Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
36.2026.4

 

cs

Lugano

13 luglio 2026       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 28 gennaio 2026 di

 

 

AT1, _______

rappr. da: RA1, _______

 

 

contro

 

 

 

CV1, _______

rappr. da: avv. RA2, _______

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

dr.med. _________, Via Nassa 27, 6900 Lugano

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  AT1, nato nel 1966, dal 1° marzo 2025 alle dipendenze della _______ quale “responsabile officina meccanica” per un salario mensile lordo di fr. 5'855, oltre alla tredicesima, è assicurato collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la CV1 (in seguito anche CV1 o assicuratore) per il tramite del proprio datore di lavoro.

 

                          1.2.  Il 25 settembre 2025 la ________ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 ottobre 2025 (recte: 31 ottobre; cfr. doc. 21.10) a causa di una ristrutturazione interna (doc. A3).

 

                          1.3.  Il 16 ottobre 2025, mentre lavorava, trasportando un portabici dalla sala vendita all'officina, AT1 ha accusato una fitta alla schiena ed il 21 ottobre 2025 il medico curante, dr. med. ________, ha attestato una completa inabilità lavorativa dell’interessato dal 20 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025 (doc. A4-13) ed il 24 ottobre 2025 dal 25 ottobre 2025 al 2 novembre 2025 (doc. A4-32).

 

                          1.4.  Il 22 ottobre 2025 il datore di lavoro ha annunciato alla ________ l’evento del 16 ottobre 2025 (doc. A4-40).

 

                          1.5.  Il 28 ottobre 2025 la dr.ssa med. ________, in sostituzione del curante, assente, ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’interessato dal 1° novembre 2025 al 7 novembre 2025 (doc. A4-20).

 

                          1.6.  Sabato 1° novembre 2025, tutto il giorno, e domenica 2 novembre 2025, per mezza giornata, previo accordo del datore di lavoro, AT1 si è recato presso l’officina della ________per far eseguire da suo figlio, meccanico, delle riparazioni a due autoveicoli, di cui uno di proprietà dell’assicurato. Il garage è dotato di videocamere, la cui presenza era nota all’assicurato.

 

                          1.7.  Il 3 novembre 2025 il datore di lavoro ha scritto una raccomandata a AT1 del seguente tenore:

 

" (…)

con riferimento al Suo infortunio ________ n. (…), la Direzione della ________è venuta a conoscenza di alcune attività da Lei svolte presso l’officina aziendale in data 1° novembre 2025 (dalle ore 11:00 alle ore 19:30) e 2 novembre 2025 (dalle ore 14:30 alle ore 16:30).

 

Da quanto emerso, tali attività consistevano in interventi di natura meccanica su un Suo veicolo personale e sul Suo secondo veicolo personale.

Le ricordiamo che tali azioni, eseguite nel periodo di inabilità lavorativa dichiarata, potrebbero risultare non compatibili con la condizione medica che ha giustificato la copertura assicurativa ________/ass. Malattia.

 

Desideriamo inoltre evidenziare che il consenso ad accedere ai locali aziendali Le era stato concesso in buona fede, sulla base della Sua indicazione secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti da Suo figlio, meccanico di professione.

Tuttavia, dai rilievi del sistema di videosorveglianza aziendale, risulta che le operazioni sono state da Lei svolte personalmente.

La presente comunicazione ha lo scopo di formalizzare l’accaduto e di invitarLa a fornire eventuali spiegazioni scritte entro 5 giorni dal ricevimento della presente, affinché l’Azienda possa valutare i fatti in modo completo e trasparente, nel frattempo è diffidato dal recarsi ancora nei nostri locali aziendali.

 

Fintanto che la situazione non sarà chiarita, il periodo a decorrere dal 20 ottobre 2025 sarà considerato come assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni da parte della ________/ass. Malattia o nuove evidenze documentali, in allegato trova il conteggio salario relativo al mese di ottobre.” (doc. A6)

 

                          1.8.  Il 4 novembre 2025 il dr. med. ________ ha attestato un’incapacità lavorativa dal 25 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025, indicando che   il certificato annulla e sostituisce il precedente (doc. A4-19).

 

                          1.9.  Il 13 novembre 2025 la ________ ha informato AT1 che non avrebbe corrisposto prestazioni assicurative, non trattandosi di un infortunio (doc. A4-13).

 

                        1.10.  Il 14 novembre 2025 AT1 ha presentato un certificato medico del 12 novembre 2025 del dr. med. ________, specializzato in terapia del dolore, che ha attestato una completa incapacità lavorativa dal 12 novembre 2025 al 23 novembre 2025 (doc. A9), poi prolungata dal dr. med. ________ dapprima fino al 7 dicembre 2025 (doc. A10) ed in seguito fino al 6 gennaio 2026 (doc. A11).

                                                                  

                        1.11.  Il 18 novembre 2025 il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato il sinistro del 16 ottobre 2025 a CV1 (doc. A8).

 

                        1.12.  Il 12 dicembre 2025 il dr. med. ________ ha compilato il “primo rapporto medico” per CV1, indicando che l’interessato è stato incapace al lavoro dal 20 ottobre 2025 al 7 dicembre 2025 (doc. A12).

 

                        1.13.  Con scritto del 15 dicembre 2025 CV1 ha informato AT1 che non avrebbe versato alcuna indennità e di averlo escluso dalla cerchia degli assicurati in applicazione dell’art. 40 LCA per frode all’assicurazione:

 

" (…)

Mediante notifica dell’avviso di malattia datato 18 novembre 2025, la ________ha comunicato al nostro servizio sinistri di ________ la sua inabilità lavorativa al 100% a partire dal 20 ottobre 2025, allegando dei certificati medici attestante l’incapacità lavorativa completa fino al 7 novembre 2025, e meglio

 

.   Inabilità dal 20.10.2025 al 24.10.2025, datato 21.10.2025, Dott. ________

.   Inabilità dal 25.10.2025 al 02.11.2025, datato 24.10.2025, Dott. ________

.   Inabilità dal 01.11.2025 al 07.11.2025, datato 28.10.2025, Dott.ssa ________

.   Inabilità dal 25.10.2025 al 31.10.2025, datato 4.11.2025, Dott. ________, “Annulla e sostituisce il precedente”.

 

Come emerge dall’analisi della documentazione agli atti, il suo medico curante ha rettificato la sua inabilità il 04.11.2025, retroattivamente e limitandola al 31.10.2025.

 

Nel corso del mese di novembre 2025 la nostra compagnia ha ricevuto una segnalazione da parte del ________, secondo la quale lei avrebbe trascorso la giornata intera del 01.11.2025 e mezza giornata il 02.11.2025 presso l’officina del garage dove avrebbe svolto molteplici attività in netto contrasto con la patologia da lei annunciata. Tale situazione le è stata contestata ufficialmente dal ________con lettera raccomandata del 03.11.2025. In seguito a questi eventi, abbiamo approfondito la questione e abbiamo potuto visionare più registrazioni della videosorveglianza interna (installazione a lei nota) che effettivamente mostra che lei ha svolto attività fisiche pesanti e mantenuto per lunghi periodi la posizione eretta. Questa evidenza non è compatibile con la patologia riscontrata dal Dott. ________.

Precisiamo che nel documento “Primo rapporto medico”, compilato il 02.12.2025 dal suo medico curante, egli ha indicato quali restrizioni “impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati”. Gli elementi raccolti sono in piena contraddizione con gli atti medici in nostro possesso, come pure con le limitazioni che lei avrebbe dovuto rispettare. Il fatto di aver deliberatamente consegnato un nuovo certificato di inabilità il 04.11.2025 che l’avrebbe ritenuta abile all’attività lavorativa, è la diretta conseguenza della lettera raccomandata del 03.11.2025 da parte del ________e non modifica sostanzialmente la situazione relativa all’incapacità lavorativa, ma la rende semmai ancora più evidente” (doc. A14)

 

                        1.14.  Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, non avendo ottenuto soddisfazione, AT1, rappresentato dagli avv. RA1, ha inoltrato una petizione al TCA con la quale ha chiesto che venga accertata la validità del contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera LCA, polizza ________, stipulato tra ________ e CV1, con conseguente obbligo di versare le indennità giornaliere all’attore a far tempo dallo scadere del periodo di attesa, di condannare l’assicuratore a pagare all’attore indennità giornaliere per malattia per il periodo dal 20.11.2025 al 6.1.2026 per un importo di fr. 6'171.60 e di condannare l’assicuratore a pagare dal 7 gennaio 2026, fino al pieno recupero della capacità lavorativa dell’attore e nei limiti della durata delle prestazioni di 730 giorni sull’arco di 900 giorni, un’indennità giornaliera per malattia di fr. 83.40 con riserva di adeguamento in funzione dell’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dell’attore e di eventuali ricalcoli derivanti dai pagamenti delle indennità giornaliere LADI.

 

                        1.15.  Con risposta del 2 marzo 2026 l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

 

                        1.16.  Il 18 marzo 2026 le parti sono state sentite nell’ambito di un’udienza di discussione, da cui è emerso:

 

" (…)

Parte attrice tende ad evidenziare come il lavoro svolto principalmente dal figlio con la collaborazione dell’attore ha implicato posizioni inergonomiche o sforzi di certa evidenza per pochi momenti siccome, come già indicato anche in sede di petizione, è stato soprattutto il figlio dell’attore a svolgere i lavori pesanti. L’attore chiede che si guardino integralmente i video anche per poter determinare quantitativamente le implicazioni dell’attore nello svolgimento dell’attività che è consistita sostanzialmente in un cambio gomme.

 

Si tratta di una ________ che appare nelle fotografie, in questa sede parte attrice produce agli atti, copertoni da neve. La quantificazione del peso è stata fatta con una bilancia famigliare che attesta un peso indicativo di circa 10 kg.

 

Parte convenuta dal canto suo rileva il contenuto del doc. 12 ossia della certificazione del dott. ________ relativa alla manutenzione di una posizione eretta ed al porto dei pesi da parte dell’attore. L’attestazione parla di importante sintomatologia algica ed il contenuto del filmato contraddice sia il porto dei persi, sia i tempi della posizione eretta e la compatibilità di quanto svolto con il sussistere della sintomatologia algica.

 

La convenuta produce un piccolo breve allegato relativo alle prove che richiama i 2 documenti già agli atti e postula la testimonianza di ________, collaboratore della convenuta rispettivamente l’interrogatorio o la deposizione delle parti specie dell’attore.

 

Parte convenuta ribadisce che vi è stata una modifica del certificato medico del curante dell’attore e che ritiene adempiere manifestamente i presupposti dell’art. 40 LCA perchè teso a dimostrare una situazione che il video smentiva rispetto al primo certificato medico doc. 12.

 

Parte attrice, in merito alle prove postulate alle pagg. 20 e 21 della petizione precisa che il sig. ________ dovrebbe essere sentito quale organo della datrice di lavoro in merito a quanto avvenuto il 16.10.25 e nel periodo che ha preceduto questo momento in cui la patologia si è esacerbata che potrà attestare che al sig. AT1 è stato chiesto lo svolgimento di lavori più manuali e faticosi rispettivamente pesanti, invece della sua usuale attività di responsabile, verificatore della qualità del lavoro con mansione di responsabilità e non di esecuzione del lavoro.

 

Il Gd rileva che questi aspetti sono stati evidenziati in sede di petizione e come tali non sono contestati dalla convenuta che nulla ha evidenziato in merito all’origine della patologia risp. alla sua esacerbazione.

 

L’attore rinuncia all’audizione della sig.ra ________, mantiene invece la richiesta dell’audizione dell’attore ed anche la richiesta di audizione della CD ________ in merito all’accertamento relativo all’idoneità al collocamento dell’attore e del versamento delle IG.

 

La CD dispone di documenti completi anche relativi alla certificazione dell’inabilità lavorativa dell’attore.

 

In merito alla perizia giudiziaria di natura medica chiede di sottoporre l’attore ad una verifica specialistica tendente ad attestare l’incapacità lavorativa, i periodi di IL e, soprattutto di fare attestare da un perito medico la compatibilità dell’attività svolta nei giorni 1-2 novembre 2025 con le patologie attestate dal curante e indicate all’assicuratore.

 

L’attore produce ulteriormente 3 certificati medici che attestano come dal 7.1.26 sino al 20.3.2026 il sig. AT1 sia inabile al lavoro al 50%. Le attestazioni invece relative all’inabilità sino al 6.1.26 sono già state prodotte agli atti.

 

Viene ulteriormente prodotto il rapporto medico rettificato, che rettifica appunto il doc. 12 ed è sottoscritto dal dott. ________.

 

Per quel che attiene alla perizia il Gd la ammette sin d’ora, propone il nome del dott. ________, spec. FMH in reumatologia, studio in ________.

 

Le parti di principio non hanno nessuna obiezione sul nome, parte convenuta si riserva di verificare con la Direzione.

 

Il Tribunale comunque contatterà lo specialista per verificarne la disponibilità.

 

Le parti saranno invitate a prendere posizione ed eventualmente a complementare i quesiti che il Tribunale sottoporrà loro nei prossimi giorni.” (doc. IX)

 

                        1.17.  Il 24 marzo 2026 il TCA ha trasmesso alle parti le domande che il Tribunale avrebbe sottoposto al perito, assegnando loro un termine scadente il 2 aprile 2026 per eventualmente completare i quesiti (doc. XI).

 

                        1.18.  Con decreto del 7 aprile 2026 il TCA ha nominato il dr. med. ________, FMH reumatologia, quale perito e gli ha trasmesso i quesiti, unitamente all’intero incarto (doc. XIV).

 

                        1.19.  Il 7 aprile 2026 il dr. med. ________ ha chiesto al TCA l’invio da parte dei medici curanti di tutta la documentazione in loro possesso ed ha domandato di descrivere il mansionario esatto dell’attore (doc. XV). Il 17 aprile 2026 AT1 ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. XIX), inviata al perito, che ha inoltre ricevuto ulteriori documenti dal dr. med. ________ (cfr. doc. XXIII).

 

                        1.20.  Il 20 aprile 2026 il Giudice delegato del TCA ha scritto al datore di lavoro dell’assicurato, ________, chiedendo di descrivere il mansionario di AT1 (doc. XX). Il datore di lavoro ha risposto il 21 aprile 2026 (doc. XXIV). Lo stesso giorno il Tribunale ha chiesto a ________ di precisare alcune sue affermazioni (doc. XXVIII). Il datore di lavoro ha risposto il 22 aprile 2026 (doc. XXX). Gli scritti sono stati trasmessi al dr. med. ________(cfr. doc. XXXI).

 

                        1.21.  La perizia del 24 aprile 2026, allestita dal dr. med. ________ (doc. XXXIV) è stata trasmessa alle parti il 27 aprile 2026 per eventuali osservazioni, domande o complementi entro l’11 maggio 2026 (doc. XXXV), termine poi prorogato, su richiesta dell’attore, fino al 22 maggio 2026 (doc. XXXVII). Le parti non hanno prodotto osservazioni, né richieste di complementi (doc. XXXVIII).

 

                        1.22.  Il 17 giugno 2026 si sono tenute le arringhe finali (doc. XL).

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’attore ha commesso una frode e, in caso contrario, se ha diritto, ed in quale misura, ad indennità giornaliere per malattia.

 

                          2.2.  Le prestazioni richieste si fondano su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF 4A_571/2025, 4A_575/2025 del 19 maggio 2026, consid. 2; STF 4A_283/2025 del 9 aprile 2026, consid. 1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1).

 

                                  Queste assicurazioni complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF 4A_571/2025, 4A_575/2025 del 19 maggio 2026, consid. 2; STF 4A_283/2025 del 9 aprile 2026, consid. 1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024, pag. 52, n. 142 e seguenti).

 

                                  Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).

 

                                  La procedura applicabile è quella prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_571/2025, 4A_575/2025 del 19 maggio 2026, consid. 5; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).

 

                          2.3.  Nel caso di specie, l’assicurato chiede, oltre alla condanna dell’assicuratore al pagamento di indennità giornaliere, anche che venga accertata la validità del contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera LCA, polizza ________, stipulato tra la ________e CV1, con conseguente obbligo di versare le indennità giornaliere all’attore a far tempo dallo scadere del periodo di attesa.

 

                                  Per l’art. 88 CPC con l’azione di accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

                                 

                                  Affinché l’azione di accertamento ai sensi dell’art. 88 CPC sia ricevibile, l’attore deve avere un interesse di fatto o di diritto degno di protezione alla constatazione immediata della situazione di diritto (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. STF 4A_479/2021 del 29 aprile 2022, consid. 1; STF 4A_679/2016 del 22 maggio 2017, consid. 2.1; STF 4A_688/2016 del 5 aprile 2017, consid. 3; cfr. anche STF 4A_618/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.2 e 8C_246/2018 del 16 gennaio 2019, consid. 6.3.1).

 

                                  Secondo la giurisprudenza (cfr. STF 4A_688/2016 del 5 aprile 2017, consid. 3.1) occorre (1) che vi sia un’incertezza circa i diritti dell’attore (2) che la fine dell’incertezza sia giustificata nel senso che non si può esigere dall’attore che tolleri ancora a lungo la persistenza dell’incertezza perché è d’impedimento nella sua libertà di decisione (3) che l’incertezza possa essere tolta tramite l’accertamento giudiziario (4) che un’azione condannatoria (o esecutiva: “Leistungsklage”) o formatrice (o in modificazione del diritto: “Gestaltungsklage”) che gli permetterebbe d’ottenere direttamente il rispetto del suo diritto o l’esecuzione dell’obbligazione non sia possibile (cfr. DTF 135 III 375 consid. 2.2 con i rinvii).

                                  Nel caso di specie un’azione condannatoria è possibile. Tant’è che con la petizione al punto 1.2 chiede la condanna dell’assicuratore al versamento di un importo di fr. 6'171.60 e al punto 1.3 di fr. 83.40 al giorno dal 7 gennaio 2026 secondo le formalità ivi esposte (doc. I, pag. 19).

 

                                  Ne segue che nella misura in cui l’attore chiede che venga accertata la validità del contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera LCA, polizza _________, stipulato tra la ________e CV1, con conseguente obbligo di versare le indennità giornaliere all’attore a far tempo dallo scadere del periodo di attesa, la petizione è irricevibile.

 

                          2.4.  Per quanto concerne l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, op. cit., pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

                                  La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

 

                                  Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

                                  Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

 

                                  L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

                                  La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

                                  Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

 

                          2.5.  In concreto, CV1 e la società ________hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia che prevede il pagamento dell’80% del salario assicurato dopo un termine di attesa di 30 giorni per 730 giorni entro 900 giorni (cfr. doc. A2).

 

                                  Non è contestato che al contratto si applicano le Condizioni generali d’assicurazione edizione 01.2022, riviste il 1° gennaio 2023 (di seguito: CGA; cfr. doc. A2).

 

                                  Secondo le CGA, è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica indipendente dalla volontà della persona assicurata, che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro (cfr. definizioni, 1).

                                  È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 90 giorni, si prendono in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili nell’ambito di una professione o sfera di competenze diverse (cfr. definizioni 2).

 

                                  Secondo l’art. K.1 CGA le assicurazioni infortuni e malattia valgono come assicurazioni danni.

 

                                  Per l’art. M 1.1 CGA l’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa contrattuale. Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si considerano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.

 

                                  Ai sensi dell’art. M1.2 CGA in caso di incapacità al lavoro parziale la CV1 corrisponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro inferiore al 25 per cento non vi è diritto a nessuna indennità giornaliera.

 

                                  Secondo l’art. M 1.3 CGA la CV1 versa l’indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia sino al raggiungimento dell’età finale. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.

 

                                  Per l’art. D2 CGA in caso di frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA) la CV1 non è vincolata al contratto nei confronti dell’avente diritto. La CV1 non è inoltre vincolata al presente contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione a un altro contratto di assicurazione presso la CV1.

 

                          2.6.  Ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LCA a richiesta dell’assicuratore, l’avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.

 

                                  Per l’art. 40 LCA l’assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all’avente diritto, se questi od il suo rappresentante, nell’intento d’indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo dell’assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che per l’articolo 39 della presente legge gl’incombono.

 

                                  In una STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, al consid. 3.1 il Tribunale federale ha rammentato che da un punto di vista oggettivo i fatti sottaciuti o dichiarati inesattamente devono concernere circostanze idonee a rimettere in questione l'obbligazione dell'assicuratore o a influire sull'estensione di questa; in altre parole, un'informazione corretta avrebbe portato l'assicuratore a erogare una prestazione minore o ad addirittura escluderla. Nel campo di applicazione della norma in discussione rientra ad esempio l'abuso di un caso di assicurazione, fingendo un danno più elevato mediante la simulazione di disturbi alla salute più gravi di quelli reali (sentenza 4A_401/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 6.2.2 seg., con rinvii). Da un punto di vista soggettivo è necessario che l'assicurato abbia avuto l'intenzione di ingannare l'assicuratore: egli deve quindi aver agito consapevolmente con la volontà di indurre l'assicuratore in errore al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello a cui avrebbe avuto diritto. L'intenzione di ingannare è già data quando l'assicurato conosce l'errata formazione della volontà dell'assicuratore o sfrutta lo sbaglio di quest'ultimo, tacendo sulla vera fattispecie o informandolo intenzionalmente troppo tardi (sentenza 4A_401/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 6.2.2, con rinvii). Se sono dati i presupposti di questa norma, l'assicuratore può rifiutare l'integralità delle prestazioni anche qualora la frode concerna solo una parte del danno (sentenza 4A_536/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 5.1, con rinvii).  

                                         Il grado della prova, la quale spetta all'assicuratore, dell'intento di indurlo in errore, è quello della verosimiglianza preponderante, mentre quello per la prova, che pure gli incombe, delle false dichiarazioni di fatti da parte dell'assicurato è in linea di principio quello regolare della prova piena (DTF 148 III 134 consid. 3.4.3). Una prova è considerata apportata se il tribunale è convinto in base a criteri oggettivi dell'esattezza di un'allegazione di fatto. Non può essere richiesta una certezza assoluta: è sufficiente che il Tribunale non abbia più seri dubbi sul sussistere del fatto allegato o che i dubbi restanti appaiano leggeri (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). 

                                  In una STF 4A_491/2023 del 26 febbraio 2024 il Tribunale federale ha confermato la commissione di una frode da parte di un medico, a cui sono state richieste in restituzione le indennità giornaliere per malattia già versategli e gli è stato disdetto il contratto di assicurazione collettiva, perché, malgrado l’attestazione di un’incapacità lavorativa totale, aveva lavorato di sabato, anche se il vantaggio ottenuto era minimo e anche se affermava di non sapere che le indennità giornaliere sono versate anche durante i giorni non lavorativi.

 

                                  In quel caso l’assicurato era stato dichiarato incapace al lavoro dal 29 marzo 2018 a causa di una sindrome del tunnel carpale. Sabato 1° settembre 2018 il medico ha curato un paziente ed ha emesso una nota d’onorario per complessivi fr. 1'433.60 oltre a delle sonografie per fr. 775.68.

                                  Il tribunale cantonale, con riferimento alla STF 4A_382/2014 del 3 marzo 2015, consid. 6.3, ha affermato che spetta all’assicuratore e non all’assicurato dover stabilire se lo svolgimento di determinate mansioni porta alla riduzione delle prestazioni. L’assicurato avrebbe di conseguenza dovuto informare l’assicuratore circa l’attività esercitata il 1° settembre 2018. Essendo rimasto silente, egli ha violato i suoi obblighi. La tesi dell’assicurato secondo cui egli sarebbe stato inabile al lavoro al 50% è stata respinta dal Tribunale cantonale sulla base di un certificato medico che attestava un’incapacità lavorativa totale fino al 2 settembre 2018. Solo dal 3 settembre 2018 era possibile una ripresa al 50% e poi al 100% dal 1° ottobre. Il tribunale cantonale ha evidenziato che il certificato medico indicava esplicitamente una totale incapacità lavorativa fino al 2 settembre 2018 e non vi erano indizi che fosse stata intesa un’altra data o che oralmente fosse stato previsto qualcosa di diverso. Per contro, decisiva era la circostanza che il 1° settembre 2018, sulla base di un attestato di completa inabilità lavorativa, l’interessato avesse percepito un’indennità giornaliera piena malgrado avesse lavorato e conseguito un reddito di fr. 1'433.60, mai notificato all’assicuratore. La notifica avrebbe dovuto avvenire anche se si fosse trattato solo di una prova di lavoro, poiché anche tale circostanza potrebbe influire sul diritto alle prestazioni (con rinvio alla STF 4A_394/2021, consid. 5.3 non pubblicato in DTF 148 III 134, dove il Tribunale federale ha affermato che “ist aber gestützt auf die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer am 21. Mai 2016 während seiner gegenüber der Beschwerdegegnerin deklarierten vollständigen Arbeitsunfähigkeit seiner Berufstätigkeit nachging und diesen Umstand zehn Tage später gegenüber dem Schadenexperten verschwieg, bejahte die Vorinstanz den objektiven Tatbestand der betrügerischen Begründung des Versicherungsanspruchs im Sinne von Art. 40 VVG zu Recht. Denn die verschwiegenen Tatsachen sind geeignet, die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin auszuschliessen oder zumindest zu mindern”).

                                  La condizione oggettiva dell’art. 40 LCA è di conseguenza stata ritenuta adempiuta dal Tribunale cantonale.

                                  Dal lato soggettivo il Tribunale cantonale ha evidenziato come l’interessato avesse percepito indennità sin dal 29 marzo 2018 con percentuali variabili dal 30% al 50% al 70% ed infine al 100%, che hanno influito sull’ammontare delle indennità (fr. 657.55 di indennità giornaliera in caso di inabilità totale e fr. 328.80 per un’inabilità al 50%). Il significato di un’incapacità lavorativa del 100% era pertanto chiara all’assicurato che ha nascosto consapevolmente la sua attività del 1° settembre 2018 al fine di ottenere una prestazione completa.

 

                                  Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell’assicurato che aveva censurato solo l’adempimento dell’aspetto soggettivo, sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ingannare l’assicuratore ed affermando di non essersi mai preoccupato dei pagamenti delle indennità giornaliere, di non aver ricevuto o esaminato i conteggi perché erano errati o incomprensibili e di aver sempre percepito lo stipendio anche durante la sua incapacità lavorativa tramite la società convenuta.

 

                                  Per l’Alta Corte il ricorrente non ha dimostrato che le conclusioni del Tribunale cantonale erano insostenibili.

                                  Neppure la circostanza che la sua indennità giornaliera sarebbe stata ridotta solo marginalmente gli è stato d’aiuto. Ciò conformemente alla STF 5C.125/2006 del 12 dicembre 2006 al consid. 3 secondo cui "das Gewicht der Unkorrektheit bzw. das Verhältnis des geltend gemachten Mehrbetrags zum gesamten Schaden ohne Bedeutung " ist”.

 

                                  In una sentenza 4A_470/2024 del 7 gennaio 2025 il Tribunale federale ha confermato una frode commessa da una persona assicurata che non aveva informato il proprio assicuratore di essersi recato all’estero, malgrado l’obbligo di informazione previsto dalle CGA.

 

                                  In una STF 4A_534/2024 del 29 aprile 2025 il TF ha giudicato il caso di un’assicurata ricoverata presso una clinica dal 17 ottobre al 5 novembre 2021, e poi dichiarata inabile al lavoro al 100% fino al 17 gennaio 2022. L’assicuratore ha versato le prestazioni dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. In seguito ad un’osservazione sul luogo di lavoro, durante la quale l’interessata ha eseguito la propria attività senza manifestare alcun disturbo, l’assicuratore il 25 gennaio 2022 ha informato il datore di lavoro e l’interessata che non avrebbe più versato alcuna prestazione ed ha disdetto il contratto d’assicurazione. L’assicurata non ha contestato di essere stata sul posto di lavoro durante il periodo dell’osservazione, il 10, l’11 ed il 17 gennaio 2022, ma ha dichiarato di avere lavorato solo per pochi minuti e di dover fare numerose pause, di essere stata presso l’azienda di famiglia solo poche ore e solo in tre giorni distinti. Ha affermato di aver seguito il consiglio del suo medico di famiglia che le aveva suggerito un periodo di prova al lavoro per facilitare gradualmente il suo reinserimento.

 

                                  L’Alta Corte ha confermato la sentenza cantonale che ha respinto la petizione dell’assicurata che chiedeva il versamento di ulteriori prestazioni ed accolto la domanda riconvenzionale dell’assicuratore che ha chiesto la restituzione delle indennità già versate.

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che l’assicuratore ha presentato la prova della giustificazione fraudolenta della richiesta di indennità giornaliere nella misura in cui ha prodotto un rapporto di sorveglianza, parzialmente videoregistrato, secondo il quale l’assicurata, sebbene ritenuta inabile al lavoro al 100%, sembrava eseguire la sua attività lavorativa. Il 3 gennaio 2022 e il 17 gennaio 2022 il medico curante aveva attestato una capacità lavorativa dello 0% fino al 31 gennaio 2022, non ritenendo ragionevole qualsiasi carico di lavoro o presenza sul luogo di lavoro ed ha risposto no alla questione di sapere se l’interessata avesse ripreso a lavorare il 9 gennaio 2022. Il 25 gennaio 2022 aveva anche affermato che l’ultima visita era stata effettuata il 17 gennaio 2022 e non vi erano stati miglioramenti. Solo dopo essere stati contattati dall’assicuratore in merito all’osservazione sul posto di lavoro, l’assicurata ed il medico curante hanno affermato, il 4 febbraio 2022, che si era trattato di un periodo di prova per il rientro al lavoro. Inizialmente l’interessata aveva affermato che il medico curante riteneva che un graduale reinserimento sarebbe stato utile ed avrebbe alleviato il suo disagio psichico, anche alla luce della lunga degenza in ospedale. Per cui nel gennaio 2022 ha tentato di svolgere un lavoro leggero per alcune ore presso il suo datore di lavoro. Tuttavia, in tutte e tre le occasioni ha dovuto interrompere l’attività dopo poco tempo e necessitava di antidolorifici. Il 4 febbraio 2022 il medico curante ha attestato di aver consigliato all’assicurata di reinserirsi gradualmente nel mondo del lavoro, per almeno qualche ora o mezza giornata, con carico ridotto. Sarebbe anche stato benefico per la sua salute mentale. L’11 settembre 2023 il medico curante ha inoltre affermato di aver invitato l’interessata a provare a lavorare perché non aveva piena consapevolezza della sua malattia. Il marito gli aveva comunicato che avrebbe segnalato il periodo di prova all’assicuratore. Per cui non vedeva alcun motivo per il quale avrebbe dovuto menzionare tali periodi di prova nei suoi referti.

 

                                  Il Tribunale cantonale ha ritenuto incoerenti le affermazioni in merito ai motivi dei presunti tentativi di tornare al lavoro per i motivi esposti al consid. 3.3.3 ed ha concluso che le dichiarazioni retrospettive del medico curante erano state allestite a titolo di favore. Per cui ha accertato che l’assicurata ha ottenuto indennità al 100%, malgrado avesse lavorato il 10 gennaio 2022, l’11 gennaio 2022 ed il 17 gennaio 2022. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale rilevando che anche se una perizia dovesse stabilire che l’interessata è completamente inabile al lavoro, ciò non significa che abbia lavorato solo per pochi minuti e trascorso la maggior parte del tempo in un’area inaccessibile se la documentazione video e l’osservazione dimostrano il contrario.

 

                          2.7.  Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che l’attore è stato assunto dalla ________il 28 marzo 2025, come “responsabile officina meccanica” per un salario mensile lordo di fr. 5'855, oltre alla tredicesima (doc. A1).

 

                                  Il 25 settembre 2025 il contratto di lavoro è stato disdetto con effetto al 30 ottobre 2025 (cfr. doc. A3).

 

                                  Circa l’aspetto medico, come emerge anche dal riassunto degli atti effettuato dal perito, dr. med. _________, FMH reumatologia, incaricato da questo Tribunale di allestire un referto in ambito reumatologico, per quanto concerne il periodo in esame, il 21 ottobre 2025 il dr. med. ________, specialista in medicina interna generale, curante dall’attore, ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % dal 20.10.2025 al 24.10.2025 per infortunio con l’indicazione che "annulla e sostituisce il precedente certificato di malattia rilasciato in data 20.10.2025" (doc. 4-34).

 

                                  Il 22 ottobre 2025 il datore di lavoro ha notificato alla ________ l’infortunio subito dall’attore, indicando le ore 10.00 del 18 ottobre 2025 quale data dell’evento ed affermando che durante il lavoro presso la _________, trasportando un portabici dalla sala vendita all'officina, l’attore aveva accusato una fitta alla schiena che inizialmente non sembrava cosa grave, ma che con il passare dei giorni è peggiorata costringendolo, lunedì 20 ottobre, durante la pausa pranzo, a recarsi presso lo studio del dr. med. ________, il quale, dopo una visita, l'ha curato con una prima infusione con un doppio antidolorifico intravena (doc. A4-37/38). Si trattava di una probabile protrusione di un disco intravertebrale con schiacciamento del nervo con perdita progressiva di sensibilità alla gamba destra e forti dolori.

 

                                  Nella lettera di dimissione del 22 ottobre 2025 del pronto soccorso dell'Ospedale di ________ con diagnosi di lombalgia a destra non deficitaria, figura che l’attore era giunto per lombalgia a destra presente dal giovedì precedente dopo aver sollevato un peso. L’attore riferiva di essersi recato lunedì dal medico curante che aveva eseguito un'infusione e prescritto terapia con Inflamac e Pregabalina con minimo beneficio, era in programma una risonanza magnetica della colonna il 25.10.2025. Era pure in terapia con Enbrel per artrite reumatoide. All'esame clinico i medici documentavano una manovra di Lasègue negativa sia nella variante diretta sia inversa, i riflessi osteotendinei patellare ed achilleo erano ipoelicitabili a destra, la forza e mobilità era conservata, ma limitata da componente algica, la sensibilità tattile della regione laterale del piede e della gamba destra era ridotta; l’attore riusciva a stare sulle punte e sui talloni; otteneva un trattamento analgesico e miorilassante e veniva dimesso dal pronto soccorso lo stesso giorno (doc. A5).

 

                                  Il 24 ottobre 2025 il medico curante, dr. med. ________, ha certificato un'inabilità lavorativa dell’attore del 100 % dal 25 ottobre al 2 novembre 2025 (doc. A4-32).

 

                                  Il 25 ottobre 2025 l’assicurato è stato sottoposto ad una risonanza magnetica della colonna lombare da parte dell'istituto ________ (doc. A4-31).

                                  Il radiologo ha descritto una lisi istmica bilaterale con anterolistesi di L5 su S1, all'altezza L3-L4, ha visto un modesto bulging discate dorsale ad ampio raggio con leggero impegno dei canali neuroforaminali ma senza evidenti conflitti radicolari, all’altezza L4-L5 ha notato un modesto bulging discale dorsale ad ampio raggio con ipertrofia dei legamenti gialli con stenosi neuroforaminale soprattutto a destra, ma senza evidenti conflitti radicolari, all'altezza L5-S1 vi era una protrusione discale dorsale ad ampio raggio con associato sequestro del disco con risalita craniale che determinava una compressione a livello recessale della radice discendente di L5 e meno pronunciata di S1 a destra. Il sequestro del disco misurava circa 11x4 mm. Vi era una lieve diminuzione di ampiezza del canale neuroforaminale bilateralmente, si notavano segni degenerativi moderati delle faccette articolari posteriori del tratto L3-S1 con segni di attivazione all'altezza L5-S1, vi erano segni di leggera osteocondrosi Modic l a L3-L4.

 

                                  Il 28 ottobre 2025 la dr.ssa med. ________, specialista in medicina interna generale, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 01.11.2025 al 07.11.2025 per infortunio (doc. A4-20). Il certificato è stato caricato nel portale clienti della ________ il 31 ottobre 2025 alle 7.09 (doc. A4-21).

 

                                  Sabato 1° novembre 2025, tutto il giorno, e domenica 2 novembre 2025, per mezza giornata, previo accordo del datore di lavoro, AT1 si è recato presso l’officina della ________per far eseguire da suo figlio, meccanico, delle riparazioni a due autoveicoli, di cui uno di proprietà dell’assicurato.

 

                                  Il garage è dotato di videocamere, la cui presenza era nota all’attore.

 

                                  Dalle videoregistrazioni del 1° novembre 2025 e del 2 novembre 2025, come riportate anche nel referto del dr. med. _________, si vedono 2 persone di cui una è l’attore che risulta sempre in piedi deambulando con zoppia.

 

                                  In particolare dalle riprese video il perito ha potuto osservare AT1 il 1° novembre 2025 in posizione eretta in parte con anteflessione e torsione del tronco chinato sul cofano del motore di un autoveicolo alle ore 11.42, 12.10 e 18.16 minuti e lo ha visto guidare l'automobile Ford Fiesta blu scura, trasferendola all'interno dell'autorimessa alle ore 15.15.

                                  Lo stesso giorno l’attore ha portato 2 pneumatici tenendoli con una mano sola uno per parte alle 15.35 e una ruota della Ford Fiesta all’altezza del petto con le due mani alle 16.05. Alle 16.09 è stato filmato mentre camminava con anteflessione del tronco facendo rotolare 2 ruote, una per parte. Alle 16.33 si è accovacciato per sollevare una bacinella parzialmente piena contenente un liquido, afferrandola con le due mani per poi poterla trasportare. Alle 16.55 ha guidato la Ford Fiesta blu per riportarla fuori dal garage, mentre alle 17.08 alza un secchio dal suolo con la mano destra ed alle 17.11 alza uno pneumatico con la mano destra. Un minuto dopo l’attore spinge un carrello con 4 pneumatici uno sopra l’altro, aggiungendo in un secondo tempo, a pochi metri di distanza, altri 4 penumatici sul carrello, spingendolo e tirandolo con le 2 mani per trasportarli fuori dall’autorimessa.

 

                                  Il 2 novembre 2025 l’attore è stato filmato alle 16.11 mentre assumeva un'anteflessione quasi completa del tronco in posizione eretta, per spostare attrezzi che si trovano sul pavimento dell'autorimessa.

 

                                  Il 3 novembre 2025 il datore di lavoro ha scritto una raccomandata all’attore del seguente tenore:

 

" (…)

con riferimento al Suo infortunio ________ n. (…), la Direzione della ________è venuta a conoscenza di alcune attività da Lei svolte presso l’officina aziendale in data 1° novembre 2025 (dalle ore 11:00 alle ore 19:30) e 2 novembre 2025 (dalle ore 14:30 alle ore 16:30).

 

Da quanto emerso, tali attività consistevano in interventi di natura meccanica su un Suo veicolo personale e sul Suo secondo veicolo personale.

Le ricordiamo che tali azioni, eseguite nel periodo di inabilità lavorativa dichiarata, potrebbero risultare non compatibili con la condizione medica che ha giustificato la copertura assicurativa ________/ass. Malattia.

 

Desideriamo inoltre evidenziare che il consenso ad accedere ai locali aziendali Le era stato concesso in buona fede, sulla base della Sua indicazione secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti da Suo figlio, meccanico di professione.

Tuttavia, dai rilievi del sistema di videosorveglianza aziendale, risulta che le operazioni sono state da Lei svolte personalmente.

 

La presente comunicazione ha lo scopo di formalizzare l’accaduto e di invitarLa a fornire eventuali spiegazioni scritte entro 5 giorni dal ricevimento della presente, affinché l’Azienda possa valutare i fatti in modo completo e trasparente, nel frattempo è diffidato dal recarsi ancora nei nostri locali aziendali.

 

Fintanto che la situazione non sarà chiarita, il periodo a decorrere dal 20 ottobre 2025 sarà considerato come assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni da parte della ________/ass. Malattia o nuove evidenze documentali, in allegato trova il conteggio salario relativo al mese di ottobre.” (doc. A6)

 

                                  Il 4 novembre 2025 la ________ ha ricevuto una telefonata dal datore di lavoro, così riassunta dalla funzionaria dell’assicuratore contro gli infortuni:

 

" (…)

Mi hanno detto di aver parlato con il collaboratore, il quale ha confermato che, dopo aver visto i filmati, si è visto che era lui a cambiare le gomme e non il figlio.

Mi riferiscono anche che quel giorno è arrivato in garage verso le 17:00, zoppicava e si teneva la schiena, quindi ha chiesto una mano per portare dentro il veicolo. Poi, però ha cambiato lui stesso le gomme.

Alla domanda su come mai, ha detto che quel giorno stava meglio e per questo ha potuto farlo. Ha aggiunto che, in base a questo, farà modificare il certificato medico.

Ha quindi inviato un nuovo certificato valido fino al 31 ottobre 2025, con rientro previsto dal 1° novembre 2025.

Mi informano anche che avevano dato disdetta prima dell’infortunio con scadenza al 31 ottobre 2025.

Prendo nota di quanto riferito.

Il caso è ancora in valutazione, siamo in attesa della risposta al questionario (…)” (plico doc. A4, 4-18).

 

                                  Lo stesso giorno, alle 17.00 nel portale clienti della ________, da parte del datore di lavoro, è stato caricato un certificato medico del 4 novembre 2025 del dr. med. ________ che attesta un’incapacità lavorativa del 100% dal 25 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 per infortunio con l’indicazione che “annulla e sostituisce il precedente” (doc. A4-16 e A4-17). Tale certificato è stato consegnato nel pomeriggio del 4 novembre 2025 al datore di lavoro (cfr. doc. A7-4, e-mail delle 7.50 del 5 novembre 2025).

 

                                  Il 4 novembre 2025 alle 17.16 l’attore ha scritto al datore di lavoro in relazione alla raccomandata del 3 novembre 2025, sostenendo che conteneva delle inesattezze e che “infatti, nel pomeriggio era programmata la visita c/o il mio medico di base che ha certificato la fine della mia inabilità il 31.10.2025 (certificato consegnato al mio responsabile d’officina ________). Pertanto, la mia presenza attiva in officina non è da considerarsi durante il periodo di inabilità” (doc. A7-5).

 

                                  Sempre il 4 novembre 2025 la ________ ha emesso un documento con il riepilogo di tutte le risposta fornite dall’attore nel “modulo per caso di infortunio”, indicando in calce al medesimo: data e ora di spedizione: 04.11.2025 17:27 (doc. A4/14-15).

                                  Nel modulo figura che il disturbo alla salute deriva dall’avere sollevato in data 16 ottobre 2025 qualcosa di pesante, da solo: “nel sollevare e trasportare un portabici a causa della sua forma e dimensione ho sforzato in modo anomalo la schiena e ho sentito una fitta nella zona lombare”. Il carico pesava circa 15 kg ed a causa dell'evento è stato inabile al lavoro. Dal 1.11.2025 è tornato abile al lavoro in misura completa, ma la cura medica non è terminata ed è seguito dall'Ospedale ________. Infine, l’attore ha precisato che “probabilmente vi è stato fraintendimento della comunicazione telefonica col datore di lavoro, l'evento si è verificato giovedì 16.11.2025 e non il 18.11" (doc. A4/14-15).

                                  Il 12 novembre 2025 l'ambulatorio terapia del dolore ospedale ________ ha certificato un'inabilità lavorativa del 100 % dal 12.11.2025 al 23.11.2025 (doc. A9) ed il giorno seguente ha scritto al dr. med. ________, informandolo che l’attore era stato visto il 12.11.2025 per una lombosciatalgia a destra ingravescente con deficit di sensibilità e modesta iposensibilità del piede destro, in paziente affetto da artrite reumatoide in terapia immunosoppressiva con Enbrel e Metotressato; le diagnosi principali erano quelle di radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1, di ernia discale L5-S1 con sequestro, di anterolistesi L5 su S1 su lisi istmica; come comorbidità e altre diagnosi i medici elencavano un'artrite reumatoide in trattamento immunosoppressivo. Illustravano anche l'esito di una risonanza magnetica lombare del 03.11.2025, ossia una protrusione discale dorsale L5-S1 con sequestro di 11x4 mm e compressione recessale della radice di L5, meno pronunciata di S1 a destra, vi era una lisi istmica bilaterale con anterolistesi di L5 su SI, una spondilosi e faccettopatia lombare L3-S1, un'osteocondrosi Madie l a livello di L3-L4.

                                  Nei dati anamnestici figura che l’attore era meccanico d'auto di lunga data e riferiva comparsa di un intenso dolore lombare irradiato all'arto inferiore destro fino al piede in seguito ad uno sforzo lavorativo prolungato con movimentazione di carichi, l'episodio aveva comportato importante limitazione funzionale ed insonnia con dolore descritto come crampo-scossa e perdita di sensibilità lungo il versante laterale della gamba destra. Dalla documentazione emergeva una pregressa lombalgia cronica su quadro di degenerazione discale. Si indicava che la riacutizzazione in questione aveva richiesto di una terapia con analgesici ed antiinfiammatori senza beneficio significativo. La risonanza magnetica lombare aveva evidenziato una protrusione discale L5-S1 con sequestro discale e compressione recessale delle radici di L5 ed S1 a destra, in presenza di lisi istmica bilaterale da anterolistesi L5 su 1. L’attore assumeva una terapia cronica per artrite reumatoide (Enbrel, Metotressato) e ipertensione, riferiva utilizzo irregolare di Pregabalin a basso dosaggio (25 mg) che veniva ottimizzato a 75 mg ogni 12 ore. Si proponeva dunque, come trattamento di prima scelta, un'infiltrazione periradicolare selettiva a livello L5 a destra sotto guida fluoroscopica, contestualmente veniva ottimizzata la terapia farmacologica con Pregabalin 75 mg mattina e sera per il dolore neuropatico e si sospendeva il Tramadol per inefficacia.

 

                                  Il 13 novembre 2025 la ________ ha informato AT1 che non avrebbe corrisposto prestazioni assicurative, non trattandosi di un infortunio.

 

                                  Il 18 novembre 2025 il datore di lavoro ha notificato la malattia alla convenuta (doc. A8), indicando nel 31 ottobre 2025 la fine del contratto di lavoro e nel 20 ottobre 2025 l’inizio dell’incapacità lavorativa.

 

                                  Il 21 novembre 2025 il dr. med. ________, ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11 al 7.12.2025 (doc. A10).

 

                                  Il 24 novembre 2025 l'ambulatorio terapia del dolore dell'ospedale ________ ha scritto al dr. med. ________, informandolo di aver visitato l’attore il 20.11.2025, in quanto era stato inviato per esecuzione di un'infiltrazione periradicolare L5 a destra programmata in seguito alla valutazione specialistica del 12.11.2025 per lombosciatalgia acuta ingravescente con deficit sensitivo e lieve ipoestensibilità del piede destro, in un contesto di artrite reumatoide in terapia immunosoppressiva. Il quadro clinico era compatibile con una radicolopatia L5 a destra in paziente con ernia discale L5-S1 sequestrata e anterolistesi istmica, responsabile della sintomatologia dolorosa acuta e dei disturbi sensitivi riferiti. Si procedeva con infiltrazione periradicolare selettiva L5 a destra sotto guida fluoroscopica con 2 ml di Lidocaina 2 % e Kenacort 80 mg.

                                  Il 2 dicembre 2025 il dr. med. ________, specialista in medicina interna generale di ________ ha redatto il documento intitolato “primo rapporto medico” per la CV1, indicando quale data della prima consultazione il 20.10.2025 e precisando che si trattava di un infortunio (doc. A12).

                                  Nei dati anamnestici il curante ha scritto che dal 16.10.2025 era comparso un dolore lombare irradiato alla coscia della gamba destra dopo movimentazione ripetuta di carichi pesanti; il trattamento eseguito era una terapia analgesica ed antiinfiammatoria ed un'infiltrazione periradicolare della radice di L5 a destra.

                                  Alla domanda "quali malattie ed infortuni subiti in passato influenzano la guarigione?", ha risposto: "nota artrite reumatoide".

                                  Come diagnosi con effetti sull'inabilità lavorativa ha indicato una radicolopatia lombare a destra da ernia discale L5-S1, un'ernia discale L5-S1 con sequestro, un'anterolistesi di L5 su S1 su lisi istmica.

                                  Alla domanda: "restrizioni oggettive in merito all'attività attuale" ha risposto: "impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati".

                                  Alla questione di sapere quale fosse lo sviluppo del disturbo e lo stato attuale soggettivo, ha indicato: "Dolore lombare con irradiazione alla faccia laterale della coscia della gamba e del piede destro" ed oggettivamente descriveva una lombalgia deficitaria da radicolopatia L5-S1 a destra.

 

                                  Circa l’incapacità lavorativa ha attestato un'inabilità del 100% dal 20.10.2025 al 7.12.2025 con presumibile ripresa dell'attività tra 4 settimane al 50 %.

 

                                  Il 5 dicembre 2025 il dr. med. ________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % dall'8.12.2025 al 6.1.2026 (doc. A11).

 

                                  Il 15 dicembre 2025 il medico curante ha redatto un attestato medico per la convenuta, scrivendo che la cura era iniziata “dal 20.10.2025” ed ha posto la diagnosi di radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1, ernia discale L5-S1 con sequestro, anterolistesi L5-S1 su lisi istmica (doc. A13).

                                  Il dr. med. ________ ha aggiunto che “dal giorno 16.10.2025 comparsa importante sintomatologia algica lombare con irradiazione gamba destra a seguito di sforzo fisico, sollevamento di un peso”.

                                  Alla domanda: "malattie, lesioni o infermità precedenti hanno un influsso sull'affezione?" ha risposto: "nota alterazione degenerativa del rachide" ed ha confermato trattarsi di un infortunio a carico della LAINF.

                                  Infine, ha elencato i seguenti periodi di incapacità lavorativa al 100%:

                                  dal 20.10.2025 al 24.10.2025,

                                  dal 25.10.2025 al 02.11.2025,

                                  dal 24.11.2025 al 7.12.2025,

                                  dall'8.12.2025 al 6.1.2026.

 

                                  Sempre il 15 dicembre 2025, la convenuta ha scritto all’attore, affermando:

 

" (…)

Mediante notifica dell’avviso di malattia datato 18 novembre 2025, la ________ha comunicato al nostro servizio sinistri di ________ la sua inabilità lavorativa al 100% a partire dal 20 ottobre 2025, allegando dei certificati medici attestante l’incapacità lavorativa completa fino al 7 novembre 2025, e meglio

 

.   Inabilità dal 20.10.2025 al 24.10.2025, datato 21.10.2025, Dott. ________

.   Inabilità dal 25.10.2025 al 02.11.2025, datato 24.10.2025, Dott. ________

.   Inabilità dal 01.11.2025 al 07.11.2025, datato 28.10.2025, Dott.ssa ________

.   Inabilità dal 25.10.2025 al 31.10.2025, datato 4.11.2025, Dott. ________, “Annulla e sostituisce il precedente”.

 

Come emerge dall’analisi della documentazione agli atti, il suo medico curante ha rettificato la sua inabilità il 04.11.2025, retroattivamente e limitandola al 31.10.2025.

 

Nel corso del mese di novembre 2025 la nostra compagnia ha ricevuto una segnalazione da parte del ________, secondo la quale lei avrebbe trascorso la giornata intera del 01.11.2025 e mezza giornata il 02.11.2025 presso l’officina del garage dove avrebbe svolto molteplici attività in netto contrasto con la patologia da lei annunciata. Tale situazione le è stata contestata ufficialmente dal ________con lettera raccomandata del 03.11.2025.

 

In seguito a questi eventi, abbiamo approfondito la questione e abbiamo potuto visionare più registrazioni della videosorveglianza interna (installazione a lei nota) che effettivamente mostra che lei ha svolto attività fisiche pesanti e mantenuto per lunghi periodi la posizione eretta. Questa evidenza non è compatibile con la patologia riscontrata dal Dott. ________. Precisiamo che nel documento “Primo rapporto medico” compilato il 02.12.2025 dal suo medico curante, egli ha indicato quali restrizioni “Impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati”. Gli elementi raccolti sono in piena contraddizione con gli atti medici in nostro possesso, come pure con le limitazioni che lei avrebbe dovuto rispettare. Il fatto di aver deliberatamente consegnato un nuovo certificato di inabilità il 04.11.2025 che l’avrebbe ritenuta abile all’attività lavorativa, è la diretta conseguenza della lettera raccomandata del 03.11.2025 da parte del ________e non modifica sostanzialmente la situazione relativa all’incapacità lavorativa, ma la rende semmai ancora più evidente.

 

L’art. 40 della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), regola le situazioni che nascono durante il rapporto contrattuale tra due o più parti legate, da un lato, dalla polizza assicurativa e, d’altro lato, dalle condizioni generali d’assicurazione, durante il quale la persona assicurata fa valere, tramite l’annuncio di sinistro, delle pretese ingiustificate dichiarando fatti non conformi alla realtà. Nel caso in cui le condizioni dell’art. 40 LCA sono realizzate, l’assicuratore può non soltanto rifiutare le prestazioni, ma può pure rescindere il contratto con effetto retroattivo al momento della frode ed esigere la rifusione delle prestazioni già versate. L’assicuratore può in fine rivendicare il rimborso delle spese straordinarie di gestione alfine di chiarire i fatti.

Per quanto attiene la sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che lei non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci. Riteniamo pertanto che siano adempiuti tutti i presupposti costitutivi della frode secondo l’art. 40 LCA.

 

Dopo attenta valutazione della situazione e conformemente alla disposizione legale sopra richiamata, la nostra decisione è la seguente:

 

1.     Nessuna prestazione assicurativa sarà corrisposta in suo favore. Il sinistro n. ________ è definitivamente chiuso:

2.     Con effetto 20.10.2025 lei è escluso dalla cerchia delle persone assicurate e non beneficia più personalmente di alcuna copertura malattie e infortuni.” (doc. A14)

 

                                  Il 7 gennaio 2026 il dr. med. ________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 7.01.2026 al 6.02.2026.

 

                                  Il 4 febbraio 2026 la Clinica di ________ ha scritto al curante riferendo di aver valutato il periziando il 2.2.2026 che nell'ultimo periodo riferiva un netto peggioramento clinico con comparsa di intenso dolore lombare irradiato all'arto inferiore destro in un territorio di L5-S1. Il medico segnalava che non vi erano a quel momento deficit neurologici; una risonanza magnetica aveva documentato di un'ernia discale espulsa L5-S1 congrua con i sintomi.

 

                                  Nel procedere lo specialista in neurochirurgia Dr. ________ ha riferito che dopo l'infiltrazione complessivamente vi era stato un netto miglioramento clinico, il dolore era saltuario quando manteneva la stazione eretta a quel momento.

 

                                  Il 6 febbraio 2026 il curante ha attestato una capacità lavorativa del 50 % dal 7.02.2026 al 7.03.2026 ed il 5 marzo 2026 del 50 % dall’8.03.2026 al 20.03.2026.

 

                                  Il 5 marzo 2025 (recte: 2026) il dr. med. ________, ha allestito un nuovo “primo rapporto medico” per la CV1, prodotto nell’ambito dell’udienza preliminare innanzi al TCA, indicando che la prima consultazione era avvenuta il 20.10.2025 alle ore 13.30 presso il suo studio medico; nei dati anamnestici ha precisato che dal 16.10.2025 era comparsa un'importante sintomatologia algica lombare con irradiazione all'arto inferiore destro, l’attore aveva già necessitato in passato di cure per questo tipo di disturbo il 6.8.2024; le terapie fino a quel momento eseguite consistevano in terapia analgesica, antiinfiammatori, fisioterapia, infiltrazione periradicolare L5 a destra; l’attore lamentava dolore lombare irradiato all'arto inferiore destro con disestesie, parestesie e deficit stenico; alla domanda quali malattie influenzassero la guarigione il medico rispondeva "le note alterazioni degenerative del rachide". Le visite mediche e gli approcci diagnostici erano avvenuti in ambito della terapia del dolore, neurochirurgia e reumatologia con risonanza magnetica del rachide; le diagnosi con effetti sull'inabilità lavorativa erano una radicolopatia L5-S1 a destra, un'ernia discale L5-S1, un'anterolistesi L5-S1, come diagnosi senza effetti sull'inabilità lavorativa elencava un'artrite reumatoide; per quanto riguardava le restrizioni oggettive in merito all'attività svolta, il medico scriveva che in fase acuta vi era impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati, un grave disturbo della deambulazione; il trattamento consisteva in fisioterapia, analgesia al bisogno; eventualmente sarebbe stata necessaria una nuova infiltrazione periradicolare oppure un intervento chirurgico. Per quanto riguardava lo sviluppo del disturbo e lo stato attuale, vi era stata una regressione della sintomatologia algica con aumento dell'autonomia, oggettivamente permaneva una sfumata radicolopatia L5-S1 a destra (disestesie e parestesie).

                                  Circa l'incapacità lavorativa, il dr. med. ________ ha attestato una percentuale del 100% dal 20.10.2025 al 24.10.2025, del 100 % dal 25.10.2025 al 31.10.2025, del 100 % dal 12.11.2025 al 23.11.2025, del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025, del 100 % dal 08.12.2025 al 06.01.2026, del 50 % dal 07.01.2026 al 06.02.2026, del 50 % dal 07.02.2026 al 07.03.2026, la ripresa del lavoro prima della fine della settimana era possibile, la ripresa dell'attività lavorativa era possibile al 50 % dal 07.01.2026.

 

                                  Il 20.3.2026 lo specialista in reumatologia dr. med. ________ ha affermato di aver visitato l’attore, ponendo le diagnosi di poliartrite reumatoide sieronegativa: poliartriti periferiche a mano dx, polso destro; ginocchia sx > dx, poliartralgie infiammatorie periferiche. Ha precisato che l'evoluzione clinica era stata contraddistinta da un problema lombare in un paziente che riferiva di avere avuto un'ernia lombare per la quale aveva assunto molti AINS con risoluzione di tutti i dolori e fastidi infiammatori, tuttavia, da fine ottobre 2025, interrompendo gli AINS, il paziente riferiva la comparsa delle poliartralgie infiammatorie con tumefazioni alle mani, resistenti alla terapia con Etanercept. L'iniezione del 23.2.2026 era risultata nuovamente efficace e a quel momento stava bene. Risultava in inabilità lavorativa al 50 % e avrebbe ripreso a lavorare come capo officina dal 01.04.2026.

 

                                  Nella perizia del 24 aprile 2026 il dr. med. ________, specialista FMH in reumatologia, nell’anamnesi secondo la “presentazione del periziando”, ha indicato:

 

" (…)

Nel 2024 i dolori sono peggiorati, manifesti, sia cervicali, sia lombari, piuttosto localizzati, il trattamento consisteva in analgesia e riposo, probabilmente anche in fisioterapia, dolori cervicali e lombari che sono persistiti durante circa 1-2 mesi, a quel momento ricorda che era autista per ________, attività che aveva poi terminato iniziando a lavorare in officina, trattandosi di un lavoro leggero con possibilità di fare pause, in quanto aveva dolori che lo obbligavano a sedersi, mentre l’arto inferiore destro non era il punto dolente, le lombalgie coinvolgevano piuttosto il gluteo destro, momento in cui si fermava “è il campanello d’allarme”; lavorando 7-8 mesi in officina, riusciva a gestire la problematica algica ma dopo aver ottenuto il licenziamento il 25.9.2025, non riusciva più a ricevere le consegne da poter delegare, quindi era ritornato a fare i lavori che fa un operaio di officina con chiara esacerbazione del dolore da inizio ottobre 2025, il 16.10.2025 aveva dovuto sollevare un portabici con apparizione di una fitta iperalgica lombare con sviluppo, entro 2-3 giorni, di dolori all’arto inferiore destro; il 20.10.2025 si era recato sul posto di lavoro e nella mattinata del 20.10.2025 dal suo medico curante che l’ha visitato, somministrandogli antidolorifici endovena, consegnandogli una ricetta per pastiglie antidolorifiche ed un certificato medico; rammenta pure che durante i primi giorni dell’esacerbazione dei dolori al rachide lombare e all’arto inferiore destro aveva recepito perdita di sensibilità. Il 22.10.2025 si era recato in pronto soccorso a ________, momento in cui il dolore irradiante era un po' migliorato, grazie anche ad un’automobilizzazione involontaria della lombare, era prevista una risonanza magnetica della colonna lombare, alla quale si è sottoposto il sabato della stessa settimana, in una fase di miglioramento. Successivamente il medico curante era in vacanza e durante la settimana seguente la risonanza magnetica la sintomatologica algica era in diminuzione; non trovando il medico curante, ha contattato telefonicamente la Dr.ssa ________, alla quale spiegava i suoi sintomi ottenendo senza che venisse visitato un certificato d’inabilità lavorativa; osservava che più si muoveva e più il dolore migliorava, per cui nell’ultima settimana di ottobre 2025 si era  anche presentato qualche volta in ufficio incontrando pure il proprietario dell’officina, il ricezionista ed il meccanico comunicando loro che stava migliorando, nel contempo chiedeva l’autorizzazione di poter svolgere qualche lavoro in officina durante il weekend; dato che il dolore era chiaramente migliorato fino al venerdì prima del fine settimana, l’1 e 2.11.2025 si è recato in officina assieme al figlio, per vedere cosa potesse fare lasciando i lavori più gravosi e pesanti al figlio potendosi ogni tanto sedere in ufficio o dove trovava da sedersi in officina, il 3.11.2025 è ritornato in officina per aggiornare sulla sua situazione di salute, momento in cui i dolori erano praticamente rientrati, nel contempo il 3.11.2025 contattava lo studio della Dr.ssa ________, ma lo studio era chiuso per vacanze; ricorda che fino al 10.11-12.11.2025 la sintomatologia algica stava riemergendo sebbene non facesse qualcosa di particolare; il 12.11.2025 era previsto un controllo per il centro per la terapia del dolore, momento in cui, visto il riaumento dei sintomi, si programmava un’infiltrazione poi attuata il 20.11.2025; questo gesto infiltrativo gli ha tolto subito il dolore, rimanente poi in secondo piano da allora “i dolori sono gestibili” (…)” (pag. 17-18 perizia)

 

                                  Circa la valutazione della capacità lavorativa, il perito ha affermato:

 

" (…)

Il periziando era stato da ultimo assunto nel 2024 (recte: 2025) come capo officina; l’ultimo posto di lavoro viene descritto dal periziando diversamente rispetto a quanto segnalato dal suo datore di lavoro, il 22.4.2026; il periziando comunica che dopo il licenziamento del 25.9.2025 era stato privato dal ruolo organizzativo che la professione comporta, tornando a svolgere compiti da operaio di officina con maggiore esposizione a lavori ergonomicamente sfavorevoli e pesanti; la sua rappresentante legale il 17.4.2026 precisa che le sue mansioni concrete comprendevano anche sollevamenti di ruote di circa 20 kg fino 1,5 metri, circa 15 volte al giorno, oltre alla movimentazione di attrezzi da 5 kg circa 20 volte al giorno; il periziando stesso afferma che prima del licenziamento riusciva a delegare i compiti più pesanti, mentre dopo tal data questa possibilità era venuta a meno; il direttore _________ il 22.4.2026 descriveva il ruolo del periziando come prevalentemente organizzativo, tecnico, gestionale, addetto al coordinamento dell’officina, alla pianificazione del lavoro, alla supervisione del personale, alle diagnosi, ai rapporti con i clienti e con le assicurazioni, addetto al controllo di qualità e gestione del deposito; secondo il datore di lavoro il periziando non svolgeva ordinariamente sollevamenti o trasporti manuali di carichi, eventuali attività operative erano state accessorie e non prevalenti, con possibilità di delegare i compiti gravosi ai 4 collaboratori subordinati e, nei picchi di lavoro, anche al ricezionista; il datore di lavoro indicava inoltre che l’oggetto trasportato con maggiore regolarità era il PC diagnostico di circa 2,5 kg, il direttore signor _________ negava che dopo il licenziamento vi fosse stata una modifica delle mansioni o un aggravamento materiale del lavoro, come ulteriore fonte, dispongo al momento della perizia videoregistrazioni avvenute l’1 ed il 2.11.2025 che mostrano il periziando mentre esegue effettivamente attività manuali, portando pneumatici, occupandosi della spinta e del traino di carrelli con ruote, con anteflessione e torsione del tronco, accovacciamenti e sollevamento di contenitori. Mettendo a confronto i limiti funzionali presenti nel periziando, dettati dalle patologie strutturalmente spiegabili, con il mansionario prodotto dal suo datore di lavoro, si può ammettere che l’attività descritta può essere considerata adatta al suo stato di salute, di conseguenza, in un’attività così configurata, con rendimento del 100%, a partire dal 24.4.2026. Mettendo a confronto il mansionario fisico dell’ultimo posto di lavoro fornita dal periziando e dal suo rappresentante legale, con le sue risorse fisiche, in un’attività così configurata va considerato inabile al lavoro al 100%; mansioni come quelle svolte l’1 ed il 2.11.2025, sia per le posizioni di lavoro, sia per carichi sollevati e trasportati, anche ad un ritmo di lavoro ridotto, possono causare una riesacerbazione della sintomatologia algica, portando così a periodi di inabilità lavorativa ripetitivi e protratti nel tempo, di conseguenza un’attività così configurata, potenzialmente peggiorante lo stato di salute, è controindicata.” (pag. 26-27 perizia)

 

                                  Chiamato a precisare, dal lato reumatologico, qual è l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 nella sua attività di responsabile dell'officina della ________dal 20 ottobre 2025, il perito, dr. med. _________, ha affermato che sono “stati certificati i periodi d'inabilità lavorativa seguenti dovuti alle problematiche muscolo-scheletriche: nell'ottobre 2025 dal 20.10.2025 al 24.10.2025 al 100 % da parte dello specialista in medicina interna generale Dr. ________, dal 25.10.2025 al 31.10.2025 al 100 %, certificato retroattivo annullante gli attestati precedenti, da parte del Dr. ________, specialista in medicina interna, nel mese di novembre 2025 un'inabilità lavorativa al 100 % dal 1.11 al 7.11.2025 attestata dalla Dr.ssa ________, dal 12.11.2025 al 23.11.2025 al 100 % attestata dall'ospedale regionale di ________; a fine novembre-dicembre 2025 è stata certificata un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025 da parte del medico curante Dr. ________, successivamente dall'8.12.2025 al 6.1.2026 sempre al 100 %; da gennaio a marzo 2026 è stata attestata un'inabilità lavorativa del 50 % dal 7.1 al 6.2.2026 da parte del medico curante Dr. ________, del 50 % dal 7.2.2026 al 7.3.2026 certificata dal Dr. ________, dall'8.3.2026 al 20.3.2026 al 50 % certificata dal Dr. ________; i periodi d'inabilità lavorativa circoscritti, contenuti agli atti, attestati dai medici curanti, per le patologie di stretta competenza reumatologica, possono essere confermati dal sottoscritto” (pag. 29 perizia).

 

                                  Inoltre, richiesto di stabilire se l’attività svolta nei giorni 1° e 2 novembre 2025 da AT1, registrata dalla videosorveglianza della ________e contenuta nella chiavetta USB di cui al doc. A18 prodotto dall'attore, è compatibile con la patologia (radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1 - ICD-10 M54.16; ernia discale L5-S1 con sequestro ICD-10 M51.26 - anterolistesi L5 su SI su lisi istmica ICD-10 M43.16) e con le restrizioni (impossibilità di portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati) attestate dal medico curante, dr. med. ________, e comunicate all'assicuratore con il rapporto medico del 2 dicembre 2025 di cui al doc. A12, il perito, dr. med. _________, ha affermato che l'attività “svolta nei giorni 1 e 2.11.2025 non è compatibile con le restrizioni (limiti funzionali e di carico) ritenuti in sede peritale che ricalcano anche in parte i limiti indicati dal medico di famiglia, poi comunicati all'assicuratore con rapporto medico del 2.12.2025” (pag. 30 perizia).

 

                          2.8.  Circa i referti medici, va rammentato che, prima della modifica dell’art. 177 CPC, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte.

 

                                  Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC, secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.

                                  Nel Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32):

 

" (…) L’articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei mezzi di prova); sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza, all’ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte, all’interrogatorio e alle deposizioni delle parti, anche i documenti. L’articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti. In base a questa disposizione di legge, il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private – vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima – non sono considerate documenti secondo l’articolo 177 CPC e quindi non costituiscono mezzi di prova ai sensi dell’articolo 168 capoverso 1 CPC. Ciò risulta dal fatto che, durante l’elaborazione del CPC, le perizie di parte e le perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran parte della dottrina ed è quindi anche servita per criticare la giurisprudenza del Tribunale federale.

Secondo il nostro Consiglio questa situazione giuridica non è soddisfacente e deve pertanto essere modificata. Proponiamo quindi di sancire espressamente nella legge la qualità di documento delle perizie private delle parti. Di conseguenza, in condizioni generali tali perizie di parte o perizie private sono considerate come documenti e costituiscono in quanto tali mezzi di prova ammessi secondo l’articolo 168 capoverso 1 lettera b CPC. In quanto mezzi di prova anche queste perizie soggiacciono al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice conformemente all’articolo 157 CPC e quindi nel caso concreto il loro valore probatorio dipenderà dall’insieme delle circostanze di cui tenere conto (p. es. rapporti delle parti con il perito nonché assegnazione del mandato, processo e svolgimento della perizia, specializzazione del perito ecc.). Viene così migliorato un punto essenziale del diritto in materia di prova del CPC. Questa modifica è coerente anche sotto il punto di vista della giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali sulle perizie private e di parte. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha approvato questa proposta.” (sottolineatura del redattore)

 

                                  La modifica si applica a tutte le procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner, Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer 6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).

 

                                  Secondo la dottrina con la modifica di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri referti medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve essere compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono essere ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).

 

                                  In una STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026 destinata a pubblicazione il Tribunale federale, a proposito del nuovo art. 177 CPC, ha stabilito che tutti i certificati medici sono documenti ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 let. b CPC, affermando:

 

" (…)

4.2.5. Nach dem Gesagten fallen sämtliche von den Parteien eingebrachte ärztliche Berichte, einschliesslich unbegründete Arztzeugnisse, unter den Begriff der "privaten Gutachten der Parteien" im Sinne des revidierten Art. 177 ZPO. Damit qualifizieren sich auch sie als Urkunden im Sinne von Art. 168 Abs. 1 lit. b ZPO und sind grundsätzlich geeignet, rechtserhebliche Tatsachen wie eine bestehende Arbeitsunfähigkeit zu beweisen.  

Die Qualifikation als Urkunde belegt nicht auch ihre Beweiskraft. Ihr Beweiswert bestimmt sich in freier Beweiswürdigung im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände (vgl. GROLIMUND/AMMANN, in: Zivilprozessrecht, Staehelin/Grolimund [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, § 18 S. 373 f. Rz 128). So beweisen Arztzeugnisse grundsätzlich nur, dass die Erklärung von der ausstellenden Person abgegeben wurde. Aufgrund des Fachwissens der ausstellenden Person sowie der strafrechtlichen Sanktion wegen falschen ärztlichen Zeugnisses nach Art. 318 StGB kann zunächst von der Richtigkeit eines Arztzeugnisses ausgegangen werden. Der Beweiswert wird jedoch erschüttert, wenn beispielsweise die ausstellende Person den Patienten nicht untersucht und ausschliesslich auf dessen Aussagen abgestellt hat, bei telefonischen Diagnosen oder bei widersprüchlichem Verhalten des Patienten während bescheinigter Arbeitsunfähigkeit (vgl. DOLGE, a.a.O., N. 13 f. zu Art. 177 ZPO).

 

4.2.6. Der Umstand, dass einem ärztlichen Bericht des behandelnden Arztes im Zivilprozess neu generell Beweismittelqualität zukommt, sagt noch nichts darüber aus, wie stark dieser bei der richterlichen Beweiswürdigung gewichtet wird, das heisst, welcher Beweiswert ihm beigemessen wird (vgl. BÜTZBERGER/TRÜMPLER, Privatgutachten: Vom Wert des neuen Beweismittels, HAVE 2025 S. 134 ff., 137 f.). Gemäss der sozialversicherungsrechtlichen Rechtsprechung haben sich behandelnde Ärztinnen und Ärzte in erster Linie auf die Behandlung zu konzentrieren. Ihre Berichte bezwecken keine objektive Beurteilung des Gesundheitszustands. Aus diesen Gründen und aufgrund der Erfahrungstatsache, dass Hausärzte mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung im Zweifelsfall eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen, wird im Streitfall eine direkte Leistungszusprache einzig gestützt auf die Angaben der behandelnden Ärztinnen und Ärzte denn auch kaum je in Frage kommen (BGE 135 V 465 E. 4.5; 125 V 351 E. 3a/cc). Die Erfahrungstatsache, wonach Hausärzte mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen, beruht auf der allgemeinen Lebenserfahrung und ist nicht vom anwendbaren Prozessrecht abhängig, weshalb sie auch im zivilprozessualen Bereich im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden darf (Urteile 4A_255/2019 vom 20. Dezember 2019 E. 6.3.5; 4A_544/2017 vom 30. April 2018 E. 4.2; 4A_571/2016 vom 23. März 2017 E. 4.2). Nach dem Gesagten vermögen jedenfalls nicht begründete Zeugnisse von Hausärzte für sich allein den Beweis der Arbeitsunfähigkeit kaum je zu erbringen.”  

                                 

                          2.9.  Per quanto concerne la perizia, l’art. 183 cpv. 1 CPC prevede che il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.

 

                                  Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria (art. 183 cpv. 2 CPC).

                                  Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi (art. 183 cpv. 3 CPC).

                                 

                                  Secondo l’art. 184 cpv. 1 CPC, il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.

 

                                  Ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.

                                  Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC).

                                  Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia (art. 185 cpv. 3 CPC).

 

                                  Per l’art. 186 cpv. 4 CPC il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.

 

                                  In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                  Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario se quest’ultimo non risponde alle domande che gli vengono poste, non giustifica le sue conclusioni, nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni, se la perizia presenta dei difetti così evidenti da poter essere riconosciuti anche senza una conoscenza speciale oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (cfr. DTF 141 IV 369, consid. 6.1, sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008).

 

                                  Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

 

                        2.10.  In concreto, la convenuta sostiene che l’attore ha commesso una frode, affermando in particolare che “per quanto attiene alla sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che” AT1 “non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci” (doc. A14).

 

                                  Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che nella presente fattispecie non sono adempiute le condizioni oggettive e soggettive di una frode ai sensi dell’art. 40 LCA.

 

                     2.10.1.  Per quanto concerne l’aspetto oggettivo, dalle tavole processuali emerge che AT1, per il tramite del proprio datore di lavoro, con la notifica di malattia del 18 novembre 2025 (doc. A8), ha, sin dall’inizio, trasmesso a CV1 tutti gli attestati di incapacità lavorativa emessi dal curante, dr. med. ________ e dalla dr.ssa med. ________ e, sempre per il tramite del datore di lavoro, la convenuta è stata messa a conoscenza della circostanza che l’attore in data 1 e 2 novembre 2025 ha svolto, presso la ________, un’attività che avrebbe potuto essere in contrasto con le attestazioni rilasciate dai medici.

                                 

                                  Nello scritto del 15 dicembre 2025 (doc. A14), la convenuta afferma infatti che “mediante notifica dell’avviso di malattia del 18 novembre 2025”, “la ________ha comunicato al nostro servizio sinistri di ________ la sua inabilità lavorativa al 100% a partire dal 20 ottobre 2025, allegando dei certificati medici attestante l’incapacità lavorativa completa fino al 7 novembre 2025”, ossia: inabilità dal 20.10.2025 al 24.10.2025, datato 21.10.2025, Dott. ________; inabilità dal 25.10.2025 al 02.11.2025, datato 24.10.2025, Dott. ________; inabilità dal 01.11.2025 al 07.11.2025, datato 28.10.2025 Dott.ssa ________ e inabilità dal 25.10.2025 al 31.10.2025, datato 4.11.2025, Dott. ________, “Annulla e sostituisce il precedente”, precisando che “il suo medico curante ha rettificato la sua inabilità lavorativa il 04.11.2025 retroattivamente e limitandola al 31.10.2025.” CV1 ha poi aggiunto che sempre “nel corso del mese di novembre” ha ricevuto la segnalazione da parte del ________che “lei avrebbe trascorso la giornata intera del 01.11.2025 e mezza giornata il 02.11.2025 presso l’officina del garage dove avrebbe svolto molteplici attività in netto contrasto con la patologia da lei annunciata. Tale situazione le è stata contestata ufficialmente dal ________con lettera raccomandata del 03.11.2025. In seguito a questi eventi, abbiamo approfondito la questione e abbiamo potuto visionare più registrazioni della videosorveglianza interna (installazione a lei nota) che effettivamente mostra che lei ha svolto attività fisiche pesanti e mantenuto per lunghi periodi la posizione eretta. Questa evidenza non è compatibile con la patologia riscontrata dal Dott. ________”.

 

                                  La notifica di malattia del 18 novembre 2025 è avvenuta per il tramite del datore di lavoro, il quale ha trasmesso sia la documentazione medica contrastante prodotta dall’assicurato, sia lo scritto del 3 novembre 2025 e poi i filmati del 1° e 2 novembre 2025. All’assicuratore non è stato nascosto quanto accaduto durante il citato week end, né sono stati celati i certificati medici, apparentemente contraddittori, emessi dal dr. med. ________ e dalla dr.ssa med. ________.

 

                                  L’assicuratore è stato avvisato sin da subito che l’attore aveva svolto un’attività nel primo week end di novembre 2025 e che quanto effettuato nel corso di questi due giorni avrebbe potuto essere un impedimento al versamento delle prestazioni.

 

                                  A differenza dei casi esposti da questo Tribunale al consid. 2.6., dove la condizione oggettiva dell’art 40 LCA è stata ritenuta adempiuta poiché la persona assicurata non aveva avvisato l’assicuratore circa l’attività che aveva svolto in un periodo in cui era ritenuta incapace al lavoro, nel caso di specie l’attore ha eseguito un’attività quando la notifica di malattia alla convenuta non era ancora stata inoltrata e l’assicuratore è stato subito reso edotto di queste circostanze.

 

                                  CV1, nello scritto del 15 dicembre 2025, afferma poi che le attività fisiche pesanti e la posizione eretta mantenuta per lunghi periodi, così come emerso dalle videoregistrazioni messe a disposizione dal datore di lavoro non sono compatibili “con la patologia riscontrata dal Dott. ________. Precisiamo che nel documento “Primo rapporto medico, compilato il 02.12.2025 dal suo medico curante, egli ha indicato quali restrizioni “Impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati”. Gli elementi raccolti sono in piena contraddizione con gli atti medici in nostro possesso e con le limitazioni che lei avrebbe dovuto rispettare”. Il curante ha inoltre attestato, in quell’occasione ed il 15 dicembre 2025 un’incapacità lavorativa totale dal 20 ottobre 2025 fino al 6 gennaio 2026.

 

                                  Tuttavia, in presenza di tali attestazioni e del filmato con l’attività svolta dall’attore nel primo week end di novembre, ossia fatti, va nuovamente sottolineato, che l’attore non ha nascosto ma che sono stato dichiarati, per il tramite del datore di lavoro, sarebbe semmai spettato all’assicuratore effettuare i necessari accertamenti per stabilire la presenza o meno di un’effettiva incapacità lavorativa e segnatamente la compatibilità o meno dell’attività svolta dall’attore con quanto ripreso dalla videosorveglianza (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, consid. 3.2.3.2. e 3.2.3.3).

 

                                  In una STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, il Tribunale federale, nell’’ambito di una richiesta di indennità giornaliere rette dal diritto privato ha rammentato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui un rapporto di sorveglianza non costituisce, da solo, il fondamento per costatare i fatti relativi allo stato di salute o alla capacità di lavoro della persona assicurata. Può semmai fornire dei punti di partenza o portare a determinate ipotesi. Solo la valutazione da parte di un medico del materiale della sorveglianza può apportare le dovute conoscenze sui fatti pertinenti (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019 consid. 3.2.3.2, con riferimenti, in particolare alla DTF 137 I 327, consid. 7.1). L’esigenza di un apprezzamento medico sul risultato dell’osservazione permette di evitare una valutazione superficiale e sbrigativa della documentazione fornita dal detective privato. Nella DTF 137 I 327 il Tribunale federale ha sottolineato che il materiale della sorveglianza non costituisce di principio una base sufficiente per cessare il versamento delle prestazioni; occorre anche una valutazione medica dello stato di salute ed un apprezzamento della capacità di lavoro (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, consid. 3.2.3.2.).

                                 

                                  In concreto, l’assicuratore non ha effettuato alcun esame medico specifico sull’attore e non ha stabilito se quanto emergeva dalla videosorveglianza del garage fosse compatibile o meno con l’incapacità lavorativa attestata dalla dr.ssa med. ________ e dal dr. med. ________ e con le limitazioni poste da quest’ultimo.

 

                                  A supplire a tale accertamento lacunoso è dovuto intervenire questo Tribunale, affidando l’allestimento di una perizia al dr. med. _________, FMH reumatologia, di cui si dirà qui di seguito.

 

                                  In concreto, in ogni caso, nella misura in cui l’attore, per il tramite del proprio datore di lavoro, sin da subito, e non solo in un secondo tempo, ha prodotto tutti i certificati medici emessi dal curante, dr. med. ________, e dalla dr.ssa med. ________, nonché lo scritto del 3 novembre 2025 e poi i filmati dell’attività svolta il 1° ed il 2 novembre 2025, la condizione oggettiva della frode non è adempiuta.

 

                                  La circostanza che il 2 dicembre 2025 ed il 15 dicembre 2025 il dr. med. ________, abbia nuovamente attestato un’inabilità lavorativa completa e continua sin dal 20 ottobre 2025 non modifica questa valutazione, sia perché l’assicuratore era in possesso già di tutti i documenti e filmati, sia perché dalla perizia è emerso che la questione medica non era di evidente risoluzione e che anche l’1 ed il 2 novembre 2025 l’assicurato era incapace al lavoro.

 

                                  Il dr. med. ________, chiamato ad illustrare “l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 nella sua attività di responsabile dell'officina della ________dal 20 ottobre 2025”, dopo aver elencato i certificati di inabilità lavorativa prodotti dalle parti, ha affermato che “i periodi d'inabilità lavorativa circoscritti, contenuti agli atti, attestati dai medici curanti, per le patologie di stretta competenza reumatologica, possono essere confermati dal sottoscritto” (doc. XXXIV, pag. 29, sottolineatura del redattore).

                                  A questo proposito il perito ha citato ”i periodi d'inabilità lavorativa seguenti dovuti alle problematiche muscolo-scheletriche: nell'ottobre 2025 dal 20.10.2025 al 24.10.2025 al 100 % da parte dello specialista in medicina interna generale Dr. ________, dal 25.10.2025 al 31.10.2025 al 100 %, certificato retroattivo annullante gli attestati precedenti, da parte del Dr. ________, specialista in medicina interna, nel mese di novembre 2025 un'inabilità lavorativa al 100 % dal 1.11 al 7.11.2025 attestata dalla Dr.ssa ________, dal 12.11.2025 al 23.11.2025 al 100 % attestata dall'ospedale regionale di ________; a fine novembre-dicembre 2025 è stata certificata un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025 da parte del medico curante Dr. ________, successivamente dall'8.12.2025 al 6.1.2026 sempre al 100 %; da gennaio a marzo 2026 è stata attestata un'inabilità lavorativa del 50 % dal 7.1 al 6.2.2026 da parte del medico curante Dr. ________, del 50 % dal 7.2.2026 al 7.3.2026 certificata dal Dr. ________, dall'8.3.2026 al 20.3.2026 al 50 % certificata dal Dr. ________”.

 

                                  Lo specialista ha pertanto stabilito che anche il 1° e 2 novembre 2025 l’attore era incapace al lavoro.

 

                                  Certo, egli ha poi affermato che “l'attività svolta nei giorni 1 e 2.11.2025 non è compatibile con le restrizioni (limiti funzionali e di carico) ritenuti in sede peritale che ricalcano anche in parte i limiti indicati dal medico di famiglia, poi comunicati all'assicuratore con rapporto medico del 2.12.2025”.

 

                                  Ciò significa tuttavia, da una parte che le limitazioni poste dal medico curante, dr. med. ________ il 2 dicembre 2025, sono state confermate dal perito, dr. med. _________ e non possono di conseguenza essere ritenute false o inesatte.

                                  D’altra parte, la circostanza che l’attore abbia svolto delle attività, per un periodo di tempo limitato, non compatibili con il suo stato di salute, non vuol dire che egli fosse abile al lavoro, ma che ha profuso degli sforzi superiori a quelli che sarebbero stati nelle sue facoltà.

                                  Egli ha sforzato il suo corpo effettuando movimenti inadatti al suo stato valetudinario.

                                  Le mansioni svolte il 1° e 2 novembre 2025, come evidenzia il perito, “sia per le posizioni di lavoro, sia per i carichi sollevati e trasportati, anche ad un ritmo ridotto, possono causare una riesacerbazione della sintomatologia algica, portando così a periodi d’inabilità lavorativa ripetitivi e protratti nel tempo, di conseguenza un’attività così configurata, potenzialmente peggiorante lo stato di salute, è controindicata” (perizia, doc, XXXIV, pag. 27).

 

                                  Ciò a confermare da una parte che le limitazioni indicare dal dr. med. ________ il 2 dicembre 2025 erano corrette e che l’interessato il 1° e 2 novembre 2025 era inabile al lavoro.

 

                                  Quanto alla circostanza, non tematizzata dalle parti, le quali non hanno comunque chiesto alcuna delucidazione né complemento peritale, secondo cui la descrizione delle mansioni da parte del datore di lavoro e dell’assicurato divergono, va evidenziato che essa non modifica l’esito della procedura.

 

                                  Da una parte il perito ha comunque confermato la completa incapacità lavorativa di responsabile di officina dell’attore nel periodo litigioso (domande 2 e 4 della perizia), indicando che l’interessato, se si prendessero in considerazione le mansioni descritte dal datore di lavoro, sarebbe abile al lavoro dal 24 aprile 2026, ossia comunque da un periodo successivo a quello in esame (pag. 27 della perizia). D’altra parte, l’assicuratore sostiene che l’attore ha commesso una frode poiché “per quanto attiene alla sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che” AT1 “non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci” (doc. A14). Ciò, come visto, è stato smentito dal perito.

 

                                  Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le condizioni oggettive della frode non sono adempiute.

 

                     2.10.2.  A maggior ragione, non può essere assolto il requisito soggettivo dell’art. 40 LCA. Considerato che l’attore era consapevole che il garage aveva delle telecamere, avendovi anche lavorato quale responsabile dell’officina, e che comunque già con lettera del 3 novembre 2025 era stato messo al corrente dal datore che era stato filmato mentre svolgeva determinate attività nel week end del 1° e 2 novembre 2025 e che questa fattispecie era stata segnalata alla ________, sapeva anche che nella notifica all’assicuratore malattia questi fatti sarebbero stati segnalati.

                                  Egli non poteva avere l’intenzione di indurre in errore l’assicuratore malattie.

                                 

                                  Può qui rimanere aperta la questione di sapere se quanto accaduto avrebbe invece potuto essere considerata una frode nei confronti della ________. Infatti, per l’art. D2 CGA della convenuta (“frodi nelle giustificazioni”), la CV1 non è vincolata al contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione ad un altro contratto di assicurazione presso la CV1.

                                  La ________ non è contemplata.

 

                     2.10.3.  Alla luce di quanto sopra, i requisiti oggettivi e soggettivi costitutivi della frode ai sensi dell’art. 40 LCA non sono adempiuti e l’assicuratore non poteva di conseguenza disdire il contratto nei confronti dell’attore.

 

                                  Va ora esaminato se l’assicurato ha diritto ad indennità giornaliere ed in quale misura.

 

                        2.11.  In una sentenza 4A_459/2025 del 9 febbraio 2026, al consid. 4.2.1 il Tribunale federale ha rammentato che “secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che " giustificano la pretesa assicurativa " (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA), segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). In una lite sulle prestazioni contrattuali l'assicurato e l'assicuratore hanno ciascuno il proprio tema probatorio e devono recare al riguardo la prova principale. Ciò vale anche quando i temi probatori si contrappongono nella stessa causa. In relazione all'avverarsi del caso assicurativo, la giurisprudenza presume che, in particolare nell'assicurazione contro il furto, di regola sussista una difficoltà probatoria, tale da giustificare una riduzione del grado di prova richiesto a quello della verosimiglianza preponderante (art. 40 LCA; DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.1 e 3.3). Nei casi assicurativi come quello in esame, invece, per l'incapacità lavorativa sostenuta non si applica il grado probatorio della verosimiglianza preponderante, ma quello della prova piena (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; sentenze 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 4.3, con rinvii; 4A_67/2022 dell'11 aprile 2022 consid. 4.2)”.

 

                        2.12.  In concreto, chiamato a stabilire l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 dal 20 ottobre 2025, nella perizia del 24 aprile 2026, il dr. med. _________ ha confermato che l’attore è stato inabile al lavoro al 100% dal 20 ottobre 2025 al 7 novembre 2025 e dal 12 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

                                  Egli è inoltre stato inabile al lavoro al 50% dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

 

                                  Per il periodo successivo l’attore, cui incombe l’onere probatorio (cfr. consid. 2.8) non ha prodotto ulteriori certificati di incapacità lavorativa.

                                  Da parte sua il perito ha accertato che dal 24 aprile 2026 l’interessato è in grado sia di esercitare al 100% attività leggere e confacenti al suo stato di salute secondo le limitazioni ivi descritte che l’attività di responsabile dell’officina secondo le mansioni indicate dal datore di lavoro (doc. XXXIV, pag. 26, 27 e 29 e 30).

 

                                  In queste condizioni, rammentato che la polizza assicurativa prevede il versamento delle indennità dopo un periodo di attesa di 30 giorni (cfr. doc. A2) e che la convenuta, pur contestando genericamente ed integralmente la petizione in merito al calcolo delle indennità giornaliere presentata dall’attore (cfr. risposta, pag. 11 ad 54-60), non afferma che dopo un ripristino della capacità lavorativa, in caso di ricaduta, il termine ricomincia a decorrere dall’inizio (cfr. petizione pag. 17 n. 57; cfr. anche art. M 1.3 CGA secondo cui in caso di ricaduta il termine di attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una capacità di guadagno ininterrotta per più di 365 giorni), in concreto il periodo indennizzabile è il seguente:

 

-        il periodo di attesa decorre dal 20 ottobre 2025 (in applicazione dell’art. M1.1 secondo paragrafo prima frase CGA per il quale tale periodo decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica) al 7 novembre 2025 (19 giorni) e dal 12 novembre 2025 al 22 novembre 2025 (11 giorni);

-        le indennità giornaliere sono dovute al 100% dal 23 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 ed al 50% dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026.

 

                        2.13.  Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità giornaliera cui ha diritto l’attore, questo Tribunale, accertato che nel caso di specie ci si trova in presenza di un’assicurazione di danno (cfr. art. K1 CGA il cui tenore è citato nel consid. 2.5) e che l’assicurato è stato licenziato prima di diventare inabile al lavoro, evidenzia che la prestazione dovuta corrisponde al massimo a quella che avrebbe potuto conseguire quale disoccupato (cfr. DTF 141 III 241, DTF 147 III 73; STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza cantonale su rinvio della Camera delle assicurazioni sociali, Corte di giustizia del Canton Ginevra, ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025; STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, consid. 7).

                                  La giurisprudenza trae origine dalla DTF 102 V 83, dove l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l’'assicurazione contro le malattie copre di massima, mediante indennità giusta l'art. 12bis cpv. 1 LAMI, anche la perdita di prestazioni assicurative per disoccupazione subita dall'assicurato il cui contratto di lavoro scade durante la malattia.

 

                                  In quel caso l’assicurato, coniugato, era stato assunto presso una fabbrica di orologi che ha dovuto lasciare durante il periodo di prova perché la sua vista non gli permetteva di lavorare con componenti troppo piccole. Il 27 gennaio 1975 l’interessato ha dimissionato per il 31 dello stesso mese ed il 28 gennaio si è ammalato con conseguente incapacità lavorativa fino al 2 marzo 1975. Il 1° aprile 1975 ha ritrovato un impiego.

                                  Egli aveva annunciato il caso al proprio assicuratore e si era iscritto presso la Cassa cantonale di disoccupazione, che gli ha riconosciuto le prestazioni dal 3 al 31 marzo per un’indennità di fr. 59.90 al giorno.

                                  L’assicuratore malattie gli aveva riconosciuto tre indennità dal 29 al 31 gennaio 1975 di fr. 40 al giorno. Per il periodo dal 1° febbraio al 2 marzo 1975 l’indennità è stata ridotta al minimo previsto dagli statuti, ossia fr. 4 al giorno, poiché, secondo l’assicuratore, anche senza malattia l’assicurato sarebbe rimasto senza lavoro e non avrebbe guadagnato alcunché.

                                  Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso dell’assicurato che chiedeva il versamento di fr. 40 al giorno ed ha rinviato gli atti all’assicuratore affinché decidesse conformemente ai considerandi.

                                  Il Tribunale federale ha respinto il ricorso affermando che:

 

" (…)

Le jugement cantonal qui reconnaissait à l'intéressé le droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie jusqu'à concurrence des prestations d'assurance-chômage effectivement versées ou théoriquement possibles et qui invitait la caisse-maladie à rendre une nouvelle décision dans ce sens, ne prête par conséquent pas le flanc à la critique; aussi doit-il être confirmé.”

 

                                  In una STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, concernente un caso di una frontaliera, il cui rapporto di lavoro il 30 settembre 2011 era stato sciolto con effetto al 31 ottobre 2011, poi dichiarata (totalmente) inabile al lavoro dal 6 ottobre 2011 a seguito di una malattia (depressione post partum, episodio depressivo F32.2), che si è protratta fino al 30 giugno 2012 e alla quale, non avendo  comprovato l'esistenza di un ulteriore danno dopo il 31 marzo 2012, data alla quale il licenziamento sarebbe diventato effettivo in virtù delle speciali disposizioni a protezione dei lavoratori, dal 1° aprile al 30 giugno 2012 (fine dell'incapacità lavorativa) le indennità di malattia sarebbero state corrisposte in base a quanto l'assicurata avrebbe potuto percepire (50% del salario) in Italia secondo il trattamento speciale previsto per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera caduti in disoccupazione (decisione 5 luglio 2012 e decisione su opposizione 27 luglio 2012), il Tribunale federale ai consid. 6.4 e 6.5 ha affermato:

 

" (…)

6.4 Infine, la correttezza della soluzione qui proposta risulta (indirettamente) dimostrata anche dalla DTF 102 V 83 che presenta ampie analogie con la fattispecie qui in esame. In quell'occasione si era trattato di accertare la perdita di guadagno di un assicurato che, già affetto da disturbi cardiovascolari e da una diminuzione dell'acuità visiva, aveva rassegnato (il 27 gennaio 1975 per la fine dello stesso mese, trovandosi egli ancora nel periodo di prova) le proprie dimissioni al datore di lavoro perché la sua vista non gli permetteva di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli. Il giorno dopo (28 gennaio) l'interessato si ammalò e divenne inabile al lavoro fino al 2 marzo 1975. Dopo che l'ufficio cantonale del lavoro lo aveva ritenuto non collocabile per il periodo 1° febbraio - 2 marzo 1975, l'assicurazione d'indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia gli riconobbe unicamente il minimo previsto dagli statuti adducendo che anche qualora non si fosse ammalato egli non avrebbe comunque trovato lavoro e non avrebbe guadagnato nulla. Ora, in quell'ambito il Tribunale federale delle assicurazioni, dopo avere accertato che l'interessato non poteva essere ritenuto persona senza attività lucrativa, rilevò l'esistenza di una perdita di guadagno costituita dalla perdita delle indennità di disoccupazione (e non del salario precedente). 

 

6.5 In considerazione di quanto precede, l'assicuratore ricorrente dovrà corrispondere all'opponente, per il periodo in lite 1° maggio - 30 giugno 2012, indennità giornaliere di malattia in base alla perdita di guadagno dimostrata, corrispondente al 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione. Ne segue che il ricorso merita di essere accolto. Di conseguenza, la pronuncia cantonale, non conforme alle regole giurisprudenziali in materia e quindi contraria al diritto federale, dev'essere riformata nel senso che M.________ ha diritto a indennità giornaliere piene fino al 30 aprile 2012, dopodiché, per i mesi di maggio e giugno 2012, devono esserle riconosciute indennità nella misura limitata indicata.” 

 

                                  In una STF 4A_424/2020 del 19 giugno 2021, pubblicata in DTF 147 III 73, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato, licenziato il 12 febbraio 2018 con effetto al 31 agosto 2018, esonerato dalle sue mansioni dal 1° aprile 2018 ed inabile al lavoro dal 27 luglio 2018, che conseguiva un reddito di fr. 219'500 lordi.

 

                                  Per il calcolo dell’indennità giornaliera per la perdita di guadagno l’assicuratore ha preso in considerazione un danno pari al 70% del guadagno massimo assicurato secondo la LADI, pari a fr. 148'200, per un importo di fr. 103'700 (cfr. consid. A: “[…] Für die Berechnung des Taggeldanspruchs ging sie davon aus, dass die Verhältnisse vor der Erkrankung massgebend seien, also die zuvor erfolgte Kündigung mit Verlust der Stelle. Es gebe keine Hinweise, wonach der Versicherte nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei der C.________ AG einen neuen Arbeitgeber gehabt hätte, wenn er nicht krank geworden wäre. Der Versicherte wäre also auch ohne Erkrankung arbeitslos geworden. Daher sei ihm ein Schaden in der Höhe der Taggelder der Arbeitslosenversicherung entstanden, nämlich 70 % des maximal arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohns von Fr. 148'200.--, ausmachend Fr. 103'740.--. Dem opponierte der Versicherte und machte geltend, die Taggelder seien auf der Basis des bei der C.________ AG versicherten Verdienstes auszurichten”.).

                                  Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale che ha tutelato l’agire dell’assicuratore.

 

                                  Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2020 della Camera Civile del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna (731 19 147/40) emerge che dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni l’assicuratore dal 25 ottobre 2018 ha versato “auf der Basis eines maximal versicherten Verdienstes von Fr. 148'200.—Taggelder an den Versicherten aus” (consid. A). L’assicuratore ha informato l’assicurato che dal 1° settembre 2018 “ledliglich noch der arbeitsversicherungserechtliche Maximallohn in der Höhe Fr. 148'200.—versichert sei, weil die Afulösung seine Arbeitsverhältnisses bei B. noch vor Eintritt seiner seither krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit erfolgt sei (…) Der Nachweis, ohne Erkrankung eine andere Erwerbstätigkeit ausgeübt zu haben, könne nicht erbracht werden, weshalb an der kürzung des versicherten Verdienst per 1. September 2018 im Umfang von 70% des arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohnes von Fr. 148'200.-- festgehalten werde” (consid. B).

                                  Nella risposta l’assicuratore aveva affermato che “da er (ndr: l’assicurato) ab 1. September 2018 jedoch grundsätzlich Anspruch auf eine ALV-Entschädigung gehabt hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass er den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme”.

 

                                  Al consid. 4.2 i giudici basilesi hanno rilevato che l’assicuratore “hat ihre Taggelder für die strittige Periode ab 25. Oktober 2018 bisher auf der Basis des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.- augerichtet (…) Da er ab 1. September 2018 grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung der ALV besessen hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass ihm der krankheitsbedingte Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme. Sein Taggeld sei deshalb auf 70% des maximal versicherten ALV-Lohnes zu plafonieren (…)”.

 

                                  Il Tribunale cantonale ha confermato quanto stabilito dall’assicuratore, aggiungendo al consid. 5.5 che “zu berücksichtigen ist ein weiterer Aspekt: Der vogliegende Kollektivversicherungssvertrag zwischen der ehemaligen Arbeitgeberin des Klägers und der Beklagten bezweckte dessen Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Vorliegend war die entsprechende Lohnausfallversicherung als Schadenversicherung ausgestaltet (oben, E. 4.3 a.A.). Mit Blick auf den Grundsatz, wonach stets die versicherte Person die Beweiselast für ihren Erwerbsausfall zu tragen hat (BGE 141 III 241 E. 3.2.2), resultiert demnach, dass für die Bemessung der schadensverursachenden Erwerbseinbusse grundsätzlich die Einkommenssituation ohne Erkrankung mit derjenigen nach Eintritt der Krankheit des Versicherten zu vergleichen ist. Die Beklagte schuldet dem Kläger mit anderen Worten nur dann ein über 70% des versicherten Verdienstes des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.-- hinasugegendes Taggeld, wenn der Versicherte umfangmässig auch die ausgebliebene Lohnhöhe im Zusammenhang mit einer allfälligen Folgebeschäftigung mit überwiegender Warscheinliechkeit zu belegen in der Lage ist”.

 

                                  In una successiva STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024 il Tribunale federale, al consid. 6.3, ha affermato:

 

" (…)

En l'espèce, il est établi que la résiliation des rapports de travail a été communiquée par courrier du 22 janvier 2021, et que l'employé est tombé en incapacité de travailler le 21 juin 2021, soit pendant le délai de congé. Au vu du délai d'attente de l'assurance de 60 jours, le droit aux prestations de l'assurance n'a commencé que le 20 août 2021. La recourante ne conteste pas le report du terme des rapports de travail au 31 janvier 2022.  

Ces faits réalisent les conditions du second cas de figure sus-exposé. Les prestations de l'assureur perte de gain doivent donc être calculées sur la base des indemnités de l'assurance-chômage. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a tablé sur la fin des rapports de travail au 31 janvier 2022 pour admettre que l'employé a droit à des prestations de l'assureur perte de gain fondées sur son ancien salaire de 565'287 fr. 85 pour la période du 20 août 2021 au 31 janvier 2022. En effet, puisque le contrat de travail a été résilié avant que l'employé ne tombe malade, il est évident que les rapports de travail n'auraient pas été poursuivis, même sans la maladie. 

Dans sa réponse, l'intimé soutient que l'arrêt 4A_424/2020 - soit l'ATF 147 III 73 - dans lequel les indemnités perte de gain litigieuses ont été calculées sur la base des indemnités de l'assurance-chômage, concernait des prestations qui devaient être versées une fois que le travailleur ne pouvait plus prétendre à recevoir son salaire et émargeait à l'assurance-chômage. Selon l'intimé, il en allait différemment dans son cas, puisqu'il disposait d'un droit à recevoir son salaire jusqu'au 31 janvier 2022. L'intimé se méprend. L'ATF 147 III 73 concerne le même cas de figure que la présente affaire: les rapports de travail, débutés en 2008, ont été résiliés le 12 février 2018 pour le 31 août 2018; la personne assurée est devenue incapable de travailler dès le 27 juillet 2018. Les indemnités litigieuses ont été versées après le délai d'attente de 90 jours de l'assurance perte de gain dès l'incapacité de travail. Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, elles n'ont pas été payées après que le contrat de travail ait pris fin; il omet le report du terme des rapports de travail dû à la période de protection contre les congés. Cet ATF ne lui est donc d'aucun secours. 

Ainsi, il appartiendra à la cour cantonale de calculer le montant des indemnités journalières de l'assurance perte de gain pour la période du 20 août 2021 au 31 janvier 2022 en se fondant sur les indemnités de chômage auxquelles l'assuré aurait pu prétendre s'il n'avait pas été malade. Il incombera également à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale; elle n'a à juste titre pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 114 let. e CPC).” 

 

                                  La Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, chiamata a calcolare le indennità giornaliere dovute all’assicurato la cui polizza prevedeva un’indennità giornaliera del 90% del salario assicurato (cfr. sentenza cantonale ATAS/494/2023 del 26 giugno 2023, consid. 7), nella successiva sentenza del 26 maggio 2025 (ATAS/392/2025), ha affermato:

 

" (…)

3.3 En l’occurrence, le licenciement ayant été notifié au demandeur en date du 22 janvier 2021, soit avant son incapacité de travail ayant débuté le 21 juin 2021, il convient de calculer le montant des indemnités journalières de l’assurance perte de gain en se fondant sur les indemnités auxquelles l’assuré aurait pu prétendre s’il n’avait pas été malade (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2024 consid. 6.3).

 

4.              

4.1 L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières: cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0)).

 

L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 1ère phrase LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c).

 

4.2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1, 1re phrase, LACI).

Selon l'art. 37 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2e phrase, LACI), lequel se monte à CHF 148'200.- par an (art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) depuis le 1er janvier 2016, soit à CHF 12'350.- par mois.

 

4.3 En l’espèce, les éléments suivants ressortent des pièces produites par le demandeur en date du 2 mars 2023 et du dossier de la caisse de chômage.

 

La caisse de chômage a tout d’abord informé le demandeur, par courriel du
24 janvier 2022, qu’il bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2023.

Le 31 janvier 2022, la caisse de chômage a toutefois précisé au demandeur que son délai-cadre d’indemnisation courait en réalité du 1er février 2022 au
31 janvier 2024.

Dans ses deux communications, la caisse de chômage a retenu un gain assuré mensuel de CHF 12'350.-, un taux d’indemnisation de 80% et une indemnité journalière de CHF 455.30 brut.

Il ressort également du dossier de la caisse de chômage que l’assuré avait, durant la période litigieuse, une obligation d’entretien envers son fils, âgé de moins de 25 ans, qui effectuait une formation.

Partant, c’est à bon droit que la caisse de chômage a retenu que l’indemnité journalière de l’assurance-chômage s’élevait à 80% du gain assuré, étant précisé que les parties partagent toutes deux cette appréciation.

S’agissant du gain mensuel assuré, la caisse de chômage a également retenu à juste titre le montant de CHF 12'350.- (148'200 /12) dans la mesure où le salaire annuel du demandeur excédait largement le montant maximum du gain assuré.

 

L’indemnité de chômage correspond à 80% du gain mensuel assuré divisé par 21.7, soit le nombre de jours ouvrables en moyenne par mois (cf. art. 40a OACI) et s'élève ainsi à CHF 455.30 (12'350 / 21.7 x 0.8).

 

Cependant, contrairement aux indemnités de l’assurance-chômage, les indemnités journalières de l’assurance perte de gain pour maladie de la défenderesse sont dues pour tous les jours de l’année civile (paragraphe B9.3 CGA).

 

Il convient ainsi de déterminer l’indemnité journalière due par la défenderesse de la façon suivante :

 

-          80% x 148'200 / 365 = 324.82.

 

Il est désormais établi que le demandeur s’est trouvé en incapacité de travail totale du 20 août 2021 au 30 novembre 2021, puis en incapacité de travail à hauteur de 50% du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.

 

Ses indemnités journalières doivent ainsi être calculées de la manière suivante :

-          pour le mois d’août 2021, 12 jours d’indemnités journalières entières, du 20 au 31 août 2021, soit CHF 3'897.84 (12 x 324.82) ;

-          pour le mois de septembre 2021, 30 jours d’indemnités journalières entières, soit CHF 9'744.60 (30 x 324.82) ;

-          pour le mois d’octobre 2021, 31 jours d’indemnités journalières entières, soit CHF 10'069.42 (31 x 324.82) ;

-          pour le mois de novembre 2021, 30 jours d’indemnités journalières entières, soit CHF 9'744.60 (30 x 324.82) ;

-          pour le mois de décembre 2021, 31 jours d’indemnités journalières à 50% (capacité de travail partielle de 50%), soit CHF 5'034.71 (31 x 324.82 x 0.5) ;

-          pour le mois de janvier 2022, 31 jours d’indemnités journalières à 50% (capacité de travail partielle de 50%), soit CHF 5'034.71 (31 x 324.82 x 0.5).

 

La défenderesse doit ainsi le montant total de CHF 43'525.88 au demandeur au titre d’indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2021 au
31 janvier 2022, montant qui correspond à celui qui ressort des calculs effectués par la défenderesse dans son écriture du 13 janvier 2025.

 

Les conclusions du demandeur ne diffèrent que très peu de celles de la défenderesse dans la mesure où il a conclu au versement d’un montant total de CHF 43'637.58. Ses calculs ne sauraient toutefois être suivis, dès lors qu’il a converti le gain mensuel assuré en gain journalier en divisant le montant de CHF 9'880.- (0.8 x 12'350) par 30.41, soit le nombre de jours qu’un mois comporte en moyenne.

 

Or, il est plus précis de déterminer le montant de l’indemnité journalière en divisant le gain annuel assuré par 365, puis de multiplier le montant obtenu par les jours à indemniser. (…)”

 

                        2.14.  In concreto, alla luce della giurisprudenza suesposta, le indennità giornaliere dell’attore devono essere calcolate fondandosi sulle indennità contro la disoccupazione alle quali l’assicurato avrebbe avuto diritto se non fosse stato ammalato (STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, del 26 maggio 2025, ATAS/392/2025, consid. 3 e seguenti).

 

                                  Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LADI (RS 837.0), per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.

 

                                  L’art. 9 cpv. 2 LADI prevede che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

 

                                  Secondo l’art. 9 cpv. 3 LADI il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

 

                                                   Per l’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3) ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

 

                                  Ai sensi dell’art. 21 LADI l’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

                               

                                  L’art. 22 cpv. 1 LADI prevede che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro.

                                  Questo supplemento è pagato soltanto se:

 

                                  a. gli assegni familiari non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; e

                                  b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.

 

                                  Secondo l’art. 22 cpv. 2 LADI ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

 

                                  a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

                                  b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

                                  c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

                                  L’art. 23 cpv. 1 LADI prevede che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                  Per l’art. 37 cpv. 1 OADI (RS 837.02) il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

 

                                  Ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 OADI il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

 

                                  L’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 18 LPGA corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 23 cpv. 1, seconda frase LADI), che ammonta a fr. 148'200 all’anno (art. 22 cpv. 1 OAINF).

