativa e le manifestazioni somatiche rappresentano ulteriori fattori limitanti.
Questi elementi oggettivi non collimano con quanto invece constatato dalla dr.ssa med. ______, che nel Mini ICF-APP non aveva riscontrato, a differenza del curante, alcun grado di disabilità nelle competenze (grado moderato-grave secondo il curante), nel giudizio (grado lieve per il curante), nell’assertività (grado grave per il curante), contatto con gli altri (grado moderato per il curante), relazioni intime (grado lieve per il curante), attività spontanee (grado disabilità moderato per il curante), mobilità (grado moderato per il curante).
Inoltre, nell’esame clinico secondo AMDP-System, rispettivamente AMDP-8, il dr. med. ______, a differenza della dr.ssa med. ______, ha evidenziato una diminuzione di grado moderato della capacità di mantenere costanza attiva con attenzione, lievi disturbi nella rievocazione. Il curante ha poi evidenziato la presenza di ancora evidenti ruminazioni legate al lavoro, di timori correlati al proprio malessere psichico e alle conseguenze dello stesso su un piano di vita generale, umore depresso, tristezza, perdita di vitalità, diminuzione della carica vitale di grado moderato e ritiro sociale.
È vero che il curante ha precisato che il quadro depressivo rispetto allo scorso anno si trova in miglioramento. Egli ha comunque aggiunto che questo non ha avuto un’incidenza sulla capacità lavorativa.
Del resto, un miglioramento dello stato di salute non significa automaticamente un ripristino della totale capacità lavorativa.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che il parere della dr.ssa med. ______ non basta per concludere con la necessaria tranquillità che la ricorrente già dal mese di febbraio 2026 non presentasse alcuna incapacità lavorativa dal lato psichiatrico.
In considerazione delle valutazioni del medico curante del 22 aprile 2026 che fanno sorgere dubbi in merito alle conclusioni del medico fiduciario la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, consid. 3.2.).
2.10. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se dal 25 marzo 2026 l’assicurata presentava ancora un’incapacità lavorativa dal lato psichiatrico.
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
La richiesta dell’assicurata di allestire una perizia psichiatrica diventa di conseguenza priva di oggetto.
2.11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata, fermo restando il diritto alle indennità giornaliere nella misura del 28% dal 26 marzo 2026, e l’incarto va rinviato all’assicuratore malattie affinché proceda con gli accertamenti descritti in precedenza.
A questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto alle indennità giornaliere al 28% dal 26 marzo 2026, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2025.32 dell’11 giugno 2025, consid. 2.8; STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.12. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata, fermo restando il diritto ad indennità giornaliere nella misura del 28% dal 26 marzo 2026, è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore malattie per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni