RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
37.95.00054

 

DC/fz

 

 

Lugano

31 ottobre 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale arbitrale

in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

 

Giudice Daniele Cattaneo

 

vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle

 

 

__________

rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattie

(in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona,

patrocinata dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

dott. __________, 

 

 

letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 165, chiedono la restituzione di fr. 24'857.92 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale senza radiologia") (Doc. I);

 

preso atto delle osservazioni formulate dal dottor __________ in data 29 giugno 1995

(Doc. C2);

 

richiamata l'udienza del 28 ottobre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:

 

"  Il Presidente ricorda i contenuti della giurisprudenza federale e del Tribunale arbitrale ticinese in questo settore. L'avv. __________ sottolinea che l'indice 150 permette già di tenere globalmente conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il dottor __________ si dichiara disposto a trovare una soluzione conciliativa. Egli conferma i motivi già esposti nella lettera 3 luglio 1995 e aggiunge che poiché egli, insieme alla moglie, fattura ancora a mano, succede purtroppo che delle fatture vengano emesse con uno o due anni di ritardo (con degli effetti negativi visto che le medie vengono calcolate pro paziente e pro anno).  L'avv. __________ sottolinea che questa argomentazione non può essere considerata visto che se la fatturazione fosse stata emessa puntualmente, la media per gli anni precedenti già alta sarebbe risultata ancora più elevata. Il dottor __________ si dichiara disposto a restituire fr. 17'000.-- .

L'avv. __________ ritiene per principio che il medico dovrebbe restituire tutto l'importo ma invita però il Presidente a formulare una sua proposta.

Il Presidente con riferimento alla sentenza D. del 29.11.95 propone di ridurre di un quarto l'importo da restituire per tener conto delle condizioni nelle quali il medico esercita la propria attività. Propone quindi di restituire fr.  18'642.75.

Il dottor __________ e le casse malati accettano la proposta. L'esperimento di conciliazione è pertanto riuscito e la vertenza sarà stralciata dai ruoli.

A questo punto, su esplicita domanda dell'avv. __________, il dottor __________ si dichiara disposto a chiudere su questa base anche la vertenza relativa all'anno 1991 attualmente pendente presso la Commissione paritetica.

Letto, lo approvano e si firmano.

Copia del verbale alle parti seduta stante."

 

 

 

decreta                       

 

                                 1.-   L'esperimento di conciliazione è riuscito.

 

                                 2.-   La vertenza è stralciata dai ruoli.

 

                                 3.-   Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:

                                         Casse malati:                fr.  300.-

                                         dott. __________         fr.  300.-.

 

                                 4.-   Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

 

                                                                                Il presidente del Tribunale arbitrale

 

                                                                                Daniele Cattaneo