 

                        2.15.  In concreto dalle tavole processuali emerge che l’attore, nato nel 1966, separato, con due figli nati nel 2004 (apprendista) e nel 2006 (università di _________, da settembre gli corrisponde fr. 800 al mese [doc. 21-21]) in formazione (cfr. doc. A 21-20), di cui il primo abita presso di lui ed il secondo presso la madre (doc. 21-5), dal 1984 al 1986 ha lavorato come apprendista poi come operaio presso il _________, in seguito dal 1996 al 2019 ha aperto un’attività in proprio. A decorrere dal 2019 fino al 2024 ha cambiato attività diventando autista di _________ per ________, guidando tratti in città rispettivamente da ________ a ________ e viceversa senza percorsi nelle valli (cfr. perizia [doc. XXXIV] pag. 17 [“Nel 2024 i dolori sono peggiorati {…} il trattamento consisteva in analgesia e riposo, probabilmente anche fisioterapia, dolori cervicali e lombari che sono persistiti circa 1-2 mesi, a quel momento ricorda che era autista per ________ {…}” e 19 [“A decorrere dal 2019 fino al 2024 {…} autista di ________ per ________ {…}”).

                                  Dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 ha lavorato presso il ________per un salario mensile di fr. 5'855 lordi oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A22).

                                  Dopo uno stage di 3 settimane, a partire dall’inizio aprile 2026, dal 22 aprile 2026 è stato assunto dal _________ cfr. al 50% come capo officina (perizia [doc. XXXIV] pag. 19).

 

                                  Considerato pertanto che l’attore ha svolto per almeno 12 mesi un’attività soggetta a contribuzione negli ultimi due anni prima di avere diritto alle prestazioni (dal 2019 fino al 2024 autista per ________ e dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 capoofficina) e che ha un obbligo di mantenimento, il diritto all’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 LADI), che, conformemente all’art. 37 cpv. 1 OADI ammonta a fr. 5'855 al mese (cfr. doc. A22) oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A1). L’assicurato non sostiene infatti che il salario conseguito negli ultimi 12 mesi è più elevato (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

 

                                  Come rammentato anche nella sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, l’indennità giornaliera di disoccupazione ammonta all’80% del guadagno assicurato mensile diviso per 21.7 (cfr. art. 40a OADI secondo il quale il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21.7).

 

                                  Tuttavia, contrariamente alle indennità di disoccupazione le indennità giornaliere per malattia sono dovute per ogni giorno civile (cfr. informazione per i clienti, punto 2 e art. M2.1 CGA; sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra).

 

                                  Di conseguenza, nel caso di specie, la prestazione ammonta a fr. 166.80 al giorno (5’855 x 13 : 100 X 80 : 365; cfr. anche sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, consid. 4.3).

                                  Rammentato che di principio il Tribunale non può attribuire più di quanto richiesto (cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), la domanda dell’attore di condannare l’assicuratore al versamento di fr. 6'171.60, per il periodo dal 1° dicembre 2025 (e dunque non dal 23 novembre 2025 visto l’importo complessivo domandato) al 6 gennaio 2026 (166.80 X 37 giorni; cfr. punto 58, pag. 17 della petizione e punto 1.2, pag. 19 della petizione [richiesta di giudizio]), va accolta.

 

                                  Per il periodo dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026, quando l’assicurato è stato incapace al lavoro al 50%, la convenuta va condannata al pagamento di fr. 6'088.20 ([25 + 28 + 20 = 73] X 83.40 (ossia 166.80 : 2 [art. M 1.2 CGA]).

 

                        2.16.  Per quanto concerne le indennità di disoccupazione, l’attore afferma che, in attesa dello sviluppo della presente vertenza, non è stata ancora emanata alcuna decisione di idoneità al collocamento e sul diritto alle indennità giornaliere.

 

                                  In DTF 144 III 136, l’Alta Corte si è così espressa in merito ad un assicurato che aveva diritto alle indennità giornaliere per malattia ed aveva percepito anche le indennità LADI, affermando in sostanza che l’assicurazione contro la disoccupazione è sussidiaria rispetto all’assicurazione privata per perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. art. 28 cpv. 2 e 4 LADI):

 

" (…)

4.3 En l'espèce, la situation se présente sous un angle quelque peu différent. La compagnie d'assurance a cessé de verser des indemnités journalières en se fondant sur la prémisse (erronée) que l'assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail le 1er septembre 2015. Pour sa part, la caisse de chômage a considéré que l'assuré réalisait les conditions d'indemnisation à compter du 1er novembre 2015. Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 1er au 30 novembre 2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI.

Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l'art. 8.5 CGA.

A compter du 14 décembre 2015, l'assurance-chômage a versé provisoirement de pleines indemnités dans la perspective d'une éventuelle prise en charge par l'assurance-invalidité, et c'est dans cette avance que réside le noeud du problème. En effet, si elle avait été calculée sur la base d'une aptitude au travail de 50 %, l'indemnité journalière de l'assurance-chômage aurait été réduite de 50 % (art. 28 al. 4 let. b LACI). Elle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l'assureur-maladie privé, conformément à l'art. 8.2 CGA - et à l'art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d'une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l'indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l'autre indemnité. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Subsiste la question de savoir si la recourante est exonérée de l'obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l'assurance-chômage a avancé à l'assuré les prestations que pourrait verser l'assurance-invalidité. Tel ne saurait être le cas. La recourante ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d'un droit définitif à une prestation susceptible d'émaner de l'assurance-invalidité. L'art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l'optique d'une compensation ultérieure avec les indemnités de l'assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; ATF 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l'assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n'aurait du reste pas eu à verser une telle avance si la recourante avait d'emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l'art. 70 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) n'est pas applicable dans les relations entre l'assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1).

 

4.4 La recourante objecte que l'art. 28 LACI ne saurait s'appliquer aux indemnités journalières d'une assurance perte de gain maladie régie par la LCA. Elle cite de longs pans d'un commentaire critique de l' ATF 142 V 448 (DUPONT/GIROD, Coordination entre assurances sociales et assurances privées: sortie de route difficile à expliquer, in REAS 2016 p. 328 ss). Il n'y a toutefois pas matière à revenir sur la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2), qui repose sur le fait que le régime de coordination entre assurance-chômage et assurance-maladie réglé par les art. 28 LACI et 73 LAMal vaut aussi pour les assurances complémentaires soumises à la LCA, en vertu du renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA. Les auteurs précités ne font du reste aucune mention de cette disposition-ci, relevant tout au plus que les conditions générales en cause étaient "inspirée[s]" de l'art. 73 LAMal (DUPONT/GIROD, op. cit., p. 332 note 21).

La recourante plaide en outre que l'art. 28 LACI n'aurait pas vocation à s'appliquer dès lors que l'incapacité de travail de l'assuré n'était pas "passagère" au sens de cette disposition. Comme l'autorité de céans l'a déjà souligné, du moment qu'il est question de la coordination entre l'assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l'incapacité n'importe pas (arrêt précité C 303/02 consid. 5.2). Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l'indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (cf. à cet égard KIESER, op. cit., pp. 228 let. c, 233 let. d et 234 ch. 8). En l'occurrence, rien n'indique qu'elle n'était plus due.

 

4.5 Il s'ensuit que la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu de déduire les indemnités versées par la caisse de chômage de celles dues par la compagnie d'assurance.” (sottolineature del redattore)

 

                                  In una successiva sentenza 8C_385/2020 del 4 novembre 2020, al consid. 5.1 il Tribunale federale ha così riassunto la giurisprudenza:

 

" (…)

5.1. Art. 28 Abs. 2 AVIG legt fest, dass Krankentaggeldleistungen eines Versicherers nach dem VVG von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen sind. Um beim Zusammentreffen verschiedener sachlich kongruenter Leistungsansprüche eine Überentschädigung zu verhindern, kann grundsätzlich eine solche zu Unrecht erhaltene Leistung der Arbeitslosenversicherung aufgrund der im Nachhinein für denselben Zeitraum entrichteten Krankentaggelder nach dem VVG gestützt auf Art. 95 Abs. 1 AVIG in Kombination mit Art. 53 Abs. 1 ATSG) zurückgefordert werden (BGE 142 V 448). Nach Art. 28 Abs. 2 und 4 AVIG ist die Arbeitslosenversicherung subsidiär leistungspflichtig zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit deckt (BGE 128 V 176 E. 5 S. 181; ARV 2017 S. 72, 8C_791/2016 E. 2.1.2 mit Hinweis). Der Privatversicherer ist nicht davon befreit, die vertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen, weil die Arbeitslosenversicherung der versicherten Person im Hinblick auf eine mögliche Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung provisorische Vorschüsse ausgerichtet hat (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.).” (sottolineature del redattore)

 

                                  Nella sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, il TF ha affermato:

 

" (…)

2.3.3. S'agissant du rapport de l'assurance-invalidité à l'assurance-chômage, on peine à comprendre ce que la recourante reproche à l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que le concours entre ces assurances est réglé par l'art. 28 al. 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) qui stipule que les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage. La recourante en tant qu'assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie ne pouvait cesser le versement des indemnités journalières au motif de versements de l'assurance-chômage pour la même période (cf. sur cette question l’ATF 144 III 136 consid. 4.3). En l'espèce, l'autorité précédente a prononcé le versement d'indemnités journalières à l'intimé pour une période allant jusqu'au 30 avril 2018. Afin d'éviter une potentielle surindemnisation de l'intimé, au bénéfice selon ses propres dires de prestations de l'assurance chômage depuis août 2017, il convient de communiquer le présent arrêt à la caisse publique de chômage.”

(sottolineature del redattore)

 

                                  Con sentenza 4A_73/2019 del 29 luglio 2019, il TF ha affermato:

 

" 3.3.4. Soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sich aufgrund seiner Schadenminderungspflicht bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden habe, geht ihre Rüge fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Anrechnung genau umgekehrt erfolgt. Nach Art. 28 Abs. 2 AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; SR 837.0) werden auch private Krankentaggelder von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen (BGE 144 III 136 E. 4 S. 139 ff.; zit. Urteil 4A_111/2010 E. 4; vgl. BGE 128 V 176 E. 5 S. 181).” (sottolineature del redattore)

 

                                  Ne segue che se l’attore dovesse avere percepito indennità giornaliere dalla LADI nel medesimo periodo per il quale ottiene prestazione della LCA, deve annunciarlo all’assicurazione contro la disoccupazione, anche al fine di evitare eventuali procedimenti penali (cfr. STCA 36.2024.26 del 21 ottobre 2024, consid. 2.15 e anche sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, consid. 5.3).

 

                        2.17.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione va parzialmente accolta e l’assicuratore condannato a versare all’attore fr. 12'259.80 (6'171.60 + 6'088.20), senza che sia necessario assumere le prove richieste, oltre all’acquisizione degli atti prodotti dalle parti e della perizia del dr. med. _________ ordinata da questo Tribunale.

 

                                  Le parti, del resto, non hanno contestato la convocazione alle arringhe finali.

 

                                  Inoltre, questo TCA ritiene che le prove richieste non possano modificare l’esito della vertenza.

 

                                  La convenuta il 18 marzo 2026 ha chiesto genericamente l’interrogatorio, rispettivamente la deposizione delle parti senza tuttavia indicarne i motivi né quali fatti intendesse provare. In ogni caso le parti si sono ampiamente espresse con i loro allegati e una loro audizione non avrebbe portato elementi diversi rispetti a quelli contenuti nei loro atti.

 

                                  CV1 ha inoltre domandato di sentire quale teste ________ che si è occupato della gestione del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore per “meglio spiegare del dettaglio l’ordine di ragioni alla base della decisione avversata dall’attore”. I motivi alla base della decisione dell’assicuratore di disdire il contratto di assicurazione e non versare alcuna indennità sono già contenuti nello scritto del 15 dicembre 2025 (doc. A14).  Una sua audizione non è necessaria.

 

                                  L’attore, in sede di udienza, ha chiesto di sentire _________, datore di lavoro, in merito a quanto avvenuto il 16 ottobre 2025 e nel periodo che ha preceduto questo momento in cui la patologia si è esacerbata ed attestare che è stato chiesto di svolgere lavori più manuali e faticosi rispettivamente pesanti invece della sua usuale attività. Su questo aspetto il TCA evidenzia da una parte che _________ non è medico e dunque non può esprimersi su questioni relative allo stato di salute dell’attore e dall’altra che lo ha interpellato direttamente circa il mansionario dell’assicurato e le risposte sono state prese in considerazione dal dr. med. _________ nella sua perizia (cfr. doc. XXXIV, pag. 26-27).

 

                                  Non è neppure necessario sentire l’attore, che si è già ampiamente espresso con i suoi allegati, né la Cassa disoccupazione _________ in merito all’accertamento relativo all’idoneità al collocamento e al versamento delle indennità, atteso come la questione medica è stata risolta con la perizia e lo stesso attore ha affermato di non avere ancora ricevuto indennità giornaliere di disoccupazione.

 

                                  Relativamente alla richiesta contenuta nella petizione, ma non più ribadita in udienza, di sentire _________, figlio dell’attore, sui fatti del 1° e 2 novembre 2025, questo TCA vi rinuncia, alla luce del filmato agli atti, preso in considerazione dal dr. med. _________, e dell’esito della perizia, dove l’agire dell’interessato è stato debitamente ritenuto ed esaminato.  

 

                                  Infine, con le arringhe finali l’attore ha accennato alla testimonianza di un suo collega di lavoro, _________, che avrebbe dovuto confermare che se del caso sono stati i lavori pesanti svolti nella prima metà del mese di ottobre a far scaturire ed esacerbare le patologie reumatologiche pregresse (doc. XLI/2). Tale prova, è tuttavia ininfluente per il caso di specie, giacché in concreto non è rilevante conoscere l’origine della patologia reumatologica e della sua esacerbazione.

 

                                  In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle prove richieste.

 

                                  Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

 

                        2.18.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

 

                                  In concreto, secondo quanto chiesto in petizione, il valore di causa è costituito dall’importo di fr. 6'171.60 oltre ai fr. 83.40 dal 7 gennaio 2026 “fino a pieno recupero della capacità lavorativa dell’attore e nei limiti della durata delle prestazioni di 730 giorni sull’arco di 900 giorni (…)”. Nelle arringhe finali l’attore ha confermato la richiesta di condanna dell’assicurato “a far tempo dallo scadere del periodo di attesa e fino al pieno recupero della capacità lavorativa” senza quantificarlo oltre.

 

                                  Considerato che secondo l’attore, oltre ai trenta giorni di periodo di attesa, fino al 6 gennaio sono trascorsi ulteriori 37 giorni, (ossia complessivamente 67), l’indennizzo al 50% poteva teoricamente scadere dopo ulteriori 663 giorni (730 – 67), per un eventuale importo complessivo a suo favore di fr. 55'294.20 (83.40 x 663).

 

                                  Il valore di causa ammonta pertanto a fr. 61'465.80 (55'294.20 + 6'171.60).

                                 

                                  All’assicurato, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore determinato o determinabile oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

 

                                  Egli avrebbe diritto a fr. 4'917 di ripetibili (8% di fr. 61'465.80).

 

                                  Tuttavia, l’assicurato è vincente in causa nella misura di circa il 20% (12'259.80 su 61'465.80), la convenuta per il restante 80%.

 

                                  L’assicuratore dovrebbe versare all’attore un importo arrotondato di fr. 983 (20% di fr. 4'917).

 

                                  Anche alla convenuta, essendo parzialmente vincente in causa per l’80% e rappresentata da un avvocato esterno, vanno riconosciute le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2025.28 del 23 luglio 2025, STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

 

                                  Il rappresentante di CV1 ha chiesto, senza però produrre il resoconto dettagliato citato nelle arringhe finali, il versamento di fr. 6'764.20 a titolo di ripetibili. Tuttavia, come visto, per il calcolo delle ripetibili occorre applicare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

 

                                  L’assicuratore avrebbe pertanto diritto ad un importo arrotondato di fr. 3'933 (80% di fr. 4'917).

 

                                  Ne segue, in parziale compensazione delle ripetibili, che l’attore verserà fr. 2'950 alla convenuta (3'933 – 983).

 

                        2.19.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

 

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

 

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolta.

§ CV1 è condannata a versare a AT1 fr. 12'259.80.

 

2.     Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT1 verserà a CV1 fr. 2’950 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

3.     Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

                                  Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni