Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2003.106

 

FS/DC/td

Lugano

10 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2003 di

 

 

RI1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 novembre 2003 emanata da

 

Cassa CO1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 novembre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha stabilito nei confronti di RI1 quanto segue:

 

"  Il Tribunale Cantonale delle assicurazioni con sentenza del 3 settembre 2003 ci ha invitato ad esaminare la vostra opposizione del 27 agosto 2003 alla nostra decisone del 29 luglio 2003.

 

Prima di rideterminarci sul vostro diritto all'indennità abbiamo dovuto procedere ad ulteriori accertamenti. In particolare abbiamo dovuto interpellare il vostro ex datore di lavoro e la __________.

 

Questi accertamenti ci consentono di eliminare definitivamente i dubbi relativi alla qualifica dell'attività svolta nel periodo dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2000. Si è potuto in particolare stabilire sia l'effettivo periodo contributivo svolto nel termine quadro di contribuzione dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 2000, sia il guadagno assicurato per l'attività svolta negli ultimi dodici mesi di lavoro.

 

Vi possiamo pertanto confermare l'annullamento delle nostre precedenti decisioni del 4 luglio 2000 e del 29 luglio 2003.

 

Per quanto attiene il guadagno assicurato abbiamo rilevato che nel periodo 3.5.1999 / 30.4.2000 avete conseguito redditi per un ammontare di fr. 35'503.65, ciò comporta un guadagno assicurato di fr. 2'958.65.

 

Da parte dell'assicuratore della previdenza professionale vi è stato liquidato un capitale di fr. 388'573.25. Secondo le tabelle previste alla cifra marginale 121 della Circolare relativa all'indennità di disoccupazione il capitale ritirato corrisponde ad una rendita vitalizia mensile di fr. 1'883.- (fr. 388'573.25 / 17.2 = fr. 22'591.45 – rendita annua - ; 22'591.45 / 12 = fr. 1'883.-).

 

Da quanto precede ne scaturisce un diritto ridotto all'indennità di disoccupazione che tiene conto del guadagno intermedio rappresentato dalla rendita vitalizia del II° pilastro.

 

Riceverete nei prossimi giorni i due conteggi relativi alle indennità erogabili per i mesi di maggio e giugno 2000 per i quali disponiamo del formulario di autocertificazione da voi allestiti rispettivamente il 30 maggio 2000 ed il 30 giugno 2000. Qualora foste in possesso dei formulari di autocertificazione dei restanti mesi vi invitiamo a trasmetterceli (…)." (cfr. doc. A1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

 

"  Con la presente inoltro regolare ricorso contro la suddetta decisone (allegata) in merito all'importo e alla durata delle indennità di disoccupazione:

 

In fatto e di diritto:

 

-   Nel maggio del 1998 ho lasciato per dissidi sulla conduzione dell'azienda la __________ SA di __________ iniziando una attività indipendente. Di conseguenza, sia per affrontare le spese necessarie a questa nuova attività sia per il periodo di avviamento ho ritirato dall'istituto di previdenza aziendale (__________) la prestazione di uscita (libero passaggio) secondo l'art. 2.1 della LFLP.

 

-   rimasto senza lavoro in quanto alcuni contratti di collaborazione sono stati disattesi, mi sono annunciato in data 11.5.2000 sia al mio comune di domicilio che all'ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) in cerca di una attività

-   in data 4.7.2000 l'IAS mi ha rifiutato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto avevo lavorato – nei due anni precedenti – quale indipendente. Nessun aiuto pratico (indirizzi o altro) in merito a possibili impieghi mi è mai stato dato dall'URC.

 

-   in data 1.7.2001 ho ripreso la mia attività di indipendente, grazie a nuovi mandati reperiti direttamente dal sottoscritto.

 

-   nel mese di maggio 2002, nel corso di un'ispezione presso la __________ SA, il funzionario dell'IAS sig. __________ contestava la mia collaborazione quale indipendente per il periodo 1.5.1998-30.4.2000, intimando alla società i contributi obbligatori da dipendente.

 

-   nel mese di giugno 2002 una comunicazione in tal senso veniva inviata anche al sottoscritto, per conoscenza; non essendo assolutamente d'accordo con la decisione, inoltravo tempestivo ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni (incarto 30.2002.00149) che il 29.1.2003 decideva a mio sfavore.

 

-   in seguito a ciò, in data 10.2.2003 ho chiesto all'IAS – Assicurazione contro la disoccupazione – di riaprire il caso, visti anche i contributi imposti alla __________ SA sulle fatture da me emesse e considerate come salari.

 

-   nel frattempo, l'IAS sezione AVS mi ha reso tutti i contributi versati per il periodo in oggetto quale indipendente, considerando che – dedotto quanto conseguito quale dipendente – la differenza non raggiungeva il minimo richiesto per una attività indipendente.

 

-   dopo diversi solleciti telefonici e scritti in data 29.7.2003 l'IAS – Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione – mi rifiutava nuovamente il diritto alle indennità di disoccupazione adducendo il motivo che, lavorando per mandati, l'effettiva durata dell'attività non era controllabile.

 

-   mi sono opposto a questa decisone nel termine utile di 30 giorni ed in data 14.11.2003 l'IAS, sezione AD, mi ha dato ragione parzialmente, limitando la prestazione a due mesi e deducendo la presunta rendita vitalizia della prestazione di libero passaggio dalle indennità di disoccupazione. (vedi decisione allegata e circolare relativa alla deduzione praticata).

 

Non sono d'accordo con questa deduzione, contro la quale ricorro, per i seguenti motivi:

 

Secondo la pos. C119 della circolare invocata dall'IAS il prelievo dell'importo di libero passaggio non corrisponde ad un pensionamento anticipato.

Non ho mai avuto né l'intenzione né la possibilità finanziaria di pensionarmi a 57 anni non ancora compiuti. Infatti, previ accordi e contratti precedenti al mio scioglimento di contratto di lavoro, ho lavorato a tempo pieno durante il periodo 1.5.1998 – 30.4.2000 e, dopo il periodo in cui sono rimasto senza lavoro, ho ripreso in pieno la mia attività indipendente.

Non avevo l'età per il pensionamento anticipato né al momento della mia dimissione dalla __________ SA né al momento in cui sono rimasto disoccupato.

Da notare che la circolare in oggetto porta la data del gennaio 2003 e indica la validità delle modifiche della pos. C 118 (invocata dall'IAS per giustificare la deduzione) a partire dal 1.6.2002.

Il mio caso è sicuramente antecedente.

 

Non sono d'accordo con la limitazione delle prestazioni a due mesi, contro la quale ricorro per i seguenti motivi:

 

La durata di queste indennità deve essere stesa a tutto il periodo in cui sono rimasto senza lavoro. Se, dopo la decisone del 4.7.2000 secondo la quale non avevo diritto ad alcuna indennità, il caso è stato stralciato dall'URC e la documentazione eliminata, non è certo per colpa e volontà mia.

 

Commento finale:

 

Mi meraviglio del comportamento di questi Enti che predicano bene e razzolano male.

 

All'iscrizione presso l'URC insistono sul fatto che l'AD è una Assicurazione e come tale un diritto dell'assicurato (che ha pagato, come il sottoscritto, per quarant'anni senza mai chiedere nulla) di ricevere una prestazione. All'atto pratico trovano ogni scusa per non pagare o trasformare questo diritto in una elemosina.

 

Chiedo quindi al Tribunale di giudicare:

 

-   che per il periodo 11.5.2000 – 30.6.2001 venga riconosciuto al sottoscritto il diritto alle indennità di disoccupazione, in proporzione ai salari conseguiti ed imposti dall'IAS per il periodo legale precedente e senza alcuna deduzione di presunte rendite vitalizie."

(cfr. doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 12 gennaio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e ha osservato che:

 

"  (…)

Con la contestata decisione la Cassa ha riconosciuto al ricorrente un'indennità complessiva di fr. 762.55 per i mesi di maggio e giugno 2000.

 

Per la determinazione dell'indennità giornaliera si è tenuto conto di un guadagno assicurato di fr. 2'958.- e di una prestazione di vecchiaia del II° pilastro di fr. 1'883.- mensili, quest'ultima calcolata convertendo il capitale di vecchiaia ritirato in una rendita vitalizia.

 

Mediante ricorso il signor RI1 ritiene arbitraria la deduzione di una rendita vitalizia dall'indennità dovuta e si oppone alla limitazione a soli due mesi del diritto all'indennità.

 

Il ricorso non è accoglibile.

 

Con sentenza del 3 settembre 2003 questo lodevole Tribunale ci ha invitato ad esaminare l'opposizione del 27 agosto 2003 del signor RI1 alla nostra decisione del 29 luglio 2003.

 

Dopo ulteriori accertamenti la Cassa ha definitivamente eliminato i dubbi relativi alla qualifica dell'attività svolta dal signor RI1 nel periodo 1.5.1998 – 30.4.2000. In seguito si è potuto determinare sia il periodo contributivo, sia il guadagno assicurato.

 

Dalla documentazione agli atti risulta che la "__________" in data 21 luglio 1998 procedeva alla liquidazione del capitale di vecchiaia di fr. 388'573.25 direttamente nelle mani del ricorrente che lo aveva rivendicato causa il suo passaggio definitivo ad attività indipendente. La motivazione del pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita era quella che non si sarebbe mai più sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria.

 

Data la fattispecie la Cassa ha ritenuto il ritiro del capitale secondo l'art. 5 FZG (Freizügigkeitsgesetzes) quale pensionamento anticipato ed ha pertanto convertito l'importo in una rendita vitalizia di fr. 1'883.-, deducendola dall'indennità di disoccupazione dovuta.

 

Per quanto attiene l'erogazione dell'indennità per i soli mesi di maggio e giugno 2000 la Cassa non ha potuto fare diversamente in mancanza dei "faut" (formulario di autocertificazione) per i mesi successivi. Il diritto all'indennità dipende dal controllo della disoccupazione, cosa non avvenuta dal mese di luglio 2000 in poi

(…)." (cfr. doc. III)

 

                               1.4.   Con lettera del 20 gennaio 2004 al TCA l'assicurato ha rilevato che:

 

"  (…)

1.   rendita vitalizia dedotta dall'indennità disoccupazione:

 

Innanzitutto non vedo come il fatto di lavorare quale indipendente possa essere interpretato come pensionamento anticipato. Non ho mai affermato che non mi sarei mai più sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria. I casi della vita sono tali che non si possono certo anticipare; e l'intervento dell'IAS presso la __________ SA ne è la conferma.

D'altronde proprio un responsabile dell'Ufficio Disoccupazione rendeva noto alcuni giorni fa alla TSI come solo un terzo circa di coloro che iniziano un'attività di indipendente restano tali oltre i 4 anni.

Secondo la logica dell'IAS, al momento del pensionamento effettivo mi troverei con un capitale vecchiaia ridotto da queste prestazioni prelevate come "rendita vitalizia".

      A Voi di giudicare l'equità di questa interpretazione.

 

2.   Durata dell'indennizzo:

     

Dopo la decisione del 4 luglio 2000 con la quale mi è stata negata l'indennità di disoccupazione, l'incarto è stato chiuso e ormai non mi è più possibile reperire alcun formulario per autocertificazione che, seppur richiesto, mi è stato negato.

Anche qui, per colpa dell'operato improvvido da parte dell'IAS, mi viene negato un diritto (…)." (cfr. doc. V)

 

                               1.5.   Il 6 febbraio 2004 il TCA ha posto alla Cassa le seguenti domande:

 

"  (…)

1. Come siete giunti all'importo di fr. 2'958.65 da voi ritenuto quale guadagno assicurato del sig. RI1?

 

2. In particolare, come avete considerato la distinta salari per l'anno 1999 e 2000 e i medesimi importi riportati sul conto individuale del sig. RI1 di fr. 63'509.-- per il 1999 e fr. 14'840.-- per il 2000?

    (documenti qui allegati in copia)

 

3. Per quale ragione per il calcolo del guadagno assicurato avete considerato il periodo dal 3 maggio 1999 al 30 aprile 2000 come risulta dal foglio di rilevamento dei dati/conteggio (qui allegato)?

(…)." (cfr. doc. VI)

 

                                         Con lettera dell'11 febbraio 2004 la Cassa ha risposto quanto segue:

 

"  (…)

1. L'importo di fr. 2'958.65 corrisponde alla media degli ultimi 12 mesi di attività prestata dal signor RI1prestata per __________ SA di __________ e più precisamente dal 3 maggio 1999 al 30 aprile 2000;

 

2. Per il calcolo del guadagno assicurato la nostra Cassa si è avvalsa, non degli importi indicati sulle distinte salari per gli anni 1999 e 2000, ma delle copie dei bollettini inerenti le fatture presentate dal signor RI1 alla società per l'attività svolta durante il sopraccitato periodo;

 

3. Il periodo 3 maggio 1999 – 30 aprile 2000 è stato preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato in quanto secondo l'art. 37 OADI la Cassa prende come periodo di riferimento il calcolo della media degli ultimi 6 mesi o 12 mesi, se più favorevole all'assicurato, d'attività prestata (…)." (cfr. doc. VIII)

 

                                         I doc. VI e VIII sono stati notificati all'assicurato (cfr. doc. X) che, con scritto del 20 febbraio 2004, oltre a produrre i doc. C1, C2 e C3, ha osservato che:

 

"  (…)

in merito allo scritto in oggetto, ho esaminato le mie scritture contabili, dalle quali risulta un fatturato (incasso) per il periodo in oggetto (1.5.1999 – 30.4.2000) di Fr. 49'589.35, pari ad una media mensile di Fr. 4'132.45 (contro i Fr. 2'958.65 conteggiati dall'IAS).

 

La tabella allegata fornisce un dettaglio delle cifre fornite.

 

Purtroppo non dispongo più dei bollettini di lavoro allegati alle fatture, dato che con la sostituzione dei supporti informatici sono stati cancellati (le fatture erano state regolarmente pagate e quindi non erano più di alcuna importanza).

 

L'IAS, così attento a questi dettagli, può senz'altro fornire copia di quanto conteggiato. O almeno lo spero, visto l'errore grossolano che sembra sia incappato durante l'ispezione del 27.5.2002 presso la __________ SA, ispezione che ha dato inizio a tutta questa diatriba (vedi copia lettere allegate).

 

Non si possono dimenticare il fatto che, grazie alle pressioni dell'ufficio Circondariale di Tassazione che mi ha praticamente costretto a prolungare l'attività di 4 mesi (dal 1.1.2000 al 30.4.2000, per raggiungere almeno i due anni indipendente pena la ripresa della tassazione precedente) la cifra base della fatturazione sia di soli 49'589.35 invece di 63'509.- come risulta dall'ispezione della IAS (…)." (cfr. doc. XII)

 

                                         Il doc. XII unitamente agli allegati sono stati notificati alla Cassa per osservazioni e per confermare se, vista la documentazione prodotta, mantiene il calcolo del guadagno assicurato del ricorrente (cfr. doc. XIII).

 

                                         Con lettera del 4 marzo 2004 la Cassa ha comunicato al TCA che:

 

"  (…)

In riferimento alla vostra citata lettera confermiamo il calcolo del guadagno assicurato effettuato.

 

La Cassa ha preso in considerazione le 8 fatture emesse dal maggio 1999 all'aprile 2000 e più precisamente le no. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 per un totale di fr. 35'503.65. Aggiungendo a tale importo le fatture emesse prima del maggio 1999 (dalla no. 101 alla 107) si giunge al totale di fr. 92'248.35 come indicato sul documento C2 (…)." (cfr. doc. XV)

 

                               1.6.   Il 6 febbraio 2004 il TCA ha scritto all'assicurato una lettera del seguente tenore:

 

"  (…)

nel suo ricorso dichiara, in particolare, che:

 

"(…)

  se, dopo la decisione del 4 luglio 2000 secondo la quale non avevo diritto ad alcuna indennità, il caso è stato stralciato dall'URC e la documentazione eliminata, non è certo per colpa e volontà mia. (…)"

 

Nel suo scritto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) del 20 gennaio 2004, tra l'altro, afferma che:

 

"(…)

  Dopo la decisione del 4 luglio 2000 con la quale mi è stata negata l'indennità di disoccupazione, l'incarto è stato chiuso e ormai non mi è più possibile reperire alcun formulario per autocertificazione che, seppur richiesto, mi è stato negato. (…)"

 

Ai fini del giudizio, entro il termine di 10 giorni, voglia indicarci chi è e/o quali sono il/i collocatore/i che hanno chiuso il suo caso e che le hanno rifiutato la consegna dei formulari di autocertificazione.

(p.f. indicare le generalità esatte e, se possibile, documentare quanto sostenuto.)

(…)." (cfr. doc. VII)

 

                                         Con lettera del 16 febbraio 2004 al TCA l'assicurato ha risposto come segue:

 

"  (…)

-   I contatti con i responsabili dell'IAS/URC sono avvenuti per via telefonica per cui non esiste alcuna prova scritta.

 

-   Subito dopo al decisione del 14.11.2003 dell'IAS, che mi riconosceva il diritto all'indennità di disoccupazione unicamente per i due mesi risultanti all'URC, ho contattato il funzionario incaricato Sig. __________, il quale mi ha anticipato che mi sarebbe stato pressoché impossibile riaprire il caso, ma lasciava comunque la decisione finale all'URC.

 

-   In data 19.11.2003 ho contattato l'URC, prima nella persona del collocatore, Sig. __________. Lo stesso mi comunicava che non risultava più nulla a mio nome, rinviandomi al Dir. Sig. __________ per ulteriori informazioni. contattavo quindi il direttore, che per chiarire il caso, mi chiedeva di sottoporgli la copia della decisione in oggetto. Questo avveniva da parte mia in data 20.11.2003 per fax.

 

-   Ho provato più volte a richiamare il sig. __________ telefonicamente, senza tuttavia raggiungerlo. Avvicinandosi comunque il termine ultimo per il ricorso, ho deciso di inoltrarvelo indipendentemente da tale risposta (…)." (cfr. doc. IX)

 

                                         I doc. V, VII e IX con i relativi allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. XI) che, con lettera del 1° marzo 2004, ha comunicato al TCA di non avere nulla da osservare ribadendo che "(…) la nostra Cassa per quanto concerne il diritto alle indennità non può procedere al loro versamento in mancanza del "Faut" del mese per il quale è richiesto. (…)." (cfr. doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).

 

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In virtù del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

 

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

 

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

 

                                         Per quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa M. I690/03 e STFA del 4 giugno 2004 nella causa L. H6/04 DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Di conseguenza, in casu, visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 14 novembre 2003 con la quale all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, tenuto conto del guadagno intermedio rappresentato dalla rendita vitalizia del II° pilastro, limitatamente ai periodi di controllo di maggio e giugno 2000; cfr doc. A1), non sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.

 

                               2.2.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale, come visto (cfr. consid. 2.1), il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Pertanto nel caso concreto, che risale al biennio 2000-2002 (il termine quadro per la riscossione va dall'11 maggio 2000 al 10 maggio 2002 e l'assicurato, tra l'altro, rivendica il diritto alle indennità, per il periodo dall'11 maggio 2000 al 30 giugno 2001; cfr. doc. 1, 2, 3 e I), devono essere applicate le norme vigenti a quell'epoca.

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie la Cassa ha fissato il guadagno assicurato di RI1 in franchi 2'958.65 ed ha considerato quale guadagno intermedio l'importo di fr. 1'883.-- (trattasi della conversione in rendita vitalizia della prestazione in capitale in base alla cifra marginale C121 della Circulaire IC del gennaio 2003) (cfr. doc. A1, III e i conteggi dei rispettivi mesi prodotti sub doc. 2 e 3).

 

                                         Il ricorrente contesta l'operato della Cassa sostenendo di non poter essere considerato un pensionamento (cfr. consid. 1.2). Il TCA è dunque chiamato innanzitutto ad esaminare questo aspetto della decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 23 LADI é considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                         Il nuovo tenore dell'art. 23 cpv. 1 LADI ha introdotto il rinvio alla LPGA, ha tolto il periodo "(…) Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. (…)" e recita così:

 

                                         "È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.".

 

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che, è reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l'ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. E' fatto salvo il capoverso 5 (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è calcolato secondo questo salario medio (art. 37 cpv. 2 OADI; va qui rilevato che in merito a questo capoverso il TFA ha stabilito che con il termine di “mesi” si intende “mesi di contribuzione” cfr. DLA 1996/1997 N. 9, pag. 35, consid. 4b, pag. 42 e DTF 121 V 165, consid. 4b, pag. 172).

 

                                         Se il risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto per l'assicurato, la Cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma al massimo sui 12 ultimi mesi di contribuzione (art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito al periodo di calcolo per il guadagno assicurato nel caso di una gratificazione, il TFA ha stabilito che le gratificazioni fanno parte del guadagno assicurato, indipendentemente dal fatto che esse possano o meno essere oggetto di un'azione legale, a condizione che tali prestazioni siano effettivamente versate. Una differenza dello 2,04% non si rileva ingiusta per l'assicurato ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 OADI (cfr. DLA 2001 N. 4 pag. 75).

 

                                         L’art. 11 OADI, al quale il cpv. 1 dell’art. 37 OADI rinvia, stabilisce poi che é considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l’assicurato é soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI).

                                         I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI).

                                         I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l’assicurato riscuote un’indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI).

 

                                         Secondo l'art. 37 cpv. 1, 2 e 3 OADI (versione in vigore dal 1° luglio 2003; cfr. RU N. 25 1 luglio 2003, 1828-1851; in concreto non applicabile; cfr. consid. 2.2), il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 AODI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         In merito al calcolo del guadagno assicurato vedi inoltre la direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 99/2, Foglio 10/1 e 10/2 e la Circolare relativa a l'indennità di disoccupazione (ID), in vigore dal 1° gennaio 2003, alle cifre marginali C14, C15, C16 e C16a della versione in lingua francese.

 

                               2.5.   L'art. 18 cpv. 4 LADI (che corrisponde all'attuale art. 18c cpv. 1 LADI; cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2003) prevede che le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'art. 7 cpv. 2 lett. a o b.

 

                                         Sulla base della delega generale di cui all'art. 109 LADI il Consiglio federale ha emanato l'art. 32 OADI che, quale disposizione esecutiva, circa "le indennità degli assicurati pensionati anticipatamente", stabilisce che:

 

"  Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato."

 

                                         In una decisione pubblicata in DTF 123 V 142 il TFA ha stabilito che l'assicurato che chiede e ottiene il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio non può essere considerato come persona "pensionata prima del raggiungimento dell'età della rendita AVS".

                                         Contestualmente, l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

    b) Nach dem Wortlaut und der in den Materialien dokumentierten Entstehungsgeschichte will die gesetzliche Bestimmung des Art. 13 Abs. 3 AVIG den gleichzeitigen Bezug von Pensionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung nicht schlechthin verhindern. Die abweichende Regelung der Anrechnung von Beitragszeiten soll nur der Verhinderung eines "ungerechtfertigten" Bezuges der beiden Leistungen dienen (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. 1, N. 41 zu Art. 13). Dementsprechend hat der Verordnungsgeber eine Anrechnung der vor der Pensionierung ausgeübten Beschäftigung als Beitragszeit - und damit einen möglichen gleichzeitigen Doppelbezug von Ersatzeinkommen (Erwerbsersatz) aus zwei verschiedenen Quellen - als nicht ungerechtfertigt erachtet, wenn der Versicherte aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von zwingenden Regelungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge vorzeitig pensioniert wurde und (kumulativ) Altersleistungen bezieht, die weniger als 80% seines letzten versicherten Verdienstes ausmachen (Art. 12 Abs. 2 lit. a und b AVIV) (vgl. GERHARDS, a.a.O., N. 46 und N. 47 zu Art. 13; zum Begriff der "Ungerechtfertigtheit" auch N. 42).

(…)." (cfr. DTF 123 V 142, consid, 4b, pag. 146-147)

 

                                         Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4.1; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella "Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (ID)" del gennaio 2002 al punto C119 (che corrisponde a quello della stessa Circolare in lingua francese nella versione del gennaio 2003) precisa che:

 

"  C119     Occorre distinguere l'evento assicurativo del pensionamento

anticipato e delle relative prestazioni dal caso del libero passaggio (art. 2 cpv. 1 LFLP). In questo caso non vi è pensionamento anticipato e le prestazioni di libero passaggio non vengono computate (cfr. n. marg. B121)"

 

 

                               2.6.   La Cassa ha fissato in fr. 2'958.65 il guadagno assicurato del ricorrente.

 

                                         Rispondendo alle domande postele e prendendo posizione sull'ulteriore documentazione sottopostale la Cassa si è confermata nel suo calcolo del guadagno assicurato e ha indicato che si è basata sugli ultimi dodici mesi di attività dell'assicurato (dal 3 maggio 1999 al 30 aprile 2000) e ha preso in considerazione le fatture dal no. 108 al no. 115 emesse in quel periodo (cfr. consid. 1.5).

 

                                         All'assicurato è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dall'11 maggio 2000 al 10 maggio 2002 (cfr. doc. 1).

                                         Dunque, quale periodo massimo possibile da prendere in considerazione per il calcolo del suo guadagno assicurato entrano in linea di conto gli ultimi 12 mesi di contribuzione e meglio i mesi da maggio 1999 a tutto aprile 2000 (cfr. consid. 2.5).

                                         Visto che le fatture emesse dall'assicurato all'intenzione della __________ SA che si riferiscono a ordinazioni giunte in quel periodo e in seguito fatturate (cfr. doc. 61-68, trattasi della fatture dal no. 108 al no. 115) differiscono nel loro ammontare tra di loro e non tutte menzionano il periodo a cui l'ordinazione si riferisce, a mente del TCA, al fine di evitare un calcolo ingiusto, è a ragione che la Cassa ha considerato per il calcolo del guadagno assicurato del ricorrente il periodo massimo degli ultimi 12 mesi di contribuzione.

 

                                         In particolare, per quanto riguarda la fattura no. 107 (cfr. doc. 60), riportata dall'assicurato nella sua tabella delle fatture/incassi del periodo 1.5.1999-30.4.2000 (cfr. doc. XII e allegato doc. C1), il TCA rileva che la stessa non può essere considerata quale salario conseguito negli ultimi 12 mesi di contribuzione perché è stata emessa il 29 aprile 1999 e si riferisce a delle ordinazioni dei mesi di marzo e aprile dello stesso anno.

 

                                         Pertanto, quale base per il salario conseguito negli ultimi 12 mesi di contribuzione, è pure a ragione che la Cassa ha considerato solo gli importi di cui alle fatture dal no. 108 al no. 115.

 

                                         La Cassa è però incorsa in un errore di calcolo. Infatti la somma delle fatture dal no. 108 al no. 115 è di fr. 40'868.20 e non di fr. 35'503.65 (cfr. doc. 61-68, A1 e XV).

                                         Dunque il guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 3'405.70 (fr. 40'868.20 : 12 = fr. 3'405.70).

 

                                         Il 31 luglio 1998 l'assicurato ha ricevuto dalla sua fondazione di previdenza l'importo di fr. 388'573.25 quale prestazione di libero passaggio (cfr. doc. 116).

 

                                         Ora, come stabilito dalla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), l'assicurato che chiede e ottiene il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio non può essere considerato come persona "pensionata prima del raggiungimento dell'età della rendita AVS".

                                         Pertanto, a torto la Cassa ha proceduto a una capitalizzazione dell'importo di libero passaggio e considerato l'importo così ottenuto di fr. 1'883.-- quale guadagno intermedio conseguito dall'assicurato durante i periodi di controllo dei mesi di maggio e giugno 2000 (cfr. doc. A1, III, 2 e 3).

 

                                         La questione relativa al diritto dell'assicurato al pagamento in contanti della prestazione di uscita e/o all'obbligo del mantenimento della previdenza sotto altra forma (cfr. artt. 4 e 5 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP), di carattere previdenziale, esula dalla presente vertenza e può qui dunque restare aperta.

 

                                         Su questo punto il ricorso va dunque accolto.

 

                               2.7.   L'assicurato contesta inoltre il fatto che l'amministrazione gli abbia riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione soltanto durante i mesi di maggio e giugno 2000.

                                         Il TCA è dunque chiamato ad esaminare anche questo secondo aspetto della decisione su opposizione impugnata.

 

                                         L'art. 8 cpv. 1 LADI, relativo alle condizioni da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione, il cui tenore non è stato modificato dalla terza revisione della LADI, enuncia:

 

"  L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:

a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);

c. risiede in Svizzera (art. 12);

d. ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

e. ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

f.  è idoneo al collocamento (art. 15) e

g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17)."

                                         La lett. g dell'art. 8 cpv. 1 LADI fa riferimento all'art. 17 LADI, il cui vecchio tenore (e cioè prima della modifica di alcuni capoversi a partire dal 1° luglio 2003) era il seguente:

 

"  1 L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

 

2 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende prestazioni giusta l'articolo 7 cpv. 2 lettera a o b e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di compensazione (art. 83) può esonerare totalmente o parzialmente il servizio cantonale dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano strutture idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.

 

3 L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a discussioni o sedute di orientamento; nonché

c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

 

4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

 

5 L’ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita dall’ufficio di compensazione.

 

                                         Gli art. 18-27a v.OADI concernono la consulenza e il controllo, come del resto con l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

                                         In particolare l'art. 19 v.OADI prevede che:

 

"  1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio.

 

2 Presso il Comune, l’assicurato sceglie la cassa. Su domanda, quest'ultima lo informa sul suo diritto all'indennità.

 

3 Il Comune conferma all’assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo: i dati devono essere registrati entro sette giorni dall’annuncio al Comune.

 

                                         Ex art. 20 v.OADI:

 

"  1 Annunciandosi al servizio competente, l’assicurato deve presentare:

a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»;

b. l’attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c. il certificato di assicurazione AVS/AI;

d. la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

 

2 Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione valido.

 

3 Inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la copia per la cassa.

 

4 Avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro.

 

                                         Ai sensi dell'art. 21 v.OADI:

 

"  1 Dopo essersi annunciato, l’assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.

2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato.

3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo."

 

                                         L'art. 22 v.OADI sancisce che:

 

"  1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che l’assicurato si è annunciato per essere collocato.

 

2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato.

 

3 Se l’assicurato esercita un’attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un’attività volontaria secondo l’articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.

 

4 Il servizio competente stabilisce d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno."

 

                                         Infine giusta l'art. 26 v.OADI, che concerne più specificatamente le ricerche personali di lavoro di un assicurato:

 

"  1 L’assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d’impiego ordinarie.

 

2 Annunciandosi per riscuotere l’indennità giornaliera, l’assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo.

 

3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."

 

                                         Pertanto gli assicurati ai sensi dell'art. 17 v.LADI e delle disposizioni citate dell'OADI devono ossequiare due tipi di obblighi, più precisamente dei doveri di natura materiale - evitare o abbreviare la disoccupazione - che sono espressione del principio dell'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), e dei doveri di carattere formale - rispettare le prescrizioni di controllo - (cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, 1998, n. 254; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 48; SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to B 221).

 

                                         Il controllo della disoccupazione permette, oltre che a cercare la soluzione adeguata per il reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro o a proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, di esaminare l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. In tal modo è possibile, dunque, verificare l'adempimento dei presupposti materiali per beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione e individuare eventuali comportamenti abusivi (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49; Th. Nussbaumer, op. cit., n. 259).

 

                                         L'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI contempla, come condizione per avere diritto alle indennità giornaliere, soltanto i doveri formali.

                                         In effetti la violazione dei doveri materiali non implica il rifiuto delle prestazioni, bensì una sospensione ai sensi dell'art. 30 LADI (cfr. T. Nussbaumer, op. cit., n. 254). Tuttavia se gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non sono soltanto insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione (cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98).

 

                                         L'art. 20 v.LADI, attinente all'esercizio del diritto all'indennità, prevede che:

 

"  1 Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

 

2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

 

3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

 

4 Il Consiglio federale determina i presupposti per la concessione di anticipazioni.

 

                                         Giusta l'art. 29 v.OADI:

 

"  1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione per il collocamento;

c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

d. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;

e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.

 

2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

a. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;

b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità.;

d. ...

 

3 Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.

 

4 Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile."

 

                                         Gli assicurati, dunque, esercitano il loro diritto all'indennità presentando alla cassa scelta i documenti menzionati all'art. 29 v.OADI. Se dei documenti importanti mancano, la cassa accorda loro un nuovo termine per completare il dossier e segnala che il loro diritto si estingue se non completano il loro dossier entro il termine di perenzione di 3 mesi (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI; SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to C144).

 

                               2.8.   Nel caso in cui siano ossequiati i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione ex art. 8 cpv. 1 LADI e l'assicurato percepisca effettivamente tali prestazioni, l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che il diritto all'indennità dell'assicurato è sospeso se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro. Se a conclusione di detta sospensione l'assicurato insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il servizio cantonale lo priva del diritto alle prestazioni ex art. 30a cpv. 1 v.LADI. Se il disoccupato, in un secondo tempo, accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti (cfr. art. 30a cpv. 2 v.LADI).

 

                                         Per inciso va rilevato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni e non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.

 

                                         In una sentenza del 26 maggio 2000 nella causa L. (C 422/99), , il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in un caso relativo a un assicurato al quale la Cassa di disoccupazione del Cantone Basilea Campagna, pendente un ricorso contro la decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione, ha riconosciuto il relativo diritto per i mesi di gennaio e febbraio 1998, mentre con quattro decisioni successive ha negato il diritto alle prestazioni per i mesi da marzo a giugno 1998, in quanto l'assicurato non aveva ossequiato le prescrizioni di controllo, a proposito del rapporto fra l'art. 8 cpv. 1 lett. g e gli art. 30 cpv. lett. d e 30a v.LADI, ha formulato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

 

2.- a) Arbeitslosenkasse und kantonales Gericht vertreten die Auffassung, der Beschwerdeführerin stehe für die Monate März bis und mit Juni 1998 kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu, da in dieser Zeitspanne keine Kontroll- und Beratungsgespräche stattgefunden hätten, weshalb mangels Erfüllen der Kontrollvorschriften die allgemeine Anspruchsvoraussetzung des Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG nicht erfüllt sei. Mit dieser Betrachtungsweise übersehen sie, dass der Gesetzgeber im Rahmen der zweiten Teilrevision des AVIG vom 23. Juni 1995 vom bisherigen System mit Erfüllung der Kontrollpflicht durch das Stempeln abgerückt ist und die persönliche Beratung und Betreuung der Arbeitslosen durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren eingeführt hat. Mit dem neuen Konzept der Beratungs- und Kontrollgespräche hat er gleichzeitig die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen neu geregelt. Nach der Meldung beim Arbeitsamt führt die Nichtbefolgung der Kontrollvorschriften ohne entschuldbaren Grund zur Einstellung in der An-spruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Widersetzt sich die versicherte Person auch nach Ablauf der Einstellungsdauer der Teilnahme an einem Kontroll- oder Beratungsgespräch, so wird ihr der Leistungsanspruch entzogen, bis sie zur Mitwirkung bereit ist und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 30a AVIG). Im Unterschied zur früheren Regelung mit dem Stempeln wirkt sich die Verletzung der Kontrollpflicht nach der Anmeldung beim Arbeitsamt nicht mehr anspruchsvernichtend aus, sondern sie wird mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung und als ultima ratio mit einem Leistungsentzug geahndet (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Rz 254 und 263). Dieser neuen gesetzlichen Ausgestaltung der Sanktionen bei Verletzung der Kontrollvorschriften widerspricht die Vorgehensweise von Arbeitslosenkasse und Vorinstanz. Ein Anspruch der Beschwerdeführerin würde nur entfallen, wenn sie sich im Anschluss an die Verfügung vom 17. März 1998 ausdrücklich bei der Arbeitslosenversicherung abgemeldet und damit rechtlich die Arbeitslosigkeit geendet hätte (Nussbaumer, a.a.O., Rz 114). (…)" (STFA del 26 maggio 2000 nella causa L., C 422/99, consid. 2a)

 

                                         In un'altra sentenza del 21 febbraio 2003, nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02, il TFA ha confermato la decisione con la quale la cassa ha negato il diritto alle indennità ad un assicurato che, dopo essersi sottoposto al controllo dal 5 gennaio al 30 giugno 1999, non ha impugnato una decisione del 28 giugno 1999 con la quale gli è stato negato il diritto alle indennità e dal 1° di luglio 1999 ha interrotto il controllo della disoccupazione.

                                         L'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

En l'espèce, l'intimé n'a pas recouru contre la décision de négation du droit à l'indemnité de chômage du 28 juin 1999 et a cessé depuis lors de se soumettre aux prescriptions de contrôle. Il a ainsi manifesté, par actes concluants, sa volonté de ne plus être enregistré comme chômeur auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Dans ces circonstances, la caisse était fondée, sans passer préalablement par la suspension du droit aux prestations, à nier son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30a al. 1 LACI.

(…)." (cfr. STFA del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02)

 

                               2.9.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che l'assicurato ha consegnato alla Cassa unicamente i FAUT per i mesi di maggio e giugno 2000 (cfr. doc. 178 e 179).

 

                                         Dagli atti di causa risulta che la Cassa, con una prima decisione del 4 luglio 2000, ha rifiutato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione perché durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, meglio dall'11 maggio 1998 al 19 maggio 2000, egli ha sempre svolto un'attività indipendente e non aveva mai esercitato alcuna attività salariata soggetta a contribuzione (cfr. doc. 169-170). Questa decisione non è stata impugnata dall'assicurato.

 

                                         Ora, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4, in particolare la STFA del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02 riportata in fondo al considerando), questo Tribunale deve concludere che, accettando la decisione di rifiuto delle indennità del 4 luglio 2000 e non presentandosi più presso il suo collocatore, l'assicurato ha manifestato per atti concludenti la sua volontà di rinunciare alle prestazioni richieste e di non essere più registrato quale persona in cerca di impiego.

                                         E' quindi a ragione che la Cassa, dopo il mese di giugno 2000, non ha più erogato nessuna indennità al ricorrente visto che egli non ha più controllato la disoccupazione.

 

                                         Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera che con decisione del 29 luglio 2003 la Cassa, anche se con un'altra motivazione, ha nuovamente rifiutato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 93).

                                         Nel ricorso contro questa decisione (sfociato con la sentenza emessa da questo Tribunale il 3 settembre 2003; cfr. doc. 72-83) l'assicurato non ha indicato alcun problema sorto con i funzionari dell'URC, in particolare egli non ha addotto che gli sarebbe stata rifiutata la consegna dei FAUT dopo il mese di giugno 2000 e che il suo caso sarebbe stato chiuso (cfr. doc. 84-85).

 

                                         Inoltre, nel corso della presente procedura, invitato a indicare chi è stato, come da lui asserito, a chiudere il suo caso e a rifiutargli la consegna dei formulari di autocertificazione, nonché a documentare le sue affermazioni, l'assicurato ha affermato che:

 

"  (…)

-   I contatti con i responsabili dell'IAS/URC sono avvenuti per via telefonica per cui non esiste alcuna prova scritta.

 

-   Subito dopo la decisione del 14.11.2003 dell'IAS (ndr.: oggetto del presente ricorso), che mi riconosceva il diritto all'indennità di disoccupazione unicamente per i due mesi risultanti all'URC, ho contattato il funzionario incaricato Sig. __________, il quale mi ha anticipato che mi sarebbe stato pressoché impossibile riaprire il caso, ma lasciava comunque la decisione finale all'URC.

 

-   In data 19.11.2003 ho contattato l'URC, prima nella persona del collocatore, Sig. __________. Lo stesso mi comunicava che non risultava più nulla a mio nome, rinviandomi al Dir. Sig. __________ per ulteriori informazioni. Contattavo quindi il direttore, che per chiarire il caso, mi chiedeva di sottoporgli la copia della decisione in oggetto. Questo avveniva da parte mia in data 20.11.2003 per fax.

 

-   Ho provato più volte a richiamare il Sig. __________ telefonicamente, senza tuttavia raggiungerlo. Avvicinandosi comunque il termine ultimo per il ricorso, ho deciso di inoltrarvelo indipendentemente da tale risposta.

(…)." (cfr. doc. IX)

 

                                         In simili circostanze, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), il TCA deve concludere che l'assicurato, dopo la decisione del 4 luglio 2000 con la quale la Cassa ha respinto la sua domanda d'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 169-170) e fino alla decisione del 14 novembre 2003 (oggetto della presente vertenza e con la quale la Cassa ha, tra l'altro, annullato le sue precedenti decisioni del 4 luglio 2000 e del 29 luglio 2003 e riconosciuto il diritto alle indennità limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2000; cfr. doc. A1) non ha più avuto contatti con l'URC e non si è pertanto più sottoposto al controllo della disoccupazione. Diversamente egli sarebbe stato almeno in grado di indicare chi (prima dei nuovi contatti con i funzionari dell'URC dopo la decisione del 14 novembre 2003) in quale occasione e perché gli avrebbe rifiutato i FAUT dopo il mese di giugno 2000 e, contro la sua volontà, avrebbe chiuso il suo caso.

 

                                         A ragione la Cassa ha quindi negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il 30 giugno 2000.

 

                                         In conclusione la decisione impugnata va riformata nel senso che il guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 3'405.70 e su questo importo egli ha diritto alle indennità di disoccupazione durante i mesi di maggio e giugno 2000.

                                         Gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché emetta due nuovi conteggi a favore dell'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2000.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         §    La decisione impugnata è riformata nel senso che il guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 3'405.70 e su questo importo egli ha diritto alle indennità di disoccupazione durante i mesi di maggio e giugno 2000.

                                         §§ Gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché emetta due nuovi conteggi a favore dell'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2000.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti